"MIFID EMIFID. Divisione Intermediari. Flavio Bongiovanni CONSOB. Sorrento, giugno 2012
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1 "MIFID EMIFID REVIEW: LA POSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ITALIANA" Flavio Bongiovanni CONSOB Divisione Intermediari Sorrento, giugno 2012
2 LaMIFID1: Indice degli argomenti Evoluzione del quadro normativo Nozione di consulenza elaborata dalla Consob ante Mifid La consulenza in materia di investimenti: fonti normative La consulenza in materia di investimenti nella Mifid 1: definizione Gli elementi costitutivi del servizio Il requisito dell indipendenza La consulenza generica Adeguatezza del consiglio La verifica di adeguatezza La prassi di vigilanza della Consob Inducements under MiFID (maggio 2007) e Inducement: good and poor practice (2009) Allargamento del perimetro soggettivo: la consulenza ex artt. 18-bis e 18-ter TUF LaMIFIDreview: Le novità in tema di consulenza in materia di investimenti nella Mifid review Tematiche aperte Adeguatezza e politiche commerciali La proposta della Commissione UE e le posizioni dei diversi Paesi La proposta della Commissione UE e la posizione dell Autorità di Vigilanza Italiana Il concetto d indipendenza 2
3 3
4 Evoluzione del quadro normativo L art. 1, comma 1, lett. e) della legge n. 1/1991 includeva la consulenza in materia di valori mobiliari tra le attività di intermediazione mobiliare (oggi, servizi di investimento). La direttiva 93/22/CEE, diversamente dalla pregressa scelta italiana, ha classificato l attività di consulenza in esame tra i servizi accessori e non tra i servizi di investimento. Conseguentemente il decreto legislativo n. 415/1996 ha ricompreso la consulenza tra i servizi accessori, scelta successivamente confermata dall art. 1, comma 6, lett. f) del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). La direttiva 2004/39/CE Mifid include ora la consulenza in materia di investimenti tra i servizi(e le attività) di investimento. 4
5 Nozione di consulenza elaborata dalla Consob ante Mifid (cfr. Comunicazione n. DIN/ del ) esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato tra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso; posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati; inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare; circostanza che l unica remunerazione percepita dal consulente fosse quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio era prestato. Consulenza in senso proprio vs. consulenza incidentale 5
6 La consulenza in materia di investimenti: fonti normative Mifid- Direttiva 2004/39/CE (livello 1) Mifid- Direttiva 2006/73/CE (livello 2) TUF - Art. 1, comma 5 septies (definizione di consulenza); Artt. 18 bis (consulenti finanziari) e 18 ter (società di consulenza finanziaria) Regolamento Consob n /2007 recante norme di attuazione del d.lgs. n. 58/98 in materia di intermediari Regolamento Consob n /2010 di attuazione degli artt. 18 bis e 18 ter del d.lgs. n. 58/98 in materia di consulenti finanziari Regolamento MEF n. 206/2008 di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l iscrizione all Albo delle persone fisiche consulenti finanziari Regolamento MEF n. 66/2012 di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria. 6
7 La consulenza in materia di investimenti nella Mifid1: definizione (art. 4, par. 1, p. 4, Mifid1 -art. 1, comma 5-septies TUF) Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. 7
8 Gli elementi costitutivi del servizio (1/2) Personalizzazione (art. 52 della direttiva 2006/73/CE - art. 1, comma 5-septies TUF). Perché si configuri il servizio di consulenza occorre che la raccomandazione sia: 1) personalizzata, ossia diretta ad un destinatario ben determinato, e presentata come 2) adatta al cliente, ossia basata sulle sue caratteristiche personali Necessaria relazione diretta tra consulente e cliente. Il requisito della personalizzazione manca, invece, quando la consulenza è fornita attraverso mezzi di comunicazione destinati al pubblico in generale (stampa, televisione, Internet): di conseguenza, l attività prestata non può essere qualificata come consulenza (direttiva 2006/73/CE - considerando n. 79) 8
9 Gli elementi costitutivi del servizio (2/2) Oggetto (art. 52 della direttiva 2006/73/CE) La prestazione consulenziale deve riguardare una o più operazioni relative a strumenti finanziari determinati e segnatamente: - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell emittente rispetto a tale strumento; - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. 9
