Nextam Partners DOCUMENTO DI OFFERTA CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL ART. 28 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

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1 Nextam Partners DOCUMENTO DI OFFERTA CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL ART. 28 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N DEL 14 MAGGIO 1999) NEXTAM PARTNERS HEDGE

2 Indice A. POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO... 3 A.1 TIPI DI ATTIVITÀ IN CUI IL FONDO PUÒ INVESTIRE E RISCHI ASSOCIATI... 3 A.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL POSSIBILE UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA... 5 A.3 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI O DI RIUTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI... 6 B. MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO E/O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO... 9 C. PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI... 9 D. IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO E DEL REVISORE D.1 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE D.2 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO D.3 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI D.4 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DI ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI E. MODALITÀ IN CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE F. EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO ED EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE G. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FONDO E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO H. GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FONDO I. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO I.1 SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI E RELATIVO IMPORTO MASSIMO I.2 SPESE A CARICO DEL FONDO E RELATIVO IMPORTO MASSIMO J. TRATTAMENTO PREFERENZIALE K. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE L. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE L.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE L.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE M. NAV DEL FONDO PIÙ RECENTE DISPONIBILE N. RENDIMENTO STORICO DEL FONDO O. IDENTITÀ DEL PRIME BROKERS E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI P. MODALITÀ E TEMPI DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL ART. 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA AIFMD Pagina 2 di 19

3 Il presente documento contiene le informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell investimento ai sensi dell art. 28 del regolamento adottato da Consob con delibera n del 14 maggio 1999 come successivamente modificato contente la disciplina degli emittenti (cd. Regolamento Emittenti) con riferimento al FIA italiano riservato, denominato Nextam Partners Hedge (di seguito il Fondo ), il cui patrimonio è gestito da Nextam Partners SGR S.p.A. (di seguito la SGR o la Società di Gestione ) con sede legale in Milano, Via Bigli, n. 11 iscritta al n. 129 dell albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d Italia (di seguito anche Organo di Vigilanza ) ai sensi dell Art. 35, co. 1, del D.Lgs. 58/1998 (nel prosieguo, TUF ) nella sezione Gestori di OICVM con il numero 30 e nella sezione Gestori di FIA con il numero 44. A. POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO A.1 TIPI DI ATTIVITÀ IN CUI IL FONDO PUÒ INVESTIRE E RISCHI ASSOCIATI 1. Il Fondo opera acquistando e contemporaneamente vendendo allo scoperto strumenti finanziari, prevalentemente rappresentati da titoli azionari quotati. Nel rispetto delle politiche e degli obiettivi di investimento analiticamente descritti nel regolamento di gestione (il Regolamento ), può senza alcun limite comprare e vendere azioni e/o obbligazioni e utilizzare strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo e genere. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in valuta estera ovvero in euro. 2. Al Fondo, in quanto FIA riservato, non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d Italia per i FIA non riservati. 3. Il Fondo attua una strategia di investimento normalmente definita, nella prevalente terminologia anglosassone, come long-short equity. Nell adozione delle decisioni di acquisto e di vendita la SGR adotta uno stile di gestione attivo e quindi non condizionato o vincolato dalla composizione di parametri di riferimento predeterminati e prevalentemente orientato a valutazioni di natura c.d. fondamentale, acquistando azioni giudicate in quel momento sottovalutate dal mercato azionario e vendendo allo scoperto, direttamente o indirettamente attraverso l utilizzo di strumenti derivati, azioni ritenute invece sopravvalutate. Il Fondo è dunque caratterizzato da una esposizione del portafoglio alle variazioni del mercato di riferimento (e quindi da una differenza tra le posizioni in acquisto e quelle in vendita allo scoperto) variabile nel tempo. 4. La Società di Gestione ha facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide, anche in valuta estera, e di assumere, in relazione all andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte d investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste, sempre nell interesse dei Partecipanti. La Società di Gestione ha inoltre la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e/o tecniche negoziali aventi ad oggetto valute o strumenti finanziari finalizzati alla gestione del rischio di cambio. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del Fondo. 5. Nel rispetto del limite previsto al previsto al punto precedente, il patrimonio del Fondo potrà essere investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla Società di Gestione o da altre SGR del Gruppo di cui fa parte la Società di Gestione (OICR collegati). Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di Pagina 3 di 19

