A cura di Giovanni Valcarenghi

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1 A cura di Giovanni Valcarenghi

2 L evoluzione normativa Subappalti (e sub contratti d opera) in edilizia Art. 17 co. 6 / a Talune cessione fabbricati strumentali + Art. 17 co. 6 / a-bis Estensione a tutte le cessioni di fabbricati con opzione per Iva Prestazioni pulizia, demolizione, installazione, completamento edifici Art. 17 co. 6 / a-ter

3 NON SI FARA PIU COSI OPERATORE IVA

4 MA SI FARA COSI OPERATORE IVA

5 I fondamentali dell inversione PREMETTIAMO CHE: 1) L inversione contabile è un meccanismo di deroga alle regole IVA introdotto per arginare fenomeni di evasione da riscossione 2) Trattasi di comportamento obbligatorio; eventuali errori sono soggetti a sanzione 3) Il soggetto chiamato ad applicare il tributo deve essere un operatore IVA, altrimenti l inversione non trova applicazione (no privati, condomini, enti con sola attività istituzionale, ecc.) 4) Il soggetto chiamato ad applicare il tributo deve individuare la corretta aliquota (problema nel comparto edile, anche per beni significativi) 5) L inversione ingenera appesantimenti amministrativi ed emersione di posizioni di credito IVA (aggravio finanziario)

6 I fondamentali dell inversione VI PUO INTERESSARE, IN PRESENZA DEI REQUISITI: QUANDO EMETTETE LA FATTURA NON SI APPLICA L IVA, CHE VERRA APPLICATA DAL CLIENTE QUANDO RICEVETE LA FATTURA DOVETE VOI APPLICARE L IVA

7 SIETE VOI INTEGRAZIONE FATTURA: Imponibile IVA 22% TOTALE DOPPIA REGISTRAZIONE: Libro IVA vendite Libro IVA acquisti

8 I fondamentali dell inversione CHI SBAGLIA PAGA 1) Emetto fattura con IVA, mentre dovevo fare inversione, e non verso IVA all Erario: sanzione dal 100 al 200% dell imposta 2) Ricevo fattura con inversione e non integro: sanzione dal 100 al 200% 3) Faccio fattura con IVA mentre dovevo fare inversione, o viceversa, ma l imposta è correttamente assolta: sanzione del 3% dell imposta Ma stiamo tranquilli sino all emanazione dei chiarimenti necessari

9 La nuova struttura della norma interna NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE 1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto 2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco 3) Appalto o contratto d opera e non di fornitura ARTICOLO 17 DPR 633 a) a- bis) a-ter) alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter ) del primo comma dell articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione; alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 1) Determina estensione a 360 del reverse charge 2) Sembra esteso non solo alle installazioni di impianti ma anche alle manutenzioni 3) Esclusi i lavori commissionati da privati

10 ART. 199 DIRETTIVA 2006/112/CE Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l articolo 199 della Direttiva 112, che consente l applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili e con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti cui le misure possono applicarsi. Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court le limitazione della lettera a) che circoscrive l applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Fuori dalle ipotesi della nuova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all elencazione della lettera a-ter).

11 Alla ricerca dei requisiti ANALISI LETTERA A-TER REQUISITI DI BASE 1) Legame con lettera a) 2) Inversione contabile se verso soggetto IVA 3) Prestazioni di servizi (non cessioni di beni) 4) Legame con «edificio» SPECIFICITA 1) Servizi di pulizia 2) Demolizioni 3) Installazione di impianti 4) Lavori di completamento

12 Alla ricerca dei requisiti LEGAME CON LETTERA A) 1) Le nuove ipotesi sono «sottratte» a quelle previgenti 2) Nella lettera a-ter) non è richiesta alcuna forma contrattuale specifica 3) Non devo indagare in merito al codice ATECO del committente COMMITTENTE OPERATORE IVA 1) Se il committente è privato, applico IVA 2) Se il committente è condominio applico IVA (tranne quando il condominio ha partita IVA, ad esempio per fotovoltaico) 3) Se il committente è ente con sola attività istituzionale applico IVA 4) IPOTESI DUBBIA: se il committente è ente con attività mista, devo indagare in merito alla destinazione del servizio? CIRCOLARE 44/E del Devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell esercizio di impresa (vedi circolare n. 8 del 13 marzo 2009, paragrafo 6.8), anche nell eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall ente all attività istituzionale.

13 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO GIURISPRUDENZA : 1) Volontà delle parti, da intendersi non come semplice opinione ma come intento empirico perseguito e senza che possa essere sempre dirimente il concetto della prevalenza del valore del bene rispetto a quello del servizio (Cassazione n.14209, n. 8445, n. 6925, n ) 2) Criterio ordinaria produzione o commercio e del «quid novi» senza attribuire rilevanza ai semplici adattamenti o alle piccole personalizzazioni (Cassazione n. 3807, n. 8445, n. 6925)

14 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO PRASSI DELL AGENZIA: RR. MM , n e , n sono da considerare contratti di vendita (e non di appalto) quelli concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc., qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e materiali sopra menzionati.

