Protezione Mutuo Credemassicurazioni

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1 Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. Polizza collettiva N ZT di. Fascicolo Informativo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione (comprese le relative appendici) Modulo di Adesione (fac simile) Documenti sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione CRS 4009/T/09/17 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito

2 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione dell adesione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Le garanzie sono prestate da a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata. (di seguito, Credemassicurazioni); b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) c) Recapito telefonico: Fax: Sito Internet: info@credemassicurazioni.it Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell Autorità del Provvedimento ISVAP nr del , Credemassicurazioni a far data dal ha cessato l esercizio dell attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la Responsabilità Civile autoveicoli terrestri ). Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n del 06/08/08 ad estendere l esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 23,7 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 14,1 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 9,6 milioni di Euro. L indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 224,14% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 501,22% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto prevede il tacito rinnovo per un periodo pari ad un anno a far data dalla scadenza indicata nel Modulo di Adesione e così in seguito, sino ad una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo. È comunque possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto, alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione e a quelle successive, mediante la disdetta. La disdetta può essere esercitata, sia da parte dell Aderente/Assicurato sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita: Nota Informativa Pagina 1 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

3 - nel caso di disdetta data dall Aderente/Assicurato, alla sede di Credemassicurazioni o all intermediario presso il quale è stata sottoscritta l adesione almeno 15 giorni prima della scadenza; - nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all ultimo domicilio noto dell Aderente/Assicurato risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza. Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, l Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel qual caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all intermediario presso il quale è stata sottoscritta l adesione. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. E possibile inoltre esercitare il diritto di recesso come esplicitato dall art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni ( 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni L adesione all assicurazione è facoltativa. L assicurazione Protezione Mutuo Credemassicurazioni può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione. Prestazioni Assicurate Il contratto contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la salute e l integrità fisica della persona. Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel Modulo di Adesione. Descrizione delle garanzie offerte GARANZIA: INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO In caso di infortunio che determini l Invalidità Totale Permanente superiore al 65% dell Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale (iniziale o prorogata), Credemassicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro, determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata del Contratto di Mutuo (come definito nel Glossario), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Si rinvia all art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente da infortunio sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione. ESEMPIO: L Aderente/Assicurato ha diritto all indennizzo nel caso in cui l Invalidità Permanente dovuta a infortunio sia superiore al 65%. Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato in essere al momento del sinistro. Nota Informativa Pagina 2 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

4 Se si pone che la data del sinistro sia il 1 settembre 2021, che l Aderente/Assicurato abbia sottoscritto un Contratto di Mutuo di durata 20 anni (240 mesi) e l assicurazione a partire da un capitale assicurato iniziale di Euro il 1 giugno 2016 l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato di Euro se risulta ancora operante l assicurazione (ovvero il capitale assicurato in essere al momento del sinistro risultante dal piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%). ******************************* GARANZIA: INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA In caso di malattia che determini l Invalidità Totale Permanente superiore al 65% dell Aderente/Assicurato verificatasi prima della scadenza contrattuale (iniziale o prorogata), Credemassicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro, determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata del Contratto di Mutuo (come definito nel Glossario), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Si rinvia all art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente da malattia sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione. ESEMPIO: L Aderente/Assicurato ha diritto all indennizzo nel caso in cui l Invalidità Permanente dovuta a malattia sia superiore al 65%. Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato in essere al momento del sinistro. Se si pone che la data del sinistro sia il 1 settembre 2021, che l Aderente/Assicurato abbia sottoscritto un Contratto di Mutuo di durata 20 anni (240 mesi) e l assicurazione a partire da un capitale assicurato iniziale di Euro il 1 giugno 2016 l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato di Euro se risulta ancora operante l assicurazione (ovvero il capitale assicurato in essere al momento del sinistro risultante dal piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%). GARANZIA: INABILITA TEMPORANEA TOTALE ******************************* In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché l Aderente/Assicurato al momento dell adesione sia un Lavoratore Autonomo, Credemassicurazioni corrisponderà, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata. Si rinvia all art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione. Nota Informativa Pagina 3 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

5 ESEMPIO: L Aderente/Assicurato ha diritto all indennizzo nel caso in cui l Inabilità Temporanea Totale perduri per un periodo superiore ai 60 giorni e l inabilità totale sia tale nel giorno di scadenza della rata mensile di ammortamento. Nel caso pratico di Inabilità Temporanea Totale di 80 giorni decorrente dal 1 gennaio, l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione in scadenza il 10 marzo dello stesso anno (sono trascorsi 60 giorni di franchigia e la rata del piano di ammortamento scade durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale). In particolare se si pone che l Aderente/Assicurato abbia sottoscritto un Contratto di Mutuo di 10 anni (120 mesi) e l assicurazione si sia rinnovata per pari periodo, a partire da un capitale assicurato iniziale di Euro l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di Euro. GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA **************************************** In caso di Ricovero in Istituto di Cura sempreché l Aderente/Assicurato al momento dell adesione sia un Non Lavoratore oppure un Lavoratore Dipendente Pubblico oppure un Lavoratore Dipendente Privato, Credemassicurazioni corrisponderà un importo pari alla Rata Assicurata mensile riferita alla rata di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l assicurazione è collegata, con scadenza immediatamente successiva al periodo di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata. Si rinvia all art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione. ESEMPIO: L Aderente/Assicurato ha diritto all indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti: in questo caso gli verrà indennizzata la rata immediatamente successiva in scadenza. Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che comporti 10 pernottamenti decorrente dal 1 gennaio con dimissioni dall Istituto di Cura avvenute il giorno 11 gennaio, l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione che scade il 20 gennaio dello stesso anno (sono trascorsi i 7 pernottamenti di franchigia). In particolare se si pone che l Aderente/Assicurato abbia sottoscritto un Contratto di Mutuo di 10 anni (120 mesi) e l assicurazione si sia rinnovata per pari periodo, a partire da un capitale assicurato iniziale di Euro l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di Euro. GARANZIA: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO **************************************** In caso di Perdita del posto di lavoro, sempreché l Aderente/Assicurato sia un Lavoratore Dipendente Privato che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Credemassicurazioni, corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata. Si rinvia all art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Nota Informativa Pagina 4 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

