Presentazione della sessione autunnale delle Camere federali
|
|
- Angelo Tonelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Presentazione della sessione autunnale delle Camere federali Le due Camere esamineranno il diritto d autore e una convenzione internazionale in materia. Il Consiglio nazionale tratterà il messaggio FRI ed esaminerà vari dossier relativi alla salute, tra cui due iniziative popolari per la riduzione dei premi dell assicurazione malattia e Sì alla medicina complementare, nonché una revisione parziale della compensazione dei rischi. Il Consiglio degli Stati, dal canto suo, si sforzerà di eliminare le divergenze nei dossier della protezione delle specie vegetali, della promozione della piazza economica, del codice di procedura penale e del finanziamento degli ospedali. Inoltre, le Camere esamineranno diversi interventi: il Consiglio nazionale tratterà la mozione sulla procedura d autorizzazione delle centrali termiche a combustibili fossili. Il Consiglio degli Stati si occuperà tra l altro delle mozioni relative alla vendita negli aeroporti di prodotti non tassati, di un accordo di libero-scambio con gli USA e della rinaturazione dei corsi d acqua. Infine, esso tratterà due iniziative cantonali che chiedono l introduzione di un imposta a tasso unico e un iniziativa parlamentare sulla legge sulle lingue nazionali. 10 settembre 2007 Numero 18 economiesuisse Corso Elvezia 16 Casella postale 5563, CH-6901 Lugano Telefono Telefax Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss Business Federation
2 Diese Seite muss leer bleiben. Mit weisser Fläche abdecken. 0
3 Revisione del diritto d autore Il messaggio mira alla ratifica degli accordi internazionali Occorre evitare le tassazioni multiple Nel dicembre 1996 sono stati adottati, nell ambito dell Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), due accordi relativi ai diritti d autore: il Trattato dell OMPI sul diritto d autore e il Trattato dell OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Questi due accordi detti «Internet» regolamentano la protezione dei diritti d autore, degli interpreti di musica nonché dei produttori di fonogrammi per quanto concerne le tecnologie della comunicazione che superano le frontiere come Internet. Il progetto del Consiglio federale concerne la ratifica di questi due accordi. Il Consiglio degli Stati si è occupato come prima Camera di questo dossier nel corso della sessione invernale La questione relativa ai principi che reggono la fissazione delle tariffe dei diritti d autore, sollevata dalle associazioni di utenti, è stata oggetto di una controversia. La Camera prioritaria ha rinunciato a precisare il diritto in vigore, una misura tuttavia proposta per evitare le tassazioni multiple e la tassazione del potenziale d utilizzazione. Da un punto di vista economico si può deplorare questa decisione. Si tratta per quanto possibile di impedire la moltiplicazione delle tasse che incombono in questo settore (tasse da pagare per i CD originali, per le copie elettroniche destinate alla documentazione interna o per riviste elettroniche, sia per le società di gestione, sia per i prestatari individuali). La crescente generalizzazione delle possibilità di sfruttamento individuale dei diritti («digital rights management systems») deve tradursi in una diminuzione dei diritti da pagare presso le società collettive e non in un estensione, come è oggi il caso. Iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell assicurazione di base» L iniziativa mira a far diminuire i premi dell assicurazione malattia obbligatoria Riserve nei confronti dell iniziativa, sostegno al controprogetto Questa iniziativa dell UDC è riuscita nell agosto del Essa chiede una riduzione dei premi nell assicurazione obbligatoria delle cure definendo il catalogo delle prestazioni in maniera più restrittiva, istituendo la libertà di contrarre e creando una nuova ripartizione dei costi tra l assicurazione di base e lo Stato, alla quale quest ultimo contribuirebbe in ragione del 50%. Nel corso della sessione autunnale 2006 il Consiglio degli Stati, prima Camera deliberante, ha deciso di adottare un controprogetto che non è ancora stato ritenuto soddisfacente dai senatori. Nel corso della sessione invernale, il Consiglio nazionale ha poi prolungato il termine sino al gennaio 2008, affinché la CSSS-N possa esaminarlo nel dettaglio. In occasione di questi dibattiti, la CSSS-N ha respinto a stretta maggioranza il controprogetto elaborato dalla sua sotto-commissione, raccomandando in seguito alla sua Camera di respingere l iniziativa senza contrapporle un controprogetto. L iniziativa popolare propone importanti cambiamenti. Occorre formulare riserve importanti per quanto concerne le proposte relative al sistema di finanziamento e alla riduzione del catalogo delle prestazioni, che sembrano irrealizzabili. Il controprogetto, come formulato dalla sotto-commissione della CSSS-N, è equilibrato sul piano economico ed è stato adattato sul piano concettuale. E deplorevole che la CSSS-N lo abbia respinto a stretta maggioranza. Il Consiglio nazionale deve assolutamente riprendere questo dossier, come chie-sto da una forte minoranza della commissione. Ciò aiuterebbe a concludere le riforme sul finanziamento degli ospedali e la compensazione dei rischi nel corso della presente sessione. 1
