NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

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1 Rho, 19 gennaio 2011 Alla cortese attenzione Ai Signori CLIENTI Oggetto: Novità Fiscali 2011 Le novità fiscali in vigore dal 1 gennaio 2011 sono rappresentati dal D.L n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (c.d. Manovra Correttiva) e il patto di stabilità per il Riepiloghiamo le novità ed i principali provvedimenti. NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO INNALZAMENTO DELLE SANZIONI A decorrere dal 1 febbraio 2011 vengono elevate da un quarto a un terzo del minimo previsto per legge le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all Iva, e alle altre imposte indirette. Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso. In tema di conciliazione giudiziaria di una controversia tributaria si innalzano le sanzioni da un terzo al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell ammontare del tributo conciliato. Le riduzioni elencate sono riviste, a decorrere dagli atti definibili emessi dall Agenzia delle Entrate dal 1 febbraio 2011 e, dai ricorsi presentati a partire dall entrata in vigore della disposizione. Da tale data le sanzioni saranno dovute nella seguente misura: Un terzo del minimo, nell accertamento con adesione; Un terzo dell irrogato, per l acquiescenza e la definizione agevolata delle sanzioni; Un sesto dell irrogato, per la c.d. acquiescenza rinforzata ; Il 40% delle sanzioni irrogabili in relazione all ammontare del tributo risultante dall accordo, nella conciliazione giudiziale; Un decimo (3% entro 30 gg.) e un ottavo del minimo (3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione), nel ravvedimento operoso. N.B. Si ricorda che dal 1 gennaio 2011 gli interessi sono dovuti nella misura del 1,50% annuo. NOVITA FORMALI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE Secondo quanto stabilito dall art. 29 del D.L n. 78/2010, gli avvisi di accertamento e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dall , relativi ai periodi d imposta in corso al e successivi, devono contenere anche l intimazione ad adempiere al pagamento, entro il termine di presentazione del ricorso. Tali atti e provvedimenti diventano esecutivi all atto della notifica e devono riportare l avvertimento che, dopo 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, la riscossione (derogando alle norme in materia di iscrizione a ruolo) è affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell esecuzione forzata. ISTITUZIONE DELL ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA Dal 1 gennaio 2011, secondo quanto stabilito dall art. 19 del D.L n. 78/2010, sarà attivata l Anagrafe Immobiliare Integrata con il compito di attestare, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili per ogni immobile presso l Agenzia del Territorio, individuandone il titolare dei diritti reali. 1/6

2 Si ricorda, infatti, che entro il (termine così prorogato dal decreto Milleproroghe) i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano in Catasto devono presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. CONSOLIDATO NAZIONALE RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Sempre a partire dal 2011, con riferimento ai periodi d imposta per i quali a tale data sono ancora pendenti i termini di accertamento ex art. 43, D.P.R. 600/1973, secondo quanto statuito dall art. 35 del D.L. n. 78/2010, le rettifiche del reddito complessivo di ogni soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con un unico atto, da notificare sia alla consolidata che alla consolidante (che sono litisconsorti necessari), con cui viene determinata la maggiore imposta accertata relativa al reddito globale e vengono irrogate le sanzioni (nuovo art. 40-bis, D.P.R. 600/1973). Inoltre, sempre con riferimento alla decorrenza suddetta, al procedimento di accertamento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche e l atto di adesione si perfeziona se gli adempimenti richiesti sono posti in essere anche da parte di uno solo di tali soggetti (nuovo art. 9-bis, D. Lgs.218/1997) RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE ALL INPS L art. 30 del D.L. n. 78/2010 stabilisce alcune specifiche disposizioni dirette a rafforzare l attività di riscossione dell Inps. In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero delle somme dovute all Inps a qualunque titolo, anche per effetto di accertamenti è effettuato mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. DIVIETO DI UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI SE ESISTONO DELLE ISCRIZIONI A RUOLO Dal , la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato. ACCERTAMENTI FISCALI Con l articolo 1, comma 17 della Finanziaria 2011 si ampliano i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici dell amministrazione finanziaria in tema di accertamento parziale. Nel dettaglio è stata prevista la possibilità di un innesco degli accertamenti parziali anche sulla scorta di dati di natura finanziaria e questionari, oltre alla possibilità di attivare la rettifica, analogamente a quanto oggi avviene, in seguito allo svolgimento di attività di controllo sul posto. Lo strumento dell accertamento parziale è stato esteso, inoltre, alle ipotesi in cui dalle segnalazioni emerga, ai fini delle imposte sui redditi, l esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter (liquidazione e controllo formale), e ai fini Iva, l esistenza di imposta, ovvero l imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all art. 54-bis. La Finanziaria 2011 prevede che detto strumento possa essere utilizzato anche a seguito di: inviti a comparire; richieste di esibizione di documenti; richieste di compilazione questionari. NOVITA IVA E IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI AMPLIAMENTO DEL REGIME DI IMPONIBILITA IVA DEGLI IMMOBILI ABITATIVI L art. 1, comma 85 della Finanziaria 2011 prevede l applicazione dell IVA per le cessioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni (anziché 4) dall ultimazione dei 2/6