6 Sono presenti massimali esplicitati all art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione. ESEMPIO: L Aderente/Assicurato ha diritto all indennizzo nel caso in cui lo stato di disoccupazione sia tale nel giorno di scadenza della rata mensile di ammortamento. Nel caso pratico di Perdita del Posto di Lavoro di 80 giorni decorrente dal 1 gennaio, l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione in scadenza il 10 gennaio dello stesso anno (la rata del piano di ammortamento scade durante il periodo di disoccupazione). In particolare se si pone che l Aderente/Assicurato abbia sottoscritto un Contratto di Mutuo di 10 anni (120 mesi) e l assicurazione si sia rinnovata per pari periodo, a partire da un capitale assicurato iniziale di Euro l Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di Euro. GARANZIA: DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO In caso di infortunio che ha per conseguenza la morte dell Assicurato verificatasi prima della scadenza contrattuale (iniziale o prorogata), Credemassicurazioni corrisponde ai beneficiari un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso, determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata del Contratto di Mutuo (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Si rinvia all art. 7.F delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Decesso a seguito di infortunio sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7.F delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all art. 7.F delle Condizioni di Assicurazione. Persone assicurabili Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 72 anni non compiuti. Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 75mo anno di età o che svolgano una delle attività rischiose elencate in calce nell Appendice 1 Questionario Sanitario. Ai fini dell adesione alla polizza collettiva l Aderente/Assicurato deve aver risposto negativamente a tutte le domande presenti nell Appendice 1 Questionario Sanitario fatto salvo quanto previsto all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. E presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Durata dell assicurazione Il contratto di assicurazione può avere durata iniziale annuale o triennale a scelta dell Aderente/Assicurato. In mancanza di disdetta, alla scadenza, così come indicata nel Modulo di Adesione, il contratto prevede il tacito rinnovo per successivi periodi di un anno. Il contratto non potrà comunque essere rinnovato per una durata complessiva superiore a quella del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo già stipulato con il Contraente prima della data di decorrenza dell assicurazione). Quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato annualmente per una durata massima complessiva inferiore alla durata del Contratto di Mutuo; in particolare, il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato al massimo fino all ultima annualità intera prevista dal Contratto di Mutuo. ESEMPIO: Contratto di Mutuo di durata complessiva 20 anni interi e 3 mesi. Il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato fino al compimento del 20esimo anno del Contratto di Mutuo. Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture. Si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nota Informativa Pagina 5 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

7 4. Periodi di carenza contrattuali per le garanzie Sono previsti periodi di carenza esplicitati agli artt.7.b e 7.E delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L adesione alle coperture assicurative viene concessa a condizione che l Aderente/Assicurato abbia risposto negativamente a tutte le domande presenti nell Appendice 1 Questionario Sanitario fatto salvo quanto previsto all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora l Aderente/Assicurato non sottoscriva tale questionario le coperture assicurative di Protezione Mutuo Credemassicurazioni non potranno essere prestate. È, pertanto, indispensabile che l Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione il contenuto del Questionario sanitario, nonché le relative raccomandazioni ed avvertenze, prima di procedere alla relativa compilazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Aderente/Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio soltanto alla scadenza annuale successiva alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato. 7. Premi L Aderente/Assicurato paga un Premio, la cui entità dipende: - dalla durata dell assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione); - dal capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione); - dalla rata assicurata mensile (indicata nel Modulo di Adesione). Qualora, a seguito della scelta espressa dall Aderente/Assicurato, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio (indicato nel Modulo di Adesione) è calcolato sui primi tre anni e pagato in un unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. Nel caso l Aderente/Assicurato scelga invece, una durata iniziale annuale, è previsto il pagamento del premio annuo in via anticipata e l importo corrispondente al premio da pagare all atto della stipula del contratto è indicato nel Modulo di Adesione. Trascorso il primo anno, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. Il Contraente, alla data di decorrenza dell assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il Premio - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell Aderente/Assicurato - per conto di Credemassicurazioni in forza di un mandato all incasso appositamente conferito dalla stessa Compagnia al Contraente. In caso di rinnovo del contratto i premi per le successive annualità saranno corrisposti mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.). Credemassicurazioni, in base a valutazioni tecnico commerciali oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. Rimane fermo quanto previsto al successivo art. 5 Facoltà di recesso dal contratto in ordine alla riduzione di premio prevista nel caso la durata della prima emissione sia triennale. Nota Informativa Pagina 6 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

8 In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemassicurazioni restituisce all Aderente/Assicurato la parte di premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza o, in alternativa, su richiesta dell Aderente/Assicurato fornisce la copertura fino alla durata massima corrispondente a quella originale del Contratto di Mutuo. Si rimanda all art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, ferma restando la piena vigenza, l operatività e la durata dell assicurazione, le somme assicurate e - in caso di tacito rinnovo del contratto - i successivi premi annui saranno ridotti nella medesima proporzione, con restituzione all Aderente/Assicurato di parte del premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge. Si rimanda all art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Costi gravanti direttamente sull Aderente/Assicurato Il PREMIO è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del Contratto di Assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. TIPOLOGIA DI COSTO % del Premio versato (al netto Quota parte del costo delle imposte) percepita dall Intermediario Spese di acquisizione 45,0% 100,0% Spese di gestione 10,0% 0,0% Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al PREMIO pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell Intermediario): al fine di salvaguardare la sinteticità dell esposizione viene illustrato il caso di un Lavoratore Autonomo che acquista il pacchetto di garanzie composto da invalidità totale permanente da infortunio o da malattia e inabilita temporanea totale al lavoro. Durata del Contratto di Mutuo: 20 anni (240 mesi) Durata iniziale dell assicurazione: 3 anni (36 mesi) Importi in Euro Capitale assicurato iniziale Rata Assicurata mensile Premio triennale anticipato Costi totali Quota parte del costo percepita dall Intermediario Adeguamento del premio e delle somme assicurate In caso di rinnovo dell assicurazione il premio diminuisce in funzione della diminuzione del Capitale Assicurato: la procedura per l accordo sul nuovo premio è descritta all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Il Capitale Assicurato diminuisce infatti annualmente e il suo l ammontare è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale e della durata del Contratto di Mutuo (indicati nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, per il calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, la durata coinciderà con l ultima annualità intera del Contratto di Mutuo. ESEMPIO: Contratto di Mutuo di durata complessiva 20 anni interi e 3 mesi. Per il calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, verrà considerata la durata di 20 anni interi. 9. Diritto di recesso L Aderente/Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall assicurazione. Per l esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell Aderente/Assicurato. Nota Informativa Pagina 7 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

