Workshop Decreto Legislativo 49/2014

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1 Workshop Decreto Legislativo 49/ Aprile 2014 Cinisello Balsamo

2 P R O G R A M MA Registrazione Partecipanti Benvenuto ai partecipanti dall AD Newco I Parte Coffee Break II Parte Q&A Fine Lavori - Consegna attestato di Partecipazione 2

3 Partiamo dalla fine art. 42 (Abrogazioni) 2002/96/CE RAEE 2002/95/CE RoHS 2012/19/UE RAEE 2011/65/UE RoHS D.Lgs4 Marzo 2014 n. 27 D.Lgs25 Luglio 2005 n. 151 D.Lgs28 Marzo 2014 n. 49 3

4 Partiamo dalla fine art. 42 (Abrogazioni) Ad eccezione di : Art. 6 co. 1-bis: il DM 65/2010 cd. «semplificazioni», introdotto dalla «comunitaria 2013» D.Lgs25 Luglio 2005 n. 151 Art. 10 co. 4 ): il DM «Illuminazione» Art. 13 co. 8 ): il DM 185/2007 «Registro e CDC» Art. 15 co. 1 ): CVC, 4 ): Comitato di Indirizzo Art. 20 co 4 ): nelle more del sistema europeo di identificazione, il finanziamento è tutto domestico. 31/12/2010.

5 Partiamo dalla fine art. 42 (Abrogazioni) Art. 9 co. 2 ): CDC, forma giuridica e partecipazione, 4 ) partecipazione RAEE b2b DM 185/2007 (Registro, CDC, Comitato di indirizzo, Raggruppamenti) Art. 10: compiti del CDC Art. 13 co. 2 ): composizione del Comitato di Indirizzo Art. 14: compiti del Comitato di Indirizzo 5

6 Partiamo dalla fine art. 42 (Abrogazioni) Art. 21 co. 1 ) legge 96/2010: comunicazione POM 2007 e 2008 cat. 5 ex Decreto 12 maggio 2009 Art. 22 legge 97/2013: abroga, inter alia, il DM 65/2010 per installatori e CAT (abrogata lege abrogante, non reviviscit lex abrogata) 6

7 Cosa cambia? La struttura D.Lgs25 Luglio 2005 n. 151 D.Lgs28 Marzo 2014 n articoli 5 Allegati DM 185/2007 DM 12 maggio 2009 DM 65/2010 VI Titoli I.Principi generali II.Sistemi di Gestione dei RAEE III.Finanziamento della gestione dei RAEE IV.Info e monitoraggio V.Coordinamento, controllo e vigilanza VI.Sanzioni, disposizioni transitorie e finali 42 articoli 10 allegati 7

8 151/2005 vs 49/2014 D.Lgs 49/2014 D. Lgs 151/2005 Riferimento Titolo Titolo Riferimento art. 1 Finalità Finalità art. 1 art. 2 Ambito di applicazione art. 3 ESCLUSIONI Ambito di applicazione art. 2 art. 4 Definizioni Definizioni art. 3 art. 5 Progettazione dei prodotti Progettazione dei prodotti art. 4 Divieto di Utilizzo di Determinate Sostanze art. 5 art. 6 art. 7 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RAEE PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E RIUTILIZZO Raccolta Separata art 6 Trattamento art. 8 Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento Allegato 3 Ritiro dei RAEE raccolti art. 7 Recupero dei RAEE art. 9 art. 8 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici art. 10 art. 9 I SISTEMI INDIVIDUALI Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici art. 11 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici art. 10 art. 10 I SISTEMI COLLETTIVI Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici art. 11 art. 11 DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA PRESSO I DISTRIBUTORI art. 12 art. 13 Raccolta differenziata dei RAEE domestici Raccolta differenziata dei RAEE professionali Raccolta Separata art. 6 8

9 151/2005 vs 49/2014 D.Lgs 49/2014 D. Lgs 151/2005 Riferimento Titolo Titolo Riferimento art.14 Tasso di raccolta differenziata art.15 Ritiro dei RAEE conferiti nei CDR art. 16 Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Ritiro dei RAEE raccolti art. 7 distributori art. 17 TRASPORTO E AVVIO AL TRATTAMENTO DEI RAEE RACCOLTI Trattamento art. 8 art. 18 TRATTAMENTO ADEGUATO Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento Allegato 3 art. 19 OBIETTIVI DI RECUPERO Recupero dei RAEE art. 9 art. 20 AUTORIZZAZIONI Disposizioni transitorie e finali art. 20 art. 21 SPEDIZIONE DEI RAEE art.22 OBBLIGHI INERENTI LA VENDITA A DISTANZA Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici art. 10 art. 11 art. 23 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici art. 10 art. 11 art. 24 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali art. 12 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali art. 12 art. 25 GARANZIE FINANZIARIE Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici art. 11 9