4 qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. Con riferimento alla parte del patrimonio del Fondo investito in OICR collegati, l applicazione delle provvigioni a favore della SGR verrà effettuata deducendo dalla stessa la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce (provvigione di gestione e di incentivo). 6. I rischi connessi all investimento in quote del Fondo sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo) nonchè alla possibilità per il Fondo di assumere finanziamenti nella misura indicata al successivo punto A.2. Per apprezzare il rischio connesso a tale investimento occorre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi: Vendita allo scoperto Il Fondo, per obiettivi di copertura o per altre finalità d investimento, può effettuare operazioni di vendita allo scoperto. Una vendita allo scoperto implica la vendita di un titolo non posseduto dal Fondo. Allo scopo di completare la transazione di vendita, il Fondo deve prendere a prestito il titolo. Facendo ciò il Fondo si obbliga a restituire il titolo al prestatore qualunque sia il prezzo del titolo nel momento in cui è dovuta la restituzione. Questa obbligazione è normalmente collateralizzata, ovvero al Fondo è richiesto di costituire a favore del prestatore un deposito in titoli o liquidità, anche per un importo superiore rispetto al valore di mercato del titolo prestato nel momento in cui viene accesa l obbligazione. In tal caso i rischi sono altresì connessi alla teorica possibilità di insolvenza del soggetto (Prime Broker) che eroga i finanziamenti nella misura indicata al precedente punto 6.9 e che riceve in garanzia tutto o parte dei beni del Fondo. Le operazioni di vendita allo scoperto sono soggette teoricamente a perdita illimitata poichè non vi è limite alla crescita del prezzo del titolo prima che l operazione venga chiusa con il riacquisto del titolo sul mercato e la restituzione dello stesso al prestatore. Rischi di valutazione Il Fondo può effettuare operazioni d investimento su titoli non quotati e/o su titoli Over The Counter (OTC), per i quali il valore del titolo è fornito da terze parti. In tali casi il corretto valore di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR. Scarsa liquidabilità dell investimento Poichè la periodicità dei rimborsi è mensile, l investimento nel Fondo è un investimento parzialmente illiquido. Solo gli investitori in grado dal punto di vista finanziario di mantenere il Fondo nel loro programma di investimento per un periodo di tempo adeguatamente lungo, eventualmente sopportando le perdite potenzialmente generate dalla gestione, dovrebbero sottoscrivere quote del Fondo. Rischio di mercato Il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della SGR tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale. 7. I predetti rischi sono accresciuti dal fatto che il Fondo è di tipo riservato e, pertanto, gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga ai divieti e alle limitazioni relativi al Pagina 4 di 19