9 Nel caso la durata iniziale del contratto sia stabilita dall Aderente/Assicurato in tre anni si precisa che, nel corso della durata triennale, la facoltà di disdetta potrà essere esercitata a partire dalla seconda ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell assicurazione, con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita all Aderente/Assicurato la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio, è pari al 5% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Il premio indicato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. Sul Modulo di Adesione è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto, per l ipotesi di durata iniziale triennale. Per l esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto in dettaglio indicato all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Si precisa che i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall art del c.c. 11. Legge applicabile al contratto Al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall imposta dovuta dall Aderente/Assicurato. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Aderente/Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Si rinvia agli artt. 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E e 7.F delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull individuazione del momento di insorgenza del sinistro. Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. 14. Assistenza diretta Convenzioni Non prevista. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui Credemassicurazioni si avvalga per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:. - Funzione Reclami - Via L. Sani, Reggio Emilia; via Fax al numero 0522/442041; via all indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it; Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l apposito form reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine Nota Informativa Pagina 8 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

10 massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemassicurazioni per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni). Qualora l esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato relativamente alle questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando il reclamo all Autorità stessa: - mediante il servizio postale all indirizzo di Via del Quirinale, Roma; - oppure trasmettendolo via fax al n.ro o ; - oppure anche via PEC all indirizzo indicato dall Autorità sul proprio sito ( In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all IVASS reso disponibile dall Autorità sul sito il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria. IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all IVASS (come sopra esposto) o avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo: Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s intenda intraprendere un azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito La mediazione si introduce con una domanda all organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l indicazione dell organismo investito, delle parti, dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l assistenza di un avvocato. Per qualsiasi chiarimento relativo all inoltro dei reclami l Aderente/Assicurato può contattare il numero verde Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Qualora sia previsto l arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Nota Informativa Pagina 9 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

11 17. Informativa in corso di contratto Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet ( il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all Aderente/Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto. 18. Consultazione dei rapporti assicurativi via web In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della compagnia ( è disponibile un Area Riservata attraverso la quale l Aderente/Assicurato, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi. L accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall Aderente\Assicurato, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all area riservata medesima. Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo all Aderente/Assicurato. Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.. Il Direttore Generale Carlo Antonio Menozzi Nota Informativa Pagina 10 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

12 Glossario Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza ADERENTE Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L adesione all assicurazione è facoltativa. AMMORTAMENTO FRANCESE E una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate. ASSICURATO Persona fisica a cui si riferisce l assicurazione; essa si identifica con l Aderente. BENEFICIARIO Soggetto a favore del quale Credemassicurazioni riconoscerà il pagamento dell indennizzo. CAPITALE ASSICURATO Somma assicurata per ciascun periodo annuo per le garanzie decesso a seguito di infortunio e Invalidità totale permanente. CAPITALE ASSICURATO INIZIALE Capitale assicurato all atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione riportato alla voce I anno Capitale Assicurato. CARENZA Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del Contratto di Assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Credemassicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata. COMPAGNIA. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione. CONTRAENTE Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di assicurazione. CONTRATTO DI MUTUO Il contratto stipulato tra il Contraente e l Aderente/Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dal Contraente all Aderente/Assicurato. Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente per le coperture richieste dall Aderente/Assicurato. COPERTURA Le garanzie assicurative concesse ad un Aderente/Assicurato da Credemassicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza. DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto. DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO) Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. DURATA CONTRATTUALE Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace. ESCLUSIONI Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione. FASCICOLO INFORMATIVO L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Aderente/Assicurato, composto da: Nota Informativa comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione (comprese le relative appendici) Modulo di Adesione (fac simile) Documento sul trattamento dei dati personali FRANCHIGIA La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicurazione, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'aderente/assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere. Nota Informativa Pagina 11 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

13 INDENNIZZO La somma dovuta dalla Compagnia in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'invalidità Permanente Totale o l Inabilità Temporanea Totale o il Ricovero in Istituto di Cura. Sono inoltre parificati ad Infortunio: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore. INTERMEDIARIO Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede. INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Aderente/Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall attività esercitata. L Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell Allegato 1 al D.P.R n 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38). ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap. LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati lavoratori autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati come non Lavoratori Dipendenti ovvero i Lavoratori con: - contratto a tempo determinato - contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) - contratto di apprendistato - contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) - contratti di lavoro intermittente - i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana). Sono considerati lavoratori autonomi i congiunti di soci e/o amministratori di società che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa. LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Non sono considerati lavoratori dipendenti i lavoratori con: - contratto a tempo determinato - contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) - contratto di apprendistato - contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) - contratti di lavoro intermittente - i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana). LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi Nota Informativa Pagina 12 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

14 ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. LIQUIDAZIONE Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile. MALATTIA Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. MARGINE DI SOLVIBILITA Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri; nell assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti. MODULO DI ADESIONE Modulo sottoscritto dall Aderente/Assicurato per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti. MUTUO IN AMMORTAMENTO Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del Contratto di Assicurazione (assicurazione non contestuale all erogazione del mutuo). NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti). Sono considerati Non Lavoratori i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell adesione: - si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria; - che risultino assunti con contratto a tempo indeterminato da meno di dodici mesi. NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA L attività retribuita o comunque redditizia svolta dall Aderente/Assicurato immediatamente prima del Sinistro. NOTA INFORMATIVA Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che la Compagnia deve consegnare all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Momento in cui avviene il pagamento del premio. PERDITA D IMPIEGO La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato. PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA) Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. POLIZZA Documento che fornisce la prova dell esistenza del Contratto di Assicurazione e che disciplina lo stesso con Credemassicurazioni. PREMIO Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza. PRESCRIZIONE Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. RATA DI AMMORTAMENTO Importo della rata dovuta dall Aderente/Assicurato al Contraente in virtù del Contratto di Mutuo; il pagamento della rata è posticipato rispetto alla data di inizio del piano di ammortamento. RATA ASSICURATA MENSILE Importo della rata indicato sullo spazio riservato alle Dati relativi alla copertura assicurativa incluso nel Modulo di Adesione e su cui si basano le garanzie assicurative che prevedono il rimborso delle rate. RECESSO (O RIPENSAMENTO) Diritto dell Aderente/Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti. Nota Informativa Pagina 13 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

