FOGLIO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI FUTURE CAPITAL BACK in vigore dal 01/10/15

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1 FOGLIO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI FUTURE CAPITAL BACK in vigore dal 01/10/15 Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico SEZIONE 1 - Informazioni su GENERCOM MERCHANT BANK S.p.A. Genercom Merchant Bank S.p.a., di seguito anche Intermediario, è una Banca d affari indipendente iscritta al numero dell Elenco Generale degli Intermediari Finanziari della Banca d Italia. I dati identificativi dell intermediario sono così contraddistinti: Sede Legale ed operativa Via Venezia, n Bari, Telefono Fax , sito web: indirizzo di posta elettronica: info@genercom.it, PEC: genercom.merchant@legalmail.it, Capitale sociale versato Euro ,00 deliberato Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale Numero Presso la sede dell Intermediario sono affissi in bacheca, in forma visibile e leggibile: - le tabelle contenenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell articolo 2, comma 4 della Legge 108/96; - la tabella relativa ai prodotti trattati dall Intermediario e ai rispettivi tassi di riferimento, ai tassi di sconto, al T.A.E.G., alla classificazione delle spese riportate nell applicazione del tasso omnicomprensivo (se applicato) e alle condizioni economiche relative agli oneri, alle commissioni e agli accessori; - l informativa inerente I principali diritti del Cliente ovvero: i diritti del cliente, le norme a tutela del cliente e le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie; - l informativa sulla privacy ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003; - l elenco completo ed aggiornato delle categorie dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati; - l elenco completo ed aggiornato dei responsabili al trattamento dei dati personali; - i fogli informativi datati ed aggiornati dei principali prodotti offerti dall intermediario con relative guide prodotto ; - la guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario con accluso modello per ricorrere all'arbitro; - il glossario. Nella sezione Trasparenza Bancaria del sito web dell intermediario è inoltre possibile effettuare il download gratuito della medesima documentazione. L attività esercitata dall Intermediario è rappresentata dall assunzione di partecipazioni in altre imprese e dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresa la prestazione di servizi di advisory finanziario oltrechè l acquisto e la vendita di debiti e crediti verso corrispettivo. E pertanto esclusa l attività sociale di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, di intermediazione in cambi e di acquisto e vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n 58 e segg.) nonché quella finalizzata alla prestazione di servizi di pagamento nei confronti del pubblico e di rilascio di garanzie a favore di terzi. SEZIONE 2 - Caratteristiche e rischi tipici dell operazione di Future Capital Back Finalità Consentire alla clientela di acquisire, attraverso l incremento del cash flow aziendale, i capitali utili alla realizzazione degli investimenti e/o ampliamenti produttivi della propria azienda. - pagina 1 di 27 -

2 Durata Il finanziamento è sempre concesso a tempo determinato con una durata massima di dieci anni; l Intermediario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal finanziamento medesimo, nonché di ridurlo o sospenderlo; analoga facoltà di recesso ha il cliente, con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto in forza dell erogazione effettuata e/o delle relative somme utilizzate. Importo massimo ammissibile al contratto di Future Capital Back - dal 10% al 100% dei costi netti di produzione fino ad una programmazione massima di cinque anni - dal 10% al 100% degli indebitamenti bancari già in essere a carico del cliente fino ad una programmazione massima di cinque anni Rischi tipici I rischi tipici dell operazione di Future Capital Back, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale il Cliente si assume tutti i rischi inerenti la destinazione della somma finanziata in relazione alle programmazioni dallo stesso sviluppate nel relativo piano di impresa ivi compresi gli eventuali deprezzamenti delle produzioni e/o la mancata realizzazione ed incasso, totale o parziale, delle stesse anche se per cause di forza maggiore. Sul piano economico-finanziario, poiché la struttura dell operazione prevede rate fisse costanti per l intera durata contrattuale, il Cliente si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. Le rate possono essere costituite da effetti cambiari non rinnovabili e a firma del Cliente. In tali casi gli effetti medesimi vengono rilasciati in correlazione con la rateazione del finanziamento concesso al cliente. Descrizione dell operazione Il Future Capital Back è un finanziamento di scopo appositamente studiato per la Piccola e Media Impresa, con lo scopo di favorire il rilancio d impresa attraverso la ricostituzione del cash flow aziendale. A fronte di un piano di rimborso di dieci anni, il Future Capital Back, finanzia cinque anni di futuri costi di gestione oltre all eventuale indebitamento bancario in essere alla data della richiesta. L effetto di una operazione di Future Capital Back nei rispettivi flussi cassa del cliente è quello di ridurre notevolmente (quasi al 50%) le partite contabili registrate in uscita agevolando, di conseguenza, l incremento della liquidità (il cash flow) utilizzata dal cliente per la realizzazione degli ampliamenti produttivi della sua azienda. In relazione a tanto, con la firma del relativo contratto, il Cliente si impegna a destinare almeno il 70% del nuovo cash flow aziendale al potenziamento produttivo della sua azienda ovvero, ad effettuare tutti gli investimenti che saranno dallo stesso ritenuti utili ed opportuni per favorire il miglioramento dei cicli produttivi e il contestuale incremento dei propri ricavi annuali nella misura minima del 10%. Con l operazione di Future Capital Back inquadrata in una logica di Merchant Banking è Genercom Merchant Bank a provvedere per cinque anni e con periodicità semestrale al pagamento diretto dei costi di gestione e dell eventuale indebitamento bancario. La rata di una operazione di Future Capital Back rappresenta pertanto lo spostamento nel tempo (10 anni) di quanto programmato e sostenuto per cinque anni di attività sia in termini di costi di gestione (componente economica) sia in termini di indebitamento bancario preesistente (componente finanziaria). Con tale orientamento pertanto assume fondamentale rilevanza: a) il know-how dell impresa richiedente ovvero il bagaglio di conoscenze e di esperienze acquisite nel tempo dal cliente sul mercato di riferimento oltre alla effettiva capacità di produrre reddito; b) Il mercato di riferimento e la qualità del portafoglio clienti (al fine di consentire la possibilità di trasformare il rischio di credito in rischio di performance). Il cliente presenta a Genercom Merchant Bank S.p.A. il proprio piano di impresa contenente, fra l altro: i propri dati anagrafici e reddituali; l elenco dei beni immobili in capo all impresa e/o ai suoi soci e/o agli eventuali garanti; l elenco degli indebitamenti bancari in essere (sconfinamenti in conto corrente e finanziamenti a medio e lungo termine); l elenco delle produzioni programmate e dei relativi ricavi fino ad un massimo di cinque anni; il piano di copertura finanziaria previsto per la medesima programmazione. Nel piano di copertura finanziaria sono indicati: a) i periodi di pagamento dei costi netti di produzione e degli indebitamenti bancari già in essere; b) le risorse proprie dell impresa; c) le quote di finanziamento programmato previste per la copertura totale del piano finanziario. Genercom Merchant Bank S.p.A., sulla base delle proprie risultanze istruttorie, accorda o meno il finanziamento richiesto. - pagina 2 di 27 -

