Regolamento comunale di Polizia Urbana

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento comunale di Polizia Urbana"

Transcript

1 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA Via Doccia n. 64, Savignano sul Panaro (MO) COPIA Regolamento comunale di Polizia Urbana Il presente regolamento: è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2012, pubblicato all Albo Pretorio dal 13/04/2012 al 27/04/2012; è entrato in vigore in data 23/04/2012 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 5/2012. è stato modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 10 del 14/02/2013, esecutivo in data 11/03/2013. Savignano sul Panaro, 18/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to Cerminara dott.ssa Francesca)

2 INDICE TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1: Finalità. 3 Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana. 3 Art. 3: Accertamento delle violazioni. 3 Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 3 TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3 Art. 5: Spazi ed aree pubbliche. 3 Art. 6: Luminarie. 4 Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari. 4 Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico. 4 TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 5 Art. 9: Marciapiedi e portici. 5 Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree. 6 Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri. 6 Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano. 6 Art. 13: Nettezza del suolo e dell abitato. 7 Art. 14: Sgombero neve. 7 Art. 15: Rami e siepi. 8 Art. 16: Pulizia fossati. 8 Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci. 8 Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali. 8 Art. 19: Esposizione di panni e tappeti. 8 Art. 20: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici 9 Art. 21: Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti 9 TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE 10 Art. 22: Ripari ai pozzi, cisterne e simili. 10 Art. 23: Oggetti mobili. 10 Art. 24: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all aperto. 10 Art. 25: Accensioni di fuochi. 11 Art. 26: Utilizzo di strumenti musicali. 12 Art. 27: Attività temporanee rumorose. 12 Art. 28: Biliardini, flipper e giochi all esterno dei locali. 13 Art. 29: Uso dei dispositivi antifurto. 13 Art. 30: Uso dei cannoncini antistorno per allontanare i volatili e Cannoni ad onde d urto antigrandine. 14 Art. 31: Depositi esterni. 14 Art. 32: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero. 14 Art. 33: Abitazioni private 15 Art. 34: Strumenti musicali 15 TITOLO V: ANIMALI 15 Art. 35: Animali di affezione. 15 Art. 36: Custodia e tutela degli animali. 15 Art. 37: Cani. 16 Art. 38: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all interno del centro abitato. 16 1

3 TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA 17 Art. 39: Erboristerie. 17 Art. 40: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e presso le attività artigianali alimentari. 17 Art. 41: Commercio all ingrosso e al dettaglio. 18 Art. 42: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 18 Art. 43: Commercio su aree pubbliche regime delle aree. 19 Art. 44: Attività di vendita su area pubblica - modalità di svolgimento. 19 Art. 45: Occupazioni per esposizione di merci. 20 Art. 46: Attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip. 20 Art. 47: Orari Chiusura Infrasettimanale ABROGATO 22 Art. 48: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all esterno di pubblico esercizio. 22 Art. 49: Divieto di vendita di bevande alcooliche. 22 Art. 50: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro 23 Art. 51: Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare. 23 Art. 52: Commercio cose antiche od usate. 23 Art. 53: Targhetta dell amministratore di condominio. 24 TITOLO VII: VARIE 24 Art. 54: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza. 24 Art. 55: Divieto di bivacco e accattonaggio. 24 Art. 56: Artisti di strada. 25 Art. 57: Divieto di campeggio libero. 25 Art. 58: Bagni. 25 Art. 59 Edifici disabitati e/o abbandonati 25 Art. 60: Collocamento di monumenti, targhe, lapidi 26 TITOLO VIII: SANZIONI 26 Art. 61: Sanzioni amministrative. 26 TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 26 Art. 62: Abrogazioni di norme. 26 Art. 63: Entrata in vigore. 26 2

4 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità. 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell ambiente. 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana. 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali e del D. Lgs. n. 112/98. Art. 3: Accertamento delle violazioni. 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 e successive modifiche. 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81. Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge. TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 5: Spazi ed aree pubbliche. 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l indicata finalità. 3) E vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale prevista dall art. 3 del vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione della relativa tassa approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 43/5 del 30/06/94 e successive modifiche ed integrazioni; i titolari delle autorizzazioni o concessioni di cui sopra devono rispettare inoltre tutte le prescrizioni imposte dall autorità comunale. 4) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell attività. 3

5 5) La violazione di cui al comma 3, comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 6: Luminarie. 1) E soggetta a preventiva autorizzazione del Comune con richiesta scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice, l elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza ALL RISK in corso di validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli impianti installati. 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà; 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, a montaggio avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti. 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari. 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo. 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio. 3) Le violazioni di cui al comma 1, comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico. 1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa e motivata autorizzazione dell autorità comunale: a) Lavare i veicoli; b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; 4

