CIRCOLARE N. 88. Contributi a fondo perduto, contributi agli interessi e garanzia a copertura dei rischi di credito connessi ai finanziamenti.

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1 TESTO VIGENTE 19 MARZO 1996 CIRCOLARE N. 88 AGEVOLAZIONI INTERNO Il Comitato Agevolazioni nella riunione del 15 marzo 1996, esaminati la legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché il decreto del Ministro del Tesoro dell 8 febbraio 1996, contenente le condizioni e le modalità per la conversione dei mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 ed il decreto dello stesso Ministro del Tesoro del 16 febbraio 1996, relativo alle modalità di erogazione dell incremento del contributo a fondo perduto al 30% del valore dei danni di cui all art. 1-ter della legge n , ha deliberato di modificare, come in appresso, la vigente circolare n. 77 del 4/12/1995, che deve intendersi, pertanto, integralmente sostituita. Banche finanziatrici Tutte le Banche iscritte all albo di cui all art. 13 del D. lgs. 1/9/93, n. 385 (testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia) operanti nel territorio nazionale. Interventi agevolativi Contributi a fondo perduto, contributi agli interessi e garanzia a copertura dei rischi di credito connessi ai finanziamenti. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui alla legge n. 35/95 devono pervenire alle Banche, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30/4/1996, salvi i diversi termini previsti per i titolari di studi professionali e per i proprietari di beni distrutti o danneggiati. Le Banche devono dichiarare al MedioCredito Centrale di aver ricevuto dai soggetti beneficiari le suddette domande entro il 30/4/96. Soggetti beneficiari Imprese industriali, commerciali e di servizi comprese quelle turistico alberghiere, aventi sede nei territori delle regioni individuate dal DPCM 10/11/1994 (Valle d Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana), danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per i danni verificatesi sull intero territorio delle regioni individuate con il predetto DPCM. Ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro del 5 settembre 1995, per ottenere i contributi di cui all art. 3bis della Legge, le predette imprese dovevano essere in esercizio alla data del 4/11/94. In conformità a quanto precisato dal Ministero del Tesoro, per imprese in esercizio alla data del 4/11/94 sono da intendersi quelle operanti al momento dell alluvione. Sono, pertanto, da ricomprendersi le imprese che erano, a quella data, in amministrazione controllata o in amministrazione straordinaria in quest ultimo caso se autorizzate alla continuazione dell esercizio dell impresa sono, invece, da escludere le imprese che alla stessa data erano sottoposte a procedure concorsuali che ne disciplinavano la definitiva cessazione dell attività.

2 Imprese appartenenti alle categorie sopraindicate che, pur non avendo sede nelle suddette regiovi, trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva nei comuni individuati con DCPM 20/11/94 e con DCPM 29/11/94, abbiano subito danni a beni mobili strumentali. Titolari degli studi professionali dichiarati danneggiati aventi sede nei suddetti territori. I predetti soggetti devono presentare alle Banche le domande di agevolazione, a pena di inammissibilità entro e non oltre il 30/6/96. Le Banche devono dichiarare al MedioCredito Centrale di aver ricevuto dai beneficiari le suddette domande entro il 30/6/96. Consorzi agrari Provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4/11/94, aventi sede nei suddetti territori, limitatamente ai contributi a fondo perduto. Proprietari di impianti o immobili Nel caso in cui i titolari delle imprese siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all esercizio dell impresa, i contributi previsti dagli artt. 2 e 3bis della legge, relativamente ai danni subiti agli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti al MedioCredito Centrale per il tramite delle Banche dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate, purché i proprietari medesimi dichiarino di rinunciare o di aver rinunciato ad avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge medesima per la riparazione dei danni. Proprietari di beni distrutti o danneggiati Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 4 della legge n. 438/95, nel caso in cui i titolari delle imprese ammissibili agli interventi del MedioCredito Centrale siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati ricevuti in lavorazione, riparazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, i contributi previsti dagli artt. 2 e 3bis della legge, relativamente ai danni subiti dai beni stessi, possono essere richiesti al MedioCredito Centrale, per il tramite delle Banche, direttamente dai proprietari, fermo restando che le imprese, che hanno in possesso o in detenzione i beni in forza dei succitati contratti, non potranno avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge per i danni subiti dai beni suddetti. I contributi possono essere altresì richiesti dai proprietari anche per il tramite delle imprese ammissibili all intervento del MedioCredito Centrale, intestatarie dei succitati contratti, purché i proprietari dichiarino di aver rinunciato o di rinunciare ad avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge allo stesso titolo. Le domande di agevolazione devono essere pervenute alle Banche, a pena di inammissibilità, entro e non oltre l 11/1/1996. Le Banche devono dichiarare al MedioCredito Centrale di aver ricevuto dai soggetti beneficiari le suddette domande entro l 11/1/96. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni già emanate dalla Conferenza Stato-Regioni. Contributo a fondo perduto per le altre calamità naturali Il contributo a fondo perduto fino al 30% dei danni subiti da beni mobili ed immobili, nel limite massimo di Lit. 300 milioni per ciascuna impresa è esteso: a) Alle imprese industriali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Vento danneggiate dalle alluvioni del maggio 1994;

3 b) B) alle imprese industriali e commerciali nonché alle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell ottobre-novembre 1992, del Comune di Genova, danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia, danneggiate dalle avversità atmosferiche del giugno Le modalità di accertamento dei danni e i termini per la presentazione delle domande di contributo nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse saranno stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni. Oneri per le perizie tecniche Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti beneficiari di cui sopra, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui alla L. 35/95. Contributo a fondo perduto Il contributo, ex art. 3 bis della L. 35/95, è elevato dalla Legge n. 438/95 dal 20% al 30% del valore dei danni subiti da beni mobili (ivi comprese le scorte) e immobili per un massimo di 300 milioni anziché di 200 milioni per ciascun soggetto beneficiario. Presentazione della domanda I soggetti interessati a fruire del contributo a fondo perduto previsto dall art. 3bis della Legge presentano al MedioCredito Centrale, per il tramite di una Banca, apposita domanda corredata da copia della scheda di rilevazione del danno predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile autenticata dalla C.C.I.A.A. alla quale la scheda è stata presentata o limitatamente ai titolari degli Studi professionali, dal rispettivo Ordine e Collegio professionale, integrata dalla conferma dell ammontare dei danni subiti resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4), unitamente alla documentazione prefettizia antimafia (ove necessaria), secondo quanto precisato nello specifico punto della presente circolare. Intervento del MedioCredito Centrale Il MedioCredito Centrale, a valere sulle somme disponibili, verifica la completezza della documentazione presentata e tenuto conto dell ordine di ricevimento o di completamento della stessa, sottopone la domanda al Comitato Agevolazioni per le deliberazioni di competenza. In caso di deliberazione favorevole il MedioCredito Centrale effettua in via immediata l erogazione, direttamente ovvero per il tramite della Banca che ha inoltrato la documentazione, di un primo acconto pari al 50% del contributo spettante sulla base della dichiarazione resa o della perizia se già prodotta. Per i soggetti che abbiano chiesto anche il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dall art. 2 della Legge, la Banca finanziatrice riduce l ammontare del finanziamento dell importo del contributo erogato ai sensi dell art. 3 bis della Legge. La parte residua del contributo è corrisposta sulla base di perizia giurata e asseverata redatta da professionista abilitato, attestante il valore dei beni danneggiati, inteso come costo di sostituzione dei medesimi (al netto di IVA), e l utilizzo del contributo deliberato.

