federalismi.it numero 4/ A. Brancasi: L autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo articolo 119 Cost.

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1 TIPIZZAZIONE DELLE ENTRATE DI REGIONI ED ENTI LOCALI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE: LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (NOTA ALLE SENTENZE N. 16 E N. 49 DEL 2004) di Matteo Barbero (Funzionario della Regione Piemonte e dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l Università degli studi di Torino) 19 febbraio Secondo un autorevole dottrina 1, il modello di federalismo fiscale delineato dalla legge costituzionale 3/2001 avrebbe determinato la tendenziale tipizzazione delle fonti di entrata spettanti a Regioni ed Enti locali. Infatti, secondo il novellato articolo 119 della Costituzione, da un lato, il normale esercizio delle funzioni amministrative da parte di tali enti dovrebbe essere finanziato mediante il ricorso alle risorse autonome [ossia ai tributi propri ed alle compartecipazioni ai tributi erariali riferibili al territorio di ciascun ente (comma 2), oltre che alle entrate patrimoniali (comma 6) 2 ] ovvero, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, ai trasferimenti non vincolati del fondo perequativo (comma 3); dall altro, per il perseguimento delle particolari finalità indicate dal comma 5 (cui corrisponde un esercizio non normale delle funzioni amministrative), soccorrerebbero le risorse aggiuntive erogate e gli interventi speciali effettuati dallo Stato 3, il quale opererebbe nell esercizio della propria competenza legislativa 1 A. Brancasi: L autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo articolo 119 Cost. in Le Regioni, anno XXXI, n. 1, febbraio 2003 (si veda, in particolare, il paragrafo 3.2). Cfr anche, peraltro in termini meno netti, F. Gallo Prime osservazioni sul nuovo articolo 119 Cost. in Atti del convegno su Diritti di cittadinanza, federalismo fiscale e politica di bilancio (dattiloscritto). 2 In quest ordine di idee, le entrate da indebitamento non costituirebbero una categoria a sé stante in quanto assimilabili ad entrate future impiegate anticipatamente. 3 Sulle specifiche caratteristiche di tali strumenti, si rinvia alle opere sopraccitate di A Brancasi (specialmente paragrafo 2.6) e P. Giarda (in particolare paragrafo 1.8). La Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 16/2004 e n. 49/2004 qui brevemente annotate (oltre che nella precedente sentenza 370/2003) ha chiarito che gli interventi speciali (ma discorso almeno parzialmente analogo vale anche per le risorse aggiuntive) devo presentare federalismi.it numero 4/2004

2 esclusiva finalizzata alla perequazione delle risorse finanziarie (in tal caso, sotto il profilo non della perequazione delle capacità fiscali, come per il fondo perequativo, ma della perequazione dei bisogni). Di conseguenza, non sembrerebbero residuare margini per ulteriori tipologie di entrate, diverse rispetto a quelle sopra elencate; in particolare, i trasferimenti finanziari fra differenti livelli di governo sarebbero ammissibili soltanto se di provenienza statale e soltanto se rivolti a finalità perequative, secondo una delle descritte linee direttrici (perequazione fiscale ovvero perequazione dei bisogni). Ciò comporterebbe una rilevante contrazione dell area (in passato molto ampia) della finanza derivata, con evidenti benefici per l autonomia finanziaria degli enti territoriali sub-statali. 2. In realtà, la stessa dottrina, affrontando il controverso nodo delle modalità di finanziamento delle funzioni amministrative 4, non esclude l esistenza di meccanismi finanziari (ed, in particolare, di trasferimenti) strutturati in modo tale da collocarsi al di fuori del sistema di finanza regionale e locale delineato dal citato articolo 119 della Costituzione (ed in tal senso pare corretto parlare di tipizzazione solo tendenziale delle entrate di pertinenza degli enti autonomi). Al riguardo, è importante sottolineare che l individuazione di tali meccanismi atipici di erogazione di risorse finanziarie accomuna (secondo l orientamento dottrinale qui riproposto) entrambi gli approcci metodologici utilizzabili per definire, dal punto di vista quantitativo, le modalità di finanziamento delle funzioni amministrative che gli enti sub-statali sono (o saranno) chiamati ad esercitare. Come noto, infatti, l avvenuto superamento (da parte della legge costituzionale 3/2001, che ha interamente riscritto anche l articolo 118 della Costituzione) del c.d. parallelismo fra carattere additivo rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti sub-statali cui sono rivolti, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nel comma 5 dell articolo 119 della Costituzione (o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni) e devono essere indirizzati a enti o categorie di enti determinati e non alla generalità degli enti appartenenti ai livelli di governo intermedio e periferico. In caso contrario, laddove non fossero rispettati tali requisiti, limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli Enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 16/2004, punto 5 in diritto). Nella stessa sentenza (e nella successiva sentenza n. 49/2004), inoltre, sempre in tema di risorse aggiuntive e di interventi speciali, è molto significativo (soprattutto in rapporto all oggetto del presente lavoro), il riconoscimento, da parte della Consulta, dell esistenza, in capo alle Regioni, di poteri di intervento nei relativi procedimenti di erogazione (cfr infra paragrafo 4). 4 Cfr ancora A. Brancasi, op. ult. cit. (soprattutto paragrafo 5). Sul punto, si veda anche P. Giarda, op. ult. cit. (in particolare paragrafo 5.3) 2