15 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO PRASSI DELL AGENZIA (segue): Risoluzioni , n e , n Tuttavia, nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un "quid novi" rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente l'obbligazione di "facere", in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'"intuitus personae" e l'assunzione del rischio economico (Cassazione , n. 507) da parte dell'appaltatore;

16 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO PRASSI DELL AGENZIA (segue): Risoluzioni , n. 220/E e , n. 164/E far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l obbligazione di dare o quella di fare. Cessione con posa in opera: quando l esecuzione dell opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura; Appalto: quando si intende addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione dell opera (la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato)

17 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO ASSONIME: Circolare , n.45 un contratto di cessione con posa in opera è quello avente a oggetto la cessione di un bene che ha una sua specifica destinazione d uso ancor prima della posa in opera (per esempio: cessione di porte, finestre, radiatori, scaldacqua, caldaie per impianti a gas ecc.) a cura del soggetto cedente: tale prestazione si sostanzia in una prestazione accessoria e strumentale (per esempio: montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio ecc.) necessaria a rendere il bene idoneo a essere utilizzato dal soggetto acquirente per la funzione per la quale è stato prodotto.

18 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO ASSONIME: Circolare , n. 45 (segue) La Commissione Tributaria Centrale ha confermato la natura dei contratti di cessione anche di quelli che prevedono la fornitura con semplice posa in opera di normali prodotti che richiedono, per loro natura, l esecuzione di opere murarie (che in tal caso assume carattere di mera assistenza ) per aprire e chiudere tracce, fori, sostegni al fine di consentire alla ditta fornitrice la posa in opera dell impianto tipo, prodotto in fabbrica o disponibile in negozio....

19 Alla ricerca dei requisiti DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA ACCESSORIA E APPALTO ASSONIME: Circolare , n. 45 In termini più generali la Corte di Cassazione ha chiarito che, per individuare fra le molteplici e complesse tipologie concrete fattispecie contrattuali ricorrenti nel settore edilizio quelle riconducibili alla cessione con posa in opera e quelle riconducibili al contratto di appalto si può fare riferimento all attività del soggetto che fornisce i beni: nel caso in cui oggetto dell ordinaria attività di tale soggetto è la produzione o il commercio di beni, l eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non modifica il contratto di vendita in un contratto di appalto.

20 Alla ricerca dei requisiti LEGAME CON «EDIFICIO»: REG. UE 282/2011 Articolo 13 ter (In vigore dal 1 gennaio 2017) Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati beni immobili : a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

21 Alla ricerca dei requisiti LEGAME CON «EDIFICIO»: ALTRE DEFINIZIONI Per cercare di trovare una definizione di edificio, si potrebbero evocare: la risoluzione 46/E del 26/5/98, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n del , ha precisato che per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome ; l art. 2 D.Lgs 192 del 19/8/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ove l edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. 21

22 La tipologia di prestazioni ESEMPI ATECO: PULIZIE :Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura) : Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici : Pulizia generale (non specializzata) di edifici : Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari) : Altre attività di pulizia (Servizi di disinfestazione, con esclusivo riferimento a edifici, ed altre attività di pulizia non altrove classificate). FORSE LOGICO ESCLUDERE LE SOTTOSPECIE: (pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio) (in quanto riferite a beni diversi dagli edifici).

23 La tipologia di prestazioni ESEMPI ATECO: DEMOLIZIONE : Demolizione di edifici (con esclusione della demolizione di altre strutture). Problemi: Nella classificazione ATECO sono presenti le seguenti attività: (Preparazione del cantiere) (Trivellazioni e perforazioni) PROBLEMA Forse da escludere in quanto non immediatamente riferibili ad edifici già esistenti

24 La tipologia di prestazioni ESEMPI ATECO: INSTALLAZIONE IMPIANTI : Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione : Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili : Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni : Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

25 La tipologia di prestazioni ESEMPI ATECO: COMPLETAMENTO :Intonacatura e stuccatura : Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate : Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili : Rivestimento di pavimenti e di muri : Tinteggiatura e posa in opera di vetri : Attività non specializzate di lavori edili muratori (ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione vera e propria degli edifici, inserite nel codice 41) : Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

26 La tipologia di prestazioni ALCUNI CASI PRATICI 1) Soggetto che costruisce un edificio: su contratto di appalto: applica l IVA su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a) 2) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 3) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada: su contratto di appalto: applica l Iva su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a) 4) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 26

