Aiuto di Stato N 436/2010 Italia Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2011)3498 final Oggetto: Aiuto di Stato N 436/2010 Italia Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES) Signor Ministro, I. SINTESI (1) Mi pregio di informarla che la Commissione europea ha valutato il progetto "Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)" (in appresso "la misura") e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l aiuto di Stato in oggetto è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE). II. PROCEDIMENTO (2) A seguito di discussioni avvenute nella fase di pre-notificazione, il 7 ottobre 2010 l'italia ha notificato alla Commissione una misura volta a sviluppare l'infrastruttura a banda larga nelle aree svantaggiate della regione. Le autorità italiane hanno colto l'occasione per illustrare la portata della misura durante riunioni e contatti informali con il gruppo della Commissione incaricato del caso. Le autorità italiane hanno presentato informazioni complementari il 15 dicembre 2010, il 25 e il 31 gennaio 2011 e il 5 aprile III. CONTESTO III.1. La regione Friuli Venezia Giulia (3) Il Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma a statuto speciale situata nell'italia nord orientale. Ha una popolazione di abitanti su una superficie territoriale complessiva di circa chilometri quadrati, dei quali 2996 in pianura, 1 Censimento del S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)

2 3343 in montagna e 1518 in collina. Più della metà del territorio regionale è quindi collinare e montano. (4) La densità abitativa media della regione è molto al di sotto della densità abitativa media nazionale. Inoltre, come avviene anche altrove in Europa, la maggior parte della popolazione abita nelle zone di pianura; i 4 capoluoghi di provincia (Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone) sono difatti localizzati in zone pianeggianti. In tali zone si concentra inoltre la maggior parte delle attività economiche, compresi gli interessi del mercato delle telecomunicazioni. Al contrario, gli ambiti collinari e montani sono scarsamente interessanti per il mercato, a causa della scarsa densità abitativa, delle difficili condizioni orografiche (le infrastrutture in zone non pianeggianti sono oltretutto notevolmente più onerose) e degli svantaggi economici. (5) Le zone a scarsa densità abitativa coincidono con le zone afflitte dal divario digitale (digital divide), come illustrato nelle planimetrie allegate al fascicolo di notifica. Ciò conferma ancora una volta la relazione fra il verificarsi di un fallimento del mercato e il carattere remoto e montagnoso di alcune regioni europee. (6) Tale divario socioeconomico nel territorio regionale, riguardante non solamente le zone di montagna ma anche alcune zone marginali della parte pianeggiante, costituisce un elemento molto problematico per uno sviluppo regionale omogeneo. Ciò è confermato dalla scarsa qualità dei servizi di connettività a banda larga lamentata da cittadini e imprese di tali aree marginali. III.2. Il programma ERMES (7) A seguito dell'analisi delle conclusioni di uno studio ricognitivo sulla disponibilità di infrastrutture nel territorio regionale 2, la regione Friuli ha approvato il "Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di ICT" (denominato ERMES) 3. Il Programma ERMES promuove lo sviluppo di servizi telematici avanzati da parte della pubblica amministrazione sul territorio regionale, nonché lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale a vantaggio dei privati cittadini e delle aziende. (8) Con il programma ERMES la regione Friuli intende contribuire allo sviluppo tecnologico per la diffusione di servizi a valore aggiunto. Secondo le autorità italiane, il programma si fonda su un approccio coerente con lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni poiché favorisce la concorrenza e l ingresso di nuovi concorrenti, cercando di abbattere le barriere all ingresso e quindi agendo sul fallimento del mercato delle infrastrutture. (9) La Regione intende realizzare le finalità di ERMES mediante la realizzazione di una rete di proprietà pubblica, basata sulla tecnologia in fibra ottica, che raggiunge ognuna delle 218 sedi dei Comuni del territorio regionale e che persegue le seguenti finalità: 1. realizzazione e migrazione dell attuale Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) verso la nuova infrastruttura di rete in fibra ottica per soddisfare le crescenti necessità di efficacia, efficienza, 2 3 Studio effettuato dall'università di Udine. Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2005, n. 2634, "Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di ICT (information e communication technology)" (ERMES). 2

3 economicità e competitività dei servizi della pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi del piano d azione dell egovernment per l iniziativa i ; 2. utilizzo della rete regionale per correggere il fallimento del mercato infrastrutturale (causa principale del divario digitale) e per realizzare gli obiettivi di sviluppo economico e coesione sociale e territoriale attraverso la cessione in uso agli operatori privati delle fibre ottiche eccedenti le necessità della rete pubblica; 3. offrire a tutti i cittadini della regione una moderna connessione a banda larga entro il (10) La rete pubblica regionale di ERMES è stata infatti opportunamente progettata per essere strutturalmente sovradimensionata: essa presenta un numero di coppie di fibre ottiche eccedenti le necessità dell'amministrazione pubblica, di modo che siano disponibili fibre ottiche per gli operatori di telecomunicazioni affinché questi possano raggiungere con i servizi di connettività a banda larga gli utenti finali nelle zone afflitte da digital divide infrastrutturale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'ue in materia di telecomunicazioni, nonché perseguendo i principi di apertura, neutralità tecnologica e non duplicazione delle infrastrutture. (11) Oltre al programma ERMES, le autorità italiane intendono avviare un progetto complementare per realizzare servizi NGA nei distretti industriali della regione. IV. DESCRIZIONE DELLA MISURA IV.1. Obiettivi della misura (12) La regione Friuli intende dare un forte contributo alla crescita economica e allo sviluppo delle zone più svantaggiate della regione, stimolando l'offerta di nuovi servizi di connettività. Poiché l uso e lo sviluppo di prodotti e di servizi basati sul contenuto presuppongono l esistenza di infrastrutture idonee in grado di sostenere adeguati servizi a banda larga, l Amministrazione regionale intende sovvenzionare una infrastruttura avanzata e a prova di futuro in tutto il territorio della regione. Tale piattaforma contribuirà allo sviluppo economico e al perseguimento degli obiettivi di coesione sociale e territoriale della regione, attualmente caratterizzata da notevoli squilibri socioeconomici. IV.2. Struttura del progetto IV.2.1. Il programma ERMES (13) Al fine di raggiungere gli obiettivi summenzionati, le autorità italiane prevedono di realizzare una rete pubblica in fibra ottica per collegare tutte le 218 sedi comunali della Regione a 5 anelli e nodi di rete comunali, tra di loro connessi da tratti di dorsale. 4 COM(2006) 173 definitivo del