10 151/2005 vs 49/2014 D.Lgs 49/2014 D. Lgs 151/2005 Riferimento Titolo Titolo Riferimento art.26 INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI Obblighi di informazione art. 27 art. 28 INFORMAZIONI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE art. 13 Recycle bin Allegato 4 art. 29 REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE art. 14 art. 30 RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO art. 31 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONI Informazioni e relazioni art. 17 art. 32 COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI art. 33 CENTRO DI COORDINAMENTO art. 34 INFORMAZIONI AL CENTRO DI COORDINAMENTO art.35 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Comitato di vigilanza e controllo e art. 36 COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE comitato di indirizzo sulla gestione dei art. 15 RAEE art. 37 ISPEZIONE E MONITORAGGIO Disposizioni transitorie e finali art. 20 art. 38 SANZIONI Sanzioni art. 16 art. 39 MODIFICA DEGLI ALLEGATI Modifica degli allegati art. 18 art. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Disposizioni transitorie e finali art. 20 art. 41 DISPOSIZIONI FINANZIARIE Disposizioni finanziarie art. 19 art. 42 ABROGAZIONI Allegato I CATEGORIE MACRO Categorie macro Allegato 1A Allegato II CATEGORIE MICRO Categorie micro Allegato 1B ALLEGATO III RAGGRUPPAMENTI POST 15/8/2018 ALLEGATO IV CATEGORIE OPEN SCOPE ALLEGATO V OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI EX ART. 15 Recupero dei RAEE art. 9 ALLEGATO VI SPEDIZIONI Trattamento art. 8 ALLEGATO VII MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI Modalità di gestione dei RAEE negli TRATTAMENTO impianti di trattamento Allegato 3 ALLEGATO VIII REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO Requisiti tecnici degli impianti di trattamento Allegato 2 ALLEGATO IX RECYCLE BIN Recycle bin Allegato 4 Esenzioni RoHS Allegato 5 ALLEGATO X INFO PER REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE EX ART

11 La scala delle «criticità» Rif. Titolo Criticità Elementi nuovi art.1 Finalità art.2 Ambito di applicazione open scope dal 15/08/2014, PV da subito art.3 Esclusioni esclusioni/inclusioni? art.4 Definizioni nuove definizioni, b2c/b2b art.5 Progettazione dei prodotti coefficienti ambientali? art.6 Criteri di priorità nella gestione dei RAEE riutilizzo prioritario art.7 Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo centri per la preparazione al riutilizzo (PA?) art.8 Obblighi dei produttori di AEE comunicazione annuale del best estimate a MATTM art.9 I Sistemi Individuali sistemi individuali art.10 I Sistemi Collettivi statuto-tipo art.11 Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori 1to0 art.12 Raccolta differenziata dei RAEE domestici manca il riferimento al b2b art.13 Raccolta differenziata dei RAEE professionali art.14 Tasso di raccolta differenziata nuovi obiettivi 45% (2016)/65%(2019) art.15 Ritiro dei RAEE conferiti nei Centri di Raccolta nuovo ADP ANCI art.16 Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori nuovo ADP distribuzione art.17 Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti no smaltimento senza previo trattamento art.18 Trattamento adeguato con il CDC, modalità tecniche ulteriori e controlli art.19 Obiettivi di recupero solo i produttori art.20 Autorizzazioni per i NP, decreto per le modalità in semplificata art.21 Spedizione dei RAEE spedizione estero art.22 Obblighi inerenti la vendita a distanza nuove regole per le vendite a distanza art.23 Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici individuale per lo storico? art.24 Modalità di finanziamento dei RAEE Professionali art.25 Garanzie Finanziarie ad impossibilia? art.26 Informazione agli utilizzatori nuove info nelle istruzioni art.27 Informazioni agli impianti di trattamento info anche per il riutilizzo, DB CDC art.28 Marchio di identificazione del produttore indicazione numero registrazione eventuale art.29 Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE info ex allegato X art.30 Rappresentante autorizzato responsabilità totale art.31 Monitoraggio e comunicazioni art.32 Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni art.33 Centro di Coordinamento compiti ulteriori art.34 Informazioni al Centro di Coordinamento info per impianti e distributori art.35 Comitato di Vigilanza e Controllo compiti ulteriori, controlli art.36 Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE art.37 Ispezione e monitoraggio art.38 Sanzioni impianti di trattamento, spedizione di AEE art.39 Modifica degli allegati art.40 Disposizioni transitorie e finali PV art.41 Disposizioni finanziarie 60 gg per il decreto finanziamento art.42 Abrogazioni 11