4 Per le sole imprese cessate, intendendosi per tali anche quelle assoggettate ad una delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, la perizia giurata è sempre necessaria e deve attestare unicamente il valore dei beni danneggiati. La Banca trasmette l originale della perizia o copia autenticata con firma della Banca al MedioCredito Centrale. Nel caso in cui il contributo sull ammontare dei danni subiti sia di importo non superiore a lire 10 milioni (dieci milioni) la perizia non è richiesta e il contributo viene erogato nella misura intera. Il contributo complessivamente erogato, per un massimo di Lit. 300 milioni, non può essere superiore al 30% del valore dei danni risultante dalla perizia sopra precisata maggiorato degli oneri relativi alla perizia medesima. Coloro che, a seguito del maggior valore dei danni risultanti dalla perizia ovvero dell elevazione del contributo previsto dalla legge n.438/95, siano interessati ad ottenere l aumento del contributo a fondo perduto, presentano domanda, utilizzando l apposito modulo, al MedioCredito Centrale per il tramite di una Banca. In caso di concorso di contributo a fondo perduto con il finanziamento agevolato, la domanda dovrà essere corredata della dichiarazione di disponibilità dell interessato a ridurre il finanziamento agevolato della quota di incremento del suddetto contributo. Nei suddetti casi, previa delibera del Comitato Agevolazioni e sulla base delle disponibilità esistenti, il contributo aggiuntivo derivante dai maggiori danni periziati e quello richiesto ai sensi della legge n. 438/95 sono erogati in unica soluzione insieme all erogazione a saldo del contributo spettante, se non ancora effettuata, secondo l ordine cronologico di arrivo della perizia o della domanda di aumento del contributo, per le operazioni già erogate a saldo. In caso di contributi già erogati inferiori a Lit. 10 milioni, qualora venga superato per effetto dell aumento dal 20% al 30% l importo di Lit. 10 milioni di contributo, il contributo aggiuntivo è erogato dietro presentazione della suddetta perizia. In caso di concorso del contributo a fondo perduto con il finanziamento agevolato, il Mediocredito Centrale riduce l ammontare complessivo del finanziamento ammesso ai contributi agli interessi ed al Fondo centrale di Garanzia e ridetermina i contributi agli interessi dovuti sull importo ridotto del finanziamento alla data della erogazione dei maggiori contributi a fondo perduto, dandone comunicazione alla Banca. Il MedioCredito Centrale effettua, altresì, il conguaglio dei contributi agli interessi eventualmente già erogati e non più dovuti in seguito al suddetto ricalcolo, maggiorati dell interesse al tasso legale 1, con i contributi agli interessi da erogare. Resta fermo che le Banche sono tenute a ridurre i finanziamenti degli importi dei maggiori contributi a fondo perduti erogati, con decorrenza dalla data di erogazione degli stessi nonché ad inviare un atto modificativo del contratto. Finanziamento agevolato Il finanziamento agevolato è diretto al ripristino, anche migliorativo, degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione delle scorte. 1 Comma così modificato per effetto del D.M. 21 dicembre 2012.

5 Sono finanziabili le scorte impiegate o da impiegare in attività differenti da quella esercitata dalle imprese alla data del 4/11/94. I finanziamenti di ripristino migliorativo possono essere diretti all ampliamento e all ammodernamento di immobili compresi gli interi complessi aziendali, al potenziamento tecnologico di attrezzature entro il limite del valore dei beni danneggiati inteso come costo di sostituzione di questi ultimi ovvero all acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei e convenienti al rilancio dell impresa, sempre comunque entro il suddetto limite. Può essere finanziato l acquisto di macchinari usati, purché non obsoleti e in piena efficienza. Possono essere finanziati, nei limiti del danno subito, i costi relativi all acquisto o alla ristrutturazione dei fabbricati aziendali in caso di trasferimento dell impresa in altra sede nello stesso comune o in comuni contermini o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali. La Conferenza Stato-Regioni dovrà emanare disposizioni per l operatività di detta previsione. Possono, infine, essere finanziati tutti i ripristini documentati effettuati dalle imprese a decorrere dal 4/11/94. Conversione dei mutui Ai sensi dell art. 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 e del D.M. dell 8 febbraio 1996, i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dalle imprese risultate danneggiate possono essere convertiti in finanziamenti agevolati ai sensi dell art. 2 della l. 35/95 alle condizioni e modalità fissate con Decreto del Ministro del Tesoro dell 8/2/96. Le richieste di conversione dovranno pervenire alle Banche entro e non oltre il 16/5/96. Pertanto: a) Possono essere ammesse all agevolazione le imprese aventi diritto alle agevolazioni di cui all art. 2 della Legge n. 35/95 che abbiano contratto, precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 mutui con Banche per investimenti produttivi e non abbiano beneficiato delle agevolazioni previste dall art. 2 della legge n. 35/95 per l intero importo dei danni subiti; b) La conversione del mutuo può avvenire per l importo pari all ammontare dei danni subiti, accertati sulla base della perizia giurata o sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei caso di danni fino a 50 milioni. Qualora l impresa richiedente abbia già ottenuto un finanziamento agevolato e/o un contributo in conto capitale ai sensi della medesima legge n. 35/95 di importo complessivamente inferiore ai danni subiti, la conversione del mutuo è consentita fino alla concorrenza dei danni medesimi. La richiesta di conversione del mutuo è presentata dalle Banche utilizzando lo stesso modulo allegato alla presente Circolare. In tale fattispecie, oltre alla documentazione elencata nel suddetto modulo, le Banche dovranno trasmettere al MedioCredito Centrale anche la copia del contratto originario di mutuo. c) Per la durata, la determinazione del tasso di finanziamento praticato dalle banche e del tasso agevolato a carico dei beneficiari si rinvia agli specifici paragrafi della presente circolare. d) Sull importo del mutuo ammesso alla conversione può essere richiesta dalle Banche l ammissione al Fondo centrale di garanzia, secondo le modalità e i criteri previsti nel relativo paragrafo. Importo del finanziamento In misura non superiore al 95% del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50% per l ulteriore eccedenza. La spesa di intende al netto di IVA.

