Allegato A Capitolato d'oneri per il servizio di manutenzione del portale Job For You e relativi applicativi..
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- Eduardo Manzi
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1 Capitolato d'oneri del servizio di manutenzione del portale Job For You e relativi applicativi. Articolo 1. Oggetto del servizio 1. Il presente capitolato ha ad oggetto i servizi di manutenzione del sito e degli applicativi web del servizio Job For You della Provincia. 2. La manutenzione del sito e degli applicativi web persegue i seguenti obiettivi: a) mantenere operativi il sito e gli applicativi web attraverso attività che assicurino, in via continuativa, la rimozione delle malfunzioni; b) assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni del sito e degli applicativi, attraverso interventi di correzione; c) garantire l evoluzione tecnico funzionale del sito e degli applicativi attraverso interventi adeguativi; d) fornire servizi di supporto per risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzioni ed errori del sito e degli applicativi; e) assicurare l aggiornamento periodico del sito e degli applicativi, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell affidabilità e dell efficienza dei prodotti. Articolo 2. Informazioni generali. 1. Ai fini del presente capitolato si intendono: a) per Provincia la Provincia di Verona; b) per sito, il portale Job for You visibile all'indirizzo c) per applicativi gli applicativi web del servizio Job for you, descritti nell'allegato 2; d) per sistema, l'insieme di sito e applicativi, la cui architettura attuale è descritta nell'allegato 1; e) per Responsabile del procedimento, il responsabile unico del procedimento contrattuale e il direttore dell'esecuzione del contratto; f) per Concorrente il soggetto che partecipa alla procedura negoziata; g) per Affidatario il concorrente cui sono affidati i servizi; h) per manutenzione correttiva e adeguativa i servizi di manutenzione come definiti nel documento CNIPA Manutenzione correttiva e adeguativa, facente parte delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione ; i) per manutenzione evolutiva il servizio di manutenzione come definito nel documento CNIPA Sviluppo e MEV di Software ad hoc, facente parte delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione ; j) per SLA (Service Level Agreement) i livelli di servizio che l'affidatario deve rispettare per un corretto svolgimento del servizio di manutenzione del sito e degli applicativi. 1
2 2. Sono allegati al presente capitolato d'oneri e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti: a) l' Allegato n.1 - Situazione attuale - architettura che descrive l'attuale architettura del sistema; b) l'allegato n.2 - Situazione attuale applicativi web che descrive gli applicativi web implementati; c) l'allegato n.3 - Documentazione che fornisce il modello per la redazione della documentazione da produrre a seguito degli interventi di manutenzione evolutiva; d) l'allegato n.4 - Livelli di servizio e penali che descrive gli SLA e le relative penali. Articolo 3. Servizi richiesti. 1. I servizi richiesti all'affidatario sono i servizi di: a) manutenzione correttiva e adeguativa del sito e degli applicativi, così come descritta nell'articolo 4 del presente capitolato; b) manutenzione evolutiva del sito e degli applicativi, così come descritta negli articoli 5 e 6 del presente capitolato; c) hosting del portale e degli applicativi web, come descritto nell'articolo 7 del presente capitolato; 2. L'ambito di applicazione dei servizi riguarda il portale web Job4You e tutti i componenti software e le personalizzazioni elencati nell'allegato n.2 al presente capitolato. Articolo 4. Servizio di manutenzione correttiva e adeguativa. 1. Il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa comprende le seguenti attività: a) eliminazione di malfunzionamenti, su segnalazione del personale tecnico della Provincia; b) gestione delle installazioni (installazioni di moduli, cambio di versioni, patches); c) assistenza telefonica al personale tecnico della Provincia su problemi inerenti la gestione tecnica e amministrativa del sito; d) eventuale supporto a fornitori terzi per attività che coinvolgano il sito o gli applicativi; e) aggiornamento tecnologico del content manager e degli applicativi web (a seguito ad es. di cambio di versione del sistema operativo o dei browser); f) la gestione delle eventuali problematiche di compatibilità con i principali browser; g) raccolta e tracciamento delle diverse segnalazioni attraverso un sistema basato sul web. 2. Il sistema di cui al precedente comma 1, lettera g) consente la registrazione di ciascuna segnalazione, delle soluzioni adottate e dei tempi di risoluzione. Detto sistema costituisce la base per la produzione dei rapporti di cui al comma Le segnalazioni dei malfunzionamenti sono effettuate, di regola, attraverso il sistema di raccolta e tracciamento basato sul web. La segnalazione dei malfunzionamenti può avvenire, eccezionalmente, anche tramite la posta elettronica o il telefono. In tal caso l'affidatario effettua la registrazione nel suddetto sistema. 2
