Ministero della giustizia Dipartimento dell amministrazione penitenziaria Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi

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1 Ministero della giustizia Dipartimento dell amministrazione penitenziaria Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi Capitolato speciale d oneri Accordo quadro ai sensi dell art. 59 del d. lgs. n. 163/2006, con unico operatore tramite gara europea a procedura ristretta per l affidamento del servizio di pulizia, di facchinaggio interno e di minuta manutenzione dei locali in uso al Ministero della giustizia - Dipartimento dell amministrazione penitenziaria in Roma largo Luigi Daga n. 2 per la durata di quattro anni. CIG A Indice Premesse Parte prima - descrizione dell accordo quadro - art. 1 - oggetto dell accordo quadro - art. 2 ammontare e durata dell accordo quadro - art. 3 durata, decorrenza e ammontare dei singoli contratti Parte seconda - procedura di aggiudicazione - art. 4 aggiudicazione dell accordo quadro - art. 5 offerta economica Parte terza - condizioni generali e particolari dei singoli contratti - art. 6 tracciabilità dei flussi finanziari - art. 7 revisione periodica dei prezzi - art. 8 cessione di contratto - art. 9 subappalto - art. 10 oneri fiscali e spese contrattuali - art. 11 garanzie di esecuzione del contratto e polizze assicurative - art. 12 condizioni di pagamento - art. 13 scioperi - art. 14 procedura di contestazione dell inadempimento - art. 15 penali - art. 16 inadempimenti e risoluzione del contratto - art. 17 stipulazione del contratto - art. 18 contenzioso - art tutela della privacy - art disposizioni finali PREMESSE Il presente capitolato disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura ristretta (ai sensi dell art.55 del d.lgs. 163/2006) indetta dal Ministero della giustizia Dipartimento dell amministrazione penitenziaria per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico, per la durata di 4 anni, ai sensi dell art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, sul quale basare gli appalti per l affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza, di facchinaggio interno e di minuta manutenzione dei locali in uso al Ministero della giustizia - Dipartimento dell amministrazione penitenziaria - C.F (Delibera a contrarre dell Amministrazione del 18 luglio 2012). Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (art. 81, comma 1 e 82 del d.lgs.163/2006). La gara è rivolta ad imprese che operano nel settore delle pulizie secondo le disposizioni della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e relativo regolamento di cui al d.m. 7 luglio 1997, n. 274, trattandosi di attività prevalente dedotta in contratto. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, ai fini della partecipazione, indicati nel bando di gara, sono tali da non escludere la partecipazione delle piccole e medie imprese. Il presente documento stabilisce le condizioni entro i limiti fissati dall accordo quadro che resteranno in 1

