ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna stampa. 1 aprile Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 1 aprile 2011 Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it) 1

2 SOMMARIO Pag 3 CONCILIAZIONE: Invito all astensione del aprile e alla manifestazione del 14 aprile Pag 4 CONCILIAZIONE: Scheda di partecipazione alla manifestazione del 14 aprile Pag 5 CONCILIAZIONE: Manifesto della manifestazione del 14 aprile Pag 6 CONCILIAZIONE: Perché la media-conciliazione è incostituzionale Pag 13 CONCILIAZIONE: Lettera aperta ai cittadini Pag 14 CONCILIAZIONE: Oltre 2/3 sono società capitali, alcune fantasma (ansa) Pag 15 CONCILIAZIONE: de Tilla (OUA), su mediazione rischio di infiltrazioni poco trasparenti indaghi la magistratura (adnkronos) Pag 16 CONCILIAZIONE: Le liti ora si conciliano (italia oggi) Pag 18 CONCILIAZIONE: Lo strano business dei corsi (il salvagente) Pag 19 CONCILIAZIONE: La mediazione non piace, solo 5 richieste in un mese (la gazzetta del mezzogiorno - Lecce) Pag 20 CONCILIAZIONE: Un avvio cauto per la mediazione (italia oggi) Pag 21 CONCILIAZIONE: Camere di commercio a quota 267 domande (italia oggi) Pag 22 PROCESSO BREVE: Incidenti, salta il voto sulla prescrizione breve (il corriere della sera) Pag 23 PROCESSO BREVE: Tutto da rifare Bagarre in Aula ed esame rinviato (la repubblica) Pag 25 PROCESSO BREVE: Alla Camera è di nuovo caos Rinvio sul processo breve (il sole 24 ore) Pag 26 PROCESSO BREVE: L'effetto maggiore arriverà dalle misure tagliaprescrizione (il sole 24 ore) Pag 27 PROCESSO BREVE: Vietti, Csm si pronuncerà su testo stabile (ansa) Pag 28 CODICE CIVILE: Terzo settore:alfano, con ddl delega al via profonda riforma (ansa) Pag 29 FISCO: Studi, correttivi a prova di costi (il sole 24 ore) Pag 31 FISCO: Studi di settore, via ai correttivi per tener conto della crisi (il messaggero) Pag 32 FISCO: Per i professionisti monitorati i ritardi nei pagamenti (il sole 24 ore) Pag 33 FISCO: Il redditometro mette la freccia (italia oggi) Pag 35 PREVIDENZA: I conti delle Casse non tornano (italia oggi) Pag 36 AVVOCATI: Gli avvocati su strada trovano casa (italia oggi) Pag 37 PROFESSIONI: Per le associazioni spazio alle attività commerciali (il sole 24 ore) Pag 39 PROFESSIONI: Associazionismo accelerato (italia oggi) Pag 40 ANTIRICICLAGGIO: Negli studi la prova antiriciclaggio nel fascicolo di ogni cliente (il sole 24 ore) 2

3 INVITO A TUTTI I COLLEGHI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DAL 14 AL 15 APRILE CONTRO LA OBBLIGATORIETA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE E LA ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DEL 14 APRILE ROMA - TEATRO ADRIANO P.ZZA CAVOUR, 22 ORE 10 CONTRO LA OBBLIGATORIETA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE E ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA 3

4 Teatro Adriano Piazza Cavour, 22 Roma 14 aprile ore 10 Manifestazione Avvocatura contro mediaconciliazione obbligatoria e rottamazione giustizia SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Cognome e Nome Foro di appartenenza Indirizzo studio C.A.P. Città Provincia Tel. - Fax E - mail DATA FIRMA Cortesemente restituire alla Segreteria Organizzativa ROMA, Tel Tel Fax e- mail: segreteria@oua.it 4

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6 PERCHE LA MEDIA-CONCILIAZIONE E INCOSTITUZIONALE SETTE FONDATE QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LG. 28/10 SULLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA 1. Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La obbligatorietà della mediaconciliazione viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell assistenza dell avvocato. Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria. Il d.lgs. 28/10 è, quindi, viziato per eccesso di delega, in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega. Si ha così la palese violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo. Va, in proposito, osservato che l art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l accesso alla giustizia. Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l immediato accesso alla giustizia. Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, rischia di compromettere l effettività della stessa tutela giudiziale. Non può argomentarsi, in senso contrario, che la mediazione di cui all art. 5 del d.lgs. 28/10 non preclude l accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all art. 6, l accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta. Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale. Pertanto, se l art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi senza precludere l accesso alla giustizia, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il 6

