Roma, 11/05/2001. Alla Segreteria degli Organi Collegiali S E D E. Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali LORO SEDI

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1 Roma, 11/05/2001 Alla Segreteria degli Organi Collegiali S E D E Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SETTORE PENSIONI INTERNAZIONALI Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato INFORMATIVA N. 20 OGGETTO: Regolamento C.E. 1606/98. Aspetti procedurali. L istituzione previdenziale tedesca L.V.A. Schwaben di Augsburg (Ufficio di Collegamento per l Italia) ha rappresentato la circostanza che numerosi iscritti di questo Istituto, lamentando la mancanza di adeguate informazioni di livello operativo in sede locale, producono direttamente a quell organismo domande di liquidazione di prestazioni previdenziali in regime internazionale. Nel rilevare che tale procedura, oltre a non essere conforme alle disposizioni recate dal Regolamento C.E. 1606/98, comporta inevitabilmente un più lungo iter istruttorio, si ritiene di dover ampliare le argomentazioni già svolte in precedenza, puntualizzando la procedura da seguire nei casi di specie. Premesso che la competenza alla trattazione delle istanze tendenti ad ottenere l applicazione del Regolamento C.E. 1606/98 è attribuita allo specifico Settore che opera nell ambito della Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali, le Sedi territoriali di questo Istituto provvederanno a:

2 1) raccogliere le domande di totalizzazione o di liquidazione della sola pensione estera degli iscritti o pensionati di questo Istituto, unitamente alla documentazione probatoria dell avvenuta assicurazione sociale nei Paesi dell Unione Europea (al riguardo si allega un fac-simile di domanda da utilizzare); 2) acquisire agli atti del fascicolo previdenziale dell iscritto la predetta documentazione; 3) verificare l avvenuto esito di qualsiasi istanza volta alla valorizzazione nell anzianità assicurativa dell iscritto di periodi pregressi (art.2 legge 29/79, riscatto, art.1 legge 274/91, ecc.) ovvero procedendo prioritariamente alla loro definizione; 4) trasmettere il fascicolo previdenziale al predetto Ufficio centrale per la trattazione in regime internazionale. Esaurita l attività dell Ufficio centrale, il fascicolo verrà restituito alla Sede periferica per l adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza. Per quanto concerne in particolare i dipendenti di Amministrazioni statali, centrali o periferiche, le domande relative potranno essere inviate direttamente con l avvertenza di evidenziare l Amministrazione presso la quale è stato prestato o è attualmente in corso di svolgimento il servizio. In nessun caso, pertanto, le istanze di liquidazione di una prestazione in regime internazionale potranno essere direttamente inviate dagli interessati alle istituzioni estere, ma debbono essere prodotte, secondo quanto stabilito dal predetto Regolamento 1606/98, all istituzione previdenziale del paese di residenza. Periodi di assicurazione esteri inferiori ad un anno Con precedente informativa era stato comunicato che i periodi di assicurazione all estero inferiori ad un anno non potevano formare oggetto di totalizzazione e che gli stessi avrebbero potuto avere valorizzazione a pensione mediante riscatto, ai sensi del decreto legislativo 184/97. La questione è stata recentemente riesaminata sotto il profilo normativo e alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia che, pur non riguardando regimi pensionistici speciali per pubblici dipendenti ma regimi generali, può essere estesa ai primi in via analogica. Esistono poi consolidati principi di reciprocità fra vari organismi previdenziali comunitari ai quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ritiene opportuno non derogare. In considerazione di ciò, è necessario modificare l orientamento assunto in precedenza e accedere alla valutazione dei periodi di che trattasi sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Pertanto, le domande di coloro che richiedano a termini del Regolamento C.E. 1606/98 il computo dei periodi in argomento potranno essere accettate e, se già oggetto di esame negativo, riconsiderate secondo il più favorevole criterio interpretativo oggi assunto. Non è peraltro superfluo chiarire che in tali fattispecie, in virtù dell art. 48 (comma 1) del Regolamento 1408/71, l istituzione estera è esonerata dal corrispondere una prestazione pensionistica ordinaria per periodi di assicurazione inferiore all anno e, proprio perché non utilizzati all estero, la loro valutazione potrà avvenire sul trattamento di quiescenza italiano a tutti gli effetti. Aspetti operativi Onde consentire alle Sedi periferiche dell Istituto un adeguata attività informativa in ambito locale, si ritiene utile puntualizzare l iter procedurale che viene seguito per l istruzione di una domanda di pensione in regime internazionale.

