Nuovi principi contabili nazionali OIC Aggiornamento dei principi contabili nazionali e impatti fiscali attesi

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1 Nuovi principi contabili nazionali OIC Aggiornamento dei principi contabili nazionali e impatti fiscali attesi Venerdì 5 dicembre 2014 Confindustria Genova

2 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Ruolo e funzioni dell OIC In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del Decreto Legge 91/2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell OIC integrando il D.Lgs.38/2005 con gli artt. 9-bise 9-ter. La legge riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'oic in ambito nazionale ed internazionale quale "standard setter". L Organismo Italiano di Contabilità: emana i principi contabili nazionali; fornisce supporto all attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile; partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. 2 Nuovi principi contabili nazionali OIC

3 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Introduzione e quadro generale La maggior parte degli attuali principi contabili nazionali risalgono ad un periodo in cui le imprese erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie. Il loro contenuto risente, pertanto, dell esigenza all epoca avvertita di fornire, soprattutto da parte delle grandi imprese ed in primis da parte delle società quotate, un informazione chiara ed esaustiva. A partire dal 2005 le società quotate e altre grandi imprese redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Il cambiamento dello scenario di riferimento è stato notevole e dopo alcuni anni di applicazione della nuova disciplina si è resa necessaria una maggiore attenzione per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali. La stessa Commissione Europea ha promosso una serie di progetti per la rivisitazione delle direttive contabili europee nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese e ridurne così gli oneri amministrativi. 3 Nuovi principi contabili nazionali OIC

4 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Genesi e obiettivi del progetto Il progetto OIC nasce pertanto con gli obiettivi di seguito illustrati: aggiornare tenendo conto: degli sviluppi della normativa e prassi contabile nazionale; dell evoluzione regolamentare e dottrinale internazionale; dell esperienza maturata dagli operatori (attraverso consultazione); semplificare apportando interventi sulla struttura dei principi contabili al fine di rendere più agevole la lettura e facilitare futuri aggiornamenti ed integrazioni; focalizzare l attenzione sulle piccole medie imprese e relativi stakeholder. 4 Nuovi principi contabili nazionali OIC

5 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Ambito di applicazione dei nuovi OIC A chi si applicano? I nuovi OIC si applicano alle società che redigono il bilancio d esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Da quando? Dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 (adozione anticipata facoltativa per i principi contabili OIC 15 «Crediti», OIC 20 «Titoli di debito», OIC 21 «Partecipazioni e azioni proprie»). Con quali effetti? Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati in accordo all OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio». 5 Nuovi principi contabili nazionali OIC

6 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Le tappe del progetto - (1/2) Maggio 2010 L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) avvia una pubblica consultazione finalizzata a raccogliere elementi per la revisione e aggiornamento dei principi contabili nazionali. Il progetto si è reso necessario per tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall'ultima revisione dei principi (evoluzione normativa, evolversi della prassi contabile nazionale, sviluppi dottrinali e dell'evoluzione della regolamentazione contabile internazionale). Dicembre Gennaio 2014 Pubblicazioni in più fasi delle bozze dei nuovi principi contabili sottoposti a pubblica consultazione. Partecipazione del CNDCEC, Assirevi, Università, Ordine Avvocati, società di revisione. 6 Nuovi principi contabili nazionali OIC

7 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Le tappe del progetto - (2/2) Aprile 2014 Approvazione da parte degli organi OIC del testo definitivo dei nuovi principi contabili nazionali ed invio per commenti alle Autorità (MEF, Ministero della Giustizia, Consob, Banca d'italia e IVASS). Giugno Agosto 2014 Pubblicazione del primo set di nuovi principi, cd. early adoption (OIC 15, 20, 21) in data 26 giugno Pubblicazione dei residui nuovi principi in data 5 agosto Nuovi principi contabili nazionali OIC

8 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Status del progetto # Titolo Status Area # Titolo Status Area OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm.ni materiali e immateriali - NEW Pubblicato OIC 14 Disponibilità liquide Pubblicato Imm.ni OIC 16 Immobilizzazioni materiali Pubblicato OIC 18 Ratei e risconti Pubblicato OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Post approval OIC 22 Conti d ordine Pubblicato Altre Voci OIC 15 Crediti Pubblicato Operazioni, attività e passività OIC 26 in valuta estera Pubblicato OIC 20 Titoli di debito Pubblicato Set early adoption: Crediti, Titoli, OIC 28 Patrimonio netto Pubblicato Partecipazioni Partecipazioni e azioni OIC 21 proprie - NEW Pubblicato OIC 25 Imposte sul reddito Pubblicato Fiscalità OIC 13 Rimanenze OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Rendiconto Finanziario - OIC 10 Pubblicato NEW Documenti di OIC 31 Bilancio OIC 12 I documenti di bilancio Pubblicato OIC 17 8 Nuovi principi contabili nazionali OIC Pubblicato Cambiamenti di principi, di OIC 29 stime, correzione di errori, Rimanenze Pubblicato Cambiamenti e LIC Pubblicato OIC 19 Debiti Pubblicato Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto - NEW Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto Pubblicato Pubblicato Passività Consolidato