7 giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità. Né può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell art. 6. Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza precludere l accesso alla giustizia. Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l accesso alla giustizia. L argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l eccesso di delega, poiché, al contrario, il d.lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l accesso al giudice. Nel rispetto dell art. 60 della legge delega 69/09, l obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell art. 5 del d.lgs. 28/10 non poteva dunque darsi. L art. 5 del d.lgs. 28/10, in contrasto con l art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. 2. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Il d.lgs. 28/10, all art. 16 e nell intero capo terzo intitolato organismi di mediazione, disattende palesemente la previsione della delega. Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza. L art. 16, infatti, si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un organismo di mediazione. Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell attività di mediazione esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti e dunque attuando, al di là delle previsioni della stessa legge delega, una sorta di liberalizzazione nella costituzione e abilitazione degli organismi di mediazione. Entrambe le previsioni del d.lgs. 28/10, tanto l art. 5 quanto l art. 16, si pongono, pertanto, in aperto contrasto con le previsioni della legge delega. Quando invece, alla stregua dell univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale, il potere di riempimento dai legislatore delegato, per quanto ampio possa essere, non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega (Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 340). Nel caso della mediaconciliazione, utilizzando i parametri di controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante univocamente indicati dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 44/2008, 71/08, 98/08, 230/10) emerge, infatti, l incoerenza delle previsioni degli artt. 5 e 16 del 7

8 d.lgs. 28/10 con la previsione dell art. 60 l. 69/09. Ad avviso della giurisprudenza costituzionale il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l interpretazione della loro portata. Orbene la previsione di cui all art. 60 della l. 69/09, in aderenza agli impulsi dell ordinamento comunitario ed in particolare alle previsioni della direttive 2008/52/CE, era orientata a garantire l introduzione di sistemi alternativi e celeri di tutela delle posizioni giuridiche integranti diritti disponibili nonché la qualità della mediazione attraverso l individuazione di organismi professionali ed indipendenti. Tutto ciò è ben lungi dall essere realizzato ove si consideri la portata ed il tenore di previsioni, qual è quella dell art. 5 del d.lgs. 28/10 volta ad appesantire il procedimento di tutela delle posizioni dei singoli, attraverso l introduzione obbligatoria di un procedimento non alternativo e facoltativo, ma obbligatorio e propedeutico all accesso alla giustizia; nonché quella dell art. 16 del medesimo decreto volta ad escludere dai criteri di selezione degli organismi di mediazione qualsivoglia parametro di professionalità ed indipendenza, quali parametri invero indicati dalla legge delega. L effetto di entrambe le previsioni è la violazione della delega e lo snaturamento della funzione che il legislatore delegante aveva attribuito al procedimento di mediazione ed agli organismi professionali ed indipendenti deputati alla mediazione. Tutto ciò in palese violazione dei principi costituzionali che sorreggono la disciplina della legislazione delegata ed ancor più, sul piano sostanziale, la violazione degli artt. 76 e 77 e del principio del diritto di difesa di cui all art. 24 della Costituzione. 3. Violazione dell art. 24 Cost. Si deve prendere atto che la mediazione di cui al d.lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 40 comma del d.m. 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all art. 5, comma 1, del d.lgs.. Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale. Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi. Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l art. 16 d.m. 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro. 8

9 Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti. Chi di noi, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, non sarà costretto a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all ausiliare tecnico di quest ultimo, se necessario; il contributo unificato. E poiché il nostro sistema non può subordinare l accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione è in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell art. 24 Cost. Ciò è affermato anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi. Sostanzialmente, il legislatore può pretendere versamenti per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volti a garantire l adempimento dell obbligazione dedotta in giudizio. In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere versamento di somme per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia. E l imposizione del pagamento di una somma di denaro per l esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell art. 5 d.lgs. 28/10 e art. 16 d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto: a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto né al tributo giudiziario, né alla cauzione; b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità; e) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata; d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche. 4. Violazione art. 24 Cost. (Segue) Il legislatore delegante nulla aveva detto circa la necessità di una difesa tecnica nel corso del procedimento di mediazione; tuttavia, aveva avuto cura di evitare che il suo svolgimento potesse avere ripercussioni di sorta sulla decisione di merito del processo: nella legge di delega, il rifiuto della proposta formulata dal mediatore, e poi ritenuta equa dal Giudice, poteva influire sul governo delle spese, ma non mai sull esito della lite. Nel fare uso del potere delegatogli, invece, il Governo, all art. 8 del decreto legislativo 28/20 10, ha introdotto la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo 9

