ENTE PARCO DI PORTOFINO

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1 ENTE PARCO DI PORTOFINO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA "ENTE PARCO DI PORTOFINO" 1. Premessa L elaborazione del presente Regolamento si colloca in un momento fortemente evolutivo sul piano delle norme quadro nazionali e regionali relative sia alla materia contabile degli enti pubblici territoriali ed economici sia alla materia organizzativa e del personale alla prima strettamente collegata. Se si dovesse considerare esclusivamente la disciplina oggi vigente per organismi pubblici aventi la natura attuale dell Ente Parco di Portofino si dovrebbe aver esclusivamente riguardo alla Legge Regionale 22 febbraio 1995, n. 12, modificata con la Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 32. La nuova normativa contabile deve tener conto, oltre che della natura giuridico-istituzionale che assume l Ente Parco, in forza della revisione normativa in corso di elaborazione, anche dei principi generali introdotti dal D.Lgs. n. 77/95 per i Comuni e le Province. Si tratta in effetti di principi da un lato coerenti con la nuova disciplina del rapporto di lavoro in ambito pubblico, e conseguenti riflessi di responsabilità gestionale per la dirigenza ed i funzionari; dall altro con le istanze di razionalizzazione, economicità ed efficienza oggi espresse dalla società civile e da tempo chiaramente enucleate e soddisfatte in ambito privatistico e dottrinario. Per quanto sopra è quindi inevitabile che il Regolamento di contabilità qui proposto non possa prescindere tanto dalle norme vigenti quanto dagli orientamenti istituzionali e giuscontabilistici in gestazione. Per quanto concerne la scelta tra contabilità finanziaria di tipo pubblicistico e contabilità economica, va da sé che affinché il regolamento possa trovare già piena applicazione in ambito pubblico delineando in modo esatto, come si conviene, i compiti e le responsabilità gestionali, non ci si possa ancora discostare da una contabilità, incentrata su un bilancio di competenza di tipo autorizzativo, gestito mediante impegni, mandati, accertamenti e reversali. Restano ampi margini all interno di questa struttura per l accoglimento dei principali istituti contabili e delle procedure gestionali previste dal D.Lgs. 77/95, nonché per l introduzione di ogni necessaria valenza di raccordo con una contabilità economico-patrimoniale a costi, ricavi e rimanenze e congiuntamente per l adozione di tutti gli strumenti previsti da un efficace sistema di Controllo di Gestione (Centri di costo, indici di risultato, Reporting di consuntivo, ecc.). 1

2 2. Introduzione alla logica del nuovo ordinamento contabile I principi introdotti dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n 77, ai quali si ispira il presente Regolamento, presuppongono un profondo cambiamento di mentalità e di cultura sia da parte dei politici che degli amministrativi, con una più diretta e consapevole presa di coscienza delle rispettive responsabilità, una maggiore attenzione agli effetti economici della gestione in rapporto alla realizzazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi, alla più efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione. L'attuazione di questi principi investe tutta la realtà dell'ente, non solo quella strettamente contabile, ma anche quella istituzionale ed organizzativa. In effetti, occorre partire dalla riorganizzazione della struttura, con l'individuazione dei Centri di costo e dei relativi responsabili, e da una nuova e approfondita analisi della realtà amministrata in tutti i suoi aspetti economici, sociali, territoriali, ecc. per individuare gli obiettivi da raggiungere nel breve e nel medio-lungo termine e con quali programmi e progetti. In questo processo di rinnovamento la contabilità rappresenta lo strumento fondamentale di razionalizzazione e si ispira ai seguenti principi: - con il Bilancio di previsione, e prima ancora con la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale, si esercita la funzione di indirizzo politico amministrativo, attraverso la quale gli organi politicamente responsabili (nella fattispecie dell'ente: il Presidente e il Consiglio) stabiliscono gli obiettivi, i programmi e le risorse a questi assegnate; - Il Presidente, in quanto organo di natura politica con compiti operativi (assimilabile alla Giunta in un Ente elettivo), di concerto con il Direttore, con propri atti affida al Direttore e ai singoli responsabili dei servizi (in quanto soggetti investiti di dirette responsabilità esecutive) i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi compiti, per il raggiungimento dei singoli obiettivi e l attuazione dei programmi; - al Direttore e ai responsabili dei diversi Servizi vengono corrispondentemente assegnate le risorse umane e strumentali (beni mobili ed immobili) occorrenti al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati; - il Direttore e i responsabili di Servizio che ne siano eventualmente investiti dispongono direttamente i singoli atti di spesa (attraverso le cosiddette "determinazioni"), e rispondono del raggiungimento degli obiettivi propri, dando conto della regolare e tempestiva erogazione delle spese e dell'utilizzo dei beni e del personale a loro affidati; nonché dell acquisizione delle entrate specifiche direttamente connesse o derivanti dall'attività del Servizio, ovviamente per le fasi di propria competenza; - se la struttura organizzativa dell'ente lo richiede, possono essere creati distinti "centri di responsabilità", riferiti anche a più Servizi. In quest ultimo caso, il responsabile del "centro di responsabilità" risponde per ciascun Servizio in esso aggregato. Negli enti di piccola e media dimensione, tuttavia, ciò potrebbe non essere vero, in quanto più servizi (anche riferiti a diverse funzioni), potrebbero far capo ad uno stesso responsabile, nella fattispecie anche al solo Direttore, e quindi ad uno stesso centro di responsabilità. In sintesi, a valle degli organi investiti di responsabilità politica che redigono e approvano il bilancio nella sua dimensione programmatica e pluriennale vi è, quindi, l organizzazione amministrativa deputata alla attuazione dei programmi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Relazione Previsionale e Programmatica, nel Bilancio Pluriennale e in quello Annuale. Sul piano funzionale, l elemento cardine di questa nuova struttura organizzativa e contabile è il Servizio, definito all'art. 7, comma 8 del D.Lgs. 77/ 95: "reparto organizzativo semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile" (è complesso quando è costituito da una struttura che si suddivide in sottordinate partizioni organizzative interne). Il Servizio rappresenta l'anello di congiunzione tra il bilancio e la struttura organizzativa dell'ente. 2

