PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC NOVITA 2016
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- Nicoletta Rocco
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1 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC NOVITA 2016 a cura di Ceppellini Lugano & Associati Ottobre 2016
2 AGGIORNAMENTO DEGLI OIC LA TEMPISTICA Ottobre 2015 Marzo Aprile 2016 Maggio Giugno 2016 Luglio Settembre 2016 Fine 2016? Inizio lavori di aggiornamento degli OIC (Commissione principi contabili italiani) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015 Pubblicazione bozze per la consultazione di: OIC 15 OIC 19 OIC XX OIC 29 Pubblicazione bozze per la consultazione di: OIC 24 OIC 16 OIC 31 OIC 14 Pubblicazione bozze per la consultazione di: OIC 12 OIC 28 OIC 10 OIC 18 OIC 9 OIC 17 OIC 23 OIC 25 OIC 26 Chiusura ultima finestra per eventuali osservazioni Pubblicazione principi contabili definitivi (presumibile abrogazione OIC 22 Conti d ordine) Le novità dovranno essere recepite sin dal bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2016 (per i soggetti aventi esercizio coincidente con l anno solare) 1
3 OIC 29 CAMBIAMENTI DI STIME, PRINCIPI CONTABILI ED ERRORI LA SEZIONE STRAORDINARIA DEL BILANCIO E STATA ELIMINATA (PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI RILEVATI NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL BILANCIO SULLA BASE DELLE PREVISIONI DEL NUOVO OIC12) GLI ERRORI RILEVANTI (NUOVA DEFINIZIONE) RAPPRESENTAZIONE DEI CAMBIAMENTI DI PRINCIPI ED ERRORI RILEVANTI 1) 39 NUOVO OIC: SONO TALI SE POSSONO INDIVIDUALMENTE, O INSIEME AD ALTRI ERRORI, INFLUENZARE LE DECISIONI ECONOMICHE CHE GLI UTILIZZATORI ASSUMONO IN BASE AL BILANCIO (IN ALCUNI CASI POSSONO RENDERE NULLA O ANNULLABILE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO); 2) 39 NUOVO OIC: LA RILEVANZA DI UN ERRORE DIPENDE DALLA DIMENSIONE E DALLA NATURA DELL ERRORE STESSO ED È VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE 1) A DIRETTA RETTIFICA DEL PATRIMONIO NETTO DI APERTURA DEL PRECEDENTE ESERCIZIO (PER LA PRIMA APPLICAZIONE, AD ESEMPIO, SI RETTIFICA IL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2016); 2) RIDETERMINAZIONE DELL EFFETTO ANCHE AI FINI COMPARATIVI (SE FATTIBILE O NON ECCESSIVAMENTE ONEROSO); 2
4 OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO LE CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI SVILUPPO 1) RICERCA DI BASE ( 8 NUOVO OIC): E QUELLA SOSTENUTA IN UN ESERCIZIO ANTECEDENTE A QUELLO IN CUI VIENE DEFINITO IL PRODOTTO O PROCESSO DA SVILUPPARE; 2) COSTI DI SVILUPPO ( 7 NUOVO OIC): SONO COSTI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA RICERCA DI BASE; 3) I COSTI DI RICERCA NON SONO PIÙ CAPITALIZZABILI ( 26 NUOVO OIC); 4) I COSTI DI RICERCA GIÀ CAPITALIZZATI E CONFORMI AI PRINCIPI PREVISTI DAL NUOVO OIC24 RIMANGONO CAPITALIZZATI IN QUALITA DI COSTI DI SVILUPPO; 5) I COSTI DI RICERCA CHE NON RISPETTANO I PRINCIPI PREVISTI DAL NUOVO OIC24 DEVONO ESSERE IMPUTATI A DIRETTA RETTIFICA DEL PATRIMONIO NETTO; 48 NUOVO OIC: I COSTI DI SVILUPPO DEVONO ESSERE: 1) COSTI RELATIVI AD UN PRODOTTO O PROCESSO CHIARAMENTE DEFINITO, NONCHE IDENTIFICABILI E MISURABILI; 2) COSTI RIFERITI AD UN PRODOTTO REALIZZABILE (OSSIA TECNICAMENTE FATTIBILE); 3) RECUPERABILI; 3