15 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi. SINISTRO Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia. I dati contenuti nella presente Nota Informativa di Protezione Mutuo Credemassicurazioni (Polizza collettiva N ZT di ) sono aggiornati al 1 settembre Nota Informativa Pagina 14 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

16 Condizioni di Assicurazione ART. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA Le prestazioni previste dal presente Contratto di Assicurazione, se rese operanti, sono assicurate - nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi in relazione ai seguenti eventi: INVALIDITA TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO (ART. 7.A) INVALIDITA TOTALE PERMANENTE GRAVE DA MALATTIA (ART. 7.B) INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO o MALATTIA (ART. 7.C) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA (ART. 7.D) PERDITA DEL POSTO DI LAVORO (ART. 7.E) DECESSO DA INFORTUNIO (ART. 7.F) LE PRESTAZIONI ASSICURATE PRESCELTE DALL ADERENTE/ASSICURATO SONO ESPRESSAMENTE INDICATE NEL MODULO DI ADESIONE. Le garanzie vengono proposte all Aderente/Assicurato opportunamente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate all attività professionale svolta al momento dell adesione. Per i lavoratori dipendenti privati (vedi definizione del Glossario), le garanzie offerte sono: Pacchetto: invalidità permanente grave, perdita d'impiego, ricovero Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia (artt. 7.A e 7.B) Perdita del posto di lavoro (art. 7.E) Ricovero in istituto di cura (art. 7.D) Per i lavoratori autonomi (vedi definizione del Glossario), le garanzie offerte sono: Pacchetto: invalidità permanente grave, inabilità temporanea totale Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia (artt. 7.A e 7.B) Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia (art. 7.C) Per i lavoratori Dipendenti Pubblici e per i Non Lavoratori (vedi definizioni del Glossario), le garanzie offerte sono: Pacchetto: invalidità permanente grave, ricovero Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia (artt. 7.A e 7.B) Ricovero in istituto di cura (art. 7.D) Inoltre, nel caso in cui l Aderente/Assicurato abbia risposto positivamente ad una domanda sul proprio stato di salute (Appendice 1) e, indipendentemente dall attività svolta (ad eccezione di quelle elencate in calce nell Appendice 1), potrà acquistare unicamente: Pacchetto: decesso e invalidità permanente grave da infortuni Decesso a seguito di infortunio (art. 7.F) Invalidità totale permanente grave da infortuni (art. 7.A) Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di Credemassicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n ZT (e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Compagnia stessa) stipulate dal Contraente in nome e nell interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto contratto. ART. 2 PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE LIMITI D ETÀ L adesione all assicurazione è facoltativa. L assicurazione Protezione Mutuo Credemassicurazioni può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

17 (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione. L Aderente/Assicurato è persona fisica, cliente del Contraente, che: - non svolga una delle attività indicate in calce nell Appendice 1 Questionario sanitario ; - alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 72 anni non compiuti; - dopo attenta lettura abbia proceduto alla compilazione e alla sottoscrizione del questionario sanitario (Appendice 1); qualora l Aderente/Assicurato non proceda alla compilazione e alla sottoscrizione di tale questionario le coperture assicurative di PROTEZIONE MUTUO CREDEMASSICURAZIONI non potranno avere luogo. L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell annualità assicurativa in corso. La polizza sarà tacitamente rinnovata per le sole garanzie acquistate per le quali non si sono raggiunti i limiti di età sopra descritti. Nel caso in cui siano sopraggiunti i limiti di età per tutte le garanzie acquistate, la polizza si intenderà automaticamente cessata. Inoltre la polizza sarà tacitamente rinnovata per una durata complessiva non superiore alla durata del Contratto di Mutuo. ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7B, 7E) dalle ore della data di decorrenza dell assicurazione indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore del giorno in cui la Compagnia Assicuratrice abbia avuto notizia certa dell avvenuto pagamento) e cessano alle ore del giorno in cui sia trascorso l intero periodo di durata dell assicurazione. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta, l assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito per una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo. Quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato annualmente per una durata massima complessiva inferiore alla durata del Contratto di Mutuo; in particolare, il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato al massimo fino all ultima annualità intera prevista dal Contratto di Mutuo. La disdetta può essere esercitata, sia da parte dell Aderente/Assicurato sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita: nel caso di disdetta data dall Aderente/Assicurato, alla sede di Credemassicurazioni o all intermediario presso il quale è stata sottoscritta l adesione almeno 15 giorni prima della scadenza; nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all ultimo domicilio noto dell Aderente/Assicurato risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza. Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, l Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all intermediario presso il quale è stata sottoscritta l adesione. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a. morte dell Aderente/Assicurato; b. liquidazione dell Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell Aderente/Assicurato; c. estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l Aderente/Assicurato non abbia comunicato alla Compagnia la volontà di mantenere in essere le garanzie assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo Condizioni di Assicurazione Pagina 2 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

18 per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1). ART. 4 DICHIARAZIONI DELL ADERENTE/ASSICURATO Le dichiarazioni dell Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, ivi compreso quanto in particolare riportato in seno al Questionario Sanitario di cui all Appendice 1, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. ART. 5 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, l Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall assicurazione. Per esercitare tale diritto l Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Si precisa che il recesso ha comunque l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall assicurazione a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge). Per l esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell Aderente/Assicurato. Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, l Aderente/Assicurato potrà esercitare il diritto di recesso anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all intermediario presso il quale è stata sottoscritta l adesione. Nel caso la durata iniziale del contratto sia stabilita dall Aderente/Assicurato in tre anni si precisa che, nel corso della durata triennale, la facoltà di disdetta potrà essere esercitata a partire dalla seconda ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell assicurazione, con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica infatti una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita all Aderente/Assicurato la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio è pari al 5% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Il premio indicato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. Sul Modulo di Adesione è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto, per l ipotesi di durata iniziale triennale. ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio pattuito è dovuto dall Aderente/Assicurato alla data di decorrenza dell assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) ed è determinato in base: - alla durata dell assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione); - al capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione); - dalla rata assicurata mensile (indicata nel Modulo di Adesione). Qualora, a seguito della scelta espressa dall Aderente/Assicurato, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in un unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. Qualora, venga invece prescelta una durata annuale, è previsto il pagamento in un unica soluzione in via anticipata. Trascorso il primo anno è previsto il pagamento in un unica soluzione di un premio anno in occasione dei rinnovi taciti del contratto. In entrambi i casi il premio è indicato sul Modulo di Adesione. Condizioni di Assicurazione Pagina 3 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