3 All interno dell Ente di Portofino il Servizio assume denominazione di Unità Operativa Organica (U.O.O.). In linea di massima a ciascun servizio semplice dovrebbe corrispondere un centro di responsabilità. Al responsabile del Servizio, o della sua interna partizione, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. Chi ne è a capo è responsabile della gestione e dei relativi risultati. Cosa di cui occorre prendere immediata coscienza è che l'articolazione e le dimensioni dei servizi influenzerà direttamente la struttura dei documenti di bilancio e conseguentemente tutti i processi gestionali. Da qui la priorità che assumono i provvedimenti di riorganizzazione della struttura, con la definizione dei Servizi, dei Centri di costo e l'individuazione dei loro Responsabili. In sostanza, il D.Lgs. 77/ 95 configura il "Servizio" come una categoria di classificazione della spesa di bilancio, ed elemento dell organizzazione dell Ente cui si ricollegano attività di gestione delle spese e delle entrate specifiche e le responsabilità relative. I responsabili dei Servizi vanno individuati secondo i principi dell'art. 51 commi 1, 2, 3, e 4 della Legge n 142/90, e comunque il Regolamento di contabilità individua i dipendenti abilitati a sottoscrivere atti di determinazione. Detta individuazione deve essere fatta nei confronti della generalità dei dipendenti, e quindi non implica necessariamente la qualifica dirigenziale. Una volta avviato, il nuovo sistema gestionale permetterà, sotto il profilo funzionale prima ancora che normativo, una più agevole applicazione di istituti fondamentali ai fini dell economicità ed efficienza della spesa, quali il budgeting e il controllo di gestione, cioè il servizio di controllo interno, quale punto di riferimento organizzativo o ancor meglio di cerniera fra i due momenti gestionali dell ente: quello politico e quello amministrativo. L'impostazione e la gestione di tutta questa nuova impostazione contabile dovrà costituire oggetto di una precisa regolamentazione interna che si concretizza nella elaborazione ed approvazione da parte di ciascun Ente di un apposito Regolamento di Contabilità. 3. Natura e struttura dei nuovi documenti contabili Al di là della configurazione che assumeranno i diversi documenti contabili, la logica di fondo del nuovo processo di bilancio è quella del budget per programmi. Il programma si configura, sia dal punto di vista strettamente concettuale sia sotto il profilo definitorio della norma, come un gruppo di attività collegate da un fine e da un risultato comune (es., rimboschimento, consolidamento del suolo, ecc.) che può coinvolgere più servizi e/o funzioni dell ente attuatore. Il Programma rappresenta un elemento portante della riforma in quanto ridefinisce il bilancio per obiettivi, rispetto ai quali si possono indicare priorità e risorse, e fissa responsabilità. L'insieme dei programmi deve abbracciare l'intero sistema di bilancio, compreso il Bilancio di previsione annuale. In sostanza, le nuove procedure contabili sono concepite per garantire una migliore finalizzazione delle risorse ai diversi obiettivi, e l'individuazione delle responsabilità personali in rapporto al grado del loro raggiungimento. Questa logica non va mai persa di vista nell'esaminare la struttura e la funzione dei nuovi documenti contabili 4. Analisi dell articolato del Regolamento In quanto segue si illustrano brevemente i contenuti degli articoli del Regolamento di Contabilità maggiormente caratterizzanti la nuova struttura contabile dell Ente e per i quali sono più rilevanti le influenze esercitate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 77/95. 3