6 Durata del finanziamento Non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni e di un periodo massimo di rimborso di 8 anni. Nel caso di finanziamento finalizzato all acquisto di sole scorte, la durata dello steso non può superare i 6 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 1 anno e di un periodo massimo di rimborso di 5 anni. Tasso di finanziamento praticato dalle Banche Il tasso fisso nominale annuo praticato dalle Banche non può eccedere il rendimento medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti a imposta, rilevato dalla Banca d Italia, relativo al primo mese antecedente quello di stipula del contratto (arrotondato dai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto percentuale. Tasso di interesse a carico dei beneficiari Il Tasso di interesse che dovrà rimanere a carico dei beneficiari dei finanziamenti è pari al 3% nominale annuo posticipato corrisposto in via semestrale a decorrere dall inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Contributo agli interessi Il MedioCredito Centrale, nei limiti delle disponibilità assegnate, corrisponde al beneficiario, per il tramite della Banca che eroga il finanziamento, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento (capitale e interessi) calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla Banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all intero onere per interessi. Le Banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi ed esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di finanziamento. Il contributo agli interessi è erogato dal MedioCredito Centrale al netto della ritenuta d acconto del 4%, operata dal Fondo di cui all art. 2, comma 1 della legge n , ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 600/73. Il MedioCredito Centrale, per conto del Fondo, invia annualmente alle imprese la dichiarazione relativa alle ritenute effettuate. Presentazione della domanda di finanziamento alle Banche I soggetti interessati a fruire delle agevolazioni presentano alla Banca dalla quale intendono ottenere il finanziamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante l impresa, dal titolare dello studio professionale o dal soggetto richiedente, nella quale risulti lo stato di danneggiato e sia quantificata la spesa necessaria per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché per la ricostituzione delle scorte. La dichiarazione deve contenere un piano di investimento corredato dei preventivi di spesa (che dovranno essere conservati presso le Banche); la stessa deve contenere, per le imprese, l indicazione del settore di appartenenza (industria, commercio, servizi) con il relativo numero di iscrizione alla Camera di Commercio; per i titolari degli studi professionali, i dati di iscrizione al proprio albo o registro professionale. I privati dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà dell impianto o dell immobile ovvero, per i beni distrutti o danneggiati, attestante che detti beni erano presso le imprese danneggiate in forza di uno dei contratti sopra richiamati. Alla

7 domanda di finanziamento o alla domanda di contributo a fondo perduto dovranno essere allegati i documenti per l acquisizione, ove necessaria; delle comunicazioni o delle informazioni prefettizie antimafia di cui al D. lgs. 8/894, n. 490, come di seguito indicato. Agevolazioni di importo superiore a Lit. 50 milioni, fino a Lit. 300 milioni: Certificato di vigenza del Tribunale ovvero certificato delle C.C.I.A.A. competenti per territorio o visura camerale, di data non anteriore a tre mesi, da cui risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l organo amministrativo (solo per le imprese); Modello di cui all Allegato 1, con le complete generalità dei soggetti risultanti dalla certificazione suddetta o dei titolari degli studi professionali. Agevolazioni di importo superiore a Lit. 300 milioni: Certificato di vigenza del Tribunale ovvero certificato delle C.C.I.A.A. competenti per territorio, di data non anteriore a tre mesi, da cui risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l