5 contenimento e alla concentrazione dei rischi, nonchè alle altre regole prudenziali stabilite da Banca d Italia per i FIA non riservati. 8. La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. Per tali ragioni, il Fondo rappresenta una forma di investimento rivolta a investitori in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo medesimo, le strategie di investimento adottate ed i rischi ad esse connessi. 9. La SGR manterrà un'adeguata e documentata risk management policy allo scopo di identificare tutti i rischi rilevanti cui il Fondo è o può essere esposto. La suddetta policy includerà le procedure necessarie a permettere alla SGR di determinare l'esposizione del Fondo ai rischi di mercato, liquidità, controparte e rischi operativi. Tenuto conto della tipologia di strumenti in cui il Fondo investe, lo strumento più importante per la gestione dei rischi è la diversificazione degli investimenti tra diverse tipologie di fondi target. A.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL POSSIBILE UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA 1. Il Fondo può fare ricorso alla leva finanziaria come di seguito indicato. Per leva finanziaria si intende i metodi con cui viene aumentata l'esposizione del Fondo rispetto al suo patrimonio tramite il prestito di contanti o di titoli o mediante strumenti derivati o qualsiasi altro mezzo. 2. Nella gestione del Fondo la Società di Gestione può assumere, entro il limite massimo del 100% del valore complessivo del Fondo, finanziamenti finalizzati a soddisfare necessità derivanti dal complesso delle strategie poste in essere, nonchè per fronteggiare in relazione ad esigenze di investimento e di disinvestimento temporanee necessità di liquidità dovute al flusso di rimborso di quote o a sfasamenti di tesoreria. Inoltre, anche in deroga al suddetto limite, ai fini di un pronto impiego della liquidità proveniente dalle sottoscrizioni la cui valuta è già maturata ma che devono essere ancora regolate, il Fondo potrà assumere finanziamenti entro il limite del 100% dell ammontare delle sottoscrizioni medesime. A fronte dei suddetti finanziamenti di cui sopra e secondo le prassi in uso nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo che in caso di escussione - possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo. 3. Ai fini del calcolo della leva, i titoli sono valutati al controvalore di mercato mentre le posizioni in contratti derivati sono calcolate secondo i criteri stabiliti dalla Banca d Italia per la determinazione degli impegni assunti nella gestione dei fondi comuni in relazione ad operazioni in strumenti derivati. 4. Il limite della leva finanziaria del Fondo, calcolato secondo il metodo lordo di cui all'art. 7 del regolamento Delegato (UE) 231/2013 è fissato nel 200 per cento. Ove previsto dalla normativa, nei documenti del Fondo verranno indicati gli importi relativi sia alla leva calcolata con il suddetto metodo che con il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del suddetto regolamento delegato. Pagina 5 di 19

6 5. Il rischio insito nell'utilizzo della leva è che il patrimonio esposto al rischio della gestione è maggiore del Valore Complessivo Netto del Fondo, per cui l'investimento del sottoscrittore può variare in misura più che proporzionale della variazione del suddetto patrimonio. A.3 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI O DI RIUTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Qualora il Fondo effettui operazioni di finanziamento tramite titoli ( SFT ) e/o di ( TRS ), come definite dal Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (il Regolamento SFT ), le SFT o i TRS utilizzati nell ambito della politica d investimento del Fondo devono essere citati nella descrizione dello stesso. Conformemente al Regolamento SFT, le SFT comprendono in genere: (a) operazioni di vendita con patto di riacquisto: operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l impegno a riacquistarli; oppure merci o titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista; (b) concessione e un assunzione di titoli o materie prime in prestito: operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti (c) operazioni di buy-sell back o di sell-buy back: operazione con cui una controparte acquista o vende titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura; si tratta di un operazione di buy-sell back per la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti e di un operazione di sell-buy back per la controparte che li vende (d) finanziamento con margini: operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli. Si configura come TRS il contratto di total return swap ovvero un contratto derivato quale definito all articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un obbligazione di riferimento, a un altra controparte. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare SFT nella propria strategia d investimento, limitatamente ad operazioni di vendita con patto di riacquisto (pronti contro termine), concessione di titoli in prestito (c.d. security lending) e TRS al fine di una più efficiente gestione delle disponibilità liquide e per generare capitale o reddito supplementare per il Fondo stesso. E previsto che l importo nominale delle operazioni di vendita con patto di riacquisto sia compreso tra lo 0 e il 70% del valore Pagina 6 di 19