4 ART. 2 - Documenti contabili Il processo di bilancio previsto nel presente Regolamento, in coerenza con i principi sanciti dal D.Lgs. 77/'95, è articolato nei seguenti quattro documenti, tra loro strettamente correlati: 1 la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), 2 il Bilancio pluriennale (BP), 3 il Bilancio di Previsione Annuale (BPA), 4 il Rendiconto (R), comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. 77/95, la Relazione previsionale e programmatica (RPP) costituisce un documento contabile che logicamente costituisce un prius rispetto al Bilancio di previsione annuale, in quanto rappresenta il quadro di riferimento all'interno del quale deve essere elaborato il bilancio annuale, al fine di rispettare gli obiettivi programmatici stabiliti nella RPP. Di fatto, l'elaborazione dei due documenti (di competenza del Presidenza e del Direttore che ne fanno proposta al Consiglio) dovrà avvenire in modo contestuale e interagente. ARTT Relazione previsionale e programmatica Per quanto già detto, si capisce come la Relazione Previsionale e Programmatica sia un documento fondamentale della programmazione pluriennale, costituendo "atto di programmazione". La RPP, oltre all'analisi della realtà dell'ente, illustra i programmi indicati nel bilancio annuale, specificando le finalità, le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate per tutti gli esercizi nei quali il programma è articolato. Dà motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. Rispetto alle entrate la RPP dà una valutazione generale sui mezzi finanziari da acquisire, individuandone le fonti ed evidenziandone l'andamento storico e i relativi vincoli, ricollegandosi a queste previsioni specifiche responsabilità degli uffici preposti a queste quantificazioni. Va in particolare sottolineato che con riferimento a specifici organismi gestionali dell'ente, la RPP deve indicare "gli obiettivi che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio". Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono illustrate e motivate attraverso le analisi, valutazioni e previsioni in base alle quali sono state adottate. La Relazione previsionale e programmatica dell Ente è elaborata in conformità al piano pluriennale socio-economico previsto dall art. 22 della L.R. n. 12/95. La relazione previsionale inoltre contiene una valutazione sulla situazione complessiva dell Ente, sullo stato di attuazione delle iniziative gestionali e sull andamento della gestione, con particolare riguardo allo stato della spesa ed agli elementi di costo e di ricavo e agli investimenti. A tal fine la Relazione previsionale è elaborata sulla base dei contenuti della Relazione al Rendiconto relativa all esercizio precedente. La Relazione previsionale e programmatica costituisce infine il documento da trasmettere al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell art. 29 della L.R. n. 12/95. ART. 5 - Bilancio pluriennale Gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. Si realizza in tal modo il principio di "scorrevolezza" tipico della gestione programmata. 4