3 competenze legislative e competenze amministrative 5 pone il rilevante problema di stabilire se le risorse finanziarie di cui all articolo 119 della Costituzione debbano essere commisurate alle primo ovvero al secondo ordine di competenze. Secondo il primo approccio, le risorse dovrebbero pervenire all ente (Stato o Regione) dotato della competenza legislativa di allocazione delle funzioni amministrative, il quale, successivamente, provvederebbe a ridistribuirle fra i vari enti (compreso eventualmente lo stesso ente erogatore) direttamente investiti dell esercizio di tali funzioni, conformemente al sistema di riparto definito dal citato articolo 118 della Costituzione. L approccio alternativo prevede, viceversa, che gli enti siano direttamente finanziati in ragione delle proprie competenze amministrative; tali competenze dovrebbero, in linea generale, spettare ai Comuni ma, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in presenza di esigenze di esercizio unitario, l ente (Stato o Regione) titolare della potestà legislativa di allocazione delle competenze medesime, potrebbe attribuirne alcune ad enti sovraordinati (o eventualmente riservarle a sé stesso). Entrambi gli approcci rendono evidente l esistenza di canali di finanziamento che potrebbero collocarsi all esterno del circuito tipizzato dall articolo 119 della Costituzione, rispondendo a logiche parzialmente diverse. Qualora, infatti, si optasse per la prima alternativa, i trasferimenti di risorse dagli enti investiti della competenza legislativa di allocazione delle funzioni amministrative agli enti cui spetta l effettivo esercizio di queste ultime sembrerebbero doversi sottrarre all applicazione dell articolo 119 della Costituzione 6. 5 Sul punto, pare doveroso precisare che la sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale, pur senza comportare la integrale restaurazione del principio del parallelismo, ne ha consentito (alla luce di una concezione ascensionale del principio di sussidiarietà, applicato in combinato con il principio di legalità) un parziale recupero. L impatto di tale pronuncia sui meccanismi di finanziamento delle funzioni amministrative non è stato ancora oggetto di analisi approfondite, analisi che non possono essere in questa sede neppure accennate. Ai fini del presente lavoro, peraltro, non può non essere sottolineato come l elemento di flessibilizzazione introdotto nella distribuzione tanto delle funzioni amministrative quanto (come è stato efficacemente detto a rimorchio ) delle stesse funzioni legislative si ponga in stridente contrasto con la rigidità connessa alla prospettazione di un sistema di entrate fortemente tipizzato, ma, al contrario, imponga (secondo la tesi qui propugnata) l individuazione di forme di finanziamento alternative, gestibili in modo più elastico da parte dei livelli sovraordinati di governo (in primo luogo, ovviamente, lo Stato ma anche, necessariamente, le Regioni), con la dovuta cooperazione (imposta dal Giudice costituzionale nella pronuncia appena richiamata) degli enti periferici. Non è casuale, da questo punto di vista, che gli interventi infrastrutturali oggetto delle norme la cui impugnazione ha originato il giudizio definito con la citata sentenza n. 303/2003 comportassero un ingente impegno finanziario non interamente delegabile alle Regioni e (può aggiungersi) non agevolmente gestibile mediante il mero utilizzo degli strumenti di finanziamento tipici disciplinati dall articolo 119 della Costituzione. In proposito, si vedano le pertinenti osservazioni di L. Violini I confini della sussidiarietà: potestà legislativa concorrente, leale cooperazione e strict scrutiny in Forum dei quaderni costituzionali (in particolare paragrafo 2). 6 A. Brancasi, op. cit., richiama giustamente il precedente rappresentato, nel previgente quadro costituzionale, dall articolo 131 del d.p.r. 616/1977, volto ad assicurare il finanziamento del secondo trasferimento di funzioni 3