7 patrimoniale netto del Fondo, che siano stipulati contratti di concessione di titoli in prestito nei limiti del 50% del valore patrimoniale netto del Fondo e che i TRS non superino il livello massimo del 10% del valore patrimoniale netto del Fondo. In ogni caso, la Società di gestione si preoccuperà di mantenere il volume di tali operazioni a un livello sufficiente per essere in grado di soddisfare in qualsiasi momento le richieste di rimborso. Alla data del presente documento il Fondo non investe in SFT e/o TRS. Selezione delle controparti dei TRS e/o SFT: le controparti dei TRS e/o SFT saranno selezionate sulla base di criteri specifici, tenendo in considerazione la loro forma giuridica, il paese di origine, e il loro merito di credito. Il Fondo concluderà SFT e/o TRS esclusivamente con controparti soggette a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla Banca D Italia equivalenti a quelle prescritte dalla normativa comunitaria a cui lo stesso Fondo è soggetto, e che hanno la propria sede in uno Stato membro dell unione Europea o dell OECD. Informazioni sulle garanzie finanziarie: nella conclusione di total return swap e/o di operazioni di finanziamento tramite titoli, il Fondo deve ricevere una garanzia finanziaria il cui valore deve, in ogni momento, essere almeno pari al 90% del valore totale dei titoli coinvolti in tali operazioni. La garanzia finanziaria ricevuta si configura come trasferimento in piena proprietà di titoli e/o contanti. L importo della garanzia finanziaria è valutato quotidianamente per assicurarsi il mantenimento di tale livello. Tutte le attività ricevute dal Fondo come garanzia finanziaria devono soddisfare, in qualsiasi momento, i seguenti criteri: - Liquidità: tutte le garanzie ricevute, salvo i contanti, devono essere molto liquide e negoziate su un mercato regolamentato o una piattaforma multilaterale di negoziazione con quotazioni trasparenti, in modo tale da poter essere vendute rapidamente a un prezzo vicino al loro valore prima della cessione. Le garanzie finanziarie ricevute devono inoltre soddisfare le disposizione dell Articolo 56 della Direttiva OICVM; - Valutazione: le garanzie finanziarie ricevute devono essere valutate almeno quotidianamente in base alle ultime quotazioni di mercato disponibili, tenuto conto delle riduzioni appropriate previste nella politica sugli sconti. Le garanzie finanziarie vengono valutate al valore di mercato e possono necessitare margini di variazione giornalieri; - Qualità creditizia dell emittente: le garanzie finanziarie ricevute devono essere di alta qualità. Gli emittenti in generale devono avere un rating creditizio almeno pari a BBB-; - Correlazione: le garanzie finanziarie ricevute dal Fondo devono essere emesse da un soggetto indipendente dalla controparte e senza una forte correlazione con la performance della controparte; - Diversificazione delle garanzie (concentrazione delle attività): le garanzie finanziarie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di sufficiente diversificazione, per quanto riguarda la concentrazione degli emittenti, si considera soddisfatto se il Fondo riceve da una controparte di operazioni di gestione un insieme di garanzie con un esposizione massima a un singolo emittente pari al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Qualora il Fondo sia esposto a più controparti, i diversi panieri di garanzie finanziarie devono essere consolidati per il calcolo del limite di esposizione del 20% a un singolo emittente. In deroga a tale previsione, il Fondo può essere totalmente garantito da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da una o più autorità locali dello stesso, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale che comprenda uno o più Stati membri. Il Fondo deve ricevere Pagina 7 di 19

8 titoli di almeno sei diversi emittenti e i titoli di una stessa emissione non devono superare il 30% del suo valore patrimoniale netto; - I rischi legati alla gestione delle garanzie finanziarie, come i rischi operativi e quelli giuridici, devono essere identificati, gestiti e ridotti con un processo di gestione dei rischi; - In un trasferimento di titoli, le garanzie finanziarie ricevute sono detenute dal Depositario. Per quanto riguarda gli altri tipi di garanzie finanziarie, esse possono essere detenute da una Banca Depositaria terza soggetta a vigilanza prudenziale e senza legami con il fornitore delle garanzie finanziarie; - Le garanzie finanziarie ricevute devono poter essere esercitate dal Fondo in qualsiasi momento senza dover sollecitare la controparte né ottenerne l approvazione; - Le garanzie finanziarie ricevute diverse dai contanti non vengono vendute, reinvestite o impegnate; - Le garanzie finanziarie ricevute in contanti possono soltanto essere: - depositate presso i soggetti stabili dall Articolo 50(f) della Direttiva OICVM; - investite in titoli di Stato di qualità elevata; - utilizzate per operazioni di vendita con patto di riacquisto a condizione che queste siano effettuate istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Comparto possa in qualsiasi momento possa recuperare l integralità della somma in contanti; - investite in fondi del mercato monetario a breve termine idonei. - Le garanzie finanziarie in contanti reinvestite devono essere diversificate conformemente alle esigenze di diversificazione applicabili alle garanzie non in contanti. Rischi legati all utilizzo di TRS e/o SFT: I rischi legati all utilizzo di STF e/o TRS, così come i rischi connessi alla gestione del collateral ricevuto a garanzia degli stessi, quali rischio operativo, di liquidità, di controparte, di custodia e rischi legali e laddove applicabile il rischio di riutilizzo sono descritti di seguito. In relazione alle operazioni con patto di riacquisto e alle operazioni di concessione di titoli in prestito: a) in caso di default della controparte dell operazione, è possibile che le garanzie fornite dalla stessa nell ambito dell operazione non siano sufficienti a ripagare la liquidità investita o titoli dati a prestito, in conseguenza di movimenti di mercato poco favorevoli, di deterioramento del merito di credito dell emittente dei titoli a garanzia o per scarsa liquidabilità sul mercato degli stessi; b) è possibile che la liquidità investita o i titoli dati in prestito siano restituiti dalla controparte oltre i termini previsti dall operazione, generando: a. nel caso di pronti contro termine, l impossibilità per il Fondo di onorare le richieste di rimborso, i pagamenti a fronte di operazione di acquisto titoli e il reinvestimento della stessa liquidità stessa b. nel caso di operazioni di prestito titoli l impossibilità di regolare operazioni di compravendita nei termini contrattuali previsti. Pagina 8 di 19