5 Con tale innovazione si è voluto assegnare al Bilancio Pluriennale un ruolo di fonte di copertura delle spese che investono gli esercizi di più anni. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla parte della spesa che, impostata secondo l ordine strutturale previsto per il Bilancio annuale di previsione, dà rilievo ai fini dell individuazione dei programmi, alle spese correnti di gestione consolidata e di sviluppo e alle spese di investimento, nelle quali vengono ricomprese le spese di gestione indotte dall investimento stesso. Dette spese infatti devono essere indicate per ciascuno degli anni di riferimento del bilancio pluriennale al fine di favorire un quadro che illustri il trend di crescita delle spese e delle entità delle risorse che verranno impegnate. Dall'art. 6 all'art Bilancio annuale di previsione Si stabiliscono alcune norme generali di principio e di procedura, e ci si sofferma in paticolare sul bilancio annuale di previsione. Si tratta di un bilancio previsionale particolarmente snello, programmatico, redatto in termini di sola competenza (a carattere autorizzatorio, nel senso che costituisce limite agli impegni di spesa). Come già ricordato, il BAP è predisposto dal Direttore congiuntamente alla RPP ed è approvato dal Consiglio. Il BAP è suddiviso in grandi aggregati, ed articolato gradualmente per la parte relativa all'entrata in: "titoli", "categorie" e "risorse", in relazione rispettivamente: alla fonte di provenienza, alla tipologia e alla individuazione specifica dell'oggetto dell'entrata. La parte relativa alla spesa è ordinata gradualmente in "titoli", "funzioni", "servizi" e "interventi" in relazione rispettivamente: ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività e alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte della spesa deve poter essere letta anche per programmi in apposito quadro di sintesi, e nella Relazione Previsionale e Programmatica, come precedentemente illustrata. Il Consiglio approva il Bilancio di Previsione Annuale ed il Bilancio Pluriennale proposti dal Presidente ed elaorati dal Direttore e da tutti i responsabili dei Servizi dell Ente. Dall'art. 16 all'art I principi generali di gestione Poichè per rendere più agile la gestione non si è resa obbligatoria la predisposizione da parte dell Ente del c.d. Piano esecutivo di gestione, previsto dal D.Lgs. n. 77/95 e poichè al tempo stesso si è reso necessario prevedere comunque una procedura di attivazione delle responsabilità gestionali, nell art. 16 del Regolamento è esplicitato il principio cardine secondo cui compete al Direttore dell Ente assicurare direttamente l acquisizione e gestione dei mezzi finanziari o attribuire con proprio provvedimento ai responsabili dei servizi i medesimi mezzi finanziari. Particolare riguardo viene dedicato inoltre a definire la natura e le finalità "parere di regolarità contabile" e del "visto di regolarità contabile". In base alla più recente evoluzione normativa, il parere di regolarità contabile è obbligatorio solo per le proposte di deliberazioni di competenza consiliare e per le proposte di competenza del Presidente dell Ente. Diversamente, è obbligatorio il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Dall'art 38 all'art Rendicontazione Si prevede l obbligo di redigere il rendiconto della gestione che ha lo scopo di dare dimostrazione dei risultati di amministrazione ed è composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio. 5

6 Con il conto del bilancio viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, della gestione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa. Viene prescritta una obbligatoria revisione dei residui attivi e passivi. Il conto del bilancio dimostra quindi i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. Il conto si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. Con il conto della gestione va redatto annualmente anche il conto del patrimonio, che va aggiornato annualmente. In esso sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale al termine dell esercizio con l indicazione dell variazioni avvenute in corso d anno. Il conto economico infine rappresenta una grande innovazione per la gestione dell Ente. Con esso sono evidenziati i componenti dell attività economica partendo dai dati finanziari con i necessari correttivi al fine di giungere al risultato economico. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell attività dell Ente secondo criteri di competenza economica. Esso è redatto secondo uno schema scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. INDICE CAPO PRIMO Principi generali Art. 1 Finalità ed oggetto Art. 2 Documenti contabili CAPO SECONDO Programmazione economico-finanziaria Art. 3 Relazione previsionale e programmatica Art. 4 Procedure e termini di approvazione della relazione previsionale e programmatica CAPO TERZO Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione Art. 5 Il bilancio pluriennale 6

7 Art. 6 Il bilancio di previsione annuale Art. 7 Caratteristiche e struttura del bilancio Art. 8 Fondo di riserva Art. 9 Procedure e termini di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione Art. 10 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria CAPO QUARTO Risultato di amministrazione e residui Art. 11 Risultato contabile di amministrazione Art. 12 Avanzo di amministrazione Art. 13 Disavanzo di amministrazione Art. 14 Residui attivi Art. 15 Residui passivi CAPO QUINTO Principi generali di gestione Art. 16 Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione Art. 17 Espressione del parere e del visto di regolarità contabile Art. 18 Parere di regolarità contabile Art. 19 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 7

