Chiarimenti e aggiornamenti
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- Filiberto Righi
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1 Ai Gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 1 del 19 Gennaio 2015 Chiarimenti e aggiornamenti Facendo seguito ad argomenti già trattati si segnalano alcuni aggiornamenti che erano rimasti in sospeso, alla luce della Circolare e o chiarimenti dell Agenzia delle Entrate. Lettere di intento È noto che dall 1/1/2015 a norma dell art. 20 del DLgs. 175/2014, l obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento è posto in capo all esportatore abituale e non più in capo al fornitore. L esportatore trasmette all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento emesse e, quindi, le invia al proprio fornitore unitamente alla ricevuta di presentazione delle dichiarazioni rilasciata dall Agenzia. Inoltre collegandosi al sito dell agenzia delle entrate il fornitore sarà tenuto anche a verificare l avvenuta spedizione del protocollo ricevuto. La nuova disciplina si rende applicabile per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza applicazione dell IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 da effettuare a decorrere dall Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 31 ha chiarito che fino al giorno gli esportatori abituali possono consegnare o inviare le dichiarazioni di intento ai fornitori secondo le modalità previgenti. Alla luce della Circolare dell Agenzia delle entrate del 30 dicembre, pertanto le alternative per il fornitore dell esportatore abituale che dal mese di gennaio ha emesso fatture senza l applicazione dell iva sono: - di procedere comunque entro il 16/2/2015 alla comunicazione telematica; dato il momento transitorio nulla succederà se per il 2015 verranno inviate comunicazioni sia da parte del cliente che del fornitore; - di verificare al giorno 11/2/2015 i protocolli ricevuti da parte dei propri clienti e procedere alla comunicazione telematica per quei clienti per i quali non si hanno ancora i protocolli telematici. Dal applicare l iva a tutte le fatture se non si sono ricevute e verificati gli invii telematici. Black list Come già comunicato in precedenza, il decreto semplificazioni (D.L. n.175/14), interviene a modificare le regole di presentazione della comunicazione delle operazioni black list ; 1
2 La gestione dell anno 2014 Con il comunicato stampa del 19 dicembre 2014 l Agenzia delle Entrate ha precisato che il monitoraggio 2014 può essere completato seguendo le precedenti previsioni. Per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità. La gestione dell anno 2015 Si ricorda che viene introdotta la periodicità di presentazione che assume cadenza annuale; Con la circ. del n. 31, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di importo complessivo annuale. Il limite dei ,00 euro si legge debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. Enasarco Si riportano gli aggiornamenti che dal 1 gennaio 2015, mutano i calcoli per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti. Le aliquote della contribuzione Le aliquote della contribuzione sono così previste per l anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento (si evidenzia comunque l anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno): Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%. 2
3 I massimali provigionali Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue: Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario Anno , ,00 I minimali di contribuzione La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Al momento, non essendo ancora noto l indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l anno Percentuale contributo integrativo geometri A partire dal 1 gennaio 2015, sarà necessario per tutti gli incarichi da committenti privati indicare nelle fatture professionali l'aliquota del contributo integrativo al 5%. Tale aumento non si applica per le prestazioni professionali effettuate alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l aliquota del 4%. Aliquote contributive della gestione separata Si riportano di seguito le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L n. 335, a decorrere dal
4 Soggetti iscritto Aliquota 2015 Pensionato o soggetto iscritto ad altra 23,5% gestione obbligatoria Non iscritto ad altra gestione Titolare di partita IVA 30,00 (+0,72%) obbligatoria e non pensionato Non titolare di partita IVA 30,00% (+0,72%) Locazioni immobiliari: da gennaio 2015 modello F24 elide obbligatorio per versare l imposta di registro Con la Risoluzione n.14/e del 24 gennaio 2014 l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. E terminato il periodo transitorio intercorrente dal 1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 in cui si poteva usare il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Con il Provvedimento n.2014/554 del 3 gennaio 2014 l Agenzia delle Entrate ha previsto l estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Pertanto l imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili a partire dal 1 gennaio 2015 i suddetti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE Tuttavia, riassumendo, ad oggi deve quindi ritenersi che il modello "F24 Elementi identificativi": deve essere necessariamente utilizzato per il versamento delle imposte connesse alla registrazione dei contratti di affitto e locazione su immobili; va utilizzato per il versamento dell IVA ai fini dell immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006); può essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario; non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la 4