9 In relazione ai rischi legati al reinvestimento delle garanzie ricevute, è possibile che il Fondo subisca delle perdite a seguito della riduzione del valore dell investimento prescelto; in tal caso il Fondo dovrà reintegrare alla controparte la differenza tra il valore della garanzia ricevuta e il valore di mercato del suo reinvestimento. Ricavi, oneri e commissioni derivanti dall utilizzo di SFT e TRS: tutti i ricavi derivanti dall utilizzo di SFT e TRS, al netto degli oneri diretti e indiretti sostenuti, verranno riconosciuti al Fondo. Eventuali commissioni e spese riconosciute alle controparti prescelte e agli altri intermediari che prestano i propri servizi in relazione all utilizzo di TRS e SFT sono pagate in quanto compensazione per i servizi prestati. Tali commissioni possono essere calcolate in percentuale sui ricavi lordi a favore del Fondo derivanti dall'utilizzo di tali tecniche di gestioni e operazioni. Le informazioni sull'identità dei soggetti a cui sono corrisposti tali oneri e commissioni, diretti e indiretti, e se si tratta di soggetti collegati alla Società di Gestione del Fondo o al Depositario, saranno disponibili nella Relazione Annuale del Fondo. B. MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO E/O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO 1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e, nei casi previsti dalla normativa di vigilanza, sottoposte all approvazione dell Organo di Vigilanza secondo quanto previsto dall art. 22 del Regolamento del Fondo. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato con le medesime modalità con cui viene pubblicato il valore quota del Fondo. C. PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI 1. Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE direttamente applicabili) nonchè nazionali, di rango primario e secondario. 2. Il rapporto tra la SGR e l investitore ha natura contrattuale e il relativo contenuto è stabilito nel Regolamento del Fondo, disciplinato dalla legge italiana. 3. La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti del Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario. 4. Mediante la sottoscrizione delle quote del Fondo, gli investitori aderiscono al Regolamento dello stesso, che disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento. 5. Con l investimento nel Fondo l investitore acquisisce un diritto di credito, rappresentato dall obbligo della SGR di gestire il Fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione, calcolato come descritto nella successiva sezione G. 6. Secondo quanto disposto dall art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del Pagina 9 di 19

