Nozioni generali su l accertamento, il controllo e la riscossione in dogana. Torino, 17 ottobre 2013

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1 Nozioni generali su l accertamento, il controllo e la riscossione in dogana Dott. Vincenzo Gioacchino Torino, 17 ottobre 2013

2 L EVOLUZIONE Il sistema economico mondiale e la teoria della globalizzazione Sviluppo dei mercati Diminuzione dei controlli sulle importazioni Protezionismo Globalizzazione GATT prima WTO dopo

3 GATT Il General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, meglio conosciuto come GATT) è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 47 a Ginevra da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.

4 GATT In realtà l ONU si proponeva, inizialmente, di realizzare un progetto ben più ambizioso: l'istituzione dell ITO (International Trade Organization ) come organizzazione permanente che regolasse il commercio mondiale, da affiancare a quelle nate dalla Conferenza di Bretton Woods ovvero Banca mondiale e Fondo Monetario Internazionale. L'accordo relativo all'ito fu effettivamente raggiunto nell'ambito della Conferenza sul Commercio e l'occupazione dell ONU, tenutasi a L Avana e conclusasi con l'adozione dello statuto dell'ito (noto come Carta dell'avana), ma rimase bloccato per la mancata ratifica statunitense: nonostante l'impegno del governo, che lo inviò più volte al Congresso, l'accordo non venne infatti mai approvato poiché la maggioranza dei parlamentari temeva che l'ito potesse interferire con la politica economica interna degli USA (ma anche per i problemi relativi alla ponderazione del voto).

5 GATT A seguito della mancata istituzione dell'ito, il GATT iniziò a funzionare, pur privo di istituzioni permanenti, anche come organizzazione: quando ci si riferisce al GATT ci si può riferire, quindi, sia all'accordo in sé e per sé, sia all'organizzazione nata per gestire e sviluppare questo accordo. Sebbene si trattasse di un'organizzazione non riconosciuta nell'ambito del diritto internazionale - essendo i paesi partecipanti indicati ufficialmente non come "paesi membri" (di un'organizzazione), bensì come "parti contraenti" (di un accordo) - è stato comunque esclusivamente nell'ambito del GATT che, dal 1948 al 1994, si sono discusse ed adottate le norme per regolare il commercio internazionale e sono stati affrontati e disciplinati i rapporti commerciali fra Stati Uniti,l UE (allora CEE) e gli altri paesi ad economia di mercato aderenti all'accordo.

6 GATT Il GATT è cresciuto, nel corso degli anni, attraverso otto diverse sessioni di negoziati (indicate col termine di "round") per la riduzione delle tariffe doganali nonché con l'aggiunta di accordi plurilaterali tra i paesi partecipanti. Il GATT (come organizzazione) è stato sostituito, dal 1 gennaio 1995, dall'organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization - WTO), organizzazione permanente dotata di proprie istituzioni che ha adottato i principi e gli accordi raggiunti in seno al GATT, mentre il GATT come accordo esiste ancora. Per distinguere il nuovo accordo dall'accordo originario, si parla di "GATT 1947" o di "GATT 1994" quando ci si riferisce invece all'accordo aggiornato del 94.

7 GATT Il principio sul quale si è basato il GATT è stato quello della "nazione più favorita" (most favored nation): le condizioni applicate al paese più favorito (vale a dire quello cui vengono applicate il minor numero di restrizioni) sono applicate incondizionatamente a tutte le nazioni partecipanti. L'articolo 1 dell'accordo riguardante il Trattamento generale della nazione più favorita sancisce infatti: "1. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati. [...]

8 GATT Quanto ai rapporti tra GATT e CEE prima ed UE poi, sono regolati, nel diritto comunitario, dall'articolo 113 del Trattato di Roma (successivamente modificato dal Trattato di Maastricht) il quale attribuisce all'unione Europea una competenza esclusiva in materia di politica commerciale: La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.[...]3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.tali negoziati sono condotti dalla Commissione [...]".ed è quindi l'unione Europea che ha partecipato, per successione nei diritti e negli obblighi degli stati membri, ai lavori del GATT.

