Osservatorio sulle politiche religiose

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1 Osservatorio sulle politiche religiose L Osservatorio sulle politiche religiose, che opera dal 1995, dal 2002 è incardinato nell Ufficio delle Politiche dei Culti e Relazioni Esterne con il compito di esaminare ed approfondire le realtà dei culti diversi dal cattolico presenti in Italia. La conoscenza, la più esatta possibile, del fenomeno religioso in Italia e delle sue talora delicate implicazioni è coerente con le raccomandazioni formulate in sede comunitaria. Lo studio delle predette confessioni non esaurisce i compiti dell Osservatorio che, avvalendosi della collaborazione dei Prefetti - i quali, anche in questa materia, si trovano spesso a svolgere sul territorio un ruolo di mediazione tra diversi interessi si pone anche come sede di raccordo per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l esercizio, costituzionalmente garantito, del diritto alla libertà religiosa. Le finalità dell Osservatorio non sono individuabili solo nell esame e nella soluzione delle problematiche rappresentate, ma altresì nel ricevimento di osservazioni, proposte e suggerimenti che pervengano anche da parte delle Confessioni al fine di migliorare i rapporti di collaborazione. L Osservatorio si è mostrato nel tempo un valido referente su specifiche problematiche, che hanno richiesto un approfondita conoscenza della materia e una particolare sensibilità per la delicatezza delle questioni affrontate. Ai fini dell aggiornamento della conoscenza del fenomeno religioso in data 29 ottobre 2008 è stato costituito nell ambito dell Osservatorio un gruppo di lavoro per gestire anche il flusso informativo dal centro alla periferia, e viceversa, in materia di libertà religiosa. Compito principale del Gruppo sarà lo studio e l approfondimento di tematiche di interesse delle diverse Confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, non limitandosi a quelle che hanno già stipulato l Intesa con lo Stato italiano. Le religioni diverse dalla cattolica La pari libertà delle confessioni religiose è riconosciuta dalla Costituzione e garantisce il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, regolando i rapporti con lo Stato per legge sulla base di "intese". Il diritto di professare la propria fede assicura a cittadini, stranieri e apolidi, di poterne fare propaganda ed esercitare il relativo culto, alla sola condizione che si tratti di riti non contrari al buon costume Di particolare delicatezza è la cura dell'osservanza degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione che concernono: l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione; la pari libertà delle confessioni religiose che hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti e i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di "intese"; il diritto di tutti (quindi non solo dei cittadini ma anche degli stranieri e apolidi) di professare la propria fede, farne propaganda ed esercitare il relativo culto alla sola condizione, però, che si tratti di riti non contrari al buon costume. Questa competenza va assumendo sempre maggior rilievo in relazione al proliferare di nuove religiosità, dell'immigrazione massiccia e della crisi di valori che ha seguito la trasformazione sociale del nostro Paese a partire dagli anni '60. Va sottolineato come, negli ultimi anni, si assista a un forte interesse per la materia dei culti diversi dal cattolico; lo testimonia, tra l'altro, l'alto numero di studenti che, per la compilazione di tesi di laurea, chiede di avere colloqui e scambi di opinione con gli addetti alla Direzione centrale per gli affari dei culti. Taluni studiosi chiedono, inoltre, di potere consultare atti di archivio, da cui spesso vengono tratti preziosi spunti di riflessione. 1

2 A fronte di istanze sociali nuove, la normativa di base da applicare è ancora quella sui "culti ammessi": la legge 24 giugno 1929 n e il relativo regolamento di attuazione approvato con R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, che la Corte Costituzionale, con alcune sentenze, ha reso conforme al nostro dettato costituzionale. A tale normativa si sostituiscono - per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato un apposito accordo, ossia "l'intesa" ex articolo 8, comma 3, della Costituzione - le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico. Le confessioni che hanno stipulato Intese sono: la Tavola Valdese (Legge , n. 449, e Legge , n. 409); l'unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno (Legge , n. 516, e Legge , n. 637); le Assemblee di Dio in Italia (Legge , n. 517); l'unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge , n. 101, e Legge , n. 638); l'unione Cristiana Evangelica Battista d'italia (UCEBI) (Legge , n. 116); la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (Legge , n. 520); Per queste confessioni, enti dotati di personalità giuridica, valgono leggi particolari della cui attuazione si occupa, per le parti di propria competenza, il Ministero dell'interno. IL RICONOSCIMENTO CIVILE DEGLI ENTI DI CULTO L'articolo 2 della legge n. 1159/1929 dispone che gli istituti di culti diversi dalla religione di Stato possono essere eretti in ente morale". Per questo motivo il riconoscimento della personalità giuridica di istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni) di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto. L istanza di riconoscimento della personalità giuridica va presentata alla Prefettura competente e deve essere corredata del testo dello statuto dell ente, da cui risultino lo scopo, gli organi dell amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini (art. 10, secondo comma, R.D. 289/1930). Il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria dell Ufficio competente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. In data l allora Direzione Generale degli Affari dei Culti ha emanato la Circolare n. 111 concernente la semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento degli enti di culto cattolico, dei culti diversi dal cattolico ed annesse vicende giuridiche. Alla Circolare sono state allegate schede con l indicazione della documentazione da produrre a corredo dell istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell organismo religioso. 2