4 (14) L utilizzo principale degli anelli è quello di reti di backhaul, ovvero di reti che trasportino il traffico proveniente dai PoP presenti sul territorio ai nodi di interconnessione regionale presenti in corrispondenza dei nodi principali della rete. La lunghezza degli anelli della rete regionale è compresa tra 33 e 360 Km. (15) La Regione intende utilizzare questa rete per un duplice scopo: il primo è quello di fornire servizi di telecomunicazioni moderni di nuova generazione alla pubblica amministrazione regionale (RUPAR); il secondo è la cessione di coppie di fibre agli operatori privati per consentire loro di offrire servizi avanzati di connettività sul mercato privato nelle aree della regione dove tali servizi sono inesistenti o inadeguati. RUPAR: Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (16) La parte dedicata alla RUPAR del programma ERMES intende incoraggiare la creazione di servizi pubblici on line che incentivino a loro volta la domanda di connessione a banda larga da parte degli utenti. La RUPAR è concepita per soddisfare le esigenze dell ente Regione e di altri organismi pubblici che operano nel territorio regionale che possono chiedere di beneficiare di tale servizio, assieme a uffici decentrati dell'amministrazione statale. Attualmente la RUPAR fornisce connettività e servizi alle seguenti tipologie di utenze: - gli uffici e gli enti regionali, comprese le università; - le Provincie, i Comuni, le Camere di Commercio; - le Aziende per i Servizi Sanitari ed Ospedalieri; - altri Enti della Regione Friuli Venezia Giulia. (17) L'impianto, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo elettronico regionale sono affidati in concessione dall'amministrazione regionale alla società in house 4

5 INSIEL S.p.A.. L obiettivo di ERMES nell ambito della RUPAR è quello di sostituire l attuale rete costituita da link dedicati di proprietà degli operatori delle telecomunicazioni e affittati alla Regione, con una rete in fibra ottica di proprietà regionale. (18) L'amministrazione regionale (tramite INSIEL) ha bandito varie gare con procedura pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici, per la realizzazione della rete, compresa l'installazione di cavi adeguati al passaggio di molteplici fibre e la posa di fibra spenta. (19) Le autorità italiane affermano che questa parte del programma ERMES esula dal campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, conformemente alla prassi della Commissione in questo settore 5 e al paragrafo (13) degli Orientamenti. La RUPAR non viene utilizzata per finalità commerciali ma solo per fornire servizi di connettività agli enti appartenenti alla pubblica amministrazione. Pertanto, è opinione delle autorità italiane che questo intervento statale non costituisca conferimento di vantaggio economico a un'impresa e pertanto ricada al di fuori delle regole sugli aiuti di stato. Le autorità italiane ritengono che gli enti pubblici summenzionati non esercitino attività economiche e, anche qualora taluni di essi potessero essere considerati come imprese (come gli ospedali), tali enti opererebbero comunque nel contesto dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG). Le autorità italiane hanno assicurato che qualora tale sovvenzione costiuisca una forma di aiuto, esso sarà erogato nel pieno rispetto della decisione della Commissione 2005/842/EC riguardante l applicazione dell articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d interesse economico generale (SIEG) 6,. Pertanto la parte dedicata alla RUPAR del programma ERMES non è inclusa nella notifica e non è oggetto della presente decisione. Parte del programma ERMES dedicata al superamento del digital divide (cessione al mercato) (20) L'insufficienza di infrastrutture esistenti e previste atte a fornire adeguati servizi avanzati agli utenti finali in Friuli non influisce solo sull'amministrazione pubblica ma anche sui cittadini e sulle imprese situate nella regione. Poiché l'attuale situazione nella regione è caratterizzata dalla mancanza di concorrenza a livello di infrastrutture a banda larga su una porzione molto ampia del territorio regionale, l'amministrazione regionale desidera mettere a disposizione degli operatori privati la capacità in eccesso della rete pubblica. (21) Le autorità italiane sostengono che in Friuli si è verificato un fallimento del mercato per quanto riguarda la fornitura di servizi NGA e, in talune zone, anche per i servizi di base a banda larga. Esse ritengono pertanto necessario l'intervento dello Stato per 5 6 Decisione della Commissione relativa al caso N 407/2009 Xarxa Oberta, GU C 259 del ; decisione della Commissione relativa al caso NN 24/2007 Pražská městská bezdrátová síť. GU C 141 del ; decisione della Commissione relativa al caso N 46/2007 Welsh public network scheme, GU C 157 del Decisione della Commissione 2005/842/EC riguardante l applicazione dell articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d interesse economico generale, GUCE L 312/67. Tra l'altro, tale decisione esenta specificamente da notifica gli aiuti agli ospedali. 5

6 correggere tale fallimento a livello infrastrutturale. Pertanto, per questa parte del programma, le autorità italiane hanno chiesto un'autorizzazione come disposto dalle norme in materia di aiuti di Stato e dagli Orientamenti comunitari relativi all applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 7 (in appresso "gli orientamenti sulle reti a banda larga"). (22) Con questa parte del programma ERMES, la Regione si pone l'obiettivo di generare un meccanismo virtuoso di abbattimento della principale barriera all ingresso sui mercati delle comunicazioni elettroniche, determinata dall elevato costo della realizzazione delle infrastrutture adeguate. Le caratteristiche della misura garantiscono una piattaforma ad elevatissime prestazioni, tecnologicamente neutra, aperta a tutti gli operatori a condizioni non discriminatorie nelle zone dove una tale infrastruttura aperta non sia già disponibile. (23) La Regione intende concedere in uso più coppie di fibre ottiche sugli anelli della dorsale regionale agli operatori privati. Normalmente sui singoli anelli, una volta soddisfatte le necessità della RUPAR, rimangono disponibili 4, 5 o più coppie di fibre ottiche che permetteranno di soddisfare le richieste di un pari numero di operatori su ciascun anello. La fibra verrà ceduta in uso con le modalità dell IRU 8 mediante gare d'appalto aventi come oggetto l utilizzo di fibra ottica spenta. Le autorità regionali stimano che il 33% circa della capacità della rete sarà dedicata all'uso degli operatori privati. (24) Le autorità regionali hanno notato che la copertura della banda larga nel territorio regionale ha una configurazione a macchia di leopardo e pertanto intendono adottare un approccio differenziato secondo le caratteristiche di ogni area. L'approccio della Regione è alquanto moderato nel senso che la misura avrà come obiettivo solo quelle aree nelle quali non sono offerti adeguati servizi di base a banda larga (aree bianche) o dove esiste un'infrastruttura capace di fornire tali servizi ma il mercato non è competitivo a causa delle barriere all'ingresso (aree grigie). (25) Di conseguenza, la Regione ritiene che sia conforme agli orientamenti comunitari consentire l uso effettivo della rete regionale di backhaul da parte degli operatori unicamente per fornire servizi nelle aree caratterizzate da un fallimento di mercato (cioè le tradizionali aree bianche e grigie). Inoltre, per le aree bianche, gli operatori selezionati avranno l'obbligo di fornire servizi di copertura minima. (26) Al contrario, l uso dell infrastruttura nel tratto che attraversa le aree nere (dal punto di vista della banda larga tradizionale) è consentito esclusivamente per il transito e il collegamento tecnico, ma con divieto di spillamento e di fornitura di servizi di connettività in banda larga agli utenti. Nelle aree nere che sono aree bianche NGA, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di accesso di nuova generazione, le autorità regionali consentiranno agli operatori l'acceso alla rete ERMES solo per collegare un tratto NGA 9. (27) I comuni sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: GU C 235 del , pag. 7. IRU: indefeasible right of use (diritto d uso esclusivo). Conformemente alla decisione della Commissione sul caso Xarxa Oberta, citato alla nota 5. 6