3 lavori di costruzione o ristrutturazione (art. 1, comma 86), ossia interviene sull attuale regime IVA applicabile alle cessioni di immobili residenziali (art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972), prolungando di un anno il termine che consente alle imprese di cedere le abitazioni costruite o ristrutturate, assoggettando ad IVA l operazione. Si sottolinea che non è stata prevista analoga modifica della disposizione del n. 8-ter, lett. a), dell art. 10, che dichiara imponibili le cessioni di fabbricati strumentali per natura poste in essere dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro quattro anni dall ultimazione dei lavori. Nei riflessi di tali cessioni, pertanto, il termine rimane fissato in quattro anni. Al riguardo, si deve rammentare che le cessione di fabbricati strumentali possono comunque essere effettuate in regime di imponibilità anche dopo il decorso del termine, sulla base dell opzione espressa dal cedente ai sensi della lett. d) della medesima disposizione. Tuttavia, in tale ultima ipotesi l imposta non viene applicata con l ordinario meccanismo della rivalsa, ma con il meccanismo dell inversione contabile, ai sensi dell art. 17, sesto comma, lett. a-bis). NOVITA IVA IVA SERVIZI Dal 1 gennaio 2011, cambia la norma e cambiano i criteri per la territorialità di cui all art. 7-quinquies del DPR 633/72. In particolare, dal , le prestazioni di servizi: relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, relative a fiere ed esposizioni; accessorie alle precedenti; per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; rese a soggetti non passivi IVA, continuano a rilevare nel territorio dello Stato se l attività è svolta materialmente nel territorio dello stesso. In conclusione, con riferimento ai rapporti B2B risulterà tassabile in Italia la prestazione di accesso a manifestazioni, se materialmente eseguita in Italia, mentre per tutte le prestazioni relative alla realizzazione della manifestazione opererà la regola generale che comporterà la tassazione nel luogo di residenza del committente e, quindi, la prestazione sarà soggetta ad imposta in Italia solo se il committente è soggetto passivo nazionale. LEASING IMMOBILIARE I commi 15 e 16 dell art. 11 della Finanziaria 2011 intervengono sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Secondo la nuova previsione, le imposte indirette dovranno essere corrisposte integralmente al momento dell acquisto dell immobile da parte della società di leasing (e l utilizzatore sarà solidalmente responsabile di tale pagamento), mentre esse saranno dovute in misura fissa al momento del riscatto. A partire dal la Finanziaria 2011 prevede anche l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovuta per tutti i leasing immobiliari in corso di esecuzione al che sarà da versare entro il al fine di eguagliare l imposizione fiscale tra contratti di leasing immobiliare stipulati ante e post l entrata in vigore delle nuove disposizioni in commento. Tale imposta sostitutiva sarà regolamentata da un apposito Decreto Ministeriale, anche se l emendamento definisce già le modalità per la definizione di tale imposta che sarà quantificata partendo delle misure in vigore in forza del D.L 223/06 (pari alla metà di quelle ordinarie) riducendole del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Modificando l art. 57 del DPR 131/86 e l art. 11 del DLgs. 347/90, il maxiemendamento dispone, inoltre, che l utilizzatore dell immobile concesso in locazione finanziaria è obbligato in solido al pagamento dell imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute dalla società di leasing che ha acquistato l immobile da concedere in locazione, anche ove si tratti di un immobile da costruire o in corso di costruzione. 3/6