6 c) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età; d) Praticare giochi sulle strade, piazze, sui marciapiedi pubblici, portici, fornici; è inoltre vietato utilizzare tavole (skate-board) in qualunque luogo pubblico; e) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; f) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; g) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; h) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso; i) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi; l) Introdursi, anche momentaneamente, negli edifici pubblici, per mangiare, bere, giocare, dormire; m) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; n) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune; o) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti. p) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.) senza il preventivo atto di assenso o autorizzazione rilasciata dall amministrazione comunale; q) Adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private di pubblico passaggio ovvero veicoli in sosta su aree pubbliche o private di pubblico passaggio. 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro. 3) La violazione di cui al comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi. 4) La violazione di cui al comma 1, punto l) comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 30,00 a EURO 180,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 9: Marciapiedi e portici. 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade. 2) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 3) Le violazioni al presente articolo comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 5

7 Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree. 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità comunale. 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. 4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione. 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 9) Le violazioni di cui ai commi 2), 5), 6) e 7) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri. 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano. 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato: a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate; b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada; c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. 2) Le violazioni di cui al comma precedente lettere a) e b) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 e l obbligo della rimessa in pristino. 3) Le violazioni di cui al comma precedente lettere c) e d) comportano l applicazione di una 6

8 sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino. Art. 13: Nettezza del suolo e dell abitato. 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta. 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull occupazione del suolo pubblico. 4) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale è permessa esclusivamente a condizione che: a) La distribuzione avvenga mediante l utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi; b) Chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati. 5) E vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici. 6) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo. Art. 14: Sgombero neve. 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti la loro proprietà, l ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 3) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l obbligo di sgomberare le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque; 4) È vietato a qualsiasi persona di gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale; 5) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata. 6) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. 7) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. 8) E fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. 9) E posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare, fino all avvenuto collaudo delle opere, ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione. 10) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la 7

9 sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal C.d.S. 11) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 8) e 9) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 12) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5), 6), 7) e 10) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 15: Rami e siepi. 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70, al di sopra del marciapiede, e mt. 4,70 se sporgono sopra la carreggiata. 3) Le foglie, i rami ed i residui di qualsiasi genere devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1. 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 16: Pulizia fossati. 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci. 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali. 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 19: Esposizione di panni e tappeti. 1) E vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico 8

10 passaggio causando disturbo o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche se creano disturbo e pericolo nonché quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi Art. 20: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici 1) Tutti gli immobili, compresi quelli composti da più unità abitative, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, si avvalgono di impianti centralizzati nella salvaguardia del decoro e dell aspetto estetico della città e del rispetto dell impatto visivo ed ambientale. 2) Per l'installazione valgono le seguenti norme: a) La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; b) Divieto di installazione di antenne paraboliche all esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano strada o dalla pubblica via; c) Negli immobili possono essere ammesse, anche antenne non collettive, quando nel condominio non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna unica; d) Le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente; e) In tutti i casi e in tutti gli immobili le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio; f) Le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di 150 cm per impianti collettivi e di 85 cm per impianto singolo. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di 50 cm; g) Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di 100 cm; h) Per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo 50 cm) e dalla parabola (massimo 150 cm); i) Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti). 3) Per le installazioni sulle facciate degli edifici esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente; 4) Le responsabilità dell applicazione del presente articolo sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori condominiali, se si tratta di antenne condominiale. 5) Le violazioni al presente articolo comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e verrà intimato l obbligo dell adeguamento alla presente normativa, in caso di inerzia, l Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione delle stesse a spese del responsabile dell abuso. Art. 21: Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti 1) A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo. 9

11 2) Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori. 3) La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza. 4) I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. 5) I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2. 6) Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n ) Le violazioni al presente articolo comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00. TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE Art. 22: Ripari ai pozzi, cisterne e simili. 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma precedente. Art. 23: Oggetti mobili. 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito. 3) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 24: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all aperto. 1) E fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. 2) E vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell ambiente circostante. 10

12 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. 4) Su tutto il territorio comunale nel periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre le pratiche agronomiche di spandimento dei liquami zootecnici o di qualsiasi altro materiale putrescibile (letame), oltre al rispetto delle vigenti normative in materia, dovranno avvenire nelle ore più fresche della giornata e cioè non dopo le ore 07,00 della mattina e non prima delle ore 24,00 della sera. L utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata dal 1 Novembre fino alla fine di Febbraio. I liquami dovranno essere prelevati prioritariamente dai contenitori che permettono il maggior tempo di maturazione, che comunque non deve essere inferiore mediamente a 45 giorni. Quando le condizioni del terreno lo permettono dovranno essere adottate tecniche di distribuzione a bassa pressione e in ogni caso dovrà essere evitata la formazione di aerosol. Le operazioni di spandimento dovranno essere il più possibile concentrate in periodi di breve durata (non oltre giorni 3) e distanti tra loro; le distribuzioni non verranno effettuate nei giorni festivi e prefestivi. Distanze di rispetto e limitazioni nelle metodiche di spandimento agronomico: Distanza di rispetto da strade e canali irrigui: 10 metri. Distanza di rispetto dai centri abitati (urbanizzati) e dagli edifici sparsi in zona agricola (abitazioni, cimiteri, edifici pubblici ecc.): Distanza di rispetto (metri) Alta p *1 Bassa p *2 Interramento *3 Centri Abitati (urbanizzato da P.R.G.) Edifici sparsi (zona agricola da P.R.G.) *1: metodiche di distribuzione dei liquami ad alta pressione (vedi manuale C.R.P.A. capitolo 7.1.7) *2: metodiche di distribuzione dei liquami a bassa pressione (vedi manuale C.R.P.A. capitolo 7.1.7) *3: distribuzione con sistemi a bassa pressione e interramento entro 24 ore o distribuzione con interramento mediante dispositivi iniettori (vedi manuale C.R.P.A. capitolo 7.1.7) 5) Durante tutto il periodo in cui è consentito effettuare la pratica agronomica di cui al comma 4, il materiale dovrà essere interrato non oltre le 24 ore dallo spandimento. 6) La violazione di cui al comma 1) comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00. 7) Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 e l obbligo della cessazione immediata dell attività. 8) La violazione di cui al comma 5) comporta l applicazione della sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo dell adempimento entro le successive 24 ore dell attività omessa. Art. 25: Accensioni di fuochi. 1) E vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E fatta salva la possibilità di ricorrere all autosmaltimento mediante combustione all aperto, da parte dei conduttori di aziende agricole, unicamente per gli scarti legnosi residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell estirpazione di frutteti e vigneti con le seguenti limitazioni: E' vietato l uso di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l accensione; E vietata in ogni caso la combustione di materiale umido; I fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza di personale; Se per qualsiasi ragione, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumi in quantità 11

