Novità tributarie Il punto di vista STS
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- Mattia Castaldo
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1 Studio Tributario e Societario Novità tributarie Il punto di vista STS Novità IVA Dott. Amedeo Domanti
2 Agenda Le principali novità IVA introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 e dal d.lgs. «semplificazioni fiscali» Comunicazione delle dichiarazioni d intento Estensione dei casi di applicazione del «reverse charge» Split payment, nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 Rimborsi IVA Comunicazione delle operazioni con «Paesi Black List» Iscrizione nell archivio VIES Semplificazioni modello Intrastat Altre novità IVA Art. 13, co. 1, lett. b), Legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Legge Delega) Iva di gruppo: attuazione art. 11 direttiva 2006/112/CE (cenni) 2015 Studio Tributario e Societario 2
3 Comunicazione delle dichiarazioni d intento 2015 Studio Tributario e Societario 3
4 «Comunicazione all Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento» Con riferimento alle operazioni senza applicazione dell IVA da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015 (rientrano anche le lettere d intento emesse nel 2014 relative ad operazioni da effettuarsi nel 2015), L ESPORTATORE ABITUALE deve: Compilare il nuovo modello per la dichiarazione di intento relativa all acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell IVA; Trasmettere telematicamente (tramite canali Entratel, Fisconline o tramite intermediario abilitato) la dichiarazione d intento all Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Sul sito dell Agenzia delle entrate è disponibile un apposito software; Consegnare al fornitore (o alla Dogana) la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione; Tenere il registro delle dichiarazioni di intento inviate (come per il passato) Studio Tributario e Societario 4
5 Il nuovo modello 2015 Studio Tributario e Societario 5
6 Il nuovo modello 2015 Studio Tributario e Societario 6
7 Il nuovo modello 2015 Studio Tributario e Societario 7
8 Il nuovo modello 2015 Studio Tributario e Societario 8
9 «Comunicazione all Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento» IL CEDENTE/PRESTATORE deve: accertarsi di ricevere la dichiarazione e la relativa ricevuta di presentazione (prima di effettuare l operazione non imponibile); effettuare riscontro telematico del rilascio della ricevuta da parte dell Agenzia delle Entrate (prima di effettuare l operazione non imponibile) al seguente link emettere fattura non imponibile (ATTENZIONE!! solo dopo la ricezione della dichiarazione, della ricevuta ed aver effettuato il riscontro telematico); riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute dai singoli esportatori abituali (a partire dalla dichiarazione IVA/2016 relativa all anno 2015); tenere il registro delle dichiarazioni di intento ricevute e indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse (come per il passato) Studio Tributario e Societario 9
10 I primi chiarimenti ufficiali sul regime transitorio Periodo di efficacia della lettera d intento Lettera d intento che esplica la sua efficacia su operazioni compiute anteriormente all 11 febbraio 2015 Adempimenti esportatore abituale Non deve effettuare la comunicazione secondo le nuove modalità Adempimenti fornitore dell esportatore abituale non è tenuto a verificare l avvenuta trasmissione della lettera d intento all Agenzia delle Entrate. non è tenuto a comunicare la lettera d intento secondo modalità/tempi previsti dalla disciplina previgente, salvo l obbligo di conservarla ai fini del controllo da parte dell AF. Lettera d intento che esplica la sua efficacia su operazioni compiute dopo (o anche dopo) l 11 febbraio 2015 Deve effettuare la comunicazione secondo le nuove regole (obbligo dal 12 febbraio 2015) è tenuto a verificare l avvenuta trasmissione all Agenzia delle Entrate solo per le operazioni poste in essere a partire dal 12 febbraio Studio Tributario e Societario 10
11 Gli aspetti sanzionatori Viene meno la sanzione per l omessa comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute; il fornitore/prestatore potrà essere sanzionato solo per il compimento di operazioni non imponibili prima di aver ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta e aver effettuato il riscontro telematico; resta invariata la misura della sanzione: dal 100% al 200% dell imposta dovuta Studio Tributario e Societario 11
