SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA GIUDICE UNICO: M. Riolo

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1 * A cura dell'ufficio Stampa Sentenza n. 109/2007 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA GIUDICE UNICO: M. Riolo FATTO Il signor P.F., già dipendente dell Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1/4/2000. Il trattamento pensionistico è erogato dall I.N.P.D.A.P. Con il ricorso proposto contro l I.N.P.D.A.P., il P. ha lamentato il mancato accoglimento della domanda da lui presentata all Istituto Previdenziale in data 10/12/2002, tendente al riconoscimento del diritto al beneficio della rivalutazione dell anzianità contributiva, previsto dall art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, a favore dei soggetti esposti all amianto. L I.N.P.D.A.P., con determinazione posizione n in data 24/4/2003, ha respinto la suddetta domanda perché presentata successivamente alla data di collocamento a riposo e perché priva della prescritta certificazione I.N.A.I.L. attestante il periodo di esposizione all amianto. Con il gravame proposto a mezzo dell Avv. Alessandra Callegari, parte ricorrente assume che il diniego frapposto dall I.N.P.D.A.P. determina una violazione e falsa applicazione dell art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 sia sotto il profilo della proposizione della domanda dopo la cessazione dal servizio sia sotto il profilo della mancanza di certificazione INAIL. Quanto al primo aspetto è stato addotto che l unico limite temporale per l applicazione del beneficio in questione è rappresentato dall entrata in vigore della legge n. 257/1992 nel senso che esso non spetta soltanto a coloro che alla predetta data erano già titolari di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità. Sotto il secondo profilo, ha assunto che la legge n. 257/1992 subordina la concessione di detto beneficio alla sola condizione che il lavoratore sia stato esposto all amianto per un periodo superiore ai dieci anni, e non richiede alcuna specifica documentazione in ordine alla sussistenza di detto requisito, né richiede che tale esposizione sia certificata esclusivamente dall INAIL. A sostegno della pretesa dedotta in giudizio ha richiamato la dichiarazione resa dal Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova con la quale si afferma che dal censimento dei materiali contenenti amianto è risultato che presso le Gallerie di servizio (Galleria Lavanderia Disinfezione e Pronto Soccorso) e presso la Centrale Termica è stata accertata presenza di amianto. Il periodo di servizio con riferimento al quale è stata chiesta l applicazione del beneficio di cui è causa va 13/11/1975 al 1/12/1990, periodo, questo, nel quale il P. assume di aver prestato la propria attività in qualità di ausiliario Ufficio Tecnico presso le gallerie di servizio (Galleria del pronto soccorso e Galleria Lavanderia Disinfezione) ed i fondi della Centrale Termica dell Ospedale San Martino, caratterizzati dalla presenza di fibre d amianto, con un esposizione giornaliera di n. 8 ore. Ha depositato attestazione del Direttore Generale dell Ospedale S. Martino, dove si dichiara che il P., come ausiliario dei muratori ha provveduto alle pulizie dei vari cantieri e provvedeva anche alle pulizie delle gallerie di servizio e dei fondi della centrale termica con una presenza assidua in locali a rischio di fibre di amianto. L interessato ha prodotto: - la comunicazione dell INAIL in data 8/4/2002, che nega l avvenuta esposizione all amianto ( sulla base degli accertamenti effettuati..e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore del lavoro ); - la certificazione di servizio dell Unità Operativa risorse umane dell Ospedale San Martino riguardante i servizi prestati dal P. (Operaio non qualificato dal 13/1/1975 al 19/12/1979; operaio non qualificato dal 20/12/1979 al 31/12/1997; ausiliario specializzato dal 1/1/1998 al 31/3/2000). 1