3 L operazione si perfeziona con la firma di un contratto di finanziamento ai sensi del D.Lgs n. 385 da destinare, fino ad un massimo di cinque anni e nelle misure definite nel relativo contratto, al pagamento dei costi netti di produzione e degli indebitamenti bancari già in essere a nome del cliente. L operazione di Future Capital Back è omnicomprensiva dei servizi di advisory finanziario utilizzabili dal cliente per tutta la durata del contratto. Con la firma del relativo contratto, il cliente conferisce irrevocabilmente all Intermediario l incarico per la prestazione dei servizi di advisory finanziario relativi all esecuzione del piano finanziario oggetto dell operazione di Future Capital Back. A tal fine l intermediario, su specifica richiesta del Cliente che dovrà essere comunicata volta per volta e per iscritto all Intermediario stesso, assisterà il Cliente medesimo per tutta la durata del contratto: - nell analisi periodica del Piano Finanziario come sopra richiamato; - nell aggiornamento progressivo del Piano Finanziario anche in base all avanzamento dello stato dell arte; - nell individuazione sia in Italia che all estero - di nuovi partners commerciali ed istituzioni finanziarie potenzialmente interessate a condividere con il Cliente la sua politica di business e l eventuale Progetto di espansione e/o di internazionalizzazione della sua impresa; - nella predisposizione della documentazione e del materiale informativo necessario per presentare il Cliente e l eventuale Progetto di espansione e/o internazionalizzazione, consistente in short presentation e Investment Memorandum ; - nella presa di contatto con i potenziali interlocutori, nella presentazione di tali opportunità e nella verifica della loro disponibilità, nonché nelle fasi necessarie per il loro perfezionamento; - nella trattativa con le controparti interessate e nella definizione e formulazione degli accordi contrattuali e/o operativi. Per l esecuzione di tali attività l Intermediario potrà avvalersi dei collaboratori o del personale dipendente nonché di altri professionisti anche specialisti che lo possano eventualmente assistere nello svolgimento delle stesse, definendone esattamente i compiti e le responsabilità. Per le medesime attività, l Intermediario avrà esclusiva nel contattare, presentare e nell assistere il Cliente per il conseguimento delle attività che saranno programmate in funzione dell affidamento conferitogli. Al fine di consentire il monitoraggio delle attività che saranno espletate dal Cliente per effetto del Finanziamento ricevuto e della prestazione dei servizi di advisory finanziario, l Intermediario, anche per il tramite di propri incaricati, potrà, in qualsiasi momento disporre controlli e ispezioni per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione del Finanziamento e dei relativi Servizi. Fino ad integrale rimborso del finanziamento, è attribuito all Intermediario il diritto di: a) effettuare, anche tramite terzi, tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie ed indispensabili per controllare il rispetto da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la firma del contratto; b) acquisire, anche tramite terzi, ogni dato e notizia riguardante la gestione dell impresa, e ciò anche attraverso verifiche di carattere contabile, amministrativo e gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo sistemi contabili ed elaborazioni atti a rappresentare i reali risultati economici, finanziari e commerciali dell impresa, secondo le scadenze e gli schemi di rilevazione dati predisposti dall Intermediario. Qualora il cliente non acconsenta all Intermediario di poter effettuare tali attività ispettive, il contratto potrà essere ritenuto risolto. L operazione di Future Capital Back può - inoltre - essere assistita e/o accompagnata, a seconda delle condizioni di finanziamento poste dall Intermediario, dall offerta e/o richiesta dei seguenti servizi assicurativi: - assicurazione credito e/o cauzioni: è una copertura assicurativa stipulata dal cliente per la copertura totale e/o parziale (a seconda delle condizioni poste dall Intermediario) del rischio di insolvenza e/o per gli adempimenti di contratto. - assicurazione furto e/o incendio: è una copertura assicurativa stipulata in forma globale dall Intermediario e/o dal cliente con esclusivo vincolo in favore dell Intermediario ed avente per oggetto la copertura - totale e/o parziale (a seconda delle condizioni contrattuali poste dall Intermediario e/o direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni) dei rischi da incendio e/o furto su attrezzature e/o scorte e/o bestiame e/o - per il solo incendio - su fabbricati di proprietà del cliente. - polizza vita e/o infortuni: è una copertura assicurativa stipulata in forma globale dall Intermediario e/o dal cliente con esclusivo vincolo in favore dell Intermediario rivolta ad assicurare (a seconda delle condizioni contrattuali poste dall Intermediario e/o direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni) la parte debitrice nei casi di morte per infortunio o invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al 60%. L operazione di Future Capital Back è inoltre assistita e/o accompagnata, a seconda delle condizioni di finanziamento poste dall Intermediario, dall offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: - pagina 3 di 27 -

4 servizio di conto corrente non bancario: Il servizio, non obbligatorio per il cliente, è relativo alla sola attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi connessa ai soli rapporti economici istituiti tra l Intermediario e la propria clientela. Sul medesimo conto vengono pertanto effettuate tutte le movimentazioni dei crediti derivanti da reciproche rimesse con la clientela fino alla chiusura del conto. La durata del Servizio di conto corrente non bancario è connessa alla durata del finanziamento sottostante e si estingue automaticamente: A) con la cessazione del rapporto economico a cui il Servizio si riferisce; B) con l estinzione diretta del conto; C) con l inadempienza da parte del cliente con uno qualsiasi degli articoli contenuti in questo documento e/o nel contratto di finanziamento sottostante e/o in conformità con le norme di legge. Il Servizio di conto corrente non bancario può altresì essere estinto anticipatamente dal cliente senza l aggravio di spese. In tale caso, il termine per la chiusura del rapporto sarà di trenta giorni dall avvenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento relative al rapporto di finanziamento sottostante al Servizio. Finalità del Servizio - Il Servizio, non obbligatorio per il cliente, è connesso alla gestione dei prodotti finanziari trattati dall Intermediario e più precisamente alla contabilizzazione delle partite dare/avere rivenienti dalla concessione e/o dall erogazione degli stessi. Si tratta quindi di un rapporto finalizzato a consentire alle parti, reciprocamente creditrici e/o debitrici a fronte di determinate manifestazioni, di gestire i rispettivi crediti in modo unitario. Le parti, attraverso l'utilizzo del Servizio, possono così operare una liquidazione per differenza delle loro posizioni, attraverso una compensazione dei rispettivi crediti e debiti. Pertanto, il rapporto di conto corrente non bancario assume le caratteristiche dello strumento per la gestione di crediti, originati da un rapporto sottostante, sorto tra le parti e distinto da quello di conto corrente consentendone anche la rispettiva disciplina per i rapporti futuri ed eventuali che potranno sorgere tra le parti medesime. Rischi tipici: il principale rischio per il cliente è quello di una variazione sfavorevole dei tassi di interesse e di altre commissioni e spese di servizio. a) Software di gestione: la gestione del servizio viene effettuata direttamente dall intermediario con l ausilio di uno specifico software di gestione (di seguito per brevità denominato software ). Il software, installato presso il Centro Elaborazione Dati dell intermediario, consente la gestione di specifici conti correnti non bancari con relativa archiviazione elettronica delle transazioni effettuate in esecuzione del servizio medesimo. b) Utilizzo del Software: l intermediario è titolare delle licenze d uso del software. L utilizzo del software può pertanto essere effettuato direttamente dallo stesso sia presso la propria sede sia presso proprie dipendenze autorizzate. c) Registrazione e archiviazione dei movimenti: tutte le operazioni connesse all esecuzione del servizio, vengono registrate ed archiviate su di un conto corrente non bancario intestato al Cliente in relazione ai rapporti economici da quest ultimo intrattenuti direttamente con l intermediario. Il cliente, intestatario del conto corrente non bancario, è pertanto colui il quale ha espressamente accettato di utilizzare il servizio come effettiva modalità di gestione e di certificazione dei crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Le registrazioni delle operazioni sono espresse in Euro e si distinguono in movimenti di ACCREDITO e in movimenti di ADDEBITO. Il saldo effettivo riveniente dal conto costituisce il credito, se positivo, o debito, se negativo, in essere tra l intestatario del rapporto e l intermediario, e più precisamente: - nel caso in cui il saldo effettivo sia negativo, ovvero contraddistinto da un valore minore di zero, l importo di tale saldo costituirà l effettivo credito vantato dalla Genercom Merchant Bank S.p.A. nei confronti del cliente; - nel caso in cui il saldo effettivo sia positivo, ovvero contraddistinto da un valore maggiore di zero, l importo di tale saldo costituirà l effettivo credito vantato dal cliente nei confronti della Genercom Merchant Bank S.p.A.; - nel caso in cui il saldo effettivo risulti essere pari a zero per un periodo superiore a sei mesi, il rapporto cui lo stesso si riferisce si intenderà automaticamente estinto senza null altro a pretendere dalle parti. Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili dell Intermediario faranno sempre piena prova, in qualsivoglia sede e ad ogni effetto di legge, del credito vantato dall Intermediario nei confronti del Cliente, per capitale, spese ed interessi anche di mora. d) Accettazione ed esecuzione del servizio: l esecuzione del servizio viene effettuata direttamente dall intermediario in relazione al tipo di rapporto instaurato con il cliente. L esecuzione del servizio si intende automaticamente autorizzata ed accettata dal cliente con la firma del contratto e del rispettivo modello di richiesta firmato ai sensi dell art.47, D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le risultanze contabili rivenienti da tutte le registrazioni effettuate sul conto corrente non bancario in essere a nome del cliente presso il Centro Elaborazione Dati dell intermediario, fanno piena prova, in qualsiasi sede, dell effettivo credito vantato da una delle parti. e) Deleghe: per l esecuzione del servizio il cliente può nominare propri delegati. Tale nomina può essere effettuata solo ed esclusivamente mediante compilazione e relativa firma di appositi modelli predisposti dall intermediario. Con la firma del modello medesimo, il cliente esonera espressamente l intermediario da qualsivoglia responsabilità connessa e/o dipendente dal rapporto cui la delega stessa si riferisce e lo autorizza ad accettare, in relazione al medesimo rapporto, - pagina 4 di 27 -