12 Estensione dei casi di applicazione del reverse charge 2015 Studio Tributario e Societario 12
13 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge Obiettivi delle modifiche normative OBIETTIVO DELL ESTENSIONE DEL «REVERSE CHARGE» L obiettivo degli interventi di deroga al normale meccanismo di applicazione dell IVA nei rapporti «B2B» (in base al quale è il cedente o prestatore il soggetto che deve essere individuato quale debitore di imposta) è quello di combattere le frodi in materia di IVA secondo il meccanismo delle c.d. «frodi carosello» 2015 Studio Tributario e Societario 13
14 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge Ampliamento delle fattispecie alle quali si applica il meccanismo del reverse charge «a tempo indeterminato» (art. 199 Direttiva 2006/112/CE): prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17, c. 6, lett. a-ter, d.p.r. n. 633/1972) cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, c. 7, d.p.r. n. 633/1972). Applicabile dal Studio Tributario e Societario 14
15 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge - Dal si aggiungono ulteriori operazioni e nuovi dubbi Prestazioni di servizi di pulizia «relative ad edifici» (la relazione tecnica alla legge fa riferimento alle attività previste dal codice ATECO 81.2) Cosa si intende per «edifici»? Parcheggi, vialetti, giardini fanno parte degli «edifici»? Prestazioni di servizi di demolizione, installazione impianti e completamento «relative ad edifici» (la relazione tecnica alla legge fa riferimento al codice ATECO 43 - «lavori di costruzione specializzati») Cosa si intende per completamento? I servizi di completamento sono soggetti al reverse charge solo se effettuati in fase di costruzione dell edificio o anche successivamente? Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria rientrano nella previsione? Cessione di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Cosa deve intendersi per ciclo di utilizzo? 2015 Studio Tributario e Societario 15
16 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge alcune «certezze» Il reverse charge sulle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, si applica a tutte le prestazioni di servizi rese nei rapporti B2B, a prescindere dalla tipologia contrattuale (es. appalto o subappalto) e dal ruolo assunto dalle parti contraenti (ad es. contraente generale), non si applica alle prestazioni di servizi rese a privati e soggetti «non passivi» Il reverse charge sulle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, non si applica nei casi di cessioni di beni con posa in opera (es. cessione di impianti con prestazione di installazione accessoria ai sensi dell art. 12 del d.p.r. n. 633/1972) 2015 Studio Tributario e Societario 16
17 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge Ampliamento delle fattispecie alle quali si applica il meccanismo del reverse charge «a tempo determinato» (art. 199-bis Direttiva 2006/112/CE): trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dalla direttiva 2003/87/CE (art. 17, c. 6, lett. d-bis, d.p.r. n. 633/1972) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica (art. 17, c. 6, lett. d-ter, d.p.r. n. 633/1972) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (art. 17, c. 6, lett. d-quater, d.p.r. n. 633/1972) Applicabile dal e per un periodo di 4 anni (fino al ) 2015 Studio Tributario e Societario 17
18 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge Ampliamento delle fattispecie alle quali si applica il meccanismo del reverse charge: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (art. 17, c. 6, lett. d-quinquies, d.p.r. n. 633/1972) Necessaria autorizzazione Consiglio U.E. Probabile diniego dell autorizzazione richiesta 2015 Studio Tributario e Societario 18
19 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge Soggetti coinvolti Modalità di applicazione Conseguenze Cedente / prestatore Cliente / committente Fattura senza IVA («inversione contabile») Integrazione della fattura con IVA «Doppia registrazione» sui registri IVA acquisti e vendite Emersione di situazioni di credito IVA anche strutturale Possibilità di recuperare l IVA attraverso il meccanismo di rimborso in dichiarazione annuale o trimestrale Individuazione delle corretta aliquota IVA applicabile al servizio ricevuto / bene acquistato «Reverse charge» entro i termini di legge 2015 Studio Tributario e Societario 19