2 E stata depositata anche documentazione riguardante il censimento dei materiali contenenti amianto presso l Azienda Ospedaliera S. Martino. Il ricorrente ha chiesto al giudice l accertamento dell esposizione all amianto e il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell anzianità contributiva con applicazione del coefficiente di 1,5, In via istruttoria, l interessato ha chiesto l ammissione di prove testimoniali sui punti del gravame, riguardanti l avvenuta esposizione all amianto e la durata giornaliera di detta esposizione, indicando come testi i Signori S. G.e e F. P.. Ha chiesto che il giudice ammetta C.T.U. al fine di accertare se e per quanto tempo vi sia stata esposizione all amianto ed in quale concentrazione tale materiale fosse presente negli ambienti di lavoro. L I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio con memoria depositata il 17/11/2005 ed, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all accertamento del requisito in questione, prospettando la necessità di chiamare in causa l I.N.A.I.L. Nel merito, l Istituto ha addotto che il beneficio di cui è causa spetta soltanto ai lavoratori delle industrie obbligate a cessare l attività amiantifera, individuando lo scopo della legge nell intento di sostenere i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza delle soppressioni delle lavorazioni dell amianto. A sostegno della propria tesi, ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione. L I.N.P.D.A.P. in data 3/1/2007 e in data 4/1/2007 ha presentato ulteriori memorie difensive, con le quali ha insistito sulla legittimità del proprio operato, richiamando, in particolare, la normativa più recente in materia di amianto, ovvero l art. 47 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, l art. 3 comma 132 della legge 350/2003, il Decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 27/10/2004, e assumendo che tale normativa riafferma la competenza dell I.N.A.I.L. al rilascio della certificazione attestante il rischio morbigeno. L Istituto ha evidenziato che la richiesta di rigetto del gravame è ulteriormente supportata dal giudizio negativo emesso dall I.N.A.I.L., di cui ha dato notizia il ricorrente stesso nell atto introduttivo del giudizio. A sostegno delle proprie conclusioni, ha richiamato giurisprudenza di questa Sezione. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale a far data dall istanza amministrativa (10/12/2002). Con memoria presentata il 4/1/2007, l Avv. Alessandra Callegari ha insistito per l accoglimento del ricorso, riprendendo le argomentazioni già in atti e depositando cartella clinica relativa ad intervento chirurgico subìto dal richiedente per K laringe, assumendo che detta infermità sarebbe stata causata dall avvenuta esposizione all amianto. All odierna pubblica udienza il difensore della parte ricorrente ha ampiamente ribadito le argomentazioni già svolte in gravame e in memoria, soffermandosi, in particolare, sulla non necessarietà della certificazione INAIL e sul contenuto della documentazione prodotta in giudizio, a suo avviso sufficiente per la prova del requisito rischio amianto. Dopo la trattazione il giudizio è stato definito con sentenza, dando lettura del dispositivo. Considerato in DIRITTO Il ricorrente, con riferimento alla legge n. 257/1992, chiede, per il periodo dal 13/11/1975 al 1/12/1990, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell anzianità contributiva con applicazione del coefficiente di 1,5. Occorre premettere che la domanda avanzata in via amministrativa non è stata supportata da alcuna certificazione INAIL. In sede giurisdizionale l interessato ha prodotto il provvedimento, richiamato in narrativa, con il quale l INAIL ha escluso l avvenuta esposizione all amianto nei luoghi di lavoro. Detto ciò, la legge 27 marzo 1992 n. 257, riguardante Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto, all art. 13 comma 8, come modificato dall art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271, dispone: Per i lavoratori che siano stati 2

3 esposti all amianto per un periodo superiore a dieci anni, l intero periodo lavorativo soggetto all assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall esposizione all amianto, gestita dall INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. Nel caso di specie, l I.N.P.D.A.P. ha negato l applicazione del suddetto beneficio di moltiplicazione del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione INAIL perchè la relativa domanda è stata presentata dopo l avvenuto collocamento a riposo, e perché l interessato non era in possesso della prescritta certificazione dell I.N.A.I.L. Per quanto riguarda il primo aspetto, devesi rilevare che l interpretazione restrittiva seguita dall I.N.P.D.A.P. nel ritenere che il beneficio in argomento poteva essere richiesto soltanto dal lavoratore in costanza di attività, non è condivisa da questo giudice perché si appalesa in contrasto con il quadro normativo di riferimento e con il dato giurisprudenziale offerto dalle sentenze della Corte di Cassazione in materia. Quanto al dato normativo, l espressione Per i lavoratori contenuta nell art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in mancanza di altre specifiche disposizioni riguardanti eventuali termini di presentazione della domanda, non può essere intesa nel senso che il beneficio va richiesto in costanza di attività, ma va riferita allo status che doveva essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge introduttiva del beneficio (28/4/1992), e cioè va intesa nel senso che i beneficiari sono da individuare in quei soggetti che alla predetta data non erano già stati collocati in pensione, ma erano ancora lavoratori. Pertanto -diversamente dal ricorrente che, come riportato in narrativa è stato collocato a riposo a decorrere dal 1/4/2000- soltanto i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità non rientrano tra i destinatari del beneficio (cfr.: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 757 del 17/1/2005, sent. n del 9/12/2002). Per una più ampia motivazione sull ammissibilità della domanda proposta dopo la cessazione dal servizio si fa riferimento alla sentenza di questo giudice n. 851/2006 ed ai richiami giurisprudenziali in essa contenuti. Passando, poi, all altro aspetto, su cui si fonda il diniego contestato in questa sede giudiziaria, relativo al fatto che l interessato non è in possesso della prescritta certificazione dell I.N.A.I.L, devesi, invece, affermare che nessun rilievo può essere fondatamente mosso alla Amministrazione dell INPDAP qui convenuta per le motivazioni che seguono. Sul punto si impone un preliminare excursus normativo sulla pretesa all esame per evidenziare che per i soggetti, come il ricorrente, che hanno maturato il diritto a pensione prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003 (art, 47, comma 6 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), i presupposti necessari ad integrare la fattispecie costitutiva del relativo diritto sono i seguenti: a) assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti l'esposizione ad amianto; b) assoggettamento dell'intero periodo contributivo all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall esposizione all amianto gestita dall'inail; c) soggezione dell'interessato al rischio morbigeno, da intendersi, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, come rischio effettivo del manifestarsi di malattie ricollegabili all'amianto, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione nell'aria di fibre di amianto pari o superiore ai valori limite indicati dal D.L..vo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dall'art. 3 della L. n. 257 del 1992, poi sostituito dall'art. 16 della L. 24 aprile 1998, n. 128 (Corte cost., sent. n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002; Corte di Cassazione Sez. lavoro, sent. n del 2001, sent. n del 2002). Va da sé che, già dalla stessa formulazione letterale del comma 8 dell art. 13 in questione, discende l onere per il richiedente di supportare la propria domanda previdenziale con la prova, tramite apposita certificazione, che il periodo lavorativo di cui si chiede la valorizzazione contributiva ai fini pensionistici, era.soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall esposizione all amianto, gestita dall INAIL., come richiesto dalla norma de qua. Risulta, invece, estranea e, comunque, deve precedere tale contesto previdenziale ogni eventuale 3

