REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 9 maggio 2011, composto dai Sig.ri magistrati: dott.ssa Elena Raganelli - Presidente, dott. Stefano Cardinali - Giudice, dott. Guido Romano - Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n del ruolo contenzioso generale dell'anno 2007 posta in deliberazione all'udienza dell'11 ottobre 2011, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente tra Centroplastica S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Venti Settembre, n. 3, presso lo studio degli avv.ti Federica Sandulli e Antonio Nardone che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione, attrice; e E.I., elettivamente domiciliato in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 1, presso lo studio dell'avv. Carlo Fasella che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto; Plaster S.r.l., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 1, presso lo studio dell'avv. Carlo Fasella che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta; Società Fiduciaria e di Revisione - Fidrev S.r.l., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 16, presso lo studio dell'avv. Franco Pandolfo che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta; Oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo Con atto di citazione ritualmente notificato, la Centroplastica S.r.l. in liquidazione (nel prosieguo, anche solo Centroplastica S.r.l.) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, E.I., la Fidrev S.r.l. e la Plaster S.r.l. proponendo - nell'ambito del procedimento per sequestro presso terzi (iscritto presso questo Tribunale al n /2005 r.g.e.) - giudizio per accertamento dell'obbligo del terzo, al fine di sentire "a) accertare e dichiarare che la quota di partecipazione intestata alla Fidrev del valore nominale di Euro ,00 nella società Plaster S.r.l. di cui in premessa è solo fiduciariamente intestata alla Fidrev S.r.l., mentre è di effettiva

2 titolarità del sig. E.I.; b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'entità delle somme che la Fidrev S.r.l. ha percepito dalla data di notifica del sequestro da parte della Plaster S.r.L, a qualunque titolo dovute, in virtù di mandato fiduciario, al Sig. I.; c) per l'effetto, condannare la società Fidrev S.r.l. ad accantonare le suindicate somme, nonché tutte le somme ed i crediti futuri che dovesse vantare nei confronti della Plaster S.r.l. ed effettivamente dovuti al sig. I., in virtù del suindicato mandato fiduciario, sino alla concorrenza del sequestro notificato". A fondamento della svolta domanda, l'attrice rappresentava che: a seguito di ricorso della Centroplastica S.r.l., con ordinanza del 28 aprile 2004, il Tribunale di Napoli autorizzava la predetta società a sottoporre a sequestro conservativo i beni, mobili ed immobili, ed i crediti dei Sig.ri C.I. ed E.I., fino alla concorrenza del valore di Euro ,00; il sig. E.I. è creditore della Società Fiduciaria e di Revisione - Fidrev S.r.l. con sede in Roma, piazza della Libertà, n. 10; con atto di sequestro presso terzi la Centroplastica ha chiesto che fossero sottoposti a sequestro conservativo tutti i crediti presenti e futuri vantati dal Sig. E.I. nei confronti della Fidrev S.r.l., nonché tutti i titoli e le quote societarie di titolarità effettiva del sig. I. ma intestati, anche in forma fiduciaria, alla Fidrev; con il medesimo atto, la Centroplastica citava in giudizio la Fidrev S.r.l. affinché rendesse la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; incardinato il giudizio al n. r.g.e /2005, alla prima udienza del 26 settembre 2006, la Fidrev non compariva ed il giudice rinviava il procedimento all'udienza del 19 dicembre 2006 onerando il ricorrente di comunicare il rinvio alla società terza; anche all'udienza del 19 dicembre 2006, la Fidrev non compariva e, quindi, il giudice disponeva il giudizio di accertamento; il Sig. E.I. era titolare di una quota di partecipazione del valore di nominali Euro ,00 nella società Plaster S.r.l. che, con atto redatto dal notaio dott. Antonio Manzi, in data 22 novembre 2002, cedeva fiduciariamente alla Fidrev S.r.l. che ha che oggetto l'assunzione e l'amministrazione dei beni per conto di terzi; tale cessione deve intendersi eseguita solo fiduciariamente con la conseguenza che è interesse della Centroplastica S.r.l. che venga accertata l'effettiva titolarità, da parte di E.I., delle quote di partecipazione al capitale sociale della Plaster. Sulla scorta di tali premesse la Centroplastica S.r.l. concludeva come sopra riportato. Si costituiva la Fidrev S.r.l. la quale - rilevata la propria completa estraneità alla vicenda in esame - rappresentava che le società fiduciarie sono obbligate alla riservatezza in ordine tanto alla identità dei clienti quanto al contenuto del contratto di mandato. Si costituivano, altresì, con separate comparse, la Plaster S.r.l. ed E.I. i quali - eccepita preliminarmente la sottoposizione della controversia al c.d. rito societario e, comunque, l'inapplicabilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo alla controversia volta all'accertamento dell'esistenza di un patto fiduciario - concludevano, nel merito, per il rigetto della domanda. Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione documentale, successivamente, all'udienza dell'11 ottobre 2012, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. 1. In via preliminare, occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sul rito applicabile al presente giudizio. Va premesso, sul punto, che, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Centroplastica S.r.l. ha richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che la quota di partecipazione intestata alla Fidrev del valore nominale di Euro ,00 nella società Plaster S.r.l. di cui in premessa è solo fiduciariamente intestata alla Fidrev S.r.l., mentre è di effettiva