7 Numero di comuni Presenza di infrastrutture di backhaul (compresa la fibra spenta) 10 Offerta al dettaglio di servizi di base a banda larga Infrastrutture NGA esistenti o previste per il futuro prossimo Condizioni di accesso alla rete ERMES 1 Bianca: 114 No No No 2 Grigia: 86 Telecom Italia Telecom Italia No Tutti gli operatori possono collegarsi a ERMES perché non esistono infrastrutture Tutti gli operatori possono collegarsi a ERMES perché a livello di backhaul e sul mercato al dettaglio è presente solo l'operatore storico. 3 Grigia: 10 Telecom Italia Telecom Italia + 1 operatore alternativo No Tutti gli operatori possono collegarsi a ERMES perché esiste una sola infrastruttura e le aree non sono considerate competitive. 4 Nera: 8 Telecom Italia + altri Telecom Italia + altri No Solo infrastrutture NGA a copertura dell'ultimo miglio possono collegarsi a ERMES (28) Le autorità italiane affermano la mancanza di un'adeguata infrastruttura a banda larga nei 114 comuni definiti aree bianche, fra cui 25 sono del tutto privi di centrali telefoniche sul loro territorio. Queste sono le zone in cui si è verificato un fallimento totale di mercato. Nelle are grigie esiste un'unica infrastruttura idonea a fornire servizi a banda larga. Tuttavia, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, in tali aree i prezzi e le condizioni di accesso all'infrastruttura dell'operatore storico (incumbent) non permettono lo sviluppo di un clima concorrenziale e sono pertanto aree a fallimento di mercato. Nei 10 comuni definiti aree grigie, dove esiste un solo operatore alternativo a livello di mercato al dettaglio, le autorità italiane ritengono che vi sia fallimento di mercato: l'operatore è vincolato ai prezzi e ai livelli qualitativi 10 Le autorità italiane hanno specificato che in talune aree è stato posato un numero esiguo di fibre ottiche che sono ad uso esclusivo della società cui appartengono, senza possibilità di accesso per operatori terzi. Pertanto tali fibre non sono state considerate alternative all'unica infrastruttura di backhaul segnalata. 7

8 stabiliti dall'operatore storico, pertanto non può esservi un'effettiva concorrenza. Nelle 8 aree nere è presente più di una infrastruttura a banda larga ma gli operatori delle telecomunicazioni hanno dichiarato di non avere intenzione di realizzare un'infrastruttura di accesso NGA nel futuro prossimo. IV.2.2. Il ruolo di INSIEL (29) La legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, ha definito la fornitura di servizi TIC all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia un servizio regionale di interesse economico generale. Alla società in house INSIEL sono stati affidati l'impianto, lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura TIC della regione. Di conseguenza, INSIEL è incaricata di sviluppare la parte dedicata alla RUPAR del programma ERMES. Questa parte del programma non è oggetto della presente notifica, come illustrato al punto (19). (30) Le autorità italiane hanno spiegato che INSIEL si occuperà di esperire le gare per conto della Regione per la realizzazione della RUPAR ma non fornirà servizi all'ingrosso (wholesale) e non eserciterà attività economiche, in quanto la legge le vieta di fornire servizi a terzi oltre che alla Regione. Pertanto, l'amministrazione regionale gestirà da sé le gare per la selezione degli operatori commerciali e riscuoterà direttamente i loro canoni. Poiché l'infrastruttura passiva sarà immediatamente concessa in uso dalla Regione agli operatori commerciali, questa parte del programma ERMES non richiede altre attività di gestione della rete. IV.2.3. Realizzazione di una rete NGA nei distretti industriali (FTTH) (31) Il secondo intervento della Regione ha l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura NGA a servizio di 17 distretti industriali, come misura complementare allo sviluppo della rete ERMES. Questo intervento interessa 77 aree industriali e 81 comuni. Il raggruppamento delle attività industriali in distretti è un fattore importante per favorire l'occupazione e lo sviluppo socioeconomico nelle aree in oggetto. Per ottenere i migliori risultati, le autorità italiane sono convinte dell'importanza della disponibilità di reti di ultima generazione e a prova di futuro. L'intervento regionale permetterà non solo di superare il digital divide esistente ma anche di aumentare la competitività a lungo termine delle imprese. (32) Con questo intervento la Regione intende finanziare la cablatura del tratto di accesso che collega i distretti in oggetto alla rete di dorsale ERMES. Verrà sviluppata solo l'infrastruttura passiva che sarà concessa in uso agli operatori privati delle telecomunicazioni mediante gare d'appalto. L'infrastruttura sarà finanziata dai fondi FESR e dalle risorse proprie del Friuli e rimarrà di proprietà della Regione. (33) Secondo le autorità italiane, solo una rete NGA basata sulla tecnologia in fibra ottica garantirà una larghezza di banda sufficiente alle imprese locali, offrendo capacità virtualmente illimitata, senza i limiti della tecnologia attuale (deterioramento dovuto alla distanza, presenza di centrali telefoniche locali obsolete, ecc.). IV.3. Altre caratteristiche del progetto (34) Base giuridica: le basi giuridiche del progetto sono le seguenti: il decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; il decreto 8