10 fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti. 7. In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della Società di Gestione, della Banca Depositaria o del Revisore incaricato, i Sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall ordinamento italiano. 8. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti ai Fondi, la Società di Gestione e/o il Depositario, l art. 24 del Regolamento prevede che si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente. Ove l investitore sia un soggetto diverso dai clienti professionali (per tali intendendosi:(a) i clienti professionali privati che, ai sensi dell art. 26, comma 1, lett. (d), del Regolamento Consob n /2007, soddisfano i requisiti di cui all Allegato n. 3 (sez. I) del Regolamento Consob n /2007; (b) i soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall Allegato n. 3 (sez. II) del Regolamento Consob n /2007; (c)i clienti professionali pubblici, come individuati dall art. 2 del DM n. 236/2011; (d) i soggetti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall art. 3 del DM n. 236/2011) e dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d) del D. Lgs. n. 58/1998, l esperimento del procedimento presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 9. Infine, si evidenzia che il riconoscimento in Italia di sentenze straniere è disciplinato dall art. 64 della legge n.218/1995, fatti salvi il Regolamento europeo 1215/2012 (che ha sostituito il Regolamento n. 44/2001) ed eventuali convenzioni internazionali applicabili di cui sia parte l Italia e lo Stato in cui la sentenza sia stata eventualmente emessa. D. IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO E DEL REVISORE D.1 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE 1. Il gestore del Fondo è Nextam Partners SGR S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio avente per oggetto la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR nonché l amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti - autorizzata dalla Banca d Italia e iscritta nell Albo tenuto dalla Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nella sezione Gestori di OICVM con il numero 30 e nella sezione Gestori di FIA con il numero 44 - con sede in Milano, Via Bigli La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato. 3. L attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, all amministratore delegato, a propri membri e a dirigenti della Società. Pagina 10 di 19

11 4. Nell esclusivo interesse dei Fondi e dei partecipanti, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio dei Fondi, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo. 5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate. 6. Il Consiglio di Amministrazione, nell ottica di una più efficiente gestione dei Fondi e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti nonché dei relativi adempimenti ivi previsti, può affidare, ad altre SGR aventi per oggetto la gestione del patrimonio di FIA riservati, specifiche scelte di investimento in settori che richiedono competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore. 7. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società né compromettono la capacità della Società di agire nel migliore interesse dei Fondi e dei clienti. La SGR esercita un costante ed effettivo controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati e in generale il compito delegato, fermo restando che le deleghe: a) hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla Società di Gestione con effetto immediato (senza che sia inficiata la continuità e la qualità del servizio); b) prevedono che la SGR possa dare in ogni momento istruzioni al delegato; c) hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla Società di Gestione stessa; d) non hanno carattere esclusivo. La Società di gestione conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento e strumenti finanziari per i quali sono concesse le deleghe; e) prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito; f) prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Società di Gestione e del Depositario. D.2 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO 1. La Banca depositaria del Fondo (di seguito il Depositario ) è State Street Bank International GmbH, società di diritto tedesco, per il tramite della propria succursale italiana State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede in Milano Via Ferrante Aporti, n iscritta al n dell Albo delle Banche tenuto da Banca d Italia. 2. Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e Pagina 11 di 19

12 annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. D.3 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI 1. La società di revisione legale del Fondo è Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma - Via Po, n iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui all art. 2 del D. Lgs. n. 39/2010 al n I revisori legali e la società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. D.4 IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DI ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI Non vi sono altri prestatori di servizi in relazione al Fondo. E. MODALITÀ IN CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 1. La Direttiva 2011/61/UE ( AIFMD ), all art. 9, par.7, prevede che, al fine di coprire i potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalla propria attività, le società di gestione debbano disporre di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale ovvero essere titolari di un assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti. 2. Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono contenute nel Capo II, Sezione 3 del Regolamento Delegato (UE) N. 231/2013 (il "Regolamento Delegato"). 3. Ciò premesso, la SGR intende coprire i rischi di responsabilità professionale tramite fondi propri aggiuntivi appropriati determinati conformemente all articolo 14 del Regolamento Delegato. Pagina 12 di 19