3 titolarità del sig. E.I." e di condannare, conseguentemente, la Fidrev ad accantonare le somme percepite dalla Plaster dalla data di notificazione del sequestro. Ciò posto, sebbene si inserisca nell'ambito di un giudizio esecutivo, la presente controversia, avendo ad oggetto l'accertamento della titolarità delle quote di partecipazione della Plaster S.r.l. e, quindi, l'esistenza di un negozio fiduciario in essere tra E.I. e la Fidrev S.r.l., rientra nelle cause che, ai sensi dell'art. 1 lett. b) deld.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (oggi abrogato), erano soggette, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, al c.d. rito societario e non già al rito ordinario. Deriva da tale conclusione che, a niente del quinto comma dell'art. 1 menzionato, il Tribunale dovrebbe disporre il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo invitando le parti a procedere allo scambio delle memorie di cui all'art. 7 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Tuttavia, attesa l'intervenuta abrogazione del rito societario, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo ed in base alla considerazione che la trattazione del procedimento con il rito ordinario non ha in alcun modo leso i diritti di difesa delle parti, ritiene il Tribunale di non dover procedere al mutamento del rito (che importerebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione), ma di garantire, comunque, la collegialità della decisione prevista dall'abrogato rito societario. 2. Sotto altro profilo, i convenuti E.I. e Plaster S.r.l. eccepiscono l'inapplicabilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.) all'ipotesi di accertamento dell'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata. Il rilievo non appare condivisibile. Come è noto, il processo di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute; ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee (cfr., in questi termini, Cassazione civile sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1949; Cassazione civile sez. III, 22 gennaio 1990, n. 320, Cassazione civile sez. lav., 18 novembre 2010, n ). Tuttavia, nell'ambito di tale giudizio - che, comunque, ha una sua propria vita e mantiene la sua autonomia rispetto al procedimento esecutivo nel cui ambito incidentalmente si inserisce (cfr., Cassazione civile sez. III, 10 agosto 1992, n. 9452) - non è precluso al giudice di valutare la sussistenza di un rapporto fiduciario intercorrente tra il debitore ed il terzo sempre che ciò conduca, secondo la prospettazione dell'istante, all'accertamento del diritto al pagamento delle somme dovute. Conseguentemente, non corrisponde al vero che "il vero destinatario dell'azione proposta da Centroplastica con il presente giudizio non è il terzo sequestrato Fidrev ma Plaster, nei cui confronti, tuttavia, non è stato instaurato il necessario e prodromico procedimento esecutivo" (cfr., comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di E.I., pag. 7): al contrario, l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del rapporto intercorrente tra E.I. e la Fidrev S.r.l. e, in particolare, l'accertamento dell'effettiva titolarità, sulla base di un rapporto fiduciario, in capo al primo e non già in capo alla seconda, delle quote di partecipazione al capitale sociale della Plaster. 3. Venendo al merito della vicenda, la domanda proposta dalla Centroplastica S.r.l. non è fondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni che seguono.