3 4. I nominativi del personale tecnico della Provincia da abilitare al sistema di raccolta e tracciamento sono comunicati all'affidatario con il verbale di consegna del servizio di cui all'articolo 11 del presente capitolato. 5. Il servizio è attivo in tutti i giorni lavorativi, dalle 9.00 alle e dalle alle Ai fini della classificazione delle richieste di intervento e della determinazione dei livelli di servizio definiti nell'allegato n.4 al presente capitolato, i malfunzionamenti sono classificati come segue: a) grave: malfunzionamento bloccante, non è possibile l'accesso o la navigazione all'interno del sito o non è possibile l'accesso al singolo applicativo, o l'utilizzo dello stesso; b) medio: malfunzionamento non bloccante, la navigazione è possibile ma limitata ad una parte del sito o di un applicativo, ovvero alcune funzionalità del sito o di un applicativo non risultano disponibili; c) standard: malfunzionamento non bloccante, la navigazione o l'utilizzo di un applicativo è possibile ma alcune funzionalità non forniscono il risultato atteso. 7. Al temine di ogni trimestre contrattuale, l'affidatario presenta alla Provincia un rapporto riepilogativo sulle attività di manutenzione correttiva ed adeguativa. Il rapporto riepilogativo contiene almeno le seguenti informazioni: a) il numero degli interventi effettuati, distinti tra interventi di manutenzione correttiva (eliminazione di malfunzionamenti) e interventi di manutenzione adeguativa (interventi di adeguamento/installazione); b) la suddivisione degli interventi di manutenzione tra interventi relativi a malfunzionamenti di diversa gravità come specificato al precedente comma 6; c) i tempi di risoluzione di ogni malfunzionamento; d) la percentuale dei malfunzionamenti risolti entro i valori soglia di cui all'allegato n. 4 al presente capitolato, per ogni gruppo di gravità. Articolo 5. Servizio di manutenzione evolutiva. 1. Il servizio di manutenzione evolutiva comprende le seguenti attività: a) aggiunta di nuove funzionalità o revisione significativa delle funzionalità già presenti nel sito web o negli applicativi descritti nell allegato n. 2 al presente capitolato; b) sviluppo di ulteriori sezioni del sito o di ulteriori applicativi, oltre a quelli elencati nell'allegato n. 2 citato, comprese le attività di: i. raccolta requisiti; ii. analisi funzionale; iii.progettazione; iv. sviluppo; v. installazione e configurazione; vi. produzione e consegna della documentazione a corredo; vii. viii. test e validazione; formazione agli utenti; 3
4 c) integrazione del sito o degli applicativi con altre parti del sistema informativo provinciale e del sistema informativo lavoro e formazione regionale; d) rilascio del codice sorgente e della documentazione, esauriente e puntuale, delle funzionalità sviluppate; e) gestione della presentazione web: realizzazione di template, fogli di stile, architettura informativa, navigazione; f) messa a disposizione di un ambiente di prova per testare aggiornamenti, modifiche e funzionalità implementate nell ambito dello sviluppo, prima della messa in produzione. Articolo 6. Modalità di realizzazione del servizio di manutenzione evolutiva. 1. Per la realizzazione del servizio di manutenzione evolutiva, la Provincia segnala all Affidatario le necessità di un'evoluzione riguardante il sito o un applicativo web. 2. L Affidatario organizza una o più sessioni di analisi con il responsabile del procedimento, allo scopo di individuare con precisione le esigenze e tradurle in una proposta di progetto esecutivo. 3. L Affidatario, a seguito dell analisi svolta, redige una proposta di progetto esecutivo che contiene: a) gli obiettivi dello sviluppo; b) le specifiche funzionali che saranno implementate; c) le modalità di esecuzione previste; d) il tempo necessario per la realizzazione, espresso in ore; e) l eventuale impegno del personale provinciale, stimato in giornate lavorative, identificando le figure richieste; f) il tempo previsto per il rilascio del prodotto finito, espresso in giorni solari dalla data di autorizzazione all esecuzione; g) il tempo necessario alla formazione degli utilizzatori, espresso in giorni lavorativi; h) i tempi, espressi in giorni solari dal collaudo, e le modalità di erogazione della formazione; i) il periodo di validità del progetto esecutivo, espresso in giorni solari dalla data di presentazione del progetto al protocollo della Provincia, che comunque non può essere inferiore a 45 giorni solari. 4. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto all Affidatario l eventuale autorizzazione ad eseguire il progetto entro dieci giorni solari dalla consegna dei documenti indicati al precedente comma L Affidatario consegna il prodotto finito entro il termine calcolato aggiungendo alla data dell autorizzazione all esecuzione il tempo previsto per il rilascio di cui alla lettera f) del precedente comma L' Affidatario comunica per iscritto al responsabile del procedimento la disponibilità del sistema al collaudo e consegna i codici sorgente e la documentazione, esauriente e puntuale, delle funzionalità sviluppate. 7. Se l Affidatario non provvede al rilascio dell'evoluzione entro la data di cui al precedente comma 5, sono applicate le penali di cui all Allegato n.4 al presente capitolato, secondo le modalità previste dal successivo articolo 15. 4