12 Articoli oggetto di analisi puntuale Criticità Rif. Titolo art.2 Ambito di applicazione art.3 Esclusioni art.4 Definizioni art.5 Progettazione dei prodotti art.7 Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo art. 8 Obblighi dei produttori di AEE art.9 I Sistemi Individuali art.10 I Sistemi Collettivi art.11 Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori art.12 Raccolta differenziata dei RAEE domestici art.14 Tasso di raccolta differenziata art.15 Ritiro dei RAEE conferiti nei Centri di Raccolta art.16 Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori art.19 Obiettivi di recupero art.21 Spedizione dei RAEE art.22 Obblighi inerenti la vendita a distanza art.23 Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici art.25 Garanzie Finanziarie art.26 Informazione agli utilizzatori art.28 Marchio di identificazione del produttore art 29 Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE art.30 Rappresentante autorizzato art.38 Sanzioni art.40 Disposizioni transitorie e finali art.41 Disposizioni finanziarie 12

13 Le fonti D.Lgs 49/2014 Direttiva 2012/19/UE + FAQ WEEE2 + FAQ WEEE1 La relazione illustrativa al Decreto del Risoluzione Commissione Senato 13

14 Art.2 (Ambito di Applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano: a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell Allegato IV dal 15 agosto 2018( ) (commento) Open scope dal 15 agosto 2018; da subito PV (cat4.9). 6 raggruppamenti: 1) scambio temperatura; 2) schermi e AEE con schermi > 100cm 2 (attenzione, anche laptop e tablet!); 3) lampade; 4) AEE di grandi dimensioni (un lato > 50cm), anche carica batterie; no 1, 2, 3; 5) AEE di piccole dimensioni (lati < 50 cm); no 1,2,3 e 6; 6) piccole AEE ICT (lati < 50 cm). 14

15 Art.3 (Esclusioni) 1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza. 2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d)imezziditrasportodipersoneodimerci,esclusiiveicolielettriciadueruotenonomologati; e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti,aisensideldecretodelpresidentedellarepubblica15luglio2003,n.254,primadellafinedelciclodivita e i dispositivi medici impiantabili attivi. Segue 15

16 Art.3 (Esclusioni) (commento) Amplia le esclusioni esplicite(dopo il 15 agosto 2018). La formulazione parrebbe suggerire che gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e le installazioni fisse sono esplicitamente esclusi solo dopo il 15 Agosto 2018, così come le ulteriori categorie di nuova definizione (macchine mobili non stradali e AEE per ricerca e sviluppo, non commercializzate). In realtà in Allegato II rimane l esclusione esplicita (da subito), ma solo per gli utensili in categoria 6 e i dispositivi medici «impiantati e infettati» (non «impiantabili»). Sul punto vedianchefaqweee2eweee1erohs2. Definizioni ex art. 4: Utensili industriali fissi di grandi dimensioni: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo. Installazioni fisse di grandi dimensioni: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate. 16

17 Art.4 (Definizioni) (commento) lett. b) definizione esplicita di utensili industriali fissi di grandi dimensioni ; lett. c) definizione esplicita di installazioni fisse di grandi dimensioni ; Lett. f) RAEE di piccolissime dimensioni, inferiori a 25 cm(non cm^2, quindi somma dei lati?); lett. g) reca una nuova definizione di produttore, più chiara rispetto alla vecchia formulazione; lett.i) «distributorealdettaglio»(!!!); lett. l) definisce i RAEE dual use RAEE domestici, assimilandoli ai RAEE domestici(quid dell armonizzazione con il D.Lgs. 152/2006? I rifiuti prodotti dalle attività economiche o dai soggetti istituzionali sono rifiuti speciali e conseguentemente devono essere gestiti in modo differente rispetto a quanto previsto da RAEE2, anche ai fini fiscali. I CDR comunali, inoltre, non possono riceverli). La nuova definizione non chiarisce inoltre ai fini della dichiarazione al Registro(attenzione però che l interpretazione della lett qq) relativa ai PV, pacifica, ha un tenore letterale identico: vedi anche gli obiettivi di recupero dell art. 14, dove nelle percentuali dal 2016 in avanti non si parla più di RAEE domestici. lett. n) RAEE equivalenti, sparisce il riferimento al peso; lett. q) messa a disposizione sul mercato, chiarisce che si prescinde dall onerosità del trasferimento; lett. r) immissione sul mercato ; lett. s-pp) per garantire il necessario coordinamento con la normativa nazionale di settore, introducono alcune definizioni già presenti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei decreti ministeriali 185/2007 e 65/2010; lett. qq) se Pv installati in impianti con potenza nominale < 10KW, RAEE domestici, da conferire nei CDR in R4 (sino al 15 agosto 2018, rectius). 17

