Gestione dei Rifiuti Recupero di Tipologie Particolari

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1 Gestione dei Rifiuti Recupero di Tipologie Particolari rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche pile ed accumulatori oli usati veicoli fuori uso fanghi di depurazione in agricoltura 9 e 10 novembre 2009

2 Disciplina generale dei rifiuti e Discipline particolari

3 D.lgs. n. 152/2006 Art. 177: Campo di applicazione La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comuni-tarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4 D.lgs. n. 152/2006 Art. 177: Campo di applicazione La parte quarta del decreto (dice che) disciplina gli oli usati, le batterie esauste, i rifiuti di imballaggio, i policlorobifenili (PCB), i rifiuti elettrici ed elettronici, i rifiuti portuali, i veicoli fuori uso, i rifiuti sanitari e i rifiuti contenenti amianto.

5 D.lgs. n. 152/2006 Parte quarta Titolo I: Gestione dei rifiuti Titolo II: Gestione degli imballaggi Titolo III: Gestione di particolari tipologie di rifiuti, con rinvio a: d.lgs. n. 151/2005 per i RAEE d.lgs. n. 209/2003 per i veicoli fuori uso e loro parti d.lgs. n. 182/2003 per i rifiuti prodotti dalle navi e fermi restando d.lgs. n. 188/2008 per le pile e gli accumulatori d.lgs. n. 95/1992 per gli oli minerali e sintetici usati d.lgs. n. 209/1999 per i PCB d.p.r. n. 254/2003 per i rifiuti sanitari

6 Discipline particolari Rifiuti da post-consumo Obbiettivo recupero Coinvolgimento dei produttori e distributori Art. 178, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga. A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

7 Discipline particolari Rifiuti da post-consumo Imballaggi rifiuti di imballaggi Oli lubrificanti oli minerali e sintetici usati Batterie ed accumulatori batterie ed accumulatori esauriti ed esausti Apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE Automobili veicoli a motore fuori uso e loro parti

8 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

9 La direttiva europea La direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE, ha i seguenti obiettivi e contenuti: prevenire la formazione di rifiuti; porre i costi di recupero e smaltimento a carico dei produttori; fissare gli obiettivi di raccolta e recupero degli AEE; porre il divieto di smaltimento in discarica dei RAEE che non siano stati preventivamente trattati.

10 Il d.lgs. n. 151/2005 Il d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 reca «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»; recepisce le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE; è stato pubblicato nel suppl. ord. n. 135/L alla GU n. 175 del 29/7/2005; è entrato in vigore il 13 agosto 2005.

11 Il d.lgs. n. 151/2005 Norme di attuazione Il d.lgs. n. 151/2005 per la sua completa attuazione prevede l emanazione di numerosi decreti ministeriali, fra i quali: Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (d.m. 25/9/2007, n. 185) Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE (d.m. 25/9/2007) Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie

12 Il d.lgs. n. 151/2005 Norme di attuazione Definizione delle modalità per l identificazione del produttore di AEE Finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature di illuminazione Modalità con le quali i soggetti che vendono a distanza si conformano alle disposizioni del d.lgs. n. 151/2005 Modalità di comunicazione, da parte degli impianti che effettuano operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE, i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero

13 Il d.lgs. n. 151/2005 Obiettivi Realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all anno (art. 6, comma 1), a tal fine i produttori sono chiamati a raggiungere obiettivi minimi di reimpiego (dei componenti), di riciclo e di recupero (delle diverse tipologie di AEE) stabiliti dalla norma come percentuali rispetto al peso medio del prodotto (e, in termini generali, comprese tra il 50% e l 80%) (art. 9, comma 2).

14 Il d.lgs. n. 151/2005 Campo di applicazione Ai sensi dell art. 2, il d.lgs. n. 151/2005 si applica: «alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.».

15 Il d.lgs. n. 151/2005 Campo di applicazione L art. 3 al comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 151/2005 definisce apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE : le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua appartengono alle categorie di cui all allegato 1A

16 Il d.lgs. n. 151/2005 Campo di applicazione La definizione di AEE prevede che rientrino nel campo di applicazione «le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici». Ciò significa che l energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta l AEE non può svolgere la sua funzione primaria, Se l apparecchiatura è usata solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione.