4 contestazione relativa al mancato rilascio da parte dell INAIL della certificazione stessa, alla sua formulazione negativa e al mancato assoggettamento del periodo lavorativo preteso alla suddetta assicurazione obbligatoria INAIL, da proporre, evidentemente, in altra sede giurisdizionale in contraddittorio con il datore di lavoro e/o lo stesso INAIL. Del resto la Cassazione (Sez. Lavoro n del 21 giugno 2002) ha riconosciuto.l attualità dell interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l accertamento della effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla rivalutabilità dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all amianto, affermando, quindi, che tale interesse qualificato può avere un autonoma tutela giurisdizionale. Va osservato che, come sopra accennato, secondo l elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il servizio cui il legislatore ha fatto riferimento nel prevedere il beneficio della rivalutazione dell anzianità consiste in un attività particolarmente rischiosa, che tale si qualifica per l avvenuto superamento del valore massimo di concentrazione di amianto nell ambiente di lavoro. Il superamento del limite di tollerabilità -al di sopra del quale sono ipotizzabili quelle situazioni di rischio concreto ed effettivo che legittimano la concessione del beneficio de quo- per espresso disposto normativo, va certificato dall I.N.A.I.L., né tale carenza o la certificazione negativa può essere superata con il ricorso alla prova testimoniale (come richiesto da parte attrice), trattandosi di valutazioni di carattere tecnico che, inoltre, presuppongono la rispondenza a precisi parametri e procedure la cui previsione e definizione lo stesso legislatore ha affidato a specifiche norme, anche di natura secondaria. Al riguardo si evidenzia, a conforto del convincimento di questo Giudice e per completezza dell excursus normativo, che l art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002 n. 179, ha espressamente richiamato per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate dall INAIL sulla base degli atti d indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La conferma della specificità degli accertamenti e della certificazione richiesta per il riconoscimento del beneficio in questione è contenuta, poi, in forma chiara ed esplicita nell art. 47, comma 2 e comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 20/11/2003 n. 326, dove si stabilisce che la sussistenza e la durata dell esposizione all amianto sono accertate e certificate dall I.N.A.I.L., e nel disposto del successivo comma 5, che introduce il termine di decadenza di 180 giorni per la presentazione della domanda all INAIL stesso. Il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, di attuazione dell articolo 47 del suddetto D.L. n. 269/2003, all art. 3 disciplina la procedura che deve essere seguita dall I.N.A.I.L. nell accertamento diretto alla verifica della sussistenza o meno dell esposizione all amianto. L Istituto esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell azienda stessa. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull esposizione all amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza. In siffatto contesto normativo si appalesa infondata la tesi di parte ricorrente, secondo la quale la legge non richiederebbe alcuna prova qualificata circa la sussistenza del requisito di cui è causa. D altra parte, anche dopo le modificazioni di cui all art. 47 del D.L. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003, che, riducendo il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25, ha superato la preclusione dell iscrizione all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, la certificazione INAIL è prova essenziale della specifica concentrazione di amianto prescritta dallo stesso art. 47. Pertanto, la positiva certificazione INAIL prevista dalla legge per il conseguimento del beneficio in argomento si configura, ad avviso di questo giudice, come presupposto del diritto di cui si chiede il riconoscimento all Istituto Previdenziale. 4