5 compensazione con crediti Conclusioni In considerazione di quanto sopra esposto, il contribuente può continuare a utilizzare il modello F23 per i pagamenti diversi da quelli connessi alle locazioni ed affitti, salvo successive diverse disposizioni. Tasso interesse legale A decorrere dal 1 gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è dello 0,50%. La nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri: - una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso; Si ricorda che per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 sarà necessario effettuare un conteggio separato degli interessi in relazione ai giorni di ritardo del vecchio 2014 (al tasso di interesse dell 1%) e nuovo anno 2015 (al tasso dello 0.50%) e via così; Riassumiamo di seguito in tabella l evoluzione degli interessi legali nel tempo: Termine iniziale Termine finale Misura percentuale % % % ,5% ,5% ,0% ,5% % % ,50% ,50% ,% ,50% 5
6 Bollo su fattura elettronica Le modalità per il versamento del bollo virtuale su fatture di 2,00 euro se superano l'importo di 77,47 euro e per libri, scritture contabili e documenti tributari elettronici sono state semplificate con la possibilità di versare l'imposta solo con il modello f24. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento del bollo virtuale su fattura elettronica è il codice tributo 458T, Il versamento dell'imposta di bollo virtuale con F24 su fatture elettroniche, registri e altri atti soggetti al tributo, deve essere effettuata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, Ciò significa, che 120 giorni prima della chiusura di ciascun anno di imposta, deve essere pagato il bollo su tutte le fatture emesse nel precedente anno. Per cui entro il 30 aprile successivo a quello della sua applicazione, il contribuente deve versare l'imposta di bollo su tutte le fatture elettroniche emesse, per esempio se le fatture si riferiscono al 2014, l'imposta di bollo complessiva si versa in un'unica soluzione entro il 30 aprile Altra novità, riguarda la soppressione dell'obbligo da parte dei contribuenti di comunicare preventivamente all'agenzia delle Entrate con l'invio di una raccomandata, la volontà di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale. Legge n. 190 LEGGE DI STABILITA le principali novità Con la presente circolare si riepilogano le notizie fiscali, a nostro avviso di maggiore interesse, contenute nella legge di stabilità 2015 in vigore dal 01 gennaio Si è preferito inserire un piccolo indice per consentire una lettura più immediata degli argomenti oggetto della presente circolare: 1. Bonus 80 euro definitivo; 2.Proroga detrazioni ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili; 3. Nuovo regime forfettario; 4. Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni; 5. Nuovi settori di attività interessati dal reverse charge ; 6. Split payment; 7. Ravvedimento operoso; 8.Ritenuta su bonifici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico; 9. Iva e- book 6
7 1. Bonus 80 euro definitivo La disposizione che prevede l'erogazione del bonus Irpef di 80 Euro entra nel testo unico delle imposte sui redditi (comma 1-bis dell'art. 13). In questo modo l'agevolazione, prima prevista solo per il 2014, diventa definitiva. 2. Proroga detrazioni ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili La detrazione per le spese di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2015 nella misura del 65%. Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al (anziché fino al ). La detrazione è al 65% ora anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili. La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia è prorogata per tutto il 2015 nella misura del 50%. Analogamente, viene prorogato di un altro anno (dal al ) il c.d. "bonus arredo", la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta su un importo non superiore a Viene ora specificato che la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. La detrazione per i lavori di prevenzione antisismica è innalzata al 65% (anziché 50%) fino al Nuovo regime forfettario Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore previgenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati. Tuttavia i contribuenti che al hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d età. Inoltre fino al è data la possibilità, per chi non aveva mai aperto partita Iva e non è stato socio di società di persone (negli ultimi 3 anni), di aderire al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile con l imposta sostitutiva al 5% con la presentazione del modello AA9/11 a condizione di dichiarare come data di inizio attività il Il nuovo regime: 7
