IL CICLO INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (raccolta, riciclo, recupero e smaltimento): SITUAZIONE E PROSPETTIVE
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- Franca Martina
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1 IL CICLO INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (raccolta, riciclo, recupero e smaltimento): SITUAZIONE E PROSPETTIVE Sassari, 1 luglio 2010 MODULO 2.3 LA GESTIONE DEI RAEE 1/31
2 I - PREMESSA: I RAEE (1/3) I RAEE (rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), secondo la normativa italiana in vigore, derivano da «apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici [...] progettate per essere usate con una tensione non superiore a volt per la corrente alternata e a volt per la corrente continua» (D.Lgs. 151/ art. 3, c. 1). Fra i RAEE vi sono tipologie di prodotti quali: apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, climatizzatori, scalda acqua, etc.) tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi televisori, monitor attrezzature informatiche (computer,stampanti, etc.) apparecchiature audio/foto/video sorgenti luminose (lampade a risparmio energetico) elettroutensili, apparecchiature medicali, videogiochi, etc. 2/31
3 I - PREMESSA: I RAEE (2/3) I RAEE costituiscono una piccola parte del complesso dei rifiuti, ma sono tra i più inquinanti e pericolosi, a causa della presenza di sostanze tossiche (CFC, HCFC, cadmio, mercurio, ftalati, etc.) che ne rendono inopportuno lo smaltimento in discarica o tramite inceneritori per il conseguente impatto ambientale (inquinamento del suolo, dell aria e dell acqua, con ripercussioni sulla salute umana). A fine vita i RAEE necessitano quindi di una raccolta e un trattamento separato, sia per recuperare e reimpiegare nei processi produttivi i materiali riciclabili (metalli, plastiche, vetro, ecc.) che per smaltire in modo sicuro le componenti inquinanti. A livello europeo il volume dei RAEE cresce ad un tasso tre volte superiore rispetto a quello di qualunque altra tipologia di rifiuti (si stima un + 33% entro il 2020). I RAEE prodotti in Italia sono in media circa 14 kg/anno per abitante; l obiettivo posto dalle norme vigenti era di recuperare 4 kg/ab. ( t) di RAEE entro il 31/12/2008. Questo obiettivo sarà raggiunto a metà /31
4 I - PREMESSA: I RAEE (3/3) Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) poste sul mercato dal 13 agosto 2005 devono riportare, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, un'indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo che indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo fosse resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio RAEE deve essere apposto quantomeno sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia (D.Lgs. 151/2005, art. 13 comma 4 ). 4/31
5 II - QUADRO NORMATIVO: il D.Lgs 151/2005 (1/5) La normativa comunitaria (Direttive 2002/95 CE, 2002/96 CE, 2003/108 CE) in materia di riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e del loro smaltimento è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 ( Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti connessi (RAEE) ). Il D.Lgs. 151/2005 prevede l emanazione di 14 Decreti attuativi, tre dei quali già emanati: il D.M. del 25 sett. 2007, n. 185: ha posto le basi di tutto il nuovo sistema di gestione dei RAEE (è attualmente interessato da una revisione); il Decreto del Ministero dell Ambiente dell 8 aprile 2008 e s.m.i: ha introdotto semplificazioni amministrative per la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta ed uniformato in tale ambito le disposizioni vigenti anche a livello regionale e locale; Il Decreto del Ministero dell Ambiente dell 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto modalità semplificate per la gestione dei RAEE da parte della Distribuzione, consentendo il ritiro in modalità uno contro uno 5/31