17 Il d.lgs. n. 151/2005 Campo di applicazione Categorie dell allegato 1A: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici

18 Il d.lgs. n. 151/2005 Campo di applicazione Il campo di applicazione è quindi definito esclusivamente dall art. 2 e dall allegato 1A del d.lgs. n. 151/2005. L allegato 1B si configura unicamente come uno strumento di supporto alla decisione (quindi se un apparecchio è esplicitamente citato nell allegato 1B tale prodotto rientra nel campo di applicazione, mentre se l apparecchio non figura in tale elenco ciò non esclude la possibilità che questo prodotto rientri nel capo di applicazione). Tuttavia le informazioni ed i criteri non sono sempre sufficienti per definire con chiarezza quali prodotti siano soggetti alle disposizioni e quali, invece, esclusi.

19 Il d.lgs. n. 151/2005 Campo di applicazione Sono espressamente escluse dal campo di applicazione: le apparecchiature connesse alla tutela della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari (art. 2, comma 3) i grandi elettrodomestici fissi (all. 1A, n. 1) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (all. 1A, n. 6: sistemi centralizzati di condizionamento, distribuzione gas, carburante, ecc.) i prodotti sanitari impiantati ed infettati (all. 1A, n. 8) i mezzi di trasporto (auto, scooter, treni, aerei, navi, ecc) gli impianti (elettrici, citofonia, allarme, antincendio, rilevazione fumi e gas, ricezione TV, ecc.)

20 Il d.lgs. n. 151/2005 Definizione di produttore Produttore è colui che (art. 3, comma 1, lett. m): 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore (punto 1); 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

21 Il d.lgs. n. 151/2005 Definizione di produttore A: Costruttore B: Importatore C-S: Utente finale S B A C A: E produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti esportati in Spagna. B: E produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S.

22 Il d.lgs. n. 151/2005 RAEE domestici Ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 151/2005 sono RAEE provenienti dai nuclei domestici : i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Sono AEE domestiche quelle che, anche se destinate a utilizzatori professionali, al termine della loro vita daranno origine a rifiuti assimilabili per natura e quantità a RAEE domestici.

23 Il d.lgs. n. 151/2005 RAEE professionali Ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 151/2005 sono RAEE professionali : i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o). Sono AEE professionali quelle che sono progettate e intese per essere utilizzate solo da utilizzatori professionali o quelle AEE doppio uso che sono commercializzate tramite canali che hanno prevalentemente come destinatario l utilizzatore professionale.

24 Il d.lgs. n. 151/2005 RAEE storici o nuovi Ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 151/2005 sono RAEE Storici : i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.

25 Il d.lgs. n. 151/2005 Gestione dei RAEE storici domestici Il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE storici domestici èa carico dei produttori presenti sul mercato nell anno solare in cui si verificano i costi della gestione, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, per tipo di apparecchiatura, nell anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. (art. 10, comma 1)

26 Il d.lgs. n. 151/2005 Gestione dei RAEE nuovi domestici Il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE nuovi domestici èa carico dei produttori. I produttori adempiono al predetto obbligo individualmente o aderendo a un sistema collettivo o misto adeguato. (art. 11, comma 1) Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica ed elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria. (art. 11, comma 2)

27 Il d.lgs. n. 151/2005 Gestione dei RAEE storici professionali Il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE storici professionali èa carico dei produttori nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente [le apparecchiature non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell apparecchiatura consegnata] ed adibito alle stesse funzioni dell AEE nuova, del detentore negli altri casi. I produttori adempiono all obbligo individualmente o aderendo a un sistema collettivo o misto adeguato. (art. 12, commi 2 e 4)

28 Il d.lgs. n. 151/2005 Gestione dei RAEE nuovi professionali Il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE nuovi professionali èa carico dei produttori. (art. 12, comma 1) I produttori adempiono al predetto obbligo individualmente o aderendo a un sistema collettivo o misto adeguato. (art. 12, comma 4) Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali nuovi, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica ed elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria. (art. 12, comma 5)

29 Il d.lgs. n. 151/2005 Finanziamento Quadro riassuntivo RAEE nuovi RAEE storici sistemi individuali o collettivi o misti garanzia finanziaria sistemi individuali o collettivi o misti garanzia finanziaria sistemi collettivi solo a fronte fornitura nuovo AEE RAEE domestici RAEE professionali

30 Il d.lgs. n. 151/2005 Finanziamento Norma transitoria La legge 13/2009 ha modificato l art. 20, comma 4 del d. lgs. 151/2005, rinviando al 31 dicembre 2009 l avvio dei sistemi di finanziamento per la gestione dei RAEE domestici e professionali a carico dei produttori. Fino al 31 dicembre 2009, quindi, i produttori finanzieranno la gestione dei RAEE senza distinzione tra storici e nuovi, in attesa della definizione a livello europeo del sistema di identificazione del produttore.