18 Art.5 Progettazione dei Prodotti ( )il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita; c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonché ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza( ) (Commento) Coefficienti ambientali? Politiche di sostegno e incentivazione, LCA (art. 4, nella vecchia formulazione). Vedi anche art. 35 co. 2 )(CVC) facoltà del singolo produttore (Commissione Senato) ( ) sia espressamente enunciato che i produttori di AEE calcolino il ciclo di vita dei propri prodotti sin dalla fase di progettazione, al fine di non ostacolare, o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, senza rinviare l attuazione di tale principio alla futura emanazione di un provvedimento del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, definendo una data(ad esempio a partire dal terzo anno successivo all emanazione del decreto legislativo, in modo da lasciare il tempo ai produttori di misurare in modo congruo il ciclo di vita del prodotto), a partire dalla quale l indicazione del ciclo di vita sia resa obbligatoria, almeno nei suoi parametri essenziali, come la vita media o mediana del singolo prodotto, sia per gli AEE importati, sia per quelli prodotti nel territorio nazionale. Conseguentemente all articolo 23, nella definizione degli oneri a carico di ciascun produttore sia tenga conto dell impatto ambientale delle AEE sulla base delle risultanze dell analisi del ciclo di vita di esse;( ) 18

19 Art.7 Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell articolo Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo. (commento) Riutilizzo prioritario, con riserva alla PA (?) e modalità da definirsi. Dove (non nei CDR)? Quid del marchio CE, che decade in seguito a manomissione (vedi anche Commissione Senato)? 19

20 Art.8 Obblighi dei Produttori di AEE 1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all Allegato V. 2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull intero territorio nazionale. 3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare l ammontare del contributo necessario per adempiere, nell anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all utilizzatore finale. (commento) Obiettivi di recupero e riciclaggio in capo ai SOLI (quid degli altri operatori, in uno scenario di mercato liberalizzato?) produttori, + 5% dal 15 agosto 2018, adempimento individuale o collettivo, determinazione e comunicazione annuale (a Minambiente) del contributo (non superiore al best estimate), (in)visible fee sine die e anche per i RAEE nuovi (il cui costo può coprire «l ammontare necessario per adempiere»). (Commissione Senato) ( )chiede al Governo di valutare la possibilità di obbligare i produttori di AEE a indicare separatamente nel prezzo praticato all utilizzatore finale l ammontare del contributo annuale necessario alla raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come già avviene per altri contributi ambientali (ad esempio, i biglietti aerei). In subordine, il Governo, in sintonia con la direttiva, stabilisca almeno che l'eco-contributo può essere indicato nel suo ammontare al momento della vendita delle AEE all'utente finale, e renda obbligatorio per il distributore l'indicazione della presenza di un eco-contributo sul prezzo finale del prodotto, ove specificato in fattura dal produttore( ) 20

21 Art.9 I sistemi individuali (commento) Sistemi individuali, solo per il new (vedi anche art. 23); autosufficienti, cioè autonomi soggetti (vedi anche la richiesta di bilancio e relazione sulla gestione al co. 3 )?; efficaci ed economici; nazionali; piano di raccolta; convenzioni con Federambiente per separare i RAEE (!); riconoscimento di MATTM entro 90 gg, prerequisito per il Registro; ISO 9001/14001, EMAS («e» cumulativo o «o» alternativo?) o altro sistema equivalente. 21

