SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

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1 SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI AD USO SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI, AVENTE DURATA DI ANNI TRE DALLA CONSEGNA

2 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO 1. Il presente Capitolato ha per oggetto: - lo svolgimento delle attività di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici, descritti analiticamente nei prospetti allegati sub A), B), C), D), E), F), G), H) ed I); - la fornitura di tutti i detergenti e materiali occorrenti per la corretta esecuzione delle attività di pulizia, compreso l utilizzo dei macchinari e delle attrezzature necessarie. 2. Nell ambito delle attività di pulizia l Impresa appaltatrice, al fine di consentire la raccolta differenziata della carta, dovrà provvedere settimanalmente allo svuotamento degli appositi contenitori, ove presenti, alla chiusura dei sacchi raccolta carta e al successivo conferimento degli stessi nei punti di raccolta ubicati all esterno degli edifici. ART. 2 - DURATA DELL APPALTO 1. Il presente appalto avrà durata certa di anni tre con decorrenza dalla data di consegna del servizio, risultante da un verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato dall'impresa aggiudicataria. 2. L Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell art comma 1 - e dell art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere all affidamento di servizi analoghi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un massimo di ulteriori tre anni rispetto alla data naturale di scadenza. Detta opzione verrà esercitata dall Amministrazione mediante comunicazione scritta. 3. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall art. 125 comma 10 - lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Settore Servizi Finanziari Servizio Economato potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso. 4. In ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall Amministrazione appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DELL APPALTO 1. L importo relativo alla durata contrattuale certa (anni tre decorrenti dalla data di consegna del servizio) ammonta a ,00 (novecentoventunomilatrecento/00) di cui 6.300,00 (seimilatrecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d asta, ai sensi dell art. 86 comma 3ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L importo complessivo stimato dell appalto, comprensivo dell opzione di rinnovo per l affidamento di servizi analoghi di cui all art comma 5 - lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stabilito in ,00 (unmilioneottocentoquarantaduemilaseicento/00) oltre IVA, di cui ,00 (dodicimilaseicento/00) relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d asta. ART. 4 CORRISPETTIVO ED ADEGUAMENTO DEL PREZZO 1. Il corrispettivo dell appalto dovrà essere mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale, fatte salve le ipotesi di variazioni contrattuali di cui all art. 12 del Capitolato Speciale d Appalto. 2. Per il primo anno del contratto, l importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. A partire dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. 3. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su istanza adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. 4. L eventuale revisione dei prezzi avrà luogo con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 89 e 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. indice FOI). 2

3 ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 1. A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l Impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva con le modalità ed alle condizioni di cui all art. 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti dall Amministrazione determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell Amministrazione. 3. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità ed i limiti di cui all art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso l Amministrazione dovesse operare per mancati o inesatti adempimenti contrattuali. Qualora, a seguito di inadempienze contrattuali della Ditta appaltatrice, l importo della cauzione dovesse ridursi oltre la misura di cui all art. 113 del D.Lgs. 113/2006 e s.m.i., il reintegro della garanzia dovrà avvenire nel termine di quindici giorni dalla comunicazione inviata dal Comune, pena la facoltà per l Amministrazione stessa di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale. 5. Il documento di garanzia sarà restituito al contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni. ART. 6 MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI 1. L Appaltatore dovrà impiegare per l esecuzione delle prestazioni richieste una gamma di macchinari di tipo industriale (aspiraliquidi, lavasciuga, monospazzola per decerare, lucidatrici, ecc.), conformi all attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n I macchinari, le attrezzature ed i prodotti impiegati per lo svolgimento del presente servizio, dovranno essere corrispondenti per numero e per tipologia a quelli dichiarati nel progetto tecnico, in sede di offerta. Nel caso in cui siano utilizzati ulteriori macchinari, attrezzature e prodotti, la ditta aggiudicataria dovrà integrare le schede tecniche, consegnando la documentazione aggiuntiva al Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato. 3. Ogni operatore dovrà disporre di carrello combinato per lavaggio, munito di attrezzi e di materiali omologati a norma di legge, diversificati per ogni uso specifico. 4. Tutti i prodotti utilizzati per il servizio di pulizia dei locali (disinfettanti, detergenti, cere, ecc.), il cui acquisto è totalmente a carico della Ditta aggiudicataria, devono risultare atossici, biodegradabili al 90%, testati e differenziati per le diverse operazioni, rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità, ecc. 5. I detergenti e i disinfettanti devono essere usati con l esatta concentrazione e preparati di fresco. Dopo l uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato e asciugato. 6. L Appaltatore é responsabile della custodia dei macchinari, materiali ed attrezzature di cui ai precedenti commi, dei danni causati al Comune o a terzi derivanti dall utilizzo degli stessi in conseguenza del servizio conferito. ART. 7 LOCALI ASSEGNATI ALL IMPRESA 1. L Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell Impresa aggiudicataria presso gli immobili di cui agli allegati A), B), C) e D), dei locali destinati a deposito di materiali, attrezzature, ricambi, prodotti, ecc., riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d uso, di mantenimento e di consistenza degli stessi. 2. L Impresa è comunque responsabile dei locali assegnati, per cui l Amministrazione non risponde di eventuali danni o furti alle attrezzature e/o materiale depositato. 3