9 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Questioni aperte - (1/2) Aggiornamento dei rimanenti principi OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione OIC 4 Fusione e Scissione OIC 5 Bilanci di Liquidazione OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio OIC 11 Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati OIC 30 I bilanci Intermedi Per i recenti principi OIC 7 - I certificati verdi e OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra non sono previsti allo stato attuale aggiornamenti. 9 Nuovi principi contabili nazionali OIC

10 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Questioni aperte (2/2) Altre questioni aperte Pubblicazione OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) Trattamento degli strumenti finanziari derivati Regole di transizione Documento applicativo sul bilancio consolidato Recepimento Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea il 29 giugno 2013 e attesa nel recepimento nazionale italiano entro il 20 luglio 2015 a valere sui bilanci Nuovi principi contabili nazionali OIC

11 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Cosa cambia? Sintesi Modifica della struttura dei principi contabili. Introdotti elementi di novità che traggono, pur nel rispetto degli obiettivi di semplificazione del progetto, ispirazione dai principi contabili internazionali. Precisazioni e chiarimenti su tematiche presenti nelle versioni precedenti dei principi. Eliminazione di alcune alternative contabili. Riformulazione della disciplina di alcuni temi di dettaglio. 11 Nuovi principi contabili nazionali OIC

12 Obiettivi del progetto OIC e inquadramento generale Cosa cambia? Format dei nuovi principi Il format utilizzato è simile a quello dei principi IFRS. L'indice è generalmente strutturato con l'obiettivo di rendere più semplice la lettura e facilitare gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari: Finalità del principio Ambito di applicazione Definizioni Classificazioni Rilevazioni iniziali Valutazioni e rilevazioni successive Eventuali sezioni contenenti fattispecie particolari Informazioni da produrre in nota integrativa Appendici (contenenti esempi e riferimenti normativi, compresi i richiami al CC). 12 Nuovi principi contabili nazionali OIC

13 I nuovi OIC 13 Nuovi principi contabili nazionali OIC

14 Set Immobilizzazioni - OIC 16, 24, 9 Modifiche e principali chiarimenti 14 Nuovi principi contabili nazionali OIC

15 Set Immobilizzazioni - OIC 16, 24, 9 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Terreni e fabbricati Il valore del terreno può non essere scorporato qualora il valore dello stesso approssimi il relativo fondo di ripristino / bonifica del sito. Il valore del terreno deve essere sempre scorporato, anche mediante l utilizzo di stime. OIC 16 Oneri finanziari Possono essere capitalizzati solo se si riferiscono a finanziamenti specifici ottenuti e utilizzati per l acquisto del cespite. Possibilità di capitalizzare anche gli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici. Interruzione amm.to Il processo di ammortamento non cessa anche qualora il valore residuo risulti almeno pari o superiore al valore netto contabile. Il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari o superiore al valore netto contabile. 15 Nuovi principi contabili nazionali OIC

16 Set Immobilizzazioni - OIC 16, 24, 9 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio OIC 9 OIC 24 Avviamento Indicatori di impairment Valore recuperabile l maggior valore pagato, nel caso di acquisto di un azienda per motivi diversi dalla redditività della singola impresa, deve essere imputato ad un «cattivo affare» e rilevato a conto economico. Non espressamente previsti. Prevede una sola metodologia per la determinazione del valore recuperabile. Il maggior valore pagato deve essere rilevato a conto economico solo in presenza di un effettivo «cattivo affare». In ogni caso deve essere verificata, annualmente, l esistenza di eventuali indicatori di impairment. Vengono forniti alcuni indicatori «base», che il management deve verificare ad ogni data di riferimento del bilancio. Prevede due metodologie distinte per la determinazione del valore recuperabile (metodo standard e metodo semplificato). 16 Nuovi principi contabili nazionali OIC

17 Set Immobilizzazioni - OIC 16, 24, 9 Chiarimenti OIC Tema Descrizione Classificaz. ü Precisati i requisiti in presenza dei quali occorre effettuare la riclassifica nell attivo circolante (immobilizzazioni vendibili alle loro condizioni attuali; vendita altamente probabile e prevista nel breve termine). OIC 16 Amm.to ü Necessità di ammortizzare separatamente componenti di uno stesso cespite con vite utili differenti salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Cespiti inutilizzati ü L ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 17 Nuovi principi contabili nazionali OIC