4 AGEVOLAZIONI FISCALI PROROGA DELLA DETRAZIONE RELATIVA AL 55% L art. 1, co. 47-bis della Finanziaria 2011 proroga fino al la predisposizione di cui all art. 1, commi da 344 a 349 della L. n. 296/2006, inerente la detrazione IRPEF/IRES del 55% sui lavori di riqualificazione energetica. Tuttavia, rispetto alla versione in vigore sino al il dettato normativo di cui all art. 1, co. 47-bis delle Finanziaria 2011 prevede una spalmatura della detrazione su dieci anni anziché su cinque. CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Il co. 25 dell art. 1 della Finanziaria 2011 prevede un credito d imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1 gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale (Economia Istruzione). ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Abrogato il comma 10 dell art. 1 della L. 247/2007 che prevedeva, a decorrere dal 2011, l innalzamento di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative all Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell Inps. PREMI DI PRODUTTIVITA Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del DL 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per l applicazione di un imposta sostitutiva (10%) in luogo dell Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. La proroga 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro. AMMORTIZZATORI SOCIALI L art. 1, commi da 30 a 33 e 36 del patto di stabilità per il 2011 ha prorogato anche per l anno 2011 le misure volte a incentivare la conservazione e la valorizzazione, attraverso progetti di formazione e di riqualificazione, dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito. DECRETO MILLEPROROGHE DISTRIBUTORI CARBURANTE La deduzione forfetaria di cui all art. 21, c. 1 L. 448/1998, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, è prorogata per il periodo di imposta Con decreto ministeriale sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il relativo limite di spesa. I soggetti destinatari della deduzione, nella determinazione dell acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfettaria. AGGIORNAMENTO DEL CATASTO Prorogato al l obbligo di presentazione, ai fini fiscali, della dichiarazione di aggiornamento catastale da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto, e sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto. 4/6

5 STUDI DI SETTORE Prorogato al la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per l anno PROROGATO AL IL TERMINE DI MODELLO 770 MENSILE Prorogato al il termine di decorrenza dell obbligo di comunicazione telematica mensile da parte dei sostituti di imposta dei dati relativi alle retribuzioni e contribuzioni. In altri termini, la comunicazione mensile-prevista dall art. 44-bis del D.L. 30 settembre 2033, n. 269 deve essere presentata, in via telematica, in relazione alle retribuzioni corrisposte con riferimento al 31 marzo PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI ai 3.000,00= euro. Il Direttore dell Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 22 dicembre 2010 (prot. n ), ha stabilito le modalità operative riguardanti l adempimento introdotto dall art. 21 del D.L. n. 78/2010, ovvero l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad euro 3.000,00=. In primo luogo, è stato chiarito che la limitazione quantitativa in parola deve intendersi al netto dell imposta sul valore aggiunto, nel caso di operazioni soggette al dovere di fatturazione; diversamente, in tutte le altre ipotesi, ovvero fattispecie caratterizzate dall emissione dello scontrino oppure della ricevuta fiscale, il predetto parametro deve essere considerato per il valore di euro 3.600,00= al lordo del tributo indiretto. Il predetto incombente è ritenuto correttamente assolto, con riferimento periodo d imposta 2010, entro il 31 ottobre 2011, e riguarda esclusivamente le operazione rilevanti non inferiore ad euro ,00= e soggette all obbligo di fatturazione; le altre, ad esempio quelle che comportano l emissione dello scontrino oppure della ricevuta fiscale, aventi un importo almeno pari ad euro 3.600,00 al lordo dell Iva, dovranno dunque essere comunicate soltanto se compiute a decorrere dal 1 maggio Il provvedimento direttoriale stabilisce, pertanto, una deroga temporanea dell ordinario regime previsto per il nuovo adempimento, scadente il 30 aprile dell anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni rilevanti pari, invece, ad almeno 3 mila euro. Nel caso di sussistenza di più contratti collegati tra loro, il superamento dei predetti limiti deve essere verificato in relazione all ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutte le tipologie di accordo; il medesimo criterio deve essere utilizzato in presenza di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri da cui derivino corrispettivi periodici, rispetto ai quali rilevano i corrispettivi complessivamente dovuti nell anno solare. In ogni caso, sono escluse dall obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: le importazioni; le esportazioni di cui all art. 8, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi Black list di cui ai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001; le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come quelle, ad esempio, compiute dagli amministratori di condominio oppure dagli intermediari finanziari. I contribuenti obbligati all adempimento sono tenuti a fornire, per ciascuna operazione rilevante, alcune specifiche informazioni: a) l anno di riferimento; b) la partita Iva ovvero, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente residenti nel territorio dello Stato; diversamente, per i soggetti esteri, privi del codice fiscale, devono essere indicati i dati di cui all art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 5/6