5 OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI COSTI DI PUBBLICITA LE CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO L AMMORTAMENTO DELL AVVIAMENTO 1) NON SONO PIÙ CAPITALIZZABILI ( 26 NUOVO OIC); 2) I COSTI GIÀ CAPITALIZZATI E CONFORMI AI PRINCIPI PREVISTI DAL NUOVO OIC24 RIMANGONO CAPITALIZZATI IN QUALITA DI COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO; 3) I COSTI DI PUBBLICITA CHE NON RISPETTANO I PRINCIPI PREVISTI DAL NUOVO OIC24 DEVONO ESSERE IMPUTATI A DIRETTA RETTIFICA DEL PATRIMONIO NETTO; 39 E 40 NUOVO OIC: I COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO DEVONO RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI: 1. DIMOSTRABILITA DELL ESISTENZA DI UNA UTILITA FUTURA; 2. DIMOSTRABILITA DELLA CONGRUENZA E DEL RAPPORTO TRA I COSTI ED I BENEFICI ATTESI DALLA SOCIETA PER IL FUTURO; 3. POSSIBILITA DI STIMARE CON RAGIONEVOLE CERTEZZA LA LORO RECUPERABILITA 1) SULLA BASE DELLA VITA UTILE STIMATA (SE IMPOSSIBILE: AMMORTAMENTO IN 10 ANNI); 2) DURATA MASSIMA DELL AMMORTAMENTO 20 ANNI; 3) IL PIANO DI AMMORTAMENTO DEGLI AVVIAMENTI PREGRESSI NON DEVE ESSERE MODIFICATO 4
6 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CRITERIO DI ISCRIZIONE IN BILANCIO AL MOMENTO DI TRASFERIMENTO DEI RISCHI E DEI BENEFICI CONNESSI AL BENE ACQUISITO; IN PRECEDENZA: GENERALMENTE AL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA DEL BENE ACQUISITO, CON L ECCEZIONE, AD ESEMPIO, DELLE VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOSTANZA ECONOMICA (PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA) PLUSVALENZE / MINUSVALENZE DA CESSIONE 1) DEVONO ESSERE SEMPRE ISCRITTE NELLA PARTE ORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO; 2) NECESSITA DI RILEVARE LA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL BENE CEDUTO RIFERITA ALLA FRAZIONE DELL ANNO IN CUI AVVIENE CESSIONE 5
7 OIC 9 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI DI VALORE 1) IL PRINCIPIO, COME LA PRECEDENTE VERSIONE, PREVEDE CHE UNA IMMOBILIZZAZIONE DEVE ESSERE SVALUTATA SE IL RELATIVO VALORE NETTO CONTABILE E INFERIORE AL VALORE RECUPERABILE; 2) NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE (MAGGIORE TRA VALORE D USO E FAIR VALUE ) E STATO INTRODOTTO IL CONCETTO DI FAIR VALUE (PREZZO PERCEPITO PER LA VENDITA DI UN ATTIVITA O PAGATO PER TRASFERIRE UNA PASSIVITA IN UNA REGOLARE OPERAZIONE TRA OPERATORI DI MERCATO) IN LUOGO DEL VALORE EQUO ); IL RIPRISTINO DI VALORE E VIETATO IL RIPRISTINO DI VALORE DELL AVVIAMENTO (NUOVO ARTICOLO 2426 NUMERO 3 DEL CODICE CIVILE) E DELLE SVALUTAZIONI RELATIVE AGLI ONERI PLURIENNALI (ARTICOLO 2426 NUMERO 5 DEL CODICE CIVILE) 6