10 Il requisito dell indipendenza Il requisito dell indipendenza non integra un elemento costitutivo della nozione di consulenza (occorre invece fare riferimento alle regole generali di condotta e alle norme in materia di conflitti di interesse) 10
11 La consulenza generica La consulenza generica (nella quale può essere fatta rientrare anche l attività di financialplanning ) non costituisce consulenza in senso proprio ai fini della MIFID, ma momento strumentale e preparatorio (potenzialmente) di qualsivoglia servizio di investimento (81 e 82 considerando della direttiva 2006/73/CE) 11
12 Adeguatezza del consiglio La raccomandazione deve essere presentata come adattaal cliente, ossia basata sulle sue caratteristiche personali 12
13 La verifica di adeguatezza La verifica dell adeguatezza dell investimento per il cliente comporta: la profilatura della clientela in funzione della propensione al rischio e dell orizzonte temporale dell investimento; la segmentazione dell offerta in relazione al grado di rischio degli strumenti; lo sviluppo di parametri per l associazione quali-quantitativa degli strumenti ai diversi profili del cliente; l individuazione di blocchi procedurali automatici che impediscono il perfezionamento delle operazioni nel caso in cui non siano rispettati i parametri sopra indicati. 13
14 La prassi di vigilanza della Consob (1/2) Abbinamento normale della consulenza con altri servizi di investimento In caso di non abbinamento della consulenza con altri servizi di investimento: necessità di approntare efficaci misure organizzative e procedurali, anche di controllo, per contenere il rischio di sconfinamento Non è escluso, in via astratta, che i servizi di collocamento o di ricezione e trasmissione ordini (o di esecuzione di ordini o negoziazione per conto proprio) siano posti in essere senza essere accompagnati da consulenza. Tuttavia, nel caso, l intermediario deve approntare meccanismi (contrattuali, organizzativi, procedurali, e di controllo) per rendere effettiva la conformazione dei propri collaboratori e dipendenti a contatto con la clientela a predefiniti modelli relazionali, nel presupposto che può risultare elevato il rischio che l attività concretamente svolta sfoci nel presentare un dato strumento finanziario come adatto per quel cliente, integrando così la "consulenza in materia di investimenti". (Prime linee di indirizzo in tema di consulenza in materia di investimenti Esito delle consultazioni 30 ottobre 2007) 14
15 La prassi di vigilanza della Consob (2/2) L intermediario che decide di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti deve precisare preliminarmente l ambito, il set di prodotti/servizi finanziari sui quali potranno insistere i "consigli di investimento", al fine di rendere pienamente edotto il cliente circa "l ampiezza" del relativo servizio. Rientra nella piena discrezionalità operativa degli intermediari configurare servizi di "consulenza" a diverso valore aggiunto per il cliente, in ragione, non solo, dell ampiezza dei prodotti considerabili dal consulente, ma anche della profondità stessa del consiglio e dell articolazione dei parametri che il consulente si impegna, nei confronti dell investitore, a valutare. Anche i livelli commissionali potranno registrare i diversi "contenuti" del servizio di consulenza. 15
16 Inducements under MiFID (maggio 2007) e Inducement: good and poor practice (2009) Il CESR ha in più occasioni rilevato che il considerando 39 della direttiva Livello 2 permette alle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza di ricevere pagamenti indiretti (da terzi diversi dal cliente). La ricezione di questi pagamenti è tuttavia considerata legittima soltanto dove l intermediario assicuri attraverso misure organizzative appropriate che diversi livelli commissionali associati ai prodotti distribuiti non si traducano in un indebito condizionamento nella prestazione del servizio di consulenza in contrasto con il miglior interesse del cliente. La misura più rilevante che l intermediario deve assicurare è quella riguardante l osservanza delle valutazioni di adeguatezza (suitability assessments). Inoltre costituisce una buona pratica per gli intermediari di integrare un forte test di adeguatezza con altri tipi di misure di salvaguardia come ad es. misure di gestione di conflitti di interesse e controlli della funzione compliance - in modo da assicurare che l impresa non fornisca un servizio sottoposto a influenza (biased) ed operi nel migliore interesse dei clienti. 16