31 Il d.lgs. n. 151/2005 Obblighi di informazione Il produttore di AEE fornisce, all interno delle istruzioni per l uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti (art. 13, comma 1) : il divieto di smaltire i RAEE come rifiuti urbani e l obbligo di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse o di loro parti; il significato del simbolo riportato nell allegato 4; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

32 Il d.lgs. n. 151/2005 Obblighi di informazione Il produttore di AEE, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. (art. 13, comma 3)

33 Il d.lgs. n. 151/2005 Obblighi di informazione Le informazioni da fornire ai fini del reimpiego, del trattamento e del riciclaggio indicano: i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all interno delle AEE, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del d.lgs. n. 151/2005. (art. 13, comma 3)

34 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi di marcatura I produttori hanno l obbligo di apporre, in modo chiaro, visibile ed indelebile, sulle AEE immesse sul mercato dopo l emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 13, comma 8, e 15, comma 1, e comunque sin dal 31 dicembre 2007 una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore, e il simbolo riportato all allegato 4 che indica, in modo inequivocabile, che l apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo le date sopraindicate e che deve essere oggetto di raccolta separata. (art. 13, comma 4)

35 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi di marcatura Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l identificazione del produttore. (art. 13, comma 4)

36 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi di marcatura

37 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Registro dei produttori Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato relative ai produttori di RAEE storici domestici è istituito presso il Min. Amb. il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (art. 14, comma 1) I produttori possono immettere sul mercato AEE solo a seguito di iscrizione al Registro nazionale presso la CCIAA di competenza (art. 14, comma 2)

38 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Registro dei produttori Decreto 25 settembre 2007, n. 185: Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 pubblicato nella GU n. 257 del 5/11/2007 è entrato in vigore il 20 novembre 2007

39 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi dei distributori Distributore : soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all articolo 6, comma 1, lettera b); (art. 3, comma 1)

40 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi dei distributori I distributori (art. 6, comma 1, lett. b): assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto di quelle valutate non suscettibili di reimpiego presso i centri di raccolta istituiti dai Comuni o a quelli istituiti e gestiti dai produttori, o dai terzi che agiscono in loro nome.

41 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi dei distributori Gli obblighi dei distributori saranno perentori decorsi 30 giorni dall entrata in vigore di un decreto (previsto ma non emanato entro il 28 febbraio 2008) che individuerà le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto ai centri di raccolta dei RAEE domestici ritirati dai distributori.

42 Il d.lgs lgs.. n. 151/2005 Obblighi dei Comuni I Comuni assicurano la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

43 Il d.m. n. 185/2007 Obblighi dei Comuni Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'art. 6 del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Raggruppamento 1: Freddo e clima rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie dell'allegato 1B del d.lgs. n.151/2005: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Raggruppamento 2: Altri grandi bianchi rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie dell'allegato 1B del d.lgs. n.151/2005: da 1.5 a 1.16 e Raggruppamento 3: TV e Monitor

44 Il d.m. n. 185/2007 Obblighi dei Comuni Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'art. 6 del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Raggruppamento 4: IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie dell'allegato 1B del d.lgs. n.151/2005: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato. Raggruppamento 5: Sorgenti luminose rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie dell'allegato 1B del d.lgs. n.151/2005: da 5.2 a 5.5.

45 RAEE domestici Organizzazione della raccolta ANCI, il Ministero dell Ambiente, le organizzazioni di categoria ed i sistemi collettivi hanno stipulato un accordo di programma (Accordo 22 febbraio 2008)per definire le modalità di finanziamento e di gestione dei RAEE domestici storici. Il Ministero dell Ambiente ha emanato il d.m. 8 aprile 2008 per disciplinare le modalità di realizzazione e di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato. Il decreto presentava alcune criticità ed è stato significativamente rivisto con d.m. 13 maggio In particolare, la realizzazione dei centri di raccolta è ora sottoposta unicamente al rispetto della normativa urbanistica.

46 Pile ed accumulatori

47 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile ed accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (suppl. ord. alla GU 3/12/2008, n. 283), entrato in vigore il 18 dicembre 2008, disciplina: l immissione sul mercato di pile e accumulatori, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori.