5 tutte le disposizioni di addebito e di accredito nonché le relative ricevute e/o dichiarazioni disposte e/o firmate dal delegato. f) Controversie - Foro Competente: tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione di quanto oggetto del relativo contratto saranno rimesse alla esclusiva competenza del Foro di Bari. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la competenza territoriale sarà del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, ovvero del Foro di Bari se la residenza o il domicilio del consumatore è stabilita al di fuori del Territorio dello Stato. Eventuali reclami vanno indirizzati con lettera raccomandata A/R o Fax o ad uno dei seguenti indirizzi: - se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. UFFICIO RECLAMI Via Venezia, n. 55, Bari; - se a mezzo fax al numero: ; - se a mezzo a: ufficio.reclami@genercom.it g) Collaborazione con i terzi: per l esecuzione del servizio l intermediario è automaticamente autorizzato dal cliente ad avvalersi dei collaboratori o del personale dipendente nonché di altri professionisti anche specialisti che lo possano eventualmente assistere nello svolgimento dello stesso, definendone esattamente i compiti e le responsabilità e le retribuzioni di ciascuno di loro. h) Cessione del rapporto: è riconosciuta in favore dell intermediario la facoltà di cedere ad altri il rapporto riveniente dall esecuzione del servizio senza alcuna necessità di notifica al cliente. In tali casi, per l esigibilità, la validità, la certificazione e la dimostrazione del credito o del debito ceduto, faranno piena prova le risultanze contabili rivenienti dalle elaborazioni prodotte dal software. i) Recesso: è riconosciuta in favore del cliente la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento senza aggravio di spese. In caso di recesso, il termine per la chiusura del rapporto sarà di trenta giorni dall avvenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento relative al rapporto di finanziamento sottostante al Servizio. L intermediario ha altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal servizio, ancorché concessa e tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell Art.1469-bis, comma 2, cod. civ., l intermediario ha la facoltà di recedere dal servizio a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. j) Diritto di garanzia: l intermediario è investito del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dall intermediario stesso o che pervengano ad esso successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente - rappresentato dal saldo passivo del conto corrente non bancario intestato al cliente e/o dipendente da qualunque operazione. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dall intermediario e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore dell intermediario, stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell intermediario medesimo verso la stessa persona. k) Compensazione: quando esistono tra l intermediario e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., l intermediario ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità. l) Insoluti: gli importi relativi ad eventuali titoli di credito, il cui importo sia già stato reso disponibile, ma che rimangano insoluti, saranno riaddebitati dall intermediario sul conto di riferimento gravati oltre dalla commissione di servizio (se applicata) anche dai rimborsi di spese reclamati da altri intermediari e con valuta pari a quella di scadenza del titolo tornato insoluto. m) Modifica delle condizioni economiche: l intermediario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed i prezzi concordati rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. n) Responsabilità: l intermediario non assume qualsivoglia obbligazione o responsabilità in relazione a eventuali ritardi, omissioni o errori nella trascrizione dei dati o degli ordini ricevuti, nonché all errata interpretazione o esecuzione degli ordini stessi anche se dovuti a cause di forza maggiore (ivi compresi gli scioperi e gli impedimenti legislativi, anche se - pagina 5 di 27 -

6 a carattere transitorio), a casi fortuiti, a disservizio, o a fatto di terzi. Tutti gli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari, titoli di credito eventualmente rimessi in pagamento dal cliente all intermediario, vengono da quest ultimo accettati salvo il buon fine e senza alcuna obbligazione e/o responsabilità connessa o conseguente alla relativa custodia e/o negoziazione. Indipendentemente dalle risultanze contabili rivenienti dalle elaborazioni prodotte dal software, l obbligazione assunta dal cliente nei confronti dell intermediario con la cessione di ogni singolo titolo si estingue con il rispettivo ed effettivo incasso da parte dello stesso intermediario. Resta comunque inteso che, con l esecuzione del servizio, anche se non espressamente indicato nelle relative distinte, il cliente dichiara il legittimo possesso di ogni titolo ceduto. In ogni caso, qualora l intermediario fosse ritenuto responsabile dell inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti dall esecuzione del servizio, il risarcimento totale dovuto al cliente non potrà in alcun caso superare l 1,00% della movimentazione che ha causato il danno. o) Conguaglio finale: il cliente si intende automaticamente e solidalmente obbligato al risarcimento immediato delle eventuali differenze che dovessero eventualmente insorgere a seguito della cessazione del servizio e/o del relativo conguaglio finale anche se dovute ad errori di trascrizione dei dati da parte dell intermediario. E inoltre a carico del cliente qualsiasi imposta, tassa, tributo o contributo di ogni specie, ordinario e straordinario, con carattere temporaneo o permanente, che dovesse eventualmente colpire il saldo effettivo del conto, anche se per residuo prezzo e/o per accessori. p) Elezione di domicilio: per tutto quanto connesso o semplicemente conseguente all esecuzione del servizio, le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale indicata rispettivamente nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio. q) Varie: Le obbligazioni del cliente relative e comunque connesse all esecuzione del servizio si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa, eredi e successori. Il cliente rimane obbligato a dare immediata comunicazione, con lettera raccomandata, all intermediario qualora intervengano modificazioni o trasformazioni per quanto concerne la denominazione e/o la compagine sociale e/o la titolarità e/o l amministrazione, ivi compresi i provvedimenti che inibiscano la capacità di agire del titolare e/o dei soci e/o degli amministratori. Condizioni economiche applicate al servizio di conto corrente non bancario: Tasso debitore: tasso massimo nominale annuo a debito, entro il limite di quanto accordato al cliente: 7,50%; Tasso di mora: Il tasso di mora è determinato, per ciascun semestre rispettivamente con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, aumentando di 3 punti il tasso Euribor a 6 mesi (ACT/365) rispettivamente per valuta il primo giorno lavorativo del mese di dicembre e di giugno che precede ciascun semestre, rilevato dalla FBE e pubblicato sul circuito Reuters a cura dell ATIC (attualmente ATICFOREX06, colonna ACT/365 ) o, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore (colonna tasso 365 ). Su detti interessi non viene applicata alcuna capitalizzazione periodica. Indicatore Sintetico del Costo (ISC/TAEG): 7,56% (riferito ad un ipotesi di finanziamento come da esempio di seguito riportato): Esempio: calcolo per un importo convenzionale di ,00 Euro. Durata utilizzo delle somme finanziate 120 gg. Data utilizzo 01/04/15 Data versamento delle somme utilizzate 30/07/15 Spese 2,00 Euro Tasso nominale annuo 7,50% Interessi maturati: Euro 246,58 ISC (indicatore sintetico di costo) 7,56% L Intermediario si impegna a riconoscere al cliente le differenze in eccesso che dovessero eventualmente emergere tra il tasso di interesse applicato all operazione corrente e il tasso soglia segnalato ai sensi della legge sull usura nel trimestre di riferimento ovvero alla data della firma del finanziamento stesso. Periodicità addebito degli interessi: gli interessi calcolati sugli utilizzi, saranno addebitati annualmente ovvero il 31 dicembre di ogni anno. Modalità del calcolo interessi: per il calcolo degli interessi si utilizza l anno civile (giorni di calendario trascorsi/365-6) CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE Per il CALCOLO DEGLI INTERESSI si utilizza la durata anno civile: 365 giorni - pagina 6 di 27 -

7 COMMISSIONI E SPESE Spese di liquidazione annuali: Euro 140,00 Spese fisse annuali: Euro 200,00 Spese per operazione: Euro 2,00 Spese per produzione e/invio estratto conto a mezzo posta: Euro 2,50 Spese per produzione e invio estratto conto a mezzo Euro 0,00 Spese per estinzione conto: Euro 0,00 Spese per comunicazioni: recupero spese sostenute Spese per giroconto: Euro 3,00 Spese per pagamenti a mezzo bonifico: Euro 5,00 Spese per rilascio dichiarazioni: Euro 5,00 Spese per rilascio certificazioni: Euro 50,00 Spese per ricerche in archivio: Euro 15,00 Spese per insoluti: Euro 15,00 Spese per richiamo titoli: Euro 10,00 Spese per richiesta esito: Euro 8,00 Spese di istruttoria: 0,00% una tantum Diritti di istruttoria: 0,25% una tantum Commissioni di massimo scoperto: 0,00 VALUTA PER ADDEBITI: prelievo diretto: giorni lavorativi 0 addebito giroconto: giorni lavorativi 0 VALUTA PER ACCREDITI E RIMBORSI contante: giorni lavorativi 0 accredito giroconto: giorni lavorativi 0 assegni circolari: giorni lavorativi 4 assegni bancari: giorni lavorativi 4 assegni postali: giorni lavorativi 4 DISPONIBILITÀ DELLE SOMME ACCREDITATE assegni circolari: giorni lavorativi 4 assegni bancari: giorni lavorativi 4 assegni postali: giorni lavorativi 4 DISPONIBILITÀ SU ACCREDITI DIVERSI Riba: giorni lavorativi 40 RID: giorni lavorativi 40 Effetti cambiari: giorni lavorativi 40 CARTACEO: giorni lavorativi 40 UTILIZZO IN VALUTA DEL CONTO CORRENTE NON BANCARIO: valuta di riferimento: Euro valuta/e utilizzabili: Euro DECORRENZA VALUTE RELATIVE AL SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI/RIBA/RID Giorni in aggiunta rispetto alla scadenza dei crediti: 25 giorni fissi - pagina 7 di 27 -