8 interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni; opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime; resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'iva e delle imposte sui redditi; non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. La principale novità del regime ai fini delle imposte dirette, consiste nelle modalità di calcolo del reddito imponibile il quale si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.il reddito così determinato è soggetto ad un imposta pari al 15%, sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché dell'irap. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'irpef. 4. Riapertura termini di rivalutazione terreni Sono riaperti i termini per la rivalutazione di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; posseduti alla data dell , non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, entro il : provvedere alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato; al versamento dell imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/ partecipazione risultante dalla perizia le seguenti nuove aliquote: 4% per le partecipazioni non qualificate; 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 5.Imprese di pulizia nuovo obbligo di emissione fattura con il meccanismo del reverse charge Il meccanismo di assolvimento dell'iva c.d. del "reverse charge" è esteso anche alle imprese che effettuano i servizi di pulizia, relativi ad edifici. Con riferimento a tale comparto di attività a decorrere dal per tali prestazioni somministrate, a favore di un altro soggetto passivo d imposta (esclusi i privati e i condomini), si dovrà emettere fattura senza applicazione dell imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: fattura emessa ai sensi dell art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n
9 6.Split payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Con il nuovo meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, si traslano gli obblighi di versamento dell imposta, nei rapporti con gli enti pubblici espressamente indicati nel novellato art. 17 ter, D.P.R. 633/1972, dal soggetto cedente/prestatore all ente pubblico; quest ultimo, in luogo di corrispondere l IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia di prossima emanazione. I soggetti della PA (Pubblica Amminsitrazione) destinatari delle nuove regole sono: Stato; organi statali ancorché dotati di personalità giuridica; enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti; Camere di Commercio; Istituti universitari; ASL e degli enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficienza; enti di previdenza; Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l ente pubblico è: debitore d imposta in quanto già soggetto agli obblighi di reverse charge; i compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenute alla fonte (professionisti ecc). La nuova disciplina, come chiarito dal comunicato stampa del Mef (che anticipa il decreto attuativo) n. 7 del , si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data. A partire dal 1 gennaio, dunque, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A. dovranno gestire con particolare attenzione le suddette operazioni, tenendo conto che la relativa IVA va annotata nel registro vendite, ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. Da un punto di vista pratico, va in primo luogo chiarito cosa va indicato in fattura e successivamente procedere ad identificare le relative registrazioni contabili. In merito al primo aspetto, nella fattura, relativa ad operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015, andrà indicato che l IVA non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment). Tale IVA andrà stornata dal totale della fattura. Da un punto di vista contabile, l impresa registrerà il credito verso l ente pubblico, annotando in contropartita l IVA split payment e la voce di ricavo. Al fine di non far concorrere la suddetta IVA alla liquidazione periodica, l IVA andrà stornata dal totale del credito acceso verso l ente pubblico o contestualmente alla registrazione della fattura o con un apposita scrittura. 9
10 7. Ravvedimento operoso È stato riformulato l istituto del ravvedimento operoso modificando l art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Dal 1 gennaio 2015 sono introdotte nuove riduzioni delle sanzioni, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento in cui sorge l adempimento tributario: - 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento sarà eseguito entro 14 giorni dalla scadenza; - 3% se il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; - 3,33% se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni dalla scadenza; - 3,75% se il pagamento sarà eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto pe la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza; - 4,29% entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore ( ravvedimento per i soli tributi amministrati dall Agenzia delle entrate); - 5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall omissione o dall errore ( ravvedimento per i soli tributi amministrati dall Agenzia delle entrate); - 6% dopo la constatazione della violazione. Sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/ Ritenuta su bonifici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico Dal passa dal 4% all'8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici del 50-65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico. 9. Iva e- book Dal I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%. Si tratta delle pubblicazioni identificate da codice Isb (International Standard Book Numbern )e 10
11 veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Per qualunque ulteriore informazione, lo studio resta a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che si rendessero necessari Cordiali saluti DOTT. RAG. ALESSANDRO NANNI 11
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