6 II - QUADRO NORMATIVO: il D.Lgs 151/2005 (2/5) Il D.Lgs. 151/2005 e i due decreti attuativi successivamente emanati introducono il principio della responsabilità estesa del produttore e disegnano un quadro di responsabilità e attività ripartite fra Comuni, Produttori (e relativi Sistemi Collettivi) e Distributori in ordine alle attività di raccolta, stoccaggio e corretto smaltimento dei RAEE. Produttori e/o Importatori di AEE: hanno l obbligo di finanziare, organizzare e gestire un sistema integrato per il trattamento dei RAEE, mediante l adesione ai Sistemi Collettivi; provvedono al ritiro gratuito dei RAEE dai Centri di Raccolta autorizzati, al loro trasporto presso centri di trattamento selezionati e alle successive attività di riciclo e recupero dei materiali (art. 10, c. 1, art. 20, c. 4); Distributori: hanno (dal 18 giugno 2010) l obbligo di provvedere al ritiro dell'apparecchio vecchio al momento dell'acquisto di un nuovo AEE equivalente (principio dell 1 contro 1 ). 6/31
7 II - QUADRO NORMATIVO: il D.Lgs 151/2005 (3/5) Enti Pubblici, e Comuni in particolare: assicurano la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE domestici (cd. relazione con il cittadino ), conferiti da detentori finali e distributori (art. 6, lett. a); gestiscono i Centri di Raccolta. Cittadini (consumatori finali): devono consegnare direttamente o tramite il Gestore del servizio di igiene urbana se eroga un servizio di ritiro domestico - i RAEE esclusivamente nei Centri di Raccolta predisposti dagli Enti pubblici, o riconsegnarli ai Distributori al momento dell acquisto di una nuova AEE analoga ( 1 contro1 ). 7/31
8 II - QUADRO NORMATIVO: il D.Lgs 151/2005 (4/5) Per i RAEE storici domestici (cioè provenienti dai nuclei domestici e non da attività economiche) il D.Lgs. 151/2005 stabilisce quindi dal 1 gennaio 2008 il passaggio di competenze dagli Enti locali ai Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) relativamente alle attività di: ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta comunali; trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei; trattamento dei RAEE, nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il recupero dei materiali. Tali attività, non sono più a carico degli Enti locali ma vengono gestite dai Produttori di AEE mediante i Sistemi Collettivi. Restano invece di competenza degli Enti locali la gestione dei Centri di Raccolta e la relazione con il cittadino (raccolta RAEE, eventuale servizio di ritiro a domicilio,fasce orarie di apertura dei Centri di Raccolta, ecc.) 8/31
9 IL SISTEMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RAEE Enti locali / Produttori di AEE: il perimetro di responsabilità Cittadini Enti Locali Produttori attraverso i Sistemi Collettivi Distributori Raccolta Ritiro e Trasporto Trattamento 9/31
10 II - QUADRO NORMATIVO: il D.M. 185/2007 (1/2) Il Decreto del Min. dell Ambiente n. 185 del 25/09/2007 (Allegato 1, rif. articolo 9, c 3 e articolo 10) definisce i Raggruppamenti di RAEE che devono essere attuati nei Centri di Raccolta ed in base ai quali verranno calcolate le quote di competenza di ciascun Sistema Collettivo/Produttore: R1 freddo e clima R2 grandi bianchi R3 tv e monitor R4 piccoli elettrodomestici (PED), attrezzature informatiche (IT), apparecchi di illuminazione (senza sorgenti luminose), giocattoli e altro R5 sorgenti luminose (tutte, tranne le lampadine a incandescenza) 10/31