8 Ai sensi e per gli effetti dell art. 117 del Decreto Legislativo n.385 tutti i predetti costi, commissioni, spese e oneri accessori possono essere soggetti a variazioni e pertanto le tariffe, gli oneri e le condizioni di natura economica sono quelle pubblicizzate dall Intermediario nel corso della durata del rapporto per operazioni della stessa specie. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. DECORRENZA VALUTE RELATIVE AL SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI/RIBA/RID - Giorni in aggiunta rispetto alla scadenza dei crediti: 25 giorni fissi Importo finanziato e attualizzazione del piano di erogazione IMPORTO FINANZIATO Per poter determinare l importo di una operazione di Future Capital Back bisogna definire la misura di sostegno (fabbisogno finanziario) utile alla copertura del piano finanziario programmato dal Cliente. Il fabbisogno finanziario è rappresentato dall ammontare di tutti i futuri costi e degli indebitamenti bancari dei cinque anni successivi alla data della richiesta detratti - eventualmente - delle risorse disponibili da parte del cliente. Le eventuali risorse disponibili del cliente (risorse proprie) rappresentano la sua quota di partecipazione al piano di spesa. Con l operazione di Future Capital Back, il cliente può infatti definire la misura di sostegno che intende utilizzare per la copertura del suo piano finanziario (da un minimo del 10% fino ad un massimo del 100%) per la copertura finanziaria dei costi programmati e degli eventuali indebitamenti bancari in essere (ad esempio: il 30% dei costi e il 100% degli indebitamenti bancari; ecc ). Sulla base delle voci di spesa riportate nel relativo piano finanziario viene di conseguenza stabilito il piano di erogazione assegnato all operazione. Seppur accreditata totalmente in favore del Cliente, l operazione di Future Capital Back, viene resa disponibile volta per volta (due semestri l anno) sulla base delle relative esigenze di cassa. Il piano di erogazione rappresenta pertanto la ripartizione di periodo (valute assegnate all operazione) del relativo fabbisogno finanziario. Nel piano di erogazione vengono riportate le valute assegnate ad ogni singola erogazione (10 erogazioni semestrali) che il Cliente utilizzerà per il pagamento dei costi di gestione e degli eventuali indebitamenti bancari da sostenere per il semestre successivo. ATTUALIZZAZIONE DEL PIANO DI EROGAZIONE: Al fine di garantire - attraverso l operazione di Future Capital Back - sia l esatta copertura del fabbisogno finanziario che l intero ammontare degli interessi dovuti dal Cliente, viene applicato il meccanismo della attualizzazione. Tale condizione garantisce la determinazione della giusta quota di interessi dovuta dal Cliente in relazione agli effettivi periodi di utilizzo delle somme finanziate. Vengono infatti calcolati - per ogni periodo di utilizzo - gli interessi da stornare in favore del Cliente ad un tasso pari a quello riportato nella successiva Sezione 3 Condizioni Economiche. Esempio: l esempio di seguito riportato è riferito all erogazione e conseguente attualizzazione degli interessi in favore del cliente effettuata su una operazione di Future Capital Back (FCB) con programmazione dal al Estremi operazione Totale costi programmati Debito in essere Decorrenza Risorse proprie 30% Risorse proprie 0% Tasso di Attualizzazione 5.75% Quota FCB 70% Quota FCB 100% Nr.o anni programmazione 5 Elaborazione Piano Finanziario Anno Scadenza COSTI PROGRAMMATI DEBITO IN ESSERE - pagina 8 di 27 -

9 I II III IV V Fabbisogno Risorse Proprie Quota FCB Fabbisogno Risorse Proprie Quota Finanziata Totale Risorse Proprie Totale Finanziato 31/07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ Piano di attualizzazione Totale Finanziamento Piano di erogazione Dettaglio erogazioni Dettaglio Attualizzazione Anno Data N.ro Importo N.ro giorni Importo Data Descrizione Importo - 01/01/08 Attualizzazione I 31/07/ /07/08 Erogazione n /01/ /01/09 Erogazione n II 31/07/ /07/09 Erogazione n /01/ /01/10 Erogazione n III 31/07/ /07/10 Erogazione n /01/ /01/11 Erogazione n IV 31/07/ /07/11 Erogazione n /01/ /01/12 Erogazione n V 31/07/ /07/12 Erogazione n /01/ /01/13 Erogazione n Totale attualizzazione in favore del cliente Totale accredito SEZIONE 3 - Condizioni economiche del servizio e dell operazione Il corrispettivo di un operazione di Future Capital Back è espresso in rate, il cui ammontare è in funzione, fra l altro, del capitale finanziato, della durata del periodo di rimborso e del tasso di interesse applicato omnicomprensivo della prestazione dei servizi di advisory finanziario. Le condizioni economiche complessive dell operazione sono espresse da un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Tasso di interesse applicato al finanziamento (omnicomprensivo della prestazione dei servizi di advisory finanziario) Tasso annuale: 6,50% calcolato applicando l ammortamento tedesco. Il piano di ammortamento prevede il pagamento di una rata costante. L'unica differenza è costituita dal pagamento degli interessi che avviene in via anticipata, cioè all'inizio del periodo in cui matureranno. Il calcolo della rata avverrà in base all'equazione: Rata = C ((1+Tann/P) / Tann/P) x (1 - (1 / (1 + Tann/P)(P x A))) dove: C = Capitale (importo del finanziamento); Tann = Tasso annuo del finanziamento espresso in decimali (0,05 per scrivere 5%); P = Periodo annuo, cioè il numero di rate che si pagano nell'anno (per esempio indicare 12 se il pagamento è mensile); A = Numero totale di anni previsti complessivamente per il rimborso; - pagina 9 di 27 -

10 Il relativo importo si ottiene attualizzando l'importo della rata rispetto alla prima scadenza in programma, al tasso del periodo (tasso annuo / periodi annui). Esempio: 1. Consideriamo un mutuo di Euro da rimborsare al 6% fisso con 10 rate semestrali dell'importo, calcolato con l'equazione più sopra, di Euro 5.690, Se il pagamento degli interessi fosse posticipato la quota sulla prima rata ammonterebbe a (capitale) x 3% (tasso semestrale) = Euro. 3. Va però considerato che l'interesse viene corrisposto in anticipo. E' quindi necessario attualizzarne il valore con l'equazione: Valore Attuale = PAGAMENTO (1 + TP) x TP / ((1 + TP) -1) 4. Il valore attuale di Euro risulterà così essere di 1.456,31 Euro. 5. L'altro elemento noto sarà il capitale dell'ultimo pagamento che, non contenendo interessi, coinciderà con la rata. 6. Con gli elementi acquisiti il piano di ammortamento risulterà parzialmente compilato, in questo modo: N rata Interessi Interessi Capitale Quota Capitale Rata (se posticipati) attualizzati Residuo , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,80 0,00 Per completare la costruzione del piano bisognerà partire dal fondo. 7. Essendo già nota la scopertura dell'ultimo anno sarà facile calcolarne il costo in interessi ma, poiché il pagamento è anticipato, bisognerà attualizzarlo. 8. Nel caso della nona rata l'interesse risulterà pari a 5.690,80 (capitale residuo) x 3% (tasso di periodo) = 170,72. Attualizzandolo al 3% diventerà 165,75 9. Sottraendo tale quota interessi dalla rata si otterrà la quota capitale: 5.690,80 (rata) - 165,75 (quota interessi) = 5.525, Che sommata al debito residuo successivo di 5.690,80 indicherà il debito residuo precedente, pari quindi a , Ecco la nuova situazione nella compilazione del piano N rata Interessi Interessi Capitale Quota Capitale Rata (se posticipati) attualizzati Residuo , , , , , , , , , , , ,72 165, , , , ,00 0, , ,80 0, Procedendo a ritroso e applicando lo stesso metodo per ogni pagamento sarà possibile completare il piano che alla fine risulterà così costruito: - pagina 10 di 27 -