10 giudizio, ai sensi dell art. 116 secondo comma del codice di procedura civile. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l ausilio di un difensore partecipare oppure no al procedimento di conciliazione potrà condizionare in misura determinante l esito del successivo processo; è noto, infatti, che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (così, tra le tante, Cass. 20 giugno 2007 n ). Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all art. 24 della Costituzione, diritto che, come è noto, è la potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale in qualsiasi fase del processo e quindi anche in quelle fasi prodromiche dal cui svolgimento è possibile desumere argomenti di prova, nonché l eccesso di delega ex art. 76 Cost. avendo il legislatore delegato introdotto una possibilità di acquisire elementi di prova pur in assenza di difesa tecnica che il Delegante non aveva permesso mai. La mancata previsione della obbligatorietà della presenza dei difensori rileva anche sotto un diverso e forse addirittura più pregnante profilo. Quell assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa. Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario. 5. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Un forte contrasto del d.lgs. 28/10 con la legge delega si ha per ciò che riguarda i riflessi del diniego all accoglimento della proposta del mediatore, sull iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, oltre al pagamento di un importo pari al contributo unificato e alle spese di mediazione, costituisce infatti un evidente deterrente forzato dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l esito della mediazione. Ciò in quanto di fronte alla proposta del mediatore, la parte quasi sicuramente preferirà non rischiare, finendo per accettare ob torto collo la soluzione stragiudiziale segnalatagli, anche se non ne è convinta appieno ed anche se può ritenerla ingiusta, piuttosto che ricorrere alla tutela giudiziaria che avrebbe potuto offrirgli un risultato anche migliore. È questo il punto su cui si giocano ulteriori dubbi di costituzionalità per eccesso di delega con riferimento alla già riferita lett. a) dell art. 60 della l. n. 69 del 2009, che aveva posto come preciso 10

11 criterio direttivo quello per cui l attuazione della mediazione non dovesse in alcun caso precludere il ricorso alla tutela giudiziaria. Preclusione che invece può aversi nel caso della proposta conciliativa, che sfacciatamente dissuada psicologicamente la parte dal ricorso al giudizio al quale ha diritto e che potrebbe garantirgli anche un migliore risultato. Si noti che la parte potrà trovarsi di fronte anche a proposte che a causa di una possibile impreparazione tecnica del mediatore potranno rivelarsi erronee o squilibrate, anche inconsapevolmente, a favore di uno dei soggetti della lite. Eppure, pur nella probabile infondatezza di tali proposte, la parte di fronte allo spettro delle pesanti conseguenze sulle spese, può precludersi il ricorso a quella che è l unica strada naturale e garantistica per la composizione delle liti, data appunto dalla tutela giurisdizionale. 6. Violazione dell art. 3 Cost. La media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto. Ciò già avviene con il d.lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l art. 16 d.m. 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità. Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra spese di avvio del procedimento e spese di mediazione. Le spese di avvio del procedimento sono dovute da ciascuna parte ma sono versate dall istante al momento del deposito della domanda (2 comma). Parimenti le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento. Cosicché, ai sensi dell art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fui dell art. 5 del d.lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto. L istituto della media-conciliazione di cui all art. 5 del d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l art. 16 d.m. 180/10, in questi termini, non viola così solo l art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta. Né, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l attore che vuoi adire il giudice, non il convenuto. Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia. Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l insorgere della lite per una 11

12 violazione di legge. Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull economia. 7. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Un settimo aspetto di incostituzionalità attiene all organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l art. 4 del d.m. 180/10. Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria alfine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d.lgs. 28/10), le proposte di conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d.lgs. 28/10), nonché la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2 comma c.p.c. (art. 8, d.lgs. 28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all art. 97 Cost., soprattutto quando l organismo è ente pubblico. Ora, niente di questo si trova nell art. 4 del d.m. 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all esercizio di una funzione pubblica. In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici. Soprattutto, sotto il primo aspetto, l assegnazione della pratica al singolo mediatore all interno dell organismo andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l attività del mediatore interferisce con la giurisdizione. Il dm. 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell organismo, che la regolerà in base al proprio statuto. In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all uopo istituito. L art. 5 d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l art. 4 del d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con l art. 97 Cost., visto che l assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all organismo. È la violazione dell art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità. 12

13 ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA Caro cittadino, LETTERA APERTA AI CITTADINI MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: LA SOLUZIONE O UNA GRANDE FREGATURA? sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà svenduta a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione, con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico? Probabilmente non sai che dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che comporterà costi e ritardi. Sai che per legge avrai l obbligo di rinvolgerti ad un mediatore prima di rivolgerti al giudice? Prendere o lasciare, non avrai scelta! Dovrai versare un importo variabile da 105 a euro, in base al valore della controversia, anche se non intendi conciliare. Sai anche che il tuo mediatore potrebbe non essere quello sotto casa, perché potresti essere convocato a centinaia di chilometri di distanza, e che, pur in tua assenza, il mediatore potrà fare una proposta di conciliazione fortemente vincolante per il futuro giudizio? E SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, COSA SUCCEDE? Avrai pagato inutilmente queste somme; avrai aspettato almeno 4 o 5 mesi, e, solo dopo, potrai finalmente andare davanti al Giudice in Tribunale. È questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempi della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini? 13