4 Iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare» Proporre delle prestazioni di medicina complementare nell assicurazione di base non è indispensabile in un sistema della salute di qualità Depositata nel settembre 2004, l iniziativa «Sì alla medicina complementare» vorrebbe che il Consiglio federale ritorni sulla propria decisione di sopprimere la medicina complementare nel catalogo dell assicurazione di base. Essa chiede inoltre che la Confederazione e i Cantoni siano vincolati, a livello costituzionale, a tener conto della medicina complementare in tutti i settori del sistema della salute. Questo dossier non è ancora stato trattato dalle Camere federali. La CSSS-N raccomanda al Consiglio nazionale di respingere l iniziativa senza presentare un controprogetto, poiché la sua accettazione renderebbe obbligatorio il rimborso di quasi tutte le cure alternative. Essa ha respinto, grazie al voto preponderante del proprio presidente, la mozione Wehrli che voleva integrare nell assicurazione di base i cinque metodi di medicina complementare soppressi dal Consiglio federale. economiesuisse appoggia questa decisione. La medicina complementare non è indispensabile per le prestazioni di qualità della salute in particolare per i grandi rischi. Gli assicurati che desiderano ricorrere a questi metodi possono stipulare un assicurazione complementare specifica. Infine, l offerta di una medicina complementare nell ambito del «managed care» costituirà un opportunità per le istituzioni della salute, poiché gli assicurati saranno incitati a scegliere un modello assicurativo. Messaggio FRI Rafforzamento della piazza scientifica svizzera Non è necessario aumentare le risorse Nel gennaio 2007 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un messaggio relativo alla promozione della formazione, della ricerca e dell innovazione per gli anni dal 2008 al 2011 (FRI). Circa 21,2 miliardi di franchi in totale sono a disposizione dei settori della formazione, della ricerca e dell innovazione per questo periodo. I settori importanti secondo gli ambienti dell economia e della scienza, ossia la formazione professionale, le alte scuole, la ricerca di base e la R-S beneficeranno in una proporzione superiore alla media di queste risorse. Il Consiglio degli Stati ha così deciso nel corso della sessione estiva, in sintonia con il Consiglio federale. La destinazione delle risorse è globalmente equilibrata e pone gli accenti dove necessario. Si tratta di favorire la competitività della formazione e della ricerca, due settori decisivi per l innovazione e la crescita. Non è necessario aumentare i crediti, come propone la competente commissione del Consiglio nazionale. Rinunciarvi avrà il vantaggio di mantenere la pressione sulle alte scuole nell ottica di una regolazione del portafoglio e dell offerta della formazione. In effetti, non basta aumentare le spese per garantire la qualità del sistema formativo e della ricerca. E altrettanto necessario un impiego dei mezzi efficiente e mirato, che si può basare su una gestione delle spese vincolante a lungo termine. Per potervi riuscire, occorre assolutamente evitare di condurre una politica finanziaria a breve termine. Pertanto il settore FRI deve costituire una priorità assoluta sul piano del budget non soltanto oggi, bensì anche nei prossimi anni. Aumentare le risorse oggi aprirebbe la porta a futuri tagli di bilancio. Bisogna dunque rinunciarvi. Riforma della compensazione dei rischi Una concentrazione di assicurati con costi di malattia superiori alla media su singole casse malati si traduce in un aumento dei premi da parte di queste istituzioni. Di conseguenza, l andirivieni degli assicurati da una cassa all altra è essenziale per la salute economica delle casse malati. La compensazione dei rischi era stata introdotta nel 1996 per contrastare incitamenti negativi. I versamenti effettuati a questo titolo hanno quale obiettivo il mante- 2