8 CAPO SESTO Gestione delle entrate Art. 20 Le fasi dell entrata Art. 21 Disciplina dell accertamento delle entrate Art. 22 Riscossione delle entrate Art. 23 Versamento delle entrate CAPO SETTIMO Gestione delle spese Art. 24 Impegni di spesa Art. 25 Prenotazione dell impegno Art. 26 Controlli sulle prenotazioni di impegno Art. 27 Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata Art. 28 Impegni pluriennali Art. 29 Sottoscrizione degli atti di impegno Art. 30 Mandati di pagamento CAPO OTTAVO Controllo di gestione e controllo di legittimità Art. 31 Controllo di gestione Art. 32 8

9 Controllo di legittimità sugli atti CAPO NONO Il servizio di tesoreria Art. 33 Affidamento del servizio di tesoreria Art. 34 Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese Art. 35 Contabilità del servizio di tesoreria Art 36 Gestione di titoli e valori Art. 37 Responsabilità del tesoriere e vigilanza CAPO DECIMO Rendicontazione e rilevazione dei risultati di gestione Art. 38 Il rendiconto Art. 39 Il conto del bilancio Art. 40 Il conto economico Art. 41 Il conto del patrimonio Art. 42 Relazione al rendiconto Art. 43 Verbale di chiusura Art. 44 Formazione dello schema di rendiconto Art. 45 Approvazione del rendiconto Art. 46 9

10 Contabilità economica Art. 47 Conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo CAPO UNDICESIMO Allegati al Regolamento di contabilità e rinvio al Regolamento economale Art. 48 Allegati al Regolamento di contabilità Art. 49 Rinvio al Regolamento economale CAPO DODICESIMO Disposizioni finali Art. 50 Prima applicazione delle norme 10

11 ENTE PARCO DI PORTOFINO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CAPO PRIMO Principi generali Art. 1 Finalità ed oggetto 1. Le norme del presente Regolamento si applicano alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell Ente Parco di Portofino (nel seguito denominato "Ente") in attuazione delle leggi vigenti. 2. Il presente Regolamento è informato ai principi contabili stabiliti dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive integrazioni e modificazioni, compatibili con la normativa regionale vigente, secondo le modalità organizzative e gestionali più adatte alle caratteristiche dell Ente, avuto riguardo anche alle norme previste dall ordinamento per il coordinamento della finanza pubblica. Art. 2 Documenti contabili 1. La contabilità dell Ente è incentrata sui seguenti documenti: - Relazione previsionale e programmatica, comprendente l analisi dell attività dell anno precedente; - Bilancio pluriennale; - Bilancio di previsione annuale; - Rendiconto (comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio). CAPO SECONDO Programmazione economico-finanziaria Art. 3 Relazione previsionale e programmatica 1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e illustra le caratteristiche generali del territorio, dell economia insediata e dei servizi dell Ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche, in conformità al piano pluriennale socio-economico adottato dal Consiglio ai sensi dell art. 22 della L.R. 22 febbraio 1995, n.12 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La relazione illustra i programmi dell Ente, specificando le finalità, le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate per tutti gli esercizi nei quali il programma si riferisce. 3. La relazione comprende, per la parte dell entrata, una valutazione generale dei mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l andamento degli stessi e i relativi vincoli. 11

12 Per la parte della spesa, la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale. 4. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all esercizio precedente. 5. La relazione contiene altresì una valutazione sulla situazione complessiva dell Ente, sullo stato di attuazione delle iniziative gestionali e sull andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori con particolare riguardo allo stato della spesa ed agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti. La relazione contiene inoltre le valutazioni di efficacia dell azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine la relazione previsionale e programmatica è elaborata sulla base dei contenuti della relazione al rendiconto relativa all esercizio precedente, prevista dall art. 42 del presente Regolamento. 6. La relazione, da trasmettere al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell art. 29 della L.R. n. 12/95, e successive modificazioni ed integrazioni, è accompagnata dai dati di rendiconto e di bilancio preventivo per l anno successivo, disaggregati e contabilizzati, a fronte delle attività svolte o preventivate, nei rispettivi centri di costo. 7. La relazione previsionale e programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione Liguria. 8. La relazione previsionale e programmatica è atto di programmazione ai sensi e per i fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell art. 30 della L.R. n. 12/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Procedure e termini di approvazione della relazione previsionale e programmatica 1. Lo schema di relazione previsionale e programmatica è proposto dal Presidente ed elaborato con l assistenza tecnica del Direttore e di tutti i responsabili dei servizi dell Ente. 2. Lo schema di relazione previsionale e programmatica, dopo l acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari dell Ente, è inviato entro il termine del 31 maggio ai componenti il Consiglio, per l approvazione da parte del Consiglio al fine di renderne possibile la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell art. 29, L.R. n. 12/95 e successive integrazioni e modificazioni. CAPO TERZO Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione Art. 5 Il bilancio pluriennale 1. L Ente delibera annualmente il bilancio pluriennale redatto in termini di competenza, di durata pari a quello della Regione Liguria. 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche 12