20 Legge «Stabilità 2015» Estensione dei casi di applicazione del reverse charge Sanzioni L art. 6, c. 9-bis del D. Lgs. n. 471/1997 prevede le seguenti sanzioni: Dal 100% al 200% dell imposta, con un minimo di 258 euro per il cessionario/committente che non assolve l imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, c. 7 e 8 del d.p.r. n. 633/1972 Dal 100% al 200% dell imposta, con un minimo di 258 euro, per il cedente/prestatore che addebita irregolarmente l imposta in fattura e ne omette il versamento 3% dell imposta, con un minimo di 258 euro, qualora l IVA sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione Solidarietà nel pagamento delle sanzioni Obiettive condizioni di incertezza? 2015 Studio Tributario e Societario 20
21 Split payment Art. 17-ter del D.P.R. 633/ Studio Tributario e Societario 21
22 Legge «Stabilità 2015» Split payment Con l introduzione del nuovo articolo 17-ter nel D.P.R. n. 633/72, è stata prevista e disciplinata una particolare modalità di versamento dell IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni «enti pubblici» (per le ipotesi in cui gli stessi non risultino già essere debitori di imposta mediante meccanismi di reverse charge). Con Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 (pubblicato in G.U. lo scorso 3 febbraio), sono state fornite indicazioni sulle modalità e termini di versamento dell IVA nei casi di applicazione del nuovo art. 17-ter. Circolare Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015, n. 1/E Studio Tributario e Societario 22
23 Legge «Stabilità 2015» Split payment Efficacia Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015 (Art. 9 del DM 23 gennaio 2015, anticipato dal Comunicato Stampa MEF n. 7/2015). La norma è entrata in vigore nel 2015, sebbene sia soggetta a preventiva autorizzazione comunitaria così come espressamente previsto dal comma 632 della Legge di Stabilità Studio Tributario e Societario 23
24 Legge «Stabilità 2015» Split payment Regole di funzionamento Il fornitore emette fattura nei confronti dell ente pubblico, con rivalsa/indicazione dell IVA e con l annotazione «scissione dei pagamenti» Il fornitore che effettua operazioni assoggettate al nuovo regime non è tenuto al pagamento dell imposta, ma deve operare la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/72 senza computare l imposta ivi indicata nella liquidazione periodica L ente pubblico paga al fornitore il corrispettivo della fornitura (solo imponibile + altri importi non soggetti ad IVA) e versa l IVA direttamente all Erario (secondo termini e modalità fissati dal decreto del MEF) 2015 Studio Tributario e Societario 24
25 Legge «Stabilità 2015» Split payment Esempio Una società effettua una prestazioni di servizi nei confronti di un ente pubblico, soggetta al meccanismo dello split payment (il pagamento e l emissione della fattura per un corrispettivo di di IVA sono successivi al 1 gennaio 2015). Modalità di contabilizzazione 1 DIVERSI a DIVERSI 122 Credito verso ente pubblico 100 G/C IVA c/split payment 22 Ricavi per cessioni a ente pubblico 100 IVA c/split payment 22 Modalità di contabilizzazione 2 Credito verso ente pubblico a DIVERSI 122 Ricavi per cessioni a ente pubblico 100 IVA c/split payment 22 IVA c/split payment a Credito verso ente pubblico Studio Tributario e Societario 25
26 Legge «Stabilità 2015» Split payment Soggetti interessati Stato Organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura Istituti universitari ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura, aventi prevalente carattere scientifico In dettaglio vedasi la Circolare 1/E: interpretazione estensiva dell art.6, quinto comma, d.p.r. 633/72 Enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza Per una puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della nuova disciplina, il fornitore può consultare l Indice delle PA consultabile alla pagina Studio Tributario e Societario 26
27 Legge «Stabilità 2015» Split payment Soggetti esclusi Enti previdenziali privati o privatizzati Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) Enti pubblici economici che operano con una organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico (ancorché nell interesse della collettività) Ordini professionali; Enti e Istituti di Ricerca; Agenzie fiscali; Autorità Amministrative Indipendenti (come l AGCOM); Agenzie Regionali per la Protezione dell Ambiente (ARPA); Automobile Club Provinciali; Agenzia per la Rappresentanza delle PA (ARAN); Agenzia per l Italia Digitale (AgID); Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 2015 Studio Tributario e Societario 27