13 F. EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO ED EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE 1. La Società ha affidato in forza di specifico accordo di esternalizzazione alla società Xchanging Italy S.p.A., via della Chiusa, n. 2, Milano, le attività per il calcolo del valore della quota del Fondo e la tenuta del registro dei partecipanti. La Società in ogni caso mantiene nei confronti dei Partecipanti la responsabilità circa la corretta esecuzione di dette attività. Eventuali azioni di responsabilità da parte degli aventi diritto dovranno essere esercitate nei modi e termini descritti nel Regolamento del Fondo direttamente nei confronti della SGR. 2. In aggiunta alle attività di cui al comma precedente la Società di Gestione ha incaricato Xchanging Italy S.p.A., via della Chiusa, n. 2, Milano, della tenuta della contabilità del Fondo. 3. Non risultano esservi fattispecie di conflitti di interessi il relazione all'attività svolta dall'incaricato. G. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FONDO E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO 1. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la posizione netta di liquidità. Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo. 2. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività. 3. La Società di Gestione calcola il valore complessivo netto del Fondo con cadenza mensile. Il calcolo è riferito al valore del Fondo all ultimo giorno lavorativo di ogni mese (Giorno di Valutazione) e viene effettuato dalla SGR il decimo giorno del mese immediatamente successivo (Giorno di Calcolo). 4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall organo di Vigilanza ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 58/ I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione. Pagina 13 di 19

14 H. GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FONDO 1. Al fine di controllare il rischio di liquidità e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti effettuati sia coerente e allineato con il profilo di rimborso del singolo fondo, sono stati definiti differenti limiti, procedure e regole. 2. La SGR monitora il profilo di liquidità del portafoglio di attività del fondo, tenendo conto del contributo marginale di singole attività che potrebbero avere un impatto significativo sulla liquidità, e di passività e impegni significativi, potenziali o non, che il FIA potrebbe avere in relazione alle obbligazioni sottostanti. Per queste finalità la SGR tiene conto in particolare della tipologia degli investitori del FIA, della dimensione degli investimenti e delle condizioni di rimborso di tali investimenti. 3. Con particolare riferimento alle attività in cui investe il Fondo, occorre valutarne il profilo di liquidità nel mercato considerando: il tempo necessario per la liquidazione, il prezzo (o del valore al quale tali attività possono essere liquidate) e la loro sensibilità ad altri rischi o fattori di mercato. A tal fine viene mensilmente effettuato il controllo della liquidabilità delle posizioni detenute. 4. Al fine di gestire il rischio di liquidità sono inoltre previsti degli stress test periodici, al fine di valutare gli impatti di richieste di rimborso atipiche. 5. Inoltre, il Regolamento del Fondo prevede che, nel caso di richieste di rimborso complessivamente di importo pari o superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo, e negli altri casi in cui si ravvisi l esigenza di evitare smobilizzi tali da arrecare pregiudizio all interesse dei partecipanti, la Società di Gestione si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione ai clienti via telex o telefax o telegramma, a cui farà seguito una lettera di conferma. I. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO I.1 SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI E RELATIVO IMPORTO MASSIMO 1. Secondo quanto disposto dall art. 7, del Regolamento, la Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall importo di pertinenza del sottoscrittore: 2. La SGR ha il diritto di prelevare dall importo di pertinenza del Partecipante: a) un diritto fisso pari a euro 150 per ogni operazione di rimborso; b) le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all articolo 17 della sezione C) del Regolamento; c) quanto eventualmente dovuto per imposte, tasse e bolli in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alla comunicazione dell avvenuto investimento e ad ogni operazione di rimborso; d) commissioni di rimborso calcolate in funzione del periodo di permanenza (c.d. tunnel ) nel Fondo ed applicate sul valore dell importo da rimborsare, determinato con le modalità previste all articolo 15 della sezione C del Regolamento, secondo quanto indicato nella seguente tabella: Pagina 14 di 19