13 eccessiva, o ristagnanti al livello del suolo, lo si dovrà immediatamente spegnere; Lo smaltimento dei rifiuti legnosi di cui sopra può avvenire di norma, salvo deroghe richieste e concesse dall ufficio ambiente del comune, nei periodi dal 1 Dicembre al 31 Marzo e dal 1 Giugno al 30 Giugno; L accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell atmosfera, a partire dalle 8,30 alle 12,30, fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere più alimentati dopo le 13,30; L accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione; Chi intende procedere alla combustione del materiale organico, nel rispetto delle predette prescrizioni, ma al di fuori dei periodi indicati, devono darne comunicazione verbale o telefonica all ufficio tecnico entro il giorno precedente alla data di accensione dei fuochi specificando: generalità e recapito del richiedente; il luogo dove avverrà la combustione; la data prevista per l accensione dei fuochi; le motivazioni che hanno reso necessaria la combustione al di fuori dei periodi predetti. 2) E comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt dai luoghi indicati dall art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. 4) L uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della cessazione dell attività abusiva. 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 26: Utilizzo di strumenti musicali. 1) Negli spazi ed aree di cui all art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,30 alle ore 8,00, salvo in ogni caso il possesso di espressa autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale, limitatamente alle attività temporanee, rilasciata ai sensi della Legge quadro sul rumore ambientale n. 447/95, di cui al successivo art ) Dalle ore 23,30 alle ore 08,00 è, inoltre, vietato praticare giochi o attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo, in ogni caso, il possesso di espressa autorizzazione in deroga. 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite. Art. 27: Attività temporanee rumorose. 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. 2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00. 12

14 L attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18. 3) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi e di sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 4) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 5) Nell esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali, cose, etc. 6) Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e/o sonora e simili dalle ore 24,00 alle ore 7,00 salvo espressa autorizzazione per l esercizio dell attività in fasce orarie diverse. 7) Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dallo Sportello Unico ai sensi dell art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e della relativa delibera della Giunta Regionale n. 45/2002. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata entro i termini stabiliti dalla delibera di cui sopra in relazione al tipo di attività da svolgere. 8) Gli spettacoli ed intrattenimenti musicali all aperto devono essere preventivamente autorizzati dallo Sportello unico attività Produttive del Comune (ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS); Tali iniziative possono svolgersi anche su più giornate consecutive o non, all interno di un arco temporale massimo di un mese all anno. 9) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5), e 6) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. 10) La violazione di cui al comma 7) comporta l applicazione delle sanzioni previste dell art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall art. 16 della L.R. 15/01. Art. 28: Biliardini, flipper e giochi all esterno dei locali. 1) Chiunque detenga, all esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogame e similari, ha l onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore. Art. 29: Uso dei dispositivi antifurto. 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. 13

15 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore. 4) La violazione di cui al comma 1) comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo. 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo. Art. 30: Uso dei cannoncini antistorno per allontanare i volatili e Cannoni ad onde d urto antigrandine. 1) L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: Fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.; Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 mt. 2) L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: Fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23,00 alle ore 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano molto probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 mt dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi; Periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno. 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose. Art. 31: Depositi esterni. 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. 2) E vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi. Art. 32: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero. 1) Su tutto il territorio comunale è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli se stazionanti in centro abitato. E consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una 14

16 distanza non inferiore a 100 mt. da abitazioni. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l attività non consentita. Art. 33: Abitazioni private 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti. 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 23. 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 4) Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 5) Le violazioni al presente articolo comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l attività non consentita. Art. 34: Strumenti musicali 1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. 2) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l attività non consentita. TITOLO V: ANIMALI Art. 35: Animali di affezione. 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali. 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00. Art. 36: Custodia e tutela degli animali. 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato: 15