9 I NEGOZIATI Negoziato Sede Argomenti Anni Paesi Geneva Round Ginevra Entrata in vigore del GATT, riduzione delle tariffe Annecy Round Annecy Riduzione delle tariffe Torquay Round Torquay Riduzione delle tariffe Fourth Round Ginevra Riduzione delle tariffe, definizione delle future strategie del GATT verso i Paesi in via di sviluppo (partecipanti all'accordo) Dillon Round Ginevra Riduzione delle tariffe 1960-'61 26 Riduzione delle tariffe (per la prima volta si tratta di una riduzione Kennedy Round Ginevra generalizzata delle tariffe e non, come in precedenza di riduzioni per specifici prodotti) e misure anti-dumping (le misure adottate furono 1964-'67 62 respinte dal Congresso degli Stati Uniti d'america) Tokyo Round Tokyo Ginevra Riduzione delle barriere non tariffarie al commercio, riduzione delle tariffe sui beni manifatturieri, miglioramento ed estensione del sistema GATT 1973-' Uruguay Round Punta del Este Ginevra Marrakech Creazione del WTO, riduzione delle tariffe, dei sussidi e delle sovvenzioni all'esportazione e delle altre distorsioni di ostacolo all'esportazione in un libero mercato, servizi, accordi per il rafforzamento della proprietà intellettuale, regolazione delle dispute internazionali, settori agricolo e tessile 1986-' Doha Round Doha Liberalizzazione del commercio globale di prodotti agricoli, beni industriali e servizi n.p.

10 OMC L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), - oppure in inglese World Trade Organization(WTO) - è una organizzazione internazionale creata con il preciso scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Vi aderiscono 157 paesi a cui si aggiungono 30 paesi osservatori, che rappresentano circa il 97% del commercio mondiale di beni e servizi. Membri dell'organizzazione mondiale del commercio sono oltre agli Stati, i "territori doganali separati. La sede dell'omc si trova a Ginevra.

11 OMC L'OMC è stata istituita il 1º gennaio 1995, alla conclusione dell'uruguay Round, i negoziati che tra il 1986 e il 1994 hanno impegnato i paesi aderenti al GATT ed i cui risultati sono stati sanciti nell"accordo di Marrakech" del 15 aprile 1994 L'OMC ha così assunto, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo precedentemente detenuto dal GATT: di quest'ultimo ha infatti recepito gli accordi e le convenzioni adottati con l'incarico di amministrarli ed estenderli; a differenza del GATT, che non aveva una vera e propria struttura organizzativa istituzionalizzata, l'omc prevede invece una struttura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali. Obiettivo generale dell'omc è quello dell'abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale; a differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa dell'omc sono, però, non solo i beni commerciali, ma anche i servizi e le proprietà intellettuali. Tutti i membri dell'omc sono tenuti a garantire verso gli altri membri dell'organizzazione lo "status" (o clausola) di "nazione più favorita.

12 OMC L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento dell accordo generale e degli accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali. Le due funzioni principali dell'omc possono, dunque, essere identificate nelle seguenti: - quella di forum negoziale per la discussione sulla normativa del commercio internazionale (nuova ed esistente); - quella di organismo per la risoluzione delle dispute internazionali sul commercio.

13 OMC (PARTICOLARITÀ) Mentre la maggior parte delle organizzazioni internazionali operano secondo il criterio "un paese, un voto" o anche secondo quello del "voto ponderato", molte delle decisioni prese in ambito OMC (come, ad esempio, l'adozione degli accordi o la revisione degli stessi) sono prese secondo il meccanismo del consenso: tale criterio non prevede l'unanimità delle decisioni ma che nessun paese membro consideri una decisione talmente inaccettabile da obiettarvi; le votazioni sono dunque utilizzate esclusivamente come meccanismo sussidiario ( o nei casi determinati dall'accordo istitutivo). Il vantaggio dell'adozione delle decisioni sulla base del consenso risiede nel fatto che in tal modo si incoraggiano gli sforzi tesi a proporre ed adottare decisioni che siano le più largamente condivisibili e condivise; gli svantaggi di tale iter procedurale sono invece riscontrabili nell'allungamento dei tempi necessari e nel numero dei round negoziali necessari a raggiungere il consenso per l'adozione delle decisioni nonché nell'utilizzo di un linguaggio ambiguo nella stesura dei punti controversi nelle decisioni, in modo tale che la successiva interpretazione degli stessi risulta spesso difficoltosa.

14 OMC Tale ambiguità ha permesso la nascita (e per fortuna la morte) di numerose guerre commerciali sorte tra UE e Stati Uniti, UE e Cina o tra Stati Uniti e Cina o con il Giappone relativamente a particolari settori (agricolo, aeronautico, automobilistico, elettronico ecc.) delle quali i mass media hanno dato grande risalto.

