PROCEDURE DOGANALI. Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 227
|
|
- Iolanda Di Matteo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PROCEDURE DOGANALI La normativa doganale - sia comunitaria che nazionale - definisce un iter ben preciso per l assegnazione di una destinazione doganale alle merci provenienti da un paese terzo o a quelle spedite al di fuori del territorio comunitario. Per destinazione doganale si intende, ai sensi dell art. 4, punto 15), del reg. CEE n. 2913/92 (codice doganale comunitario): a) il vincolo della merce ad un regime doganale; b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco; c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità; d) la sua distruzione; e) il suo abbandono all Erario. Subito dopo la presentazione fisica delle merci in dogana, sono previsti specifici passaggi procedurali, che vanno dalla presentazione di una dichiarazione (che viene accettata e registrata dall ufficio, così divenendo a tutti gli effetti bolletta doganale), proseguono con la riscossione dei diritti e con l effettuazione dei controlli fisici o documentali da parte dell ufficio (che possono anche comportare la rettifica degli elementi dichiarati), e si concludono con la definizione dell accertamento e lo svincolo delle merci. Per un esame della disciplina nazionale in materia, si fa rinvio alle norme contenute nel Dlgs 8 novembre 1990, n Il soggetto titolare del diritto di disporre delle merci (in linea generale coincidente con il proprietario delle stesse) opera generalmente, nei rapporti con l autorità doganale, non in prima persona ma avvalendosi di un rappresentante. La rappresentanza in dogana può essere di due tipi: diretta o indiretta, secondo la libera scelta dell operatore. Con il ricorso alla rappresentanza diretta, tutti gli effetti che scaturiscono dalla dichiarazione presentata e sottoscritta dal rappresentante (in nome e per conto del rappresentato) si riflettono direttamente e immediatamente nella sfera giuridico - tributaria del soggetto rappresentato. Nella rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante (quale, Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 227
2 ad esempio, una casa di spedizioni) agisce in nome proprio e per conto del soggetto rappresentato. In termini sostanziali, può evidenziarsi la seguente differenza tra le due forme di rappresentanza: mentre il rappresentante indiretto, avendo agito a proprio nome, rimane solidalmente obbligato al pagamento dei diritti dovuti in relazione all operazione posta in essere, il soggetto che opera in regime di rappresentanza diretta (spedizioniere doganale) non sarà considerato obbligato, rimanendo quindi al di fuori del rapporto tributario che nasce esclusivamente in capo al soggetto rappresentato. Si deve osservare come, in Italia, la rappresentanza diretta sia attualmente riservata, in via esclusiva, agli spedizionieri doganali iscritti all albo (rectius doganalisti, secondo la definizione di cui all art. 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213). Tale riserva, tuttavia, è destinata a venire meno nel prossimo futuro, quando diverranno applicabili le norme contenute nel reg. CE n. 450/08 (codice doganale aggiornato), in base alle quali non sarà più ammessa una riserva della rappresentanza a favore di particolari categorie da parte dei singoli Stati membri. Ciò premesso, un ulteriore aspetto di particolare importanza che connota il materiale espletamento delle formalità doganali è il tipo di procedura utilizzata per la dichiarazione delle merci. Distinguiamo, infatti, la procedura c.d. ordinaria (con presentazione delle merci e della relativa dichiarazione presso l ufficio doganale) dalle procedure semplificate (caratterizzate dall eliminazione di alcuni passaggi propri della procedura ordinaria, con finalità di snellimento), nelle tre diverse forme previste dalla normativa comunitaria (art. 76, reg. CEE n. 2913/92 - C.D.C.): n dichiarazione incompleta n dichiarazione semplificata n procedura di domiciliazione. Al riguardo si ritiene utile richiamare anche le due principali fonti regolamentari nazionali che disciplinano la materia: decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 e decreto del Ministero delle finanze del 7 dicembre La forma di semplificazione nella pratica più diffusa è la procedura di domiciliazione, la cui essenziale caratteristica (e potenzialità) è quella di prevedere la dispensa per il dichiarante dall obbligo di presentare le merci in dogana. A fronte di tale dispensa, che comporta per i soggetti beneficiari no- 228 Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni
3 tevoli economie di tempi e di costi nello sdoganamento delle merci, sarà richiesta agli stessi l adozione di adeguate scritture aziendali nelle quali registrare la movimentazione dei beni (in tale fase sostituendosi all ufficio), la prestazione di una garanzia e, più in generale, il mantenimento di un costante canale informativo con l ufficio doganale di riferimento, il quale può comunque intervenire presso i magazzini dell operatore per l effettuazione di sopralluoghi e controlli. Qualunque sia le procedura seguita - ordinaria o semplificata - la definizione dell accertamento e lo svincolo delle merci, previo pagamento (o garanzia) dei diritti dovuti, rappresenta il momento conclusivo del complesso procedimento tributario doganale. La normativa prevede, comunque, una procedura specifica di revisione dell accertamento, azionabile sia d ufficio che su istanza di parte, che costituisce un indispensabile strumento per porre rimedio a eventuali errori o irregolarità della dichiarazione. Su tale aspetto specifico si fa rinvio all art. 11, Dlgs n. 374/90, evidenziando però come lo stesso preveda un limite temporale di tre anni, decorrenti dalla data di definizione dell accertamento, per poter effettuare eventuali rettifiche sugli elementi in precedenza dichiarati. In termini più generali, può osservarsi come l attuale fase sia caratterizzata da una sempre più decisa e rapida transizione verso la telematizzazione di tutte le procedure tipiche delle operazioni doganali, con una progressiva eliminazione dei documenti in forma cartacea. È già una realtà, infatti, il colloquio diretto tra i sistemi operativi degli operatori e il sistema informativo dell Agenzia delle Dogane (cosiddetto sdoganamento telematico), come anche totalmente informatizzata risulta la gestione del regime del transito e, per buona parte, di quello dell esportazione. In tale contesto si inseriscono anche le regole che impongono un costante e rapido scambio di informazioni tra le diverse autorità doganali nazionali, sia ai fini dell effettuazione di controlli più efficaci (basati sull analisi dei rischi), sia per salvaguardare le fondamentali esigenze di sicurezza dei traffici internazionali. Si può inoltre osservare come un particolare ruolo assume, in un simile contesto in continua evoluzione, la figura comunitaria dell Operatore economico autorizzato (AEO), destinato ad operare in forma semplificata e centralizzata su tutto il territorio comunitario. La base giuridica di tale innovativo scenario è rappresentata del codice doganale aggiornato, di cui al reg. CE n. 450/08, le cui premesse Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 229
4 si trovano già definite nei Regolamenti CE n. 648/05 e n. 1875/06 [su tale argomento si veda l articolo Riforma del Codice doganale comunitario: reg. CE n. 450/08 nell Appendice di approfondimento]. Quanto sopra rappresenta - per l istituzione doganale e per gli operatori economici - una vera e propria sfida per il futuro, dal cui positivo esito dipenderanno la fluidità e la regolarità del commercio mondiale. Riferimenti normativi Dpr 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) Reg. Cee 28 marzo 1983, n. 918/83 Reg. Cee 23 luglio 1987, n. 2658/87 Dlgs 8 novembre 1990, n. 374 Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913/92 Dm 11 dicembre 1992, n. 548 Reg. Cee 2 luglio 1993, n. 2454/93 Dm 28 gennaio 1994, n. 255 Legge 25 luglio 2000 n. 213 Dm 7 dicembre 2000 Circolare 24 marzo 2004, n. 18/D I casi 1. SISTEMA INFORMATICO DOGANALE CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO D. Come vengono elaborate dagli uffici doganali le dichiarazioni presentate dagli operatori? Quali sono gli esiti di controllo che possono essere selezionati dal sistema informatico doganale? R. Quando gli operatori presentano, in forma cartacea o per via telematica (mediante floppy disk, tramite E.D.I. Electronic Data Interchange o utilizzando il canale di sdoganamento telematico), una dichiarazione doganale, la stessa viene acquisita al sistema e sottoposta a un immediata elaborazione dei dati dichiarati. Il sistema informativo doganale si basa su una procedura di analisi, affinata nel corso degli anni, che viene denominata circuito doganale di controllo. Tale sistema effettua in tempi strettissimi un controllo della dichiarazione e, sulla base di una valutazione dei relativi elementi, fornisce un esito che indirizza la successiva attività di controllo da parte dei funzionari, secondo quattro possibili canali. Con esito CA (controllo automatizzato), la merce verrà immediatamente 230 Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni
5 svincolata e resa disponibile per l operatore (beninteso, subito dopo l assolvimento dei diritti), non sussistendo una necessità di ulteriori controlli. Con esito CD (controllo documentale), il funzionario procederà ad un esame accurato dei documenti commerciali, di trasporto o di altra natura - ad esempio, certificati di origine - che debbono essere presentati a corredo della dichiarazione. Con esito CS (controllo scanner), il mezzo di trasporto o il container saranno sottoposti ad un esame radiogeno mediante apposite apparecchiature in dotazione agli uffici, che consentono il raffronto tra le immagini ottenute e gli elementi dichiarati. Infine, in caso di esito VM (visita merci), la partita di merce sarà sottoposta a controllo fisico da parte dei funzionari e ad eventuale analisi merceologica da parte del Laboratorio Chimico dell Agenzia delle Dogane (per una mappatura della presenza sul territorio dei Laboratori Chimici delle Dogane e della loro specializzazione, si rinvia al sito internet gov.it click rapidi). 2. SERVIZI DEI C.A.D. D. Abbiamo sentito parlare dei CAD. (Centri di Assistenza Doganale). Quali servizi offrono alle aziende? R. I Centri di Assistenza Doganale, meglio noti come CAD, sono società di capitali costituite tra spedizionieri doganali (doganalisti) iscritti all albo professionale da almeno tre anni. Tali Centri sono stati istituiti con il Dl 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e più compiutamente disciplinati con successivo decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n Dopo la prevista autorizzazione da parte dell Amministrazione finanziaria, i CAD vengono iscritti in un apposito Albo e possono esercitare, nell ambito territoriale di competenza, una serie di attività di assistenza nell espletamento delle operazioni doganali. Come previsto dall art. 3 della legge 25 luglio 2000, n. 213, i CAD possono anche essere autorizzati ad operare in procedura semplificata di domiciliazione. Muniti di apposito timbro speciale, essi sono abilitati ad una particolare attività di asseverazione in merito alla regolarità formale e alla veridicità dei dati e dei documenti commerciali presentati all amministrazione finanziaria. Operando in collegamento telematico, inoltre, possono trasmettere per conto dei soggetti rappresentati dichiarazioni doganali ed elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni. Infine, i CAD possono tenere, sempre per conto degli operatori, particolari scritture e contabilità previste dalla normativa comunitaria. Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 231
6 3. STATUS COMUNITARIO DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) D. Abbiamo appreso che dal 1º gennaio 2008 è possibile ottenere lo status doganale di Operatore Economico Autorizzato. Quali sono i benefici per le aziende? R. Come precisato nella domanda, dal 1º gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova forma di certificazione di affidabilità doganale, introdotta dalla normativa comunitaria (regolamenti CE n. 648/05 e n. 1875/06, che hanno apportato modifiche al codice doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione). La figura dell Operatore Economico Autorizzato (AEO - Authorized Economic Operator) costituisce un nuovo status comunitario che può essere riconosciuto agli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (produttori, esportatori, importatori, imprese di spedizione, depositari, vettori, agenti doganali), sulla base della loro affidabilità. I parametri di valutazione sono di due tipi: un primo aspetto connesso alle procedure doganali e un secondo collegato alla sicurezza. Il certificato di affidabilità potrà essere richiesto dagli operatori, secondo le proprie esigenze, singolarmente per ciascuno dei due aspetti oppure per entrambi. I soggetti che ne fanno richiesta al competente Ufficio delle Dogane vengono sottoposti ad una verifica diretta a valutare i processi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti doganali, fiscali, produttivi e distributivi, con la finalità di certificare il livello di affidabilità dell impresa. Una volta ottenuta la certificazione, i soggetti beneficiari potranno ottenere diversi vantaggi: riduzione del numero dei controlli fisici e documentali, riduzione dei tempi e snellimento delle procedure e degli adempimenti doganali (ad esempio, per quanto riguarda il rilascio di ulteriori autorizzazioni), il tutto con conseguenti risparmi anche in termini di costi. Per ogni approfondimento e informazione in merito al beneficio e alle procedure per il relativo rilascio, si rinvia al sito internet gov.it. 4. DIRITTI DOGANALI: SOGLIA MINIMA DI VALORE PER LE SPEDIZIONI D. Vorremmo sapere se esiste una soglia minima di valore per le spedizioni di natura commerciale, al di sotto della quale le merci non sono soggette al pagamento dei diritti doganali. R. Nell ambito delle diverse tipologie di franchigie doganali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, è prevista la possibilità di effettuare l importazione di merci in esenzione dai diritti doganali (dazio, Iva e accise) anche in riferimento a transazioni di carattere commerciale. 232 Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni
7 Tale possibilità, che rappresenta un eccezione alla regola generale dell assoggettamento a tassazione delle importazioni a carattere commerciale, è tuttavia limitata ai casi in cui la merce importata abbia un valore trascurabile. In sostanza, la normativa consente agli uffici, per evidenti ragioni di economicità amministrativa, di non procedere alla riscossione dei diritti quando l importo degli stessi risulta di entità esigua. Attualmente, in considerazione di intervenute modifiche normative, l ammontare della soglia di valore al di sotto della quale le merci sono ammesse alla franchigia in parola, è fissato in modo differenziato dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, come di seguito indicato: Euro per spedizione, con riferimento ai dazi 22 Euro per spedizione, con riferimento all Iva e alle accise. È importante precisare che i suddetti importi si riferiscono al valore intrinseco dei beni, non dovendosi quindi tenere conto dei costi di trasporto o di assicurazione. Si evidenzia, tuttavia, che la normativa in materia prevede anche alcune tipologie di merci in ogni caso escluse dalla citata franchigia: prodotti alcolici, profumi e tabacchi. Da ultimo, è bene rammentare che le predette spedizioni, pur essendo ammesse alla franchigia nei termini sopra evidenziati, debbono in ogni caso essere oggetto di dichiarazione in dogana, secondo le modalità ordinariamente previste. 5. REINTRODUZIONE DI MERCI PRECEDENTEMENTE ESPORTATE D. A seguito di un esportazione di capi e accessori d abbigliamento effettuata alcuni mesi fa, il cliente estero intende rispedire al fornitore italiano una parte della merce risultata non conforme all ordine. Quale procedura doganale è prevista in casi simili? R. L esportatore che si trovi a reimportare, anche parzialmente, merci già esportate e respinte dal cliente estero (ad esempio perché difettose o non conformi all ordine), può fare ricorso all istituto della reintroduzione in franchigia, disciplinato dal reg. CEE n. 2913/92 (codice doganale comunitario) agli artt. 185 e seguenti. Tale istituto consente all esportatore di non subire il danno economico derivante dal pagamento dei diritti doganali all atto dell importazione delle merci, qualora venga dimostrato che le stesse erano state in precedenza esportate e sono state respinte e rispedite nella Comunità dal destinatario. Le condizioni richieste dalla citata normativa sono le seguenti: a) la reintroduzione deve avvenire entro tre anni dall esportazione; b) le merci devono trovarsi, alla reintroduzione, nello stesso stato in cui sono state esportate; Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 233
8 c) la reintroduzione va richiesta dallo stesso soggetto che aveva effettuato l esportazione. Sulla base di tali elementi, e contestualmente alla presentazione della dichiarazione di importazione, può essere avanzata istanza di reintroduzione in franchigia al competente ufficio doganale, allegando tutta la documentazione giustificativa tra cui, in particolare, la precedente bolletta di esportazione. Sotto il profilo Iva, l art. 68, comma 1, lett. d), del Dpr n. 633/72 riconosce, in presenza delle suesposte condizioni per la franchigia doganale, il non assoggettamento all imposta di tali operazioni. Tuttavia, se l importo relativo alla fattura emessa in sede di precedente esportazione (non imponibile ai sensi dell art. 8, Dpr n. 633/72) è stato fatto confluire nel calcolo utile alla costituzione del beneficio del plafond Iva utilizzato dagli esportatori abituali, rimane l obbligo del pagamento dell imposta all atto dell importazione (ma è comunque utilizzabile la dichiarazione d intento). 6. LA GARANZIA PER LE OPERAZIONI DOGANALI D. Gradiremmo avere dei chiarimenti in merito all obbligo di prestare garanzia nell ambito delle operazioni doganali. R. In diverse ipotesi la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia, a copertura dell ammontare dei diritti gravanti sulle merci, come condizione per lo svolgimento di determinate operazioni. La ratio di tale previsione è quella di assicurare all Erario la certezza di poter comunque riscuotere i diritti doganali, anche nel caso in cui il debitore non intenda o non possa più adempiere al pagamento in maniera spontanea. Pertanto, i soggetti che chiedono di utilizzare determinati regimi o particolari procedure doganali debbono, preventivamente, prestare una cauzione, nella misura di volta in volta stabilita dall autorità doganale. In taluni casi, la normativa comunitaria stabilisce espressamente l obbligatorietà della cauzione (come ad esempio nel regime del transito o per ottenere una dilazione di pagamento); in altri casi, invece, per i quali tale scelta viene rimessa alla facoltà degli Stati membri, sono le singole discipline nazionali a poter prevedere detto obbligo (si veda, ad esempio, l art. 150 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di deposito doganale). La garanzia può essere prestata in contanti o mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) e può assumere, in determinate ipotesi, anche una valenza globale a copertura di una pluralità di operazioni. Un interessante opportunità per le imprese è rappresentata dalla possibilità di ottenere il beneficio dell esonero dall obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell art. 90, Dpr n. 43/ Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni
9 Tale beneficio è basato sulla notoria solvibilità del soggetto e viene concesso - fino a un determinato ammontare - dall Ufficio delle dogane competente in base alla sede legale dell azienda richiedente, previo esame dei risultati economici aziendali (bilancio). Si precisa che il beneficio in parola, di carattere strettamente nazionale, non può tuttavia essere utilizzato in quelle ipotesi di cauzionamento delle risorse proprie comunitarie (dazi doganali) per le quali la normativa comunitaria prevede, come sopra evidenziato, l obbligatorietà della garanzia. 7. COME SI PAGANO I DIRITTI DOGANALI? D. Quali sono le modalità di pagamento dei diritti doganali? R. Gli importi liquidati sulla bolletta doganale oppure richiesti dall ufficio doganale (a seguito di un controllo a posteriori) mediante avviso di accertamento suppletivo e di rettifica/invito a pagamento, possono essere corrisposti con diverse modalità. In linea generale, la presenza di appositi uffici cassa presso ciascun ufficio doganale garantisce la possibilità di assolvere in modo diretto e immediato qualsiasi tipo di pagamento dovuto. È importante specificare che gli uffici cassa accettano esclusivamente pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla competente sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato. Tuttavia, per pagamenti di importo non superiore a lire (Euro 516), potranno essere accettati anche pagamenti in contanti. È inoltre consentito il pagamento mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Ricevitore Capo Area Gestione Tributi (funzionario doganale che riveste il ruolo di agente contabile), i cui estremi andranno preventivamente richiesti all ufficio doganale territorialmente competente. È, per il momento, ancora in fase di studio (ma se ne può prevedere la prossima attuazione) la possibilità per i contribuenti di utilizzare nuovi canali di pagamento, in particolare il bonifico bancario, anche per i diritti doganali. Si segnala, comunque, che presso alcuni uffici di confine aeroportuale è stata già realizzata la possibilità di utilizzo di forme di pagamento più comuni quali il bancomat e la carta di credito (novità, per il momento, limitata al solo traffico dei viaggiatori). 8. TERMINI DI PAGAMENTO DELL AVVISO DI ACCERTAMENTO D. La nostra società ha ricevuto un avviso di accertamento da parte di un ufficio doganale, con invito a provvedere al pagamento nel termine di dieci giorni. È possibile ottenere una sospensione del termine? È possibile richiedere il pagamento rateizzato? Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 235
10 R. L avviso di accertamento, più precisamente denominato avviso di accertamento suppletivo e di rettifica/invito a pagamento, viene emesso dagli uffici doganali e notificato al destinatario a conclusione di un attività di controllo ex post, riguardante una o più operazioni doganali, che può comportare la rettifica dell accertamento (da effettuare nel termine di decadenza/prescrizione stabilito in tre anni) e la liquidazione di maggiori diritti dovuti rispetto a quelli già corrisposti all atto dello sdoganamento. Per procedere al relativo pagamento, il termine stabilito dalla normativa comunitaria - cui va fatto riferimento trattandosi principalmente di dazi, cioè di risorse proprie comunitarie - è, per l appunto, di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica (si vedano gli artt. 222 e ss. del reg. CEE n. 2913/92 - codice doganale comunitario). La stessa normativa prevede, tuttavia, la possibilità di richiedere all ufficio che ha emesso l invito a pagamento una proroga del termine (in genere fino a trenta giorni), richiesta che deve essere comunque giustificata da concrete motivazioni che impediscano l assolvimento immediato del debito e il cui accoglimento resta subordinato alla prestazione di una idonea garanzia (ad esempio: fidejussione bancaria o assicurativa). La sospensione dell esecutività dell avviso di accertamento/invito a pagamento può, invece, essere richiesta all ufficio in presenza di un ricorso, amministrativo o giudiziario, presentato dalla parte, qualora sussistano dubbi sulla legittimità dell atto oppure se possa derivare alla parte un danno irreparabile dall esecuzione dell atto stesso. Anche ai fini della sospensione sarà necessaria la prestazione di una garanzia, salvo il caso in cui le condizioni economiche del debitore non lo consentano. Quanto alla possibilità di ottenere la rateazione del pagamento direttamente da parte dell ufficio, si osserva che tale ipotesi non è disciplinata dalla vigente normativa nazionale in materia doganale e Iva. A tal fine, il contribuente potrà eventualmente fare ricorso, in un secondo momento e previa richiesta all agente della riscossione, alla rateazione degli importi oggetto di iscrizione a ruolo. 