2 vigore per il periodo di validità dell accordo stesso e che regoleranno i successivi contratti di esecuzione. Di seguito è riportata la descrizione dell accordo quadro, le regole e le procedure relative all aggiudicazione dell accordo quadro, nonché le condizioni generali e particolari dei singoli contratti di esecuzione. Per Amministrazione si intende il Ministero della giustizia - Dipartimento dell amministrazione penitenziaria. Per Impresa si intende il soggetto affidatario dell accordo quadro. Designato quale Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura La Marca. Il codice identificativo della gara (CIG) ai sensi dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: A. Si evidenzia che l operatore economico che sarà invitato a presentare l offerta per la conclusione dell accordo quadro dovrà effettuare il versamento del contributo dovuto all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi della predetta normativa. PARTE PRIMA DESCRIZIONE DELL ACCORDO QUADRO Art.1 Oggetto dell accordo quadro Oggetto della presente procedura è la conclusione di un accordo quadro, per la durata di 4 anni, con un operatore economico al quale affidare il servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza, di facchinaggio interno e di minuta manutenzione dei locali in uso al Ministero della giustizia - Dipartimento dell amministrazione penitenziaria. L accordo quadro stabilisce: la tipologia di prestazioni affidabili; la durata dell accordo quadro; il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i singoli contratti di esecuzione. Con la conclusione dell accordo quadro, l impresa aggiudicataria si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, entro il limite massimo dell importo aggiudicato ed entro il periodo di validità dell accordo stesso. La conclusione dell accordo quadro non impegna in alcun modo l Amministrazione ad appaltare i predetti servizi per il totale dell importo definito dall accordo stesso avendo l Amministrazione la potestà, in virtù dell accordo quadro medesimo, di modulare, per ogni successivo contratto, l esatta tipologia delle prestazioni e/o delle ore da eseguire. Art.2 Ammontare e durata dell accordo quadro Il corrispettivo stimato dei servizi affidabili previsti dal presente accordo quadro nel periodo di validità di quattro anni ammonta ad Euro ,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00) + I.V.A. esclusi gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale, stimati dall Amministrazione in Euro 1.111,00. L importo aggiudicato varrà come importo massimo spendibile per il periodo di durata del presente accordo quadro, non vincolante per l Amministrazione che, si ribadisce, non è comunque obbligata a richiedere l esecuzione integrale delle prestazioni. L accordo quadro avrà la durata complessiva di quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2013 o dalla eventuale diversa data successiva definita in relazione ai tempi di conclusione delle operazioni di gara. Art.3 Durata, decorrenza e ammontare dei singoli contratti I contratti stipulati in base all accordo quadro avranno la durata di 12 mesi o frazione di anno. L Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla consegna anticipata dei servizi oggetto dei contratti stipulati, sotto riserva di legge, dalla data del verbale di consegna dei locali con onere per l Impresa a 2

3 provvedervi. All atto della stipula del contratto specifico i metri quadri, le frequenze e il monte ore delle attività da svolgere saranno determinate dall Amministrazione. Per quanto riguarda il servizio di pulizia, in caso di diminuzione dei metri quadri e/o delle frequenze, riferite anche a singole prestazioni, il numero delle ore da impiegare diminuirà proporzionalmente ai metri quadri e alle frequenze stesse. In corso di esecuzione del contratto relativo ai servizi attivati, l Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, nell ambito del quinto d obbligo previsto dall art. 114 del d.lgs. 163/2006 e art. 311 del d.p.. 207/2010, le ore di prestazione dei servizi predetti. Nell'ambito dell esecuzione contrattuale sono identificate due figure chiave: per l Impresa: il Gestore del servizio, ovvero la persona, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall Impresa della gestione di tutti gli aspetti dei servizi. Il Gestore del servizio rappresenta l interfaccia dell Impresa verso l Amministrazione. per l Amministrazione: il Consegnatario, ovvero il rappresentante e l interfaccia dell Amministrazione nei confronti dell Impresa, con il compito di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi, del rilascio del nulla osta per il pagamento delle fatture presentate dall Impresa a seguito del visto di regolare esecuzione dei servizi. PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Art.4 Aggiudicazione dell accordo quadro L appalto verrà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell art.82 del d.lgs. 163/06, mediante presentazione della migliore offerta complessiva che non potrà superare l importo complessivo stimato del servizio posto a base di gara. Le offerte presentate dalle imprese nel termine previsto e con le modalità indicate nella lettera d invito saranno sottoposte all esame dell Ufficio tecnico di questa Amministrazione per il rilascio del parere tecnico e di congruità. In presenza di offerte anormalmente basse, ai fini della valutazione della congruità delle stesse di cui all art.86 del d.lgs. 163/06, l Amministrazione richiederà all operatore economico le giustificazioni di cui all art.87 del citato decreto. L appalto potrà essere aggiudicato dall Amministrazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ammissibile e ritenuta congrua dall Ufficio tecnico. L Amministrazione si riserva di non aggiudicare, di sospendere o reindire la gara o di non stipulare motivatamente l accordo quadro anche qualora sia intervenuta l aggiudicazione. Non saranno, comunque, considerate congrue le offerte in cui la retribuzione del personale dipendente, comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali, sia inferiore a quanto dovuto in base al vigente C.C.N.L. di categoria ed alle leggi in materia di previdenza ed assistenza, così come risultanti dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigente. Parimenti saranno ritenute inammissibili le offerte prive delle attestazioni di avvenuto sopralluogo da parte delle imprese concorrenti. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto. Art.5 Offerta economica L offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà indicare la migliore offerta espressa in cifre e in lettere, che non potrà essere superiore al valore complessivo stimato di ,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila/00). Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. In caso di discordanza tra l importo espresso in cifre e in lettere sarà preso in considerazione quello indicato in lettere. L importo stimato è da considerarsi al netto dell IVA e degli oneri della sicurezza da interferenza che per l Amministrazione sono definiti in 1.111,00 e dovranno essere indicati nell offerta separatamente. Altresì l Impresa dovrà definire ed indicare a parte nell offerta gli oneri della sicurezza propri. Tali oneri della sicurezza sono fissi e immodificabili e non soggetti a ribasso alcuno. La mancata 3

