PIANO CASA. Città di Termini Imerese 2 Settore Territorio, Ambiente e Attività Produttive. 7 aprile 2010

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1 Prime valutazioni riguardanti la legge n.6 del comunemente definita: PIANO CASA 7 aprile 2010

2 Il PIANO CASA IN SICILIA La legge n.6 del , comunemente definita Piano Casa, si propone di istituire norme per il sostegno dell attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio In sintesi il Piano disciplina quattro ambiti di intervento: 1. Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti. 2. Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 3. Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall abitazione. 4. Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi. Per tutti gli ambiti è prevista la possibilità di deroga alle previsioni dello strumento urbanistico. Tuttavia è prescritto il rispetto della normativa antisismica e delle distanze previste da leggi

3 1. l ampliamento degli edifici esistenti Secondo il Piano Casa, sarà possibile, anche in Sicilia, ampliare il volume gli edifici residenziali mono e bifamiliari, e gli uffici. L ampliamento sarà possibile alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri:

4 1. l ampliamento degli edifici esistenti a) la volumetria della casa (mono/bifamiliare) non sia superiore a metri cubi; b) l ampliamento è consentito nei limiti del 20% e, comunque, non potrà superare i 200 metri cubi; c) la casa preesistente deve risultare ultimata entro il ; d) la casa preesistente deve essere stata realizzata sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio (sono esclusi gli immobili parzialmente o interamente abusivi, anche se condonati); e) la casa preesistente deve essere stata dichiarata per l iscrizione al catasto; f) la casa preesistente deve essere in regola con il pagamento della TARSU (o TIA) e dell ICI (se prevista);

5 1. l ampliamento degli edifici esistenti g) l ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio; h) L ampliamento sia in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione; i) L'ampliamento in sopraelevazione sarà consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento dello stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009; j) gli interventi dovranno essere subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

6 2. il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente Nel secondo ambito sono trattati gli interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (art.3). Si tratta della possibilità di demolire e ricostruire edifici residenziali. Anche in questo caso gli interventi sono condizionati ai seguenti casi specifici e nel rispetto dei seguenti parametri:

7 2. il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente a) la casa preesistente deve risultare ultimata entro il ; b) la casa preesistente deve essere stata realizzata sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio (sono esclusi gli immobili parzialmente o interamente abusivi, anche se condonati); c) la casa preesistente deve essere stata dichiarata per l iscrizione al catasto; d) la casa preesistente deve essere in regola con il pagamento della TARSU (o TIA) e dell ICI (se prevista); e) Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici;

8 2. il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente Sempre in questa fattispecie, la norma consente interventi dì integrale demolizione e ricostruzione anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario. Con tale opzione inoltre si stabilisce che: la superficie originaria del fabbricato debba essere sistemata a verde privato e/o parcheggi pertinenziali; venga garantita, comunque, la permeabilità del terreno; che l immobile mantenga la destinazione urbanistica preesistente.

9 3. Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall abitazione Come terzo ambito il Piano prevede la possibilità di ampliare o demolire e ricostruire edifici adibiti ad uso diverso dall abitazione (art.10). Anche in questo caso gli interventi sono condizionati ai seguenti casi specifici e nel rispetto dei seguenti parametri:

10 3. Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall abitazione a) la casa preesistente deve risultare ultimata entro il ; b) sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a mq 400 di s.c.; c) sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione ovvero di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25% della s. c. e comunque per una superficie non superiore a mq 400 di s. c.; d) il limite del 25%, di cui sopra, è incrementato del 10% qualora vengano adottati sistemi che utilizzano fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici; e) sono esclusi gli edifici a carattere turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate D degli strumenti urbanistici generali; f) tutti gli interventi di tale ambito devono essere effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti:

11 4. Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi Si tratta di iniziative che interessano aree di proprietà privata, già destinate a verde pubblico o verde agricolo in ambito urbano, per le quali potrà essere consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che venga realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune. Le iniziative saranno possibili alle seguenti condizioni e modalità: a) l altezza di interpiano mt 3,5 e che tutti i piani siano interrati; b) prevedere alberi di alto fusto sul solaio sovrastante; c) cessione gratuita dell area a verde pubblico; d) diniego in caso di mancata realizzazione delle opere a verde.

12 Ambito di applicazione della legge L art. 11 definisce gli ambiti di esclusione: a) le zone di tutela come perimetrati nel PTPR; b) le zone interne alle aree A e B dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali; c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici; d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità; e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale; f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all articolo 13 della legge n. 47/85; g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

13 Ambito di applicazione della legge h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio; i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato; j) le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.

14 Ambito di applicazione della legge Oltre agli ambiti di esclusione prima elencati, l art. 6, comma 4, prevede che i comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il ), possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

15 Ambito di applicazione della legge Per quanto riguarda le procedure abilitative, l art. 6 stabilisce che gli interventi, sia di ampliamento degli edifici esistenti che di rinnovamento del patrimonio edilizio, sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato per le competenze dei comuni, pertanto dal al , e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

16 Oneri concessori La disciplina (art.2) prevede la seguente casistica: Interventi di l ampliamento degli edifici esistenti: nella generalità dei casi sono commisurati al solo ampliamento e sono ridotti del 20%; nei casi di prima abitazione sono ridotti del 30%; nei casi di famiglie numerose o con disabili sono ridotti del 50%; Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente: nella generalità dei casi sono ridotti del 50%; nei casi di giovani coppie ulteriore riduzione del 50% Una ulteriore riduzione del 20% degli oneri concessori è prevista nel caso siano adottati sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica, i cosiddetti dissipatori sismici, sia per le costruzioni nuove che per interventi sul patrimonio edilizio esistente

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