19 In caso di rinnovo dell assicurazione il premio diminuisce in funzione della diminuzione del Capitale Assicurato. Il Capitale Assicurato diminuisce infatti annualmente e il suo l ammontare è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale e della durata del Contratto di Mutuo (indicati nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, per il calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, la durata coinciderà con l ultima annualità intera del Contratto di Mutuo. Il Contraente, alla data di decorrenza dell assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il Premio (riportato sul Modulo di Adesione) - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell Aderente/Assicurato - per conto della Compagnia in forza di un mandato all incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente. In caso di rinnovo del contratto i premi per le successive annualità saranno corrisposti mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.). ART. 7 GARANZIE ASSICURATIVE 7.A COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO Rischio assicurato Il rischio assicurato è l Invalidità Totale Permanente (tale è considerata l invalidità superiore al 65%) a seguito di infortunio a condizione che: a) l Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la copertura è efficace. b) L Invalidità Totale permanente dell Aderente/Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell Infortunio che l ha provocata. c) La Compagnia Assicuratrice abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell indennizzo a favore dell Aderente/Assicurato. d) Il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9; e) L Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all art. 13. Prestazione Assicurata L Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere all Aderente/Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro. Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell Invalidità saranno detratti dall Indennizzo dovuto per l Invalidità Totale Permanente. L ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo annuo è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata del Contratto di Mutuo (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, per il calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, la durata coinciderà con l ultima annualità intera del Contratto di Mutuo. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione l Aderente/Assicurato indica il capitale assicurato iniziale. Se l Aderente/Assicurato ha un età inferiore a 60 anni compiuti può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di e un massimo di Euro. A partire da 60 anni compiuti può invece essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di e un massimo di Euro. In ogni caso: a) il capitale assicurato iniziale non potrà comunque essere maggiore dell importo del Contratto di Mutuo (al netto dell eventuale premio in caso quest ultimo venga rifinanziato) o del debito residuo in caso di mutuo erogato prima della decorrenza dell assicurazione; b) ove più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere ciascuno lo stesso capitale assicurato iniziale, tenuto conto che il capitale assicurato iniziale complessivo non potrà comunque eccedere l importo del Contratto di Mutuo (al netto dell eventuale premio in caso quest ultimo venga rifinanziato). Condizioni di Assicurazione Pagina 4 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

20 7.B COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA Rischio assicurato Il rischio assicurato è l Invalidità Totale Permanente da malattia (tale è considerata l invalidità superiore al 65%) a condizione che: a) la Malattia sia insorta durante il periodo in cui la copertura è efficace. b) L Invalidità Totale permanente dell Aderente/Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi della malattia che l ha provocata. c) il sinistro sia avvenuto dopo le ore della data di scadenza del periodo di carenza di 90 giorni. d) La Compagnia Assicuratrice abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell indennizzo a favore dell Aderente/Assicurato. e) Il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9; f) L Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all art. 13. Prestazione Assicurata L Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere all Aderente/Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro. Come data di sinistro si intende la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell Invalidità saranno detratti dall Indennizzo dovuto per l Invalidità Totale Permanente. L ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo annuo è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata del Contratto di Mutuo (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, per il calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, la durata coinciderà con l ultima annualità intera del Contratto di Mutuo. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione l Aderente/Assicurato indica il capitale assicurato iniziale. Se l Aderente/Assicurato ha un età inferiore a 60 anni compiuti può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di e un massimo di Euro. A partire da 60 anni compiuti può invece essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di e un massimo di Euro. In ogni caso: a) il capitale assicurato iniziale non potrà comunque essere maggiore dell importo del Contratto di Mutuo (al netto dell eventuale premio in caso quest ultimo venga rifinanziato) o del debito residuo in caso di mutuo erogato prima della decorrenza dell assicurazione; b) ove più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere ciascuno lo stesso capitale assicurato iniziale, tenuto conto che il capitale assicurato iniziale complessivo non potrà comunque eccedere l importo del Contratto di Mutuo (al netto dell eventuale premio in caso quest ultimo venga rifinanziato). 7.C COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Rischio assicurato Il rischio assicurato è l inabilità temporanea e totale al lavoro. L'Aderente/Assicurato si definisce temporaneamente inabile totalmente al lavoro se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa autonoma regolare. Franchigia La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. Condizioni di Assicurazione Pagina 5 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

21 Prestazione Assicurata Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata. Qualora l'aderente/assicurato, dopo una ripresa dell attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 Rate Assicurate mensili per sinistro. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese). La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato. Denunce successive Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri per la presente garanzia. 7.D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA Rischio assicurato Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia. In caso di Ricovero in Istituto di Cura Credemassicurazioni corrisponderà l Indennizzo qualora: a) l Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace; b) il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 7 pernottamenti continuativi; c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all art. 9; d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all art. 13. Prestazione Assicurata Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Assicurata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di franchigia di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata. Qualora l Aderente/Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di franchigia. La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese). Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri per la presente garanzia. 7.E COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO Rischio assicurato Il rischio assicurato è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i Lavoratori Dipendi Privati. Condizioni di Assicurazione Pagina 6 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