27 La tipologia di prestazioni ALCUNI CASI PRATICI (SEGUE) 5) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter) Caso dubbio su a-ter 6) Soggetto che posa un pavimento ad un privato: applica l IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione 7) Soggetto che posa pavimento ad una impresa: contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 8) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa: applica l IVA in quanto trattasi di cessione di beni. 27

28 Il reverse nel settore energetico ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE IPOTESI LEGATE A PARTICOLARI SETTORI d-bis) d-ter) d-quater) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/ 87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell articolo 7-bis, comma 3, lettera a) PER 4 ANNI

29 Il reverse nel settore energetico ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE CHIARIMENTI VIDEOFORUM ITALIA OGGI DEL (lettera d-ter) Con riferimento all ambito oggettivo di tali disposizioni è utile premettere, brevemente, le caratteristiche dei titoli indicati nel quesito. In particolare, i certificati verdi sono stati introdotti in Italia con il Dlgs n. 79/1999 (che dà attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) per consentire ai produttori di energia elettrica di adempiere all obbligo di immettere ogni anno in rete una determinata quota di energia elettrica pulita. Tali certificati rappresentano, infatti, la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. I titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), introdotti nel 2004 (Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004, gas e energia elettrica, come modificati successivamente dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 e 28 dicembre 2012), attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della produzione.

30 Il reverse nel settore energetico ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE CHIARIMENTI VIDEOFORUM ITALIA OGGI DEL (lettera d-ter) Con riferimento alle garanzie di origine si precisa che le stesse sono state introdotte con il Dlgs n. 28/2011 (che ha recepito la direttiva 2009/28CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30) e hanno esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. In base alla normativa richiamata, i titoli oggetto del quesito per la natura e il meccanismo di funzionamento ad essi proprio, teso a consentire agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto ambientale, risultano strettamente collegati al settore dell energia elettrica e del gas. Si ritiene, pertanto, che gli stessi siano ricompresi tra i certificati relativi al gas e all energia elettrica di cui all art. 17, sesto comma, lettera d-ter, del Dpr n. 633/1972.

31 Il reverse nel settore energetico ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE IPOTESI LEGATE A PARTICOLARI SETTORI d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell articolo 7-bis, comma 3, lettera a) Rientrano in tale ipotesi: 1. Le cessioni dell eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, ceduta al GSE, in quanto quest ultimo soggetto è considerato rivenditore abituale 2. Le cessioni di gas metano ai distributori di carburante, in quanto i medesimi sono considerati rivenditori abituali di tale prodotto

32 Il reverse nel settore energetico ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE CHI E IL RIVENDITORE ABITUALE CITATO DALLA NORMA? 3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

33 Il reverse nella grande distribuzione ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE SUBORDINATA PARERE UE d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti: degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ), discount alimentari (codice attività ) PER 4 ANNI COMMERCIANTE PRODUTTORE COMMERCIANTE PRODUTTORE IVA REVERSE CENTRO ACQUISTO REVERSE GRANDE DISTRIBUZIONE GRANDE DISTRIBUZIONE

34 Il reverse nella grande distribuzione ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE Cessioni alla grande distribuzione IPERMERCATI: esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a mq), articolati in reparti (alimentari e non alimentari), ciascuno dei quali avente le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino SUPERMERCATI: trattasi di esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti alimentari in prevalenza preconfezionati, nonché articoli del settore non alimentare per l igiene e la pulizia della casa, della persona e degli animali. DISCOUNT ALIMENTARI: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie mediogrande che, attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto, di gestione e di servizio, offrono in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non di marca, a prezzi contenuti rispetto alla media di mercato

35 Il reverse per i bancali di legno usati ULTERIORI IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE INTEGRAZIONE ARTICOLO 74, COMMA 7 Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. BANCALI DI LEGNO RECUPERATI AI CICILI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO Quando sono ceduti come imballo assieme al prodotto?

36 LO SPLIT PAYMENT IN VIGORE DAL

37 Schematizzazione dei flussi finanziari SCHEMA LOGICO (ART. 17 TER) NUOVO ARTICOLO 17-ter DPR 633/1973 FORNITORE Emette fattura: Imponibile: 100 IVA: 22 Totale : 122 Invia la fattura Paga imponibile 100 ENTE PUBBLICO Pagamento diviso (o «splittato») ERARIO Destinatario IVA (dovrebbe essere al netto della detrazione) Paga IVA 22

38 Ambito oggettivo QUANDO L IVA NON VIENE INCASSATA QUALI OPERAZIONI TIPO cessioni di beni prestazioni di servizi Operazioni poste in essere e FATTURATE dal MA NON SI APPLICA AI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSOGGETTATI A RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO (ma quali ritenute?)