4 indicazione in sede di offerta degli importi degli oneri della sicurezza, separati, aggiuntivi e non ribassati, determinerà l esclusione dalla gara. Pertanto l offerta dovrà essere cosi formulata: 1. migliore offerta non superiore al valore stimato nel bando di gara al netto dell IVA e degli oneri della sicurezza da interferenza; 2. oneri per la sicurezza da interferenza dell Amministrazione definiti in 1.111,00; 3. oneri per la sicurezza propri dell Impresa. Inoltre l impresa dovrà compilare in ogni sua parte le schede A e B, che saranno allegate alla lettera di invito e nelle quali dovranno essere indicati, per ogni singola prestazione, il numero di ore impiegate annualmente ed il prezzo medio orario offerto per lo svolgimento di ciascuna delle seguenti attività: 1) pulizia; 2) facchinaggio interno; 3) minuta manutenzione. L offerta complessiva dovrà risultare coerente, nel totale, con i singoli importi indicati nelle schede A e B che costituiscono parte integrante dell offerta medesima e che costituiscono valori di riferimento per la stipula dei singoli contratti nel quadriennio. PARTE TERZA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DEI SINGOLI CONTRATTI Art.6 Tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187 l Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare puntualmente quanto stabilito in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, l Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell art c.c., nonché ai sensi dell art c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all Impresa con raccomandata a.r., il contratto nell ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del d.l. 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) che per il presente accordo quadro è A. L Impresa, si obbliga, a mente dell art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all Amministrazione e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. L Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. 4

5 L Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell Impresa medesima riportando il CIG dalla stessa comunicato. Art.7 Revisione periodica dei prezzi Per ogni anno o frazione di anno di durata del contratto dopo il primo, a richiesta dell Impresa aggiudicataria, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Non disponendosi dei dati di cui all art. 7 d.lgs. 163/06, la revisione dei prezzi non potrà superare la misura massima del 75% delle variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Art.8 Cessione di contratto A pena di nullità, è vietato all Impresa cedere il contratto di cui al presente appalto. Art.9 Subappalto Secondo il disposto dell art. 118 del d.lgs. 163/2006, comma 2, i servizi di cui al presente capitolato potranno essere subappaltati entro il limite del 30% (trentapercento) dell importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei servizi dovrà dichiararne l intenzione in sede di offerta, indicando la parte dei servizi che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall art. 118 del d.lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia. L affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell art. 118 del d.lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere econonomico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all importo complessivo dell appalto. La Ditta subappaltatrice è tenuta ad assicurare al proprio personale dipendente il trattamento contrattuale, previdenziale, assistenziale ed a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro previsto, rispettivamente, dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente. L Amministrazione ha diritto a vigilare in proposito. Art. 10 Oneri fiscali e spese contrattuali Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti l accordo quadro, compresa l'imposta di bollo e registrazione, sono a carico dell Impresa. Art.11 Garanzie di esecuzione del contratto e polizze assicurative Deposito cauzionale L Impresa è obbligata a costituire un deposito cauzionale del 10% dell importo contrattuale, sulla base di quanto disposto dal comma 1 del citato art. 113 del d.lgs. 12/04/2006 n. 163, a garanzia dell esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali disciplinate dal capitolato tecnico. L importo della garanzia è ridotto del 50% per l Impresa che risulterà in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Il deposito dovrà essere consegnato entro 10 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera di aggiudicazione. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del codice civile, nonché 5