22 Carenza La copertura assicurativa per il caso di perdita del posto di lavoro dovuta a giustificato motivo oggettivo è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni. Prestazione assicurativa Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l assicurazione è collegata, in scadenza durante il periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata. Nel caso in cui l Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un attività remunerativa di altra natura, l indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese). Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato. Denunce successive Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione (6 mesi) nel corso del quale l Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri per la presente garanzia. 7.F COPERTURA PER DECESSO DA INFORTUNIO Rischio assicurato Il rischio assicurato è il decesso dell Aderente/Assicurato a seguito di infortunio a condizione che: a) Il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9; b) L Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all art. 13. Prestazione Assicurata L Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere ai Beneficiari, espressamente indicati nel Modulo di Adesione, in base alla Copertura per il caso di Decesso da Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso. L ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo annuo è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata del Contratto di Mutuo (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 3,50%. Qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, per il calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, la durata coinciderà con l ultima annualità intera del Contratto di Mutuo. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione l Aderente/Assicurato indica il capitale assicurato iniziale. Se l Aderente/Assicurato ha un età inferiore a 60 anni compiuti può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di e un massimo di Euro. A partire da 60 anni compiuti può invece essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di e un massimo di Euro. Condizioni di Assicurazione Pagina 7 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

23 In ogni caso: a) il capitale assicurato iniziale non potrà comunque essere maggiore dell importo del Contratto di Mutuo (al netto dell eventuale premio in caso quest ultimo venga rifinanziato) o del debito residuo in caso di mutuo erogato prima della decorrenza dell assicurazione; b) ove più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere ciascuno lo stesso capitale assicurato iniziale, tenuto conto che il capitale assicurato iniziale complessivo non potrà comunque eccedere l importo del Contratto di Mutuo (al netto dell eventuale premio in caso quest ultimo venga rifinanziato). L indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità totale permanente da infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Aderente/Assicurato muore, Credemassicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore. Se il corpo dell Aderente/Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l Aderente/Assicurato è vivo dopo che Credemassicurazioni ha pagato l indennizzo, quest ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L Aderente/Assicurato avrà così diritto all indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati. ART. 8 CONTROVERSIE Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell Aderente/Assicurato, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l Aderente/Assicurato e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. ART. 9 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE ESCLUSIONI Le coperture per Decesso a seguito di infortunio, Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro relativi a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell ambito dell Unione Europea. Le garanzie Decesso a seguito di infortunio, Invalidità Totale Permanente da infortunio, Invalidità Totale Permanente da malattia, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi: - dolo dell'aderente/assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'aderente/assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto; - azioni intenzionali dell Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'aderente/assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico; - infortunio di volo, se l'aderente/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone; - partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali a titolo esemplificativo spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo; Condizioni di Assicurazione Pagina 8 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

24 - stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze; - patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze; - malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente; - malattie od infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme; - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; - ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell Aderente/Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi: - licenziamento dell'aderente/assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto prima dell adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale veniva individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o cassa integrazione; - licenziamenti dovuti a giusta causa ; - dimissioni; - licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; - licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l esclusione opera anche nell ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa; - licenziamenti tra persone conviventi; - cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente; - contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana); - risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità ; - risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; - le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. ART. 10 CRITERI DI INDENNIZZABILITA' Credemassicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l'aderente/assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato. La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL). ART. 11 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. portabilità ) ovvero di rinegoziazione del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Condizioni di Assicurazione Pagina 9 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

25 Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, ferma restando la piena vigenza, l operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate e, in caso di tacita proroga del presente contratto ai sensi dell art. 3, i successivi premi annui saranno ridotti nella medesima proporzione, con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge), così come disciplinato al successivo art Ogni eventuale restituzione verrà effettata a favore dell Aderente/Assicurato entro 30 giorni dalla data in cui quest ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopracitati Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo, l Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l assicurazione: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo. In tal caso all Aderente/Assicurato verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Metodo relativo alle coperture Invalidità Totale Permanente da infortunio e Invalidità Totale Permanente da malattia: L importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione e dei capitali assicurati in tale periodo e considerando eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali, verrà ottenuto come somma di due componenti: componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sul Premio; componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro (definito come la differenza tra il Premio, al netto di eventuali imposte, e i costi gravanti sullo stesso). Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti. Componente A Tale componente è ottenuta moltiplicando l importo dei costi compresi nella quota di Premio relativo alle coperture invalidità totale permanente da infortunio e invalidità totale permanente da malattia pagato dall Aderente/Assicurato per un rapporto avente: al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell assicurazione e la data di scadenza della stessa; al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell assicurazione. Componente B Tale componente B è ottenuta moltiplicando il premio puro relativo alla copertura invalidità totale permanente da infortunio e invalidità totale permanente da malattia come sopra definito - per due coefficienti calcolati in base alle regole di sotto riportate: coefficiente per il capitale assicurato residuo: è calcolato ponendo al numeratore la differenza tra il capitale assicurato relativo all annualità nella quale è avvenuta l anticipata estinzione e il capitale assicurato alla scadenza contrattuale e al denominatore la differenza tra il capitale assicurato iniziale e il capitale assicurato alla scadenza contrattuale; coefficiente per il tempo residuo: è calcolato ponendo al numeratore il numero di giorni compresi tra la data di anticipata estinzione e la scadenza contrattuale e al denominatore il numero di giorni compresi tra la data di decorrenza dell assicurazione e la data di scadenza dell assicurazione. Se il capitale assicurato alla data di estinzione coincide con il capitale assicurato alla scadenza contrattuale, la componente B è ottenuta moltiplicando il premio puro relativo alla copertura invalidità totale permanente da infortunio e invalidità totale permanente da malattia per un rapporto avente: Condizioni di Assicurazione Pagina 10 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

26 al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell assicurazione e la data di scadenza della stessa; al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell assicurazione. Metodo relativo alle coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di cura, Perdita del posto di Lavoro: L importo da restituire (afferente sia i costi sia il premio puro), calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l importo del Premio relativo alle garanzie Inabilità Temporanea Totale, ricovero in Istituto di cura, Perdita del posto di Lavoro al netto di imposte - per un rapporto avente: al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell assicurazione e la data di scadenza della stessa; al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell assicurazione Portabilità del Contratto di Mutuo Nel caso di portabilità del Contratto di Mutuo, l Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l assicurazione. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all Aderente/Assicurato verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di portabilità verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell assicurazione). L importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art Rinegoziazione del Contratto di Mutuo In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo, l assicurazione continua alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo; - con riferimento all assicurazione cessante, all Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell assicurazione.). L importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art Estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, ferma restando la piena vigenza, l operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate e, in caso di tacita proroga del presente contratto ai sensi dell art. 3, i successivi premi annui saranno ridotti nella medesima proporzione. In tale caso le somme assicurate, rappresentate dal Capitale Assicurato e dalla Rata Assicurata mensile, verranno adeguate proporzionalmente a partire dalle ore del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo. Le nuove somme assicurate saranno ottenute moltiplicando le precedenti somme assicurate per un rapporto avente: - al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall estinzione anticipata parziale; - al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell estinzione anticipata parziale. Condizioni di Assicurazione Pagina 11 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