14 ANSA Oltre 2/3 sono società capitali, alcune fantasma ROMA, 31 MAR - Oltre 2/3 delle camere di conciliazione, previste dalla riforma della mediazione, e che sono registrate al ministero della giustizia sono società di capitali; e di queste 'alcune sono fantasma. Cioè non esistono le sedi indicate nel registro del Ministero della Giustizia'. A lanciare l'allarme e' l'organismo unitario dell'avvocatura che parla di 'privatizzazione all'italiana' sulla giustizia civile e chiede l'intervento della magistratura per fare chiarezza. 'La media-conciliazione obbligatoria è innanzitutto un business, una privatizzazione all'italiana senza seri criteri di terzietà e indipendenza e con rischi di infiltrazioni poco trasparenti, sulle quali chiediamo che indaghi la magistratura- dice il presidente Maurizio De Tilla-Alcune società. bene ricordare che su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di società di capitali. Nelle mani di chi si sta mettendo il diritto alla giustizia dei cittadini?'. FH 31-MAR-11 12:45 14

15 ADNKRONOS de Tilla (OUA), su mediazione rischio di infiltrazioni poco trasparenti indaghi la magistratura Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "La media-conciliazione obbligatoria e' innanzitutto un business, una privatizzazione all'italiana senza seri criteri di terzieta' e indipendenza e con rischi di infiltrazioni poco trasparenti, sulle quali chiediamo che indaghi la magistratura". Lo ha affermato Maurizio De Tilla, presidente Oua, partecipando alla trasmissione Rai 3 Agora'. "Alcune societa' sono fantasma. Cioe' non esistono le sedi indicate nel registro del Ministero della Giustizia. E' bene ricordare che su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di societa' di capitali. Nelle mani di chi si sta mettendo il diritto alla giustizia dei cittadini?", ha concluso De Tilla. 15

16 ITALIA OGGI Tentativo obbligatorio dal 21 marzo. Analisi delle novità della riforma Le liti ora si conciliano Consulenti in campo per aiutare la giustizia A far data dal 21 marzo 2011 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto a ricorrere obbligatoriamente alla procedura di mediazione. Il decreto Milleproroghe ha posticipato invece di un anno (20 marzo 2012) l'entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione civile in materia di condomino e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Tutti gli attori ovvero: I mediatori, gli organismi, i cittadini, le imprese e gli stessi professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.) dovranno prendere confidenza con la nuova procedura. Il legislatore ha «voluto credere fortemente alla mediazioni stabilendo regole specifiche per gli Organismi di Mediazione iscritti presso il Ministero della giustizia e per gli stessi Mediatori (specifica formazione e obbligo di aggiornamento). In effetti, ai fini del successo della procedura, risulterà fondamentale per i mediatori e per gli Organismi dimostrare serietà, imparzialità, preparazione e organizzazione. Gli ordini professionali degli Avvocati, le camere di commercio e gli altri ordini professionali sono gli enti che si troveranno maggiormente in prima linea per affrontare il contenzioso. La Mediazione prevede: agevolazioni in materia di imposta di bollo, agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro, concessione di un credito d'imposta per le parti e infine una durata massima della procedura stabilita in quattro mesi. Sono previste inoltre specifiche sanzioni per le parti che ostacolano la mediazione (al fine di scoraggiarne la mancata partecipazione presso l'organismo) o che non accettino l'eventuale proposta formulata dal mediatore e proseguano la causa in un processo civile ordinario. I costi della procedura possono ritenersi contenuti e in base alle tariffe degli Organismi e all'incentivo del credito d'imposta si calcola che per una controversia di valore pari a euro , il cittadino potrà risolvere la lite a costo zero. Secondo le più recenti statistiche un processo civile in Italia dura 977 giorni e abbiamo un arretrato imponente da recuperare. 16