9 legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della pubblica amministrazione digitale"; la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2005, n. 2634, che approva il Programma ERMES; la deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2010, n (35) Importo dell'aiuto: le autorità italiane ritengono che la costruzione della rete per l'utilizzo dedicato alla RUPAR non rientra nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, poiché la rete realizzata sarà utilizzata anche per la fornitura di servizi sul mercato, le autorità italiane hanno notificato questa parte della misura in quanto ritengono che quest'ultimo intervento necessiti un aiuto di Stato per essere sostenibile sul piano commerciale. Le autorità italiane hanno precisato che la componente di aiuto del programma ERMES dovrebbe ammontare a 25 milioni di euro. Per quanto riguarda la parte della misura relativa alle reti NGA a servizio dei distretti industriali, i costi stimati a carico della Regione ammontano a 22,6 milioni di euro, di cui 19 provenienti dal FESR. (36) L'aiuto previsto a titolo di questa misura non può essere cumulato con altri regimi di aiuto, come il progetto nazionale "Banda larga nelle aree rurali d Italia" 11 o misure future pianificate dalle autorità italiane (centrali o locali). (37) Mappatura e analisi della copertura: per quanto riguarda la rete ERMES, lo schema della rete è dettato dalla necessità di collegare tutte le sedi dell'amministrazione pubblica. Tuttavia, per individuare i comuni che necessitano di un finanziamento dello Stato per l'infrastruttura all'ingrosso, occorre mappare le infrastrutture esistenti e analizzare la loro copertura. (38) Per raccogliere le informazioni pertinenti è stata effettuata una consultazione degli operatori, che ha seguito diverse modalità. Oltre alle informazioni disponibili al pubblico sulla rete storica, sono stati organizzati incontri e distribuiti questionari per raccogliere informazioni sulla disponibilità dell'infrastruttura e sui programmi d'investimento dei principali operatori delle telecomunicazioni 12. La Regione ha deciso di mappare la disponibilità di banda larga nel proprio territorio facendo riferimento all'area coperta dalle centrali telefoniche e all'esistenza di infrastrutture in fibra ottica che raggiungono ognuna di esse, alla mancanza o inadeguatezza di apparati necessari al funzionamento della rete (ad esempio DSLAM) o all'inadeguatezza delle tratte della rete di terminazione in rame. (39) Dall'analisi della copertura è emerso che 126 su 259 centrali telefoniche presenti sul territorio regionale non risultano tuttora collegate in fibra ottica. Inoltre, in molti casi lungo la rete telefonica di accesso sono presenti apparati multiplex che impediscono l erogazione di servizi a banda larga anche ad utenze coperte da centrali raggiunte da fibra ottica. (40) Per quanto attiene al progetto di realizzare infrastrutture NGA a servizio dei distretti industriali, sia le imprese locali che gli operatori delle telecomunicazioni hanno partecipato a uno studio volto a individuare le aree che necessitano un intervento. Di Decisione della Commissione del relativa al caso N 646/ Progetto nazionale "Banda larga nelle aree rurali d Italia". La regione Friuli utilizzerà i fondi autorizzati nell'ambito di questo regime nazionale per collegare la maggior parte delle aree rurali (le cosi dette zone D) alla rete ERMES. Compresi gli operatori di comunicazioni via cavo, senza fili, mobili e satellitari. I risultati di questa consultazione hanno tuttavia evidenziato una generale reticenza degli operatori a fornire informazioni sullo stato attuale, come pure sulle previsioni di investimento di breve e medio periodo, riducendo pertanto i dati a disposizione dell amministrazione regionale. 9

10 conseguenza, saranno oggetto dell'intervento solo le aree definite aree bianche NGA, cioè aree prive di infrastrutture NGA e nelle quali gli operatori non prevedono di investire nei prossimi 3 anni. Sono state escluse le aree nelle quali le infrastrutture NGA sono già state realizzate da soggetti che non sono operatori delle telecomunicazioni. (41) Consultazione pubblica: oltre ai contatti diretti avuti con gli operatori e illustrati al punto (38), l'amministrazione regionale ha effettuato una consultazione pubblica, pubblicando un questionario sul sito internet della Regione 13 per tutta la durata della procedura di pre-notificazione e di notificazione alla Commissione. Il questionario era volto a verificare le previsioni di investimento degli operatori per i prossimi tre anni nelle aree in oggetto e riguardava sia il programma ERMES che i distretti industriali. (42) Le autorità italiane hanno informato la Commissione che nessun operatore ha dichiarato di avere reti in fibra ottica né di voler investire nei prossimi tre anni in questo tipo di infrastrutture nelle zone oggetto del progetto. (43) Gara d'appalto a procedura aperta: per il programma ERMES, le autorità italiane intendono indire varie gare, una per ogni anello/nodo comunale. Mediante le gare saranno selezionati gli operatori (la Regione prevede di selezionarne 5 o 6) in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e verrà loro concessa in uso l'infrastruttura passiva (fibra spenta). Per i distretti industriali, verrà organizzata una gara per ogni area industriale o consorzio, al fine di concedere l'uso dell'infrastruttura passiva (singola fibra spenta) a due operatori per 10 anni. (44) Utilizzo dell'infrastruttura esistente: la realizzazione della rete pubblica è soggetta all'obbligo di avvalersi, ove possibile, delle infrastrutture esistenti (di telecomunicazione o di altro tipo). Per la costruzione della rete ERMES è stato espressamente concesso l'accesso a tutta l'infrastruttura regionale. (45) Neutralità tecnologica: le autorità italiane osservano che i servizi di backhaul (trasporto) sono neutrali sotto il profilo tecnologico nel senso che possono essere utilizzati da qualsiasi operatore di telecomunicazioni senza fili, mobili o via cavo, per connettersi alla rete di accesso. Pertanto, qualsiasi terzo operatore, indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata, può beneficiare della misura. Per quanto attiene all'infrastruttura per i distretti industriali, le autorità italiane ritengono che a tutt'oggi, solo la fibra ottica sia idonea a soddisfare le esigenze di connettività di nuova generazione degli utenti commerciali.. (46) Durata della misura: la regione Friuli prevede che la misura avrà inizio nel 2011 e durerà sino al (47) Accesso all'ingrosso (wholesale): per entrambi gli interventi summenzionati, gli offerenti vincitori avranno l'obbligo di concedere un accesso in modalità all'ingrosso per tutta la durata del contratto e indipendentemente dall'esistenza di un significativo potere di mercato. Dovranno essere concesse tutte le modalità di accesso alle fibre, conformemente ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Il prezzo dell'accesso in modalità all'ingrosso si baserà sui prezzi medi per servizi analoghi in aree più competitive. Le autorità italiane osservano che in questa fase l'operatore storico è già tenuto a pubblicare un'offerta di riferimento riguardante: i) la 13 Il questionario è ancora accessibile nella sezione relativa alle telecomunicazioni del sito internet della Regione. 10