5 Articolo 7. Servizio di hosting del sistema. 1. L'Affidatario mette a disposizione un servizio di hosting per ospitare, per tutta la durata contrattuale, il sito e gli applicativi web collegati, nonché tutti gli applicativi eventualmente realizzati a seguito delle attività di manutenzione evolutiva. 2. L'architettura del sistema, nella sua configurazione attuale, è descritta nell'allegato n. 1 al presente capitolato. Tale architettura costituisce il riferimento minimo per il dimensionamento del servizio. 3. Il servizio di hosting prevede anche la fornitura dei certificati SSL necessari a garantire le connessioni sicure, tramite il protocollo https, ai server che ospitano il sistema. 4. Il sito riceve giornalmente, in media, circa richieste di pagine. 5. Il numero di utenti registrati al sito a giugno 2010 risulta di circa con una media di 594 nuove registrazioni al mese. 6. I livelli di servizio che l'affidatario deve garantire per il servizio di hosting sono elencati nell'allegato n. 4 al presente capitolato. Articolo 8. Gruppo di lavoro 1. L'Affidatario, in sede di offerta, individua il gruppo di lavoro specificatamente dedicato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, indicando il numero, le tipologie e i nominativi delle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei servizi stessi. 2. L'Affidatario garantisce, per tutta la durata del servizio, che siano mantenute le professionalità con le persone indicate nell'offerta tecnica. 3. Se diventa necessaria la sostituzione di un componente del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 1, l'affidatario informa preventivamente il responsabile del procedimento circa le motivazioni e, comunque, assicura livelli di professionalità equivalente o maggiore delle unità sostituite. Articolo 9. Titolarità del codice sviluppato 1. La Provincia mantiene la titolarità del codice eventualmente sviluppato dall'affidatario nell'esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle licenze dei software dai quali lo sviluppo ha avuto origine. 2. La Provincia si riserva il diritto di distribuire ad altre amministrazioni pubbliche quanto sviluppato dall'affidatario, a fini di riuso, senza che l'affidatario stesso possa pretendere alcun compenso aggiuntivo. Articolo 10. Durata Ripetizione del servizio 1. Il contratto per il servizio di manutenzione del portale JobForYou e dei relativi applicativi ha durata annuale. 2. La durata di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di consegna di cui al successivo articolo Per il servizio di manutenzione evolutiva la Provincia stima di utilizzare circa 250 ore nell arco del primo anno del servizio. 4. Ai sensi dell articolo 57, comma 5, lettera b), del d.lgs 163/2006, è prevista la ripetizione del presente servizio già affidato all'affidatario del contratto iniziale, alle medesime condizioni 5
6 contrattuali e di prezzo offerto, salvo modifiche operative, concordate, connesse alle necessità tecniche legate all'evoluzione dei sistemi. Il presente capitolato rappresenta il progetto di base richiesto dalla norma citata prima, considerata anche la variabilità della progettazione del sistema; la possibilità del ricorso al riaffidamento per un ulteriore anno del presente servizio è consentita solo entro l anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale. Articolo 11. Consegna del servizio. 1. La consegna del servizio di manutenzione del sito web avviene, a seguito di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, con apposito verbale di consegna, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'affidatario. 2. Il verbale di consegna del servizio: a) individua i nominativi del personale tecnico della Provincia abilitato ad effettuare le segnalazioni dei malfunzionamenti di cui all'articolo 4, comma 3 del presente capitolato. Il personale tecnico della Provincia abilitato non supera il numero di tre persone; b) indica il nominativo del referente unico del contratto dell'affidatario che si rapporta con il responsabile del procedimento; c) stabilisce il termine per la presentazione della cauzione definitiva di cui all'articolo 18 del presente capitolato; 3. Alla consegna del servizio l'affidatario rende disponibile il sistema di raccolta e tracciamento delle segnalazioni, basato web, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) e consegna al personale tecnico indicato dalla Provincia le credenziali per l'accesso allo stesso. Articolo 12. Collaudo 1. I progetti di manutenzione evolutiva del sito e degli applicativi web sono soggetti a collaudo. Tale collaudo, effettuato dal responsabile del procedimento, è diretto a verificare la conformità del lavoro svolto al progetto esecutivo. 2. Nei venti giorni solari successivi alla data della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 6 del presente capitolato, il responsabile del procedimento verifica la documentazione consegnata e procede al collaudo delle funzionalità. 3. In caso esito positivo, la Provincia redige un verbale di collaudo controfirmato dal responsabile del procedimento o da un suo delegato e degli incaricati dell affidatario. 4. In caso di esito negativo delle verifiche, il responsabile del procedimento segnala all affidatario i malfunzionamenti e/o le carenze individuate e assegna un tempo, comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi, entro il quale questi devono essere risolti. 5. Se l affidatario non risolve i malfunzionamenti o le carenze di cui al comma 4 nel tempo assegnatogli, si applicano le penali previste dall Allegato n. 4 al presente capitolato, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 15, comma 4 del presente capitolato. Articolo 13. Corrispettivo e pagamento Contratto di tipologia aperto e a misura. 1. Il corrispettivo per i servizi di cui al precedente articolo 3 è quello risultante dall aggiudicazione definitiva del servizio. In particolare: a) il costo del servizio di manutenzione correttiva e adeguativa e del servizio di hosting corrisponde al canone annuo offerto; 6