22 Art.10 I sistemi collettivi (commento) Sistemi collettivi «allargati», consorzi puri?; operano sotto la vigilanza del MATTM e del Ministero dello Sviluppo Economico; statuto tipo approvato, 6 mesi per il Decreto, nelle more gli esistenti ex 40 co 1 continuano ad operare; sistemi nuovi 15 giorni per trasmettere + 90 (+60) per approvazione, prerequisito per l iscrizione al Registro; esplicito riferimento all art. 237 del D.Lgs.152/2006 (I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il massimo rendimento possibile); Invio annuale a MATTM di copia piano di prevenzione e bilancio con relazione sulla gestione; detassazione utili da avanzi di gestione; 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente anche per la filiera. (Commissione Senato) ( ) L articolo 10 (rif Statuto tipo, nde) pone invece significativi problemi di limitazione dell iniziativa privata e della concorrenza, senza che ve ne sia una reale necessità in ordine alle finalità di tutela ambientale. Si chiede pertanto una rivisitazione dell articolo 10, che consenta al Ministero dell ambiente la piena vigilanza sulle attività direttamente funzionali a garantire che i produttori adempiano correttamente ai propri obblighi di finanziamento, gestione e recupero imposti dalla direttiva europea, ma che al tempo stesso salvaguardi la autonomia imprenditoriale degli Segue stessi produttori( ) 22

23 Art.10 I sistemi collettivi (Commissione Senato): Statuto tipo ( ) sarebbe necessario, al comma 3, sopprimere le parole: che entro sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statutotipo. ; al comma 5: sopprimere le parole: e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8 ; sopprimere i commi 6, 7 e 8. Dopo il comma 10, andrebbe inserito un comma 11 del seguente tenore: "I sistemi collettivi, che intendono svolgere la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, devono soddisfare alcuni requisiti minimi, fissati entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto dal Ministero per l ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto dovrà rispettare i seguenti criteri: a) la quantità totale di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai produttori facenti parte di un sistema collettivo deve essere pari a livelli minimi stabiliti a priori sulle diverse categorie di RAEE; in alternativa, i produttori facenti parte di un sistema collettivo dovranno detenere in ciascun anno una data quota di mercato, almeno superiore al 5 per cento, in almeno un raggruppamento, tenendo comunque conto di concentrazioni regionali o macro-regionali; b) ciascun sistema deve rilasciare, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto in caso di sistemi esistenti, una garanzia finanziaria in forma di fideiussione bancaria di importo fissato (ad esempio pari ad almeno euro ) a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) il sistema collettivo deve avere i seguenti organi di controllo: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di verificare periodicamente la regolarità fiscale e contributiva dei sistemi collettivi; d) il sistema collettivo trasmette trimestralmente al Comitato di vigilanza e controllo il Documento unico di regolarità contributiva(durc) e un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale; e) il sistema collettivo deve sottoscrivere contratti scritti con i propri fornitori di logistica e trattamento dei RAEE; f) il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma precedente è verificato annualmente dal Comitato di vigilanza e controllo, dopo aver effettuato il calcolo delle quote di mercato come previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera e); g) i sistemi collettivi che non rispettano uno o più dei requisiti minimi di cui al comma 11 non possono effettuare la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; h) i sistemi collettivi che soddisfano i requisiti minimi di cui al comma 11 possono operare su tutti i raggruppamenti dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; i) i sistemi collettivi esistenti si adeguano a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto«. 23

24 Art.11 Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori (commento) Deposito preliminare presso i distributori, post DM 65/2010, 3 mesi/1anno max kg(x4 R4eR5cumulati-setrasportiinordinaria(come?); solo DOMESTICI; centri di raccolta privati, anche impianti(ed anche in semplificata); 1to0 obbligatorio solo se la superficie di vendita è > 400 mq (anche raccolta in «prossimità immediata»); rimangono le semplificazioni documentali perché rimane il DM 65/2010; per1to0occorreattendereildecretoattuativodicuialco.4. Ottimi spunti della Commissione, che chiede inter alia di abolire gli oneri documentali per la semplificata, di demandare all ADP dell art.16 le regole per il 1to0 (considerati i tempi del primodm ). 24

25 Art.12 Raccolta differenziata dei RAEE domestici (commento) esplicita che i CDR comunali devono garantire il conferimento gratuito anche ai gestori dei centri di assistenza tecnica ed agli installatori(come fanno, se non ci sono più le semplificazioni?); Manca ogni riferimento al b2b-b2c; CDRprivatiexartt183co.1lett.mm),208,213,216D.Lgs152/2006; co. 3 ) introduce il criterio di priorità nella raccolta (freddo, lampade, PV e RAEE piccole dimensioni); co 4 ) dispone la facoltà per il distributore di rifiutare il ritiro gratuito se i RAEE sono danneggiati o cannibalizzati, che dovranno essere consegnati direttamente dal detentore al CDR. 25

26 Art.14 Tasso di raccolta differenziata (commento) 4kg/ab. sino al 31/12/2015; 45% immesso dal 1/1/2016; 65% immesso dal 1/1/2019 oppure 85% RAEE prodotti(metodologia ISPRA); DEVONO ESSERE RAGGIUNTI(sic). 26