11 II - QUADRO NORMATIVO: il D.M. 185/2007 (2/2) L art. 16 del D.M. 185/2007 ha stabilito che: dal 1 settembre al 31 dicembre 2007 ci sia stato un regime transitorio per l avvio del sistema di gestione dei RAEE, durante il quale la gestione operativa dei RAEE è rimasta di competenza degli Enti Locali; i Produttori di AEE debbano rimborsare in modo forfetario l attività svolta dagli Enti Locali durante questo regime transitorio; durante il regime transitorio i Produttori di AEE abbiano potuto iniziare ad applicare gli Eco-contributi RAEE (il sovrapprezzo da 0 a 10 pagato da chi acquista una AEE nuova, che finanzia il sistema di riciclo). L importo forfetario che i Produttori di AEE riconosceranno agli Enti Locali è stato stabilito dall Accordo di Programma del 22/02/2008 tra il Ministero dell Ambiente, l ANCI e i Produttori stessi. 11/31
12 III I SISTEMI COLLETTIVI Sono i soggetti ad esempio Consorzi o società, senza fini di lucro fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente agli obblighi loro attribuiti dal D.Lgs. 151/2005. I Sistemi Collettivi operano in regime di libera concorrenza: in tal modo tendono al contenimento dei costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio. 12/31
13 III IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (1/2) Il Centro di Coordinamento RAEE (C.d.C. RAEE) è l organo costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori per la gestione dei RAEE domestici, per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività e a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, nonché nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti (D.M. 185/2007, art. 10, c. 1); tutti i Sistemi Collettivi hanno l obbligo di iscriversi al C.d.C. RAEE; dal punto di vista giuridico il Centro di Coordinamento è un consorzio di natura privata. 13/31
14 III IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (2/2) Il C.d.C. RAEE garantisce un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale ed evita che i Sistemi Collettivi si concentrino solo sulle aree geografiche comode. Dal punto di vista operativo, il C.d.C. RAEE provvede a: assicurare il monitoraggio dei flussi RAEE distinti per categoria; assicurare la tempestività nella raccolta delle richieste di ritiro provenienti dai Centri di Raccolta e lo smistamento al Sistema Collettivo assegnatario; definire come devono essere suddivise le piazzole (Punti di prelievo presso i CdR) tra i diversi Sistemi Collettivi, affinché ciascuno possa trattare la propria quota di RAEE in condizioni operative analoghe a quelle degli altri Sistemi Collettivi. 14/31
15 III - I SISTEMI COLLETTIVI E IL CDC RAEE Sistemi Collettivi raggruppano Produttori Produttore x Centro di Coordinamento RAEE: coordina le attività sul Territorio Produttore y Produttore Z Sistema Collettivo 1 Sistema Collettivo 2 Centro di Coordinamento Produttore A Produttore B Sistema Collettivo 3 Produttore C 15/31
16 IV ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEL REGIME TRANSITORIO (1/2) L Accordo di Programma per la disciplina del regime transitorio del sistema di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE del 22/02/2008 (D.M. 185/07, art comma 3 e 4) è stato finalizzato al superamento di alcune criticità: rinvio dell obbligo di ritiro uno contro uno delle AEE usate da parte dei distributori; difficoltà per i CdR (Centri di Raccolta pubblici) ad acquisire i RAEE originati sia dalla grande distribuzione che dagli installatori e manutentori; disomogeneità tra regione e regione sia per il numero dei CdR che per il regime autorizzatorio. 16/31
17 IV ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEL REGIME TRANSITORIO (2/2) OGGETTO DELL ACCORDO DI PROGRAMMA Periodo individuato: 1 settembre dicembre 2007 Contributo forfetario di 10 milioni di : a parziale ristoro dei costi sostenuti dai Comuni per il trasporto e la gestione dei RAEE durante il periodo transitorio (6 milioni di ); il contributo è stato determinato da ANCI sulla base dei dati relativi al Modello Unico di Dichiarazione (MUD) I Comuni che hanno trasmesso entro il 30 aprile 2010 la liberatoria debitamente firmata e gli estremi bancari per il pagamento (codice IBAN) riceveranno i contributi entro settembre per cofinanziare la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta nelle aree non servite e/o per l adeguamento di quelli esistenti ( ); l Avviso pubblico ANCI è stato pubblicato in G.U. il 13/01/2010 e si è chiuso il 15/02/2010; la Commissione ANCI renderà nota la lista degli aventi diritto al contributo entro il 1 luglio TUTTE LE INFO SU WW.ANCI.IT 17/31