39 Ambito oggettivo QUANDO L IVA NON VIENE INCASSATA CHIARIMENTI SU RITENUTE ALTRI ENTI Fondazione Commercialisti IFIL AGENZIA TELEFISCO Split payment e ritenute D: La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell Iva i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente? Risponde Antonino Iacono Dc Normativa R: La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto Iva il nuovo art. 17- ter che, nel prevedere nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d imposta sul reddito. Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l espressione a titolo d imposta sul reddito abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

40 Indagine sul soggetto passivo QUANDO L IVA NON VIENE INCASSATA RIFLESSIONE SUI DESTINATARI (a prescindere da soggettività IVA) QUALI COMMITTENTI E/O ACQUIRENTI Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza, A condizione che non siano debitori di imposta secondo le norme del DPR 633/72 (quindi reverse prevale su split)

41 Legame tra inversione contabile e split payment QUANDO L IVA NON VIENE INCASSATA RIFLESSIONE SUI DESTINATARI (a prescindere da soggettività IVA) Servizio di pulizia Ente pubblico non soggetto passivo IVA SPLIY PAYMENT Servizio di pulizia Ente pubblico soggetto passivo IVA REVERSE RILEVA LA SFERA ISTITUZIONALE O COMMERCIALE IN CUI VIENE GODUTO IL SERVIZIO?

42 I regimi speciali senza evidenza di IVA VIDEOFORUM ITALIA OGGI CASI PARTICOLARI 13. Iva e rimborsi - Split payment e regimi speciali Iva - Si chiede conferma che le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese), pur in mancanza di espressa previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment. R: Dott. Antonino Iacono (Direzione Centrale Normativa) In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell Iva, devono versare direttamente all Erario, l imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall art. 21 del Dpr n. 633/1972, tra cui l evidenziazione dell imposta, apponendo l annotazione scissione dei pagamenti sulla medesima. Conseguentemente il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie.

43 Riversamento da parte degli enti RACCORDO CON ESIGIBILITA SCELTA DEMANDATA ALL ENTE E NON AL SOGGETTO ATTIVO al momento del pagamento della fattura OVVERO SU OPZIONE DELL AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE al momento della ricezione della fattura.

44 Riversamento da parte degli enti REGIME DI STAND BY PER TRE MESI REGOLA DEROGA Il versamento dell imposta può essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: a) utilizzando un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Tuttavia viene previsto che, fino all adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

45 Errori nel versamento da parte dell ente SANZIONI SOLO PER TARDIVITA VIDEOFORUM ITALIA OGGI Iva e rimborsi - Split payment e regolarizzazioni - Nel caso in cui l ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l Iva in misura inferiore a quella dovuta, è corretto ritenere che l imposta indicata dal fornitore debba essere pagata ai sensi dell art. 17-ter, Dpr n. 633/72, mentre quella regolarizzata ai sensi dell art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97 debba essere corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione? R: : Dott. Antonino Iacono (Direzione Centrale Normativa) Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell Iva, devono versare direttamente all erario l imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, fermo restando il versamento dell imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l Iva in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97 e, quindi, l imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

46 Problemi per consorzi di fornitura POSSIBILI EVOLUZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE DL 192/2014 DECRETO «MILLEPROROGHE» PROPOSTA (PROBLEMA DEI CONSORZI): valutino le Commissioni di merito l opportunità di integrare la disciplina IVA del cosiddetto split payment (di cui all articolo 17- ter del DPR n. 633 del 1972), introdotta dal comma 629 della legge di stabilità 2015, in base alla quale l IVA dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dello Stato e di enti pubblici è in ogni caso versata all erario direttamente dai medesimi soggetti pubblici, nel senso di prevedere l esclusione da tale regime anche per i corrispettivi di prestazioni di servizi corrisposti dagli enti pubblici ai consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati, titolari di contratti di servizio di trasporto locale stipulati con enti pubblici, in considerazione del fatto che l applicazione della citata disciplina ai predetti consorzi avrebbe effetti paradossali e pregiudizievoli per i consorzi medesimi, i quali sarebbero tenuti a emettere fatture agli enti pubblici senza incassare l IVA relativa, mentre dovrebbero ripartire tra i soggetti loro consorziati il corrispettivo fatturato all ente pubblico comprensivo dell IVA stessa, trovandosi in tal modo a dover anticipare ai consorziati somme maggiori di quelle incassate, e che potrebbero recuperare solo successivamente, in sede di rimborso;

47 Ripercussioni di natura finanziaria EFFETTI DELLO SPLIT PAYMENT SPLIT PAYMENT DETERMINA SITUAZIONE DI CREDITO RIMBORSO IVA Chi effettua operazioni art. 17-ter ha diritto al rimborso (Art. 30) Prevista la possibilità di rimborso prioritario MA L AGEVOLAZIONE RIGUARDA SOLO LA QUOTA DI CREDITO CONNESSA ALLO SPLIT, QUINDI NECESSITA DI «SCISSIONE»

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