8 OIC 21 PARTECIPAZIONI DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE E STATA ELIMINATA (E ORA RICOMPRESA NELL OIC 28) UTILI / PERDITE DA CESSIONE PARTECIPAZIONI DEVONO ESSERE ISCRITTI IN CORRISPONDENZA DELLE VOCI C15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI E C17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DEL CONTO ECONOMICO (CONSEGUENZA DELL ELIMINAZIONE DELLA SEZIONE STRAORDINARIA DEL BILANCIO) DIVIDENDI DEVONO ESSERE ISCRITTI SOLTANTO NELL ESERCIZIO IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA RELATIVA PERCEZIONE (ABROGAZIONE DELLA RILEVAZIONE ANTICIPATA) 7
9 OIC 20 TITOLI DI DEBITO RILEVAZIONE INIZIALE ALLA DATA REGOLAMENTO CRITERIO DI VALUTAZIONE COSTO AMMORTIZZATO (ECCETTO I TITOLI CON FLUSSI NON DETERMINABILI O SE EFFETTI NON RILEVANTI) FACOLTA DI APPLICAZIONE PROSPETTICA DELLE MODIFICHE AL PRINCIPIO POSSIBILITA DI APPLICARE IL COSTO AMMORTIZZATO SOLAMENTE AI TITOLI ISCRITTI IN BILANCIO A PARTIRE DALLA DATA DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO (NEL CASO IN CUI, VICEVERSA, NON SI USUFRUISCA DI QUESTA FACOLTÀ, IL COSTO AMMORTIZZATO DEVE ESSERE APPLICATO RETROATTIVAMENTE A TUTTI I TITOLI ISCRITTI IN BILANCIO ALLA DATA DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO) 8
10 OIC 13 RIMANENZE MOMENTO DI RILEVAZIONE INIZIALE AL MOMENTO DI TRASFERIMENTO DEI RISCHI E DEI BENEFICI CONNESSI AL BENE ACQUISITO; IN PRECEDENZA: GENERALMENTE AL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA DEL BENE ACQUISITO, CON L ECCEZIONE, AD ESEMPIO, DELLE VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETA CRITERIO DI VALUTAZIONE 1) REGOLA GENERALE: VALUTAZIONE AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO DESUMIBILE DALL ANDAMENTO DEL MERCATO; 2) POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE IL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO CON IL VALORE DI MERCATO DELLE MATERIE INVERSIONE DEL PRECEDENTE PROCESSO VALUTATIVO 9
11 OIC 13 RIMANENZE COSTI ACCESSORI 7 NUOVO OIC: SONO TALI GLI ONERI DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL ACQUISTO OCHE VENGONO SOSTENUTI PER PORTARE IL BENE NEL LUOGO E NELLE CONDIZIONI ATTUALI (AD ESEMPIO, COSTI DI TRASPORTO O DOGANALI) ATTUALIZZAZIONE DEL DEBITO IN CASO DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO COSTO DELLA PRODUZIONE DEI BENI IN GIACENZA 22 NUOVO OIC: I BENI DEVONO ESSERE ISCRITTI INIZIALMENTE AL VALORE ATTUALE DEI FUTURI PAGAMENTI PREVISTI CONTRATTUALMENTE, QUALORA IL LORO ACQUISTO PREVEDA IL PAGAMENTO DIFFERITO A CONDIZIONI DI MERCATO (ESPRESSO RIMANDO AL 52 DEL NUOVO OIC 19); LA DIFFERENZA TRA IL VALORE ATTUALIZZATO E IL VALORE A TERMINE DEVE ESSERE ISCRITTA IN CONTO ECONOMICO COME ONERE FINANZIARIO LUNGO LA DURATA DEL DIFFERIMENTO DEL DEBITO. 23 NUOVO OIC: COSTI DIRETTI O INDIRETTI SOSTENUTI NEL CORSO DELLA PRODUZIONE E NECESSARI PER PORTARE LE RIMANENZE DI MAGAZZINO NELLE CONDIZIONI E NEL LUOGO ATTUALI. DALLA DEFINIZIONE SONO ESCLUSI I COSTI DI DISTRIBUZIONE (AI SENSI DELL ARTICOLO 2426, COMMA 1, NUMERO 9 DEL CODICE CIVILE) 10
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