Lettera informativa n. 6 del 10 aprile 2015
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- Gianluca Gentili
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1 Egregio Signore, Gentile Signora, Spero sia di Suo interesse una breve sintesi delle recenti novità relative alla fiscalità d impresa, del periodo sino al 31 marzo Indice 1. Pubblicata la Legge 24 marzo 2015, n. 33 di conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Decreto Investment compact ) Approvati i nuovi coefficienti IMU/TASI per i fabbricati del gruppo D non accatastati L Agenzia delle Entrate interviene con una circolare-guida sui depositi IVA Reverse charge introdotto dalla Legge di Stabilità 2015: le regole applicative secondo l Agenzia Soggetti IAS/IFRS: il consolidamento proporzionale per le joint operations non assume rilevanza fiscale Portale MOSS e servizi elettronici. Dal 1 aprile 2015 disponibili le funzionalità operative IVA: si applicano le sanzioni in caso di mancata presentazione della garanzia dovuta per la compensazione del credito IVA, effettuata nell ambito dell IVA di gruppo Pubblicata la Legge 24 marzo 2015, n. 33 di conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Decreto Investment compact ). E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Decreto Investment compact ). Di seguito, le principali norme con valenza fiscale di interesse per le imprese, che sono state oggetto di modifica rispetto alla loro versione originaria o che sono stare inserite ex novo. Legge 24 marzo 2015, n. 33 (G.U. n. 70 del 25/03/2015) Art. 4. PMI innovative. Diventa operativa nel nostro ordinamento la figura delle PMI innovative: possono assumere tale qualifica solo le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate, con bilancio certificato e in possesso di almeno due tra i seguenti requisiti: - spese in ricerca, sviluppo e innovazione almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione, nel cui computo rientrano le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo e devono essere escluse le spese per acquisto e locazione di immobili; - forza lavoro costituita per almeno un 1/5 della forza lavoro da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza oppure costituita per almeno un 1/3 della forza lavoro da personale in possesso di laurea magistrale; - essere titolari di un brevetto o un software registrato alla SIAE. Per essere riconosciute come PMI innovative, le società devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata presso le Camere di Commercio, presentando una serie di informazioni specificate nel Decreto. Le informazioni, fornite al momento dell iscrizione nella sezione speciale, 1
2 devono essere aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno i dati forniti, pena la perdita dello status di PMI innovativa. Verrà istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Sono state, altresì, introdotte disposizioni alternative all art del codice civile in tema di trasferimento delle quote in start-up innovative e PMI innovative. Art. 5. Patent box. Viene ulteriormente modificato il regime c.d. patent box, prevedendo che il predetto regime sia rinnovabile alla scadenza del quinquennio. 2. Approvati i nuovi coefficienti IMU/TASI per i fabbricati del gruppo D non accatastati. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato i coefficienti applicabili per determinare la base imponibile, ai fini IMU e TASI, degli immobili classificati nella gruppo catastale D non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Ministero dell Economia e delle Finanze, Decreto 25 marzo 2015 (G.U. n. 74 del 30/03/2015) 3. L Agenzia delle Entrate interviene con una circolare-guida sui depositi IVA. L Agenzia delle Entrate riepiloga una serie di questioni interpretative relative ai Depositi IVA, alla luce delle problematiche trattate in sede di interpello, delle connessioni con i depositi doganali e della sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2014, C-272/13. In particolare, il documento di prassi ripercorre l identikit dei beni depositabili, delle operazioni agevolate, così come le modalità d ingresso ed estrazione 2
3 dei beni dal deposito, anche nel caso di commercializzazione nel nostro Paese, e il calcolo dell imponibile sensibile ai cali merce. Agenzia delle Entrate, circolare 24 marzo 2015, n. 12/E 4. Reverse charge introdotto dalla Legge di Stabilità 2015: le regole applicative secondo l Agenzia. L Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 all estensione dell applicazione del meccanismo di assolvimento dell IVA mediante inversione contabile nell ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets). Nel documento di prassi, inoltre, vengono illustrate le novità in campo Iva per i settori interessati e forniti alcuni approfondimenti su reverse charge e particolari ambiti applicativi. I servizi relativi ad edifici: pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento L obbligo di inversione contabile viene esteso ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti B2B, a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata. Per l individuazione delle prestazioni di servizi cui applicare il reverse charge, occorre fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, riepilogati dall Agenzia nel documento in esame. Il settore energetico L Agenzia delle Entrate chiarisce che sono