17 In materia di recupero crediti, secondo il rapporto della Banca Mondiale Doing Business 2010, una causa in Italia dura gg. contro i 394 gg. della Germania, i 331 gg. della Francia, i 399 gg. dell'inghilterra, i 515 gg. della Spagna e i 300 gg. degli Usa. Questi dati cozzano fragorosamente con l'ammontare della spesa che il nostro Stato destina alla giustizia e con il numero dei giudici italiani rispetto ad altri paesi: Italia importo spesa euro , Francia euro , Spagna Organico: 11 giudici ogni abitanti in Italia, 11,9 in Francia e 10,1 in Spagna. Vi è da segnalare infine che parte dell'avvocatura (Oua) ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la procedura di Mediazione obbligatoria e la relativa sentenza è prevista per fine marzo (non si è per esempio d'accordo sulla mancata obbligatorietà dell'assistenza legale nella procedura di Mediazione). Le Altre categorie professionali, in prima linea i Consulenti del lavoro e i Dottori commercialisti ed Esperti contabili, hanno invece espresso il loro parere favorevole e la loro massima disponibilità nei confronti di questo strumento alternativo di risoluzione delle liti. Nel frattempo il 21 marzo si parte ma solo il tempo e la fiducia che la Mediazione saprà guadagnarsi da parte dei cittadini e delle imprese potrà decretare il successo della procedura e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore. Celeste Vincenzi 17

18 IL SALVAGENTE DENTRO TUTTI, SENZA CONTROLLI Lo strano business dei corsi C'è chi offre, a Catania, un corso di formazione per ex buttafuori, chi, a Caserta, un corso di abilitazione per diventare maestro di sci alpino e chi, a Napoli, realizza produzioni cinematografiche e televisive. In comune queste società, insieme ad altri 161 enti abilitati dal ministero di Giustizia, svolgono corsi di formazione per diventare mediatori. Per diventare mediatore occorre una laurea triennale in Giurisprudenza, bisogna frequentare un corso, pagare e sperare di trovare un ente di mediazione (179 organismi, pubblici e privati, iscritti al registro del ministero di Giustizia) disposto ad arruolarci. Ma non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. È successo a Cristina, giovane avvocato, che ha frequentato nel basso Lazio un corso di formazione presso un ente abilitato: "Ho pagato euro, ho svolto il mio percorso formativo, poi l'ente di formazione ci ha comunicato che nell'organismo di conciliazione collegato non c'era posto. Ora mi ritrovo con un'abilitazione ma senza poterla esercitare". I corsi, durano dalle 50 alle 60 ore, per un costo medio che si aggira dagli 800 ai euro, nelle strutture meno blasonate. Le tariffe che i "due litiganti" devono versare al mediatore sono differenti a seconda che si tratti di un organismo pubblico (camere di conciliazione attive presso le Camere di commercio e ordini professionali) oppure privato (società, più o meno storiche, che si occupano di Adr, ovvero di risoluzione alternativa delle controversie). Le strutture pubbliche si attengono alle tariffe fissate dal decreto legislativo 28/2010 che variano da 65 a euro a seconda del valore della lite. Da una nostra ricognizione, le società di mediazione private invece al momento sono più economiche: molto spesso partono da un'indennità minima di euro fino a un massimo di euro. "Così si privatizza la giustizia civile", tuonano dall'oua, dove non mancano di rimarcare i rischi di finire in mano a un mediatore, più o meno formato e competente. Un business nel quale si sono buttati in tanti: dalle università pubbliche a quelle private, come Cepu e Unicusano, dagli ordini professionali a società private che nel proprio carnet arrivano a offrire un po' di tutto. L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, l'oua, per prima ha avanzato seri dubbi sulla preparazione tecnica-giuridica dei mediatori. " Posso assicurare che saremo estremamente severi nella robusta attività ispettiva che li riguarderà", ha rassicurato il ministro Alfano. 18

