COMUNE DI FOLLONICA (Provincia di Grosseto)

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1 COMUNE DI FOLLONICA (Provincia di Grosseto) REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE a cura di: Simurg Consulenze e Servizi S.n.c.

2 2 INDICE TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI...4 Capo I Principi generali...4 Articolo 1. Oggetto e finalità...4 Articolo 2. Definizioni...4 Articolo 3. Zone comunali...5 Articolo 4. Impianti di pubblica utilità...5 Capo II Disciplina dell attività...6 Sezione I Impianti stradali...6 Articolo 5. Esercizio dell attività...6 Articolo 6. Rilascio dell autorizzazione per l installazione e l esercizio di impianti stradali di distribuzione di carburanti...6 Articolo 7. Modifiche degli impianti...7 Articolo 8. Rilascio dell autorizzazione per le modifiche di impianti stradali di distribuzione di carburanti...8 Articolo 9. Collaudo...9 Articolo 10. Sospensione volontaria dell attività...10 Articolo 11. Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale...10 Articolo 12. Subingresso...10 Articolo 13. Cessazione dell attività...11 Articolo 14. Decadenza dell autorizzazione...11 Articolo 15. Pubblicità dei prezzi...11 Articolo 16. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali...11 Sezione II Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti...11 Articolo 17. Impianti ad uso privato...11 Articolo 18. Impianti per il rifornimento di natanti...12 Articolo 19. Contenitori-distributori mobili ad uso privato...12 TITOLO 2. CRITERI DI AMMISSIBILITA DEGLI IMPIANTI STRADALI...12 Capo I - Impianti esistenti...12 Articolo 20. Verifiche di compatibilità...12 Articolo 21. Incompatibilità assoluta...13 Articolo 22. Incompatibilità relativa...13 Articolo 23. Attività economiche accessorie integrative...13

3 3 Capo II - Nuovi impianti...14 Articolo 24. Caratteristiche dei nuovi impianti...14 Articolo 25. Superficie minima degli impianti...14 Articolo 26. Distanze minime tra gli impianti...14 Articolo 27. Modalità di calcolo delle distanze...15 Articolo 28. Aree pubbliche riservate all installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti...15 TITOLO 3. ORARI DI SERVIZIO, VIGILANZA E SANZIONI...15 Capo I Orari di servizio...15 Articolo 29. Orari di apertura...15 Articolo 30. Turni domenicali e festivi...16 Articolo 31. Turni di riposo infrasettimanali...16 Articolo 32. Servizio notturno...16 Articolo 33. Pubblicità dell orario e dei turni...16 Articolo 34. Deroghe...17 Articolo 35. Ferie...17 Capo II Vigilanza e sanzioni...17 Articolo 36. Vigilanza...17 Articolo 37. Sanzioni...18

4 4 TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Principi generali Articolo 1. Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina l installazione e l esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n 28, di seguito denominata legge. 2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: a) la razionalizzazione, l ammodernamento e l incremento complessivo dell efficienza della rete distributiva al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori; b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci; c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assortimento e alla sicurezza dei prodotti; d) il pluralismo e l equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese. Articolo 2. Definizioni 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento si intendono: a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l olio lubrifi cante; b) per rete, l insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti; c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative; d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l erogazione automatica di carburante senza l assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento; e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento; f) per attività economiche accessorie integrative: attività commerciale di vendita al dettaglio attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili servizi all automobile e all automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;

5 5 g) per incompatibilità, la collocazione dell impianto in un area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione di carburanti; h) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell autorizzazione; i) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell azienda presso la quale viene usato il contenitoredistributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell interno del 31 luglio Articolo 3. Zone comunali Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il territorio comunale è ripartito in quattro zone così delineate: a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968; c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all articolo 2, lettere d) ed f) del d.m. 1444/1968 ; d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all articolo 2, lettera e) del d.m. 1444/1968. Articolo 4. Impianti di pubblica utilità È da considerarsi impianto di pubblica utilità: a) l impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall impianto più vicino; b) l impianto che costituisce l unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