inclusi nell ambito di questa misura anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi, i certificati bianchi e le garanzie di origine, nonché le Unità di riduzione delle emissioni (URE) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER). Per quanto riguarda, invece le cessioni di gas, restano escluse dall applicazione del reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema. I pallets in legno (bancali) Per quanto riguarda tale fattispeci, l Agenzia chiarisce che la norma trova applicazione in tutte le fasi di rivendita successive alla prima non essendo richiesto che i beni in questione siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione (come nel caso dei rottami). Inoltre, relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge, non può trovare applicazione: - l utilizzo del plafond. Qualora la lettera d intento si riferisca ad operazioni assoggettabili a reverse charge, questo regime costituisce la regola prioritaria; - il regime dello split payment (per le cessioni verso la PA), - il regime dell IVA per cassa. 3
4 Infine, l Agenzia chiarisce che non saranno applicate sanzioni per eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all emanazione del documento in esame. Agenzia delle Entrate, circolare 27 marzo 2015, n. 14/E 5. Soggetti IAS/IFRS: il consolidamento proporzionale per le joint operations non assume rilevanza fiscale. L Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire chiarimenti sugli effetti fiscali conseguenti all applicazione del metodo di consolidamento proporzionale imposto dall IFRS 11 nel caso di stipula di accordi a controllo congiunto (joint operations), in esito ai quali i partner costituiscono una società veicolo allo scopo di realizzare l opera oggetto di accordo. Ai fini IRES, l Agenzia esclude la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale delle attività, passività, ricavi e costi sostenuti dalla società veicolo, imposto dall IFRS 11, ritenendo più corretto applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni. Pertanto, le vicende reddituali della società controllante, comprese quelle derivanti da operazioni intercorrenti con la società veicolo (quali cessioni, acquisti e conferimenti), devono essere ricostruite in funzione della partecipazione detenuta nella società veicolo. Analogo criterio deve ritenersi valido ai fini della determinazione del ROL in applicazione del criterio di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell art. 96 TUIR. Anche in materia IRAP deve ritenersi esclusa la rilevanza degli elementi reddituali imputati per trasparenza nel bilancio separato della controllante. Diversamente, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i componenti di reddito derivanti da operazioni autonome intercorrenti tra la controllante e la società veicolo. Agenzia delle Entrate, risoluzione 18 marzo 2015, n. 29/E 6. Portale MOSS e servizi elettronici. Dal 1 aprile 2015 disponibili le funzionalità operative. Dal 1 aprile 2015, con riferimento alle prestazioni di servizi elettronici verso privati consumatori, l Agenzia delle Entrate rende disponibili agli operatori nazionali ed a quelli Extra Ue registrati al Portale MOSS le funzionalità operative per eseguire gli adempimenti relativi alla Dichiarazione IVA Trimestrale e al Versamento dell imposta esclusivamente in modalità telematica (per il primo trimestre 2015, l adempimento dovrà essere esguito dal 1 al 20 aprile). Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 30 marzo IVA: si applicano le sanzioni in caso di mancata presentazione della garanzia dovuta per la compensazione del credito IVA, effettuata nell ambito dell IVA di gruppo. Nell ambito dell IVA di gruppo, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora una società si avvalga della facoltà di compensare in tutto o in parte le proprie eccedenze di credito con le somme che avrebbero dovuto essere versate da un ente o una società aderente senza presentare la garanzia secondo le disposizioni dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e nel termine di presentazione della dichiarazione, dovrà, entro il medesimo termine, versare l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate. In 4
5 mancanza di tale versamento, la Suprema Corte ritiene corretto il recupero di tali somme effettuato dall Amministrazione finanziaria e l applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all art. 13 del D.Lgs. 471 del 1997, pari al 30% delle somme non versate. Cassazione civile, sent. 11 marzo 2015, n ***** Restando a disposizione per ogni chiarimento ritenga opportuno o necessario, colgo l occasione per porle cordiali saluti. Paolo Dragone Socio Fondatore - Studio Dragone e Associati Membro comitato tecnico fiscale ANDAF Tutte le informazioni fornite con il presente documento sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti situazioni particolari riferite a persone o entità specifiche. Non possiamo garantire che le informazioni qui indicate siano precise ed accurate e che continuino ad esserlo anche in futuro. Non si risponde, quindi, di alcuna conseguenza che dovesse derivare da decisioni assunte sulla base delle informazioni fornite con il presente documento, senza aver prima ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi alla propria specifica situazione. 5
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