27 Art.15 Ritiro dei RAEE conferiti nei Centri di Raccolta (commento) Le modalità cui i produttori devono attenersi per il ritiro dei RAEE dai CDR sono nel caso dei sistemi collettivi definite dal CDC (si sancisce espressamente, potenziandone il ruolo pubblicistico ); ADP 3ennale con imprese raccolta (refuso?) e associazioni dei produttori (1 delegato ciascuno), ANCIeCDC; premi di efficienza per la buona operatività; RAEE cannibalizzati, solo oneri o anche organizzazione a carico dei produttori? adeguamento e implementazione CDR comunali; intervento di imperio del Ministero dopo 6 giorni: mandatory handover de facto? No esclusiva, mercato«libero»(non alle stesse condizioni, però). Commissione: sull ADP, non «tutti i costi» ma «gran parte» di essi, per il tramite del meccanismo dei premi di efficienza(sarebbe a causa del principio di EPR del produttore(sic)). Relazione illustrativa: con l ADP si vuole incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta. 27

28 Art.16 Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (commento) Solo domestici; trasporto verso CDR comunali in semplificata(refuso 185/2007) anche >3500kg?; trasporto diretto ai CDR privati e agli impianti in ordinaria; ADP con distribuzione, raccolta (?) produttori (1 delegato ciascuno), ANCI e CDC, maggiori oneri per i produttori, sostituzione di imperio in caso di mancata stipula; premi di efficienza; supporto alle dichiarazioni al CDC. Commissione Ambiente: premi di efficienza massimi pari al costo marginale effettivamente sostenuto del sistema di raccolta differenziata dei distributori(sic) 28

29 Art.19 Obiettivi di recupero 1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo( ) (commento) Solo i produttori sono tenuti ad avviare a trattamento adeguato(cfr. con l assenza di esclusività dicuiall art.15co.4 ); obiettivi di recupero/riutilizzo/riciclaggio, vari refusi. 29

30 Art.21 Spedizione dei RAEE ( ) 3. Le spedizioni all estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all Allegato VI. Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE. (commento) spedizione estero (UE, extra UE), regolamentazione; per le AEE usate requisiti minimi (stringenti) di cui all allegato VI, che non trovano applicazione solo per documentata attività di riparazione in garanzia o ai fini del riutilizzo ( e cumulativo). FOCUS: Allegato VI Onere del detentore della AEE «sospettata di essere un RAEE»; No documenti e prove se spedizione per riparazione in garanzia, rinnovo di AEE b2b usate, analisi delle cause di difettosità di AEE b2b usate; presunzione di spedizione illecita. Sanzioni (pesanti, 259 e /2006 traffico illecito e traffico illecito organizzato, ex art. 38 co. 6 ) 30

31 Art.22 Obblighi inerenti la vendita a distanza 1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l iscrizione al Registro nazionale di cui all articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell uno contro uno, su tutto il territorio nazionale. 2. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all obbligo di ritiro gratuito dell apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro: a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure; b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. 3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell integrale restituzione della somma pagata. (commento) vendite a distanza, rete di luoghi di raggruppamento (o CDR convenzionati) o ritiro a domicilio, gratuità e divieto di maggiori oneri; indicazione costituiva del contratto di vendita (nullità e restituzione del corrispettivo); se il produttore non ha sede nel territorio italiano, il rappresentante ha l onere di organizzare il ritiro dei RAEE equivalenti. Vedi anche art.30 31

32 Art.23 Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ( )2.PeriRAEEderivantidaAEEimmessesulmercatodopoil13agosto2005,ilfinanziamentodelleoperazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità: a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. 3. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate altrattamentoaldifuorideisistemidicuiall articolo8,comma2.( ) (commento) opzione sistema individuale per RAEE new (dopo il 31/12/2010). Per gli storici obbligo di sistema collettivo? vendita AEE usate su mercati terzi (che devono essere dichiarate nell immesso sul mercato se il paese target è UE vedi 1.18 FAQ WEEE2)); rimborso per trattamento equivalente (decreto attuativo). 32

33 Art.25 Garanzie finanziarie Il produttore, nel momento in cui immette un AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica. (commento) garanzia finanziaria, singolo produttore o Sistema Collettivo in nome e per conto degli associati; ad impossibilia, almeno fino al decreto attuativo? AEE domestiche+professionali. 33