28 Legge «Stabilità 2015» Split payment Ambito oggettivo Cessioni di beni e servizi verso gli «enti pubblici» interessati dalla norma (a prescindere dal fatto che essi stiano operando nelle loro vesti istituzionali o in ambito commerciale). Le operazioni interessate sono solo quelle documentate mediante emissione di fattura (o fattura elettronica) e non mediante modalità semplificate di certificazione (scontrino, ricevuta fiscale o non fiscale). Esigibilità dell imposta L imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi fatta salva la possibilità di opzione per l esigibilità anticipata dell IVA al momento di ricezione della fattura (ovviamente si tratta di una questione di interesse degli enti pubblici che ricevono le fatture!) Studio Tributario e Societario 28
29 Legge «Stabilità 2015» Split payment Esclusioni Lo «split payment» non si applica: alle operazioni soggette al regime del «reverse charge» (i.e. quando l ente pubblico è debitore d imposta. Es. acquisto da non residente non stabilito, rottami, etc.); ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte sia a titolo d imposta che a titolo di acconto (precisazione fornita nell ambito di Telefisco) Studio Tributario e Societario 29
30 Legge «Stabilità 2015» Split payment Effetti finanziari L imposta non entrerà più nella disponibilità del fornitore di PA Il versamento dell IVA dovuta sarà effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando apposito codice tributo (il decreto MEF prevede tre differente modalità di versamento). Per i fornitori si avrà un incremento delle situazioni di credito IVA. Per mitigare tale effetto è stato modificato l art. 30 c. 2, lettera a) in modo da includere le operazione assoggettate al c.d. split payment tra le operazioni che conferiscono il diritto al rimborso (annuale o infrannuale) del credito IVA. Il rimborso avverrà in via prioritaria ai sensi dell art. 38-bis, comma 10 del D.P.R. n. 633/72 limitatamente ad un importo non superiore all IVA relativa alle operazioni assoggettate al regime di cui al 17-ter Studio Tributario e Societario 30
31 Legge «Stabilità 2015» Split payment Sanzioni In virtù dell obiettiva condizione di incertezza normativa e dell applicazione della norma sin dal 1 gennaio 2015, i comportamenti commessi dai contribuenti sino al 9 febbraio 2015 sono fatti salvi e, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni. Sicché laddove, per errore, il contribuente: - abbia emesso fattura e regolarmente versato l IVA addebitata alla PA, non occorrerà fare alcuna nota di variazione; invece, se - abbia emesso fattura con annotazione Scissione dei pagamenti, dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari Studio Tributario e Societario 31
32 Rimborsi IVA 2015 Studio Tributario e Societario 32
33 Le principali novità in materia di rimborsi IVA 1. Nuova soglia da 5.164,57 a per rimborsi erogabili «senza» garanzia: sarà sufficiente presentare l istanza di rimborso (mediante dichiarazione annuale IVA o modello IVA TR); 2. Rimborsi superiori a «senza» garanzia, nel caso di dichiarazione annuale munita di «visto di conformità» (o sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo) + dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di certi requisiti patrimoniali: sarà sufficiente procedere alla richiesta del rimborso IVA mediante presentazione della dichiarazione annuale IVA o modello IVA TR da cui emerge il credito IVA chiesto a rimborso recante il visto di conformità o la «sottoscrizione alternativa» dell organo di controllo; di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza in capo alla società di requisiti di «solidità patrimoniale», «continuità aziendale» e di «regolarità contributiva» (ex art. 38 bis, com.3, numeri 1, 2 e 3) Studio Tributario e Societario 33
34 Le principali novità in materia di rimborsi IVA (nuovo campo VX4 del Modello IVA 2015) 2015 Studio Tributario e Societario 34