13 derivanti dall attuazione degli investimenti, nonchè le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Art. 6 Il bilancio di previsione annuale 1. L Ente delibera annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza, per l anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. In particolare, il bilancio è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 2. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alla quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi due titoli dell entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge. 3. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. 4. L unità temporale della gestione è l anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell esercizio scaduto. Art. 7 Caratteristiche e struttura del bilancio 1. L unità elementare del bilancio per l entrata è la risorsa e per la spesa è l intervento per ciascun servizio individuato come Unità Operativa Organica (U.O.O.). Nei servizi per conto di terzi, sia nell entrata che nella spesa, l unità elementare è il capitolo, che indica l oggetto. 2. Il bilancio annuale di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. 3. Il bilancio annuale di previsione è elaborato sulla base dei programmi e delle previsioni finanziarie annuali e pluriennali stabilite nella relazione previsionale e programmatica, trasmessa al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento, aggiornata alla luce delle osservazioni e degli indirizzi espressi dalla Regione e delle circostanze rilevanti nel frattempo intervenute. 4. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il Consiglio dell Ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti ed illustrati nella relazione previsionale e programmatica di cui all art. 3 del presente Regolamento. 5. Il bilancio di previsione è composto da due parti, relative rispettivamente all entrata e alla spesa. 6. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell oggetto dell entrata. 7. I titoli dell entrata sono: Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate dalla Regione; Titolo II - Entrate extra-tributarie; Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; 13

14 Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi. 8. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni dell Ente, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell ambito di ciascun servizio. 9. I titoli della spesa sono: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. 10. A ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Art. 8 Fondo di riserva 1. L Ente iscrive nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo è utilizzato, su proposta del Direttore e con decreto del Presidente dell Ente da comunicare al Consiglio entro 30 giorni, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Art. 9 Procedure e termini di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione 1. Lo schema del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione sono proposti dal Presidente ed elaborati con l assistenza tecnica del Direttore e di tutti di responsabili dei servizi dell Ente. 2. Lo schema del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione sono trasmessi all organo di revisione per il previsto parere; sono richiesti altresì i pareri previsti da disposizioni legislative e regolamentari dell Ente. In particolare, è acquisito il parere della Comunità del Parco. 3. I pareri di cui al comma 2 sono rilasciati entro il 15 novembre* 4. Entro il termine di cui al precedente comma, lo schema del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, unitamente al parere dell organo di revisione, sono presentati al Consiglio per l approvazione entro il termine del 31 dicembre* Art. 10 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 1. Nelle more dell approvazione del bilancio annuale di previsione da parte del Comitato regionale di controllo, l organo consiliare dell Ente delibera l esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. 2. L Ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 3. Qualora non sia stato deliberato il bilancio di previsione è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato, ove 14

15 esistenti. La gestione provvisoria è limitata all assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse, e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente. CAPO QUARTO Risultato di amministrazione e residui Art. 11 Risultato contabile di amministrazione 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l approvazione del rendiconto dell ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Art. 12 Avanzo di amministrazione 1. L avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. 2. L eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento; c) per il finanziamento di spese di investimento. Art. 13 Disavanzo di amministrazione 1. L eventuale disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all art. 36 del D.Lgs. n. 77/95 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. Art. 14 Residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l Ente creditore della correlativa entrata. 3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Art. 15 Residui passivi 15