9. COME COMPORTARSI IN CASO DI ERRORI SULLA BOLLETTA DOGANALE D. In caso di errori riscontrati nella bolletta doganale speditaci dal nostro rappresentante in dogana, come ci si deve comportare per regolarizzare l operazione? R. In caso di errori riscontrati negli elementi-base dell accertamento doganale (quantità, qualità, valore e origine delle merci) dichiarati all atto della presentazione delle merci in dogana e riportati sulla bolletta doganale, è possibile richiedere la revisione dell accertamento. La revisione dell accertamento è l attività che consente all ufficio di riesami- 236 Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni
11 nare e, se necessario, apportare rettifiche a dichiarazioni doganali precedentemente presentate. I presupposti normativi di riferimento per questo istituto, che descrivono tutte le fasi del relativo procedimento, sono rappresentati dall art. 11, Dlgs 8 novembre 1990, n. 374 e dall art. 78 del reg. CEE n. 2913/92 (codice doganale comunitario). La revisione può scaturire da un iniziativa dell ufficio doganale oppure a seguito di un istanza di parte. In quest ultimo caso, la richiesta deve essere presentata all ufficio doganale di emissione della bolletta doganale. Nell istanza dovranno essere indicati dettagliatamente i motivi della richiesta e allegati tutti i documenti giustificativi, oltre all esemplare originale della bolletta doganale (è consigliabile trattenere in copia tutti i documenti inviati). Il termine entro il quale si può procedere alla revisione è stabilito in tre anni dalla data in cui è stato definito l accertamento (ad esempio: data di definizione del controllo fisico o documentale effettuato dal funzionario doganale, come riportata in calce alla bolletta, o annotazione dell esito Controllo Automatizzato fornito dal circuito doganale di controllo). Al termine del procedimento di revisione, che si può concludere con l esito conforme (per le revisioni d ufficio) oppure con la rettifica della bolletta doganale, l ufficio procederà all eventuale recupero oalrimborso dei diritti che risulteranno in base alla nuova liquidazione. Appare importante precisare che, in virtù di quanto stabilito dall art. 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora la revisione venga richiesta dalla parte, non sarà irrogata alcuna sanzione amministrativa eventualmente applicabile; inoltre, qualora la richiesta sia presentata entro 90 giorni dalla data di definizione dell accertamento, non saranno neppure applicati interessi di mora sugli eventuali maggiori diritti dovuti. 10. IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI BENI PERSONALI D. Dopo aver soggiornato all estero per motivi di lavoro, al rientro in Italia si può beneficiare di agevolazioni daziarie per i beni personali (ad es. autoveicoli)? R. La normativa doganale comunitaria e nazionale prevede espressamente diversi casi di franchigia, cioè di esenzione dal pagamento dei diritti (dazi doganali e Iva), in considerazione di alcune situazioni particolari, adeguatamente comprovate (sarà quindi necessario produrre all ufficio doganale tutti i relativi documenti). In particolare, il reg. CEE n. 918/83 prevede la franchigia per i beni personali, e cioè i beni che non riflettono alcun intento di carattere commer- Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni 237
12 ciale, appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità (artt. da 1 a 10). Come più dettagliatamente previsto dal Dm 5 dicembre 1997, n. 489 (che ha dettato le norme applicative a livello nazionale), per beneficiare di detta franchigia sarà necessaria la sussistenza di alcuni requisiti, da comprovare documentalmente: la permanenza all estero deve essersi protratta per almeno 12 mesi consecutivi; i beni devono risultare in possesso della persona da almeno 6 mesi prima del trasferimento; i beni devono essere destinati al medesimo uso e utilizzo nel luogo di nuova residenza; i beni non devono formare oggetto di cessione nei successivi 12 mesi. Si precisa che l agevolazione è ammessa anche per gli autoveicoli e i motocicli; restano esclusi, invece, altri tipi di beni espressamente individuati (ad es. prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto a carattere commerciale). 