7 b) il costo per il servizio di manutenzione evolutiva è calcolato, per ogni progetto evolutivo svolto, moltiplicando le ore di sviluppo dichiarate nel progetto esecutivo di cui all'articolo 6 del presente capitolato, per il corrispettivo orario. 2. In relazione alla prestazioni richieste, il contratto, relativamente al servizio di manutenzione evolutiva sarà in forma aperta, a consumo. Il contratto fissa, quindi l arco temporale di durata, il prezzo unitario contrattuale ad ora di lavoro, il totale massimo della spesa. L'Affidatario, pertanto, non acquisisce il diritto ad espletare il servizio per il complesso di ore massimo presunto, il quale costituisce il limite massimo di spesa a carico della Provincia. 3. Il prezzo contrattuale sarà quello derivante dall applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario sui prezzi unitari a base di gara. Il prezzo contrattuale, comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio 4. In ogni caso, il contratto è stipulato a misura : pertanto, il prezzo contrattuale è dato dal canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa e dal costo orario, connesso alle ore effettivamente prestate, per la manutenzione evolutiva, come risultanti dal ribasso di gara. 5. Rimane, comunque, ferma la possibilità di apportare variazioni entro il quinto dell importo annuale presunto del contratto, ai sensi dell articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n e dell articolo 1661 del codice civile. 6. Il prezzo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell'affidatario previsti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, con la sola esclusione dell'i.v.a. 7. Con la liquidazione dei suddetti corrispettivi l'affidatario si intende soddisfatto di ogni suo avere per i servizi di cui trattasi, null altro potendo pretendere dalla Provincia per la stessa causale. 8. Il pagamento per il servizio di manutenzione avviene, nei termini fissati dal successivo articolo 14, con cadenza trimestrale posticipata dalla presentazione della fattura relativa al singolo trimestre al protocollo generale della Provincia, corredata del rapporto previsto dall'articolo 4, comma 7 del presente capitolato. 9. Il pagamento per il servizio di manutenzione evolutiva avviene, nei termini concordati tra le parti, dal positivo collaudo di ogni progetto di sviluppo o dalla presentazione della relativa fattura al protocollo generale della Provincia, se successiva. 10. La Provincia effettua i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere, Unicredit Banca s.p.a. L'affidatario, in occasione della presentazione della prima fattura, può chiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l accredito della somma su un conto corrente bancario o l emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente servizio gestione bilancio della Provincia. Tale richiesta è considerata valida fino a diversa comunicazione. Articolo 14. Termini di pagamento e interessi moratori 1. Il pagamento avverrà su presentazione di fatture, a mezzo mandato, entro il termine di 30 giorni dalle verifiche della prestazione, coincidenti con l'adozione della determina di liquidazione, che verrà effettuata entro 10 giorni dall'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) positivo e in corso di validità. L'Affidatario, nel caso della manutenzione evolutiva potrà emettere la fattura solo dopo l emissione del verbale di collaudo. 2. La Ditta potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.verona@cert.ip-veneto.net. Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere 7
8 come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell oggetto il numero della fattura stessa e dovrà essere indirizzato per conoscenza al responsabile del procedimento. 3. La Provincia effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere, Unicredit Banca s.p.a.. Codesta Ditta potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa1 con lettera indirizzata alla Provincia servizio finanziario, in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Articolo 15. Penali e mezzi di tutela 1. I livelli di servizio per l esecuzione del contratto sono definiti dall Allegato n.4 al presente capitolato. L eventuale mancato rispetto di tali livelli comporta l applicazione delle penali come definite nell'allegato stesso. 2. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dalla Provincia. Se l ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, la Provincia si rivale direttamente sulla cauzione definitiva. In tale caso la cauzione definitiva è reintegrata dall affidatario nel termine assegnato. E fatto salvo in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dell eventuale maggiore danno subito. 3. Se non sono rispettati i tempi previsti per lo svolgimento del servizio di manutenzione evolutiva, calcolati ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del presente capitolato, la Provincia ha la facoltà di fissare un termine entro il quale l'affidatario deve conformarsi alle condizioni pattuite. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, ove non ritenga di effettuare il ricorso all esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, può risolvere il contratto come previsto dall articolo 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 4. La Provincia, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, ha facoltà, inoltre, di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora l ammontare delle penali applicate superi il dieci per cento (10%) del valore del contratto. Articolo 16. Integrazione col Sistema Informativo Lavoro Veneto. 1. Nel periodo di vigenza del servizio sono previste integrazioni col Sistema Informativo Lavoro Veneto, mediante strumenti di webservice o altre modalità. 2. Per l attività in oggetto si stima un carico di lavoro nell anno pari a 150 ore, da far ricadere nell attività di manutenzione e, dunque, ricomprese nel canone annuale. 3. Laddove l integrazione richieda la creazione di appositi applicativi custom o la riscrittura di applicativi già presenti che comporti una modifica superiore al 35% della struttura, l Affidatario procederà alla preventivazione di un progetto, in analogia alla creazione di un applicativo, per una stima di 50 ore. Articolo 17. Responsabilità 1. Fermo restando l applicazione delle penali per inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, l Affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, alla Provincia e a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione o in occasione dell esecuzione degli adempimenti di contratto. 8
9 Articolo 18. Costi per la sicurezza e rischi da interferenza. 1. Non sussistono costi per la sicurezza riferiti in modo specifico al servizio oggetto del presente capitolato. 2. In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'affidatario, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Articolo 19. Cauzione definitiva. 1. L affidatario, nel termine indicato dal verbale di consegna del servizio di cui all'articolo 11 del presente capitolato, presenta una garanzia fideiussoria nella misura del dieci per cento (10%) dell importo di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n La cauzione può essere costituita alternativamente mediante: a) fideiussione bancaria; b) polizza assicurativa; c) polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed autorizzato dal Ministero dell Economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115, con indicazione degli estremi dell autorizzazione o con allegazione di copia della stessa. 3. La fideiussione o la polizza hanno natura di autonoma garanzia e devono espressamente prevedere le seguenti clausole: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957 del codice civile; c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice prima richiesta scritta della stazione appaltante. 4. La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% (cinquanta per cento) se l affidatario è in possesso della certificazione in corso di validità UNI CEI ISO 9001: La cauzione di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione del servizio nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell iniziale importo garantito, ai sensi dell articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, fatto salvo in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dell eventuale maggiore danno subito. 7. Lo svincolo della garanzia avviene successivamente alla verifica positiva del termine del servizio di manutenzione del sito web provinciale e comunque entro 180 (centottanta) giorni dal termine del servizio. Articolo 20. Controversie e foro competente 1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non possono essere definite a livello di accordo bonario, è competente esclusivamente l autorità giudiziaria ordinaria. 2. Il Foro territorialmente competente è quello di Verona. 9
10 Articolo 21. Responsabile dell'affidatario 1. L Affidatario individua, nel termine indicato nel verbale di consegna di cui all'articolo 11, un referente unico del contratto, il quale si rapporta con il responsabile provinciale del contratto. Articolo 22. Spese contrattuali 1. Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell Affidatario. Articolo 23. Normativa di riferimento 1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri si rinvia al Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 12 aprile 2006 n Per accettazione Timbro e firma del Legale Rappresentante Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute negli articoli: 11 (Consegna del servizio); 15 (Penali e mezzi di tutela); 17 (Responsabilità); 20 (Controversie e foro competente); Allegato n. 4 - Livelli di servizi e penali. Timbro e firma del Legale Rappresentante 1
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