15 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il codice doganale comunitario CDC Reg. CE n. 2913/92 (in futuro Reg. CE n. 952/2013 UCC) Le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario - DAC Reg.CE della Commissione n. 2454/93 Il testo unico delle leggi doganali - TULD Legge n. 43/73 Il D.lgs n. 374

16 CONTROLLI DOGANALI Atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano: l'entrata l'uscita Il transito Il trasferimento l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Art.4 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

17 CONTROLLI DOGANALI Tali atti possono comprendere: la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, Il controllo dei mezzi di trasporto, Il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, L esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi. Art.4 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

18 CONTROLLI DOGANALI L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale. Controlli doganali per la corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda. Art.13 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

19 CONTROLLI DOGANALI I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale. Vengono stabiliti a tal fine criteri comuni e settori prioritari di controllo (es. rotte, modalità di trasporto, merci, operatori ecc.). Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi. Art.13 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

20 CONTROLLI DOGANALI Ai fini dell'applicazione della normativa doganale: ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, (su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti) tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l'assistenza necessaria. Art. 14 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

21 CONTROLLI DOGANALI Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale: a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione; b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime; d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci poste in zona franca o in un deposito franco. Art. 16 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

22 PRESENTAZIONE DELLE MERCI Le merci introdotte nella Comunità sono sottoposte sin dalla loro introduzione a vigilanza doganale e devono essere condotte senza indugio all ufficio doganale o in altro luogo autorizzato dall autorità doganale. Colui che ha curato il trasporto delle merci dopo la loro introduzione nella Comunità diventa responsabile di questo adempimento. Articolo 37 e 38 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

23 PRESENTAZIONE DELLE MERCI Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci. In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, di merci in custodia temporanea. Artt. 48 e 50 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

24 DICHIARAZIONE IN DOGANA Per vincolare le merci ad un regime doganale è necessario manifestarne l intenzione mediante la dichiarazione in dogana. Quindi la dichiarazione è l atto con il quale una persona manifesta la sua scelta tra i regimi ammessi nelle forme e nelle modalità prescritte (su un modello ufficiale e con precise modalità ). Dal 1 gennaio 2007 è diventato obbligatorio l invio telematico delle dichiarazioni di transito, di esportazione e di esportazione abbinata al transito in procedura ordinaria procedendo così ad una sostituzione della dichiarazione cartacea con quella elettronica. Dal 27 novembre 2012 è stato completato il percorso di digitalizzazione delle dichiarazioni doganali estendendo la procedura ai regimi di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito (circolare16/d ).

25 DICHIARAZIONE IN DOGANA La dichiarazione doganale deve essere firmata (art. 61 e seguenti Reg. CEE 2913/92) e contenere ogni elemento utile (qualità, quantità, valore e origine) e deve avere allegati tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale sono dichiarate e per calcolare l ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire. Art. 61 e seguenti Reg. CEE 2913/92

26 L OBBLIGAZIONE DOGANALE L'obbligazione doganale (cioè quel particolare obbligo di pagare) sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Tale debitore, persona fisica o giuridica, ha dunque l obbligo di corrispondere l importo dei dazi e di tutte le altre imposizioni previste per la merce dichiarata. Art. 201 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

27 LA RAPPRESENTANZA Il soggetto titolare del diritto di disporre delle merci (in linea generale coincidente con il proprietario delle stesse) opera generalmente, nei rapporti con l autorità doganale, non in prima persona ma avvalendosi di un rappresentante. La rappresentanza in dogana può essere di due tipi: diretta o indiretta, secondo una libera scelta. Con il ricorso alla rappresentanza diretta, tutti gli effetti che scaturiscono dalla dichiarazione presentata e sottoscritta dal rappresentante (in nome e per conto del rappresentato) si riflettono direttamente e immediatamente nella sfera giuridico - tributaria del soggetto rappresentato.

28 LA RAPPRESENTANZA Nella rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante ( ad esempio, una casa di spedizioni) agisce in nome proprio e per conto del soggetto rappresentato. In termini sostanziali, può evidenziarsi la seguente differenza tra le due forme di rappresentanza: mentre il rappresentante indiretto, avendo agito a proprio nome, rimane solidalmente obbligato al pagamento dei diritti dovuti in relazione all operazione posta in essere, il soggetto che opera in regime di rappresentanza diretta (spedizioniere doganale) non sara` considerato obbligato, rimanendo quindi al di fuori del rapporto tributario che nasce esclusivamente in capo al soggetto rappresentato. Si deve osservare come, in Italia, la rappresentanza diretta sia attualmente riservata, in via esclusiva, agli spedizionieri doganali iscritti all albo. Tale riserva, tuttavia, e` destinata a venire meno nel prossimo futuro, quando diverranno applicabili le norme contenute nel nuovo codice doganale aggiornato, in base alle quali non sarà più ammessa una riserva della rappresentanza a favore di particolari categorie da parte dei singoli Stati membri.