6 6 Capo II Disciplina dell attività Sezione I Impianti stradali Articolo 5. Esercizio dell attività L installazione e l esercizio degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all articolo 13 della legge. L autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione. Articolo 6. Rilascio dell autorizzazione per l installazione e l esercizio di impianti stradali di distribuzione di carburanti Per il rilascio dell autorizzazione per l attivazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione in bollo così come da modulistica predisposta dal Comune stesso. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 può essere trasmessa tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano direttamente all ufficio protocollo; in quest ultimo caso il Comune provvede a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà indicare: a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati relativi all impresa individuale (se titolare di omonima impresa individuale) o dati relativi alla società (se rappresentante legale di società); b) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale; c) ubicazione dell impianto che si intende attivare; d) titolo di disponibilità del terreno; e) caratteristiche dell impianto (tipo di carburanti erogati; numero e tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare; numero e capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare); f) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il parere di conformità La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà essere completa della seguente documentazione: a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui all articolo 13 della legge, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e il rispetto delle normative vigenti in materia di carburanti; b) atto dal quale risulti la disponibilità del terreno; c) planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da tecnico abilitato; d) relazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato; e) perizia giurata, redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo professionale, attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione e il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree determinati dal Comune;

7 7 f) relazione tecnica descrittiva dell impianto; g) copia del documento di identità del richiedente; h) copia del documento di identità del tecnico abilitato. 5. L ufficio comunale competente entro dieci giorni dal ricevimento della domanda verifica la completezza della stessa e comunica tramite posta al richiedente l'avvio del procedimento. 6. L ufficio comunale competente, per le domande pervenute incomplete o irregolari, comunica al richiedente, in unica soluzione ed entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, tutte le cause di irregolarità e incompletezza trasmettendo apposita richiesta di integrazione; la documentazione integrativa può essere richiesta dal comune solamente per una volta. 7. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini di cui al comma 10. I termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda sarà completata tramite il ricevimento dell integrazione, che deve pervenire al Comune con le stesse modalità previste al comma 2 per la domanda di richiesta di autorizzazione. 8. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda di autorizzazione, la documentazione integrativa richiesta dal Comune dovrà pervenire allo stesso entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali la domanda viene archiviata. 9. Se l'amministrazione Comunale, nei prescritti dieci giorni dal ricevimento della domanda, non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma precedente, il termine di cui al successivo comma 10 decorre in ogni caso dal ricevimento della domanda. 10. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l accoglimento dell istanza con rilascio dell autorizzazione amministrativa e contestuale concessione edilizia nonché il termine entro il quale l impianto è posto in esercizio, o il motivato diniego al rilascio dell autorizzazione. 11. Trascorsi i termini di cui al comma 10, qualora l Amministrazione Comunale non abbia comunicato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta Articolo 7. Modifiche degli impianti Costituisce modifica all impianto: a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati; b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità dei secondi; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati; e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) l installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) l installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti; i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. 9/1995, che il titolare presenta al

8 8 Comune e all ufficio competente dell Agenzia delle Dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia. 3. Sono soggette ad autorizzazione comunale le seguenti modifiche: a) l aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti; b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso. Articolo 8. Rilascio dell autorizzazione per le modifiche di impianti stradali di distribuzione di carburanti 1. Per il rilascio dell autorizzazione alle modifiche di cui all Articolo 7, comma 3, lettere a) e b), il titolare dell autorizzazione deve presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione in bollo così come da modulistica predisposta dal Comune stesso. 2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 può essere trasmessa tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano direttamente all ufficio protocollo; in quest ultimo caso il Comune provvede a rilasciare apposita ricevuta. 3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà indicare: a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati relativi all impresa individuale (se titolare di omonima impresa individuale) o dati relativi alla società (se rappresentante legale di società); b) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale; c) ubicazione dell impianto oggetto di modifica; d) consistenza attuale e caratteristiche dell impianto; e) tipo di modifiche che si intendono effettuare; f) consistenza futura e caratteristiche dell impianto; 4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà essere completa della seguente documentazione: a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui all articolo 13 della legge, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e il rispetto delle normative vigenti in materia di carburanti; b) autocertificazione tesa ad attestare che l impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa; c) planimetria dell'impianto in scala 1:100 (stato attuale e stato modificato), datata e firmata da tecnico abilitato; d) perizia giurata, redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo professionale, attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione; e) relazione tecnica descrittiva dell impianto (situazione attuale; modifiche che si intendono apportare; stato modificato); f) copia del documento di identità del richiedente; g) copia del documento di identità del tecnico abilitato. 5. L ufficio comunale competente entro dieci giorni dal ricevimento della domanda verifica la completezza della stessa e comunica tramite posta al richiedente l'avvio del procedimento. 6. L ufficio comunale competente, per le domande pervenute incomplete o irregolari, comunica al richiedente, in unica soluzione ed entro dieci giorni dal ricevimento della

