REGOLAMENTO FONDO VITTIME DELL AMIANTO

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1 Rimini, 8 novembre 2016 Laura Baradel Attuario Consulenza Statistico Attuariale Settore Finanziario e Prestazioni Amianto nell ultimo ventennio: evoluzione territoriale, sanitaria, tecnico-attuariale e giuridica REGOLAMENTO FONDO VITTIME DELL AMIANTO

2 Agenda Fondo Vittime dell Amianto: riferimenti normativi Istituzione e disciplina del Fondo Regolamento del Fondo Platea dei beneficiari Prestazione aggiuntiva Contabilità del Fondo Comitato amministratore del Fondo Ampliamento della platea dei beneficiari Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 2

3 Fondo Vittime Amianto: riferimenti normativi Legge n. 244 del (legge finanziaria 2008), art. 1 commi concernente l istituzione e la disciplina del Fondo vittime dell amianto D.M. n. 30 del recante il Regolamento del Fondo vittime dell amianto Legge n. 190 del (legge di stabilità 2015), art. 1 comma 116 concernente l ampliamento della platea dei beneficiari Decreto interministeriale del che definisce misura e modalità di erogazione della nuova prestazione Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 3

4 Istituzione e disciplina del Fondo Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 Art. 1 comma 241 ISTITUZIONE DEL FONDO E' istituito presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, e in caso di premorte in favore degli eredi. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 4

5 Istituzione e disciplina del Fondo Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 Art. 1 comma 243 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'inail. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 5

6 Istituzione e disciplina del Fondo Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 Art. 1 comma 244 FINANZIAMENTO DEL FONDO Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 6

7 Istituzione e disciplina del Fondo Dotazione e finanziamento del Fondo (importi in euro) Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 7

8 Regolamento del Fondo DECRETO n. 30 del 12 GENNAIO 2011 Regolamenta la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi , della legge 24 dicembre 2007, n Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 8

9 Regolamento del Fondo (D.M ) Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Art. 1 IL RUOLO DELL INAIL Il Fondo per le vittime dell'amianto si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste degli uffici e delle competenti strutture dell Inail, che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 9

10 Regolamento del Fondo Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Art. 2 PLATEA DEI BENEFICIARI i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n (Testo Unico), e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto riconosciute dall'inail e dal soppresso Ipsema; in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 10

11 Regolamento del Fondo Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Art. 2 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva, fissata in misura percentuale della rendita erogata dall Inail, è erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 la misura percentuale è stata fissata pari al 20% della rendita; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 11

12 Regolamento del Fondo Dall anno di riferimento 2011, la prestazione aggiuntiva, sempre fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall Inail per le rendite asbesto-correlate, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è liquidata d'ufficio dall'inail mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio. Per ogni anno di riferimento: Misura % = Risorse effettivamente disponibili nel Fondo Spesa di competenza assicurativa per rendite da asbesto Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 12

13 Regolamento del Fondo Gli acconti sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. La misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita ed è erogato contestualmente ai ratei di rendita. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base della spesa per rendite effettivamente sostenuta nell'anno di riferimento e delle prestazioni già erogate con il primo acconto. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 13

14 Regolamento del Fondo Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite asbesto-correlate erogate dall Inail. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 14

15 Regolamento del Fondo Prestazione aggiuntiva Misura percentuale Acconto 10% 10% 10% 10% 10% 2 Acconto 20% 20% 15% 5,8% 2,7% 1,9% 1,1% 0,5% Conguaglio 2,3% 3,8% 4,0% 3,8% da definire Totale 18,1% 16,5% 15,9% 14,9% Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 15

16 Regolamento del Fondo Andamento della platea dei beneficiari PLATEA BENEFICIARI Tecnopatici Superstiti di tecnopatici Totale Variazione annua (%) 5,6% 4,7% 4,1% 4,0% 3,5% 3,6% 1,8% Fonte: INAIL monitoraggio Fondo Vittime dell Amianto Aggiornamento dati: ottobre 2016 Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 16

17 Regolamento del Fondo Andamento della spesa per anno di competenza per rendite asbesto-correlate (importi in migliaia di euro) SPESA Rendite inabilità permanente Rendite ai superstiti Totale Variazione annua (%) 7,2% 7,4% 5,8% 10,2% 4,8% 7,2% 4,0% Fonte: INAIL monitoraggio Fondo Vittime dell Amianto Aggiornamento dati: ottobre 2016 Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 17

18 Regolamento del Fondo Andamento della rendita media e del beneficio medio previsto dal Fondo (importi in euro) RENDITA MEDIA Tecnopatici Superstiti di tecnopatici BENEFICIO MEDIO Tecnopatici Superstiti di tecnopatici Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 18

19 Regolamento del Fondo Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Art. 4 CONTABILITÀ DEL FONDO Il Fondo, istituito presso l'inail, ha contabilità autonoma e separata. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'inail. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 19

20 Regolamento del Fondo Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Art. 5 COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri di cui fanno parte: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; uno del Ministero dell'economia e delle finanze; quattro rappresentanti dell'inail; quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale; due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbestocorrelate. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 20

21 Regolamento del Fondo (D.M ) Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Art. 6 COMPITI DEL COMITATO Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti: predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa; delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento; partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità di cui al presente decreto; vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo ai Ministeri competenti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 21

22 Ampliamento platea dei beneficiari Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Art. 1, comma 116 AMPLIAMENTO DELLA PLATEA ESPOSIZIONE FAMILIARE: è comprovata se il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all amianto. L insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'inail sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ESPOSIZIONE AMBIENTALE: data la presenza ubiquitaria di amianto sul territorio, in assenza di esposizione professionale e familiare, è comprovata se il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l insorgenza della patologia medesima. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 22

23 Ampliamento platea dei beneficiari Decreto interministeriale 4 settembre 2015 Art. 1 RISORSE FINANZIARIE Le risorse finanziarie da destinare alla nuova tipologia di vittime dell amianto sono state recuperate nell ambito delle economie costituitesi nel Fondo, relative agli anni pari complessivamente a 30,8 milioni di euro, al netto di quelle che, a seguito delle determinazioni dei Ministeri vigilanti, sono state destinate ad attenuare il fisiologico decremento della prestazione aggiuntiva per gli anni 2012, 2013 e 2014 e pari a 2,1 milioni di euro. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 23

24 Ampliamento platea dei beneficiari Decreto interministeriale 4 settembre 2015 Art. 1 FINANZIAMENTO La spesa per la prestazione una tantum trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo nel limite massimo di spesa pari a complessivi euro ,00, ripartiti in: ,00 euro per il ,00 euro per il ,00 euro per il 2017 Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 24

25 Ampliamento platea dei beneficiari Decreto interministeriale 4 settembre 2015 Art. 1 PRESTAZIONE ASSISTENZIALE In via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l Inail eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro da corrispondersi una tantum, su istanza dell interessato. Rimini, 8 novembre 2016 a cura di: Baradel Laura 25

26 Dott.ssa Laura Baradel INAIL Consulenza Statistico Attuariale Direzione Generale GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

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