organo amministrativo, nonché l eventuale Direttore tecnico dell impresa (solo per le imprese); Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascuno dei predetti soggetti e dai titolari degli studi professionali, attestante la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato ; Modello con le complete generalità dei soggetti risultanti dalla certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti. In relazione a quanto sopra, si precisa che i soggetti richiedenti sono i seguenti: Per le ditte individuali, il titolare; Per le società in accomandita semplice, il o i soci accomandatari, l eventuale direttore tecnico (solo sopra 300 milioni), nonché le società medesime; Per le società in nome collettivo, tutti i soci, l eventuale Direttore Tecnico, (solo sopra 300 milioni), nonché le società medesime; Per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante nonché tutti gli eventuali componenti l organo amministrativo e l eventuale Direttore Tecnico (solo sopra 300 milioni); Per i consorzi e le società consortili, il legale rappresentante, gli eventuali componenti l organo amministrativo, i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione o che comunque detengano una partecipazione superiore al 10%. Ai fini della determinazione dell ammontare dell agevolazione, si ricorda che dovrà essere calcolato l importo del contributo a fondo perduto, il totale delle rate di contributo in conto interessi, pari alla differenza complessivamente prevista tra la rata di ammortamento calcolata al tasso applicato a ciascuna operazione e la rata calcolata al tasso del 3%, per quanto concerne il periodo d ammortamento, oltre all intero onere complessivo per interessi nel periodo di preammortamento. Contratto di finanziamento Il contratto di finanziamento può prevedere che l erogazione del medesimo sia subordinata all ottenimento dell agevolazione. Lo stesso deve contenere l indicazione che i pagamenti a carico del mutuatario siano quelli derivati da un piano di ammortamento al tasso, determinato come in precedenza descritto, nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata a rata costante di capitale e interessi (metodo francese), indicandone il relativo importo e le date di scadenza.

8 Il contratto deve, altresì, indicare l importo della rata calcolata al tasso del 3%. Per il calcolo dei giorni è utilizzato l anno commerciale prendendo in considerazione sia il giorno di erogazione del finanziamento sia quello di scadenza delle rate; ne consegue che la valuta di accredito dei rimborsi o dei contributi è quella del giorno successivo alla scadenza. Le scadenze semestrali sono fissate nei giorni 4 e 19 del mese, con valuta rispettivamente al 5 o al 20 del mese. Il contratto deve, infine, contenere l impegno dell impresa ad applicare l art. 36 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). La rata costante: La quota capitale al tempo K: dove: C= ammontare del finanziamento i= tasso semestrale posticipato (pari alla metà di quello nominale annuo indicato nelle comunicazioni del MedioCredito centrale) n= numero delle rate semestrali di rimborso del finanziamento. Gli arrotondamenti verranno effettuati all unità più vicina sulla base di due decimali. Garanzia del Fondo istituito presso il MedioCredito Centrale I rischi derivanti alle Banche finanziatrici della mancata restituzione del capitale e del mancato pagamento dei relativi interessi, anche di mora, altri accessori, oneri e spese, commessi dai dipendenti dei finanziamenti, sono coperti, nei limiti delle disponibilità assegnate, dalla garanzia del Fondo centrale istituito presso il MedioCredito Centrale dall art. 28 del D.L. 18/11/1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/1966, n La garanzia può essere accordata solo se richiesta e copre il 100% delle perdite che le Banche dimostrino di aver sofferto. Qualora le Banche abbiano acquisito, contestualmente al finanziamento e successivamente, la garanzia di un Confidi, le stesse devono darne comunicazione al MedioCredito Centrale allegando copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia e copia della convenzione sottoscritta con il Confidi o altra documentazione equipollente. Nei casi in cui sia stata acquisita la garanzia di un Confidi, il Fondo di garanzia interviene a risarcire integralmente la perdita che residua dopo che sia stata preventivamente escussa la garanzia del Confidi. Determinazione e liquidazione della perdita

