2 Seminario: CAE e Dialogo Sociale
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- Veronica Grasso
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1 CICLO DI SEMINARI POLITICHE INTERNAZIONALI: AZIONE SINDACALE INTERNAZIONALE FINANZIATA VECCHIA E NUOVA NORMATIVA SUI COMITATI AZIENDALI EUROPEI: DALLA DIRETTIVA 1994/45 ALLA 2009/38 BOLOGNA MARIO ONGARO ESPERTO CAE DI UNI EUROPA Bologna Seminario: CAE e Dialogo Sociale
2 Dalla 1994/45 alla 2009/38 2 Direttiva 1994/45, art.15: verifica da parte della Commissione al più tardi il 22 settembre 1999, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le Parti sociali a livello europeo, le modalità di applicazione della stessa e in particolare esamina la validità dei limiti numerici per il personale e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche
3 Dalla 1994/45 alla 2009/38 3 Direttiva 2009/38 del 6 maggio 2009: soltanto 10 anni dopo la scadenza, arriva finalmente la Direttiva rifusa contrattualizzare le prassi di informazione e consultazione a partire dalla Direttiva 1994/45 ha stimolato un importante produzione normativa comunitaria sul coinvolgimento dei lavoratori (1998/59, 2001/23, 2001/86, 2002/14, 2003/72, Lic.Coll., Trasf.Az., S.E., Info.Cons., S.Coop.E.)
4 Dalla 1994/45 alla 2009/38 4 problemi: le divergenze concettuali fra tutte queste Direttive sono ostacolo allo sviluppo di appropriata dottrina sul coinvolgimento dei lavoratori in ambito europeo mancato raccordo fra di loro = mancata chiarezza su articolazione temporale fra i livelli nazionali e livelli europei di informazione e consultazione difficoltà individuazione e reperimento dati per avviare procedura costituzione CAE (CAE costituiti solo nel 35% delle realtà rispondenti ai requisiti)
5 Dalla 1994/45 alla 2009/38 5 revisione direttiva CAE nell Agenda Sociale della Commissione Europea: non stava nella Nuova dinamica delle Relazioni industriali, bensì... nella Strategia europea per l occupazione, anticipazione e gestione del cambiamento
6 Gli obiettivi della rifusione 6 vedi: Considerando /38 ammodernare la normativa comunitaria in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori sotto almeno 5 diversi punti di vista: 1. garantire l effettività di tali diritti 2. innalzare la percentuale di istituzione dei CAE 3. risolvere i problemi incontrati nell applicazione pratica della Direttiva 94/45/CE 4. superare l incertezza del diritto 5. assicurare miglior articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori
7 I Considerando 7 nella Direttiva 1994/45: 23 Considerando nella Direttiva 2009/38: 49 Considerando, dei quali 28 totalmente nuovi
8 La transnazionalità 8 da ragion d essere dei CAE a limite di competenza (?) confrontare gli articoli: 1. Art /95 2. Artt /38
9 La transnazionalità 9 Art /95: Fatto salvo un campo di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all articolo 6, i poteri e le competenze dei comitati aziendali europei (...) riguardano, nel caso di un impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo d imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate. Artt /38: (...) La competenza del comitato aziendale europeo e la portata della procedura per l informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dalla presente direttiva sono limitate alle questioni transnazionali. Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.
10 La transnazionalità 10 suona come limitazione dell autonomia negoziale della parti in contrasto con l art.6
11 Il Considerando /38 11 confrontare il Considerando /38 (effetti potenziali + liv. Direzione e rappr.) con: Art /38 Art. 2.i. 2001/86 (questione che eccede i poteri degli organi decisionali di un singolo Stato membro)
12 Il Considerando /38 12 È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli effetti potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri.