11 N rata Interessi Interessi Capitale Quota Capitale Rata (se posticipati) attualizzati Residuo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 924, , , , ,32 781, , , , ,64 634, , , , ,40 482, , , , ,48 326, , , , ,72 165, , , , ,00 0, , ,80 0,00 Tasso di sconto applicato al piano di attualizzazione Tasso di sconto commerciale anticipato: 3,40% annuo (alla data di stampa di questo foglio informativo). Tasso di mora Il tasso di mora è determinato, per ciascun semestre rispettivamente con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, aumentando di 3 punti il tasso Euribor a 6 mesi (ACT/365) rispettivamente per valuta il primo giorno lavorativo del mese di dicembre e di giugno che precede ciascun semestre, rilevato dalla FBE e pubblicato sul circuito Reuters a cura dell ATIC (attualmente ATICFOREX06, colonna ACT/365 ) o, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore (colonna tasso 365 ). Su detti interessi non viene applicata alcuna capitalizzazione periodica. INDICATORE SINTETICO DI COSTO (TAEG) alla data di stampa di questo foglio informativo: 7,31% In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro dell per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG applicata ai sistemi operativi interni, è la seguente: dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K è il numero d ordine di un prestito ; K è il numero d ordine di una rata di rimborso ; A k è l importo del prestito numero K; A k è la rata di rimborso numero K; m è il numero d ordine dell ultimo prestito ; m è il numero d ordine dell ultima rata di rimborso ; t k è l intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m; t k è l intervallo espresso in anni e frazione di anno tra la data del prestito e le date delle rate di rimborso da 1 a m. COMMISSIONI, SPESE ED ONERI ACCESSORI: Commissioni e spese di istruttoria una tantum: 3,50% dell importo accordato - pagina 11 di 27 -

12 Rimborso Spese: il rimborso di tutte le spese preventivamente concordate tra il Cliente e l Intermediario per la prestazione dei servizi di advisory finanziario (come ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il rimborso delle spese: di viaggio e trasferte; di partecipazione e organizzazione - sia in Italia che all estero - a manifestazioni fieristiche, meeting e road show aziendali; di forniture professionali per la prestazione di servizi di consulenza commerciale, fiscale e legale sia in Italia che all estero). Compenso su anticipata estinzione e/o recesso: 0,00% Spese per variazione indirizzo: Euro 50,00 Penale per i casi di decadenza e risoluzione del contratto: 1,00% dell importo accordato. Tale importo può essere assoggettato a variazioni a seconda delle attività programmate nel relativo contratto. Spese per duplicati e certificazioni: Euro 60,00 Commissioni incasso effetti e/o RID e/o MAV: Euro 0,00 Commissioni richiamo effetti e/o RID e/o MAV: Euro 20,00 Variazione domiciliazione effetti e/o RID e/o MAV: Euro 50,00 Compenso per la prestazione dei servizi di Advisory Finanziario: 0,75% del Tasso di interesse applicato all operazione. Tale condizione determina che il Tasso di interesse applicato al finanziamento è comprensivo - per una quota pari allo 0,75% - del complessivo costo forfetariamente concordato tra il Cliente e l Intermediario per la prestazione da parte di quest ultimo dei servizi di Advisory Finanziario di cui al medesimo contratto. Clausola di salvaguardia: a maggior tutela del cliente si conferma che gli interessi corrispettivi e quelli di mora non potranno superare nel loro ammontare complessivo le limitazioni previste ai sensi della legge sull usura (cd. tasso soglia) per le categorie dei finanziamenti erogati, come nel caso di specie, dagli intermediari non bancari ex art. 106 T.U.B. Viene altresì stabilito che gli interessi di mora, ove applicati, sostituiranno gli interessi corrispettivi. In relazione a tanto l Intermediario si intende sin d ora impegnato a riconoscere al cliente tutte le differenze in eccesso che dovessero eventualmente emergere, anche per mero errore di calcolo, tra la rilevazione di tali tassi ed il tasso soglia segnalato ai sensi della legge sull usura nel trimestre di riferimento. Per la determinazione di tali tassi si terrà conto dei criteri di calcolo stabiliti come per legge. Ai sensi e per gli effetti dell art. 117 del Decreto Legislativo n.385 tutti i predetti costi, commissioni, spese e oneri accessori possono essere soggetti a variazioni e pertanto le tariffe, gli oneri e le condizioni di natura economica sono quelle pubblicizzate dall Intermediario nel corso della durata del rapporto per operazioni della stessa specie. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. SEZIONE 4 - Principali clausole contrattuali regolanti il servizio e l operazione Obbligo di rimborso Il piano di rimborso con la tecnica dell ammortamento tedesco prevede il pagamento di una rata costante. L'unica differenza è costituita dal pagamento degli interessi che avviene in via anticipata, cioè all'inizio del periodo in cui matureranno ovvero, il cliente rimborsa il finanziamento - omnicomprensivo della prestazione dei servizi di advisory finanziario - con numero 21 rate di cui: a) la prima rata con scadenza a vista - di importo pari all interesse attualizzato della seconda rata; b) le successive rate con scadenza semestrale di importo costante, comprensivo della quota capitale e dell interesse attualizzato della rata successiva. L Intermediario può liberamente imputare i pagamenti effettuati dal cliente. Il mancato pagamento di una sola rata ricostituisce le condizioni di vincolo di cui in appresso fino a quando verrà mantenuta la situazione di morosità. Condizioni relative allo svincolo della somma mutuata e degli interessi attualizzati - Il cliente costituisce a titolo di deposito cauzionale in favore dell Intermediario la somma finanziata e la somma relativa alla liquidazione degli interessi di attualizzazione. - pagina 12 di 27 -

13 Detta somma garantisce l Intermediario dell esatto e puntuale verificarsi delle condizioni di cui in appresso e pertanto verrà svincolata, di volta in volta, solo ed esclusivamente ad avvenuta presentazione di ogni singola garanzia richiesta dall Intermediario in relazione al finanziamento concesso. Tutti gli adempimenti innanzi elencati dovranno essere puntualmente eseguiti entro i termini e le modalità indicate nel relativo contratto, o nell eventuale termine prorogato ove concesso dall Intermediario. In caso di inadempienza dei termini innanzi specificati l Intermediario potrà, ai sensi dell art C.C., senz altro considerare risolto il contratto di finanziamento, utilizzando la somma costituita in pegno per rivalersi di ogni suo avere in dipendenza del contratto stesso; pertanto, il cliente dichiara e riconosce che il pegno di cui sopra è costituito a favore dell Intermediario a garanzia specifica di ogni suo credito riveniente dall esecuzione del contratto, e della sua eventuale risoluzione per il rimborso di capitale e interessi, e per ogni altra causale, in ogni caso in cui il contratto medesimo dovesse risolversi per qualunque motivo. L Intermediario è investito del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dall Intermediario stesso o che pervengano ad esso successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dall Intermediario e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore dell Intermediario, stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell Intermediario medesimo verso la stessa persona. Quando esistono tra l Intermediario e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., l Intermediario ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità. Utilizzo della somma svincolata - poiché l operazione di Future Capital Back è finalizzata al solo pagamento dei costi di produzione programmati dal cliente e degli indebitamenti già in essere a carico del cliente stesso, il quale, fra l altro, beneficia dell attualizzazione degli interessi creditori liquidati in proprio favore, la somma svincolata - previa integrale costituzione di ogni singola garanzia indicata nel relativo contratto - potrà essere utilizzata dal cliente medesimo per le sole finalità a cui la stessa si riferisce ed alle scadenze riportate nel piano di erogazione allegato al contratto medesimo. L utilizzo degli interessi attualizzati in favore del cliente potrà da quest ultimo essere effettuato solo ed esclusivamente dopo l avvenuta ed integrale costituzione delle garanzie indicate nel contratto. Il primo utilizzo della somma finanziata, invece, potrà essere effettuato previa esibizione, alla scadenza convenuta, di idonea documentazione comprovante il relativo piano di spesa ovvero: a) preventivi e/o copia fatture e/o avvisi di pagamento emessi dalle ditte fornitrici per l utilizzo della somma destinata al pagamento dei costi netti di produzione relativi al semestre di riferimento; b) copia degli avvisi di pagamento o altra idonea documentazione emessa dai rispettivi Istituti di Credito per il pagamento degli indebitamenti bancari relativi al semestre di riferimento. Gli utilizzi successivi potranno essere effettuati dal cliente, alle scadenze convenute, previa esibizione di idonea documentazione comprovante sia l avvenuto impiego delle somme precedentemente utilizzate per le finalità cui le stesse si riferiscono sia il piano di spesa relativo al periodo di riferimento e più precisamente: a) quietanze di pagamento comprovanti l avvenuto impiego delle somme precedentemente utilizzate per le finalità connesse; b) copia dei preventivi e/o delle fatture e/o degli avvisi di pagamento emessi dalle ditte fornitrici per l utilizzo della somma destinata al pagamento dei costi netti di produzione relativi al semestre di riferimento; c) copia degli avvisi di pagamento o altra idonea documentazione emessa dai rispettivi Istituti di Credito per il pagamento degli indebitamenti bancari relativi al semestre di riferimento. Il mancato impiego delle somme utilizzate per le finalità cui le stesse si riferiscono produrrà la risoluzione anticipata del contratto di finanziamento per esclusiva inadempienza del cliente. L utilizzo delle disponibilità medesime è pertanto subordinato all esibizione, da effettuare a cura del cliente alle scadenze ivi indicate, di idonea documentazione attestante le effettive finalità di impiego e alla costituzione delle garanzie richieste dall Intermediario in relazione al finanziamento concesso. L Intermediario quindi non assume alcun obbligo e/o responsabilità in merito alle finalità cui le disponibilità stesse si riferiscono e/o al mancato loro utilizzo per incuria del cliente nonché dell eventuale mancata costituzione delle predette garanzie. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che, il finanziamento concessogli, è finalizzato alla copertura finanziaria della programmazione futura della sua impresa e che, sulla base dei relativi indici di sviluppo, è stato determinato - pagina 13 di 27 -