29 L OBBLIGAZIONE DOGANALE L obbligazione doganale all importazione può nascere così come disciplinato dagli art. 201 e seguenti del Codice Doganale Comunitario per: Immissione in Libera Pratica e ammissione temporanea; Irregolare introduzione di merce non comunitaria nel territorio doganale comunitario; Scomparsa non sufficientemente giustificata, di merce posta in depositi franchi o in zone franche; Sottrazione irregolare di merce già posta sotto il controllo doganale.

30 L OBBLIGAZIONE DOGANALE L obbligazione doganale all esportazione sorge in seguito a: - l'esportazione o l uscita fuori del territorio doganale della Comunità di una merce soggetta ai dazi all'esportazione; - l'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione;

31 L OBBLIGAZIONE DOGANALE Quando nasce un'obbligazione doganale, la contabilizzazione dell'importo corrispondente ai dazi deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce. Comunque la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorita' doganale e' in grado di: a) calcolare l'importo dei dazi considerati, e b) determinare il debitore. Art. 218 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO

32 L OBBLIGAZIONE DOGANALE Non sorge alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce, quando l interessato fornisce la prova che l inadempienza dagli obblighi, è dovuta alla distruzione o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore. L onere della prova cade sull interessato. Una merce è irrimediabilmente persa, quando sia inutilizzabile per chiunque.

33 TRIBUTI I tributi accertati e riscossi dall Amministrazione Doganale possono distinguersi in Fiscalità interna e Risorse Proprie Tradizionali. Tributi costituenti la fiscalità interna: vale a dire entrate tributarie dei singoli Stati costituite da Accise, IVA, altre tasse interne (portuali, circolazione etc.) e i contributi alle Stazioni Sperimentali. Tributi costituenti risorse proprie tradizionali: costituiscono le RPT iscritte nel bilancio dell Unione, (con le quali la Comunità si finanzia) le entrate che provengono da: dazi doganali e altre tasse di effetto equivalente, prelievi nonché i dazi della tariffa doganale comune e gli altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni e delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, nonché quelli previsti nel settore agricolo.

34 TRIBUTI Le RPT sono un sistema di finanziamento dell UE che si è notevolmente trasformato nel tempo. Nell art. 201 del trattato di Roma ( ) istitutivo della Comunità, era stato previsto che dopo un primo breve periodo di transizione durante il quale la stessa si sarebbe finanziata con i contributi nazionali doveva avvenire il passaggio ad un sistema di Risorse Proprie che, fatte salve le altre entrate, avrebbe garantito l integrale ed autonomo finanziamento del bilancio comunitario. Nel 1970 il Consiglio su impulso dei Capi di Stato e di Governo varò l avvio del sistema delle Risorse Proprie. L intero sistema delle RPT è attualmente disciplinato dal Reg. CE n.1150/2000.

35 ATTIVITÀ DI CONTROLLO controlli sulle singole operazioni controlli obbligatori controlli di iniziativa controlli in linea controlli a posteriori

36 CONTROLLI IN LINEA Fino all istituzione del circuito doganale di controllo (C.D.C.) i controlli delle merci in linea erano lasciati alla libera iniziativa dei funzionari addetti al servizio. Attualmente il circuito doganale informatico seleziona eventuali verifiche documentali (C.D.) o verifiche fisiche (V.M.) all atto della presentazione della merce in dogana, cioè al momento del controllo della dichiarazione da parte del sistema informatico (cd. gestione automatizzata del rischio).

37 LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL RISCHIO La gestione automatizzata del rischio indirizza le dichiarazioni doganali a 4 canali di controllo (verde, giallo, arancione e rosso) in relazione all associabilità a profili di rischio catalogati elaborati a partire dagli elementi della dichiarazione (origine/ provenienza merce/ qualità/valore ecc ). I profili soggettivi riducono o aumentano il rischio. Non vengono trascurati elementi di casualità per ovvi motivi. VERDE= Nessun Controllo (o automatizzato ) GIALLO= Controllo dei documenti ARANCIONE= Controllo Scanner ROSSO= Controllo fisico (Il canale BLU invece seleziona le bollette da sottoporre a revisione dell accertamento).

38 RIFERIMENTI Il DAU (Documento Amministrativo Unico) Artt CDC e Artt DAC La rappresentanza in dogana Art. 5 CDC e Artt TULD circ. 27/D del 2005 Le operazioni doganali: importazioni esportazioni transiti regimi sospensivi

39 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO IN DOGANA DAU

40 LA QUANTITÀ Campi : colli 38: peso netto 35: peso lordo 41: unità supplementari

41 LA QUALITÀ Esempio da tariffa 31: natura delle merci 33: codice delle merci - TARIC

42 LA TARIFFA DOGANALE COMUNE L art. 9 del Trattato istitutivo della Comunità afferma che questa è fondata su un unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci ed importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all esportazione ed all importazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. L elemento in base al quale si applicano ad una merce le imposizioni e le altre misure di politica commerciale è la specie. Essa determina la classificazione tariffaria che associa a ciascuna specie un codice numerico e a ciascun codice numerico un trattamento tributario e/o extratributario. La tariffa doganale è quindi lo strumento che raccoglie e codifica le merci correlando a ciascuna di esse l indicazione del tributo.