17 a) Introdurli nelle aree verdi scolastiche; b) Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici; c) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all art. 1; d) Lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla. 2) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere. 3) La violazione di cui al comma 1) comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 37: Cani. 1) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare, i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali, non recintati, non possono essere lasciati liberi, salvo che l edificio o il luogo da vigilare siano recintati, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. 2) Per i cani condotti nei luoghi pubblici è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o la museruola. 3) Per i cani non di piccola taglia, condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e nelle manifestazioni pubbliche è obbligatorio l uso sia del guinzaglio che della museruola. 4) Per danni contro terzi causati da cani di razze a rischio di aggressività e fatto obbligo di stipulare la polizza assicurativa R.C. 5) E fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di passeggio di cani : a. Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali che sono tenuti a mostrare a richiesta degli organi accertatori; b. Di provvedere all immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore. 6) Le presenti disposizioni non si applicano ai cani di accompagnamento, opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, VV.FF. e di protezione civile. 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00. 8) Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse con a cani di razza o incroci a rischio di aggressività si applica di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00. Art. 38: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all interno del centro abitato. 1) Nel centro abitato n è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti. 2) Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente in caso di animali da cortile, per ogni nucleo familiare è possibile detenere un numero non superiore a: Capi 5 riferiti a polli o simili; Capi 3 riferiti a conigli o simili; Capi 10 riferiti a volatili; 3) Non è ammesso detenere galli. 4) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato. 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 16

18 TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA Art. 39: Erboristerie. 1) Fino all entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (art. 6 e 7). Gli esercenti il commercio al minuto non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici. 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento. 3) Il settore dell erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98. 4) In caso di violazione dei commi 1) e 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/ ) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98. Art. 40: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e presso le attività artigianali alimentari. 1) I titolari degli esercizi di vicinato, autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, che intendano avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia dovranno attenersi alle seguenti condizioni e prescrizioni: L attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi, nulla osta, ecc. ferma restando l osservanza dei requisiti igienico sanitari e l obbligo di comunicazione/notifica ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e delle vigenti disposizioni regionali, in caso di sostanziali modifiche ai locali e alle attrezzature; Il consumo deve avvenire esclusivamente all interno dei locali o delle aree destinate all attività di vendita sia su area privata che su area pubblica purché avuta in concessione e di pertinenza dell esercizio; Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto, è consentito l utilizzo di piani d appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panche etc. di dimensioni congrue rispetto all ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale; Tavoli, banchi, piani d appoggio e quant altro non devono essere apparecchiati, il cliente al termine della consumazione provvede a ritirare i rifiuti e ripulire il tavolo; Il pagamento avviene alla consegna della merce e comunque prima della consumazione. E escluso: Qualsiasi forma di servizio assistito da parte del titolare dell esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente, in quanto ciò si configurerebbe come attività di somministrazione non autorizzata e quindi sanzionabile da parte degli organi di vigilanza; La richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma inteso, per il consumo immediato degli alimenti nell esercizio; L utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo e arredati e attrezzati esclusivamente allo scopo; La fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere; Qualsiasi attività di preparazione e di trattamento dei generi alimentari al momento della vendita su ordinazione del cliente; Qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullati, ecc.); Esporre e/o consegnare all utenza un menù delle consumazioni, in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione; La raccolta di ordinativi da parte dell esercente presso i piani di appoggio o ai tavoli. 17

19 E consentito: Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, degli alimenti pronti per il consumo immediato inseriti in contenitori/piatti a perdere idonei alla vendita da asporto; La fornitura di tovagliette, posate, tovaglioli e bicchieri a perdere; La fornitura di bevande in confezioni originali; L attività dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico sanitarie: Le mensole o altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione; Le pareti retrostanti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un altezza adeguata; La zona destinata al consumo dovrà essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di adeguati contenitori di rifiuti, che dovranno essere mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili. Per prodotti di gastronomia devono intendersi, genericamente, tutti i prodotti che sono oggetto di vendita al dettaglio nel negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di trasformazione (es. cottura) nell esercizio, fatta eccezione per il semplice riscaldamento con l uso di idonee attrezzature. 2) Le predette disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli esercizi di panificazione e alle altre imprese artigiane che producono e trasformano alimenti (es. panifici, pizzerie al taglio, pasticcerie, gelaterie, ecc.), i cui titolari siano interessati all attività di vendita al dettaglio dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. 3) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l assaggio gratuito organizzato dal venditore o suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari. 4) Chi esercita abusivamente l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R , n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 41: Commercio all ingrosso e al dettaglio. 1) Il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ( ex D.lgs. n. 114/98 e L.R. 14/99) deve essere disapplicato in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE attuata dal D.lgs n. 59/2010, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. 2) Le particolari modalità di computo della superficie di vendita (Delibera Assemblea Legislativa n. 155/2008) continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i quali la L.R. n. 14/1999 art 19 bis aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio. 3) Nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente, la superficie di riferimento per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto anche per la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva determinata dalla somma delle superfici destinate alle vendite al dettaglio e di vendita all'ingrosso. 4) In mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla superficie totale del punto vendita (così come descritta al punto precedente), si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.lgs. n.114/98. Art. 42: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 1) Nel territorio comunale possono svolgere l attività di vendita in forma itinerante: a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune 18