15 Periodo di permanenza Aliquota delle commissioni di rimborso Fino a 1 anno 3% Superiore a 1 anno 2% Superiore a 2 anni 1% Superiore a 3 anni 0 3. A decorrere dal 1 luglio 2011 è in particolare a carico di ogni singolo partecipante la ritenuta di cui all art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/ La Società di Gestione non applica una commissione di sottoscrizione. I.2 SPESE A CARICO DEL FONDO E RELATIVO IMPORTO MASSIMO 1. Secondo quanto disposto dall art. 7 del Regolamento, possono essere imputate al Fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all attività ordinaria del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari; le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: a) una provvigione di gestione a favore della Società di Gestione, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, pari a 1,5% su base annua, calcolata sulla base del valore complessivo del Fondo (al netto di tutte le passività diverse dalla provvigione di gestione medesima, dalla eventuale provvigione aggiuntiva del mese di riferimento e dal risparmio/debito di imposta maturati). La provvigione è prelevata dalle disponibilità del Fondo mensilmente, il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo al relativo Giorno di Calcolo; b) una provvigione aggiuntiva a favore della Società di Gestione (Provvigione di Incentivo) calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, per ogni quota in circolazione nel Giorno di Valutazione, pari al 20% della differenza, se positiva, fra: - il valore unitario lordo della quota e - il valore massimo assunto dal valore unitario della quota, rilevato con riferimento a qualunque Giorno di Valutazione precedente. Il valore unitario della quota è determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all articolo 18 della sezione C) del Regolamento, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione. Il valore unitario lordo della quota è determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all articolo 18 della sezione C) del Regolamento, al lordo della provvigione aggiuntiva, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione. La Provvigione di Incentivo viene accantonata nello stesso mese e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di borsa aperto successivo al relativo Giorno di Calcolo. Pagina 15 di 19

16 c) il compenso riconosciuto al Depositario per l incarico svolto. Tale compenso non potrà eccedere lo 0,125% -su base annua-, verrà calcolato sul Patrimonio Netto del giorno di calcolo precedente e prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell anno di riferimento. Per il primo mese di attività il compenso verrà calcolato sull ammontare sottoscritto e versato; d) gli oneri connessi alla gestione della contabilità di Fondi e alla determinazione del valore unitario della quota, ove eventualmente affidate a soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni di outsourcing. Tali oneri, generalmente espressi in base alle pratiche di mercato, in un ammontare fisso ed uno variabile, non potranno essere in nessun caso superiori alla somma dei seguenti importi: - euro (ventiquattromila) (canone fisso annuo); - lo 0,012% del valore complessivo netto (canone variabile annuo). Tale onere verrà prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo ad ogni Giorno di Calcolo; e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei Prospetti Periodici del Fondo e quelle degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento, di liquidazione del Fondo e di informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge; f) i costi della stampa e spedizione dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; g) le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione; h) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative eventuali imposte di trasferimento; i) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse; j) le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse del Fondo; k) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo; l) il contributo di vigilanza eventualmente dovuto alla Consob nonché a altre Autorità di vigilanza. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta pari a quella del giorno di effettiva erogazione degli importi. J. TRATTAMENTO PREFERENZIALE 1. La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie consistenti: a) nella retrocessione di parte delle suddette provvigioni. b) nello sconto fino al 100% dei diritti fissi, delle spese e delle commissioni di rimborso di cui al precedente punto I I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti della SGR possono sottoscrivere le quote del Fondo anche per un importo minimo inferiore a quello indicato per i clienti non Professionali di cui all articolo 11 del Regolamento. Pagina 16 di 19

17 K. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE 1. La più recente relazione annuale del Fondo è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione e la sede del Depositario. L. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE L.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE 1. Con riferimento alle informazioni relative alla modalità di sottoscrizione delle quote del Fondo, si rinvia all art. 13 del Regolamento. 2. La prima sottoscrizione del Fondo presuppone la verifica da parte della Società di Gestione del rispetto dell importo minimo di sottoscrizione e/o delle altre condizioni previste dagli art. 12 previsioni generali e 13 Sottoscrizione iniziale del Regolamento. 3. La prima sottoscrizione avviene attraverso: a) la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e ad essa indirizzato; b) il versamento del corrispettivo mediante: assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all ordine di Nextam Partners SGR SpA-Rubrica Fondo N.P. Hedge; bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione. L.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE 1. Con riferimento alle informazioni relative alla modalità rimborso delle quote del Fondo si rinvia all art. 15 del Regolamento. In particolare: 2. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso la Banca Depositaria. 3. La domanda di rimborso contiene: a) le generalità del richiedente; b) il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; c) la data di rimborso prescelta ove posteriore al 1 Giorno di Rimborso utile; d) il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell importo; e) in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; f) gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente. 4. Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide. Pagina 17 di 19

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