34 Art.26 Informazioni agli utilizzatori (commento) nuove info agli utilizzatori, nelle istruzioni: obbligo di non smaltire nell indifferenziato(old); indicazione del sistema di ritiro(old), dell 1to1(old) e del 1to0(new); info sostanze pericolose; ruolo dell utilizzatore nel contribuire al riutilizzo, recupero, riciclaggio (new, sostituisce il riferimento alle sanzioni previste per lo smaltimento abusivo); significato del simbolo«recycle bin»(con la banda nera). Applicazione immediata, non è prevista una sanzione specifica per l erronea compilazione delle istruzioni. Se motivatamente non ci sono le istruzioni, l adempimento è a carico del distributore al dettaglio. Viene espressamente previsto il ruolo della PA nell informare i cittadini. Art. 28 Marchio di identificazione del produttore (commento) Ilmarchio(CENELECeallegatoIX),leggibileedindelebile,deveaverealmeno1tranome,logoen. iscrizione al registro(del«produttore» ai fini 49/2014, attenzione); RFID previa approvazione del CVC; Sulla, nella(no utensili) AEE, se non è possibile su imballo e istruzioni; 180gg.peruniformarsi(art.40co.4 ),da100 a500 perogniaee. 34

35 Art.29 Registro Allegato X (commento) il produttore dovrà indicare, oltre sistema adottato, anche le modalità di prestazione della garanzia (confermato); indicazione del marchio commerciale delle AEE (new); tecnica di vendita utilizzata (new); Dichiarazione attestante che le info rese sono veritiere (!); solo peso, RAEE in categorie; 35

36 Art.30 Rappresentante autorizzato 1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell Unione europea può, in deroga quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. 2. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita. (commento) il rappresentante autorizzato, nuove responsabilità, solo persone giuridiche (solo per Stati membri?); obbligo rappresentante nello Stato Membro di esportazione(sanzionato ex art. 38 co. 5 ); Vedi anche commento art

37 Art.38 Sanzioni Co 2 ) lett. d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ; Commento: anche le istruzioni per il riutilizzo Co 2 lett. f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilitàdelle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010; Commento: nel D.Lgs. 151/2005 la sanzione era applicata anche nel caso di non conformità. Co 5 ) Il mancato adempimento all obbligo di cui all articolo 30, comma 2, comporta l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero. Co 6 ) Nelle ipotesi di cui all articolo 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

38 Art.40 Disposizioni transitorie e finali 1. Sino all approvazione da parte del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all adeguamento ai sensi dell articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti. 2. Sino all adozione del decreto ministeriale di cui all articolo 25, comma 1, la garanzia può assumere la forma dell adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti. 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei rifuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici. Segue 38

39 Art.40 Disposizioni transitorie e finali (commento) Statuto tipo; la garanzia finanziaria (supra, in commento all art. 25), nelle more del decreto attuativo, può assumere la forma dell adesione ad un SC (per i new 6 mesi comunque, se si legge «e» in accezione cumulativa); per i PV incentivati interviene il GSE con una somma trattenuta dal conto energia (ultimi 10aa), che verrà restituita al detentore(vale solo per b2b). Segue 39

40 Art.41 Disposizioni finanziarie (commento) si ribadisce che i produttori devono finanziare anche il Registro, pro quota, oltre alle attività tipiche di ISPRA (decreto finanziamento, pending da 5 anni). 40

41 ToDo Sono un produttore e intendo continuare ad avvalermi del SC, cosa cambia per me? art.2 Ambito di applicazione se faccio PV, oggi; se faccio laptop, dal 2018 art.3 Esclusioni viene escluso/incluso qualcosa? art.4 Definizioni il mio b2b diventa b2c? art.11 Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori devo dare informazioni commerciali alla mia rete art.12 Raccolta differenziata dei RAEE domestici cosa dico ai miei CAT? art.15 Ritiro dei RAEE conferiti nei Centri di Raccolta quali oneri aggiuntivi? Da quando? art.16 Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori quali oneri aggiuntivi, quali opportunità commerciali? art.21 Spedizione dei RAEE come gestisco il brokeraggio del mio b2b? art.26 Informazione agli utilizzatori quanto tempo ho per adeguarmi? art.30 Rappresentante autorizzato come faccio se vendo nella UE? 41