4 Secondo l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che il Tribunale ritiene condivisibile, l'acquisto della quota di una società da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio pactum fìduciaè), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatòri, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l'art c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all'acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti (in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2010, n ; Cassazione civile sez. II, 1 aprile 2003, n. 4886). I due negozi (patto di fiducia e mandato senza rappresentanza), pur rimanendo distinti, sono collegati funzionalmente ed ognuno di essi produce gli effetti suoi propri: tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione (in questo senso, Cassazione civile sez. I, 8 maggio 2009, n ), in capo al fiduciante ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Tanto chiarito in ordine all'inquadramento della fattispecie dedotta di intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società, il Tribunale precisa - in ordine alla corretta ripartizione tra le parti dell'onere probatorio - che chi rivendica la titolarità di quote sociali, deducendo la natura meramente fiduciaria della loro formale intestazione ad altro soggetto ha l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto del negozio interno in base al quale le parti dell'asserito pactum fìduciaee avrebbero regolato i loro rapporti, stabilendo gli obblighi posti a carico del fiduciario nei confronti del fiduciante (in questi termini, Cassazione civile, sez. II, 6 maggio 2005, n. 9402; Corte di appello Milano, 11 maggio 2001). In questa prospettiva, la prova dell'intestazione fiduciaria delle quote sociali, proprio perché integra una ipotesi di interposizione reale, non incontra i limiti di prova della simulazione tra le parti previsti dall'art c.c. e non è soggetta a requisiti di forma e può essere data con ogni mezzo, ivi compresa la prova testimoniale (cfr., Cassazione civile sez. I, 2 maggio 2007, n ). Nel caso di specie, peraltro, nessun problema si porrebbe comunque in ordine alla libertà dei mezzi di prova concretamente ammissibili, in quanto l'attore che chiede l'accertamento è un terzo rispetto al dedotto rapporto fiduciario. Ciò posto, ai fini della prova dell'intestazione fiduciaria delle quote di partecipazione nella Plaster S.r.l., la società oggi attrice evidenzia esclusivamente il dato che la Fidrev S.r.l. è società che ha come oggetto sociale esclusivo "l'assunzione ed amministrazione dei beni di terzi, organizzazione e revisione contabile di aziende e rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni" (cfr., visura allegata), limitandosi per il resto a richiedere che il Tribunale disponga una consulenza tecnica "volta a determinare, a seguito di esame delle scritture contabili della Plaster S.r.l., l'entità delle somme che la Fidrev S.r.l. ha percepito dalla data di notifica del sequestro da parte della Plaster S.r.l., a qualunque titolo, e dovute in virtù del

5 mandato fiduciario, al sig. I." (cfr., memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 di parte Centroplastica, pag. 1). Con riferimento al primo argomento, deve evidenziarsi come l'oggetto sociale e, quindi, la concreta attività esercitata dalla Fidrev S.r.l. può costituire, al più un mero indizio in ordine all'effettiva titolarità delle quote della Plaster S.r.l. in capo ad E.I.: tuttavia, preso isolatamente, esso non è di per sé decisivo perché non è precluso ad una società fiduciaria detenere in proprio e non già per conto di terzi partecipazioni societarie od altri beni. In altre parole, l'elemento presuntivo in argomento non appare idoneo, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, a fondare l'accertamento richiesto dalla Centroplastica S.r.l. Quanto, infine, alla richiesta consulenza tecnica - anche a voler prescindere dalla circostanza che non si vede come si possa dedurre dall'accertamento delle somme che la Fidrev S.r.l. ha percepito dalla Plaster S.r.l. il rapporto fiduciario in essere tra la Fidrev ed E.I., essendovi tra i due accertamenti un vero e proprio "salto" logico' e di giudizio - il Tribunale rileva come essa appaia meramente esplorativa. Come è noto, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in questo senso, si vedano Cass., 26 febbraio 2003, n. 2887; Cass. 31 luglio 2002, n ; Cass., 7 marzo 2001; n. 3343, nonché, da ultimo, Cass., 6 aprile 2004, n. 6778). 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, non avendo la Centroplastica S.r.l. adeguatamente provato il dedotto rapporto fiduciario asseritamente esistente tra il debitore E.I. e la Fidrev S.r.l. in ordine alla effettiva titolarità, in capo al primo, di una partecipazione nel capitale sociale della Plaster S.r.l., la domanda proposta dall'attore deve essere integralmente rigettata. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) rigetta la domanda proposta dalla Centroplastica S.r.l. in liquidazione nei confronti di E.I., Fidrev S.r.l. e Plaster S.r.l.; II) condanna la Centroplastica S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante prò tempore, alla refusione, in favore di E.I., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro ,00 per onorari ed Euro ,00 per diritti oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge; III) condanna la Centroplastica S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante prò tempore, alla refusione, in favore della Plaster S.r.l., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro ,00 per onorari ed Euro ,00 per diritti oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge; IV) condanna la Centroplastica S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore della Fidrev S.r.l., delle spese del presente giudizio che

6 liquida in complessivi Euro ,00, di cui Euro ,00 per onorari ed Euro ,00 per diritti oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge; Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 9 maggio Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.

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