35 Le principali novità in materia di rimborsi IVA 3. Garanzia obbligatoria per le seguenti «situazione di rischio»: attività d impresa esercitata da meno di 2 anni (tranne per le c.d. start-up innovative); avvisi di accertamento o di rettifica notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, da cui emerge, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e dichiarati superiore al: i. 10% degli importi dichiarati (se gli importi dichiarati < ); ii. 5% degli importi dichiarati (se importi dichiarati > ma < ); iii. 1% degli importi dichiarati, o comunque a (se gli importi dichiarati > ); dichiarazione/istanza senza visto di conformità o sottoscrizione alternativa, o senza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; Rimborsi crediti IVA, in caso di cessazione dell attività. 4. Interessi «senza» Modello G: per rimborsi in conto fiscale, l erogazione degli interessi per ritardo dell Agente della riscossione avverrà contestualmente al rimborso del capitale senza necessità di presentare Modello G Studio Tributario e Societario 35
36 I primi chiarimenti ufficiali sul regime transitorio Sì all esonero dalla garanzia per i contribuenti che hanno già presentato una dichiarazione con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) fuori dai casi dei contribuenti a rischio a condizione che venga trasmessa all AdE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali; NO alla restituzione delle garanzie già prestate e in corso di validità relative a rimborsi già erogati all entrata in vigore del decreto semplificazioni; Sì alla restituzione delle garanzie già prestate e in corso di validità relative a rimborsi non ancora erogati all entrata in vigore del decreto semplificazioni, a condizione che sussistano i presupposti previsti dal nuovo art. 38-bis; Sì alla presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione IVA già presentata, in caso di mancata/non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (nella dichiarazione IVA già presentata) Studio Tributario e Societario 36
37 Comunicazione black list 2015 Studio Tributario e Societario 37
38 «Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list» cadenza di trasmissione passa da mensile/trimestrale ad annuale; soglia rilevante passa da 500 a ; è stato precisato (Circolare Agenzia entrate n. 31/E del 2014) che il limite di deve intendersi non per singola operazione (come in passato), ma come limite complessivo annuo; le novità si applicano anche alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. «semplificazioni»); per il 2014, è stato confermata la possibilità per gli operatori di continuare ad effettuare le comunicazioni mensili/trimestrali secondo le regole previgenti (i.e. secondo le precedenti scadenze e senza comunicare le operazioni di importo inferiore a 500 ) Studio Tributario e Societario 38
39 Iscrizione nell archivio VIES 2015 Studio Tributario e Societario 39
40 Il provvedimento del Direttore Agenzie Entrate del 15/12/2014 L inclusione al VIES si ottiene al momento dell attribuzione della partita IVA o al momento in cui è manifestata la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (se successiva); Regole più stringenti per la cancellazione dalla banca dati VIES: una prima causa di esclusione dall archivio VIES è la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat per quattro trimestri consecutivi; «FAVOR REI»: non è sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che, in vigenza della norma precedente, abbia effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi 30 giorni dalla richiesta di iscrizione al VIES (cfr. circolare n. 31/E del 2014) Studio Tributario e Societario 40
41 Semplificazione Modelli Intrastat servizi. Aspetti sanzioni per inesattezza dati statistici 2015 Studio Tributario e Societario 41
42 «Semplificazione elenchi INTRASTAT servizi» Con Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Dogane, da emanare, di concerto con il direttore dell Agenzia delle Entrate e d intesa con l ISTAT, entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto, sono apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi «generiche» rese e ricevute al fine di ridurlo solamente a: numero di identificazione IVA delle controparti; valore totale delle transazioni; codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; Paese di pagamento 2015 Studio Tributario e Societario 42
43 Gli aspetti sanzionatori per l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT si applicano le sanzioni amministrative ai soli operatori che rispondono ai requisiti indicati nei decreti previsti dal d.p.r. n. 322 del 1989: attualmente, agli operatori che nel mese di riferimento hanno realizzato scambi per un ammontare pari o superiore a Euro; le sanzioni (da 516 a ) sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato Studio Tributario e Societario 43
44 Altre novità IVA 2015 Studio Tributario e Societario 44