13 Il Considerando /38 13 CONSIGLI: fare leva sul Considerando 16, preparandosi a contenziosi domandarsi (e domandare) se la chiusura di un attività in uno Stato implichi la prosecuzione di quella attività in un altro, oppure la redistribuzione di questa su più Stati, oppure ancora il trasferimento - entro un dato lasso di tempo- di quella attività da uno Stato ad un altro
14 Definizioni di informazione e consultazione /45: informazione : nessuna definizione consultazione : art.2.f. - lo scambio di opinioni e l instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzioni centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato 2009/38: considerando articoli
15 Definizioni di informazione e 15 consultazione 2009/38 considerando: (21) È necessario chiarire i concetti di informazione e consultazione dei lavoratori, conformemente alle definizioni che sono dettate dalle direttive più recenti in questa materia e che trovano applicazione in un contesto nazionale, con l obiettivo di rafforzare l effettività del livello transnazionale del dialogo, di consentire un adeguata coordinazione tra il livello nazionale e quello transnazionale di questo dialogo e di garantire la necessaria certezza del diritto nell applicazione della presente direttiva.
16 Definizioni di informazione e 16 consultazione 2009/38 considerando: (22) La definizione del termine "informazione" deve tenere conto che l obiettivo è un esame adeguato da parte dei rappresentanti dei lavoratori, il che presuppone tempi, modalità e contenuti dell informazione appropriati, senza rallentare il processo decisionale nelle imprese. (23) La definizione del termine "consultazione" deve tenere conto che l obiettivo è la formulazione di un parere che possa essere utile al processo decisionale, il che presuppone tempi, modalità e contenuti della consultazione appropriati.
17 Definizioni di informazione e 17 consultazione 2009/38 articoli: 2.f) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l organo competente dell impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
18 Definizioni di informazione e 18 consultazione 2009/38 articoli: 2.g) "consultazione", l instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all interno dell impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie
19 Definizioni di informazione e 19 consultazione confrontare: 2009/38 Art.2.f. con: 2002/14 Artt. 2.f ( sono in forte assonanza) 2001/86 Art.2.i (materie eccedenti potere decisionale di un singolo Stato Membro) confrontare 2009/38 Art.2.g (e All.I art.1.a «risposta motivata») con: 2002/14 Artt. 4.4.d («risposta motivata») e (obbiettivo: raggiungere accordo) 2001/86 Art. 2.j (forte assonanza tranne che sul concetto di «misure previste», anziché «misure proposte» )
20 Definizioni di informazione e 20 consultazione possiamo leggere il Considerando 22 sul «non rallentamento», anche alla luce dell anticipazione e gestione del cambiamento? (vedi anche 2002/14 : art. 4.2.b sulle «previste misure anticipatrici» e Considerando 9 su tempo utile )
21 Istituzione di CAE e DSN /38 novità: Art Considerando 25: responsabilità della Direzione di ottenere e trasmettere alle parti interessate le informazioni indispensabili all avvio dei negoziati Art. 5.2.b + Considerando 26: 1 membro DSN per Stato membro ogni 10% o frazione occupati totali Art. 5.2.c + Considerando 27: informazione su avvio trattative a sindacati e ass.imprend. europei Art Considerando 27: Diritto DSN a pre-riunioni e post -riunioni; Diritto DSN a esperti sindacali europei; Diritto esperti a partecipare a trattative Art. 10.4: Diritto del membri DSN a formazione senza perdita di retribuzione
22 Istituzione di CAE e DSN /45: Art. 5.2-b)-c) = cancellati (DSN 3-17 membri; 1 membro DSN per ogni Stato membro + MAX 3 membri aggiuntivi)
23 Contenuto dell accordo, ruoli e 23 protezioni articoli: 6 e 10 considerando: 28, 29, 30, 33, 37 e 40 filosofia di fondo: autonomia negoziale sì, ma con maggiore prescrittività rispetto alla 94/45