11. RISPEDIZIONE ALL ESTERO DI MERCE DIFETTOSA D. È possibile rispedire al fornitore estero merce già sdoganata all importazione e risultata difettosa? Si può chiedere il rimborso dei diritti già pagati in dogana? R. Nel caso in cui un importatore - dopo l effettuazione delle procedure doganali - dovesse riscontrare la presenza di merci difettose o non conformi all ordine, può avanzare richiesta all ufficio doganale di importazione di procedere alla rispedizione delle merci al proprio fornitore estero. A tal fine, come stabilito dagli artt. 135 e ss. del Dpr 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), è necessaria un apposita istanza da presentare, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell importazione (si osserva, al riguardo, che l art. 238 del reg. CEE n. 2913/92 - codice doganale comunitario - prevede invece il termine, più ampio, di dodici mesi), tenendo in ogni caso la merce a disposizione dell ufficio per gli eventuali controlli di competenza. Sarà inoltre necessario accertare il rispetto delle seguenti condizioni: a) identità della merce da rispedire con quella importata; b) non deve trattarsi di merce nazionale precedentemente esportata; c) la merce non deve essere stata utilizzata; d) la difettosità, o la non conformità, della merce deve essere sopravvenuta e non preesistente né conosciuta, e il relativo prezzo di acquisto non deve essere tale da far presumere la difettosità. A conclusione del procedimento, ove non siano emerse irregolarità, si potrà quindi ottenere da parte dell ufficio l autorizzazione alla rispedizione all estero della merce, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni, nonché il rimborso dei diritti doganali pagati all atto della precedente importazione. 238 Ipsoa - Iva, intrastat, dogane. Casi pratici e soluzioni
I BENEFICI PER GLI OPERATORI CERTIFICATI AEO
I BENEFICI PER GLI OPERATORI CERTIFICATI AEO Minori controlli allo sdoganamento Riduzione dei controlli doganali documentali (CD) scanner (CS) fisici (VM) fino ad un massimo del 90% Tale beneficio è accordato
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni
DettagliRoma,05 novembre 2009
RISOLUZIONE N. 274/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 procedura di reso nella vendita per corrispondenza
DettagliAgenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli
Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi Ufficio circolazione tabacchi Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013 All. Risposta al foglio n.
DettagliSTATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10
N. 2 del 2007 NOVITA IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA DI DUE NUOVI STATI A decorrere dal 1 gennaio 2007, sono entrati a far parte dell Unione Europea due nuovi Stati: la Bulgaria
DettagliCircolare n. 8. del 15 marzo 2010
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento
DettagliLE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
DettagliGli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:
Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.
DettagliInformativa Clienti. del 1 marzo 2010
S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il
DettagliIL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006
IL DEPOSITO DOGANALE Prato 23 novembre 2006 LA DISCIPLINA Articoli da 84 a 90 (disposizioni comuni ai regimi doganali economici) e da 98 a 113 del Reg.CEE 2913/92 Articoli da 496 a 523 (disposizioni di
DettagliCircolare N.11 del 18 Gennaio 2013
Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012. Appuntamento al 31 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto
DettagliCOMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.
COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliRoma, 05 agosto 2008 QUESITO
RISOLUZIONE N. 346/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 agosto 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA ITALIA S.p.A. Articolo 19 del
DettagliCOMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127
Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliOGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
1 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Torino, 5 novembre 2009 Ufficio Gestione Tributi All Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili All Ordine dei Consulenti
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliRISOLUZIONE N. 200/E
RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente
DettagliImposta di bollo sui documenti informatici
Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma, 26 febbraio 2008
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 26 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del
DettagliCon la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.
Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliIl provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e
Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliGuida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA
Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
DettagliBenefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014
CIRCOLARE A.F. N. 6 del 15 Gennaio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 (Nota Agenzia delle
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
Dettagli* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE
DettagliOggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici
Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Reggio Emilia, lì 9/1/2015
DettagliC O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA
Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione
DettagliPesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;
Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate
DettagliCIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014
CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliS E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliCircolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliLa fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -
I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...
Dettagli! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA
Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE
DettagliRoma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E
Direzione Centrale Accertamento Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 1, commi
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
DettagliCIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA
CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA
DettagliCIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
Dettagli7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE
7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE Triangolazioni con intervento di soggetti nazionali UE ed extra UE 7. 7.1. INTRODUZIONE La globalizzazione dei mercati favorisce le
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliNovità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
CIRCOLARE A.F. N. 82 del 17 Maggio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che,
DettagliSPAZIANI & LONGO ASSOCIATI
Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere
DettagliRoma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI
Roma, 1 febbraio 2012 Protocollo: Rif.: 148047 /RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI
DettagliCOMUNE DI VALLIO TERME Provincia di Brescia
COMUNE DI VALLIO TERME Provincia di Brescia Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2010 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento,
DettagliSoluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di
DettagliFatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali
Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017
del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono
DettagliVia Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.
Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N. 24/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità
DettagliCIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008
CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
DettagliCIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014
CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile
DettagliComitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre
DettagliCircolare N.45 del 26 Marzo 2014
Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che
DettagliOPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate
DettagliRISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009
RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere
DettagliREGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU
COMUNE DI CHIOMONTE Provincia di Torino SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU Approvato dal C.C. nella seduta del 20 Dicembre 20008 con atto n 40/08
DettagliI DEPOSITI IVA PRINCIPI GENERALI E RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA
I DEPOSITI IVA PRINCIPI GENERALI E RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA DEPOSITO IVA art. 50-bis, DL 331/1993 Istituto che assolve ad una funzione di pura convenienza finanziaria, in quanto consente di rinviare
DettagliCircolare N. 31 del 27 Febbraio 2015
Circolare N. 31 del 27 Febbraio 2015 Lettere di intento: la nuova procedura Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, ultimato il periodo transitorio, sono entrate in vigore dallo scorso
DettagliLa funzione delle dogane sul territorio
La funzione delle dogane sul territorio Teramo, 12/11/2014 dr. Luigi Di Giacomo 1 Normativa doganale: Esportazioni Definitive Reg. Cee 2913/92: Codice Doganale Comunitario; Reg. Cee 2454/93: Disposizioni
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE COMUNE DI PROVAGLIO D ISEO SOMMARIO ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART.
DettagliOggetto: ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT - DAL 2010 OBBLIGO ESTESO ALLE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI
Oggetto: ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT - DAL 2010 OBBLIGO ESTESO ALLE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI L applicazione - a partire dal 1 gennaio 2010 - de lle nuove regole riguardanti la territorialità
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliOPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti
DettagliRiammissione degli enti esclusi dal 5 per mille 2006 e 2007
COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO Riammissione degli enti esclusi dal 5 per mille 2006 e 2007 Indice Il fatto Enti esclusi dal 5 per mille 2006 Dichiarazione sostitutiva
DettagliFATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA
DettagliREGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
Art. 1 Oggetto REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI 1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi
DettagliCIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013
CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliFAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE
FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?
DettagliCREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso
CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme
DettagliQuestioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE
DettagliNuove modalità di trasmissione in Dogana dei documenti di transito T1/T2 allo sdoganamento.
Trasmissine Protocollo: 52705/RU Rif.: Allegati: vari Milano, 05.08.2011 Ai Titolari di Procedura di Domiciliazione LORO SEDI Ai destinatari autorizzati nel regime del transito LORO SEDI per il tramite
DettagliDilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina
Circolare n. 40 del 19 dicembre 2013 Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2 Dilazione ordinaria...
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCOMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.05.2011
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
DettagliESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.
ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 15 del 24 ottobre 2014 Crediti commerciali certificati
DettagliSostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel
Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER L AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI
DettagliFATTURA ELETTRONICA B2B D.LGS. 127/2015. prof. avv. Benedetto Santacroce
FATTURA ELETTRONICA B2B D.LGS. 127/2015 prof. avv. Benedetto Santacroce 1 FATTURA ELETTRONICA: scenario nazionale FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B DAL 1.1.2013 RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/45/UE artt. 21 e 39
DettagliCIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E
CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo
Dettagli