43 LA TARIFFA DOGANALE COMUNE T.D.C. Spiegare la tariffa doganale non è cosa semplice, applicarla correntemente è quanto mai difficoltoso. In termini semplici si può dire che la TDC è una codificazione universalmente comprensibile delle merci a cui è affiancata una fiscalità. Essa è uno strumento per l analisi statistica delle transazioni commerciali e per la conoscenza e l analisi delle scelte aziendali che determinano gli scambi da o verso un determinato paese. Nella pratica la TDC si compone di 2 parti: la nomenclatura la fiscalità Entrambe provengono da Convenzioni o da Accordi internazionali.

44 LA TARIFFA DOGANALE COMUNE T.D.C. Per la soluzione di problemi collegati alla classificazione merceologica occorre consultare l Allegato I del Reg.to CEE n. 2658/87, che costituisce la fonte normativa base della Nomenclatura Combinata (NC) e della Tariffa Doganale Comunitaria (TDC). Detto Allegato rappresenta la base giuridica di riferimento in caso di contestazione. Il testo della TDC viene aggiornato almeno una volta all anno e pubblicato sulla GUCE serie L. La struttura dell Allegato I può essere suddiviso in tre parti. La prima parte contiene sia le regole generali di interpretazione sia le disposizioni speciali relative a determinate categorie di prodotti sia la legenda per le abbreviazioni e le unità supplementari. La seconda parte riporta la tabella dei dazi ed è quella più correntemente usata. La terza parte riporta gli allegati tariffari riguardanti alcuni prodotti agricoli e le sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l esenzione del dazio.

45 LA TARIFFA DOGANALE COMUNE T.D.C. I Capitoli sono 99, uno dei quali, il capitolo 77, è vuoto in quanto lasciato libero per future posizioni da inserire. Talune Sezioni e Capitoli sono preceduti da note e note complementari. All interno di ciascun capitolo le merci sono classificate secondo un ordine progressivo che procede dalle materie prime verso i prodotti complessi.

46 LA QUALITÀ Come codificare una merce? La classificazione doganale: 2 cifre Capitolo 4 cifre Voce doganale 6 cifre Sistema Armonizzato 8 cifre Nomenclatura Combinata 10 cifre TARIC

47 LA QUALITÀ La Tariffa doganale integrata della Comunità Europea: Struttura Disposizioni preliminari Sezioni (21) Capitoli (99) Note complementari e note esplicative Sottocapitoli

48 LA QUALITÀ I Capitoli: Prodotti agricoli 25 Prodotti industriali vuoto

49 LA QUALITÀ I due aspetti della classificazione doganale: 1. CONTROLLO della corrispondenza della voce doganale rispetto al dichiarato ESEMPIO 2. INDIVIDUAZIONE di una voce doganale per una determinata tipologia di merce INDICE PER VOCE ESEMPIO

50

51

52 1997 X ITV (INFO TARIF. VINCOLANTE)

53 L ORIGINE 16: Paese di Origine 34: Codice Paese di Origine 36: Origine Preferenziale 1=regime erga omnes 00=nessun caso

54 CONCETTO DI ORIGINE Uno dei temi di maggiore attualità per le aziende che operano abitualmente con l estero è rappresentato dall origine della merce. Il concetto di origine assume oggi rilevanza non soltanto in campo strettamente doganale ma anche in altri campi quali, a titolo di esempio, la tutela dei consumatori, la tutela e l uso esclusivo di un marchio di fabbrica, la registrazione dei marchi in sede nazionale e/o internazionale. Ci concentreremo però principalmente sui risvolti doganali del concetto di origine. Si tratta di una materia complessa la cui conoscenza, se non adeguata, rischia di compromettere il buon esito degli scambi e dei rapporti commerciali internazionali delle imprese.

55 L ORIGINE NON PREFERENZIALE Occorre effettuare una inevitabile distinzione tra i due concetti di origine, attualmente disciplinati a livello comunitario: l origine preferenziale e l origine non preferenziale. I due concetti di origine sembrano essere molto simili, ma rispondono a regole talvolta molto differenti ed hanno implicazioni e conseguenze sicuramente ben distinte. L ORIGINE NON PREFERENZIALE riguarda un insieme di regole che ciascun Paese esportatore stabilisce in via generale e uniforme nei confronti di tutti i Paesi partners. A questo insieme di regole si collega l applicazione di tutte le misure all importazione delle merci quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, e misure per la rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale. Le regole emanate in via autonoma, ad esempio, dall'unione Europea sono utilizzate per attribuire l origine comunitaria ai prodotti esportati verso i Paesi non legati all'u.e. da accordi tariffari.