45 Altre novità rilevanti in materia di IVA Abrogazione della Comunicazione Annuale Dati IVA Spese di rappresentanza: adeguamento valore di riferimento omaggi alla disciplina delle imposte sui redditi Rettifica IVA crediti non riscossi 2015 Studio Tributario e Societario 45
46 Attuazione dell articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE che disciplina l istituzione del gruppo IVA: schema di decreto attuativo 2015 Studio Tributario e Societario 46
47 Contesto normativo di riferimento. Art. 13, co. 1, lett. b), Legge 11 marzo 2014, n. 23 Delega al Governo ad introdurre disposizioni di recepimento dell art. 11 della direttiva 2006/112/CE, al fine di dare attuazione al regime del gruppo IVA ( entro 27 marzo 2015) Art. 11, Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 «Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto [ ], ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.» 2015 Studio Tributario e Societario 47
48 Disegno di decreto legislativo di recepimento Per effetto dell opzione per la costituzione del Gruppo IVA, i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione perdono l autonoma soggettività ai fini dell imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo unico soggetto d imposta, che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione nei confronti dello stesso tutte le disposizioni, salvo quanto diversamente stabilito. Attribuzione di un numero PIVA specifico (inutilizzabile nei confronti dei terzi il numero PIVA dei singoli aderenti) applicazione dell IVA sulle operazioni imponibili poste in essere; determinazione dell IVA detraibile; calcolo dell eventuale rettifica della detrazione; pagamento dell imposta; richieste di rimborso; assolvimento degli adempimenti di fatturazione, annotazione e dichiarazione; esercizio delle opzioni Studio Tributario e Societario 48
49 Disegno di decreto legislativo di recepimento Condizioni di partecipazione al gruppo IVA - Due o più soggetti stabiliti in Italia - legati da vincoli finanziario, economico, organizzativo (che devono ricorrere congiuntamente) finanziario: controllo diretto e indiretto (ex art. 2359, primo comma, num. 1), e secondo comma, cc), anche quando esercitato da un terzo soggetto non stabilito; economico: svolgimento della stessa attività o di attività complementari, collegate, strumentali, ausiliarie o accessorie (anche se svolte da un terzo vincolato finanziariamente agli altri); organizzativo: coordinamento di diritto o di fatto tra organi decisionali (o operato da un terzo soggetto, vincolato finanziariamente agli altri). Esclusioni - aderenti a liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 d.p.r. 633/1972; - soggetti sottoposti a procedura concorsuale, posti in liquidazione ordinaria o la cui azienda sia sotto sequestro giudiziario; - stabili organizzazioni all estero 2015 Studio Tributario e Societario 49
50 Disegno di decreto legislativo di recepimento Disciplina del gruppo IVA 1. irrilevanza ai fini IVA delle cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA MA no pregiudizio al diritto a detrazione (art. 19, co. 3, d.p.r. 633/1972) 2. in presenza di un unico soggetto passivo, assumono rilevanza solo le cessioni/prestazioni effettuate da un soggetto del Gruppo IVA nei confronti di un terzo non facente parte del Gruppo, che si considerano poste in essere dal Gruppo IVA da un terzo non facente parte del Gruppo IVA nei confronti di un soggetto facente parte del Gruppo, che si considerano acquistate dal Gruppo IVA Studio Tributario e Societario 50
51 Disegno di decreto legislativo di recepimento Disciplina del gruppo IVA continua 3. cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da un soggetto facente parte del Gruppo IVA nei confronti di una sua SO all estero o rese al primo da una sua SO all estero si considerano rispettivamente rese/ricevute dal Gruppo IVA il soggetto stabilito in Italia perde la propria soggettività individuale che confluisce in quella più ampia del Gruppo IVA, con la conseguenza che i rapporti tra esso e una propria SO estera rilevano come rapporti tra soggetti distinti: da una parte il Gruppo IVA, di cui fa parte il soggetto passivo stabilito; dall altra la SO all estero che non può fare parte di tale Gruppo. NB deroga al principio per cui i rapporti tra sede principale e sua SO all estero non acquistano rilevanza agli effetti dell IVA (cfr CGCE C-210/04 FCE Bank), in linea con CGCE C-7/13 Skandia America Corp Studio Tributario e Societario 51
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