16 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio. 2. Ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. n. 77/95 è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. CAPO QUINTO Principi generali di gestione Art. 16 Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione 1. I servizi operativi dell Ente assicurano l erogazione dei servizi finali, acquisiscono le risorse specifiche di entrata, impiegano i mezzi finanziari e i fattori produttivi propri e gestiscono il patrimonio loro affidato. 2. I servizi di supporto assicurano la funzionalità complessiva dell Ente, sia sotto il profilo giuridico-istituzionale sia sotto il profilo organizzativo-gestionale, operano nella gestione finanziaria, economica e patrimoniale; in particolare, acquisiscono le entrate e gestiscono il patrimonio per la parte non attribuibile ai singoli servizi operativi. Curano i procedimenti di impiego dei mezzi finanziari necessari per la funzionalità complessiva dei servizi operativi considerati nel loro insieme o in gruppi omogenei. 3. Gli obiettivi di gestione dell Ente sono esplicitati in modo da consentire l attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell Ente. 4. Il Direttore assicura direttamente o con proprio provvedimento attribuisce ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio. Art. 17 Espressione del parere e del visto di regolarità contabile 1. Per le proposte di deliberazione di competenza consiliare e per le proposte di deliberazione di competenza del Presidente dell Ente è obbligatorio il parere di regolarità contabile. 2. Per i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa è obbligatorio il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 3. Il parere di regolarità contabile ed il visto di regolarità contabile sono espressi dal responsabile del Servizio Finanziario. 4. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione del responsabile dell unità organizzativa al servizio proponente. Art. 18 Parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: 16

17 - l osservanza dei principi e delle procedure previste dal presente Regolamento e, più in generale, dalla contabilità pubblica; - la regolarità della documentazione; - la corretta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; - l osservanza delle norme fiscali; - ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell atto. 2. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell atto in corso di formazione. 3. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato. Art. 19 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Il Direttore dell Ente realizza la verifica periodica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi. 2. La verifica si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, nonché del grado di realizzazione degli obiettivi dell Ente. 3. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione. 4. L Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.Lgs. 77/95 e dal presente regolamento. 5. Il Direttore provvede ad analizzare ed aggregare le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e ad individuare i provvedimenti necessari a garantire l equilibrio del bilancio. 6. Il Direttore è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. É obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 7. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al Presidente e all organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell avvenuto ricevimento. CAPO SESTO Gestione delle entrate Art. 20 Le fasi dell entrata 1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l accertamento, la riscossione e il versamento. Art. 21 Disciplina dell accertamento delle entrate 17

18 1. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell Ente. 2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l entrata è individuato nel responsabile del servizio al quale l entrata stessa è affidata con l operazione di determinazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali di cui al bilancio di previsione. 3. Il responsabile del servizio di cui al comma 2 trasmette al responsabile del Servizio Finanziario l idonea documentazione con propria nota sottoscritta, datata, numerata progressivamente e corredata dei necessari riferimenti al Bilancio. Art. 22 Riscossione delle entrate 1. L ordinativo di incasso è predisposto dal Servizio Finanziario sulla base dell idonea documentazione di cui all articolo precedente. 2. Il responsabile del Servizio Finanziario provvede altresì alle conseguenti rilevazioni contabili. 3. L ordinativo di incasso, sottoscritto dal Direttore e dal responsabile del Servizio Finanziario, deve contenere almeno: l indicazione del debitore; l ammontare della somma da riscuotere; la causale; gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; l indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata, distintamente per residui o competenza; la codifica il numero progressivo l esercizio finanziario e la data di emissione. Art. 23 Versamento delle entrate 1. Le somme direttamente riscosse da incaricati opportunamente designati con provvedimento formale dell Ente sono versate presso la tesoreria dell Ente entro la fine di ogni mese. 2. Ogni qualvolta la giacenza delle somme riscosse superi l importo di L. 2 milioni l incaricato dovrà provvedere all immediato versamento presso la tesoreria anche prima dei termini previsti al precedente comma. 3. Il Direttore aggiorna periodicamente, se necessario, l importo di cui al comma precedente. CAPO SETTIMO Gestione delle spese Art. 24 Impegni di spesa 1. L impegno determina la somma da pagare ed il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell art. 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n