9 9 domanda, tutte le cause di irregolarità e incompletezza trasmettendo apposita richiesta di integrazione; la documentazione integrativa può essere richiesta dal comune solamente per una volta. 7. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini di cui al comma 10. I termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda sarà completata tramite il ricevimento dell integrazione, che deve pervenire al Comune con le stesse modalità previste al comma 2 per la domanda di richiesta di autorizzazione. 8. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda di autorizzazione, la documentazione integrativa richiesta dal Comune dovrà pervenire allo stesso entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali la domanda viene archiviata. 9. Se l'amministrazione Comunale, nei prescritti dieci giorni dal ricevimento della domanda, non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma precedente, il termine di cui al successivo comma 10 decorre in ogni caso dal ricevimento della domanda. 10. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l accoglimento dell istanza con rilascio dell autorizzazione amministrativa nonché il termine entro il quale le parti modificate sono utilizzate, o il motivato diniego al rilascio dell autorizzazione. 11. Trascorsi i termini di cui al comma 10, qualora l Amministrazione Comunale non abbia comunicato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta. Articolo 9. Collaudo 1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell effettuazione del collaudo richiesto dal titolare dell autorizzazione al comune dove ha sede l impianto. 2. Il comune, per l espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell ufficio dell Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio. 3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta da parte del titolare dell autorizzazione. 4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell autorizzazione all esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo. 5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente. 6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dal precedente. 7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all Articolo 7, comma 1 soggette a denuncia di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all ufficio competente dell Agenzia delle Dogane. 8. Oltre alle modalità previste nei commi precedenti del presente articolo, per il collaudo è possibile ricorrere alla procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell articolo 9 del D.P.R. 447/98 (Regolamento Regolamento recante norme di semplifi

10 10 cazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal D.P.R. 440/2000. Articolo 10. Sospensione volontaria dell attività 1. L attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio. 2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell attività dell impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni. 3. Qualora l attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall articolo 33 della L. 104/1992 e dall articolo 42 del D.L. 151/ Nell ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. Articolo 11. Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale 1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un attività commerciale sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d inizio attività. Articolo 12. Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all esercizio dell attività commerciale. 2. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio e all ufficio competente dell Agenzia delle Dogane. 3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell attività, essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 13 della legge e, qualora richiesti, dei requisiti professionali ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune: a) entro sessanta giorni dalla data dell atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell esercizio; b) entro un anno dalla morte del titolare. 5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

11 11 6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all articolo 13 della legge, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade. Articolo 13. Cessazione dell attività 1. La cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione. Articolo 14. Decadenza dell autorizzazione 1. Il comune dichiara la decadenza dell autorizzazione: a) qualora vengano meno requisiti di cui all articolo 13 della legge; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell impianto, fissato nell autorizzazione; c) qualora l attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza dell autorizzazione alla sospensione di cui all Articolo 10; d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell Articolo 10, comma 2, sospenda l attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi. 2. La decadenza dell autorizzazione comporta lo smantellamento dell impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune. Articolo 15. Pubblicità dei prezzi 1. Al titolare dell autorizzazione è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati in relazione alle tipologie di carburanti erogati, senza l indicazione generica di sconti. Articolo 16. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali 1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune. 2. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia. 3. Il titolare dell autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione. Sezione II Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti Articolo 17. Impianti ad uso privato 1. L installazione e l esercizio di impianti ad uso privato, così come definiti all Articolo 2, comma1, lettera h), sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ed sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all articolo 13 della legge.

