STUDIO LEGALE DRAGONE E AVVOCATI ASSOCIATI LOFFREDO E CESTARO
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1 PRIMA SEZIONE SENTENZA D.A. ET AUTRES c. ITALIE (Ricorsi nos 68060/12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13, 13837/13, 22933/13, /13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13, 9673/13,158/12, 3892/12, 8 154/12 e 41143/12) SENTENZA 1 STRASBURGO 14 gennaio 2016 Originale in francese: Descending"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":[" "]} 1 La presente traduzione è da intendersi come riassunto della Sentenza e verte esclusivamente sui punti rilevanti al ricorso n 16178/13, proposto dallo Studio Legale Dragone e Avvocati Associati Loffredo e Cestaro. Non è una traduzione ufficiale della Corte Europea dei Diritti dell Uomo e non ha alcuna efficacia vincolante. 1
2 PROCEDIMENTO 1. Alla base di questo caso vi sono 19 ricorsi contro la Repubblica Italiana fatti da parte di 889 cittadini ( ricorrenti ) in base all articolo 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo ( Convenzione ). Il vice-presidente della Sezione ha concesso la richiesta di non divulgazione della loro identità così come la richiesta di trattare il caso con priorità. 2. I ricorrenti lamentano che lo Stato ha introdotto per legge dei criteri a posteriori che impediscono loro di accedere alla proposta di transazione delle loro azioni civili, precedentemente formulata da parte dello Stato italiano. Le transazioni erano state proposte al fine di definire il contenzioso e dare ristoro ai danni subiti dai ricorrenti in proprio, o come eredi di danti causa deceduti a seguito delle infezioni post trasfusionali. 3. I ricorrenti lamentano inoltre la lunghezza eccessiva delle procedure di risarcimento del loro danno alla vita (art. 2 della Convenzione). I FATTI A) LE PROCEDURE DI INDENNIZZO 4. I ricorrenti o i loro de cuius sono stati infettati da diversi virus (HIV, epatite B, epatite C) in seguito a trasfusioni di sangue avvenute in ragione di patologie che li affettavano precedentemente (talassemia o emofilia) o ad operazioni chirurgiche. 5. I ricorrenti o i loro de cuius sono, od erano, titolari di un diritto di indennizzo amministrativo previsto dalla legge 210/ In date diverse i ricorrenti o i loro de cuius avevano promosso cause civili volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del contagio. B) LE DOMANDE DI ADESIONE ALLE TRANSAZIONI E IL LORO RIGETTO 7. In diverse date, i ricorrenti o i loro de cuius chiedevano di aderire alla proposta transattiva formulata dallo Stato con le leggi 222/2007 e 244/ Queste domande furono depositate al più tardi il 19 gennaio 2010, come previsto dalla Circolare n. 28 del 20 ottobre Le domande furono rigettate in parte sulla base dei criteri per l accesso alle transazioni stabiliti dal Decreto n. 162 del 4 maggio
3 C) IL RIMEDIO COMPENSATORIO PREVISTO DALL ART. 27 BIS DEL DECRETO LEGGE 90/ Il Decreto Legge 90/2014 ha dato la possibilità a tutte le persone che hanno fatto una domanda di adesione alle transazioni sopramenzionate entro il 19 gennaio 2010 di ricevere a titolo di transazione un ammontare di (art. 27 bis). SULLA VIOLAZIONE DELL ART. 2 IN SENSO PROCEDURALE A. SULLA RICEVIBILITÀ 11. Il Governo sostiene che i ricorrenti dovevano avvalersi del rimedio interno previsto dall art. 27 bis, ritenendolo una condizione preliminare di procedibilità. 12. La Corte nota che, mentre alcuni ricorrenti hanno fatto ricorso in quanto già eredi di una persona deceduta, altri ricorrenti si sono invece costituiti nel processo a seguito del decesso del loro de cuius, successivamente all instaurazione del suddetto ricorso. La Corte rileva che questi hanno un interesse legittimo - in quanto eredi dei defunti - per esperire il ricorso sulla base delle lesioni subite dai propri de cuius. 13. La Corte considera che l art. 27 bis prevede un importo per definire i processi instaurati dai ricorrenti ed ancora in corso. In tale contesto questo rimedio non può essere considerato come una via di ricorso da esperire per potersi lamentare della durata eccessiva di altre procedure, quelle di risarcimento, iniziate dai ricorrenti già sin dagli anni Di conseguenza, la Corte ritiene che queste domande non sono manifestamente infondate ai sensi dell art. 35 della Convenzione e le dichiara quindi ricevibili. B. NEL MERITO 15. I ricorrenti sostengono inoltre che la durata dei procedimenti civili promossi da loro stessi o dai propri de cuius per ottenere il risarcimento del pregiudizio risultante dalle infezioni post-transfusionali è stata eccessiva. 