6 29 settembre 1973, n. 605; c) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, ovvero al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, nonché l ammontare dell imposta sul valore aggiunto applicata, oppure l indicazione che si tratta di operazioni non imponibili oppure esenti ai fini Iva; qualora l operazione rilevante non sia soggetta all obbligo di fatturazione, il relativo corrispettivo deve essere riportato per il proprio importo totale, comprensivo del tributo indiretto. AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI Il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 29 dicembre 2010, due provvedimenti (prot. n e ), diretti a definire l applicazione delle novità normative introdotte dall art. 27, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che ha integrato l art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. In primo luogo, è stata chiarita l applicazione della neointrodotta lettera e-bis) del comma 2 per effetto del quale dalla dichiarazione di inizio attività presentata direttamente all Agenzia delle Entrate, oppure presso il Registro delle Imprese, tramite la Comunicazione Unica (art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7) - deve risultare per i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni. Il provvedimento direttoriale prot. n ha, inoltre, precisato che i soggetti già titolari di partita Iva, e dunque non tenuti alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, possono comunque manifestare la propria volontà di effettuare scambi intracomunitari di beni, presentando una specifica istanza, direttamente presso un ufficio dell Agenzia delle Entrate. Analogamente, la suddetta opzione può formare oggetto di una successiva rinuncia, con le medesime modalità di manifestazione della volontà del contribuente. La dichiarazione della volontà di effettuare scambi intracomunitari di beni ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla presentazione ritenendo sospesa l effettuazione delle operazioni intracomunitarie in tale lasso di tempo. Sino a quando non è decorso tale termine, il contribuente può effettuare esclusivamente operazioni interne, assolvendo i relativi adempimenti: l eventuale compimento, nel corso di tale orizzonte temporale di sorveglianza ed in assenza di un formale rifiuto dell Amministrazione Finanziaria, di cessioni oppure acquisti intracomunitari di beni non ne comporta la decadenza, ma l applicazione di una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di euro 258,00= ad un massimo di euro 2.065,00= (art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) Il provvedimento direttoriale n. 2010/ ha, invece, definito - a norma dell art. 35, comma 15-quarter, del D.P.R. n. 633/1972, introdotto anch esso dal D.L. n. 78/2010 i criteri e le modalità di inclusione nell archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari, ai sensi dell art. 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n (c.d. banca dati Vies). COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ACI Si segnala, infine, che sono state pubblicate le Tariffe ACI dell anno 2011, contenenti i costi chilometrici delle autovetture, dei motocicli e ciclomotori (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2010, n. 299), rilevanti ai fini della determinazione del compenso in natura (c.d. fringe benefit), imponibile in capo al dipendente, nel caso di veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al lavoratore subordinato, a norma dell art. 51, comma 4, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n Sul punto, si rammenta che il trattamento fiscale in parola è, inoltre, applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto e gli amministratori, nonché a titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50, comma 1, del Tuir. Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti. Cordiali saluti Studio Associato Bonfiglio 6/6

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