IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA
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1 IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA ARGOMENTARIO: CONFRONTO TRA LE POSIZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE, DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO DEGLI STATI ELABORAZIONE FassiS - FACHSTELLE ASSISTENZ SCHWEIZ FassiS, Kappelenring 8, 3032 Hinterkappelen, Contatto in Ticino: Forum politica sociale Svizzera italiana, casella postale 834, 6512 Giubiasco, TRADUZIONE DAL TEDESCO
2 Argomentario del 4 luglio 2002 Confronto tra la decisione del Consiglio nazionale e la variante alternativa della Commissione del Consiglio degli Stati Decisione del Consiglio nazionale (in grassetto: differenze rispetto al Consiglio federale 1 ) art. 42ter, cpv. 1 Importo 1 Il bisogno di assistenza personale è determinante per stabilire l importo dell indennità di assistenza. Il bisogno di assistenza personale viene appurato da un punto di vista funzionale e temporale uniformemente per tutti gli aventi diritto. L indennità di assistenza viene versata al singolo assicurato ed è finalizzata ad agevolare l autodeterminazione negli aspetti fondamentali della vita. L indennità mensile in caso di elevato bisogno di assistenza ammonta all 80 per cento, in caso di bisogno di assistenza medio al 50 per cento e in caso di bisogno di assistenza lieve al 20 per cento dell importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L indennità per gli assicurati minorenni è calcolata sotto forma di indennità giornaliera. Accertamento del bisogno dal punto di vista funzionale (per che cosa è richiesta l assistenza?) e temporale (quanto tempo è necessario per svolgere tali mansioni?) L indennità di assistenza sostituisce gli attuali assegni per grandi invali- Variante alternativa della CSSS-CS (in corsivo: differenze rispetto al Consiglio nazionale) art. 42ter, cpv. 1 Importo 1 Il bisogno di assistenza personale è determinante per stabilire l importo dell indennità di assistenza. Il bisogno di assistenza personale viene appurato da un punto di vista funzionale e temporale uniformemente per tutti gli ave nti diritto. L indennità di assistenza viene versata al singolo assicurato ed è finalizzata ad agevolare l autodeterminazione negli aspetti fondamentali della vita. L indennità mensile è composta da a. un forfait di assistenza. Esso viene corrisposto a tutti gli assicurati che necessitano di assistenza individuale giusta l articolo 42 capoverso 1. Esso ammonta in caso di elevato bisogno di assistenza all 80 per cento, in caso di bisogno di assistenza medio al 50 per cento e in caso di bisogno di assistenza lieve al 20 per cento dell importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l articolo 34 capoverso 2 LAVS. L indennità per gli assicurati minorenni è calcolata sotto forma di indennità giornaliera. b. un budget di assistenza individuale. Esso viene versato mensilmente agli assicurati in base al bisogno in termini di tempo per l assistenza individuale stabilito in sede di accertamento e ammonta al massimo a 10 volte il forfait di assistenza. Per definire il budget di assistenza individuale non vengono calcolati i lassi di tempo in cui gli assicurati fanno ricorso a prestazioni della presente legge giusta gli articoli (centri per l integrazione professionale), 19 (istruzione scolastica speciale) e 73 (strutture diurne e laboratori) in caso di soggiorno parzialmente stazionario nonché degli assicuratori malattia giusta l articolo 25 LAMal, l articolo 51 OAMal, l articolo 7 Opre per le cure a domicilio. Accertamento del bisogno per il forfait di assistenza secondo criteri funzionali ('obiettivi'); accertamento del bisogno per il budget di assistenza secondo criteri temporali ('individuali') nel quadro del suddetto forfait di assistenza 1 Il Consiglio federale ha fondamentalmente fatto suo l orientamento del Consiglio nazionale (tranne per la richiesta di eliminare l accertamento in termini temporali).
