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1 Convenzione per la gestione in forma associata della funzione servizi in materia statistica, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione (funzione fondamentale ex articolo 14, comma 27, lettera l-bis) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122e s.m.i.) L anno duemilaquattordici il giorno... del mese di... presso la sede del Comune di Tra 1.Il Comune di Solto Collina, in persona del Sindaco Dott. Maurizio Esti, domiciliato per la sua carica in Solto Collina,Via Battista Pozzi n.6, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 2. Il Comune di Fonteno, in persona del Sindaco Fabio Donda, domiciliato per la sua carica in Fonteno, Via Campello n.2, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 3. Il Comune di Riva di Solto, in persona del Sindaco Nadia Carrara, domiciliata per la sua carica in Riva di Solto,Via Papa Giovanni XXIII n.22, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; Viste le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2010), come da ultimo modificato dall articolo 19, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Spending Review 2, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012), di disciplina delle modalità delle gestioni in forma associata delle funzioni fondamentali per i comuni aventi popolazione fino a abitanti, ovvero fino a abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; Viste altresì le disposizioni di cui all articolo 16, commi da 1 a 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148), come da ultimo modificato dall articolo 19, comma 2 del d.l. n. 95/2012 supra cit., il quale reca ulteriore disciplina dell esercizio in forma associata delle funzioni (fondamentali e non) e dei servizi pubblici da parte dei comuni con popolazione fino a abitanti; Visti, in particolare, i seguenti commi dell articolo 14 sopra citato: -il comma 27, a mente del quale sono funzioni fondamentali dei comuni, individuate ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

2 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale ; -il comma 28, il quale dispone che i comuni con popolazione fino a abitanti, ovvero fino a abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali così come elencate nel comma 27, ad esclusione della lettera l); -il comma 31-bis, che impone la durata almeno triennale delle convenzioni (alle quali si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000) e la verifica, al termine di detto periodo, del raggiungimento di significativi livelli di efficienza ed efficacia nella gestione secondo modalità stabilite da un apposito decreto del Ministro dell interno che, qualora non comprovati, comportano l obbligatorio esercizio delle funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni; -i successivi commi 31-tere 31-quater, i quali prevedono, rispettivamente, o la scadenza del 1 gennaio 2013 per l esercizio in forma obbligatoriamente associata di almeno 3 funzioni fondamentali e quella di Dicembre 2014 per l esercizio delle restanti funzioni; o l intervento del Prefetto, mediante diffida ad adempiere entro un termine perentorio, nel caso in cui non venga rispettata la tempistica di cui sopra e, nell eventualità di un ulteriore inadempienza, l applicazione dell articolo 8 della legge n. 131/2003, di disciplina dell esercizio dei poteri sostitutivi ex articolo 120 della Costituzione;

3 Visto altresì il comma 12 del medesimo articolo 16, il quale prevede che l esercizio in forma associata di cui al comma 1 appena richiamato (id est, la scelta concessa ai comuni con popolazione fino ai abitanti di gestire in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti) può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ex articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, di durata almeno triennale; ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all articolo 14, comma 31-bis del d.l. n. 78/2010, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1; Dato atto che i Comuni di cui sopra, al fine dell esercizio in forma associata della funzione fondamentale di cui all articolo 14, comma 27, lettera l-bis) del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii. ( servizi in materia statistica, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione ), intendono utilizzare lo strumento convenzionale, ex commi 28 e 31-bis del medesimo articolo 14; Rilevato che ai sensi del comma 30 dello stesso articolo 14, ciascuna Regione, nelle materie di cui all art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, previa concertazione con i comuni interessati nell ambito del Consiglio delle autonomie locali, individua la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, mediante unione o convenzione, delle funzioni fondamentali, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese; nell ambito della normativa regionale, i comuni avviano l esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa; Evidenziato che i Comuni sopra elencati e aderenti alla presente convenzione intendono esercitare in forma associata, mediante convenzione, la funzione fondamentale servizi in materia statistica, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione (elencata alla lettera g) del comma 28 dell articolo 14 del d.l. n. 78/2010);

4 -la gestione associata di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa nazionale, è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 3; Visto infine l articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di disciplina delle convenzioni,applicabile,in quanto compatibile, alla presente convenzione ex articolo 14, comma 31- bis del d.l. n. 78/2010 cit.; Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti ut supra rappresentate, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell articolo 1372 c.c. e redatta in triplice originale si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Articolo 2 Oggetto della convenzione I Comuni di Solto Collina, Fonteno, Riva di Solto, (di seguito anche Comuni o Enti convenzionati),come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e gestire in forma associata la funzione fondamentale servizi in materia statistica, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione (di seguito, per brevità, funzione ) come individuata dall articolo 14, comma 27, lettera l-bis) del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. Articolo 3 Finalità La gestione associata della funzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell azione amministrativa: a) migliorare la qualità dei servizi erogati; b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; c)avviare e/o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; Articolo 4 Funzione gestita in forma associata 1. Per le finalità di cui all art.3, il comune di Fonteno, entro 60 giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile, e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità alla vigente informativa in materia e alle direttive della Conferenza dei Sindaci.