20 dell Emilia Romagna; b) I titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano; c) I produttori agricoli esercenti l attività di vendita al minuto dei propri prodotti. 2) L attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata: a) Con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 43; b) Il commercio itinerante di prodotti alimentari è subordinato all osservanza, oltre che delle norme generali di igiene, alle ordinanze del Ministero della Sanità emanate in materia. 3) Per lo svolgimento dell attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue: a) E vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale; b) E vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita per un periodo di tempo superiore ad un ora salvo quanto previsto dal successivo art. 43; trascorso tale periodo l esercente l attività deve spostare il veicolo o le strutture di vendita ad una distanza non inferiore a 150 metri dal punto in precedenza occupato; c) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano; d) E vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali. 4) E consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori e edicolanti. 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98. 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98. Art. 43: Commercio su aree pubbliche regime delle aree. 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell Amministrazione Comunale. 2) L attività può essere svolta osservando gli orari fissati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali in materia di orari di vendita e l area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E vietato l ancoraggio al suolo delle strutture di vendita. 3) L atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza. 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l allontanamento immediato dall area. 5) La violazione di cui al comma 3) comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00. Art. 44: Attività di vendita su area pubblica - modalità di svolgimento. 1) L autorizzazione all occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi. 2) E vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. 3) L esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l obbligo di esibire in originale le autorizzazioni all esercizio dell attività. 4) L esercente ha l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti. 19

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO COMUNE DI CERVESINA Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO Approvato con deliberazione C.C. n.7 del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/07/2011 Pubblicato all albo pretorio dal 08 al 22 agosto 2011 Art. 1 AMBITO

Dettagli

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 13/12/2012 Articolo 1 Obiettivi

Dettagli

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione di G.M. n. 122 dell 1/6/2012 INDICE GENERALE CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito

Dettagli

COMUNE DI ONANO Provincia di Viterbo

COMUNE DI ONANO Provincia di Viterbo COMUNE DI ONANO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L ARREDO URBANO, LA SICUREZZA. Approvato con delibera consiliare n. 4 del 11/05/2012 ARTICOLO 1. OGGETTO Il presente

Dettagli

Comune di Coreglia Antelminelli. Presentazione proposta di Regolamento di Polizia Urbana Incontro con i cittadini 25 settembre 2015

Comune di Coreglia Antelminelli. Presentazione proposta di Regolamento di Polizia Urbana Incontro con i cittadini 25 settembre 2015 Comune di Coreglia Antelminelli Presentazione proposta di Regolamento di Polizia Urbana Incontro con i cittadini 25 settembre 2015 La condivisione delle idee Il Comune di Coreglia Antelminelli ha ritenuto

Dettagli

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail Al dirigente del sesto settore del Comune di Termini Imerese Oggetto: Richiesta modifica temporanea della disciplina vigente di circolazione o di sosta. Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Luogo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

Città di San Giorgio a Cremano REGOLAMENTO COMUNALE. Parchi e Giardini pubblici

Città di San Giorgio a Cremano REGOLAMENTO COMUNALE. Parchi e Giardini pubblici Città di San Giorgio a Cremano REGOLAMENTO COMUNALE Parchi e Giardini pubblici Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 9/07/2014 1 INDICE GENERALE REGOLAMENTO COMUNALE PARCHI E GIARDINI

Dettagli

Comune di Cesano Boscone. provincia di milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Comune di Cesano Boscone. provincia di milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA provincia di milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI Regolamento di Polizia Urbana 1 Art. 54 Tutela degli animali domestici 1. In ogni luogo e circostanza

Dettagli

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Regolamento Comunale di Polizia Urbana CITTÀ DI CAVARZERE Provincia di Venezia C.A.P. 30014 CAVARZERE - Via Umberto I, 2 Cod. Fisc. e P. IVA 00194510277 Tel. 0426 317111 - Fax 0426 310757 PEC: 1 web: www.comune.cavarzere.ve.it Regolamento Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16.9.2010 INDICE Articolo 1: Oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2: Definizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE

REGOLAMENTO PER L USO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE PROVINCIA DI VERCELLI Piazza XXVII Aprile n.1 - C.A.P. 13030 0161. 730123 FAX 0161. 720991 www.comune.greggio.vc.it E-MAIL greggio@cert.ruparpiemonte.it Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 35

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI. (Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada Art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI. (Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada Art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione) REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada Art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione) Testo Approvato con Deliberazione C.C. n. 151 del 18/12/2004 Modificato

Dettagli

Regolamento Comunale d'utilizzo delle aree verdi ed attrezzate

Regolamento Comunale d'utilizzo delle aree verdi ed attrezzate Provincia di Vicenza Regolamento Comunale d'utilizzo delle aree verdi ed attrezzate (approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 13.03.2007) FINALITA Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI C O M U N E D I B U S S E R O PROVINCIA DI MILANO P.IVA c.f. 03063770154 C.A.P. 20060 Piazza Diritti dei Bambini n. 1 TEL. 02 / 953331 - FAX. 02 / 9533337 REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONE GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI TRA

SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONE GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI TRA SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONE GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI L anno., il giorno del mese di nella sede del Comune di San Piero a Sieve, TRA - Dott. Adriano Santoni, non in proprio, ma nella

Dettagli

R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A U R B A N A

R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A U R B A N A COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO Provincia di Pavia R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A U R B A N A Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28 giugno 2007 INDICE TITOLO 1 : DISPOSIZIONI

Dettagli

Art. 1 - Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali

Art. 1 - Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali Regolamento Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell 11/06/2007) (Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25

Dettagli

COMUNE DI FAVARA (Provincia di Agrigento)

COMUNE DI FAVARA (Provincia di Agrigento) COMUNE DI FAVARA (Provincia di Agrigento) Ordinanza n. 235 del 21/11/2014 Prot. n. 50795 del 21/11/2014 OGGETTO: Servizio di raccolta dei Rifiuti solidi urbani domestici nel centro urbano modifica ed integrazione

Dettagli

PIANO ATTUATIVO AR2 - CALO REGOLAMENTO

PIANO ATTUATIVO AR2 - CALO REGOLAMENTO PIANO ATTUATIVO AR2 - CALO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE PRIVATE ASSERVITE ALL USO PUBBLICO ADIBITE A PARCHEGGIO E RELATIVE PERTINENZE - LOTTI A e B - Art. 1 Individuazione 1. Il presente Regolamento

Dettagli

Comune di Trevignano Romano

Comune di Trevignano Romano Comune di Trevignano Romano (Prov. di Roma) REGOLAMENTO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 13.10.2009 INDICE

Dettagli

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI QUART REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

Regolamento Comunale di POLIZIA URBANA

Regolamento Comunale di POLIZIA URBANA Comune di San Piero a Sieve Provincia di Firenze Regolamento Comunale di POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 25/28.6.2005 ENTRATO IN VIGORE IL 28.7.2005 Pagina 1 di 20 INDICE TITOLO I : DISPOSIZIONI

Dettagli

PROVINCIA DI MASSA CARRARA REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI PROVINCIA DI MASSA CARRARA REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI Del. C.C. n 75 del 29.11.2014 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento TITOLO II AREE

Dettagli

Disciplina temporanea della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche all interno del centro storico. IL SINDACO

Disciplina temporanea della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche all interno del centro storico. IL SINDACO Oggetto: Disciplina temporanea della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche all interno del centro storico. IL SINDACO Rilevato che nel centro storico si registra l'eccessivo consumo di

Dettagli

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio ARTICOLO 1 FINALITA Le finalità che la Città di Desio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART. REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART. 2 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 2 ART. 3 - DISINFEZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO DI PROPRIETA COMUNALE ALLEGATI. Comune di Follonica

REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO DI PROPRIETA COMUNALE ALLEGATI. Comune di Follonica REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO DI PROPRIETA COMUNALE Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell 8 maggio 2000 ALLEGATI Comune di Follonica Al Sig. Sindaco del Comune di

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA LA CITTà E I DIRITTI LO STATUTO PER I CITTADINI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con delibera consiliare n. 13 del 11/02/2002 Modificato con delibera consiliare n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) LOTTO.. A) ANAGRAFICA DELL APPALTO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) LOTTO.. A) ANAGRAFICA DELL APPALTO ALLEGATO D DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) LOTTO.. A) ANAGRAFICA DELL APPALTO CONTRATTO. DATORE DI LAVORO COMMITTENTE : MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA

Dettagli

Città di Benevento. Ufficio Ambiente. REGOLAMENTO Di igiene e tutela dell ambiente

Città di Benevento. Ufficio Ambiente. REGOLAMENTO Di igiene e tutela dell ambiente Città di Benevento Ufficio Ambiente REGOLAMENTO Di igiene e tutela dell ambiente INDICE ARTICOLO 1 Campo di applicazione ARTICOLO 2 Finalità ARTICOLO 3 informazioni e comunicazioni all utente ARTICOLO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO -TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento... 3 Art. 2 Definizioni e Normativa

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2011 ESECUTIVO DAL 01/10/2011 INDICE ART. 1. Oggetto ART. 2. Utilizzo

Dettagli

Approvato con delibera n. 42/CC del 6.6.2003

Approvato con delibera n. 42/CC del 6.6.2003 Approvato con delibera n. 42/CC del 6.6.2003 1 TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I: DISCIPLINA Art. 1 : Funzioni di Polizia Urbana Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono tutte le attività

Dettagli

Regolamento condominiale della p.ed 837 C.c. Lavis sita in via Degasperi, 22

Regolamento condominiale della p.ed 837 C.c. Lavis sita in via Degasperi, 22 Comune di Lavis PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTI COMUNALI Regolamento condominiale della p.ed 837 C.c. Lavis sita in via Degasperi, 22 Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 12.12.1996

Dettagli

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 18.06.2007 1 INDICE GENERALE Art. 1 - Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 - Principi