3 Le nomine dei ministri di culto I ministri di culto possono chiedere al Ministero dell'interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti - per il tramite dell Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui risiedono - l'approvazione della propria nomina. L istanza, opportunamente documentata, deve essere inoltrata dall interessato alla Prefettura-UTG competente per territorio che, conclusa l istruttoria, la trasmette alla Direzione Centrale degli Affari dei Culti. L approvazione governativa viene concessa con decreto ministeriale a firma del Sottosegretario di Stato con relativa delega. Il decreto viene notificato agli uffici di stato civile ed all interessato tramite le prefetture UTG. Requisiti essenziali sono: la cittadinanza italiana del ministro di culto; la presenza di una comunità di fedeli; un luogo nel Comune di residenza del ministro di culto dove la comunità si riunisce per le attività religiose; Tale provvedimento non è diretto ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina, ma solo a consentire al ministro di culto interessato il compimento di atti produttivi di effetti giuridici. I ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale (D.lgs. 18/8/2000, n. 267); non possono essere giudici popolari nelle Corti d'assisi (art. 12 L. 287/1951), giudici di pace (art. 8 L. 374/1991), giudici onorari aggregati (art. 8 L. 276/1997). Inoltre non possono assumere l'ufficio di notaio (art. 2 L. 89/1913) e quello di esattore delle imposte (art. 17 T.U. 1401/1922). Parere Consiglio di Stato competenza territoriale dell'approvazione della nomina a ministro di culto La vigilanza sugli enti di culto Gli organismi ai quali sia stata riconosciuta la personalità giuridica ex lege n. 1159/1929 sono soggetti all'istituto della vigilanza che lo Stato esercita mediante il Ministero dell'interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti; ciò al fine di accertare che gli enti in parola non esplichino attività contrarie non solo all'ordinamento giuridico ma anche alle proprie finalità, finalità che sono di interesse pubblico consistendo nella soddisfazione dei bisogni religiosi delle comunità di fedeli. La vigilanza include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni sino ad arrivare, in caso di gravi irregolarità, allo scioglimento dell'amministrazione dell'ente ed alla nomina di un Commissario governativo per la temporanea gestione. È uno strumento - quello dello scioglimento degli organi statutari dell'ente - che, se pur previsto dalla normativa del '29 e '30, è in pratica inattuato; infatti l Amministrazione, consapevole della delicatezza dei rapporti connessi alle questioni religiose, è incline a rifuggire da forme autoritative prediligendo invece, per quanto possibile, le soluzioni concordate ed avvalendosi, per questo, dell'opera di mediazione che in loco è svolta dai Prefetti. 3

4 L'assistenza religiosa ai detenuti o agli internati Il diritto di libertà religiosa viene assicurato anche quando il soggetto si trovi detenuto o internato in un istituto di prevenzione e pena. Infatti la legge n. 354/1975 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", quale modificata dalla legge n. 663/1986, dopo avere riconosciuto in modo esplicito l'importanza della religione come mezzo di rieducazione, prevede che i detenuti e gli internati abbiano facoltà di ricevere, qualora ne facciano richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti; a tal fine su richiesta del Ministro della Giustizia, la Direzione degli Affari dei Culti esprime il proprio parere, a termine del DPR 230/2000. Le intese I.N.P.S. La legge n. 903/1973, concernente l' "Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici", stabilisce che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al fondo I.N.P.S. tutti i ministri di culto di organismi diversi dal cattolico - che abbiano cittadinanza italiana e che siano residenti nel nostro territorio - dall'inizio del loro ministero in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero di quella di invalidità. La legge 23/12/1999, n 488, estende l iscrizione la Fondo INPS a decorrere dal 1/1/2000, ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio degli Enti acattolici riconosciuti nonché ai ministri di culto cittadini italiani che operano all estero. La stessa normativa dispone inoltre - e qui è la competenza dell Ufficio - che si provveda, con decreto del Ministro dell'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta. Il decreto è preceduto da un verbale relativo alla definizione dell intesa, ai sensi dell articolo 5 della legge 903 del Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica. Elenco aggiornato al ASSOCIAZIONE DEI CRISTIANI ORTODOSSI IN ITALIA GIURISDIZIONI TRADIZIONALI D.P.R. RIC. GIUR.14/1/1998 MUT. DENOM. D.P.R. 28/7/ ASSOCIAZIONE FILANTROPICA CHIESA DEL REGNO DI DIO GLI AMICI DELL UOMO - Torino D.P.R.16/12/ ASSOCIAZIONE SANTACITTARAMA D.P.R. 10/7/ CENTRO ISLAMICO CULTURALE D ITALIA D.P.R. 21/12/ CHIESA CRISTIANA EVANGELICA MISSIONARIA PENTECOSTALE DI OLIVARELLA DI MILAZZO - D.P.R. 16/12/ CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE BEREA D.P.R. 25/10/ CHIESA CRISTIANA MILLENARISTA D.P.R. 17/5/ CHIESA DI CRISTO DI MILANO D.P.R. 13/6/ CHIESA E CONFRATERNITA DEI SS. PIETRO E PAOLO DEI NAZIONALI GRECI Regio Exequatur 20/2/ CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA R.D. 14/11/1929. MODIFICHE STATUTARIE D.P.R. 13/04/1972. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO D.P.R. 20/7/1999 E 15/2/ CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN SANREMO D.P.R. 3/7/ COMUNITA ARMENA DEI FEDELI DI RITO ARMENO-GREGORIANO D.P.R. 24/2/ COMUNITA DEI GRECI ORTODOSSI IN VENEZIA SOVRANE CONCESSIONI REPUBBLICA VENETA 28/11/1498, 4/10/1511 E 11/7/1526 STATUTO APPROVATO 30/7/ COMUNITA EVANGELICA DI CONFESSIONE ELVETICA DI TRIESTE D.P.R. 3/08/1964 e successivo D.P.R. 20/3/2009 (modifica statutaria) 4