6 l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell Amministrazione con diritto ad incamerare la cauzione senza dover dimostrare l entità del danno subito. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. Polizza assicurativa L Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni oggetto della presente gara, tanto dell Impresa stessa, quanto dell Amministrazione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine, l Impresa è tenuta a stipulare una polizza, con validità non inferiore alla durata dell accordo quadro, per responsabilità civile, con esclusivo riferimento ai servizi in questione, non inferiore a Euro ,00 con un massimale unico di Euro ,00 per ogni persona coinvolta, la quale dovrà essere consegnata all Amministrazione entro 10 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera di aggiudicazione. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primario istituto assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell accordo quadro, per qualsiasi danno che l Impresa possa arrecare all Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi svolti per conto dell Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad ,00. Resta inteso che l esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l accordo quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Art. 12 Condizioni di pagamento Le fatture a cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, ed essere intestate al Ministero della giustizia Dipartimento dell amministrazione penitenziaria Ufficio del consegnatario largo L. Daga, n Roma. Le fatture dovranno indicare il numero di CIG assegnato, il numero di conto corrente postale o bancario e relativo codice IBAN. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento delle fatture. L Amministrazione adempie alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo con l emissione del relativo titolo. Ritardi non dovuti all Amministrazione contraente (quali quelli concernenti le fasi successive di controllo da parte di altri Organi dello Stato) non comportano il maturare di interessi (sia legali che moratori) a vantaggio dell Impresa. Ai fini della liquidazione, l'amministrazione richiederà agli uffici competenti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al personale adibito ai servizi. Qualora l Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, l Amministrazione avvierà le procedure previste dal d.lgs. 163/2006 e dal Regolamento d attuazione d.p.r. 207/2010. Art. 13 Scioperi In caso di sciopero degli addetti al servizio di pulizia l Impresa sarà tenuta a darne comunicazione scritta all Amministrazione in via preventiva e tempestiva. L Amministrazione provvederà a detrarre dal corrispettivo pattuito il costo orario del personale non impiegato. In caso di sciopero prolungato (anche solo superiore ad un giorno), l Impresa dovrà comunque effettuare le prestazioni relative alla completa pulizia dei servizi igienici. In caso contrario l Amministrazione, oltre a detrarre il corrispettivo pattuito come sopra specificato, applicherà la penale di cui all art. 15 con riserva di avvalersi della facoltà di far eseguire il servizio in danno. 6

7 Art. 14 Procedura di contestazione dell inadempimento Per verificare la regolarità del servizio, l Amministrazione tramite il Consegnatario, si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità programmata, ed al controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al Gestore del Servizio. L Impresa dovrà far pervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l Amministrazione applicherà le penali previste. ART. 15 Penali Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell Amministrazione a pretendere il risarcimento dell eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l Impresa non ottemperi agli obblighi assunti, saranno applicate le seguenti penali: Servizio di pulizia una penale pari all 1 per mille dell importo imponibile del singolo contratto annuale, al giorno, a seguito di accertamento di mancata effettuazione delle prestazioni relative alla completa pulizia dei servizi igienici; 200,00 (duecento) al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell esecuzione di quanto non effettuato, oltre le 24 ore dal momento della segnalazione scritta al Gestore del Servizio in caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia a frequenza giornaliera accertate dall Amministrazione e previste nel presente capitolato; 100,00 (cento) al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell esecuzione di quanto non effettuato, oltre le 24 ore dal momento della segnalazione scritta al Gestore del Servizio in caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizie a frequenza periodica accertate dall Amministrazione e previste nel presente capitolato; 150,00 (centocinquanta) al giorno per ogni persona assente per malattie o per cause impreviste e non sostituite entro 48 ore fino ad un massimo di 600,00; 200,00 (duecento) al giorno in caso di riscontro della mancata reperibilità del Gestore del Servizio; 200,00 (duecento) al giorno per ogni giorno di inadempienza nel caso di utilizzo attrezzature e/o prodotti diversi rispetto a quanto comunicato alla data di attivazione dei servizi; Servizio di pulizia, facchinaggio e minuta manutenzione 100,00 (cento) al giorno nel caso in cui si accerti che il personale in servizio non è dotato di divisa da lavoro e/o cartellino di riconoscimento. 100,00 (cento) al giorno per mancata apposizione della firma in entrata o in uscita sul registro apposito del personale. Si rinvia alla procedura di cui all Art. 14 per gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all applicazione delle penali di cui sopra. Nei casi citati nel presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all articolo successivo, l Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l esecuzione del servizio in danno dell Assuntore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. Le penali determinate per infrazioni accertate e applicate, nel limite del 10% dell importo contrattuale dei singoli contratti stipulati in base all accordo quadro, verranno detratte dal corrispettivo dovuto all Impresa all atto della liquidazione, salvo, in ogni caso, il diritto dell Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto, a seconda della gravità delle violazioni e/o della reiterazione delle stesse. Art.16 Inadempimenti e risoluzione del contratto 7