18 Set Immobilizzazioni - OIC 16, 24, 9 Chiarimenti OIC Tema Descrizione Costi di addestram. ü Precisate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati, confermando che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti. OIC 24 Somme una tantum ü In relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento, marchi e licenze e concessioni, qualora il contratto di acquisto preveda anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati ai volumi di produzione/vendita, è iscrivibile tra le immobilizzazioni il solo costo pagato inizialmente. 18 Nuovi principi contabili nazionali OIC

19 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Albero decisionale (contenuto nell appendice al principio) Esiste un indicatore di perdita? SI Il valore equo è superiore al valore netto contabile? NO Il valore d uso è superiore al valore netto contabile? SI NON SI SVALUTA NO SI NO Non si procede ad ulteriori verifiche Non si procede ad ulteriori verifiche SI SVALUTA 19 Nuovi principi contabili nazionali OIC

20 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Disposizioni comuni Se il valore recuperabile di un immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile l immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore. Il valore recuperabile è il maggiore tra il suo valore d uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita. Valore d uso max Valore equo (al netto dei costi di vendita) Valore recuperabile 20 Nuovi principi contabili nazionali OIC

21 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Approccio semplificato La novità introdotta dall approccio semplificato riguarda le modalità di determinazione del valore recuperabile: esso viene determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del valore equo. Possono optare per l adozione di un approccio semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d esercizio due dei tre seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l esercizio > 250 totale attivo di bilancio > 20 milioni di euro ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > 40 milioni di euro 21 Nuovi principi contabili nazionali OIC

22 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Approccio semplificato (cont.) La capacità di ammortamento è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. E determinata sottraendo al risultato economico dell esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. 22 Nuovi principi contabili nazionali OIC

23 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Approccio semplificato (cont.) Il test di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Capacità di ammortamento del periodo di piano > Somma ammortamenti del periodo di piano L eventuale perdita è attribuita prioritariamente all avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni. Le società che adottano il metodo semplificato devono darne menzione in nota integrativa. 23 Nuovi principi contabili nazionali OIC

24 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Approccio semplificato esempio 1 CASO 1 - NO IMPAIRMENT Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale Ricavi Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacità di amm.to Amm.to A Amm.to B Amm.to Avviamento Totale Amm-ti Risultato netto Capacità di ammortamento sufficiente > Nuovi principi contabili nazionali OIC

25 OIC 9 (2014) - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Approccio semplificato esempio 2 CASO 2 - IMPAIRMENT Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale Ricavi Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacità di amm.to Amm.to A Amm.to B Amm.to Avviamento Totale Amm-ti Risultato netto Capacità di ammortamento insufficiente 250 < < Nuovi principi contabili nazionali OIC

26 Set Immobilizzazioni - OIC 16, 24, 9 Questioni interpretative e tematiche applicative OIC 16 par. 52: Scorporo valore del fabbricato e terreno OIC 16 par. 36: Scelta capitalizzazione oneri finanziari su immobilizzazioni in corso: applicazione costante OIC 9 par. 26: Approccio semplificato e consolidato OIC 9 par. 29: Approccio semplificato: concetto e metodo di calcolo del «valore economico significativo» (residuo) OIC 24 bozza par. 49: Beni immateriali ricevuti a titolo gratuito: capitalizzabilità OIC 24 bozza par : Ammortamento marchi e avviamento 26 Nuovi principi contabili nazionali OIC

27 OIC 9 (2014) Principali aspetti fiscali Impairment immobilizzazioni Nel caso in cui il valore recuperabile di un immobilizzazione sia inferiore al suo valore netto contabile, l immobilizzazione è iscritta in bilancio a tale minor valore e la differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore. Svalutazione del cespite è temporaneamente fiscalmente indeducibile Disallineamento tra valore contabile e valore fiscale dell immobilizzazione: il riassorbimento fiscale della svalutazione avviene attraverso la continuazione del processo di ammortamento. IRES Ris. N. 98/E 2013 La deduzione del costo imputato a Conto Economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente, ai sensi dell art. 109, comma 4, lett. a) del TUIR, nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire dall esercizio in cui si generano le condizioni per la deducibilità. IRAP Circ. N. 26/E 2012 La svalutazione non dedotta si riassorbe applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore Irap del bene (valore contabile al lordo della svalutazione) sulla base della vita utile residua. 27 Nuovi principi contabili nazionali OIC