5 2. Ciascuno dei comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla nomina del referente statistico. Articolo 5 Comune Capofila Il Comune di Fonteno assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione. Il Comune di Capofila, in particolare e fermo restando quanto prescritto in altri articoli della presente convenzione: -cura gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla presente convenzione; -gestisce i fondi ed amministra i beni a disposizione relativi alla presente convenzione; -può presentare richieste/istanze di contributo (resta inteso che ciascun Comune può presentare richieste/istanze in modo autonomo laddove espressamente previsto). Per l'espletamento di tali attività, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici. Art. 6 Funzione gestita in forma associata 1.L ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti: a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale; b) promuove e coordina la rilevazione e l elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del Programma statistico nazionale; c) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l esecuzione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale; d) promuove ed effettua, in nome e per conto dell associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell art.8, comma 2, della legge 681/1996; f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l interconnessione di tale sistema con il sistema statistico nazionale;

6 g) promuove l adozione, da parte dei comuni associati, di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell efficienza e dell efficacia dei servizi comunali; h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste e di notiziari periodici di dati statistici; i)coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base; j) favorisce l informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l interconnessione delle stesse anche a fini statistici; k) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici; l)invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell Istat ed ai comuni associati un rapporto sull attività svolta nell anno precedente. lart. 7 Modalità d esercizio della funzione 1. Per l esercizio dei compiti di cui all art. 6,l ufficio di coordinamento: a) ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati; b) può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del Programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9; c) cura il collegamento e l interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati; d)promuove il coordinamento dell attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l attività statistica. Art. 8 Responsabili/Referente Il coordinamento operativo e la gestione della funzione sono affidati ad un organo tecnico, costituito dai Responsabili, incaricati di p.o., individuati all interno di ciascun Ente convenzionato, coordinati dal Responsabile, incaricato di p.o., del Comune capofila o da altro Responsabile individuato in sede di Conferenza dei Sindaci, il quale svolge anche le funzioni di Referente per l intero territorio dei Comuni convenzionati. Il Referente, con il supporto dell organo tecnico:

7 a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci; b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei Comuni associati; c) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata della funzione; d)elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economicofinanziari della funzione gestita in forma associata; e) sulla base degli indirizzi dettati in sede di Conferenza dei Sindaci, gestisce i rapporti con altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Ambiti, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.). Il Referente, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare, oltre che dai Responsabili, anche dai dipendenti dei Comuni convenzionati, potendo convocarli periodicamente per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento I referenti statistici, inoltre: a) forniscono all ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del Programma statistico nazionale; b) hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune; c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all ufficio statistico di coordinamento Articolo 9 Strumenti di consultazione tra i Comuni convenzionati Conferenza dei Sindaci La gestione associata deve operare nell interesse delle parti contraenti e dei cittadini dei Comuni convenzionati. A tal fine, nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione, è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati, in rappresentanza degli Enti parti della presente convenzione. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato; la stessa Conferenza può essere convocata anche su richiesta motivata di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati e/o del Referente di cui al successivo articolo 8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare funzionari e incaricati di p.o./dirigenti degli Enti convenzionati, nonché i Responsabili e il Referente di cui al successivo articolo 8; qualora lo si

8 ritenga opportuno, possono altresì invitati a partecipare altri soggetti che abbiano competenze in materia di servizi sociali. Di ciascuna riunione è redatto sintetico verbale, che è trasmesso a tutti gli Enti partecipanti. La Conferenza dei Sindaci agisce sulla base degli indirizzi espressi dagli Enti convenzionati. La Conferenza dei Sindaci: - stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale oggetto della presente convenzione; - verifica l andamento della gestione associata, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento; - esamina le questioni di interesse comune riguardanti la gestione associata della funzione, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli Enti; - definisce il piano annuale per la gestione della funzione e il relativo piano finanziario (piano delle spese e delle entrate) con relativa ripartizione delle quote tra i Comuni aderenti, anche su proposta dei Responsabili e del Referente di cui al successivo articolo 8; - approva i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa; vigila e controlla l espletamento della funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all articolo 3 della presente convenzione; esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla presente convenzione. esamina le questioni di interesse comune riguardanti la gestione associata della funzione, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli Enti; definisce il piano annuale per la gestione della funzione e il relativo piano finanziario (piano delle spese e delle entrate) con relativa ripartizione delle quote tra i Comuni aderenti, anche su proposta dei Responsabili e del Referente di cui al successivo articolo 8; approva i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa; vigila e controlla l espletamento della funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all articolo 3 della presente convenzione; esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla presente convenzione. Articolo 10 Uffici comuni Al fine della gestione in forma associata oggetto della presente convenzione, può essere costituito un ufficio comune, ex articolo 30, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000. Articolo 11