11 disaggregazione completa della rete locale, l'accesso condiviso, la disaggregazione della sottorete locale; ii) l'accesso all'infrastruttura passiva e alla fibra spenta; iii) l'accesso ad alta velocità e relativi servizi; iv) l'affitto di linee all ingrosso e relativi servizi. In ogni caso, l'amministrazione regionale afferma che quando manca un'offerta di riferimento, i prezzi all'ingrosso e le condizioni di accesso saranno approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione, competente inoltre a risolvere le eventuali controversie tra gli operatori. (48) Monitoraggio e meccanismo di recupero: gli offerenti vincitori saranno tenuti a presentare una relazione alle autorità regionali ogni 6 mesi per un periodo di 5 anni a partire dall'entrata in vigore del contratto. Inoltre, sulla base di tali relazioni, le autorità regionali elaborano un meccanismo di recupero, per limitare ex-post gli eccessi di compensazione al beneficiario: tutte le volte che le entrate del beneficiario superano la remunerazione normale del settore (fissata dalle autorità italiane al 10% 14 ), l'operatore è obbligato a rendere l'importo eccedente all'amministrazione pubblica. IV.4. Il parere di AGCOM (49) L'autorità italiana di regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche (AGCOM) è stata informata sui dettagli della misura in esame e ha formulato osservazioni sugli obblighi di accesso insiti in essa, conformemente alle disposizioni di cui al punto 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga. AGCOM ha fatto presente che la regolamentazione in materia di NGA non è ancora stabilita a livello nazionale 15 e, pertanto, l'analisi è da considerarsi ad hoc e circoscritta al caso specifico della misura del Friuli. (50) Nella sua valutazione, l'agcom ha ritenuto la misura conforme, in linea di massima, con i principi della regolamentazione settoriale in materia di accesso alle infrastrutture a banda larga. L'autorità nazionale di regolamentazione ha fornito indicazioni dettagliate sui prodotti di accesso per i quali esiste già un'offerta di riferimento dell'operatore storico e ha ricordato che le condizioni e i termini di tale offerta possono essere considerati soddisfacenti per quanto riguarda i criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione. Pertanto, l'agcom ha invitato le autorità regionali del Friuli a inserire tali elementi direttamente nella documentazione di gara al fine di definire le condizioni economiche per l'accesso. (51) Inoltre, l'agcom ha invitato le autorità regionali a specificare nella documentazione di gara che gli obblighi relativi all'accesso coprono anche l'infrastruttura attiva (in particolare il bitstream) e la capacità trasmissiva degli anelli di backhaul quando l'accesso alla fibra spenta non è possibile Conformemente alla prassi adottata in passato, si veda per esempio la decisione della Commissione relativa al caso N 626/ NGA per i distretti industriali della provincia di Lucca. Mentre viene emanata la presente decisione è in corso una consultazione pubblica sulla proposta di regolamento sull'accesso alle reti NGA. 11

12 V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTI (52) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ne consegue che, affinché si qualifichi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti: la misura è concessa mediante risorse statali; 2) la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico; 3) il vantaggio è selettivo e minaccia o rischia di minacciare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi tra Stati membri. Risorse statali: (53) Come spiegato al punto (35), il progetto ERMES sarà interamente finanziato con risorse della Regione Friuli (comprendenti le risorse FESR). L'infrastruttura realizzata con fondi pubblici sarà poi resa disponibile per l'utilizzazione da parte di operatori privati selezionati. Sono pertanto utilizzate risorse pubbliche. Vantaggio economico: (54) Operatori selezionati: agli operatori selezionati sarà concesso l'uso di un'infrastruttura non altrimenti disponibile sul mercato. In altre parole, l'aiuto permetterà agli operatori selezionati di offrire servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli che avrebbero potuto offrire se avessero dovuto sostenere da soli tutti i costi e in tal modo di attirare più clienti rispetto alle normali condizioni di mercato. Inoltre, gli operatori selezionati beneficeranno, mediante fondi statali, della proprietà di determinati beni materiali ed immateriali (ad esempio attrezzature, rapporti con i clienti) che persisteranno anche dopo la fine dei progetti. Considerato quanto sopra, è chiaro che agli operatori selezionati verrà concesso un vantaggio economico. (55) Fornitori terzi: la rete regionale fornirà a terzi operatori l'accesso ad un'infrastruttura avanzata e a prova di futuro. In tal modo, anche gli operatori terzi otterranno un vantaggio economico dal momento che, in quanto clienti degli operatori selezionati del settore delle comunicazioni, avranno accesso alla capacità resa disponibile dal finanziamento statale. Utilizzando tale capacità possono vendere servizi avanzati a banda larga agli utenti finali. (56) Gli utenti finali: tutte e due le linee di intervento previste dalla misura in questione sono destinate a migliorare la fornitura dei servizi a banda larga esistenti per le utenze residenziali e commerciali. Le imprese ubicate nelle zone oggetto di intervento beneficeranno, pertanto, della fornitura di servizi nuovi e di migliore qualità. Distorsione della concorrenza: (57) L'intervento dello Stato altera le condizioni vigenti sul mercato in quanto dà ad operatori selezionati e terzi fornitori nel settore delle telecomunicazioni la possibilità di fornire servizi a banda larga migliori. 12