42 Q&A D: XXXX ha ricevuto una richiesta di dichiarazione di conformità WEEE riguardante i BRUCIATORI. ora, essendo il bruciatore una macchina non identificata come prodotto finito, e richiedente l operazione di personale specializzato per l installazione ed il funzionamento sull impianto, fino ad oggi è rimasta esclusa dalle categorie WEEE. E corretta questa interpretazione? R:Si,ècorretta D: Cambierà qualcosa con le nuove categorie che verranno introdotte dal 2018) rispetto al concetto di prodotto finito?. R:No D: Nell allegato III e IV, tra le apparecchiature per lo scambio di temperatura non sono mai citate le caldaie : rimangono escluse dagli obblighi RAEE anche dopo il 2018? (In particolare, essendo specificatamente richiamato nell allegato IV punto 1.6 il raggruppamento altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua, sembrerebbe che le apparecchiature di scambio ad acqua (caldaie per l appunto..) fossero escluse. O rientrano forse in un altro raggruppamento? R: Dal 2018, finito il periodo transitorio, vige l Open Scope: tutte le apparecchiature sono INCLUSE, tranne quelle espressamente escluse 42

43 Q&A D: Buongiorno, Ho estrapolato il comma 3 dell art. 8 riguardante gli obblighi dei produttori AEE: «3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'aee, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.» Da quello che capisco è a discrezione del produttore evidenziare o meno il contributo in fattura senza l obbligo di farlo. E corretta la mia interpretazione? R: Si, è corretta 43

44 Q&A D: Parlando dei Pannelli Fotovoltaici PROFFESSIONALI, aziende EPC che hanno importato pannelli dal 2006 all entrata in vigore della norma, se non importano più devono pagare qualcosa? R: No Sui Pannelli PROFFESSIONALI NUOVI, quanto deve pagare l importatore? R: Non c è un contributo fisso, dipende dalle policy del SC D: Gli impianti idrotermici (Impianti di riscaldamento e impianti di distribuzione idrica) per edifici ad uso residenziale, commerciale, per uffici o per strutture industriali possono essere considerati installazioni fisse di grandi dimensioni? R: Nel transitorio sono certamente installazioni fisse, dopo il 15/08/2018 occorre verificare che sussistano 4 requisiti della norma. 44

45 Q&A D: Anche con l entrata in vigore del decreto legislativo, le installazioni fisse, come definite nel documento DOMANDE FREQUENTI della commissione Europea concernente la direttiva 2002/96/CE, restano escluse dal campo di applicazione del decreto stesso? R:Si,ècorretto D: Mentre per le installazioni di grandi dimensioni cosa accade sino al 15 Agosto 2018, sempre per quanto concerne l esclusione o meno del campo di applicazione del decreto legislativo? R: Sono, parimenti, escluse. D: Per ragioni di politica aziendale finalizzate alla massima tutela dell ambiente e della salute umana, un produttore può applicare le disposizioni del decreto legislativo ad apparecchiature escluse dal campo di applicazione del decreto stesso? R: Si tratta di un approccio, condivisibile, di safe side. In open scope in ogni caso sarebbero incluse. 45

46 Q&A D:AlfinediindividuarecorrettamenteilpesodiunaAEEimmessasulmercato,nelcasodi un motore elettrico montato su una valvola separabile da essa, è corretto considerare solamente il peso del motore oppure è necessario considerare il peso complessivamente valvola e motore? R: Se l apparecchiatura finita è costituita da motore + valvola, occorre dichiarare il peso dell insieme. 46

47 Q&A D: AnnexVI entitledminimum Requirementsfor Shipmentmentionsthatthereneedsto be a way to distinguisheee from WEEE. Oneof the requirementsis(c) a declarationmade by the holderwhoarrangesthe transportof the EEE thatnone of the materialor equipmentwithinthe consignmentiswasteasdefinedby Article3(1) of Directive 2008/98/EC. With respectto ourshipmentsfor calibrationservice or repairpurposes, weplanto addthe followingstatement to the shipment documentation: "EEE shipment for service not WEEE". Please confirm whether it is sufficient for this purpose. Wethinkitwillbe enoughbutthereare notanydetailson thismatterin the ItalianLaw. La preghiamo cortesemente di confermarci se è sufficiente apporre all'esterno del collo di ogni spedizione un adesivo con la seguente dicitura "EEE shipmentfor service notweee" supponendo che questa indicazione sarà ben visibile e attirerà l'attenzione sia dei clienti che delle autorità. Inoltre, vorremo conoscere il Vostro parere sull'appropriatezza di questo approccio. R: Nel testo italiano i riferimenti sono in Allegato VI, occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni. Nella fattispecie, sarà anche necessario documentare per fatti concludenti che: ( ) la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che: a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fini del riutilizzo; b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore. ( ), oltre a predisporre adeguati imballaggi e carichi, documenti di trasporto e dichiarazione della persona responsabile. 47

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