48 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Pile ed accumulatori: definizione L art. 2 del d.lgs. n. 188/2008 definisce: «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili); «pile o accumulatori portatili»: le pile, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli; «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l avviamento, l illuminazione e l accensione; «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.

49 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Soggetti coinvolti Il d.lgs. n. 188/2008 coinvolge in particolare: il «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza e il «distributore»: qualsiasi persona che, nell ambito di un attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale. N.B.: a differenza del d.lgs. n. 151/2005, relativo ai RAEE, il d.lgs. n. 188/2008 non annovera fra i produttori i soggetti che rivendono con il proprio marchio pile o accumulatori prodotti da altri.

50 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Divieti di immissione sul mercato Dal 18 dicembre 2008 è vietata l immissione sul mercato: a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso; b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso (art. 3, comma 1). Il divieto non si applica: alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso, alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: 1) sistemi di emergenza e di allarme; 2) attrezzature mediche; 3) utensili elettrici senza fili.

51 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Condizioni di immissione sul mercato Gli apparecchi che incorporano pile o accumulatori devono essere progettati in modo che quando divengono rifiuti le pile e gli accumulatori siano facilmente rimovibili. Dal 18 giugno 2009 gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori devono essere corredati da istruzioni che: indicano come rimuoverli senza pericolo, informano l utilizzatore finale sul tipo di pile ed accumulatori incorporati.

52 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Etichettatura Dal 26 settembre 2009: le pile e gli accumulatori possono essere immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce; le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli devono riportare, oltre al simbolo, anche l indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile; le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 % di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 % di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 % di piombo (simbolo chimico Pb) debbono essere contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.

53 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Obblighi per i produttori I produttori di pile ed accumulatori devono: organizzare e gestire (direttamente, tramite terzi o consorziandosi) la raccolta separata dei rifiuti di pile ed accumulatori; sostenere tutti i costi connessi alle operazioni di raccolta, di trattamento, di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori; iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

54 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Obblighi per i produttori In particolare, i produttori di pile ed accumulatori portatili devono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta separata idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi: devono consentire agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili; non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali, né l obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori. N.B.: i punti di raccolta non sono soggetti ai requisiti di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

55 D.lgs lgs.. n.188/2008 Obblighi per i distributori I distributori di pile o di accumulatori portatili sono tenuti ad esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili; a ritirare, a titolo gratuito, le pile e gli accumulatori (con una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso) N.B.: l obbligo di ritiro, oltre a non dover comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, non è condizionato all acquisto di nuove pile o nuovi accumulatori.

56 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Obiettivi di raccolta Per pile ed accumulatori portatili dovrà essere conseguito, entro il 26 settembre 2012, un tasso di raccolta minimo di pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato; entro il 26 settembre 2016, il 45% del quantitativo immesso sul mercato. Per le pile e gli accumulatori per veicoli e industriali non sono previsti obiettivi.

57 D.lgs lgs.. n.188/2008 Divieti di samaltimento È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

58 D.lgs lgs.. n. 188/2008 Coordinamento e Vigilanza Il d.lgs. n. 188/2008 prevede l istituzione di: un Centro di Coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva, che ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; un Comitato di vigilanza e controllo, per il quale si fa riferimento a quello già istituito ai sensi del decreto legislativo n. 151/2005 relativo ai RAEE.

59 Oli usati

60 Oli usati La disciplina particolare e complementare vigente in materia di oli minerali usati è contenuta: nel decreto legislativo 27/1/1992, n. 95, «Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati»; nel decreto ministeriale 16/5/1996, n. 392, «Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati»; nell art. 236 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

61 Oli usati Obbiettivo: recupero L art. 236 del d.lgs. n. 152/2006 ribadisce e conferma che l obiettivo della disciplina specificamente dettata per gli oli minerali usati è: razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base.

62 Oli usati Disciplina speciale Per quanto non disposto dal d.lgs. n. 95/1992 si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti. (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 95/1992)

63 Oli usati Disciplina speciale e disciplina generale Il d.lgs. n. 152/2006 ha abrogato i seguenti articoli del d.lgs n. 95/1992: art. 4, competenze statali; art. 5, autorizzazioni; art. 8, registro degli oli usati; art. 12, accessi ed ispezioni; art. 14, sanzioni; art. 15, disposizioni transitorie e finali.