4 Allo stesso modo, aderendo alla seconda alternativa, l eventuale moto ascensionale delle funzioni amministrative 7 conseguente all applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza potrebbe essere accompagnato da un parallelo movimento di risorse finanziarie sotto forma di trasferimenti diversi da quelli disciplinati dall articolo 119 della Costituzione 8. Nella stessa ottica, l eventuale previsione, da parte dell ente dotato di potestà legislativa, di funzioni sovraordinate di programmazione da finanziare mediante gli strumenti di finanziamento ordinari comporterebbe la necessità di garantire il finanziamento degli interventi puntuali di competenza degli enti maggiormente periferici mediante (ancora una volta) meccanismi di trasferimento diversi da quelli costituzionalmente definiti 9. In definitiva, quindi, secondo entrambi gli approcci metodologici, gli enti dotati di competenza legislativa disporrebbero del potere di lasciar fuori dall ambito di applicazione dell articolo 119 il finanziamento di determinate competenze amministrative e di istituire per esse appositi trasferimenti finanziari 10 (eventualmente a destinazione vincolata). D altra parte, l autonomia finanziaria è un attributo meramente strumentale che serve agli enti per poter concretamente esercitare quei poteri che consentono loro di perseguire in autonomia proprie politiche, per cui essa è predicabile esclusivamente entro gli ambiti in cui ricorre questa possibilità ed è in riferimento a tali ambiti che opera l articolo 119 e la tipizzazione delle forme di finanziamento da esso prescritte. Fuori da tali ambiti, se e nella misura in cui ricorrano ambiti ulteriori, Regioni ed Enti locali devono poter disporre di risorse per l esercizio di competenze che richiedono l impiego di mezzi finanziari, ma queste risorse sono ulteriori e diverse da quelle previste dall articolo 119 ( ) e restano liberamente disciplinate dal sovrastante livello di governo che è competente a definire le politiche a cui l esercizio di tali competenze è funzionale 11. amministrative dallo Stato alle Regioni in un quadro estraneo alle previsioni dell allora vigente articolo 119 della Costituzione. Ammessa (ove si accolga la ricostruzione proposta) l estraneità dei trasferimenti in discorso rispetto ai meccanismi di cui all articolo 119 della Costituzione, resta aperta la questione relativa all ammissibilità degli eventuali vincoli di destinazione imposti da Stato e Regioni; in senso affermativo, A Brancasi, op. cit. (paragrafo 5.3) e (almeno limitatamente al finanziamento delle funzioni amministrative assegnate agli Enti locali), P. Giarda, op. cit. (paragrafo 3.2.3). 7 E delle stesse funzioni legislative, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 303/2003. (supra, nota 5). 8 In tal caso un eventuale vincolo di destinazione pare possa essere più agevolmente impresso dall ente sovraordinato. 9 Anche in tal caso i trasferimenti volti a garantire il finanziamento degli interventi puntuali potrebbero essere caratterizzati da vincolo di destinazione. 10 A. Brancasi, op. cit. (paragrafo 5.2, pag. 107). 11 Ibidem. (paragrafo 5.3, pag. 110). 4