16. La Corte, richiamandosi alla pronuncia già emessa sulla violazione dell art. 2 della Convenzione nel suo profilo procedurale in relazione alla causa G.N. e altri contro Italia, osserva che le procedure civili attivate dai ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni hanno avuto durate irragionevoli. Nello specifico, la Corte osserva che le suddette procedure hanno avuto una durata che si è prolungata, secondo i casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni e dieci mesi per il primo grado di giudizio, da sette anni sino a 3
4 quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio, e da undici anni e tre mesi sino a quattordici anni ed un mese per tre gradi di giudizio. Secondo quanto dedotto dai ricorrenti, la maggior parte delle procedure erano pendenti alla data della sentenza. 17. La Corte ritiene che la durata delle procedure è stata eccessiva e che le autorità italiane, a fronte di accuse relative alla violazione del Diritto alla Vita (art. 2 della Convenzione) da parte dei ricorrenti, hanno mancato nell offrire una risposta rapida ed adeguata, conformemente alle obbligazioni procedurali di tale disposizione. 18. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell articolo 2 sotto il profilo procedurale. SULLE ALTRE DOGLIANZE 19. I ricorrenti invocano l art. 6 della Convenzione, lamentando che il principio della sicurezza giuridica e la parità delle armi è stato violato dall introduzione del Decreto n. 162/2012 di nuovi criteri che impedivano loro l accesso alla transazione. 20. I ricorrenti invocano inoltre l art. 13 della Convenzione, lamentandosi dell assenza nel diritto interno di un ricorso effettivo avverso le violazioni della Convenzione. 21. I ricorrenti invocano altresì l art. 14 della Convenzione, lamentandosi di un trattamento discriminatorio che hanno subito verso coloro che hanno invece potuto accedere alle transazioni del 2007, in quanto non esclusi dal Decreto 162/2012 (rectius: DM 4 maggio 2012). 22. I ricorrenti invocano infine l art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, lamentandosi di una violazione del loro diritto al rispetto dei propri beni, in ragione del fatto che l applicazione dei nuovi criteri previsti dal Decreto 162/2012 impedisce loro di finalizzare le procedure transattive. LA POSIZIONE DEL GOVERNO 23. Il Governo ha osservato che, adottando l art. 27 bis della legge 114/2014, è stata introdotta una procedura che permette di risarcire coloro che sono stati contagiati da trasfusioni di sangue infetto nonché coloro che hanno subito un danno in seguito ad una vaccinazione obbligatoria, con importi rispettivamente di e , da pagarsi in un unica soluzione entro il 31 dicembre LA POSIZIONE DELLA CORTE 4
5 24. La Corte ritiene che i ricorrenti hanno la scelta tra proseguire la causa di risarcimento danni o accettare l ammontare previsto dalla legge 114/2014. Di conseguenza la Corte ritiene che il rimedio previsto dall art. 27 bis costituisce una via di ricorso da esperire preventivamente ai sensi dell art. 35 della Convenzione. Questa parte del ricorso deve quindi essere rigettata per il mancato esaurimento dei ricorsi interni; la Corte tuttavia sottolinea che i ricorrenti ben potranno esperire un nuovo ricorso nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 2017, il rimedio si sia rivelato inefficace ai fini della soluzione transattiva dei proprio casi. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL UNANIMITÀ 1. Dichiara il ricorso ricevibile ai sensi dell art. 2 sotto il profilo procedurale; 2. Dichiara esserci stata una violazione dell art. 2 sotto il profilo procedurale; 3. Stabilisce che lo Stato deve versare ai ricorrenti, entro 3 mesi dal passaggio in giudicato secondo l art. 44 della Convenzione, le seguenti somme: - le somme indicate nella tabella allegata a titolo di danno morale; ,00, o la somma minore richiesta dai ricorrenti, a titolo di spese legali per i giudizi interni; - 200,00 per spese legali per il giudizio avanti la CEDU. Le suddette somme saranno pagate congiuntamente ai ricorrenti che avevano introdotto il loro ricorso in qualità di eredi di persone decedute. 4. Dichiara inammissibili gli altri motivi di doglianza. 5
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