17 Allargamento del perimetro soggettivo: la consulenza ex artt. 18-bis e 18-ter TUF Presupposto normativo europeo: art. 3 Direttiva 2004/39/CE Regolamento Consob n /2010 di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (Adottato dal Ministero dell'economia e dellefinanzecon decretodel24 dicembre2008,n. 206) Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (Adottato dal Ministero dell'economiaedelle finanzecondecretodel 5aprile 2012,n. 66) 17
18 La MIFID Review 18
19 La MIFID Review Le novità in tema di consulenza in materia di investimenti nella Mifid review (1/2) AMPIO CONCETTO DI CONSULENZA (considerando 52 art. 24 Mifid review): Viene confermata l ampiezza della nozione di consulenza rilevante per la Mifid(in linea con l interpretazione Consob 2007 e Cesr 2010) Vengono rafforzati gli obblighi di trasparenza: ampiezza della gamma dei prodotti considerati; tipo di consulenza(se indipendente o meno); valutazione o meno dell adeguatezza nel continuo; motivazione della consulenza prestata. 19
20 La MIFID Review Le novità in tema di consulenza in materia di investimenti nella Mifid review (2/2) LA CONSULENZA INDIPENDENTE All interno dell ampio genere della consulenza viene individuata la specie della consulenza indipendente. In tal caso, l intermediario (art. 24 Mifid review): valuta un numero sufficientemente ampio di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Gli strumenti finanziari devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e agli emittenti o ai fornitori di prodotti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento; non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. 20
21 La MIFID Review Il concetto d indipendenza ordinamento italiano (consulenti ex artt. 18 bis e 18 ter) Regolamenti MEF 206/2008 e 66/2012 Indipendenza soggettiva : 1) assenza di rapporti patrimoniali, professionali, economici, finanziari, o di altra natura che possono condizionare l indipendenza di giudizio (valutazione Organismo) 2) divieto di percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente mifid review (considerando 52 e art. 24) Indipendenza oggettiva : 1) obbligo di valutare un numero sufficientemente ampio (sia per tipologia che per emittente) di strumenti finanziari 2) divieto di percepire benefici di natura monetaria da soggetti diversi dal cliente - possibilità di ricevere benefici non monetari limitati se non pregiudicano la possibilità di perseguire il miglior interesse del cliente 21
22 La MIFID Review Tematiche aperte Cosa si intende per numero sufficientemente ampio di strumenti finanziari disponibili sul mercato? E necessario valutare l intera gamma di strumenti finanziari presente sul mercato? 22
23 La MIFID Review ADEGUATEZZA E POLITICHE COMMERCIALI Considerando n. 39 Mifid review e Art. 9, par. 6 Mifid review Gli Stati membri prescrivono che l'organo di gestione di un'impresa di investimento provveda affinché l'impresa sia gestita in modo sano e prudente mediante il monitoraggio e la valutazione periodica degli obiettivi strategici della stessa. A tal fine l'organo di gestione deve essere responsabile della strategia globale dell'impresa di investimento: individuazione e definizione degli obiettivi strategici definizione, approvazione e sorveglianza dell'organizzazione interna dell'impresa, comprese le qualifiche, conoscenze e competenze richieste al personale definizione, approvazione e sorveglianza delle strategie globali che regolano la prestazione di servizi remunerazione del personale addetto alle vendite approvazione dei nuovi prodotti da distribuire ai clienti 23
24 La MIFID Review La proposta della Commissione UE e le posizioni dei diversi Paesi posizione olandese e svedese: nessun inducement per tutti i servizi posizione inglese: nessun inducement per tutti i tipi di consulenza posizione francese: possibilità inducement sempre rafforzando la disclosure proposte più recenti 24
25 La MIFID Review La proposta della Commissione UE e la posizione dell Autorità di Vigilanza Italiana (1/2) La posizione espressa dalla Commissione è in linea con l orientamento espresso dalla Consob nel 2007 in sede di esame delle risposte alla consultazione sul nuovo Regolamento Intermediari (ampiezza della definizione di consulenza; necessaria indicazione del tipo di consulenza fornito) 25
26 La MIFID Review La proposta della Commissione UE e la posizione dell Autorità di Vigilanza Italiana (2/2) Pluralità di modelli di consulenza per servire al meglio gli interessi del cliente Passaggio dal prodotto al servizio 26
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