28 OIC 16 (2014) Principali aspetti fiscali Immobilizzazioni destinate alla vendita Le immobilizzazioni destinate alla vendita, in presenza di specifiche condizioni, sono obbligatoriamente classificate in un'apposita voce dell attivo circolante, separatamente dalle immobilizzazioni materiali. L ammortamento del bene dev essere conteggiato e imputato a conto economico soltanto fino al momento antecedente al cambio di destinazione, mentre non deve più essere determinato per il periodo successivo. Interruzione del processo di ammortamento anche ai fini fiscali Ai sensi dell art. 109, comma 4 del TUIR, i componenti negativi sono deducibili soltanto se previamente imputati a conto economico nell esercizio di competenza. Test di operatività società di comodo Le immobilizzazioni destinate alla vendita riclassificate nell attivo circolante non assumono rilevanza ai fini del «test di operatività» che interessa le società di comodo. Il passaggio all attivo circolante dei beni in precedenza immobilizzati può modificare il calcolo dei ricavi presunti, riducendo la quantificazione del reddito minimo. La Circ. n. 25/E del 4 maggio 2007 precisa che gli immobili iscritti in magazzino, non essendo compresi tra gli assets indicati al primo comma dell art. 30 (L. n. 724/1994), non rientrano nel «test di operatività», a condizione che la classificazione tra gli immobili merce sia improntata ai corretti principi contabili. Tale chiarimento può essere esteso a tutti i beni che, a seguito della prescrizione contabile, sono riclassificati nel circolante in quanto destinati alla vendita. 28 Nuovi principi contabili nazionali OIC

29 OIC 16 (2014) Principali aspetti fiscali Immobilizzazioni destinate alla vendita (cont.) Trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di beni strumentali classificati nell attivo circolante Ai sensi dell art. 86, comma 4 del TUIR, in relazione ai beni diversi da quelli indicati all art. 85, comma 1 (beni merce), le plusvalenze concorrono a formare il reddito nell esercizio in cui sono realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Si ritiene che ai fini dell applicazione dell art. 86 del TUIR (cfr. Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/553 del 1979): debba rilevare, quale fattore discriminante, l effettiva destinazione strumentale del bene à quanto al riconoscimento del carattere strumentale dei beni ceduti, «sono sufficienti e necessarie sia l esistenza di un rapporto di inerenza dei detti beni alla specifica attività d impresa sia la loro effettiva utilizzazione quali beni finalizzati all esercizio di tale attività»; non possa essere di ostacolo al riconoscimento del carattere strumentale dei beni ceduti «l astratta riconducibilità dei beni tra quelli alla cui produzione e scambio è diretta l attività commerciale». 29 Nuovi principi contabili nazionali OIC

30 OIC 16 (2014) Principali aspetti fiscali Capitalizzazione oneri finanziari - Fondi presi a prestito specificamente per finanziare la costruzione (finanziamento di scopo) - Fondi presi a prestito genericamente (nei limiti della quota attribuibile all immobilizzazione) Capitalizzazione degli oneri finanziari ai sensi dell art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR «Per i beni materiali e immateriali si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge» («Per effetto di disposizioni di legge» à si tratta di una modifica introdotta dall art. 11 del D. L.vo 38/2005 per rendere coerente il trattamento fiscale degli interessi passivi con le metodologie di contabilizzazione previste dai principi contabili internazionali) Gli Interessi passivi capitalizzati non concorrono al calcolo degli interessi passivi deducibili ex art. 96 TUIR, e sono dedotti in relazione all ammortamento del cespite. 30 Nuovi principi contabili nazionali OIC

31 OIC 16 (2014) Principali aspetti fiscali Terreni e fabbricati Scorporo obbligatorio anche ai fini fiscali Il costo da attribuire alle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è pari al maggiore tra il valore esposto in bilancio e il 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali). (In tal senso, cfr. anche Circolare AE 1/2007) Componenti del cespite principale Se l immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori aventi vita utili di durata diversa dal cespite principale, l ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Ammortamento effettuato autonomamente anche ai fini fiscali Autonome aliquote di ammortamento individuate dal D.M. 31 dicembre Nuovi principi contabili nazionali OIC