4 ART. 8 ESONERO DI RESPONSABILITA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. 1. La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell Appaltatore, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell espletamento dell attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere. 2. La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l eventuale lite. 3. E richiesta comunque la stipulazione da parte dell Impresa aggiudicataria di una polizza assicurativa relativa ai rischi di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d opera per la copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, con primaria compagnia assicurativa autorizzata all esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, con massimale minimo: per sinistro di ,00, per persona di ,00, per cose di ,00 - e una validità pari alla durata del presente contratto. Copia conforme all originale di tale polizza dovrà essere consegnata al Settore richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 4. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell Ente appaltante e dei propri dipendenti. 5. Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice. 6. L Impresa in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e al ripristino delle parti e/o degli oggetti danneggiati. ART. 9 - PERSONALE 1. L Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all espletamento dello stesso, in numero non inferiore a quello dichiarato in sede di offerta nel progetto tecnico, garantendo l esecuzione a regola d arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato. 2. Il presente appalto è sottoposto all osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall art. 4 del CCNL di categoria Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi vigente. 3. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di divisa e di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della ditta, il nominativo (nome e cognome), la fotografia e la qualifica del dipendente. 4. L Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie. 5. Ai fini di un ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere presente negli edifici oggetto dell appalto, o almeno sempre reperibile durante gli orari dei Servizi Comunali, un incaricato responsabile della ditta appaltatrice con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, a cui il Settore Servizi Finanziari Servizio Economato farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio. ART. 10 RETRIBUZIONI CONTRATTUALI, ONERI SOCIALI, OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVENZIONE INFORTUNI 1. L Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene 4

5 espletato. L Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L Impresa appaltatrice si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi. 2. Qualora si verificasse un ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all art. 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell esecuzione del contratto, si applica l art. 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante. 3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile L Appaltatore stesso si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.) nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. E tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.), in conformità alle vigenti norme in materia (D.Lgs. 81/2008). 4. Nel caso venga emesso dallo Sportello Unico Previdenziale un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzia un inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza; si applica a tal fine l art. 4 comma 2 del DPR 207/ L inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Comune, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto. ART. 11 PIANO DI LAVORO E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. L Impresa aggiudicataria ha l obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, un Piano particolareggiato di lavoro che indichi, tra l altro: - il nominativo del responsabile del servizio di cui al precedente art. 9 comma 5 e relativi recapiti telefonici; - il numero complessivo nonché l elenco nominativo del personale impiegato per l espletamento del servizio, riportante le generalità ed il domicilio; eventuali sostituzioni, variazioni, integrazioni, ecc. dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Settore Servizi Finanziari Servizio Economato, - i turni di lavoro, gli orari di svolgimento del servizio, il numero, il nominativo degli addetti, le attrezzature, i macchinari, i prodotti utilizzati, suddivisi per plesso e per cadenza, - il calendario degli interventi periodici. 2. Ogni variazione al piano di lavoro trasmesso alla stazione appaltante nei termini di cui al precedente comma 1, dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Servizi Finanziari Servizio Economato. 3. La pulizia dei locali, come individuati negli allegati da A ad I, dovrà comunque essere effettuata in ore da non ostacolare i servizi di istituto o da non arrecare incomodo o molestia al pubblico e, comunque, relativamente al Palazzo Civico, deve terminare entro e non oltre l orario di servizio del custode (ore 19,00). 4. Il Dirigente del Settore interessato, presa visione del Piano di Lavoro, prima della consegna del servizio potrà chiedere la variazione degli orari di svolgimento delle attività, per esigenze di ufficio. 5. Nel corso dell appalto, ogni variazione di orario non darà luogo al riconoscimento di compensi maggiori o rimborsi aggiuntivi a qualsiasi titolo. ART. 12 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO 1. L Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell art. 114 comma 2 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell art. 311 comma 2 lettera c) del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione e fino alla 5