3 A) Domanda di totalizzazione La produzione di una domanda in tal senso implica la volontà di ottenere la valutazione dell attività lavorativa svolta presso un paese aderente all Unione europea, purché assistita dal versamento di contribuzione obbligatoria o ad essa assimilata, al fine di conseguire il diritto ad una prestazione pensionistica ovvero, in caso di situazione previdenziale già definitiva, di beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva derivante dal Regolamento 1606/98 può determinare sull assegno di riposo in godimento. Previa istruttoria volta a verificare l effettiva esistenza di contribuzione in favore del richiedente nonché la sua esatta collocazione temporale, verrà emesso formale provvedimento di valutazione che concluderà il procedimento amministrativo di riconoscimento. I periodi di assicurazione così riconosciuti saranno utili al conseguimento del trattamento pensionistico nazionale. La stessa domanda è altresì valida per ottenere, al verificarsi dei requisiti e con le decorrenze previsti dalla normativa del paese estero presso il quale risulta versata contribuzione, un altra prestazione pensionistica che verrà direttamente corrisposta dall istituzione previdenziale straniera. Essa sarà ovviamente commisurata alla parte di contribuzione che risulta colà versata. A tal fine, è necessario trasmettere all istituzione estera che deve accertare il diritto e determinare l ammontare dell assegno pensionistico la prevista modulistica di collegamento (mod. E 202/I e mod. E 205/I). Mentre il primo modello contiene informazioni anagrafico reddituali del richiedente la pensione, che ove necessario verranno acquisite a mezzo di uno specifico questionario, il mod. E 205/I riepiloga i periodi di assicurazione vantati in Italia dal richiedente medesimo e che sono utili, a termini del Regolamento 1606/98, per l accertamento del diritto alla pensione estera. Come accennato in precedenza, preme porre l accento sulla circostanza che la compilazione del citato modello E 205/I necessita della preventiva adozione di tutti i provvedimenti tendenti alla ricostruzione della carriera assicurativa del lavoratore, non essendo altrimenti possibile procedere ad alcuna certificazione verso l istituzione estera. B) Domanda di prestazione di vecchiaia a carico di Stato estero Ove i periodi di assicurazione esteri risultino ininfluenti (ad es. perché sono stati raggiunti già i 40 anni di servizio) ovvero venga a maturare il diritto alla prestazione estera in costanza di attività lavorativa (ad es. perché l iscritto si è trattenuto in servizio oltre il 65 anno d età), è possibile chiedere la liquidazione della sola prestazione a carico dello Stato estero. Tale istanza verrà istruita analogamente a quanto già illustrato in precedenza a mezzo della relativa modulistica (mod. E 202 e mod. E 205). Ciò consentirà alla competente istituzione previdenziale estera di accertare il diritto ad una prestazione pensionistica, di procedere all emissione di un provvedimento di liquidazione nonché al relativo conferimento diretto all interessato. C) Domanda di pensione d invalidità a carico di Stato estero Vertendo su tali fattispecie, è opportuno fornire alcune indicazioni di massima oltre all iter procedurale. L ordinamento di questo Istituto prevede la possibilità di concedere, oltre alla pensione di privilegio, la pensione d inabilità nella forma e con i requisiti di tipo sanitario e contributivo che sono noti.