32 OIC 16 (2014) Principali aspetti fiscali Immobilizzazioni complesse Nel caso in cui oggetto di acquisto sia un unità economico-tecnica, è necessario determinare i valori delle singole immobilizzazioni dotate di autonomia tecnico funzionale che la compongono. In tal modo è possibile distinguere le immobilizzazioni soggette ad ammortamento da quelle che non lo sono, e individuare, tra quelle soggette ad ammortamento, la diversa vita utile. Scorporo riconosciuto anche ai fini fiscali Singole immobilizzazioni dotate di autonomia tecnico-funzionale Riconosciuta anche fiscalmente la possibilità di ammortizzare le singole componenti con applicazione di diversi coefficienti di ammortamento a seconda delle diverse vite utili delle singole componenti. Singole immobilizzazioni prive di autonomia tecnico-funzionale Secondo quanto chiarito dalla R.M. 9/1285 del 9 febbraio 1985, nel caso di impianti complessi le cui componenti si configurano come parti di un unico complesso, tali impianti devono essere ammortizzati con applicazione di un unico coefficiente di ammortamento. 32 Nuovi principi contabili nazionali OIC

33 OIC 16 (2014) Principali aspetti fiscali Interruzione del processo di ammortamento Il processo di ammortamento deve essere interrotto nel caso in cui il valore contabile dell immobilizzazione risulti inferiore rispetto al relativo valore residuo stimato. Interruzione del processo di ammortamento anche ai fini fiscali Principio di previa imputazione a conto economico à art. 109, co. 4, TUIR. Il valore fiscale del bene non ammortizzato nel corso degli esercizi sarà recuperato al momento dell alienazione, attraverso l assoggettamento a tassazione di una minor plusvalenza. 33 Nuovi principi contabili nazionali OIC

34 Set early adoption - OIC 15 Modifiche e principali chiarimenti 34 Nuovi principi contabili nazionali OIC

35 Set early adoption - OIC 15 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Cancellazione di crediti E consentita la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un operazione pro-soluto, in cui il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario. La cancellazione è consentita solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. Trasformazione OIC 15 Nel caso di trasformazione di un credito a breve termine in un credito a lungo termine, si procede alla riclassifica nella voce B.III.2 e all attualizzazione del credito stesso. Nel caso di trasformazione di un credito da breve a lungo, senza la corresponsione di interessi espliciti, si procede alla riclassifica in B.III.2, senza effettuare attualizzazioni. 35 Nuovi principi contabili nazionali OIC

36 Set early adoption - OIC 15 Chiarimenti OIC Tema Descrizione Attualizz. e scorporo ü Forniti alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti. OIC 15 Vendita a rate ü Precisato che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti. Fondo svalutazione crediti ü Chiariti alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati). 36 Nuovi principi contabili nazionali OIC

37 OIC 15 (2014) - Crediti Cancellazione del credito Un credito è cancellato dal bilancio quando viene verificata almeno una delle due condizioni: i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Con il nuovo principio contabile si supera l impostazione del precedente OIC 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi (es, pro-solvendo), l opzione di a) cancellare il credito o b) di mantenerlo in bilancio, con l inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. 37 Nuovi principi contabili nazionali OIC

38 OIC 15 (2014) - Crediti Cancellazione del credito (cont.) In termini sostanziali, l obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione prosolvendo. Par.58 «ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.» 38 Nuovi principi contabili nazionali OIC

39 OIC 15 (2014) - Crediti Cancellazione del credito ESEMPI (Appendice C) Operazioni che COMPORTANO la cancellazione del credito dal bilancio Forfaiting Datio in solutum Operazioni che NON COMPORTANO la cancellazione del credito dal bilancio Mandato all incasso, compreso il factoring comprendente solo il mandato all incasso Cambiali all incasso Conferimento del credito Pegno di crediti Vendita del credito Cessione a scopo di garanzia Factoring pro soluto con trasferimento di tutti i rischi del credito Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi Sconto, cessioni pro solvendo e pro soluto senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito Cartolarizzazioni senza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito 39 Nuovi principi contabili nazionali OIC

40 Set early adoption - OIC 15 Questioni interpretative e tematiche applicative OIC 15 par. 8-11: Classificazione tra l attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie in base al «ruolo» non al criterio finanziario (caso particolare: il cash pooling) OIC 15 par. 14: Classificazione dei crediti verso imprese soggette a comune controllo OIC 15 par. 62: Fondo per rischi minimali a seguito di cessione con cancellazione del credito 40 Nuovi principi contabili nazionali OIC

41 OIC 15 (2014) Principali aspetti fiscali Deducibilità IRES delle perdite su crediti LEGGE DI STABILITA (art. 1, co. 160, lett. b) Riformulazione dell ultimo periodo dell art. 101, comma 5, del T.U.I.R. i requisiti della certezza e della precisione, richiesti affinché una perdita su crediti sia deducibile, «si possono ritenere sussistenti anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». PRASSI Al fine di realizzare il coordinamento tra l ordinamento contabile e quello tributario, la Circolare n. 14/E del 2014 ha chiarito che gli elementi certi e precisi «sussistono nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15». 41 Nuovi principi contabili nazionali OIC