8 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dall Amministrazione al Gestore del Servizio, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 7 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l Amministrazione adotterà le determinazioni di propria competenza. L Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt e seguenti del c.c. nei seguenti casi: per reati accertati a carico dei rappresentanti legali dell Impresa o per il venir meno dei requisiti di moralità di cui all art. 38 del D. Lgs. 163/2006; interruzione parziale o totale dei servizi oggetto dei contratti stipulati in base all accordo quadro, senza giustificati motivi accertati dall Amministrazione, e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese; applicazione di n. 5 penalità in un semestre; mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto; mancata applicazione delle condizioni normative e retributive previste dal CCNL in vigore; mancata regolarizzazione da parte dell Impresa degli obblighi previdenziali e contributivi del personale; inottemperanza alle norme e prescrizioni per la sicurezza dell ambiente di lavoro; cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto se non autorizzato; frode o grave negligenza nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; fallimento dell impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l impresa stessa. La risoluzione diventerà senz altro operativa a seguito della comunicazione che l Amministrazione darà per iscritto all Impresa presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all Amministrazione, a rivalersi su eventuali crediti dell Impresa nonché sulla cauzione prestata. La risoluzione dà altresì diritto all Amministrazione di affidare a terzi l esecuzione dei servizi in danno dell Impresa con addebito ad essa del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nell accordo quadro. In caso di fallimento o risoluzione del contratto l Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento del completamento dei servizi. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l originario aggiudicatario. Art.17 Stipulazione del contratto All atto della stipulazione del contratto l Impresa dovrà produrre il deposito cauzionale e la polizza assicurativa di cui all Art.11 del presente Capitolato Speciale d oneri. L Impresa è obbligata, altresì, a produrre prima della stipula del contratto la seguente documentazione: apposita dichiarazione con la quale esonera l Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, anche per rischi eventualmente eccedenti il massimale assicurato; estremi identificativi dell Impresa al fine di consentire all Amministrazione di richiedere il DURC agli Organi competenti. L Impresa è tenuta a sottoscrivere, nel contratto le seguenti clausole: a) Nell esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente accordo quadro, l impresa (o le imprese in caso di raggruppamento temporaneo o subappalto) si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette. b) L impresa dichiara che non si sta avvalendo dei piani di emersione ovvero L impresa dichiara che il periodo di emersione previsto dal proprio piano individuale si è concluso. Art.18 Contenzioso Il Foro di Roma è competente per risolvere le eventuali controversie. 8

9 Art.19 Tutela della privacy 1. A norma dell art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati raccolti nell ambito della presente procedura di appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa. 2. I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l utilizzo dei dati stessi, limitatamente agli adempimenti relativi al presente appalto. 3. Il rifiuto a fornire i dati richiesti dal capitolato speciale d oneri determina l esclusione dalla gara. Art.20 Disposizioni finali Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale d oneri, si rinvia, in quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, alle norme che disciplinano la materia nei diversi settori specifici di riferimento, nonché alle eventuali ulteriori indicazioni previste nel bando di gara e, successivamente alla fase di qualificazione, nella lettera di invito. 9

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