14 il valore della rispettiva fonte di rimborso, elemento fondamentale per il quale l Intermediario può o meno concedere il finanziamento. Il mancato realizzo delle programmazioni elaborate, con particolare riferimento al pagamento dei costi di produzione e/o degli indebitamenti bancari già in essere a nome del cliente, può pertanto costituire un fondamentale indice di rischio per l esatto adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte con la firma del contratto nonché per il rimborso del relativo finanziamento. L utilizzo della somma finanziata per finalità difformi da quelle stabilite nel contratto, ovvero da quelle dettagliatamente indicate dal Cliente nel proprio piano finanziario, produrrà la decadenza e risoluzione del contratto stesso per esclusiva inadempienza del Cliente. Sulle eventuali disponibilità, non ancora utilizzate dal cliente, l anticipata risoluzione contrattuale, ricostituisce, sulle stesse, le condizioni di vincolo di cui sopra. Qualora l Intermediario acconsenta, al cliente, di poter utilizzare anticipatamente le disponibilità indicate nel piano di erogazione allegato al contratto, su tali somme verranno applicati gli interessi debitori in misura uguale a quelli applicati al servizio di conto corrente non bancario. Limitatamente alle quote stabilite per il pagamento degli indebitamenti bancari (ovvero, per tutte le posizioni di debito trascritte a nome del Cliente nei punti 3 sub A e 3 sub B del piano finanziario allegato sotto la lettera C del contratto di Future Capital Back) è riconosciuta la facoltà dell Intermediario di effettuare direttamente con i rispettivi creditori e senza l onere del rendiconto - l eventuale estinzione e/o l accollo e/o l acquisizione diretta (totale o parziale) - anche a saldo e stralcio dei relativi crediti. In relazione a tanto l Intermediario si intende sin d ora espressamente autorizzato dal cliente: a) a contattare i rispettivi creditori per le finalità su indicate; b) in caso di accollo e/o estinzione e/o acquisizione diretta del relativo credito (anche se effettuata a saldo e stralcio ovvero, per un importo inferiore al valore nominale del/dei credito/i stesso/i) ad addebitare sul conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elettronico contabile dell Intermediario il relativo importo a valore nominale. Estinzione anticipata e recesso - il cliente nonché i suoi eventuali eredi e/o aventi causa può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il finanziamento, così come recedere dallo stesso, previo versamento del debito residuo in linea capitale e degli eventuali interessi di mora dovuti, degli interessi maturati sino al giorno della estinzione, corrispondendo altresì esclusivamente un compenso pari a quello determinato dalle condizioni economiche di cui alla sezione tre di questo foglio informativo. A tal proposito, viene altresì precisato che, per effetto del sistema di calcolo applicato al piano di erogazione su proiezione quinquennale, al relativo piano di attualizzazione degli interessi accreditati in favore del Cliente nonché al piano di rimborso con proiezione decennale con ammortamento alla tedesca, per la determinazione del debito residuo si procederà come di seguito: a) in caso di anticipata estinzione nel periodo antecedente ai cinque anni dalla data della firma del contratto, ovvero prima che siano state accreditate in favore del Cliente tutte le erogazioni programmate nel piano di erogazione allegato al contratto, la determinazione del debito residuo verrà effettuata attraverso lo scorporo delle singole partite di credito e di debito che hanno determinato sia l erogazione sia il rimborso del finanziamento e più precisamente: - storno, in favore del cliente, della quota interessi applicata sulle rate scadute e pagate fino alla data dell estinzione, meglio individuabili nel piano di ammortamento allegato al contratto; - storno, in favore dell Intermediario, degli interessi attualizzati in favore del Cliente in misura pari a quelli determinati nel piano di attualizzazione allegato al contratto; - rideterminazione delle commissioni e spese di istruttoria in relazione alla durata effettiva del finanziamento - tenuto conto che le stesse sono state determinate in relazione al piano di erogazione previsto con durata di cinque anni - (totale commissioni / 5 * numero anni vita finanziamento = commissione effettiva); - rielaborazione degli interessi debitori sulla base degli effettivi periodi di utilizzo delle somme accreditate in favore del Cliente ad un tasso nominale annuo a debito pari a quello applicato al piano di rimborso del finanziamento. Per il calcolo degli interessi si utilizza l anno civile (giorni di calendario trascorsi/365-6). In questo caso, quindi, l ammontare del debito residuo del Cliente sarà determinato dalla somma algebrica delle su indicate rielaborazioni e del saldo effettivo dei seguenti conti intestati a nome del Cliente: - pagina 14 di 27 -