64 Oli usati Definizioni Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni. (art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 95/1992)

65 Oli usati Definizioni Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati. Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione. Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli. Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto. (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 95/1992)

66 Oli usati Classificazione Gli oli minerali usati sono codificati nel capitolo 13 dell elenco dei rifiuti (CER) riguardante gli Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) Tutti i codici contenuti nel capitolo 13 sono contrassegnati da asterisco.

67 Oli usati Formulario per il trasporto dei rifiuti Il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n (art. 193, comma 13, d.lgs. n. 152/2006)

68 Oli usati Principi generali La detenzione e l attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte in modo da evitare danni alla salute e all ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia. (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 95/1992)

69 Oli usati Obblighi e divieti Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati: a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione; c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati. È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati (art. 3, commi 3 e 5, d.lgs. n. 95/1992).

70 Oli usati Consorzio obbligatorio Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, i produttori di oli e coloro che li immettono al consumo sono tenuti aderire al Consorzio obbligatorio degli oli usati o ad altro consorzio. (art. 236, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152/2006)

71 Oli usati Compiti del consorzio Il Consorzio a) promuove la sensibilizzazione dell opinione pubblica sulla raccolta; b) assicura ed incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espleta direttamente l attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta; d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento; e) cede gli oli usati raccolti (1. rigenerazione tesa alla produzione di oli base; 2. combustione o coincenerimento; 3. per lo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

72 Oli usati Compiti del consorzio f) persegue ed incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego; g) opera nel rispetto della concorrenza, della libera circolazione dei beni, dell economicità, di tutela della salute e dell ambiente; h) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione per comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) garantisce ai rigeneratori i quantitativi richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta; l) assicura lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero.

73 Oli usati Obblighi dei rivenditori Chiunque rivende al dettaglio oli e fluidi lubrificanti per motori, inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti, è obbligato a: mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell olio usato; ritirare e detenere, a norma del presente articolo l olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; consentire che il Consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 95/1992)

74 Oli usati Attività di raccolta e di eliminazione Le imprese autorizzate a svolgere l attività di raccolta devono: raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti; provvedere al loro stoccaggio, cedere al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati raccolti; trasmettere al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati tutte le notizie in ordine alla provenienza degli oli usati ceduti e alla eventuale cessione diretta a imprese autorizzate alla eliminazione. (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 95/1992)

75 Oli usati Attività di raccolta e di eliminazione Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a: accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l attività di raccolta; provvedere fino all inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio; comunicare al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati le quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso. (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 95/1992)

76 Veicoli fuori uso

77 Veicoli fuori uso La disciplina vigente in materia di veicoli fuori uso è contenuta nel decreto legislativo 24/6/2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Suppl. ord alla GU 7/8/2003, n. 182)

78 Veicoli fuori uso Campo di applicazione Il d.lgs. n. 209/2003 si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all art. 3, comma 1, lett. b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso sia dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 209/2003)

79 Veicoli fuori uso Obiettivi Il d.lgs. n. 209/2003 ha lo scopo di: ridurre al minimo l impatto dei veicoli fuori uso sull ambiente; evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, demolizione, trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso; determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali dei veicoli stessi. (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 209/2003)

80 Veicoli fuori uso Definizioni Veicoli: i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/ CE, con esclusione dei tricicli a motore. Ove: alla categoria M1 appartengono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; alla categoria N1 appartengono i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate.

81 Veicoli fuori uso Definizioni Veicolo fuori uso: un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche. NB: il veicolo fuori uso intero è rifiuto pericoloso (CER *), salvo venga bonificato dai liquidi ed altre sostanze pericolose che contiene (CER )

82 Veicoli fuori uso Definizioni Un veicolo è classificato fuori uso: con la consegna ad un centro di raccolta o al concessionario o gestore dell automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; a seguito di specifico provvedimento dell autorità amministrativa o giudiziaria; in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 209/2003)

83 Veicoli fuori uso Definizioni Non rientrano nella definizione di rifiuto e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d epoca, i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all uso ovvero in pezzi smontati. (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 209/2003)

84 Veicoli fuori uso Raccolta consegna Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cederlo per acquistarne un altro, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione. (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 209/2003)

85 Veicoli fuori uso Raccolta consegna gratuita La consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta avviene senza che il proprietario o detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi relativi alla cancellazione del veicolo dal Pra e quelli relativi al trasporto del veicolo al centro di raccolta o alla concessionaria. Le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo si applicano: dal 22 agosto 2003, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2002; dal 1 gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio (artt. 5, commi 2 e 5, e 15, comma 5, d.lgs. n. 209/2003)