56 L ORIGINE ART. 23 CDC Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. Per merci interamente ottenute in un paese si intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che' tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che' tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreche' siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

57 L ORIGINE ART. 24 CDC ORIGINE NON PREFERENZIALE Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o piu' paesi è originaria del paese in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

58 L ORIGINE PREFERENZIALE L ORIGINE PREFERENZIALE riguarda un insieme di regole che consente ai prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari all importazione. Tali benefici riguardano la concessione di un trattamento preferenziale, ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione, l abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti. Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale - per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti - viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Ciò significa ad esempio che la concessione di benefici daziari da parte dell U.E. a determinati Paesi è reciprocamente riconosciuta, all atto dell importazione a destino, a merci esportate dalla UE nei Paesi extracomunitari firmatari degli accordi di origine preferenziale.

59 S.P.G. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'unione europea, nato nel 1971, concede ai paesi in via di sviluppo (176 paesi) riduzioni dei dazi doganali per determinati prodotti importati nel mercato europeo (oltre 6200 linee tariffarie). L'obiettivo di questa politica è aiutare i paesi beneficiari a integrarsi meglio nel commercio mondiale e contribuire così al loro sviluppo economico, nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi dello sviluppo sostenibile. Dal partirà il nuovo SPG+

60 L ORIGINE La nozione di merce originaria Taiwan Cina Vietnam Malesia Art. 23 CDC Art. 24 CDC (Artt. 38 e 70 DAC) Cina Malesia

61 L ORIGINE L origine tariffaria delle merci Paese con agevolazioni Paese senza agevolazioni Accordi bilaterali EUR1- ATR Sistema dal 1971 di preferenze tariffarie generalizzate Reg. (CE) 732/2008 con i PVS (FORM-A) Origine preferenziale Origine non preferenziale

62 L ORIGINE L origine tariffaria delle merci: le lavorazioni Paese con agevolazioni Paese senza agevolazioni Art.69 DAC Allegato XV DAC Artt DAC Allegati IX, X e XI DAC Origine preferenziale Origine non preferenziale

63 L ORIGINE PREFERENZIALE (CERT. DI NON MANIPOLAZIONE) Carico diretto

64 L ORIGINE Essendo degli accordi multilaterali, lo stesso trattamento viene riservato alle esportazioni comunitarie verso tali paesi contraenti. Pertanto all atto dell esportazione vengono emessi i certificati di origine preferenziale (EUR1, FormA ecc) validi nel paese di destinazione. L attestazione in alcuni casi viene effettuata direttamente in fattura al fine di contenere i costi e i tempi. In questi casi l operatore deve acquisire la qualifica di esportatore autorizzato. Limitatamente all interscambio con la Turchia vengono emessi gli ATR che hanno la stessa funzione degli EUR1 (con delle particolarità).

65 L ORIGINE Le prove dell origine: NON PREFERENZIALE CERTIFICATO DI ORIGINE - CO EUR1 (Accordi bilaterali) PREFERENZIALE FORM A (Paesi SPG)

66 VERIFICHE SULL ORIGINE Chi compila una dichiarazione di origine è tenuto a conservare, per almeno tre anni, tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata. L agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all atto dell espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia a posteriori (fino ad un periodo massimo di tre anni). I motivi che possono indurre l Agenzia delle Dogane a disporre una verifica sui documenti comprovanti l origine delle merci possono essere diversi; talvolta la verifica può essere ricondotta a semplice sondaggio (verifica a campione). Inoltre, per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell Agenzia delle Dogane italiana).

67 IL VALORE 22/23: valore in fattura 20: condizioni di consegna nolo extra-cee 42: prezzo in euro 45: Aggiustamento 47: liquidazione 46: valore statistico

68 IL VALORE Cosa si intende per VALORE IN DOGANA? Art. 29 del CDC: Il valore in dogana delle merci importate e' il valore di transazione, cioe' il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunita SEMPRE CHE Sia un valore ACCETTABILE

69 IL VALORE IL NOLO Il valore in dogana è il valore della merce calcolato FINO al confine con la Comunità!

70 IL VALORE I tipi di NOLO: Franco fabbrica + Franco confine = Franco destino -

71 IL VALORE I DUBBI sul valore in dogana L Art. 181/bis del DAC Un nuovo strumento dell accertamento L Art. 35 comma 35 del D.Legge 223/2006 La rideterminazione del valore L Art. 30 del CDC

72 ARTICOLO 181 BIS DEL DAC I DUBBI 1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale. 2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.