27 L importo che verrà restituito all Aderente/Assicurato per la parte di Premio pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 11.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate. I successivi premi annui, relativi agli eventuali rinnovi del contratto di assicurazione, saranno rideterminati in base alle somme assicurate proporzionalmente adeguate in conseguenza dell estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo. ART. 12 BENEFICIARI Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio, Invalidità Totale Permanente da malattia Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del posto di lavoro è esclusivamente l Aderente/Assicurato. In caso di decesso dell Aderente/Assicurato dovuto esclusivamente ad infortunio, i beneficiari delle prestazioni di cui alla polizza sono espressamente designati nel Modulo di Adesione; in assenza di detta designazione specifica, i beneficiari saranno gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell Aderente/Assicurato. ART. 13 DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI OBBLIGHI RELATIVI Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l Aderente/Assicurato o gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a. - via Luigi Sani Reggio Emilia, con le seguenti tempistiche: - nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante; - nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero; - nei casi di Perdita del Posto di lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo ; - nei casi di morte dovuta a seguito di infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso. Unitamente al modulo di sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all Aderente/Assicurato: in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Invalidità Totale e Permanente da malattia: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - dichiarazione dell Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice; - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto. La valutazione dell invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Sinistro. In relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Temporanea Totale: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - certificato medico attestante l Inabilità Totale Temporanea; eventuale certificato di ricovero in ospedale; - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce presunzione di cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - dichiarazione dell Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice; - documentazione attestante il fatto che l assicurato è un Lavoratore Autonomo; - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto. Condizioni di Assicurazione Pagina 12 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

28 In relazione alla richiesta di indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della cartella clinica completa; - dichiarazione dell Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice; - documentazione attestante il fatto che l Aderente/Assicurato è un Lavoratore Dipendente Privato oppure un Lavoratore Dipendente Pubblico o che evidenzi lo stato di Non Lavoratore; - copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione e nei due mesi successivi; - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto. In relazione alla richiesta di indennizzo per Perdita del Posto di Lavoro: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della lettera di assunzione; - copia della lettera di licenziamento; - copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l impiego o documento equipollente; - copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione ; - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto. In relazione alla richiesta di indennizzo per Decesso a seguito di infortunio, i Beneficiari devono presentare: - copia del documento d identità e codice fiscale dell Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso; - certificato di morte dell Assicurato; - documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l identificazione degli eredi; - qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall art del c.c. I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di Protezione Mutuo Credemassicurazioni sono aggiornati al 1 settembre Condizioni di Assicurazione Pagina 13 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

29 Appendice 1 Questionario sanitario 1) Nel corso degli ultimi due anni le è stata accettata a condizioni aggravate (con applicazione di una extramortalità o di un sovrappremio), o le è mai stata rifiutata o differita una precedente proposta di assicurazione sulla vita o di invalidità? 2) nel corso degli ultimi 10 anni ha sofferto o soffre di una delle seguenti malattie? MALATTIE DEL CUORE O DEI VASI: cardiopatie ischemiche, dilatative o ipertrofiche, infarto del miocardio, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali o sistemiche, ischemie (anche transitorie); MALATTIE DEI POLMONI: insufficienze respiratorie o malattie polmonari croniche (esclusa l asma in assenza di fumo, ricovero ospedaliero e senza necessità di trattamento continuativo trattamento con broncodilatatori solamente in presenza di sintomi acuti e una sola volta la settimana); MALATTIE DEL SANGUE: malattie del sangue (escluse le forme silenti e la talassemia minor); MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO: ictus cerebrali, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche (sclerosi multipla); MALATTIE DELLO STOMACO, DELL INTESTINO, DEL FEGATO: cirrosi epatiche, epatopatie HBV e HCV correlate, malattie infiammatorie intestinali croniche; MALATTIE DEI RENI: insufficienze renali o altre malattie renali croniche; MALATTIE TUMORALI: neoplasie maligne di qualsiasi tipo; ALTRE MALATTIE: obesità con indicazione di trattamento chirurgico, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica, ipertensioni arteriose con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche; dipendenza da sostanze stupefacenti; miastenie gravi; diabete, immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: Lupus Eritematosus Sistematico, sclerodermiti), malattie genetiche, malattie rare; etilismo. 3) nel corso degli ultimi 10 anni è stato sottoposto od è in attesa di sottoporsi ad interventi chirurgici, chemioterapia o radioterapia (esclusi gli interventi chirurgici conseguenza di lesione traumatica degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici degli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto)? 4) Svolge una delle seguenti attività a rischio? acrobata trapezista, artista controfigura -, pilota, allievo pilota o membro dell equipaggio nell aviazione privata, - chimico o fisico nel campo dell energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi - collaudatore di auto o motoveicoli - guida alpina - addetto alle Forze Armate con mansioni particolari ad alto rischio (artificieri; imbarcati su sottomarini; paracadutisti; piloti di mezzi aerei; unità speciali) - operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico - operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare - operaio di cementifici operaio di cantieri navali - operaio di impianti di energia nucleare - sommozzatore o palombaro speleologo - titolare o dipendente con lavoro manuale: in cava e con uso di esplodenti; in cantiere edile o di sistemazione idraulica in gallerie, pozzi e simili o con uso di esplodenti; in miniera? Condizioni di Assicurazione Pagina 14 di 14 Mod.A4/CRS 4009/T/09/17