9 A valere sulla disponibilità del Fondo, il MedioCredito Centrale corrisponde un acconto non superiore al 50% dell insolvenza dopo che la Banca finanziatrice avrà iniziato le procedure giudiziarie contro il mutuatario 2 e l escussione delle altre garanzie, previa esibizione della seguente documentazione: Dichiarazione della Banca finanziatrice, accompagnata dai relativi conteggi, attestante il credito azionato distinto per capitale e per interessi; Dichiarazione della Banca finanziatrice sugli atti giudiziari intrapresi e sullo stato delle procedure, che la medesima seguirà con diligenza in tutte le fasi tenendone informato il MedioCredito Centrale; Il saldo per conguaglio, a carico o a favore del Fondo, andrà versato all esito delle procedure di recupero e di escussione delle altre garanzie, previa esibizione della documentazione relativa alla definizione delle procedure od alla relazione della Banca finanziatrice attestante i motivi della irrecuperabilità del credito. Il MedioCredito Centrale provvederà alla liquidazione del saldo, previa valutazione della documentazione fornita e delle condizioni di irrecuperabilità del credito, salvo quanto previsto al successivo paragrafo lettera d) nel caso di conguaglio a credito del Fondo. Ammontare dei pagamenti Al fine di stabilire l ammontare dei pagamenti a carico del Fondo, si procederà nel modo seguente: a) Si rileverà, con riferimento al momento della risoluzione del contratto di finanziamento ovvero di decadenza dal beneficio del termine, il credito della Banca finanziatrice per rate di capitale e/o di interessi rimaste insolute, nonché per interessi di mora contrattualmente previsti per la residua quota capitale a scadere; b) Sull importo di cui sub a) dalla data di risoluzione del contratto ovvero di decadenza del beneficio del termine, fino alle date di assegnazione alla Banca finanziatrice delle somme ricavate ovvero della dichiarazione della Banca di irrecuperabilità del credito, e comunque non oltre dieci anni si applicherà l interesse di mora calcolato al tasso legale vigente tempo per tempo, e comunque non oltre dieci anni dall avvio delle azioni 3 ; c) All importo complessivo di cui ai punti a) e b) verranno imputati le somme ricavate dall escussione delle altre garanzie e i pagamenti ad ogni titolo versati successivamente alla Banca finanziatrice dal mutuatario, dagli altri coobbligati garanti e terzi comunque obbligati, nonché gli eventuali contributi agli interessi percepiti; d) Per una eventuale differenza che risultasse non coperta dalla imputazione di cui sub c) al netto delle somme già liquidate in conto, risponderà il Fondo. Nel caso in cui tale differenza risulti di segno positivo per il Fondo, la Banca finanziatrice sarà tenuta a restituire al Fondo l eccedenza liquidata in conto, maggiorata di un interesse pari tasso legale 4 come determinato al punto b), con decorrenza dalla data di incasso delle somme liquidate in conto futura perdita. 2 Per le operazioni per le quali è già avvenuto l inadempimento anteriormente al , per avvio delle procedure di recupero si intende esclusivamente la risoluzione contrattuale. Se l inadempimento si verifica successivamente al , le azioni di recupero si intendono avviate tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, ai sensi dell art. 9 comma 4, lettera f). In presenza di più atti verrà considerato avvio delle procedure di recupero il primo atto cronologicamente posto in essere. Comma così modificato per effetto del D.M. 21 dicembre 2012, e Circolare n. 661 del 17/02/ Comma così modificato per effetto del D.M. 21 dicembre 2012, combinato disposto dagli artt. 10 e Vedi punto b).