3 di, rispettivamente gli odierni contributi di assistenza ai minorenni grandi invalidi e raddoppia gli importi su base forfettaria: suddivisione grossolana in tre categorie (da 14.- a 54.- franchi al giorno) I correttivi in vari ambiti mirano ad agevolare la libera scelta tra abitare in casa propria oppure in istituto Gli aventi diritto assistiti in modo parzialmente stazionario beneficiano dell importo pieno d indennità per assistenza Il soggiorno in istituto è finanziato dall AI in misura circa 5 volte superiore rispetto al soggiorno a domicilio Il forfait di assistenza sostituisce gli attuali assegni per grandi invalidi, rispettivamente i contributi di assistenza ai minorenni grandi invalidi riprendendone gli importi: suddivisione grossolana in tre categorie (da 7. - a 27.- franchi al giorno) Il budget di assistenza fornisce un sostegno mirato in caso di finanziamento dell assistenza e favorisce la libera scelta tra abitare in casa propria e il soggiorno in istituto finanziato tramite i sussidi per le costi di esercizio: suddivisione molto differenziata (da 7.- a franchi al giorno) Il budget di assistenza tiene conto unicamente dei periodi in cui gli aventi diritto devono fare capo ad assistenza individuale 2 L indennità di assistenza per gli assicurati che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. L indennità per minorenni è aumentata di un sussidio per le costi di pensione. Il Consiglio federale ne determina l importo. L articolo 42 capoverso 4 e l articolo 42 bis capoverso 4 rimangono salvi. Le persone ospitate in istituto beneficiano dei medesimi importi odierni Il sussidio per le costi di pensione contemplato dall art. 8 bis viene collocato altrove Notevole incentivo alla libera scelta tra abitare a casa e soggiornare in istituto per tutti gli aventi diritto (parità di diritti) Prestazione assicurativa Stimolo per gli aventi diritto a svolgere un attività lavorativa Fruibilità per i minorenni e le loro famiglie Fruibilità per i beneficiari dell indennità di assistenza lieve Reddito e sostanza dei coniugi non invalidi non comportano la riduzione delle prestazioni rispettivamente l estinzione del diritto 2 Agli aventi diritto che soggiornano in istituto viene corrisposto unicamente il forfait di assistenza. Le persone ospitate in istituto beneficiano dei medesimi importi o- dierni I correttivi CN/CF per 'assicurati in istituto' (ossia, dimezzare nuovamente l indennità di assistenza dopo averla raddoppiata) si rivelano superflui A rigore di logica, il sussidio per le costi di pensione andrebbe collocato alla voce 'costi di sostentamento' invece che tra le norme sull indennità di assistenza
4 3 L indennità di assistenza per minorenni che necessitano inoltre di un assistenza intensiva è aumentata di un supplemento per cure intensive; quest ultimo non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 45 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 30 per cento e, in caso di bisogno di assistenza di almeno 4 ore al giorno, al 15 per cento dell importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di indennità giornaliera. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Il supplemento per cure intensive sostituisce i contributi attuali per le cure a domicilio Il supplemento per cure intensive è calcolato su base individuale ma, unitamente al raddoppio degli attuali contributi di assistenza ai minorenni grandi invalidi, per il terzo di famiglie con bambini e adolescenti colpiti da andicap grave comporta una decurtazione delle prestazioni rispetto ad oggi Modifica del diritto vigente, art. 3d LPC 2bis Per le persone che vivono a casa aventi diritto all indennità di assistenza dell AI oppure dell assicurazione infortuni, l importo è aumentato, giusta il capoverso 2 lettera a, a 90'000 franchi in caso di elevato bisogno di assistenza, qualora i costi delle cure e dell assistenza non siano coperti dall indennità di assistenza. Il Consiglio federale disciplina tale aumento per le persone con un bisogno di assistenza medio nonché l aumento dell importo giusta il capoverso 2 lettera b per i coniugi. 2ter L aumento dell importo giusta il capoverso 2 bis è previsto anche per coloro che beneficiano di un indennità di assistenza dall AVS se in precedenza essi ricevevano un indennità di assistenza dall AI. Forte incentivo alla libera scelta tra abitare a casa e soggiornare in istituto per gli adulti con diritto all indennità di assistenza elevata e media Prestazione commisurata al bisogno Mancanza di stimolo per gli aventi diritto a svolgere un attività lavorativa Nessuna fruibilità per i minorenni e le loro famiglie La situazione degli aventi diritto all indennità di assistenza lieve rimane invariata rispetto ad oggi Reddito e sostanza dei coniugi non invalidi comportano la riduzione delle prestazioni, rispettivamente l estinzione del diritto I correttivi CN/CF nell ambito 'supplemento per cure intensive di minorenni' sono resi superflui dall introduzione del budget di assistenza, fruibile anche da parte dei minorenni
5 NPC La competenza per il finanziamento dei costi per l assistenza individuale spetta in parte alla Confederazione (indennità di assistenza) e in parte ai Cantoni (costi di malattia e di invalidità coperte dalle PC) Costi Confederazione: costi supplementari per AI: 162 mio (messaggio) costi supplementari per AVS: 63 mio (messaggio) Cantoni: costi supplementari per PC: 110 mio (proiezioni UFAS) Totale costi supplementari: 335 mio Risparmi per i Cantoni (PC, sussidi per le costi di esercizio) e per l assicurazione invalidità (sussidi di costruzione e sussidi per le costi di esercizio) a seconda della minore domanda di cure e assistenza in istituto La competenza per il finanziamento dei costi per l assistenza individuale spetta unicamente alla Confederazione (assicurazione invalidità); i costi per le cure e l assistenza erogate negli istituti sono a carico dei Cantoni Confederazione: costi supplementari per AI: 330 mio (proiezioni UFAS) costi supplementari per AVS: 100 mio (proiezioni UFAS) Cantoni: risparmio per PC: 80 mio (proiezioni approssimative) Totale costi supplementari: 350 mio. Risparmi per i Cantoni (PC, sussidi per le costi di esercizio) e per l assicurazione invalidità (rendite, sussidi di costruzione e sussidi per le costi di esercizio) a seconda della minore domanda di cure e assistenza in istituto
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