73 ART. 30 DEL CDC 1. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera e' consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo. 2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti: a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunita' ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunita' ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunita' delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori; d) valore calcolato, eguale alla somma: - del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; - di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualita o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione delle Comunita'; - del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

74 L ART. 35 C.35 D.L L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro ad un massimo di euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli operatori inadempienti.

75 LA REVISIONE DELL ACCERTAMENTO Gli ELEMENTI dell accertamento SOGGETTIVI Intestatario della dichiarazione OGGETTIVI Merci oggetto della dichiarazione La REVISIONE dell accertamento Art. 78 del CDC Art. 11 c.1 D.Lgs 374/90 (disposizioni com.) (procedure naz.)

76 LA REVISIONE DELL ACCERTAMENTO I due tipi di revisione: 1. Su ISTANZA di PARTE SANZIONI NO 1. D UFFICIO se ci sono differenze rispetto alla dichiarazione SANZIONI SI

77 LA RISCOSSIONE Definizione di diritti doganali (art. 34 del TULD) Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

78 LA RISCOSSIONE La dichiarazione doganale, deve contenere ogni elemento utile per calcolare l ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire. La determinazione di tale somma dà luogo alla contabilizzazione tramite iscrizione nei registri informatici. Poiché l invio della dichiarazione è effettuato telematicamente, in tempo reale il doganalista riceve risposta dal sistema del buon fine dell operazione tramite apposito messaggio telematico di risposta contenente: - il n. del messaggio ricevuto; - la data di accettazione/registrazione; - gli estremi della registrazione (cod. sezione, cod. registro, numero e serie del registro di iscrizione); - estremi dell annotazione a debito dell importo (il numero progressivo annuale di registrazione sul conto di debito e la data di scadenza del pagamento). Qualora il circuito doganale di controllo non richieda una verifica documentale o fisica della merce, questa viene rilasciata alla libera disponibilità dell importatore tramite lo svincolo delle merci.

79 LA RISCOSSIONE Lo svincolo delle merci può essere autorizzato solo se l importo di tale obbligazione è stato garantito o pagato. Se viene garantito: la garanzia può essere prestata: - mediante deposito in contanti, - mediante deposito in titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato, - mediante impegno assunto da un fideiussore (art. 193 CDC e art. 87 TULD) e rilasciato da una azienda di credito, autorizzata all attività bancaria e iscritta in un apposito albo da parte della Banca d Italia, oppure - mediante polizze assicurative stipulate da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni, che siano in regola con le norme che disciplinano la vigilanza ed i controlli sul settore assicurativo da parte dell IVASS.

80 LA RISCOSSIONE La garanzia, se rilasciata a tempo indeterminato, deve essere rinnovata ogni anno tramite dichiarazione, da cui risulti esplicitamente e senza riserva la conferma degli obblighi assunti con la primitiva fideiussione (art. 221 del Regolamento doganale). Di regola le cauzioni devono essere autenticate dal notaio (art. 221 Reg. doganale) e rilasciate in duplice copia, in quanto una deve rimanere allegata al registro degli atti fideiussori anche dopo la restituzione degli atti originali.

81 LA RISCOSSIONE Lo Stato o gli Enti pubblici non possono accettare garanzie da soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell ex Legge 348 del 1982 pertanto non sono considerate idonee le garanzie prestate dagli intermediari finanziari. Tale garanzia presentata dagli operatori abilitati viene caricata come conto di debito. Ogni operazione di sdoganamento impegnerà così automaticamente una somma sul conto di debito riducendone la somma garantibile per ulteriori operazioni.

82 LA RISCOSSIONE Secondo periodicità fisse e predefinite, l operatore deve recarsi presso l ufficio delle dogane per saldare il debito accumulato nel periodo, svincolando così la somma dal conto di debito, rendendolo disponibile per ulteriori operazioni. La modalità di pagamento di tale debito è stata finora effettuata tramite assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria Provinciale. (Proprio in questi giorni si stanno provando nuove modalità di pagamento tramite bonifico bancario per gli operatori intestatari dei conti di debito.)

83 LA RISCOSSIONE Con le nuove modalità di pagamento tramite bonifico si otterranno alcuni benefici non di poco conto sia per gli uffici che per l utenza. Infatti tale modalità permetterà una riduzione dei costi per entrambi, una riduzione degli errori nelle procedure, la disponibilità di risorse in tempi più brevi e naturalmente la riduzione del flusso del circolante.