10 Presentazione della domanda di agevolazione al MedioCredito Centrale La domanda di agevolazione al MedioCredito Centrale, sottoscritta dal richiedente e dalla Banca, dovrà essere trasmessa da quest ultima al MedioCredito Centrale stesso, allegando il contratto di finanziamento stipulato con il mutuatario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e, ove acquisite, le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia, corredate dei documenti, anche in copia conforme, necessari alla loro richiesta. Per quanta riguarda le informazioni, nei casi in cui non vi sia un direttore tecnico dell impresa, dovrà essere indicata anche tale assenza. Istruttoria MedioCredito Centrale L istruttoria del MedioCredito Centrale viene effettuata secondo l ordine cronologico di arrivo delle domande. Verificata da parte del MedioCredito Centrale la completezza della documentazione raccolta, ivi compresa l acquisizione se necessaria della comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia di cui al D. lgs. 8/8/94, n. 490, il Comitato Agevolazioni delibera entro il termine di 10 giorni lavorative dal completamente della documentazione stessa. Contestualmente il Comitato Agevolazioni accorda, ove richiesta, la prevista garanzia del Fondo centrale. La delibera di concessione dell agevolazione e della copertura del Fondo trasmessa alla Banca finanziatrice, che ne dà notizia al beneficiario. Erogazione del finanziamento La Banca eroga, in una o più soluzioni, comunque entro il periodo di preammortamento, il finanziamento a fronte della presentazione da parte del beneficiario dell attestazione di danneggiato rilasciata dalla C.C.I.A.A. competente per territorio ai sensi e per gli effetti dell art. 12 della Delibera della Conferenza Stato-regioni del 12/1/95 o per gli studi professionali, di rispettivo Ordine o Collegio professionale, al quale è stata presentata la scheda di rilevazione danni, ai sensi e per gli effetti dell art. 3 della Delibera della Conferenza Stato-regioni del 3/8/95 e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell impresa e dal titolare dello studio professionale o dal soggetto finanziato attestante gli impegni di spese assunti. L utilizzo del finanziamento, in una o più soluzioni, è consentito entro il periodo di preammortamento che decorre dalla data di prima erogazione e termina 180 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento. La Banca comunica al MedioCredito Centrale le erogazioni effettuate. Entro il periodo di preammortamento il soggetto danneggiato presenta alla Banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attestino le spese sostenute, unitamente ad una propria relazione della quale risulti l utilizzo del finanziamento. Erogazione del contributo Le Banche trasmettono, per conto dei beneficiari dei finanziamenti, al MedioCredito Centrale, una specifica richiesta di erogazione del contributo, con elenco recante i nominativi di beneficiari corredate dei numeri di posizione assegnati dal MedioCredito Centrale stesso, che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna rata. Qualora la richiesta di erogazione del contributo dovesse pervenire al MedioCredito Centrale successivamente al termine stabilito, il contributo potrà essere erogato successivamente alla scadenza con valuta corrente.

11 Annualmente, a decorrere dalla prima rata di contributo, le Banche dovranno comunicare al MedioCredito Centrale di aver accertato, nel solo caso di finanziamenti concessi a imprese o a studi professionali, anche mediante dichiarazione dei beneficiari, che gli stessi continuino a svolgere la loro attività. Eventuali variazioni del piano di ammortamento originario, comunque sempre contenute nei limiti stabiliti dalla norma, dovranno essere tempestivamente comunicate al MedioCredito Centrale. Gli atti aggiuntivi conseguenti a riduzioni d importo dei finanziamenti dovranno essere inviati al MedioCredito Centrale non oltre la data di richiesta di erogazione dei contributi relativi alla scadenza della 1 rata di rimborso del finanziamento da parte dei beneficiari; in tale evenienza gli interessi di preammortamento sono erogati da MedioCredito Centrale alle Banche sulla base dell importo del finanziamento ridotto. Controlli Le Banche trasmetto a MedioCredito Centrale la relazione del beneficiario sull utilizzo del finanziamento unitamente alla documentazione relativa alle spese sostenute e alla copia dell attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla C.C.I.A.A. o limitatamente agli studi professionali del rispettivo Ordine e Collegio professionale al quale è stata presentata la scheda di rilevazione del danno. Il MedioCredito Centrale, sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo, volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo stesso. Revoca e cessazione del contributo Il contributo al pagamento degli interessi è revocato in caso di mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi previsti. L erogazione del contributo cessa in caso di : a) Estinzione anticipata del finanziamento; b) Cessazione di attività; c) Fallimento. L erogazione cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, cessazione, di dichiarazione di fallimento. I contributi erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti a MedioCredito Centrale per il tramite delle Banche finanziatrici, maggiorati dell interesse legale calcolati dalla data dell evento che ha dato luogo alla revoca o cessazione dei contributi stessi. Disciplina transitoria I contributi previsti dall art. 2 della l. 35/95 possono essere concessi anche a fronte dei finanziamenti a favore di imprese danneggiate deliberati o erogati prima dell emanazione del decreto del Ministro del Tesoro del 23/3/95, purché rispondenti alle finalità indicate nella legge stessa. A tal fine le imprese interessate presentano domanda alla Banca finanziatrice corredata della documentazione prevista dalla presente circolare.

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