12 12 2. L autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione. 3. L autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. 4. È vietata la cessione di carburantie e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all Articolo 2, comma1, lettera h), sia a tirolo oneroso che gratuito. Articolo 18. Impianti per il rifornimento di natanti 1. L installazione e l esercizio di impianti per il rifornimento di natanti sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti. 2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche e ai criteri di superficie e distanze previste per i nuovi impianti stradali. Articolo 19. Contenitori-distributori mobili ad uso privato 1. L attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato, così come definiti all Articolo 2, comma 1, lettera i), è soggetta a denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. 9/1995, che il titolare presenta al Comune e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia. 2. Il titolare dell attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. TITOLO 2. CRITERI DI AMMISSIBILITA DEGLI IMPIANTI STRADALI Capo I - Impianti esistenti Articolo 20. Verifiche di compatibilità 1. Allo scopo di perseguire l obiettivo dell ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, il comune provvede a sottoporre a verifica gli impianti esistenti. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell impianto così come definite all Articolo 21 e all Articolo I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 7, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

13 13 Articolo 21. Incompatibilità assoluta 1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: a) gli impianti che all interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente; b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri. 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l autorizzazione. Articolo 22. Incompatibilità relativa 1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa: a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all interno che al di fuori dei centri abitati; b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati; c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modifiche, sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b) possono permanere nel sito originario se suscettibili di adeguamento. L adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. 3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c) possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni: a) l impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia; b) l impianto sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale. Articolo 23. Attività economiche accessorie integrative 1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi selfservice pre-pagamento possono essere istallati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all automobile e all automobilista e che sia esercitata una attività di vendita al dettaglio su una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati. 2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard dettati dalla Regione Toscana. 3. Il comune può autorizzare l esercizio di un attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell autorizzazione e dal gestore. 4. L autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall autorizzazione per l istallazione e l esercizio di impianti.

14 14 Capo II - Nuovi impianti Articolo 24. Caratteristiche dei nuovi impianti 1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self - service pre e post pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all automobile e all automobilista, nonché di un attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati. 2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1 sono definiti dalla Regione Toscana. 3. Il comune può autorizzare l esercizio di un attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell autorizzazione e dal gestore. 4. L autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall autorizzazione per l istallazione e l esercizio di impianti. 5. Oltre a quanto previsto nel presente Capo, i nuovi impianti sono soggetti ai vincoli dettati dagli strumenti urbanistici vigenti, dal Codice della Strada, dalle normative fiscali, sanitarie, ambientali, di sicurezza del lavoro e di tutela dei beni paesaggistici, storici ed artistici. Articolo 25. Superficie minima degli impianti 1. La superficie minima per l installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso ed uscita, è determinata come segue: a) mq nella zona 2 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera b); b) mq nella zona 3 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera c); c) mq nella zona 4 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera d). 2. Il Comune si riserva comunque la facoltà di determinare valori di superficie minima in deroga a quelli stabiliti al comma 1, in misura non superiore al 20 per cento. 3. Nella zona 1 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera a) non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste superfici minime. Articolo 26. Distanze minime tra gli impianti 1. Per l installazione e l esercizio di nuovi impianti senza erogazione di metano le distanze minime fra gli impianti sono determinate come segue: a) m 400 nella zona 2 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera b); b) m 700 nella zona 3 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera c); c) m nella zona 4 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera d). 2. Per l installazione e l esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano. 3. Nella zona 1 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera a) non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste distanze minime.

15 15 4. La distanza tra impianti localizzati nella zona 1 così come definita all Articolo 3, comma 1, lettera a) e impianti localizzati nelle altre zone non può essere inferiore a 600 metri. 5. nelle strade extraurbane principali, di cui all articolo 2 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dal D. L. 151/2003 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2003, gli impianti sono installati a una distanza non inferiore a 15 chilometri dagli impianti esistenti sulla stessa direttrice di marcia. 6. Il Comune si riserva comunque la facoltà di determinare valori di distanze minime in deroga a quelli stabiliti al presente articolo, in misura non superiore al 20 per cento. 7. Le distanze di cui al presente articolo non si applicano in caso di spostamento di impianti esistenti entro un raggio di 500 metri per gravi motivi accertati dal comune. Articolo 27. Modalità di calcolo delle distanze 1. Le distanze di cui all Articolo 26 sono calcolate con riferimento al percorso stradale più breve rispetto all impianto esistente più vicino, esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modifiche. 2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne impediscono l attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia. 3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate. Articolo 28. Aree pubbliche riservate all installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti 1. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso, la priorità per l assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili, ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque, oltreché alla realizzazione di impianti eroganti anche carburanti ecologici. TITOLO 3. ORARI DI SERVIZIO, VIGILANZA E SANZIONI Capo I Orari di servizio Articolo 29. Orari di apertura 1. L orario di apertura degli impianti stradali di carburanti ha carattere flessibile e può essere determinato in base alle esigenze dell utenza nel rispetto dei seguenti principi:

16 16 a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore, non tenendo conto delle ore di servizio prestate in osservanza del turno di apertura domenicale e/o festiva; b) articolazione dell orario di servizio dalle ore 6.00 alle ore c) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore e nella fascia pomeridiana dalle ore alle ore 19.00; d) chiusura dell impianto per almeno due ore tra le ore e le ore L orario prescelto è comunicato al Comune almeno quindici giorni prima dell attuazione e rimane valido vino ad eventuale successiva comunicazione. 3. Eventuali scelte di nuove opzioni, comunque fino ad un massimo di tre ogni anno, devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima dell attuazione del nuovo orario. 4. Nella fascia di apertura obbligatoria dei giorni feriali l impianto è assistito da personale. 5. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell impianto. Per tali attività il comune può consentire l osservanza di orari e turni diversi. Articolo 30. Turni domenicali e festivi 1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce l apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. La percentuale può essere elevata di concerto con i gestori. 2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche mediante l erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata dal gestore al Comune almeno trenta giorni prima dell adozione della stessa. 3. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l esercizio dell attività durante le festività infrasettimanali. Articolo 31. Turni di riposo infrasettimanali 1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. 2. Il gestore comunica al comune la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato almeno quindici giorni prima dell adozione dell opzione prescelta. 3. Durante la settimana il comune garantisce l apertura di un numero di impianti nella misura di cui all Articolo 30, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Articolo 32. Servizio notturno 1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all inizio dell orario di apertura giornaliera. 2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima dell inizio del servizio. Articolo 33. Pubblicità dell orario e dei turni 1. L orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante apposito cartello.

17 17 2. Il cartello deve avere dimensioni minime di cm 30 x 40, deve essere esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e indicare in modo chiaro e facilmente leggibile i seguenti dati: a) l orario di servizio compreso l eventuale servizio notturno; b) il turno di riposo infrasettimanale; c) il turno di apertura domenicale e festivo specificando se il tipo di servizio che verrà effettuato sarà con apparecchiature self-service pre-pagamento o con la presenza del gestore. Articolo 34. Deroghe 1. Sono esonerati dal rispetto degli orari e dei turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festiva: a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL); b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell orario di servizio l attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore. 2. Sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano metano o GPL all interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti. L esenzione è consentita a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti e ne dia comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima dell adozione della nuova modalità. 3. Il gestore può chiedere l esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l impianto sia localizzato in zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni. 4. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31, nel rispetto dell orario minimo previsto, nei seguenti casi: a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata; b) per gli impianti localizzati su strade extraurbane principali; c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto; d) per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità. Articolo 35. Ferie 1. La sospensione consecutiva dell attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. 2. Durante ogni periodo dell anno il comune garantisce l apertura di un numero di impianti nella misura di cui Articolo 30, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Capo II Vigilanza e sanzioni Articolo 36. Vigilanza

18 18 1. All accertamento ed all irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative. 3. Le violazioni di cui all Articolo 37, comma 8, sono iscritte nell archivio regionale dei trasgressori di cui all articolo 5 della L.R. 81/2000. Articolo 37. Sanzioni 1. E soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro chiunque: a) installa ed esercita l attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all articolo 13 della legge; b) installa ed esercita l attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all Articolo 17, comma 4; c) installa ed esercita l attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione; d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 51, comma 3 della legge; e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all Articolo 19, comma Nel caso di esercizio dell attività senza autorizzazione, l attività è sospesa fino al rilascio della stessa. 3. Nel caso di attivazione di un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 51, comma 3 della legge, l attività dell impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione. 4. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell autorizzazione o per la regolarizzazione dell impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il comune ordina lo smantellamento dell impianto e il ripristino dell area nella situazione originaria. 5. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), l attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione. 6. E soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro chiunque: a) effettua le modifiche di cui all Articolo 7 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la denuncia; b) non utilizza le parti modificate dell impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fi ssato nell autorizzazione; c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura; d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati; e) viola le disposizioni contenute all Articolo 10, all Articolo 11, all Articolo 12 e all Articolo Nel caso di effettuazione delle modifi che di cui all Articolo 7 senza autorizzazione od omettendo la denuncia, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell autorizzazione o alla presentazione della denuncia.

19 19 8. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6 il Comune dispone la sospensione dell attività dell impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

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