18 V - L ACCORDO DI PROGRAMMA ANCI-CDC RAEE DEL 18 LUGLIO 2008 per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE Sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE definisce le condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE, ovvero un quadro delle regole e delle prassi operative cui devono attenersi i Sottoscrittori (Comuni / gestori del servizio che iscrivono i Centri di Raccolta al CdC RAEE) e i Sistemi Collettivi, al fine di assicurare una uniforme, efficace e corretta erogazione del servizio di ritiro. L Accordo, in sostanza, definisce un quadro di diritti e doveri per le parti, prevedendo sia incentivi ( premi di efficienza ) per i Sottoscrittori - al fine di promuovere i comportamenti virtuosi - che sanzioni (penali / sanzioni) per scoraggiare il mancato rispetto delle Condizioni generali di ritiro (All. 1 all AdP) da parte sia dei Sottoscrittori che dei Sistemi Collettivi. 18/31
19 LE PREMESSE DELL ACCORDO PER I PRODUTTORI I produttori sono responsabili del ritiro dei RAEE domestici presso i CdR iscritti e della loro corretta gestione presso impianti di trattamento autorizzati; i Comuni sono responsabili della raccolta dei RAEE; il D.Lgs. 151/2005 fissa l obiettivo di un tasso di raccolta separata dei RAEE pari mediamente a 4 kg per abitante entro il 2008; la raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i 5 Raggruppamenti indicati nell Allegato 1 del D.M. 185/2007: R1 freddo, clima e scalda acqua R2 altri grandi bianchi R3 TV e monitor R4 Piccoli elettrodomestici (PED), attrezzature informatiche (IT), apparecchi di illuminazione, giocattoli e altro R5 sorgenti luminose a scarica, lampade a risparmio energetico e tubi fluorescenti 19/31
20 LE PREMESSE DELL ACCORDO PER I COMUNI L organizzazione e la gestione della raccolta differenziata dei RAEE devono essere effettuate secondo criteri che assicurino: la minimizzazione degli impatti sull ambiente; l efficacia, l efficienza e l economicità del servizio; la conservazione e l integrità dei RAEE. La realizzazione dei CdR è approvata dai Comuni territorialmente competenti (Decreto del Min. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.); i RAEE provenienti dai nuclei domestici e ritirati gratuitamente dai distributori a fronte della vendita di nuove apparecchiature ( 1 contro 1 ) possono essere conferiti ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati in base alle indicazioni espresse tramite il portale del CdC RAEE (ww.ccdraee.it) 20/31
21 PRESSO I CDR I RAEE VENGONO RITIRATI DAI SISTEMI COLLETTIVI 1. Per poter usufruire del sistema di ritiro ordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni/soggetti gestori sottoscrittori devono: assicurare che il CdR si mantenga conforme a requisiti tecnico-organizzativi (definiti dal Decreto 08/04/2008 e s.m.i. del Min. Ambiente e previsti dalla normativa ambientale); iscrivere il CdR al portale internet sottoscrivere e trasmettere al CdC le Condizioni generali di ritiro e la Convenzione operativa. 1. A fronte del raggiungimento di determinati parametri di efficienza i Sistemi Collettivi erogano contributi economici ( premi di efficienza ) ai Sottoscrittori. 21/31