19 IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - Lecce La mediazione non piace, solo 5 richieste in un mese Lecce parte male ed a Bari domande già a 300 LECCE- Partenza a rilento a Lecce delle domande di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Sono solo 5 rispetto alle oltre 300 già depositate a Bari), infatti, quelle presentate fino a ieri dopo l'entrata in vigore, lo sorso 21 marzo, del decreto legislativo che rende la mediaconciliazione obbligatoria con esclusione delle sole controversie in materia di incidenti stradali di quelle di natura condominiale per questi due settori l'obbligatorietà stata rinviata di un anno). La normativa Le prime domande presentate riguardano una divisone di eredità e una cosiddetta responsabilità medica. La prima conciliazione dovrebbe avvenire tra circa una settimana, un tempo tecnico necessario anche ad allestire la Camera di conciliazione. In particolare la mediazione obbligatoria riguarda i casi di controversia in materia di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione e successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o attraverso la pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per mediazione si intende l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. protagonisti In provincia di Lecce le domande possono essere presentate presso la sede dell'organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati, in Via Brenta, presso il Tribunale di Lecce, al piano terra, utilizzando l'apposito modello (l'orario di ricezione delle istanze è dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì). Si tratta comunque di una soluzione provvisoria, in attesa dell'adozione di un software di gestione telematica della procedura di mediazione. Quello degli avvocati (composto al momento da 15 conciliatori) non è il solo organismo autorizzato nel Salento, ci sono le sedi di «Immediata-Adr» di Lecce e Nardò; l'efi (Ente formazione integrata); la «Pronti a conciliare» (nelle sedi di Lecce e Maglie) e la «Dialogo» di Gallipoli. A breve dovrebbe essere accreditato anche l'ordine dei commercialisti. Più complessa, invece, la situazione riguardo agli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori, poiché nell'intera provincia non ve ne sono al momento. Bisogna, infatti, spostarsi a Taranto (presso la Scuola forense dell'ordine degli avvocati o la Camera di conciliazione ionica) o a Brindisi (presso la Camera arbitrale e di conciliazione fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). La polemica Nella partenza in sordina della riforma ha influito sicuramente il «veto» dell'avvocatura, che ha dichiarato apertamente la propria ostilità al nuovo meccanismo obbligatorio di conciliazione. L'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) ha aspramente criticato la riforma decretando l'astensione dalle udienze dal16 marzo al 22 marzo e proclamando altre quattro giornate di sciopero (14-15 aprile, 26 maggio, 23 giugno) e indetto una manifestazione a Roma per il prossimo 14 aprile. Tra le norme maggiormente contestate l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, i costi per il cittadino, la presenza facoltativa di un legale e la presenza di organismi privati cui affidare il compito di conciliatori. Andrea Morrone 19

20 ITALIA OGGI Unioncamere ha tirato un primo bilancio sulla partenza della conciliazione obbligatoria Un avvio cauto per la mediazione Le domande sono state 267. Duemila contatti per le info La conciliazione obbligatoria entra nel vivo. A dieci giorni dalla partenza, le 67 camere di commercio iscritte al registro degli organismi del ministero della giustizia hanno ricevuto 267 domande di mediazione e più di due mila contatti per informazioni. Sono i dati raccolti da Unioncamere, che ha fornito una prima ricognizione sulla fase di start up del nuovo strumento di risoluzione delle liti, entrato in vigore il 21 marzo scorso (dlgs n. 28/2010). «Un avvio moderato», commenta Tiziana Pompei, dirigente dell'area regolazione del mercato, tutela della concorrenza e innovazione di Unioncamere. La ricerca di informazioni fa la parte del leone. Sono stati infatti i contatti ricevuti dalle Camere di commercio, con imprese e avvocati che hanno letteralmente intasato i centralini per richieste di chiarimenti che vanno dagli adempimenti della mediazione, alla tipologia dei conflitti sottoposti alla nuova normativa. Un altro dato riguarda la partecipazione degli avvocati a questa prima fase della partita. Che, a dispetto delle attese dovute alla dura protesta della categoria contro la conciliazione obbligatoria, è stata rilevante. Sulle 267 domande di mediazione ricevute, la metà sono state infatti presentate da legali. «È un segnale della disponibilità della professione rispetto alla mediazione», afferma Pompei. Quanto alle materie, al top diritti reali e successioni. «Delle oltre 250 domande ricevute, però», afferma il dirigente di Unioncamere, «alcune rientrano nella mediazione obbligatoria, altre in quella facoltativa. Riguardo alla richiesta di informazioni, invece, le domande riguardano soprattutto gli adempimenti, le condizioni di procedibilità e così via. Detto questo, la maggior parte delle Camere offre siti Internet attrezzati. Noi, come Unioncamere, abbiamo pubblicato on line un vademecum con il modello della domanda, la modulistica e info rilevanti». La Camera di commercio di Agrigento (si veda tabella) ha ricevuto 60 domande di mediazione, Napoli 23, Milano 17, Ascoli Piceno 15 (volontarie), Ferrara e Pordenone 12. Su quasi 200 organismi di conciliazione iscritti al registro di via Arenula, le Camere di commercio sono circa un terzo, con 64 avamposti. In più, altre 25 Camere sono in attesa del via libera per essere inserite nel registro del ministero. Nei giorni scorsi si sono aggiunti al registro del ministero un'altra decina di organismi, arrivando a quota 199. Per quanto riguarda gli ordini, le new entry sono l'organismo di mediazione del Foro di Treviso e quello del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo. Gabriele Ventura 20