19 2. Gli atti di impegno, che costituiscono "determinazioni" ai sensi dell art. 27, comma 9 del D.Lgs. 77/95, sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l ufficio di provenienza. 3. Con l approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed eventuali oneri accessori. per le spese dovute nell esercizio in base a contratti e a disposizioni di legge. Art. 25 Prenotazione dell impegno 1. Durante la gestione i responsabili dei servizi possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento. 2. La prenotazione dell impegno deve essere richiesta al Direttore dal responsabile del servizio con propria nota, sottoscritta, datata, numerata progressivamente e contenente l individuazione dell ufficio di provenienza. 3. La nota deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l ammontare della stessa e gli estremi dell imputazione. 4. Il provvedimento di prenotazione dell impegno, vistato dal Direttore, è trasmesso al Servizio finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti. Art. 26 Controlli sulle prenotazioni di impegno 1. Il Servizio Finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei responsabili dei servizi, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell esercizio. 2. Al termine dell esercizio i provvedimenti di prenotazione dell impegno non tradotti in impegni decadono. Art. 27 Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata 1. Gli atti di impegno riferiti alle spese di cui all art. 27, comma 5, del D.Lgs. 77/95 sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. 2. Copia dell atto d impegno è trasmessa al Servizio Finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti. 3. Le somme non impegnate a fine esercizio, finanziate con entrate specifiche a destinazione vincolata, debbono essere reiscritte nel bilancio dell esercizio successivo per le medesime o analoghe finalità. 19

20 Art. 28 Impegni pluriennali 1. Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi, assunti con riferimento al bilancio pluriennale, sono sottoscritti dal Direttore e dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. 2. Copia dell atto d impegno è trasmessa al Servizio Finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti. Art. 29 Sottoscrizione degli atti di impegno 1. I dipendenti abilitati alla sottoscrizione degli atti di impegno sono i responsabili dei servizi, ai quali sono stati affidati con provvedimento del Direttore i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione secondo le procedure di cui alla legge ed al presente Regolamento. Art. 30 Mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento sono compilati dal Servizio Finanziario nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 2. La sottoscrizione dei mandati di pagamento avviene a cura del Direttore e del responsabile del servizio che ha perfezionato le procedure di impegno e di liquidazione delle spese. 3. Il controllo dei mandati di pagamento formalmente perfezionati è effettuato dal Servizio Finanziario. 4. Il Servizio Finanziario provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. CAPO OTTAVO Controllo di gestione e controllo di legittimità Art. 31 Controllo di gestione 1. Attraverso il controllo di gestione viene costantemente verificato l andamento dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell attività aziendale e viene fatta applicazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale e con gli indirizzi gestionali. 2. Metodologie e procedure di rilevazione e valutazione sono annualmente definite e aggiornate con provvedimento del Consiglio dell Ente. 3. Gli scostamenti e le disfunzioni riscontrate in corso di esercizio sono segnalate ai responsabili dei servizi. Art. 32 Controllo di legittimità sugli atti 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi dell Ente è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi della normativa regionale e delle disposizioni dello Statuto dell Ente. 20

21 2.omissis. 3. Per una stessa fornitura o prestazione non si può procedere con più contratti o convenzioni stipulati simultaneamente con lo stesso soggetto. 4. Le spese di importo inferiore a lire possono essere ordinate dall Ente, nei limiti delle vigenti leggi, mediante la procedura della trattativa privata. 5. Qualora i contratti di cui al comma 2 del presente articolo debbano essere preceduti da procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente, il controllo viene esperito sia nei confronti del provvedimento con il quale è indetta la gara e sono fissate le modalità di scelta del contraente, sia nei confronti del provvedimento di aggiudicazione della gara stessa. 6. I provvedimenti sottoposti a controllo, a pena di decadenza, sono inviati al Comitato Regionale di Controllo a cura del Direttore nei termini stabiliti dalla L.R. n. 58/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli stessi divengono esecutivi nei termini previsti dalla legge medesima. 7. I provvedimenti sottoposti a controllo dichiarati immediatemente esecutivi, a pena di decadenza, sono inviati al Comitato Regionale di Controllo a cura del Direttore entro 5 giorni dalla adozione. L eventuale provvedimento di annulamento del Comitato Regionale di Controllo deve essere comunicato all Ente nel termine di 30 giorni. In tal caso l Ente provvederà a rimuovere gli effetti che il provvedimento caducato ha medio termine prodotto. CAPO NONO Il servizio di tesoreria Art. 33 Affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara a licitazione privata secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. 2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all originario affidamento. Art. 34 Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o sulla documentazione meccanografica da consegnare all ente in allegato al proprio rendiconto. 3. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione. 4. Il tesoriere deve trasmettere all ente, a cadenza settimanale, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata: - totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica; - somme riscosse senza l ordinativo d incasso indicate singolarmente e annotate come indicato al punto precedente; - ordinativi d incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente. 5. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario dell ente e il tesoriere, al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio. 21

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