6 concorrenza di un quinto dell importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, nel caso in cui si rendessero disponibili, in via temporanea o definitiva, altri locali od immobili da adibire a servizi comunali od uffici pubblici, non inclusi negli allegati al capitolato sotto le lettere da A) a I). 2. La decisione dell affidamento dell estensione e della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma 1, rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della stazione appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell Appaltatore. 3. La stazione appaltante si riserva, pertanto, qualora ricorra alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli immobili non compresi negli allegati da A a I, senza obbligo alcuno nei confronti dell Appaltatore. 4. Il costo relativo all aumento/diminuzione delle prestazioni sarà calcolato in base alle superfici e determinato dalla seguente formula: corrispettivo offerto per il servizio Costo aumento/diminuzione al Mq. : Mq. Totali superfici Il corrispettivo da corrispondere o da stornare sarà ottenuto moltiplicando il costo al mq, come sopra determinato, per le superfici da inserire o da diminuire, rapportandolo al periodo contrattuale rimanente. 5. In caso di riduzione del servizio oltre il quinto dell importo contrattuale netto a seguito di indisponibilità permanente (es. vendita immobili, eliminazione del servizio comunale/servizio pubblico, ecc.), l Appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora sia stata comunicata la notizia con un preavviso di almeno 30 giorni. N.B. Si segnala sin d ora che in data successiva a quella di pubblicazione del bando, in applicazione del D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, si potrebbe verificare l accorpamento del Tribunale di Sanremo - allegato A punto 1) Palazzo di Giustizia sito in via Anselmi 5 - con altro tribunale limitrofo, con conseguente eliminazione o riduzione delle superfici relative dal presente appalto. 6. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di variante, nei limiti e con le modalità stabilite dall art. 311 del DPR 5 ottobre 2011, n ART CARATTERE DEL SERVIZIO - SCIOPERO 1. Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e pertanto, qualora siano indetti degli scioperi, l Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva al Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato, nonchè a garantire un servizio minimo di emergenza che preveda almeno la disinfezione ed il lavaggio dei servizi igienici nonché altri servizi essenziali eventualmente comunicati dalla stazione appaltante. 2. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l espletamento del servizio, la stazione appaltante provvederà al computo delle somme corrispondenti alle prestazioni non effettuate che saranno detratte dalle relative fatture. ART PAGAMENTI 1. Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato in rate mensili posticipate, da corrispondersi all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del protocollo generale del Comune, relativamente al servizio effettuato nel periodo di riferimento delle fatture, previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva della Ditta (DURC regolare). 2. Il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all accertamento e all attestazione del Dirigente e/o Responsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità 6

7 e perfetta esecuzione, secondo quanto previsto dal presente capitolato ed allegati nonché dal Progetto Tecnico presentato in sede di offerta. 3. In applicazione dell art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, sull importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità. 4. La Ditta aggiudicataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell art. 3 comma 9-bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. Qualora il soggetto aggiudicatario sia costituito mediante un Raggruppamento Temporaneo di Imprese le fatture verranno liquidate a favore di ciascuna Impresa in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al Raggruppamento stesso. 6. In caso di subappalto, l Amministrazione non pagherà direttamente gli eventuali subappaltatori, non assumendo alcun obbligo nei loro confronti, ma è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento copia delle fatture dei subappaltatori quietanzate (art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ART PENALITA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando all Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Dirigente del Settore interessato applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell inadempienza rilevata. L applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri: per il mancato inizio dell appalto alla data di consegna del servizio, comunicata con raccomandata A/R, a seguito dell aggiudicazione definitiva: 600,00 (seicento/00) per ogni giorno di ritardo; mancata comunicazione al Settore Servizi Finanziari Servizio Economato di eventuali variazioni al Piano di Lavoro, di cui al precedente articolo 11, da 300,00 (trecento/00) a 1.000,00 (mille/00); per lieve trascuratezza nell esecuzione delle prestazioni contrattuali: da 100,00 (cento/00) a 500,00 (cinquecento/00); comportamento negligente del personale: 500,00 (cinquecento/00); per l inosservanza delle frequenze, delle modalità e dei tempi di espletamento delle prestazioni con cadenza da giornaliera a quindicinale, sarà applicata una penale di importo variabile da 150,00 (centocinquanta/00) a 1.000,00 (mille/00). per la mancata esecuzione delle prestazioni con cadenza da mensile a semestrale e per qualsiasi altra inadempienza agli obblighi contrattuali, verrà applicata una sanzione variabile forfetaria da 100,00 (cento/00) a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. 3. L applicazione della penale non esonera l Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui al comma 1 e nei termini ivi previsti, dovranno essere portate a termine nell osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato. 4. L applicazione della penale non solleva l Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. 5. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso l Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dal Settore Servizi Finanziari, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 7