30 - Modulo di adesione Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. (Polizza collettiva di. n ZT) Contraente: Credito Emiliano S.p.A. Aderente/Assicurato cognome e nome, indirizzo e codice fiscale Dati relativi al Contratto di Mutuo numero Stato contratto mutuo durata (in mesi) Estremi dell'adesione progressivo n. decorrenza dell'assicurazione scadenza dell'assicurazione durata iniziale dell'assicurazione (in mesi) Dati relativi alla copertura assicurativa (importi in Euro) rata assicurata mensile capitale assicurato iniziale - I anno - capitale assicurato II anno - capitale assicurato III anno - capitale assicurato Beneficiari in caso di decesso da infortunio dell'aderente/assicurato (da indicare con riferimento alla "garanzia decesso da infortunio" prestata nel pacchetto " decesso e invalidità permanente grave da infortuni") cognome, nome e data di nascita Garanzie/Premi (importi in Euro) note Premio imponibile di cui costi a carico dell'aderente/assicurato imposte Attività professionale (vedi definizioni Glossario della Nota Informativa) imposte FAC -SIMILE premi imponibili premio di cui premio detraibile (*) parte dei costi riconosciuta all'intermediario (*) la detrazione spetta nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione (facenti parte del Fascicolo Informativo - Mod. 4009/T/09/17) che l'aderente/assicurato dichiara di approvare. firma Aderente/Assicurato Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. 1 - Per il Cliente (pagina 1/2) CRSMO04009XDE

31 - Modulo di adesione Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. (Polizza collettiva di. n ZT) Contraente: Credito Emiliano S.p.A. Estremi dell'adesione progressivo n. decorrenza dell'assicurazione scadenza dell'assicurazione durata iniziale dell'assicurazione (in mesi) Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione, ivi compreso quanto in particolare riportato in seno al questionario sanitario, possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del C.C.. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente alla Compagnia. Dichiarazioni dell'aderente/assicurato Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di. N ZT in nome e nell interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti. Il sottoscritto Aderente/Assicurato dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto. Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che l'adesione alla polizza collettiva sopraindicata prevede il tacito rinnovo per un periodo pari ad un anno a far data dalla scadenza indicata alla voce "scadenza dell'assicurazione" e così in seguito, sino ad una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo. Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata. Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara inoltre: (a) di aver ricevuto e letto i documenti Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti modello 7A, Informazioni da rendere all'aderente/ Assicurato prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto modello 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2; (b) di essere informato che come previsto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il recesso l'aderente/assicurato deve inviare apposita comunicazione secondo le modalità indicate all'art.5 delle Condizioni di Assicurazione; (c) di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del Questionario Sanitario compilato prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione; (d) di aver preso atto che Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Compagnia ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente/Assicurato conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "Premio" dovuto per la durata della presente Assicurazione (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione); (e) di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso Credito Emiliano S.p.A. firma Aderente/Assicurato L'Aderente/Assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (Mod. 4009/T/09/17) contenente i seguenti documenti: Nota informativa comprensiva del glossario, Condizioni di Assicurazione, Fac simile del Modulo di Adesione, Documento Informativo sul trattamento dei dati personali. firma Aderente/Assicurato Condizioni espressamente accettate Agli effetti degli artt e 1342 del cod. civ., il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli il cui testo è riportato nelle Condizioni di Assicurazione, che formano parte integrante del presente contratto: Art.1 - Oggetto delle coperture e obblighi della Compagnia; Art.2 - Persone assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; Art.3 - Decorrenza, durata delle coperture e tacita proroga del contratto; Art.5 Facoltà di recesso dal contratto; Art. 6 - Pagamento del premio; Art. 7.A Copertura per invalidità totale permanente da infortunio; Art. 7.B Copertura per invalidità totale permanente da malattia; Art. 7.C - Copertura per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia; Art. 7.D - Copertura per ricovero in istituto di cura; Art. 7.E - Copertura per perdita del posto di lavoro; Art. 7.F - Copertura per Decesso da infortunio; Art.9 Delimitazioni dell assicurazione Esclusioni; Art Eventi relativi al contratto di mutuo; Art Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo; Art Portabilità del Contratto di Mutuo; Art Rinegoziazione del Contratto di Mutuo; Art Estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo; Art.12 Beneficiari; Art.13 Denuncia e liquidazione dei sinistri Obblighi relativi. firma Aderente/Assicurato Consenso privacy: L Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto le informative con le quali, per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato informato da. e dall Intermediario collocatore sull uso dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, sui soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati e sui propri diritti (art. 7 D.lgs 196/2003) e: - fornisce il proprio consenso, apponendo la firma in calce, alla comunicazione dei propri dati nei termini indicati nelle informative rilasciategli, consapevole che in assenza dello stesso, la Compagnia e l Intermediario collocatore sarebbero impossibilitati a dare esecuzione al contratto: firma Aderente/Assicurato - fornisce altresì il proprio consenso al trattamento di dati sensibili per le finalità esposte nelle informative rilasciategli apponendo la propria firma in calce, consapevole che in assenza la Compagnia e l Intermediario collocatore non potranno eseguire i rapporti che richiedono il trattamento di tali dati: firma Aderente/Assicurato luogo e data FAC -SIMILE cognome, nome e visto incaricato per verifica firma/e e poteri Credemassicurazioni SpA Il Direttore Generale - Carlo Antonio Menozzi Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. 1 - Per il Cliente (pagina 2/2) CRSMO04009XDE

32 CREDEMASSICURAZIONI SPA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A Introduzione Credemassicurazioni SpA in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce. B Fonte dei dati personali Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice ) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. C Finalità del trattamento cui sono destinati i dati natura obbligatoria o facoltativa del consenso Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 1 I Suoi dati personali saranno trattati, anche con mezzi di comunicazione a distanza, per l acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Inoltre, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati da Credemassicurazioni dietro Suo esplicito consenso - per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi) e/o comunicazione commerciale di prodotti e servizi di Credemassicurazioni, del Gruppo CREDEM e/o di società terze, anche mediante modalità automatizzate di contatto (quali posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l intervento di un operatore) e anche modalità tradizionali (come telefonate con operatore e posta cartacea). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti D - Modalità di trattamento dei dati personali In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. A tal riguardo,. fornisce al Contraente e all Assicurato, se diverso dal Contraente, l informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l esecuzione dei contratti perfezionati con. 1 La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. Documento sul trattamento dei dati personali Pagina 1 di 3 Mod. A4/CRS/2397/05/17 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it PEC: info@pec.credemassicurazioni.it Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito

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