22 L ADP PREMIA IL CONTRIBUTO ALL EFFICIENZA DEL SISTEMA DATO DAI CENTRI DI RACCOLTA PARAMETRI DI EFFICIENZA Sono incentivate scelte organizzative/operative che assicurino elevata efficienza e protezione ambientale. Per incentivare la costituzione di una dorsale nazionale di CdR i Sistemi Collettivi mettono a disposizione un premio di efficienza, finalizzato a favorire processi di aggregazione tra diversi soggetti che dispongono di un CdR. Prerequisiti per il riconoscimento del premio di efficienza: bacino di popolazione pari o superiore a una soglia minima di abitanti serviti dal CdR; a breve sarà sostituito da un quantitativo minimo di tonnellate annue raccolte (50 t) gestione dei raggruppamenti R1, R2, R3, R4, anche in più CdR all interno di un medesimo Comune; peso netto dei RAEE ritirati per singolo viaggio pari almeno ad una determinata soglia di buona operatività. 22/31
23 VANTAGGI ECONOMICI DERIVANTI DALL ATTUAZIONE DELL ACCORDO DI PROGRAMMA ANCI-CDC RAEE (1/2) Risparmio costi di trattamento RAEE (per un conferimento ad impianto di singola unità di carico per raggruppamento) Peso per Unità di Carico: pesi di buona pratica ex Allegato 1 Accordo Anci-CdCRaee 23/31
24 VANTAGGI ECONOMICI DERIVANTI DALL ATTUAZIONE DELL ACCORDO DI PROGRAMMA ANCI-CDC RAEE (2/2) Risparmio costi di trattamento RAEE (per un trasporto con motrice ad impianto di singola unità di carico per raggruppamento) 24/31
25 Accordo di programma ANCI CdC RAEE del 18/07/2008 per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE ISCRIZIONE: REQUISITI BASE DEI CDR La registrazione al portale del Centro di Coordinamento RAEE viene effettuata dal sottoscrittore per ciascun CdR. In fase di iscrizione è necessario indicare: l anagrafica del Sottoscrittore le caratteristiche del CdR il bacino di popolazione servito dal CdR I Sottoscrittori devono garantire che i CdR assicurino che i RAEE siano suddivisi in maniera conforme ai raggruppamenti e alla normativa ambientale 25/31
26 INFORMAZIONI SU ACCORDO DI PROGRAMMA, MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CdC RAEE, etc. Help Desk ANCI sui RAEE: Call Center CdC RAEE: /31
27 LA RACCOLTA DEI RAEE in Italia RACCOLTA RAEE in ITALIA Raggruppamento Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 vs Anno 2008 R % R % R % R % R % Totale % Dati in tonnellate 27/31
28 LA RACCOLTA DEI RAEE in Sardegna RACCOLTA RAEE in SARDEGNA Raggruppamento Anno 2009 ITALIA Anno 2009 SARDEGNA % incidenza R , ,74 4% R , ,15 7% R , ,47 5% R , ,40 4% R5 652,83 6,14 1% Totale , ,90 5% Dati in tonnellate La Sardegna, con una media pro-capite di 5,4 Kg di RAEE raccolti nel 2009 e una quota pari al 5% dell intero Paese, è l unica delle regioni del Mezzogiorno ad avere raggiunto risultati pari alle migliori regioni del Centro-Nord Italia. 28/31
29 LA RACCOLTA DI RAEE in provincia di SASSARI RACCOLTA RAEE in provincia di SASSARI Raggruppamento Anno 2009 ITALIA Anno 2009 SARDEGNA Anno 2009 PROVINCIA SASSARI % incidenza su regione R ,73 700,84 33% R ,15 915,33 29% R ,47 765,97 29% R ,43 571,26 49% R ,13 2,69 44% Totale % Dati in tonnellate La Provincia di Sassari è fra le più virtuose in assoluto della Sardegna: i RAEE raccolti rappresentano il 33% del totale della regione (e ben il 49% su R4 e il 45% su R5), a fronte di una popolazione pari al 20%. 29/31
30 LA RACCOLTA DI RAEE PROCAPITE in provincia di Sassari Raggruppamento Anno 2009 Anno 2009 Anno 2009 PROVINCIA ITALIA SARDEGNA SASSARI Popolazione Totale ,00 RAEE RACCOLTI in tons , ,09 KG Procapite 3,21 5,40 8,79 Il risultato pro capite è quasi di 8,8 kg di RAEE raccolti per abitante, fra i più elevati in Italia 30/31
31 LA RETE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI in provincia di Sassari I CdR in Provincia di Sassari 20 Centri di Raccolta di 20 Sottoscrittori in 20 Comuni su 66 (33%) (Sardegna: 22%; Italia: 34,3%) Comuni con CdR iscritti al CdC RAEE in Prov. di Sassari Alghero Benettutti Castelsardo Cheremule Ittiri Olmedo Ossi Padria Perfugas Ploaghe Pozzomaggiore Romana Sassari Sennori Siligo Thesi Torralba Uri Valledoria Villanova Monteleone Comuni Centri di Raccolta Comuni con CdR % Italia ,3 Sardegna Provincia di Sassari ,3 31/31
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