9 Risorse per la gestione associata Rapporti finanziari Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d intesa tra i Comuni convenzionati, sulla base degli accordi definiti all interno della Conferenza dei Sindaci, che regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti e le quote annuali a carico di ciascuno di essi. La Conferenza dei Sindaci, a tal fine, stabilisce annualmente e in ogni caso in tempo utile per la relativa allocazione nei bilanci dei Comuni convenzionati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati. Le eventuali quote annuali a carico dei Comuni convenzionati, così come i contributi di Enti pubblici e privati, confluiscono nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio; parimenti, le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila. Il Comune Capofila effettua, con cadenza annuale, la rendicontazione delle entrate, delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni convenzionati devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila. Articolo 12 Risorse umane, mezzi e attrezzature Gli Enti stipulanti si impegnano a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Referente e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci. Gli Enti convenzionati predispongono l'elenco delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento della funzione in forma associata. Articolo 13 Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati I beni strumentali all esercizio della funzione di cui i Comuni convenzionati sono dotati all atto della stipulazione della presente convenzione restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l uso gratuito limitatamente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. L'acquisto di nuovi beni necessari allo svolgimento in forma associata della funzione viene deciso dalla Conferenza dei Sindaci, anche su proposta dei Responsabili e del Referente e può essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti convenzionati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l utilizzo gratuito su tutto il territorio di competenza. Ove i beni

10 siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e/o il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti convenzionati, viene decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o del recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi della gestione in forma associata ed assegnato al Comune recedente, ritorna a disposizione della gestione associata e si provvede alla riassegnazione. La custodia e la gestione dei beni mobili è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Articolo 14 Durata della convenzione La durata della presente convenzione, conformemente al disposto di cui all articolo 14, comma 31- bis del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii., è pari ad anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. Alla scadenza della presente convenzione, i Comuni convenzionati potranno procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni o a condizioni diverse. Gli Enti convenzionati predispongono l'elenco delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento della funzione in forma associata. Articolo 15 Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati I beni strumentali all esercizio della funzione di cui i Comuni convenzionati sono dotati all atto della stipulazione della presente convenzione restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l uso gratuito limitatamente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. L'acquisto di nuovi beni necessari allo svolgimento in forma associata della funzione viene deciso dalla Conferenza dei Sindaci, anche su proposta dei Responsabili e del Referente e può essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti convenzionati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l utilizzo gratuito su tutto il territorio di competenza. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e/o il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti convenzionati, viene decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o del recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi della gestione in forma associata ed assegnato al Comune recedente, ritorna a disposizione della gestione associata e si provvede alla riassegnazione. La custodia e la gestione dei beni mobili è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

11 Articolo 16 Modifiche alla convenzione La presente convenzione può essere modificata e/o integrata secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo. Articolo 17 Ammissione di nuovi Comuni o Enti L istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. L istanza di ammissione è preventivamente esaminata dalla Conferenza dei Sindaci. Articolo 18 Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale È facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione da inviare al Sindaco del Comune Capofila almeno 90 (novanta) giorni prima dell esercizio del diritto di recesso e previo ripiano di eventuali partite debitorie a carico. La comunicazione di recesso deve essere tempestivamente sottoposta all esame della Conferenza dei Sindaci. L'Amministrazione recedente non può vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla gestione associata. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi della gestione associata trova applicazione il precedente articolo 13. È in ogni caso sempre ammessa la risoluzione consensuale del vincolo associativo. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti,può avvenire nel caso in cui tutti gli enti stipulanti costituiscano tra loro una unione di comuni per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione. È facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione da inviare al Sindaco del Comune Capofila almeno 90 (novanta) giorni prima dell esercizio del diritto di recesso e previo ripiano di eventuali partite debitorie a carico. La comunicazione di recesso deve essere tempestivamente sottoposta all esame della Conferenza dei Sindaci. L'Amministrazione recedente non può vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla gestione associata. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi della gestione associata trova applicazione il precedente articolo 13. È in ogni caso sempre ammessa la risoluzione consensuale del vincolo associativo. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire nel caso in cui tutti gli enti stipulanti costituiscano tra loro una unione di comuni per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione.

12 Articolo 19 Controversie La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Articolo 20 Registrazione La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d uso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti. Articolo 21 Disposizioni finali Rinvio Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili, al d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed alle specifiche normative vigenti in materia. Si fa altresì rinvio a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco del Comune di Solto Collina ; Il Sindaco del Comune di Fonteno ; Il Sindaco del Comune di Riva di Solto ; Ai sensi e per gli effetti dell articolo 1341 del codice civile, si approva il contenuto dell articolo 18 relativo alla disciplina del recesso di uno dei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Il Sindaco del Comune di ; Il Sindaco del Comune di ; Il Sindaco del Comune di ;

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