5 3. I concetti sopra sommariamente esposti sembrano aver influenzato anche la Corte Costituzionale, la quale, in due recenti sentenze (la n. 16/2004 e la successiva sentenza n. 49/ ) è intervenuta (peraltro con esiti ancora piuttosto incerti) a parzialmente chiarire (ed a circoscrivere) la portata di alcune affermazioni contenute nella propria precedente sentenza n. 370/ Quest ultima pronuncia (sostanzialmente condivisibile nei suoi contenuti e complessivamente in linea con i successivi sviluppi giurisprudenziali concretizzatisi nelle due sentenze in commento) contiene infatti un affermazione tanto perentoria da poter essere fraintesa. La Consulta afferma che nel nuovo sistema (di finanza regionale e locale), per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione (punto 7 in diritto). La Corte sembrerebbe pertanto optare per una tipizzazione forte delle entrate spettanti agli enti territoriali sub-statali, con la conseguente esclusione di trasferimenti statali di risorse diversi da quelli con finalità perequative (con riguardo, ancora una volta, ai due aspetti della perequazione, quello fiscale e quello afferente ai bisogni, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai commi 3 e 5 dell articolo 119 della Costituzione). Il Giudice delle Leggi non fornisce, viceversa, alcuna indicazione a proposito degli eventuali trasferimenti di risorse da parte delle Regioni in favore degli Enti locali, trattandosi di un aspetto che esula dalla fattispecie sottoposta alla sua attenzione. 12 Con la sentenza n. 16/2004, la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 448/2001, istitutivo di un Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni finalizzato all'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio. La disposizione censurata dalla Corte dettava inoltre alcune norme volte a disciplinare le modalità per la gestione e per il riparto di tale fondo fra gli enti interessati, rinviando per il resto ad un regolamento governativo di esecuzione, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. La sentenza n. 49/2004 ha viceversa dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della medesima legge 448/2001, che avevano istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli Enti locali ed un Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, anche in tal caso dettando una parziale disciplina della relativa gestione e delle modalità di riparto e rinviando, per il resto, a decreti ministeriali di natura regolamentare. In entrambi i casi, la Corte ha rilevato principalmente la violazione, da parte delle norme statali impugnate, dell autonomia finanziaria attribuita dal novellato articolo 119 della Costituzione agli enti territoriali sub-statali. 13 Tale sentenza, per quel che interessa ai fini del presente lavoro, concerne le disposizioni (contenute nell'articolo 70 della legge 448/2001 e) relative alla istituzione (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ed alla conseguente gestione (da parte dello stesso Ministero del Welfare, di concerto con quello dell Economia e con il parere non vincolante della Conferenza Unificata) di un fondo per gli asili nido. La Corte, in accoglimento delle censure regionali, ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, sottolineandone il contrasto con la logica sottesa al novellato articolo 119 della Costituzione. 5

6 In ogni caso, la sentenza in questione sembra voler circoscrivere al massimo (almeno per quanto concerne i rapporti fra lo Stato e gli altri enti territoriali) il già ridotto ambito della finanza derivata, fornendo una precisa linea direttiva per l elaborazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni amministrative (quale che sia l approccio ritenuto preferibile). 4. Nella sentenza 16/2004 (contenente affermazioni ribadite nella successiva sentenza 49/2004), la Corte Costituzionale sembra invece aprire uno spiraglio ad eventuali trasferimenti statali anche con finalità diverse da quelle (direttamente) perequative che ispirano i meccanismi di finanziamento disciplinati dai commi 3 e 5 dell articolo 119 della Costituzione. Afferma, infatti, la Consulta (sia pure esprimendosi, per così dire, in negativo ) che, nel nuovo sistema, eventuali interventi finanziari diretti dello Stato a favore degli enti sub-statali, vincolati nella destinazione e volti ad assicurare il finanziamento di normali attività e compiti di competenza degli enti stessi, possono trovare spazio (oltre che nell ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di enti determinati, ai sensi del comma 5 dell articolo ) esclusivamente (ma anche) nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza (punto 5 in diritto) 15. In questo senso, la Corte sembra aderire (almeno parzialmente) all impostazione dottrinale richiamata in apertura di queste brevi note, ammettendo l esistenza di altri meccanismi finanziari oltre a quelli disciplinati dall articolo 119 della Costituzione. D altra parte, il riconoscimento (ad opera delle richiamate pronunce 16 ) della spettanza alle Regioni (negli ambiti di propria competenza) di compiti di programmazione e (soprattutto) di riparto, all'interno dei propri territori, dei fondi erogati dallo Stato (sotto forma di risorse aggiuntive o di interventi speciali) per il perseguimento della particolari finalità di perequazione dei bisogni ex articolo 119, comma 5 (ancora punto 5 in diritto) sembra implicare (in linea, peraltro, con quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria) un procedimento di erogazione di tali fondi articolato su un duplice passaggio: in primis, l erogazione delle risorse dallo Stato in favore delle Regioni e, successivamente, il riparto, da parte delle Regioni medesime, di tali risorse fra gli Enti locali interessati. 14 Ma in tal caso, non dovrebbe trattarsi di normali attività e compiti di competenza degli enti sub-statali ma della necessità di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle ( ) funzioni (come dispone il più volte citato comma 5 dell articolo 119 della Costituzione). 15 Al contrario, sono esclusi analoghi interventi finanziari statali nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta alla legge regionale, non solo a titolo di potestà legislativa esclusiva (o residuale) ex articolo 117, comma 4, della Costituzione, ma anche a titolo di potestà legislativa concorrente ex articolo 117, comma 3, della Costituzione. 16 Cfr supra, nota