13 (58) Inoltre, il regime è selettivo in quanto è destinato ad imprese attive solo in talune regioni o in taluni mercati di servizi delle comunicazioni elettroniche. Anche questi elementi di selettività provocano una potenziale distorsione della concorrenza 16. (59) Pertanto, il fatto che siano stati resi disponibili migliori servizi a banda larga ha l'effetto di provocare distorsioni della concorrenza. Incidenza sugli scambi: (60) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura produce un effetto sugli scambi. I mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi tra Stati membri. Inoltre, la misura rischia di falsare la concorrenza tra gli utenti commerciali ubicati in Italia e quelli ubicati altrove nell'unione europea. Conclusione (61) La Commissione, pertanto, giunge alla conclusione che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come è stato d'altronde confermato dallo Stato membro notificante durante le comunicazioni avvenute nella fase di notifica. Avendo concluso che il progetto in questione comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a favore dei fornitori di servizi selezionati di fornitori terzi e di imprese, è necessario valutare se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato interno. VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ (62) La Commissione ha valutato la compatibilità del regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e alla luce degli Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 17. Gli orientamenti sulle reti a banda larga contengono un'interpretazione dettagliata dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in questo settore della normativa sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le disposizioni sostanziali applicabili, la Commissione ha essenzialmente esaminato la misura alla luce dei criteri elaborati, in particolare, ai punti da 31 a 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga. VI.1. Valutazione comparata e relativa applicazione agli aiuti a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga (63) Come descritto ai punti 34 e 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga, al fine di valutare se una misura sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione pondera gli effetti positivi e negativi dell'aiuto sulla base dei criteri stabiliti dagli orientamenti. A tal fine, la valutazione della Commissione si articola attorno ai seguenti quesiti: Sentenza C-143/99, Adria Wien Pipeline, Slg. 2001, I GU C 235 del , pag

14 (1) la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (ossia l'aiuto proposto è destinato ad ovviare ad un fallimento di mercato o a raggiungere un altro obiettivo)? (2) Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune? In particolare: (a) (b) (c) La misura di aiuto è uno strumento adeguato? Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese? Gli aiuti sono proporzionati? In altri termini, è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità? (3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo? VI.2. Obiettivo della misura L'aiuto è in linea con le politiche perseguite dall'unione (64) La Commissione ha ribadito in oltre 70 decisioni l'importanza dello sviluppo dell'infrastruttura a banda larga per la ripresa economica a breve termine e la competitività a lungo termine di paesi e regioni europei. La Strategia Europa riconosce l'importanza dello sviluppo della banda larga per promuovere l'integrazione sociale e la competitività nell'ue. Al fine di raccoglierne i frutti, la Commissione, con l'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea" 19, ha riconosciuto non solo l'importanza di garantire la copertura universale a banda larga a tutti i cittadini entro il 2013 ma anche di fare in modo che, entro il 2020, i) tutti gli europei abbiano accesso a un Internet più veloce (superiore a 30 Mbps); ii) il 50% o più delle famiglie europee si abboni a connessioni di più di 100 Mbps. (65) Studi recenti 20 hanno sottolineato l'impatto determinante del finanziamento pubblico delle infrastrutture di reti a banda larga. E' tuttavia importante sottolineare che l'obiettivo di conseguire lo sviluppo di un'ambiziosa infrastruttura deve essere inteso nel senso che deve esservi un'effettiva concorrenza tra infrastrutture e sulle infrastrutture. Un'effettiva concorrenza contribuirà ad aumentare al massimo il "benessere dei consumatori" 21 con prezzi più bassi e servizi più ampi e migliori per i cittadini e le imprese europei. L'uso appropriato dei finanziamenti pubblici potrebbe EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si veda: Un'agenda digitale europea. COM/2010/0245 f/2. Report I-Com Istituto per la Competitività "Intervento pubblico e Banda Larga: un'analisi dell'efficacia delle politiche a livello internazionale e italiano" Si veda il Piano d azione nel settore degli aiuti di Stato: 14

15 portare ad una maggiore copertura, ad un'aumentata concorrenza, a più investimenti e a prezzi più convenienti per gli utenti finali 22. (66) La misura in esame intende fornire servizi di backhaul in zone in cui le infrastrutture di questo tipo sono inadeguate e in cui gli utilizzatori finali non usufruiscono di servizi a banda larga adeguati. Con la concessione dell'accesso backhaul della rete ERMES a terzi operatori, la misura mira a ridurre il divario digitale in talune zone della regione. La rete pubblica di backhaul contribuirà anche a creare più concorrenza nelle aree oggetto dell'intervento. Inoltre, la misura permette ad operatori terzi di fornire, nelle zone non servite dalle reti NGA, servizi conformi agli obiettivi degli orientamenti sulle reti a banda larga. Gli obiettivi della misura sono quindi conformi alla sezione 3.1 di tali orientamenti: estendendo la copertura backhaul e NGA ad aree in cui gli operatori privati non hanno interesse commerciale ad investire, le autorità italiane perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico. L'aiuto è lo strumento appropriato (67) Nel caso in esame, per via delle caratteristiche economiche di queste reti, non è possibile risolvere il problema della mancanza di fornitura di reti a banda larga ad alta ed altissima velocità soltanto con misure consistenti nell'incentivazione della domanda o in interventi normativi. Per quanto riguarda la regolamentazione, nonostante il suo ruolo di primo piano nel garantire la concorrenza e la fornitura sul mercato dei servizi di comunicazioni elettroniche, i dati dimostrano che nelle zone remote del Friuli, essa non è riuscita a garantire la concorrenza e non ha portato ad investimenti sufficienti per colmare il divario digitale. Infatti la regolamentazione è uno strumento necessario ma non sufficiente per lo sviluppo di servizi a banda larga dato che i fornitori alternativi hanno bisogno di combinare l utilizzo di prodotti all'ingrosso da parte dell operatore già esistente con i loro propri investimenti nella rete, che possono non essere redditizi nelle zone in cui la domanda è scarsa. (68) La Commissione può essere d'accordo sul fatto che, senza ulteriori interventi pubblici, sembra impossibile evitare l'emergere di un nuovo "divario digitale" tra le diverse zone del paese, un divario che comporterebbe l'emarginazione economica dei cittadini e delle imprese locali. Perciò, nella situazione attuale, gli aiuti di Stato sono uno strumento appropriato per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori (69) Come affermato al punto 50 degli orientamenti sulle reti a banda larga, per quanto riguarda l effetto di incentivazione della misura, occorre esaminare se tale investimento nella rete a banda larga sarebbe stato intrapreso anche in assenza di aiuti di Stato. In base ai risultati della consultazione pubblica e dell'indagine di mercato di cui al punto (41), nelle zone in questione non verrebbero realizzati investimenti senza un finanziamento pubblico e pertanto l'aiuto modifica le decisioni di investimento degli operatori. Di conseguenza, l aiuto di Stato fornisce agli operatori selezionati un incentivo diretto ed adeguato all investimento. 22 Si veda, ad esempio: L intervento delle collettività territoriali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Relazione Arcep del