21 IL SOLE 24 ORE Camere di commercio a quota 267 domande In poco meno di dieci giorni le strutture delle Camere di commercio hanno ricevuto 267 domande per l'avvio di una procedura di mediaconciliazione. Dal 21 marzo, giorno del debutto ufficiale della nuova disciplina obbligatoria di Adr (Alternative dispute resolution), in 67 organismi sugli oltre cento attivi all'interno delle Camere, sono pervenute più di 2mila richieste di chiarimenti, destinate in gran parte a trasformarsi nelle prossime settimane in veri e propri tentativi di conciliazione. Nella decennale esperienza maturata nel campo della conciliazione, le Camere di commercio sono arrivate a gestire ogni anno circa 20mila procedure di mediazione. I numeri registrati in questi ultimi giorni sono dunque molto significativi e lasciano sperare nella reale efficacia deflattiva del nuovo regime del contenzioso giudiziario. A livello territoriale spiccano le 60 istanze di conciliazione presentate ad Agrigento e le 23 di Napoli (sede tradizionalmente molto attiva sul fronte delle Adr, in particolare per le controversiecosiddette «B2C» nel settore delle telecomunicazioni). A Milano sono state inoltrate 17 domande, 15 ad Ascoli Piceno, 12 a Pordenone e Ferrara e 6 a Torino. Tra le realtà verso le quali sono state indirizzate, invece, richieste di chiarimenti, vanno segnalate sedi come Treviso (165 "contatti" già registrati) e Roma (con 150). E ancora realtà come Cuneo, Brescia, Firenze e Lucca dove sono stati posti in essere in un centinaio di casi gli atti preliminari per il successivo avvio di una procedura conciliativa. Intanto, sono arrivati a quota 199 gli organismi di conciliazione registrati nell'elenco tenuto dal ministero della Giustizia (l'ultima iscrizione è datata 28 marzo 2011). Gli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori sono

22 IL CORRIERE DELLA SERA Incidenti, salta il voto sulla prescrizione breve Quattro ministri non riescono a votare. Accuse a Fini, un deputato gli lancia un giornale ROMA Una parola di verità a metà di una giornata convulsa, a tratti drammatica, aveva provato a dirla Pier Ferdinando Casini «Bastava che il ministro La Rossa fosse venuto qui, in Aula,a chiedere scusa e tutto si sarebbe sistemato..». E un osservazione di puro buonsenso quando ancora i capi gruppo non erano stati convocati al Quirinale l aveva aggiunta il leghista Gianluca Pini, autore del contestato emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati nella legge comunitaria «Purtroppo nel Pdl ci sono molti scienziati. Se la maggioranza non avesse insistito sulll inversione dell ordine del giorno, la legge comunitaria, a questo punto, sarebbe già approvata e anche la prescrizione breve starebbe un pezzo avanti>>. Invece la notte non ha portato consiglio alla maggioranza. E tosi dopo il fattaccio di mercoledì sera alla Camera (il ministro La Russa invia un plateale vaffa.. al presidente Fini) sono arrivati gli incidenti di ieri mattina quando un deputato del Pdl (Pietro Franzoso è fortemente indiziato assieme a una collega) tira in aria una Copia del Corriere della Sera che colpisce il presidente Fini mentre esce dall Aula in tumulto. Con il centrodestra in piedi che urla: «Dimissioni, buffone». E come se non bastasse, in questo caos ha perso la calma anche il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che non essendo riuscito a votare reagisce stizzito e tira la sua tessera elettronica tra i banchi dell opposizione. Dove Antonio Di Pietro è lesto a recuperarla per poi esibirla come un trofeo: «Proporremo una mozione di sfiducia contro Alfano». Tutto questo succede dopo che Gianfranco Fini mette in votazione in apertura di seduta il «processo verbale». A quel punto la maggioranza è in difficoltà perché i banchi del governo sono vuoti in quanto è in corso il Consiglio dei ministri sull immigrazione: così, durante la breve sospensione concessa da Fini, l allarme arriva a Palazzo Chigi e come fulmini, uno dopo l altro, i ministri arrivano trafelati in Aula mentre sono in corso le operazioni di voto. Sbucano dalla porta Mano, Presti-. giacomo, Romano, Brambilla e altri ancora che si avventano sui tasti. Finì attende, fa trascorrere altri attimi, ricorda che «chi è in Aula può votare» e, quindi, senza indugi dichiara chiusa la votazione. Alla fine riescono a votare soltanto i ministri Romani, Gelmini, Brunetta evito, ei sottosegretari Giorgetti, Casero, Ravetto, Crosetto. risultato è di parità: la maggioranza, per regolamento, e sconfitta. Su Fini piovono le accuse del Pdl: «Scorretto>. Ma nella votazione successiva, quando il Pd propone il ritorno in commissione della prescrizione breve, Pdl e Lega se la cavano per un pelo: due voti appena. Alla fine per la maggioranza il risultato è disastroso. L esame sulla prescrizione breve la legge che manderebbe in archivio, tra gli altri, anche il processo Mills In cui è imputato Silvio Berlusconi salta definitivamente per questa settimana e va in coda all ordine del giorno della prossima: dopo il conflitto di attribuzione tra poteri sul caso Ruby (che si vota martedì), la legge comunitaria, il testo sui piccoli Comuni e un ddl finanziario. Una battuta d arresto all accelerazione sulla prescrizione breve, dunque, che però non impedisce a Silvio Berlusconi di spronare i partecipanti all ennesimo vertice convocato a Palazzo Grazioli: andare avanti sul processo breve cercando di evitare di cadere nella provocazioni o negli atteggiamenti non super partes del presidente della Camera. Martedì annuncia il premier quando si voterà il conflitto di attribuzione alla vigilia del processo di Milano la maggioranza sarà a quota 330 Commenta Pier Luigi Bersani: «Volevano fare un blitz e coprirlo con i miracoli di Berlusconi a Lampedusa. Non ci sono riusciti. Hanno dovuto alzare bandiera bianca >>. Dino Martirano 22