42 OIC 15 (2014) Principali aspetti fiscali Scorporo interessi attivi impliciti OIC 15 Paragrafo 23 Termini di pagamento lunghi: riconoscimento dell interesse implicito «Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nel secondo caso, se rilevante, si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario». ART. 96 TUIR Limite deducibilità interessi passivi «fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L eccedenza è deducibile nel limite del 30% del R.O.L.» comma 3: «assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo omissis con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, da quelli derivanti da crediti della stessa natura». 42 Nuovi principi contabili nazionali OIC

43 OIC 15 (2014) Principali aspetti fiscali Vendita a rate OIC 15 Paragrafo 22 «L articolo 1523 codice civile stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà». ART. 109 TUIR «Ai fini della determinazione dell esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti omissis alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell atto per gli immobili e per le aziende, omissis Non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà». 43 Nuovi principi contabili nazionali OIC

44 Set early adoption - OIC 20, 21 Modifiche e principali chiarimenti 44 Nuovi principi contabili nazionali OIC

45 Set early adoption - OIC 20, 21 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Cambiamenti destinazione Il trasferimento è rilevato sulla base del criterio di valutazione del costo rettificato per eventuali perdite durevoli di valore. Il trasferimento è rilevato in base al valore risultante dall applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. OIC 20 e 21 Spese di cessione Le spese di cessione vengono considerate nel computo dell eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo. Si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo. 45 Nuovi principi contabili nazionali OIC

46 Set early adoption - OIC 20, 21 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio OIC 20 Titoli del circolante venduti successivamente alla chiusura dell esercizio Nel caso di titoli che dovrebbero essere ridotti al valore di mercato alla chiusura dell'esercizio, ma che vengono successivamente venduti ad un prezzo superiore, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita. Ciò a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di preparazione del bilancio, che l'acquirente sia a tutti gli effetti un soggetto economico indipendente, che non vi siano pattuizioni aggiuntive che modificano i termini della vendita e, in particolare, che il cedente non si sia impegnato in contropartita ad acquisti futuri di altri beni a prezzi predeterminati. Nel caso di titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell esercizio, il prezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell esercizio. Ciò a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo beneficio sia stato definitivamente acquisito all economia della società che redige il bilancio. 46 Nuovi principi contabili nazionali OIC

47 Set early adoption - OIC 20, 21 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Diritti di opzione Obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati. La società deve valutare se l effetto di diluizione che deriva dal mancato esercizio del diritto di opzione possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore. OIC 21 Dividendi - azioni proprie Non previsti. L attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi. Distribuzione dividendi Non espressamente previsto. Tuttavia nella prassi, in caso di distribuzione di riserve, si procede a ridurre il valore della partecipazione per un valore corrispondente. La distribuzione di dividendi da parte di una partecipata genera sempre proventi finanziari a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione. 47 Nuovi principi contabili nazionali OIC

48 Set early adoption - OIC 20, 21 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio OIC 21 Perdita durevole di valore Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione, questo deve essere ridotto rettificando il costo storico per allinearlo al patrimonio netto della partecipata. Se si ritenesse che il patrimonio netto non esprima appropriatamente la perdita durevole di valore della partecipazione, questa deve essere iscritta ad un valore ulteriormente inferiore, fino addirittura ad azzerarla. Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore. 48 Nuovi principi contabili nazionali OIC

49 Set early adoption - OIC 20, 21 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio OIC 21 Perdita durevole di Valore (cont.) In quest'ultimo caso può rendersi necessario un accantonamento al passivo (voce B3) per poter far fronte per la quota di competenza alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Tale accantonamento non è necessario se la società partecipante che non sia unico azionista ha l'intenzione ed è in grado di rinunciare alla partecipazione. Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata. 49 Nuovi principi contabili nazionali OIC

50 Set early adoption - OIC 20, 21 Chiarimenti OIC Tema Descrizione ü Chiarito che ai fini della classificazione dei titoli/partecipazioni ciò che rileva è il management intent, e cioè l effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l altro, anche sulla mera facoltà che l impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato. OIC 20 e 21 Classificazione Strumenti finanziari immobilizzati ü Chiarita la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati. 50 Nuovi principi contabili nazionali OIC

51 OIC 20 (2014) - Titoli di Debito Cambiamenti di destinazione Viene riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; ciò che rileva è il management intent, cioè l effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Il trasferimento è rilevato in base al valore risultante dall applicazione al momento del trasferimento stesso dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza, pertanto: il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore; il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato. Alla fine dell esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione.. 51 Nuovi principi contabili nazionali OIC