16 VI.3. Struttura della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza (70) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da ridurre al minimo l'aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni della concorrenza dal momento che essa concerne solo lo sviluppo dell'infrastruttura passiva. (71) Come affermato ai punti 51 e 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel valutare la proporzionalità delle misure notificate, devono essere soddisfatte alcune condizioni necessarie per minimizzare gli aiuti di Stato e le possibili distorsioni della concorrenza. (a) Mappatura, analisi della copertura e consultazione delle parti interessate: come descritto al punto (37) e successivi, le autorità italiane hanno effettuato un'analisi approfondita delle infrastrutture a banda larga esistenti al fine di individuare le aree che richiedono un intervento pubblico. Come illustrato al punto (41) si è svolta una consultazione pubblica: sono stati interpellati gli operatori del settore e le autorità nazionali di regolamentazione. In tal modo, le autorità italiane garantiranno che i fondi pubblici siano utilizzati solo in aree in cui non esistono infrastrutture comparabili e non vi sono progetti plausibili di investimenti commerciali volti alla costruzione di reti ad alta velocità nei prossimi tre anni, come confermato dalla consultazione pubblica. (b) Gara d'appalto a procedura aperta: come descritto al punto (43), le autorità italiane svolgeranno una serie di procedure di selezione conformemente ai principi di apertura, concorrenza e trasparenza delle norme in materia di appalti pubblici adottate a livello nazionale e dell'ue. Mediante queste procedure di gara, l'amministrazione regionale del Friuli selezionerà gli operatori cui saranno concessi in uso i diritti di utilizzare coppie di fibre ottiche del backhaul e delle fibre ottiche dell'infrastruttura backhaul di ERMES e le fibre ottiche che connettono i distretti industriali della regione. Tale procedura ha l'effetto di massimizzare l'effetto dell'aiuto minimizzando, nel contempo, gli eventuali vantaggi concessi per l'operatore selezionato. La procedura di gara consentirà di scegliere l'impresa che presenta l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. (c) Neutralità tecnologica: il progetto ERMES è finalizzato a fornire servizi di backhaul a operatori terzi. I servizi di backhaul (trasporto) sono neutrali sotto il profilo tecnologico nel senso che possono essere utilizzati da qualsiasi operatore di comunicazioni, senza fili, mobili o via cavo, per connettersi alla rete di accesso. Pertanto, qualsiasi terzo operatore, indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata, può beneficiare della misura. La misura notificata è concepita in modo da non favorire alcuna specifica tecnologia o piattaforma di rete, lasciando agli operatori commerciali la possibilità di presentare le soluzioni tecnologiche più appropriate per fornire servizi a banda larga al dettaglio agli utenti finali. Per quanto riguarda l'intervento a favore dei distretti industriali, l'obiettivo di servire utenze commerciali e il livello specifico di servizio e di velocità richiesto fanno sì che i tipi di tecnologie in grado di produrre tali risultati siano limitati nella fase attuale di sviluppo tecnologico. La scelta dei requisiti tecnici e le limitazioni che ne 16

17 conseguono appaiono giustificate sulla base degli obiettivi di ordine pubblico che la misura dovrebbe soddisfare, e segnatamente quello di provvedere alle esigenze delle utenze commerciali. (d) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: per evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse, le autorità italiane incoraggiano l'uso delle infrastrutture esistenti quando ciò è possibile, come spiegato al punto (44). Tale condizione non favorirà l'operatore storico dal momento che gli operatori concorrenti possono accedere alla sua infrastruttura sulla base degli obblighi di accesso stabiliti dall'autorità nazionale di regolamentazione. (e) Accesso all'ingrosso (wholesale) e parametrazione dei prezzi: gli operatori selezionati offriranno servizi e accesso all'ingrosso alla rete pubblica ad altri operatori secondo modalità giuste, trasparenti e non discriminatorie. Come precisato alla sezione IV.4, l'autorità nazionale di regolamentazione ha valutato e approvato le condizioni tecniche ed economiche per gli obblighi di accesso, compresa la parametrazione dei prezzi, per allinearli a quelli pubblicati o praticati in aree più competitive del paese e dell'europa. (f) Meccanismi di monitoraggio e di recupero per evitare sovracompensazioni: il progetto sarà controllato periodicamente e i meccanismi di monitoraggio messi in atto assicureranno che l'autorità erogante sia in grado di recuperare l'aiuto concesso, qualora il beneficiario non rispetti le regole. Attraverso il recupero dei profitti extra derivanti dalla gestione delle reti, come spiegato al punto (48), le autorità italiane assicureranno che il beneficiario dell'aiuto non goda di un eccesso di compensazione e che si riduca ex-post e retroattivamente l'importo dell'aiuto inizialmente ritenuto necessario. (72) Inoltre, per le "aree grigie", le autorità italiane hanno dimostrato che le condizioni fissate dal punto 46 degli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatte. In particolare, nelle aree oggetto dell'intervento, la fornitura dell'infrastruttura a banda larga è ancora di fatto un monopolio dell'operatore storico. In tali aree, le autorità italiane hanno dimostrato che i) non vengono offerti servizi abbordabili o adeguati a soddisfare il fabbisogno delle utenze residenziali e commerciali; ii) gli stessi obiettivi non possono essere raggiunti con misure meno distorsive (compresa una regolamentazione ex ante) sottolineando i seguenti punti: (a) (b) l'inadeguatezza delle condizioni generali di mercato, analizzando, tra l'altro, il livello dei prezzi correnti della banda larga, il tipo di servizio offerto all'utenza finale (residenziale e commerciale) e le relative condizioni. I livelli in termini di rapporto qualità/prezzo nell'infrastruttura esistente non sono adeguati e i servizi restano costosi benché i prezzi e le condizioni di accesso siano soggetti a regolamentazione. Dal momento che i prezzi della linea affittata dipendono dalla distanza, la grande distanza dei comuni dai punti di connessione della rete rende i prezzi notevolmente più alti di quelli delle aree urbane e redditizie. Le condizioni di accesso non sono tali da determinare una concorrenza effettiva. Le autorità italiane hanno fatto presente che l'autorità nazionale di regolamentazione ha di recente approvato un ulteriore aumento dei prezzi di accesso all'infrastruttura dell'operatore storico, riducendo in tal modo ancora 17