Dettagli

REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO

REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO (entrato in vigore il 26/02/2011 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52

Dettagli

P r o v i n c i a d i L e c c o REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI PUBBLICI

P r o v i n c i a d i L e c c o REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI PUBBLICI U NIONE DEI COMUNI L O M B ARDA DELLA VALLETTA P r o v i n c i a d i L e c c o REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI PUBBLICI Approvato con deliberazione dell Assemblea n. 15 del 29/07/2014

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI QUART REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO

Dettagli

Comune di Roccaromana

Comune di Roccaromana Comune di Roccaromana Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI POSTI AUTO COPERTI DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 29/09/2014 INDICE ART. 1

Dettagli

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera consiglio comunale n. 175 del 22/11/2006 Modificato con delibera consiglio comunale n. 36 DEL 14/03/2013

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E APPARECCHI TECNOLOGICI

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E APPARECCHI TECNOLOGICI TESTO-TIPO DI NORMA COMUNALE - Pag. 01di Proposta al Comune di Monza REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI Capo I - Impianti tecnologici in generale 1. Tutti gli interventi per l inserimento di apparecchiature

Dettagli

(PROVINCIA DI ROMA) MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE

(PROVINCIA DI ROMA) MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE CITTÀ DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA) Marca Bollo 16,00 AL S.U.A.P. Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fiumicino MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE

Dettagli

COMUNE DI MOMBARUZZO PROVINCIA DI ASTI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE DI MOMBARUZZO PROVINCIA DI ASTI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA COMUNE DI MOMBARUZZO PROVINCIA DI ASTI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA I N D I C E Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 : Finalità Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana Art. 3 : Accertamento delle violazioni

Dettagli

REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Approvato con delibera di C.C. n.28 del 12/09/1983 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto la tutela igienico-sanitaria

Dettagli

Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento Regolamento dei criteri procedurali e sanzionatori volti al rispetto dell obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura generatori di scarichi di

Dettagli

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119/26 in data 07/12/2010 TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Art.

Dettagli

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato

Dettagli

Il sottoscritto. nato a il. residente in Via/P.zza C.F: Denominazione: con sede nel Comune di: Prov. Via, Piazza C.F. o P.

Il sottoscritto. nato a il. residente in Via/P.zza C.F: Denominazione: con sede nel Comune di: Prov. Via, Piazza C.F. o P. Marca da Bollo da. 14,62 Al Sig. Sindaco del Comune di: Gioi Comando Polizia Municipale Oggetto: Richiesta chiusura strada temporanea per lavori vari. Il sottoscritto nato a il residente in Via/P.zza C.F:

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1-20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Provincia di Grosseto Via G. Marconi, 9 Tel. 0564 973511 Fax 0564 957155 SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO http: www.comune.casteldelpiano.gr.it REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO

Dettagli

Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento di Polizia Urbana Regolamento di Polizia Urbana Il nuovo art. 117 della Costituzione, novellato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, riserva alla legislazione esclusiva statale la tutela dell ambiente, dell ecosistema

Dettagli

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 27 settembre 2000, n. 4 Contenuti dell attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell idoneità dei mezzi di trasporto di

Dettagli

COMUNE DI SALO Provincia di Brescia

COMUNE DI SALO Provincia di Brescia COMUNE DI SALO Provincia di Brescia Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04.05.2015 Pubblicato all Albo dal 18.06.2015 al 03.07.2015

Dettagli

AGGIORNATO SECONDO PRESCRIZIONI REGIONALI DELIBERE GIUNTA REGIONALE VENETO

AGGIORNATO SECONDO PRESCRIZIONI REGIONALI DELIBERE GIUNTA REGIONALE VENETO Comune di: PROVINCIA DI PADOVA MEGLIADINO SAN FIDENZIO P.R.G. VARIANTE N. 3 AGGIORNATO SECONDO PRESCRIZIONI REGIONALI DELIBERE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 3860 del 03 LUGLIO 1990 N. 5346 del 08 NOVEMBRE

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE COMUNE DI LIMONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO Via Roma, 32-12015 REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Limone

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art.

Dettagli

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento

Dettagli

Approvato con delibera CC n. 30 del 31/05/2012.

Approvato con delibera CC n. 30 del 31/05/2012. DISCIPLINA SULL OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO ALL ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI SIMILARI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITA DI ESPOSIZIONE DELLA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI Comune di Genova REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI CIMITERI PER ANIMALI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 In vigore dal 9 aprile 2015

Dettagli

REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE

REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE La circolazione dei velocipedi è regolata dall art. 182 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE. dell esercizio di Bar del parcheggio interrato presso il Parco Novi Sad di Modena.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE. dell esercizio di Bar del parcheggio interrato presso il Parco Novi Sad di Modena. SCHEMA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE dell esercizio di Bar del parcheggio interrato presso il Parco Novi Sad di Modena. DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL ESERCIZIO INTERNO DI BAR Art. 1. Oggetto del Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 12/11/2010 Art. 1 Regole Generali e Funzioni 1 La celebrazione del matrimonio è regolata

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

SANZIONE 25,00 50,00 105,00

SANZIONE 25,00 50,00 105,00 Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di privati ART. 192 Comma 1, in relazione all art.255 Comma 1 D.Lgs.152/2006 ART 18,p ART 44 ART 45, b, d ART 51 Rifiuti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA ALLEGATO A) Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 24/07/2007 REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA Art. 1 - Principi generali Art. 2 - Finalità Art. 3 - Recepimento, funzione attuativa e integrativa

Dettagli

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di OSTRA NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R.