4 La richiesta di una prestazione nazionale di tale tipo sarà quindi soggetta, per il relativo conferimento, alla rispondenza alle specifiche norme ordinamentali che ne prevedono la concessione. E tuttavia possibile produrre, da parte di chi vanta periodi di assicurazione estera e sia divenuto inabile totalmente o parzialmente, domanda di prestazione d invalidità a carico di Stato estero. Tale richiesta non deve necessariamente ricollegarsi ad uno stato d inabilità già accertato in Italia. In altri termini, è ad esempio possibile godere di un assegno di riposo ordinario di questo Istituto e, sopravvenendo uno stato d invalidità, chiederne il riconoscimento pensionistico a carico dell istituzione estera. Le domande in argomento debbono essere istruite a mezzo dei relativi modulari di collegamento (mod E 204/I, mod. E 213/I e mod. E 205/I), modulistica che presuppone l acquisizione di una serie d informazioni che non possono rinvenirsi nel fascicolo previdenziale. E stato perciò predisposto uno specifico questionario che sarà inviato agli interessati e le cui notizie sono indispensabili alla compilazione del mod. E 204 da parte del Settore pensioni internazionali La redazione della perizia medica (mod. E 213) rientra invece fra le competenze del sanitario che rappresenta le Casse pensioni in seno al collegio della A.S.L., cui è delegato l accertamento medico-legale in materia d inabilità. La stesura del predetto modello potrà avvenire sulla scorta della documentazione sanitaria che gli interessati produrranno a sostegno della domanda ovvero, se ritenuto necessario, in seguito ad esame diretto del richiedente stesso da parte del sanitario incaricato della perizia medica. L eventuale concessione dell assegno d invalidità verrà comunicata al richiedente direttamente dall istituzione previdenziale estera. D) Domanda di pensione estera ai superstiti La presentazione di una domanda di liquidazione di una prestazione pensionistica estera in favore dei superstiti di iscritto o pensionato comporta l istruzione della stessa a mezzo dei modulari E 203 ed E 205. Mentre per il modello E 205 si rimanda a quanto già detto in precedenza per altra casistica, la compilazione del mod. E 203 presuppone la conoscenza di informazioni riguardanti sia il lavoratore o pensionato deceduto che gli aventi diritto. A tal fine è stato realizzato uno specifico questionario di cui si chiederà la compilazione agli interessati ove fosse necessario integrare le notizie in atti. Rilascio del certificato relativo alla legislazione applicabile (mod. E 101) Fra i compiti del Settore pensioni internazionali derivanti dalle disposizioni del Regolamento 1606/98 rientra anche il rilascio del certificato relativo alla legislazione applicabile, necessario al pubblico dipendente che si rechi in posizione di distacco all estero al fine di evitare una duplice imposizione contributiva. Al riguardo, si chiarisce che per l emissione di tale modello, oltre alla richiesta dell interessato, è necessario acquisire una dichiarazione da parte dell Amministrazione di appartenenza dalla quale si possa evincere: a) la data di assunzione del richiedente presso l Amministrazione pubblica; b) la data iniziale e finale del periodo di distacco e che, per il medesimo periodo, verrà provveduto al versamento di contribuzione ordinaria ai fini del trattamento di quiescenza; c) l istituzione presso la quale avviene il distacco e il relativo indirizzo postale; d) la residenza del distaccato in Italia e quella che viene temporaneamente assunta all estero.

5 Priorità nella trattazione delle domande di prestazione In relazione al considerevole numero di domande di applicazione del Regolamento C.E. 1606/98, alla dotazione organica del Settore pensioni internazionali e alla necessità di tutelare gli interessi di ogni iscritto o pensionato, si è ritenuto opportuno introdurre idonei criteri di priorità nella trattazione. In particolare, è stato adottato il seguente ordine di precedenza: a) età anagrafica; b) inabilità o sopravvenute precarie condizioni di salute; c) prestazioni ai superstiti; d) personale del comparto scuola (stante la data fissa di accesso alla prestazione pensionistica); e) prepensionamenti; f) altri casi. Dei predetti criteri sarà utile dare conoscenza all utenza in occasione della presentazione di nuove domande ovvero, a mero titolo informativo, in occasione di eventuali interventi di sollecito. Si ritiene di dover infine soggiungere che le Sedi periferiche potranno comunque segnalare a mezzo fax al numero i casi meritori di attenzione, che verranno esaminati compatibilmente con i criteri di cui si è detto. IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Luigi MARCHIONE F.to Dr. Marchione

6 All I.N.P.D.A.P. Dir. Centr. Prest. Previdenziali Ufficio I Settore Pensioni Internazionale Via Aldo Ballarin, R O M A e, p.c.: Alla Sede I.N.P.D.A.P. di e, p.c.: (1) OGGETTO: 1606/98. Sig. Richiesta di totalizzazione periodi assicurativi in applicazione del Regolamento C.E. Il/La sottoscritto/a... nato/a..(prov. ) il... in qualità di dipendente dell Ente (2)..... ex dipendente dell Ente C H I E D E la totalizzazione dei periodi assicurativi per il lavoro svolto nel seguente Stato membro della Comunità Europea presso in qualità di..(indicare la qualifica e cioè operaio, impiegato, minatore, ferroviere o altro); la sola pensione a carico del seguente Stato estero ; la pensione d invalidità a carico dello Stato estero ; A tale scopo allega alla presente la documentazione probatoria dell iscrizione alla gestione previdenziale estera. Ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo: 1) Amministrazione di Appartenenza 2) Cancellare l ipotesi che non ricorre Via/Piazza.. Comune. Prov... c.a.p. tel. (firma)

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