18 di più il margine degli operatori alternativi per esercitare una pressione concorrenziale. (c) L'esistenza di barriere all'ingresso generali impedisce l eventuale ingresso di nuovi operatori del mercato delle comunicazioni elettroniche. Con il progetto ERMES le autorità del Friuli intendono precisamente contribuire ad abbattere il principale ostacolo all'ingresso sul mercato: l'alto costo della realizzazione dell'infrastruttura. (73) Benché nelle aree oggetto dell'intervento sia disponibile un'infrastruttura a banda larga, le prove fornite dalle autorità italiane dimostrano che c'è fallimento di mercato e che la rete ERMES permetterà di eliminarlo. (74) Per le 8 "aree nere" dal punto di vista della banda larga tradizionale, che costituiscono tuttavia "aree bianche NGA", le autorità italiane hanno dichiarato che le condizioni di cui ai punti 75 e 78 degli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatte. In particolare, per quanto riguarda (a) l'inadeguatezza delle condizioni generali di mercato: non c'è fornitura di servizi NGA in nessuna delle aree appartenenti alle tre categorie (come è stato evidenziato dalla consultazione pubblica descritta al punto (38) e la domanda di nuovi servizi non può essere soddisfatta dalle reti esistenti; (b) (c) (d) (e) poiché non esiste alcuna rete NGA, l'accesso alla rete non può determinare una concorrenza effettiva nella NGA neanche qualora vi sia un regolamento imposto dall'autorità nazionale di regolamentazione; per via della situazione geografica e concorrenziale dell'area in questione vi sono ostacoli significativi che impediscono l'eventuale ingresso di nuovi investitori di reti NGA; qualsiasi provvedimento e misura correttiva emanante dalla competente autorità nazionale di regolamentazione non è in grado di ovviare a tali problemi se mancano piani di investimento; gli operatori esistenti di infrastrutture di base a banda larga non prevedono di investire nei prossimi tre anni per introdurre soluzioni infrastrutturali a banda larga più veloci in risposta alla domanda dell utenza. (75) Benché esistano alcune infrastrutture a banda larga, secondo quanto risulta dalle informazioni fornite dalle autorità del Friuli, nessun operatore ha elaborato progetti plausibili commerciali per adeguare la propria infrastruttura alla rete NGA nei prossimi tre anni. Pertanto, nelle otto "aree nere" per la banda larga tradizionale, ERMES può essere utilizzato per ottenere una piattaforma di backhaul ma soltanto dagli operatori terzi che investano in infrastrutture di accesso NGA. (76) Nella fase iniziale la rete ERMES non sarà aperta a terzi in tali "zone nere", ma soltanto in quelle "bianche" o "grigie". Nelle fasi successive del progetto, al fine di garantire che le condizioni di cui sopra siano ancora soddisfatte, le autorità italiane si sono impegnate a monitorare regolarmente il mercato e le condizioni della concorrenza prevalenti in tali aree e a presentare informazioni aggiornate alla Commissione. (77) Per quanto riguarda più specificamente il progetto FTTH, oltre alle considerazioni di cui al punto (71), laddove la misura è finalizzata a sostenere lo sviluppo della rete 18

19 NGA nelle "zone bianche NGA", laddove esista già una rete di base a banda larga ("zona grigia" tradizionale), occorre soddisfare altre condizioni secondo quanto stabilito dal punto 73 degli orientamenti sulle reti a banda larga. In tale ottica le autorità italiane hanno dimostrato quanto segue: (a) i servizi a banda larga forniti sulle reti esistenti non sono sufficienti per soddisfare le esigenze crescenti dei cittadini e delle utenze commerciali nella zona in questione e gli operatori commerciali non hanno incentivi commerciali sufficienti per adeguare le reti esistenti, come evidenziato dagli studi e dalla consultazione pubblica di cui ai punti (7), (37) e seguenti; (b) gli obiettivi delle autorità italiane non possono essere raggiunti con strumenti meno distorsivi (tra cui la regolamentazione ex ante). (78) Nel caso in cui la rete finanziata tocchi zone a banda larga non bianche, devono essere soddisfatte anche le condizioni stabilite dal punto 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga. A tal fine, le autorità italiane hanno dimostrato quanto segue: (c) Effettivo accesso all ingrosso: con l'attuale regime e la supervisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, gli obblighi di accesso imposti agli operatori selezionati comprendono l'accesso a infrastrutture sia attive che passive per l'intera durata del contratto, come illustrato nel dettaglio al punto (47), fatti salvi eventuali obblighi regolamentari equivalenti imposti dall autorità nazionale di regolamentazione sul mercato specifico in oggetto al fine di stimolare una concorrenza effettiva. (d) Nel caso in esame, l'autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM) è stata consultata quando sono state stabilite le condizioni d accesso all ingrosso alla rete. AGCOM verificherà che gli operatori selezionati soddisfino gli obblighi per l'accesso all'ingrosso. Sarà garantita la proporzionalità in quanto l'autorità nazionale di regolamentazione verificherà il rispetto delle condizioni fissate per l'accesso e sarà competente per risolvere eventuali controversie tra gli operatori selezionati e i richiedenti l'accesso. (e) L'architettura della rete NGA che beneficerà dell'aiuto di Stato comprende l'uso di cavi adeguati al passaggio di molteplici fibre e la posa di molteplici fibre. Una tale architettura sarà in grado di sostenere la disaggregazione effettiva e totale e di consentire i diversi tipi di accesso in rete richiesti dagli operatori (che comprendono ma non si limitano al libero accesso ai cavi, alle fibre e al bitstream). VI.4. Conclusione (79) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatti e che l'aiuto oggetto della misura notificata è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. In considerazione della durata del regime, la Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sulle future revisioni degli orientamenti sulle reti a banda larga che potrebbero rendere necessarie misure opportune in relazione al regime. 19

20 (80) La Commissione ricorda alle autorità italiane che in caso di co-fianziamento tramite i Fondi strutturali europei, le regole applicabili a tali Fondi dovranno essere rispettate e in particolare le previsioni del Regolamento del Consiglio (EC) n. 1083/2006 ("Disposizioni generali sui Fondi strutturali ") e Regolamento (EC) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio ("Regolamento FESR"). VII. DECISIONE Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la misura di aiuto "Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)" è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Si rammenta che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le autorità italiane sono tenute a informare la Commissione sugli eventuali progetti diretti a prorogare o modificare la misura. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato all indirizzo stateaidgreffe@ec.europa.eu oppure inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato Rue Joseph II 70 B Bruxelles Fax: La prego di accogliere, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 20

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