15 - Conto corrente non bancario (è il conto che evidenzia tutte le movimentazioni dare/avere effettuate in relazione ai rapporti di credito intrattenuti dal Cliente con l Intermediario); - Conto erogazioni (è il sottoconto agganciato al conto corrente non bancario che evidenzia: in uscita - mediante giroconto sul conto corrente non bancario - tutte le erogazioni effettuate in favore del Cliente in dipendenza del finanziamento accordatogli ivi compresa, ai soli fini dell esposizione di rischio, la quota di attualizzazione degli interessi liquidati in favore del Cliente stesso; in entrata, la sola quota capitale delle rate pagate); - Conto Cauzioni (è l ulteriore sottoconto agganciato al conto corrente non bancario che evidenzia il dettaglio delle cauzioni accantonate in pegno, così come da condizioni - se previste - applicate al contratto); b) in caso di anticipata estinzione nel periodo successivo ai cinque anni dalla firma del contratto di finanziamento, ovvero dopo che siano state accreditate in favore del Cliente tutte le erogazioni programmate nel piano di erogazione allegato al contratto stesso, il debito residuo sarà determinato dalla sola somma algebrica dei seguenti conti: - Conto corrente non bancario (evidenzia tutte le movimentazioni dare/avere effettuate in relazione ai rapporti di credito intrattenuti dal Cliente con l Intermediario); - Conto erogazioni (evidenzia: in uscita - mediante giroconto sul conto corrente non bancario - tutte le erogazioni effettuate in favore del Cliente in dipendenza del finanziamento accordatogli ivi compresa, ai soli fini dell esposizione di rischio, la quota di attualizzazione degli interessi liquidati in favore del Cliente stesso; in entrata, la sola quota capitale delle rate pagate). - Conto Cauzioni (evidenzia il dettaglio delle cauzioni accantonate in pegno, così come da condizioni - se previste - applicate al contratto); In caso di anticipata restituzione parziale, la durata dell ammortamento non subirà modifiche e si procederà solo alla riduzione delle rate, previa contestuale emissione di nuovi effetti, con effetto da quella successiva alla rata in cui sarà effettuata la anticipata estinzione. Decadenza e risoluzione del contratto - Penale - Il contratto si intenderà automaticamente risolto in danno del cliente nei casi di accertata violazione di quanto previsto dall articolo 1186 C.C., nonché al verificarsi dei seguenti eventi: a) l emissione di decreti ingiuntivi e/o l instaurazione di procedure esecutive, oppure l elevazione di protesti a carico del cliente; b) la dichiarazione di fallimento o l ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex L. 3 aprile 1979 n. 95 e successive modificazioni, la messa in liquidazione o la instaurazione di qualsiasi procedura concorsuale a carico del cliente, sia su istanza propria che di terzi; c) la richiesta di anticipato rimborso da parte di altri finanziatori per inadempimenti di una o più obbligazioni assunte dal cliente; d) l emissione di provvedimenti di sequestro e di confisca di beni, nonché la formalizzazione di atti di alienazione immobiliare o di costituzione di vincoli sugli stessi, che incidano sostanzialmente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e capacità produttiva del cliente; e) non venga costituita, nei termini stabiliti, anche una sola delle garanzie che assistono il finanziamento f) il testo e le relative condizioni riportate nei modelli di fideiussione bancaria eventualmente richiesta dall Intermediario - emessi dal relativo Istituto di Credito risultino essere difformi dalle indicazioni fornite dall Intermediario; g) si scoprissero vizi nei documenti e/o nel piano finanziario presentato dal cliente ed allegato al contratto di finanziamento; il tutto di tale natura che, se si fosse conosciuto in precedenza, avrebbe impedito all Intermediario la concessione del finanziamento; h) tutti gli altri fatti comunque pregiudizievoli a rimborso puntuale del capitale finanziato e degli interessi maturati; i) l utilizzo della somma finanziata per finalità difformi da quelle indicate precedentemente; l) la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle produzioni programmate nel relativo piano finanziario. In tali casi l Intermediario potrà ritenersi liberato da ogni impegno assunto con il relativo contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. In caso di morosità nel pagamento delle rate emesse a rimborso del finanziamento - e qualora il ritardo nel pagamento, anche di una sola rata, superi i 30 (trenta) giorni dalla effettiva scadenza - si avrà la decadenza del Cliente dal beneficio dell ammortamento e del termine e l Intermediario avrà il diritto di richiedere il pagamento integrale di ogni proprio credito, salvo il maggior danno. Inoltre, salvo la quantificazione del maggior danno, in qualunque caso di risoluzione del contratto ed anche per i motivi innanzi dettagliatamente indicati il Cliente dovrà corrispondere all Intermediario una penale comunemente concordata in misura pari a quella determinata dalle condizioni economiche di cui alla sezione tre di questo foglio informativo. Per avvalersi della risoluzione di diritto così determinata sarà sufficiente la semplice comunicazione dell Intermediario al Cliente, con lettera raccomandata A.R.: in tal caso l Intermediario avrà diritto di esigere l immediato rimborso del proprio credito per capitale ed interessi (debito residuo del Cliente) oltre agli interessi di mora in misura pari a quella indicata nelle - pagina 15 di 27 -

16 condizioni economiche di questo documento, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del Cliente che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuna. Sull importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. In caso di decadenza e risoluzione del contratto, per effetto del sistema di calcolo applicato al piano di erogazione su proiezione quinquennale, al relativo piano di attualizzazione degli interessi accreditati in favore del Cliente nonché al piano di rimborso con proiezione decennale con ammortamento alla tedesca, per la determinazione del debito residuo si procederà come di seguito: a) in caso di decadenza e risoluzione del contratto nel periodo antecedente ai cinque anni dalla data della firma del contratto stesso, ovvero prima che siano state accreditate in favore del Cliente tutte le erogazioni programmate nel piano di erogazione allegato al contratto, la determinazione del debito residuo verrà effettuata attraverso lo scorporo delle singole partite di credito e di debito che hanno determinato sia l erogazione sia il rimborso del finanziamento e più precisamente: - storno, in favore del cliente, della quota interessi applicata sulle rate scadute e pagate fino alla data di decadenza e risoluzione del contratto, meglio individuabili nel piano di ammortamento allegato al contratto; - storno, in favore dell Intermediario, degli interessi attualizzati in favore del Cliente in misura pari a quelli determinati nel piano di attualizzazione allegato al contratto; - rideterminazione delle commissioni e spese di istruttoria in relazione alla durata effettiva del finanziamento - tenuto conto che le stesse sono state determinate in relazione al piano di erogazione previsto con durata di cinque anni - (totale commissioni / 5 * numero anni vita finanziamento = commissione effettiva); - rielaborazione degli interessi debitori sulla base degli effettivi periodi di utilizzo delle somme accreditate in favore del Cliente ad un tasso nominale annuo a debito pari a quello applicato al piano di rimborso del finanziamento. Per il calcolo degli interessi si utilizza l anno civile (giorni di calendario trascorsi/365-6). In questo caso, quindi, l ammontare del debito residuo del Cliente, maggiorato della penale come sopra richiamata, sarà determinato dalla somma algebrica delle su indicate rielaborazioni e del saldo effettivo dei seguenti conti intestati a nome del Cliente: - Conto corrente non bancario (è il conto che evidenzia tutte le movimentazioni dare/avere effettuate in relazione ai rapporti di credito intrattenuti dal Cliente con l Intermediario); - Conto erogazioni (è il sottoconto agganciato al conto corrente non bancario che evidenzia: in uscita - mediante giroconto sul conto corrente non bancario - tutte le erogazioni effettuate in favore del Cliente in dipendenza del finanziamento ivi compresa, ai soli fini dell esposizione di rischio, la quota di attualizzazione degli interessi liquidati in favore del Cliente stesso; in entrata, la sola quota capitale delle rate pagate); - Conto Cauzioni (è l ulteriore sottoconto agganciato al conto corrente non bancario che evidenzia il dettaglio delle cauzioni accantonate in pegno, così come da condizioni - se previste - applicate al contratto); b) in caso di decadenza e risoluzione del contratto nel periodo successivo ai cinque anni dalla firma del contratto stesso, ovvero dopo che siano state accreditate in favore del Cliente tutte le erogazioni programmate nel piano di erogazione allegato al contratto, il debito residuo, maggiorato della penale come sopra richiamata, sarà determinato dalla sola somma algebrica dei seguenti conti: - Conto corrente non bancario (evidenzia tutte le movimentazioni dare/avere effettuate in relazione ai rapporti di credito intrattenuti dal Cliente con l Intermediario); - Conto erogazioni (evidenzia: in uscita - mediante giroconto sul conto corrente non bancario - tutte le erogazioni effettuate in favore del Cliente in dipendenza del finanziamento accordatogli ivi compresa, ai soli fini dell esposizione di rischio, la quota di attualizzazione degli interessi liquidati in favore del Cliente stesso; in entrata, la sola quota capitale delle rate pagate). - Conto Cauzioni (evidenzia il dettaglio delle cauzioni accantonate in pegno, così come da condizioni - se previste - applicate al contratto); Restano ferme in ogni caso, tutte le garanzie prestate dal cliente, sia se costituite contestualmente alla firma del contratto di finanziamento, sia se successivamente concesse. Analogo diritto avrà l Intermediario se il cliente o l eventuale garante venga sottoposto a procedimento penale, subisca provvedimenti restrittivi della libertà personale o sia colpito dalle misure e dai provvedimenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, sempre che si tratti di circostanze che, parimenti, ove conosciute all atto della stipula avrebbero impedito la concessione del finanziamento. - pagina 16 di 27 -