23 LA REPUBBLICA Processo breve, tutto da rifare Bagarre in Aula ed esame rinviato Giornata convulsa alla Camera. Altri scontri, offese e tafferugli. La discussione aggiornata a martedì, il testo torna in coda all'odg. Respinto il verbale della seduta di ieri, i ministri non riescono a votare. Pdl e Lega contro Fini: "Non è imparziale". Sit-in di protesta fuori Montecitorio. Insulti alla deputata disabile Argentin. Bossi contro La Russa: "Doveva stare zitto". In serata Napolitano convoca i capigruppo ROMA - Nuova giornata di bagarre alla Camera, dove l'esame del provvedimento sul processo breve è ripreso oggi con animi non certo sereni. Ieri i disordini in Aula e in piazza 1, con gli insulti del ministro La Russa a Gianfranco Fini e il lancio di monetine a ministri e parlamentari fuori Montecitorio. Oggi nuovi tafferugli e violenze verbali, con il presidente della Camera Gianfranco Fini colpito in testa da un giornale lanciato da un deputato del Pdl, il ministro Alfano che tira la tessera che i deputati usano per le votazioni verso i banchi dell'opposizione, e la deputata del Pd Ileana Argentin, disabile, offesa e insultata dal centrodestra. A fine giornata, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha convocato tutti i capigruppo al Quirinale: sono saliti al Colle Maurizio Gasparri e Fabrizio Cicchitto, Dario Franceschini e Anna Finocchiaro. Il capo dello stato, seppure "in maniera cauta e rispettosa" - riferiscono fonti parlamentari - avrebbe richiamato tutti al rispetto delle regole, per un corretto confronto istituzionale. Alla fine l'esame del testo è rinviato a martedì prossimo, dopo che la richiesta del Pd di far tornare il provvedimento in commissione viene respinta per soli due voti. E' una retromarcia forzata per la maggioranza, che sperava di chiudere in fretta ma ha dovuto cedere, e che si ritroverà la prossima settimana il ddl all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Un risultato paradossale, visto che ad accendere gli animi dell'aula e della piazza, ieri, era stato proprio il blitz di Pdl e Lega per stravolgere l'ordine del giorno dei lavori e mettere in testa la discussione sulla legge che sta a cuore al premier. Il rinvio, applaudito dall'opposizione, è stato votato quasi all'unanimità al termine di una seduta ad altissima tensione, con nuove proteste anche fuori dal palazzo e l'annuncio da parte del popolo viola di nuove iniziative di mobilitazione. Tutto in salita l'avvio della giornata, partita con la bocciatura del processo verbale relativo alla seduta di ieri, dopo che le opposizioni hanno rilevato la mancanza del riferimento nel testo alle offese pronunciate da La Russa al presidente della Camera, chiedendo di andare al voto. Risultato: pareggio, che si è tradotto nella bocciatura, con la maggioranza andata sotto. Non serve neppure la sospensione del Cdm per permettere ai ministri di precipitarsi alla Camera per votare: il verbale non passa. Contro Gianfranco Fini si scatenano Pdl e Lega: "Oggi è finita la barzelletta della sua imparzialità", attacca il vicecapogruppo del Pdl Massimo Corsaro. "Si dimetta". E in testa al presidente della Camera arriva perfino un giornale lanciato dai banchi della maggioranza. "Fini mi ha tolto la parola per accelerare le votazioni", denuncia il capogruppo della Lega Nord Marco Reguzzoni. "E ha fatto finta di non vedere i quattro ministri che stavano votando, non consentendo loro di terminare la procedura del voto", continua. Nuovi gesti di stizza, nuovi tafferugli: anche il Guardasigilli Alfano, che non è riuscito a votare, perde le staffe, facendo volare la sua tessera verso i banchi 23

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