5 15. COMUNITA EVANGELICA DI CONFESSIONE ELVETICA O CHIESA EVANGELICA RIFORMATA SVIZZERA DI FIRENZE Provvedimento Governo austriaco 7/1/ COMUNITA EVANGELICA DI MERANO DI CONFESSIONE AUGUSTANA PROVVEDIMENTI GOVERNO AUSTRIACO 28/12/1875 E 5/1/ COMUNITA GRECO-ORIENTALE IN TRIESTE PROVVEDIMENTI IMPERIALI 9/8/1782 E 7/3/1784 STATUTO APPROVATO CON DECRETO IMPERIALE 7/4/ COMUNITA RELIGIOSA SERBO-ORTODOSSA DI TRIESTE PRIMA APPROVAZIONE STATUTO RESCRITTO IMPERIALE 28/2/1773 ULTIMO STATUTO APPROVATO D.P.R. 29/3/ CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA D.P.R. 31/10/ CONGREGAZIONE CRISTIANA EVANGELICA ITALIANA IN GENOVASAMPIERDARENA - D.P.R. 26/10/ CONSULTA EVANGELICA D.P.R. 13/9/ ENTE CRISTIANO EVANGELICO DEI FRATELLI IN NOVI LIGURE D.P.R. 13/11/ ENTE PATRIMONIALE DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI (MORMONI) D.P.R. 23/2/ F.P.M.T. ITALIA FONDAZIONE PER LA PRESERVAZIONE DELLA TRADIZIONE MAHAYANA D.P.R.20/ 7/ FONDAZIONE APOSTOLICA ENTE PATRIMONIALE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA D.P.R. 21/2/ FONDAZIONE DELL ASSEMBLEA SPIRITUALE NAZIONALE DEI BAHA I D ITALIA D.P.R. 21/11/ ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI D.P.R. 20/11/2000 e successivo D.P.R. 20/3/2009 (modifica statutaria) 28. ISTITUTO ITALIANO ZEN SOTO SHOBOZAN FUDENJI D.P.R. 5/7/ MOVIMENTO EVANGELICO INTERNAZIONALE FIUMI DI POTENZA D.P.R. 10/9/1971 e successivo D.P.R. 20/1/ OPERA DELLA CHIESA CRISTIANA DEI FRATELLI R.D. 22/2/ SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D ITALIA ED ESARCATO PER L EUROPA MERIDIONALE (PATRIARCATO DI COSTANTINOPOLI) D.P.R. 16/7/ SELF REALIZATION FELLOWSHIP CHURCH ENTE DELLA CHIESA DELLA FRATELLANZA NELLA REALIZZAZIONE DI SÈ D.P.R. 3/7/ UNIONE BUDDHISTA ITALIANA (U.B.I.) D.P.R. 3/1/ UNIONE INDUISTA ITALIANA (U.I.I.) SANATANA DHARMA SAMGHA D.P.R. 29/12/ CHIESA CRISTIANA BIBLICA D.P.R. 28/1/ MISSIONI CRISTIANE INTERNAZIONALI AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO MOVIMENTO DI RIFORMA D.P.R. 28/1/ PRIMA CHIESA DEL CRISTO SCIENTISTA, FIRENZE D.P.R. 28/1/ CONGREGAZIONI CRISTIANE PENTECOSTALI - D.P.R. 20/6/ PRIMA CHIESA DEL CRISTO, SCIENTISTA DI AOSTA - D.P.R. 20/3/ L'ESERCITO DELLA SALVEZZA IN ITALIA - D.P.R ( Religioni e Stato) 5

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