17 Se il cliente è una società, uguale diritto, alle stesse condizioni di cui sopra, avrà l Intermediario se le ipotesi ora elencate riguardino gli amministratori, o i soci illimitatamente responsabili. Conferimento di incarico per la prestazione dei servizi di advisory finanziario: con la firma del contratto il cliente conferisce irrevocabilmente all Intermediario, l incarico esclusivo per la prestazione dei servizi di advisory finanziario relativi all esecuzione delle programmazioni oggetto dell'operazione di Future Capital Back. Su specifica richiesta del Cliente che dovrà essere comunicata volta per volta e per iscritto all Intermediario stesso, quest ultimo assisterà il Cliente per tutta la durata del rimborso del Finanziamento: - nell analisi periodica del Piano Finanziario come sopra richiamato; - nell aggiornamento progressivo del Piano Finanziario anche in base all avanzamento dello stato dell arte; - nell individuazione sia in Italia che all estero - di nuovi partners commerciali ed istituzioni finanziarie potenzialmente interessate a condividere con il Cliente la sua politica di business e l eventuale Progetto di espansione e/o di internazionalizzazione della sua impresa; - nella predisposizione della documentazione e del materiale informativo necessario per presentare il Cliente e l eventuale Progetto di espansione e/o internazionalizzazione, consistente in short presentation e Investment Memorandum ; - nella presa di contatto con i potenziali interlocutori, nella presentazione di tali opportunità e nella verifica della loro disponibilità, nonché nelle fasi necessarie per il loro perfezionamento; - nella trattativa con le controparti interessate e nella definizione e formulazione degli accordi contrattuali e/o operativi. Per l esecuzione di tali attività l Intermediario potrà avvalersi dei collaboratori o del personale dipendente nonché di altri professionisti anche specialisti che lo possano eventualmente assistere nello svolgimento delle stesse, definendone esattamente i compiti e le responsabilità. In relazione alla medesime attività, l Intermediario avrà esclusiva nel contattare, presentare e nell assistere il Cliente per il conseguimento delle attività che saranno programmate in funzione dell affidamento conferitogli. Al fine di consentire il monitoraggio delle attività che saranno espletate dal Cliente per effetto del Finanziamento ricevuto e della prestazione dei servizi di advisory finanziario, l Intermediario, anche per il tramite di propri incaricati, potrà, in qualsiasi momento disporre controlli e ispezioni per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione del Finanziamento e dei relativi Servizi. Fino ad integrale rimborso del finanziamento, all Intermediario è riconosciuto il diritto di: a) effettuare, anche tramite terzi, tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie ed indispensabili per controllare il rispetto da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la firma del contratto; b) acquisire, anche tramite terzi, ogni dato e notizia riguardante la gestione dell impresa, e ciò anche attraverso verifiche di carattere contabile, amministrativo e gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo sistemi contabili ed elaborazioni atti a rappresentare i reali risultati economici, finanziari e commerciali dell impresa, secondo le scadenze e gli schemi di rilevazione dati predisposti dall Intermediario. Qualora il cliente non acconsenta all Intermediario di poter effettuare tali attività ispettive, il contratto potrà essere ritenuto risolto. Collaborazione con i terzi - per l esecuzione del contratto e per tutto quant altro allo stesso connesso e/o semplicemente conseguente l Intermediario potrà avvalersi di propri collaboratori e/o del personale dipendente nonché di altri professionisti anche specialisti, Banche ed Istituti di Credito che lo possano eventualmente assistere nello svolgimento di tale attività, definendone esattamente i compiti e le responsabilità. Limitazione di responsabilità - con la firma del contratto il Cliente dichiara che non potrà essere imputato a carico dell Intermediario alcun tipo di responsabilità, qualora il Cliente non riesca, per qualunque motivo, a raggiungere uno qualsiasi degli obiettivi prefissati o semplicemente sperati in relazione a quanto dallo stesso programmato per effetto del finanziamento accordatogli e della relativa prestazione dei servizi di advisory finanziario. Obbligo di riservatezza - in relazione al rapporto di collaborazione e/o all assistenza richiesta e/o di finanziamento connesso alla programmazione e/o all esecuzione del piano finanziario presentato dal cliente e/o al monitoraggio dello stesso, il cliente medesimo si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite dall Intermediario, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione. A tale scopo il cliente adotterà tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate. Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenute riservate, sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al cliente o ai suoi - pagina 17 di 27 -

18 dipendenti e/o collaboratori e/o terzi soggetti che lo supportino a qualunque titolo nello svolgimento dell attività aziendale, lo stesso sarà tenuto a risarcire all Intermediario i danni diretti e indiretti, consequenziali alla violazione dell'obbligo di riservatezza. II vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. Controversie / Foro Competente - tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione di quanto oggetto del contratto saranno rimesse alla esclusiva competenza del Foro di Bari. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la competenza territoriale sarà del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, ovvero del Foro di Bari se la residenza o il domicilio del consumatore è stabilita al di fuori del Territorio dello Stato. Eventuali reclami vanno indirizzati con lettera raccomandata A/R o Fax o ad uno dei seguenti indirizzi: Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. - UFFICIO RECLAMI - Via Venezia, n. 55, Bari se a mezzo fax al numero: se a mezzo a: ufficio.reclami@genercom.it Trasparenza - questo articolo: richiama l attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti; riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia; non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob. SEZIONE I - DIRITTI DEL CLIENTE Il Cliente ha diritto: a) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE copia dell informativa recante i principali diritti del cliente; b) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull Intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; c) qualora l Intermediario si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia dell informativa recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi all operazione o al servizio offerto; d) di OTTENERE, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l Intermediario (ed il Cliente) alla stipula del contratto; e) di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi; f) di RICEVERE comunicazioni periodiche sull andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali; g) di essere INFORMATO di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente contenente in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni (il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall art. 118 T.U.B. per consentire al Cliente di recedere). In quest ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente; h) nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente; i) in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura (per l art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007 è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, - pagina 18 di 27 -

19 ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il Mutuatario, che richieda l estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante ); l) di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; m) di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (la moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall emittente); n) in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento, assistiti da garanzie reali e/o personali, di SURROGARE all Intermediario altro mutuante, con subentro nelle garanzie accessorie, senza oneri o penali e senza perdere eventuali benefici fiscali; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (il credito al consumo è una forma di prestito, che l Intermediario e/o la Banca accorda per l acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta consumatore ). IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO: o) di ADEMPIERE in via anticipata (prima della scadenza) o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore a quello indicato nelle relative condizioni economiche, ovvero contrattuali se derogate; p) di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione; q) nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE contro quest ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. INOLTRE, PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO IL CLIENTE HA DIRITTO: r) qualora si tratti di persona fisica, nei contratti di mutuo: - per l acquisto della prima casa, stipulati dal 2 febbraio 2007; - per l acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, stipulati dal 3 aprile 2007 o accollati a seguito di frazionamento dal 1 gennaio 2008; s) di RICHIEDERE L ESTINZIONE ANTICIPATA, anche parziale, SENZA ESSERE TENUTO AD UNA DETERMINATA PRESTAZIONE a favore dell Intermediario, ivi incluso il pagamento di penali; nei contratti di mutuo per l acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, già stipulati o accollati a seguito di frazionamento; t) di ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL PROPRIO DEBITO, qualora si tratti di debito derivante da contratti di MUTUO FONDIARIO diversi da quelli di cui al precedente punto r), corrispondendo all Intermediario esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l estinzione contrattualmente stabilito; u) di OTTENERE, senza alcun onere o spesa a suo carico, PER LA CANCELLAZIONE DELL IPOTECA iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, il rilascio di quietanza attestante la data di estinzione dell obbligazione e la trasmissione al Conservatore, a cura dell Intermediario, della relativa comunicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, salvo il caso in cui, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, l Intermediario comunichi al Conservatore ed al Cliente debitore che l ipoteca permane. v) di ESERCITARE, senza alcun onere o spesa a suo carico, LA FACOLTA DI SURROGAZIONE di cui all articolo 1202 del Codice Civile (cd. Portabilità). Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni, per esclusiva colpa del finanziatore originario, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all 1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali. Le disposizioni di cui al presente articolo: a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. In caso di surroga, per la determinazione del debito - pagina 19 di 27 -

20 residuo del contratto di finanziamento originario, si terrà conto delle modalità di calcolo contrattualmente previste nei casi di anticipata estinzione o recesso. SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del Cliente: a) l OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità; b) l OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell Intermediario e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo documento, dell informativa recante i principali diritti del cliente e dei Fogli Informativi relativi all operazione o servizio offerto; c) l OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della eventuale firma di titoli strutturati (per titoli strutturati si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato), il relativo Foglio Informativo; d) l OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell acquisto di prodotti complessi, il relativo Foglio Informativo; e) l OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; f) l APPROVAZIONE SPECIFICA ai sensi dell art. 1341, comma 2, cod. civ. della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata all Intermediario di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo; g) l APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi; h) la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; i) la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (in particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi in mancanza di pubblicità nulla è dovuto ); l) la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso un Intermediario e/o una Banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; m) nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE: 1. dell importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni; 2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti; 3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell attività di collocamento stessa; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE: n) l INDICAZIONE, nell ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità; o) l OBBLIGO di indicare nei contratti: l ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica; p) l OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l ammontare dell eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato; q) l OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all uso di una carta di credito: il massimale e l eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto; r) l APPLICAZIONE delle disposizioni previste dall art codice civile (Art del codice civile inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà : Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, - pagina 20 di 27 -

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