5 D altra parte l I.N.P.D.A.P. è tenuto a provvedere in conformità alla certificazione INAIL. L art. 3 del citato Decreto di attuazione del D.L. 269/2003, al comma 10, stabilisce che Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall INAIL presenta domanda di pensione all ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto. Detto ciò, emerge con chiarezza che l obbligatorietà per il richiedente della certificazione a corredo della domanda è fase estranea e preliminare all iter provvedimentale di competenza dell Ente previdenziale, e soltanto le implicazioni relative a quest ultimo iter sono sindacabili davanti al giudice delle pensioni. L obbligatorietà dell INPDAP di conformarsi al contenuto della certificazione configura come incongruente la contestazione a quest ultimo, a conclusione di un iter provvedimentale necessariamente negativo in caso di assenza di certificazione o di certificazione negativa, della mancata valorizzazione di un periodo lavorativo che si assume svolto a rischio amianto. Ne discende che le contestazioni conseguenti al mancato rilascio della certificazione INAIL o al contenuto negativo della stessa non possono essere fatti valere, come dianzi precisato, davanti a questo giudice. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nel giudizio sull accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo l unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l Ente previdenziale che eroga la prestazione pensionistica (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n del 19/6/2002, sent. n del 29/11/2002). Le questioni riguardanti la sussistenza o meno del rischio amianto, richiedendo il contraddittorio con l INAIL, devono, pertanto, essere proposte in altra sede giurisdizionale. Quanto, infine, alla domanda di C.T.U., formulata in gravame, al di là della considerazione che l ammissione della consulenza tecnica non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l onere di fornire (Cass. Civ. Sez. Lav. 17 ottobre 1988, n. 5645), ritiene il giudicante di non poter accogliere tale richiesta. In assenza della certificazione INAIL, che costituisce il documento a supporto e a giustificazione della domanda amministrativa, la richiesta di consulenza mira sostanzialmente a conseguire in sede giudiziale un accertamento sostitutivo di detta dichiarazione e non fungerebbe da strumento di ausilio del giudice per valutare le prove fornite dalle parti in causa. La C.T. ambientale, inoltre, dovrebbe accertare la concentrazione di amianto nei luoghi in cui il ricorrente ha prestato lavoro nel periodo di riferimento (1975/1990, ben 15 anni fa), e ciò comporterebbe il ricorso a consulenti tecnici con specifica competenza in materia ingegneristica. La tipologia di detto accertamento non trova però agganci normativi nella specifica materia pensionistica. In disparte la considerazione che la legge 21 luglio 2000 n. 205, nel prevedere l applicazione davanti al giudice unico delle pensioni di alcune norme del codice di procedura civile riguardanti il processo del lavoro, ha specificatamente richiamato gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 e non anche l art. 424 c.p.c. in materia di consulenza tecnica, sembra al giudicante che nel processo pensionistico il potere di accertamento del giudice è limitato all acquisizione di valutazioni tecniche in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti (art. 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, richiamata dall art. 1 della legge n. 19/1994), e non si estende ad indagini riguardanti elementi specifici del rapporto di lavoro che fungono da presupposti del diritto fatto valere in giudizio. Similmente accade in altri istituti dell ordinamento pensionistico: riscatto della durata legale degli studi universitari, aumenti nel computo di servizi (campagne di guerra ecc). Si tratta di benefici il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza di una positiva certificazione di studio o di servizio che funge da presupposto essenziale. Né all inesistenza di detta certificazione può supplire il giudice pensionistico con accertamenti diretti a sindacare il mancato conseguimento o rilascio del titolo di studio o di servizio. Infine, non assume rilievo nel presente giudizio la cartella clinica prodotta dalla difesa (relativa all intervento chirurgico subito dal richiedente per K laringe ). Da essa, peraltro, emergono elementi che metterebbero in discussione la tesi difensiva secondo la quale l infermità tumorale costituirebbe una prova dell avvenuta esposizione all amianto (nella parte relativa alla storia clinica dell infermità si legge: disfonia in forte fumatore ). In base alle argomentazioni svolte, il diniego frapposto dall I.N.P.D.A.P. risulta 5

6 legittimo e questo giudice ritiene di dover respingere il ricorso perché non vi è la prova dell esposizione qualificata all amianto, né risulta l iscrizione del relativo periodo contributivo all assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall esposizione all amianto, gestita dall I.N.A.I.L. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando RESPINGE Il ricorso n , proposto da P.F.. Spese compensate. Così deciso in Genova il 15 gennaio 2007 Depositata in Segreteria il 05/2/2007 6

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