Dettagli

COMUNE di CHIOGGIA. Scheda per l individuazione degli impianti soggetti all obbligo del progetto (art.5 D.M. n 37 del 22/01/2008) DITTA:

COMUNE di CHIOGGIA. Scheda per l individuazione degli impianti soggetti all obbligo del progetto (art.5 D.M. n 37 del 22/01/2008) DITTA: COMUNE di CHIOGGIA Scheda per l individuazione degli impianti soggetti all obbligo del progetto (art.5 D.M. n 37 del 22/01/2008) DATI IDENTIFICATIVI DELL INTERVENTO: DITTA: PRATICA EDILIZIA: DESCRIZIONE

Dettagli

D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi

D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1.

Dettagli

Comune di Casella REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. Approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 24.5.2005

Comune di Casella REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. Approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 24.5.2005 Comune di Casella REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 24.5.2005 In vigore dal 27 luglio 2005 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Finalità art. 2 Funzioni

Dettagli

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO (articolo 70 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 articolo 64 della

Dettagli

COMUNE DI VILLENEUVE

COMUNE DI VILLENEUVE COMUNE DI VILLENEUVE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA SITA IN LOC. CHAMPLONG DESSUS NEL COMUNE DI VILLENEUVE DI 2^ CATEGORIA DI TIPO A PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI INERTI. Approvato

Dettagli

COMUNE DI CINTE TESINO PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI CINTE TESINO PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI CINTE TESINO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO Art. 1 Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA. REGOLAMENTO COMUNALE di. Polizia Urbana M.G.

DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA. REGOLAMENTO COMUNALE di. Polizia Urbana M.G. CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE di Polizia Urbana M.G. REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1: ART. 2: ART. 3: ART. 4: FINALITA' FUNZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del 09.12.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del 09.12. REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del 09.12.2008 INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI pag. 1 Art. 1 DEFINIZIONI pag. 1

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3. REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.2011) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

COMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO

COMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO COMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO REGOLAMENTO DI GESTIONE ED UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE SITO IN BARZIO, VIA MILANO VIA PRATOBUSCANTE MAPP. 3947/702 INDICE Art. 1 - Disposizioni

Dettagli

COMUNE DI MONTI PROVINCIA OLBIA - TEMPIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DI FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI

COMUNE DI MONTI PROVINCIA OLBIA - TEMPIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DI FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI COMUNE DI MONTI PROVINCIA OLBIA - TEMPIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DI FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 10.06.2014

Dettagli

SCHEDA NR. 05 Impianti elettrici e di terra

SCHEDA NR. 05 Impianti elettrici e di terra SCHEDA NR. 05 Impianti elettrici e di terra Soggetti obbligati Proprietari o affittuari di immobili soggetti alla legge n. 46/90: edifici adibiti ad uso civile e limitatamente agli impianti elettrici anche

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2011 INDICE ART. 1. Oggetto del presente

Dettagli

Città di Cosenza Settore Programmazione e Sviluppo Economico Servizio AA.EE.PP.

Città di Cosenza Settore Programmazione e Sviluppo Economico Servizio AA.EE.PP. Città di Cosenza Settore Programmazione e Sviluppo Economico Servizio AA.EE.PP. FIERA DI SAN GIUSEPPE EDIZIONE 2010 AVVISO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE

Dettagli

COMUNE DI LONGARE. Provincia di Vicenza Area Lavori Pubblici Gestione e Manutenzione Patrimonio Ambiente

COMUNE DI LONGARE. Provincia di Vicenza Area Lavori Pubblici Gestione e Manutenzione Patrimonio Ambiente Provincia di Vicenza Area Lavori Pubblici Gestione e Manutenzione Patrimonio Ambiente Via G. Marconi 26 36023 Longare(VI) cod. fisc. 00415090240 tel. 0444/555444 fax 0444/953441 SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Dettagli

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2012 Art. 1 OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT COMUNE DI SANGUINETTO Provincia di Verona REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT (Approvato con deliberazione C.C. n.52 adottata nella seduta del 29.10.2011)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO AREE ADIBITE A PARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO

COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO AREE ADIBITE A PARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO All. A) COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO AREE ADIBITE A PARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO TITOLO I NORMATIVA GENERALE Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività all

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNE DI LAMPORECCHIO Provincia di Pistoia C.F.: 00300620473 DELIBERA C.C. N. 6 DEL 18 GENNAIO 2013 ALLEGATO A1 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Art. 117 comma 6 della Costituzione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI COMUNE DI TORINO DI SANGRO C.A.P. 66020 PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI (Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 12.11.2013) Art. 1 OGGETTO DEL

Dettagli

COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE

COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 30.11.2012 INDICE

Dettagli