24 Istituzione di CAE e DSN 24 novità essenziali: Art.6.2 (+ Considerando ): rappresentanza professionale e di genere modalità di coordinamento info-cons. CAE con info-cons. nazionali indicazioni luogo, frequenza e durata riunioni CAE composizione e ruolo Com.Ristr. modalità di modifica e/o rinegoziazione Accordo
25 Istituzione di CAE e DSN 25 novità essenziali: Art (+ Considerando 33): disponibilità mezzi necessari ai membri CAE per esercitare ruolo di rappresentanza collettiva dovere di informazione da parte dei membri CAE ai rappresentanti locali dei lavoratori diritto a formazione retribuita per i membri CAE
26 Articolazione CAE e livelli nazionali 26 articoli: 12 considerando: 29, 37 e 38 novità essenziali: modalità di articolazione normate dall Accordo, rispettando competenze reciproche, norme e prassi nazionali in mancanza di Accordo, articolazione normata dalle Leggi di recepimento con previsione di info-cons. contestuali CAE/livelli nazionali in caso di modifiche importanti Contratti e OdL(vedi in questo senso anche 2002/14 Art.4.2.c) salvaguardia procedure Direttive Info-Cons.-Licenz.Coll.-Trasf.Az.- salvaguardia contro deroghe in pejus protezioni lavoratori ai livelli nazionali eventuale informazione preventiva, per Legge, al CAE
27 Articolazione CAE e livelli nazionali 27 temi e problemi: strumento fondamentale perché questa articolazione funzioni è la sindacalizzazione dei CAE (a partire dalla DSN) attenzione alle dinamiche potenzialmente contraddittorie tra CAE e sindacati nazionali riflessione su quale sia il punto di equilibrio tra un sindacato europeo che fornisce consulenza ai CAE ed un sindacato europeo che utilizza anche i CAE per i propri obbiettivi politici
28 Rinegoziazione accordi vigenti 28 articoli: 13 e 14 considerando: 39, 40 e 41 si può (si deve) ri-negoziare l Accordo vigente in caso di: modifiche significative della struttura dell impresa assenza di disposizioni negli Accordi in essere disposizioni contrastanti fra due o più Accordi applicabili alla scadenza di un Accordo vigente e non concordemente prorogato
29 Rinegoziazione accordi vigenti 29 non si applica obbligatoriamente la 2009/38 in caso di: Accordi ex Art.13 della 94/45 (salvo non siano prorogati alla scadenza) Accordi ex Art. 6 della 94/45 conclusi o rivisti tra il ed il
30 Rinegoziazione accordi vigenti 30 si applica la 2009/38 in caso di: Accordi conclusi dopo il Accordi non prorogati e non rivisti alla scadenza, se dopo il
31 Rinegoziazione accordi vigenti 31 temi, problemi e...consigli: la maggioranza, o comunque un gran numero degli Accordi attualmente vigenti, è qualitativamente al di sotto delle previsioni della 2009/38 da una parte il legislatore comunitario ha lavorato per l obbiettivo fondamentale dichiarato sia della 94/45 sia della 2009/38, quello dell Art.1.1 : «La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie» dall altra ha cercato di contenere un ondata di rinegoziazioni (vedi anche Considerando 40 e 41)
32 Rinegoziazione accordi vigenti 32 temi, problemi e...consigli: ai fini di una possibili ri-negoziazione, è opportuna un approfondita valutazione preventiva dell Accordo vigente vis-à-vis alle previsioni della 2009/38, nonché dello stato delle relazioni industriali con la controparte e del livello di coesione interna al CAE. come consiglio generale è opportuno non negoziare /rinegoziare, o comunque non concludere Accordi prima del
33 Prescrizioni accessorie 33 articoli: 7, allegato 1 considerando: 44 novità essenziali: ottenimento di risposta motivata dalla Direzione al CAE in sede di consultazione proporzionalità membri CAE/occupati per Stato membro e quota 10% (vedi DSN)
34 Prescrizioni accessorie 34 novità essenziali: Comitato Ristretto 5 membri, deve beneficiare delle condizioni per funzionare regolarmente il CAE ha il diritto di essere informato e consultato, non solo sulle circostanza eccezionali, ma anche sulle decisioni le Prescrizioni Accessorie «fungono da riferimento per i negoziati» temi: si rafforza la barriera normativa contro possibili Accordi in pejus e si migliorano diritti, competenze e struttura del CAE
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