CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2009 DISEGNO DI LEGGE 9 marzo 2009, n. 23 Misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza D'iniziativa del consigliere Luigi Chiocchetti (UAL - Union Autonomista Ladina) Presentato il 9 marzo 2009 Assegnato alla Quarta Commissione permanente

2 DISEGNO DI LEGGE 9 marzo 2009, n. 23 Misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Interventi della Provincia Art. 3 - Modalità di intervento Art. 4 - Centri antiviolenza e case di accoglienza Art. 5 - Osservatorio provinciale sulla violenza Art. 6 - Programmazione delle attività Art. 7 - Interventi di formazione Art. 8 - Regolamento di esecuzione Art. 9 - Disposizione finanziaria Art. 1 Finalità 1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha lo scopo di: a) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà e che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia; b) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità, nel rispetto della personale riservatezza; c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti. Art. 2 Interventi della Provincia 1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia opera in collaborazione con gli enti locali, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale o altre forme organizzative come le cooperative sociali che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e che dimostrino di possedere i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione di questa legge. 2. La Provincia, in particolare: a) favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza; b) riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione; c) promuove e indirizza iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio;

3 - 2 - d) organizza e sostiene - anche in collaborazione con i soggetti indicati al comma 1 e attraverso percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori - progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale nonché alla non violenza come metodo di convivenza civile. Art. 3 Modalità di intervento 1. Per perseguire le finalità di questa legge la Provincia sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra gli enti locali, le forze dell'ordine, l'azienda provinciale per i servizi sanitari, i centri antiviolenza e le case di accoglienza presenti sul territorio. 2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale e locale. 3. La Provincia promuove intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete. 4. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete. 5. Per garantire un'assistenza adeguata, i soggetti della rete formulano progetti personalizzati che offrono alla vittima ed ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza compreso il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo. Art. 4 Centri antiviolenza e case di accoglienza 1. La Provincia, per garantire adeguate forme di solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori, finanzia la costituzione di centri antiviolenza e di case di accoglienza. 2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere promossi: a) da enti pubblici singoli o associati; b) da associazioni di volontariato, da associazioni di promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da altre forme organizzative come le cooperative sociali che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e che dimostrino di possedere i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione di questa legge; c) in forma congiunta dai soggetti di cui alle lettere a) e b). 3. Ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza possono ricorrere tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro stato civile o di cittadinanza. 4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private; i centri e le case garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa. 5. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che presenta caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori. 6. Ogni centro antiviolenza e casa di accoglienza è retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne e i minori utenti e ospiti.

4 Il centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attività: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; b) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; c) colloqui informativi di carattere legale; d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna; e) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso terapia di gruppo; f) raccolta e analisi dei dati relativi all'utenza; g) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; h) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri; i) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; j) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. 8. I centri antiviolenza e le case di accoglienza mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati e sviluppano con protocolli appositi e linee-guida le relazioni con i servizi sociali, i servizi sanitari e le strutture scolastiche. 9. Le case di accoglienza sono strutture di ospitalità temporanea con domicilio segreto per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza; le case sono luoghi protetti di ospitalità per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima, volte a garantire insieme alla residenza un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle vittime. 10. Le case di accoglienza hanno la finalità di: a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza, assieme ai loro figli minori; b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di violenza; c) dare valore alle relazioni tra donne. 11. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall'equipe di accoglienza. 12. Nei centri antiviolenza e nelle case di accoglienza sono garantite la riservatezza e la sicurezza degli utenti e degli ospiti. 13. I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono gratuiti. 14. Il soggiorno nelle case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori è gratuito fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale responsabile. Art. 5 Osservatorio provinciale sulla violenza 1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla violenza, che assicura il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale alla Giunta provinciale. 2. L'osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza, dai servizi socio-sanitari territoriali e dai soggetti aderenti alla rete di cui all'articolo 3, per realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti, sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie

5 - 4 - metodologie di intervento adottate nel territorio. 3. L'osservatorio svolge anche un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse per le finalità di questa legge e verifica l'andamento e la funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. 4. La Giunta provinciale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l'osservatorio. Art. 6 Programmazione delle attività 1. La Provincia sostiene e finanzia programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo del superamento della situazione di disagio. 2. I programmi antiviolenza possono essere presentati: a) dagli enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dall'azienda provinciale per i servizi sanitari; b) dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza; c) da associazioni di volontariato, da associazioni di promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da altre forme organizzative come le cooperative sociali che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e che dimostrino di possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge. 3. I programmi antiviolenza possono prevedere: a) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento; b) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti. 4. Per le finalità di quest'articolo la Provincia concede contributi per la realizzazione dei programmi antiviolenza sulla base di criteri e modalità stabiliti con il regolamento d'esecuzione di questa legge. Art. 7 Interventi di formazione 1. La Provincia promuove iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra i vari operatori coinvolti. 2. In particolare la Provincia organizza corsi di formazione interna ed esterna. La formazione interna è rivolta agli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza; la formazione esterna è rivolta agli operatori socio-sanitari e alle forze dell'ordine. 3. La formazione interna ed esterna ha lo scopo di fornire agli operatori adeguate conoscenze per individuare e riconoscere i problemi delle donne che hanno subito violenza e di conseguenza attivare una corretta strategia di intervento. 4. Per le finalità di quest'articolo la Provincia ricorre a docenti con esperienza nel campo della violenza alle donne o ai minori. I docenti possono essere messi a disposizione dai centri antiviolenza e dalla case di accoglienza presenti sul territorio provinciale o delle altre regioni.

6 - 5 - Art. 8 Regolamento d'esecuzione 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è approvato il relativo regolamento d'esecuzione. Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Con successiva legge provinciale sono individuate le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione di questa legge.

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