8 ART. 16 CONTROLLI 1. Al Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato - è affidata la vigilanza sul servizio. 2. La stazione appaltante comunicherà all aggiudicatario, prima dell inizio del servizio, il nominativo del direttore dell esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 300 e seguenti del DPR 207/2010, cui spettano i compiti di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali. 3. Nel corso del contratto l Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi dipendenti, ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell appaltatore. ART CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 1. Qualora, in seguito a segnalazione dei Dirigenti dei Settori interessati/responsabili Uffici Giudiziari ovvero in esito alle verifiche effettuate ai sensi del precedente articolo 16: l esecuzione delle prestazioni nei primi quattro mesi non risponda alle condizioni minimali del presente Capitolato, ovvero qualora si verifichino, nel corso dell affidamento, più di tre gravi inadempienze, contestate con le modalità di cui al precedente articolo 15 consistenti nel: mancato svolgimento del servizio di pulizia giornaliera, di cui alle prestazioni previste dagli allegati da A ad I al presente Capitolato, protratto per più di una giornata lavorativa, mancato svolgimento del servizio di pulizia con cadenza non giornaliera, di cui alle prestazioni previste dagli allegati da A ad I al presente Capitolato, per due volte consecutive, ovvero in caso di: cessione del contratto di cui al successivo articolo 20, subappalto del servizio non autorizzato dalla stazione appaltante, l inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati al precedente articolo 10, ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata AR., dichiarando il contratto d appalto risolto di diritto con effetto immediato. 2. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. 4. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all articolo 5, senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna. ART. 18 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN DANNO ALL APPALTATORE 1. Indipendentemente dai precedenti articoli 15 e 17, qualora l Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni richieste nel presente capitolato, il Settore Servizi Finanziari Servizio Economato potrà incaricare altra ditta, previa comunicazione scritta all Impresa aggiudicataria, dell esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi sostenuti oltre agli eventuali danni arrecati al Comune. 2. E possibile ricorrere all affidamento del servizio in danno all Appaltatore, previsto al precedente comma, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto. ART STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati nonché il Progetto Tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario. 2. L Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto in forma pubblico amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, nel rispetto dei termini stabiliti dall art. 11 comma 9 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presentando la documentazione richiesta dal Servizio Appalti e Contratti. 8

9 3. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara ai sensi dell art. 75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dichiarare la decadenza dell aggiudicazione, avviando l affidamento in danno di cui all articolo precedente, le cui spese sostenute saranno addebitate all Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni. 4. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'i.v.a. ART. 20 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 1. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., solo qualora l offerente abbia espressamente indicato nell offerta le parti dell appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. 2. Il subappalto è disciplinato dal presente articolo e dall art. 118 del Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 3. Il subappaltatore deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione subappaltata. 4. L accettazione del subappalto è subordinata all adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della stazione appaltante. 5. E vietata la cessione, anche parziale, del contratto. ART. 21 FALLIMENTO DELL APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 1. L appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto d appalto. 2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. 3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall art. 37, commi 18 e 19 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ART DOMICILIO LEGALE DELL APPALTATORE 1. L Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Sanremo presso: Comune di Sanremo - Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato. ART CONTROVERSIE 1. Per qualunque controversia dovesse sorgere fra il Comune e l'appaltatore in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Sanremo. ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI 1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Sanremo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sanremo. ART DISPOSIZIONI FINALI 1. La semplice presentazione dell offerta implica l accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d Appalto e relativi allegati. 2. Mentre l offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. 9

10 3. Per quanto non disposto dal presente Capitolato Speciale d Appalto, si applicano le norme stabilite dal Capitolato per le forniture di beni e servizi eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. del 28 ottobre 1985, in quanto compatibili. Sanremo, IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Avv. Antonio Borea 10

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