7 Mentre il primo passaggio di risorse pare rientrare nella logica sottesa all articolo 119 della Costituzione (e, pertanto, può essere considerato conforme alla tipologia ivi prevista), il secondo potrebbe collocarsi su un piano parzialmente diverso, in quanto non sembra contribuire a comporre l autonomia finanziaria degli Enti locali. 5. Si tratta, evidentemente, solo di spunti parziali di riflessione su un tema che necessita di ulteriori, approfondite analisi. In particolare, occorre pervenire alla definizione delle complesse questioni brevemente richiamate in precedenza, chiarendo: - in presenza di quali presupposti siano ammissibili, da parte dello Stato in materie di propria competenza legislativa esclusiva, trasferimenti vincolati di risorse in deroga all articolo 119 della Costituzione 17 ; - se siano ammissibili ed in presenza di quali presupposti analoghi trasferimenti di risorse da parte delle Regioni nei confronti degli Enti locali, all infuori di quelli necessari per ripartire fra gli Enti locali medesimi le risorse erogate dallo Stato (nelle materie di competenza regionale) ai sensi del comma 5 dell articolo 119 della Costituzione; - quale sia (anche alla luce del meccanismo di flessibilizzazione introdotto dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003) l approccio più corretto per definire l aspetto quantitativo del meccanismo di finanziamento delle funzioni amministrative (quello parametrato alle competenze legislative ovvero quello che fa riferimento alle competenze amministrative?) Sotto questo profilo, la Corte sembra peraltro concedere poco spazio agli eventuali interventi finanziari diretti da parte dello Stato nei confronti degli Enti locali. Particolarmente significativo, da questo punto di vista, si presenta un passaggio della sentenza n. 16/2004 (punto 6 in diritto), nel quale la Consulta stigmatizza il tentativo (ad opera delle norme dichiarate incostituzionali) di riproporre quella pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato ai Comuni per scopi determinati dalla legge statale, in base a criteri stabiliti, nell'ambito della stessa legge, dall'amministrazione dello Stato ( ) che ha trovato nel passato frequente impiego, sulla base della premessa per cui la finanza locale era materia rimessa alla legislazione statale ( ), ma che oggi risulta del tutto estranea al quadro costituzionale delineato dal nuovo articolo 119 della Costituzione. Si tratta, anche in questo caso, di un affermazione perentoria, difficilmente conciliabile con le segnalate aperture nei confronti di forme atipiche di trasferimenti statali. Questo orientamento restrittivo potrebbe, tuttavia, tradursi nell individuazione di fattispecie tassative di finanziamento diretto degli enti sub-statali da parte dello Stato, in linea con quanto sostenuto dalla dottrina sopra richiamata per fornire comunque garanzie di tutela all autonomia finanziaria degli Enti locali (cfr A Brancasi, op. cit., paragrafo 5.2, pag. 107). 18 Il riferimento operato dalla Corte, laddove ammette trasferimenti di risorse da parte dello Stato anche nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza sembra far presumere un orientamento della Corte nei confronti di un approccio del primo tipo, ma si tratta evidentemente di un argomento che andrà sviluppato molto più approfonditamente. Nessuna indicazione sul punto è fornita dalla legge 131/2003 (c.d. legge La Loggia, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento alla legge costituzionale 3/2001) il cui articolo 7 (destinato peraltro ad applicarsi solo fino alla 7

8 Si tratta di aspetti fondamentali, che potranno essere chiariti solo dalla futura disciplina attuativa del dettato costituzionale, la cui elaborazione resta, peraltro, tuttora subordinata alla condizione (il cui avveramento appare ormai sempre più improbabile) dell avvio dei lavori da parte dell Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale istituita dalla legge 289/ data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell articolo 119 della Costituzione ), per la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse necessarie per consentire l attuazione del nuovo articolo 118 della Costituzione, si limita a rinviare a futuri disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale ovvero (nelle more dell approvazione di questi ultimi) a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (in entrambi i casi) recettivi degli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata da Stato, Regioni ed Autonomie locali e diretti in particolare all individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire. 19 Sul punto, pare opportuno precisare che il fattore che ha finora impedito all Alta Commissione di svolgere compiutamente il proprio mandato è rappresentato dalla mancata conclusione (in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) dell accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, accordo previsto dall articolo 3, comma 1, lettera a) della citata legge 289/2002 e che avrebbe dovuto costituire la base giuridico - politica per lo sviluppo dell attività di enucleazione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario da parte dell Alta Commissione medesima. 8

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