84 LA RISCOSSIONE Le somme riscosse dalle casse dell Ufficio, cioè i tributi di competenza dell erario nazionale e comunitario, vengono a loro volta giornalmente trasferite al Ricevitore dell Ufficio che sempre giornalmente provvede a riversarle direttamente in appositi capitoli sul conto di contabilità speciale acceso presso la Tesoreria Provinciale. Le quote relative alle RPT vengono a loro volta, con precise scadenze, accreditate sul conto intestato alla UE dopo la decurtazione del 25% a titolo di rimborso per spese di esazione. Alcuni versamenti relativi a contributi di Enti e Stazioni Sperimentali vengono versati con cadenze più ampie nei c/c postali o bancari di tali enti.

85 LA RISCOSSIONE Naturalmente tutte le quietanze relative sono custodite dal Ricevitore che in qualità di agente contabile provvederà ad allegarle al conto giudiziale che annualmente dovrà rendere alla Corte dei Conti tramite la Ragioneria territoriale dello Stato di appartenenza dell Ufficio.

86 INTRODUZIONE - alle procedure semplificate - al transito comunitario/comune - al deposito IVA Dott. Vincenzo Gioacchino Torino, 17 ottobre 2013 Dott. Vincenzo Gioacchino Torino, 17 ottobre 2013

87 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE L art. 76 del Reg. (CEE) 2913/92 stabilisce la possibilità che la dichiarazione di vincolo delle merci ad un regime avvenga con procedure semplificate. Il Titolo IX del Reg. (CEE) 2454/93 disciplina nel dettaglio le procedure semplificate (art. 253 e ss).

88 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE dichiarazione incompleta; dichiarazione semplificata; procedura di domiciliazione.

89 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DICHIARAZIONE INCOMPLETA Permette all autorità doganale di accettare una dichiarazione che, fatti salvi alcuni dati obbligatori, non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata da tutti i documenti necessari per il regime prescelto. Il titolare della procedura dovrà fornire le indicazioni mancanti o i documenti necessari al regime doganale prescelto entro 30 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione.

90 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA Permette, quando le merci sono presentate in dogana, di vincolare le merci ad un regime doganale su presentazione di una dichiarazione semplificata, fatti salvi alcuni dati obbligatori, e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può essere globale, periodica o riepilogativa. L autorizzazione alla procedura precisa la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e i termini entro i quali esse devono essere presentate.

91 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE Prevede che la dichiarazione delle merci al regime prescelto avvenga con l iscrizione delle stesse nei registri contabili e, in tal caso, si può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana. In altre parole consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell interessato o altri luoghi designati o autorizzati dall autorità doganale.

92 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE Possono avvalersi della procedura: a) Imprese industriali, commerciali e agricole, le quali agiscono in nome o per conto proprio o avvalendosi di un rappresentante diretto che agisce in nome e per conto dell impresa stessa. b) Soggetti intermediari (imprese di spedizione internazionale, i C.A.D., gli spedizionieri doganali, i corrieri aerei internazionali) purché agiscano con l istituto della rappresentanza indiretta.

93 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE - ISTANZA L istanza conforme al mod.67 delle DAC va presentata all ufficio delle Dogane territorialmente competente relativamente al luogo ove il richiedente tiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni e che consente l esecuzione dei controlli. Se la società richiedente ha diverse sedi, ai fini dell individuazione si valuta dove sono state svolte il maggior numero di operazioni doganali nell ultimo triennio e dove viene detenuta la contabilità principale o il luogo in cui è stata svolta o si svolgerà l istruttoria per il rilascio della certificazione AEO.

94 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE REQUISITI OGGETTIVI Abitualità nel compimento delle operazioni doganali; disponibilità giuridica ed idoneità di luoghi attrezzati; comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione della domanda; idoneo sistema di contabilità e scritture; autorizzazione all utilizzo del Sistema Telematico Doganale.

95 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI Inesistenza di procedure esecutive e concorsuali; assenza di violazioni gravi o reiterati alla legislazione doganale; (c.d. nulla osta anti-mafia).

96 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE MERCI AMMESSE Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione possono riguardare: tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo o commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciate alle imprese commerciali, industriali ed agricole; tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciate a soggetti intermediari.

97 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE MERCI ESCLUSE 1. armi e materiali d armamento di cui al D.M ; 2. stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all allegato del T.U. n. 309 del e successive modifiche; 3. materiale radioattivo, cosi come definito dal D. Lgs 230/95;

98 LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE MERCI ESCLUSE 4. quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall allegato della Direttiva 93/7 del Consiglio; 5. esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di cui al Reg. (CEE) n.338/97 e successive modifiche. 6. I prodotti sottoposti ad accisa sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale e o doganale.

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006

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