52 Set early adoption - OIC 20, 21 Questioni interpretative e tematiche applicative OIC 20 par. 47: Titoli del circolante venduti successivamente alla chiusura dell esercizio OIC 21 par. 60: Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione; quali effetti su rettifiche di valore operate in passato sul valore delle partecipazioni a seguito di distribuzioni di riserve? OIC 21 par. 61: Anticipazione della rilevazione dei dividendi al momento della maturazione OIC 21 par. 62: Contabilizzazione dell attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata OIC 21: Impairment test, modalità di esecuzione 52 Nuovi principi contabili nazionali OIC

53 OIC 20, 21 (2014) Principali aspetti fiscali Cambiamenti di destinazione Rileva la destinazione dell investimento: iscrizione tra le immobilizzazioni dei titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale: ü ü OIC 20, 21 volontà della direzione aziendale; effettiva capacità della società di detenere gli investimenti per un periodo prolungato di tempo. FISCALE Relazione al d.lgs. n. 344/2003 e Circolare AE n. 36/E 2004 (par ): l iscrizione della partecipazione, nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso: 1. fra le immobilizzazioni finanziarie: sì regime di esenzione PEX anche nel caso in cui la partecipazione sia successivamente riclassificata nell attivo circolante; 2. fra l attivo circolante: no regime PEX anche qualora la partecipazione sia successivamente riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie. 53 Nuovi principi contabili nazionali OIC

54 OIC 20, 21 (2014) Principali aspetti fiscali Distribuzione di azioni proprie OIC 20, 21 Dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie: non comportano la rilevazione di un provento. Effetti: Risoluzione AE 12E/2012 e Risoluzione AE 26E/2011 FISCALE riduzione del patrimonio netto in misura corrispondente alle risorse impiegate per l acquisto delle azioni proprie; diversa composizione del patrimonio netto (monitoraggio ai fini fiscali della parte di utile confluita nel capitale sociale per effetto dell acquisto dei titoli partecipativi); eventuale distribuzione di dividendi (nell ipotesi in cui la quota di capitale sociale costituita da apporti risulti incapiente rispetto alla quota di riserva di utili corrispondente al valore nominale delle azioni. 54 Nuovi principi contabili nazionali OIC

55 OIC 20, 21 (2014) Principali aspetti fiscali Distribuzione dividendi OIC 20, 21 La distribuzione dei dividendi da parte della partecipata genera sempre proventi finanziari. FISCALE Art. 89 TUIR «gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, omissis non concorrono a formare il reddito dell esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell ente ricevente per il 95% del loro ammontare». 55 Nuovi principi contabili nazionali OIC

56 Set Rimanenze e LIC - OIC 13, 23 Modifiche e principali chiarimenti 56 Nuovi principi contabili nazionali OIC

57 Set Rimanenze e LIC - OIC 13, 23 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Criteri di valutazione Al ricorrere di determinate condizioni, è preferibile il metodo della percentuale di completamento (POC) per la valutazione delle commesse ultrannuali. Al ricorrere di determinate condizioni, è obbligatorio il metodo POC per la valutazione delle commesse ultrannuali. OIC 23 Incentivi Non trattati. Gli incentivi (ammontari addizionali riconosciuti dal committente) sono inclusi nei ricavi di commessa solo al verificarsi di determinate condizioni espressamente previste dal principio. 57 Nuovi principi contabili nazionali OIC

58 Set Rimanenze e LIC - OIC 13, 23 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Perdite su commesse La perdita probabile per il completamento della commessa deve essere accantonata a fondo rischi ovvero contabilizzata in riduzione dei LIC La perdita probabile deve essere rilevata a riduzione dei lavori in corso su ordinazione. L eventuale eccedenza deve essere rilevata in un apposito fondi rischi ed oneri. OIC 23 Costi preoperativi Capitalizzati («altre immobilizzazioni immateriali») e ammortizzati in funzione dell avanzamento dei lavori (in caso di applicazione della percentuale di completamento). Non sono più capitalizzabili, ma sono considerati costi di commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell avanzamento dei lavori. 58 Nuovi principi contabili nazionali OIC

59 Set Rimanenze e LIC - OIC 13, 23 Chiarimenti OIC Tema Descrizione OIC 13 Contributi in conto esercizio Oneri finanziari Metodi üchiarito il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all acquisto di rimanenze. ü È riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia specifici che generici (per la quota imputabile), in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa (analogia con OIC 16). ü Viene fornita una nuova esposizione del metodo del «prezzo al dettaglio». 59 Nuovi principi contabili nazionali OIC