86 Veicoli fuori uso Raccolta consegna gratuita Il detentore non ha diritto alla consegna gratuita se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti. (artt. 5, commi 2 e 5, e 15, comma 5, d.lgs. n. 209/2003)

87 Veicoli fuori uso Cancellazione dal PRA Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione: il concessionario o il gestore della succursale o dell automercato rilascia al detentore il certificato di rottamazione; effettua la cancellazione dal P.R.A prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione; il titolare del centro autorizzato di raccolta, al momento della consegna, rilascia al detentore il certificato di rottamazione. (art. 5, commi 6 e 7, d.lgs. n. 209/2003)

88 Veicoli fuori uso Cancellazione dal PRA La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. (art. 5, comma 8, d.lgs. n. 209/2003)

89 Veicoli fuori uso Deposito temporaneo Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l automercato destinati all invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. (art. 5, comma 8, d.lgs. n. 209/2003)

90 Veicoli fuori uso Trattamento Gli impianti di trattamento devono rispettare i seguenti obblighi: effettuare le operazioni per la messa in sicurezza uso prima di procedere allo smontaggio dei componenti o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull ambiente; rimuovere i componenti ed i materiali di cui non è stata vietata la produzione etichettati o resi in altro modo identificabili; rimuovere e separare materiali e componenti pericolosi; eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 209/2003)

91 Veicoli fuori uso Registri Con circolare ministeriale 4 agosto 1998 è stato chiarito che: i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al d.m. n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività; i medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vidimato dalla questura competente.

92 Veicoli fuori uso Registri Con circolare ministeriale 4 agosto 1998 sono state date le seguenti indicazioni: la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sul registro di entrata e uscita di cui al d.lgs. n. 285/92. In tali casi il «numero di registro» da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione sarà quello relativo all annotazione sul registro di cui al d.lgs. n. 285/92; sul registro di carico e scarico previsto dal d.m. n. 148/98 possono essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall attività di demolizione. In tali casi il «numero di registro» da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all annotazione sul registro di cui al d.m. n. 148/98.

93 Veicoli fuori uso Obiettivi di reimpiego e recupero Devono essere garantire le seguenti percentuali minime di reimpiego e recupero: entro il 1 gennaio 2006: per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1 gennaio 1980, 85% del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1980, 75% del peso medio per veicolo e per anno; entro il 1 gennaio 2015: la percentuale di reimpiego e di recupero dovrà essere almeno pari al 95% del peso medio per veicolo e per anno;. (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209/2003)

94 Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

95 Utilizzo agronomico dei fanghi La disciplina vigente in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è contenuta: nel decreto legislativo 27/1/1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» nell art. 236 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»

96 Utilizzo dei fanghi Definizioni Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili [acque reflue domestiche]; 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi [acque reflue urbane]; tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1.; 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi [acque reflue industriali]; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1. (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 99/1992)

97 Utilizzo dei fanghi Definizioni Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione. Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico. Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo. (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 99/1992)

98 Utilizzo dei fanghi Condizioni per l utilizzol Possono essere utilizzati solo fanghi che: a) siano stati sottoposti a trattamento; b) siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; c) non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l uomo e per l ambiente in generale. L utilizzazione dei fanghi è comunque consentita solo se non vengono superate nel suolo le concentrazioni di metalli pesanti fissate nell allegato I A. (art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99/1992)

99 Utilizzo dei fanghi Condizioni per l utilizzol Possono essere utilizzati i fanghi che, al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell allegato I B. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche: capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr; ph compreso tra 6,0 e 7,5. (art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99/1992)

100 Utilizzo dei fanghi Autorizzazioni Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista per i rifiuti [e quindi ora dal d.lgs. n. 152/2006]. L autorizzazione all utilizzazione dei fanghi in agricoltura è rilasciata ai sensi dell art. 9. (art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 99/1992)

101 Utilizzo dei fanghi Autorizzazioni d.lgs. n. 152/2006, articolo 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

102 Utilizzo dei fanghi Autorizzazioni Chi intende utilizzare, in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi deve: a) ottenere un autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla provincia ed al comune di competenza, l inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. L autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99/1992)

103 Utilizzo dei fanghi Analisi del terreno Chi richiede l'autorizzazione all'utilizzazione è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni. (art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99/1992)

104 Utilizzo dei fanghi Analisi dei fanghi I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a abitanti equivalenti (a.e.); ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a a.e. (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 99/1992)

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