60 Set Rimanenze e LIC - OIC 13, 23 Chiarimenti OIC OIC 23 Tema Criteri di valutazione Oneri fin. Anticipi e acconti Descrizione üin presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento. ü Tra le condizioni necessarie per decretare il completamento della commessa, è stato incluso l effettuazione del collaudo. Tuttavia, se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall'appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni previste dal principio. ü Inserite alcune indicazioni con riguardo alla capitalizzazione degli oneri finanziari nel caso di applicazione del metodo della percentuale di completamento. ü Rilevazione iniziale: sono iscritti nel passivo patrimoniale ü Fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita ricavo (A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni); ü La rilevazione del ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Viceversa, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività. 60 Nuovi principi contabili nazionali OIC

61 OIC 23 (2014) - Lavori in corso Contenuto Aggiunge per esigenza di chiarezza alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi. Definisce in modo puntuale i requisiti al sussistere dei quali è necessario applicare il criterio della percentuale di completamento nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale. 61 Nuovi principi contabili nazionali OIC

62 OIC 23 (2014) - Lavori in corso Metodo della Percentuale di Completamento (POC) Condizioni: è stato esplicitato che nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte specifiche condizioni: esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l appaltatore; il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti; non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l obbligo dell appaltatore nel completare i lavori); il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato. In presenza di commesse di breve termine è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento. 62 Nuovi principi contabili nazionali OIC

63 Set Rimanenze e LIC - OIC 13, 23 Questioni interpretative e tematiche applicative OIC 23 par. 98: Trattamento delle immobilizzazioni immateriali iscritte in sede di apertura dei conti a fronte di costi pre-operativi OIC 23 par. 107: La perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all eccedenza; il calcolo va eseguito per singola commessa, non sono possibili compensazioni per totali neanche ai soli fini di esposizione patrimoniale 63 Nuovi principi contabili nazionali OIC

64 OIC 23 (2014) Principali aspetti fiscali Lavori di durata ultrannuale Al ricorrere di specifiche condizioni, è obbligatoria l applicazione del criterio della percentuale di completamento. Se tali condizioni non risultano soddisfatte, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. FISCALMENTE: Valutazione effettuata sulla base dei corrispettivi pattuiti Ai sensi dell art. 93 del TUIR la valutazione di tali lavori deve avvenire esclusivamente sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero dei corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperta da SAL. Criterio di valutazione coerente con il criterio della percentuale di completamento. 64 Nuovi principi contabili nazionali OIC

65 OIC 23 (2014) Principali aspetti fiscali Lavori di durata infrannuale Sono ammessi entrambi i criteri di valutazione: i lavori di durata infrannuale possono essere valutati sia secondo il criterio della percentuale di completamento che secondo il criterio della commessa completata. FISCALMENTE: Valutazione effettuata sulla base delle spese sostenute nell esercizio Ai sensi dell art. 92, comma 6, del TUIR i prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione NON di durata ultrannuale sono valutati esclusivamente a costi specifici, in base alle spese sostenute nell esercizio stesso per la loro lavorazione o esecuzione. Circolare Ministero delle Finanze n. 141/98 Criterio di valutazione coerente con il criterio della commessa completata. 65 Nuovi principi contabili nazionali OIC

66 OIC 23 (2014) Principali aspetti fiscali Lavori di durata ultrannuale Civilistico Fiscale Requisiti soddisfatti % di Completamento Derivazione Coincidenza tra trattamento contabile e fiscale Requisiti non soddisfatti Commessa Completata Derivazione? Questioni interpretative Lavori di durata infrannuale Gerarchia decisionale del redattore del bilancio Civilistico % di Completamento Commessa Completata Fiscale Derivazione con limite minimo Derivazione Maggiori valori in bilancio rilevano fiscalmente ai sensi dell art. 110 TUIR Coincidenza tra trattamento contabile e fiscale 66 Nuovi principi contabili nazionali OIC

67 Set Altre Voci - OIC 14, 18, 22, 26, 28 Modifiche e principali chiarimenti 67 Nuovi principi contabili nazionali OIC

68 Set Altre Voci - OIC 14, 18, 22, 26, 28 Modifiche OIC Tema Vecchio principio Nuovo principio Valore recuperabile Non espressamente previsto. Devono essere verificate, alla fine di ciascun esercizio, se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano ancora rispettate. Se necessario, sono apportate le opportune svalutazioni. OIC 18 Esposizione Richiedeva di distinguere nello stato patrimoniale: - i ratei e risconti quando il loro ammontare è apprezzabile; - i ratei e risconti pluriennali. Il nuovo principio elimina tali richieste in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa. 68 Nuovi principi contabili nazionali OIC

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