5 Il Consiglio degli Stati ha adottato una base di calcolo efficace e semplice d impiego Il criterio della morbidità è amministrativamente troppo pesante nimento di un certo equilibrio tra gli assicuratori confrontati a costi elevati e le istituzioni che assicurano solo rischi minori. Si tratta ora di rivedere la legislazione. Nel corso della sessione primaverile 2006, la Camera alta ha deciso di aggiungere un nuovo criterio, quello del «rischio di malattia considerevole» ai criteri dell età e del sesso sui quali si basa l attuale compensazione dei rischi. Il soggiorno in un ospedale o un istituto medico-sociale sarebbe utilizzato come indicatore di questo rischio. Il Consiglio federale avrebbe la possibilità di definire altri indicatori, come l assunzione di taluni medicamenti. La commissione del Consiglio nazionale auspica di includere anche un indicatore della morbidità. La riforma della compensazione dei rischi costituisce un elemento importante delle revisioni in corso della LAMal, che tendono ad intensificare la concorrenza. La caccia ai buoni rischi è inefficiente dal punto di vista economico. Sarebbe preferibile che le casse malati cerchino di farsi concorrenza sulla qualità delle prestazioni e i costi. Inoltre, i criteri di compensazione dei rischi devono non solo essere effettivamente disponibili, ma non devono comportare oneri amministrativi pesanti. I criteri proposti dal Consiglio degli Stati assolvono queste condizioni in maniera generale. Il criterio supplementare aggiunto dal Consiglio nazionale è certamente seducente sul piano scientifico, ma non è affatto realizzabile e aggrava il lavoro amministrativo. Occorre evitare che l aggiunta di questo criterio provochi l aggiornamento o la messa in pericolo della riforma. Legge sulla protezione delle specie La revisione della legge sulla protezione delle specie... deve mantenere l equilibrio tra diritti e obblighi dei costitutori e degli agricoltori La legge sulla protezione delle varietà costituisce la base della protezione della coltivazione delle piante. Simile al diritto dei brevetti o al diritto d autore, essa tiene conto del fatto che l ottenimento di una nuova varietà rappresenta un successo economico ed intellettuale realizzato da privati (denominati di seguito costitutori). In mancanza di una protezione economica adeguata, il costitutore non è più incitato a proseguire questa attività. La legge attuale sulla protezione delle novità vegetali si basa essenzialmente sulla Convenzione internazionale per la protezione delle specie vegetali del 1961, nonché sulle sue revisioni del 1972 e Si tratta ora di integrare i cambiamenti apportati in occasione della revisione del Il Consiglio nazionale ha accettato la Convenzione riveduta nel corso della sessione estiva Esso ha così creato delle divergenze importanti rispetto alla versione del Consiglio degli Stati per quanto concerne le modifiche della legge. Queste ultime non sono soltanto in contraddizione con le disposizioni della Convenzione UPOV, ma minacciano pure di compromettere l obiettivo della protezione delle specie. In effetti, esse modificano l equilibrio tra diritti e obblighi dei costitutari e degli agricoltori a favore di questi ultimi, ciò che rimette in discussione a termine la ricerca e la fornitura di nuove varietà. Per contro, il Consiglio degli Stati, Camera prioritaria, aveva trovato un equilibrio, decidendo in merito a una protezione delle varietà limitata nel tempo. Pertanto, il Consiglio degli Stati è invitato a mantenere le proprie decisioni, come auspica la sua commissione. 3
6 Promozione economica per gli anni D ora in avanti l OSEC raggrupperà anche i programmi della Confederazione per la promozione dell investimento nei paesi in via di sviluppo e quella delle importazioni da questi paesi (a partire dal 1 gennaio 2008), così come la promozione economica (Location Switzerland a partire dal 1 gennaio 2009). L obiettivo di questa nuova casa della promozione economica estera consiste nello sfruttare meglio le sinergie. Il Consiglio nazionale, prima Camera deliberante, ha deciso così nel corso della sessione estiva. Positivo appare il raggruppamento dei vari strumenti di politica economica estera. Esso permette di concentrare le attività. Gli effetti di sinergia che ne deriveranno dovrebbero aumentare l efficienza. E inutile aumentare i vari crediti. Unificazione del codice di procedura penale Occorre salutare il rafforzamento della protezione giuridica dei giuristi aziendali Essa è importante per la piazza economica e contribuisce a prevenire i comportamenti illegali Accettando la riforma della giustizia nel marzo 2000, il popolo e i cantoni hanno dato al Consiglio federale la competenza di legiferare nel settore del codice di procedura penale. Il nuovo codice di procedura penale (CPP), che il Consiglio nazionale ha accettato con 162 voti contro 3, è chiamato a sostituire i 26 codici cantonali di procedura penale, nonché la legge federale sulla procedura penale. Nel corso della sessione estiva 2006 la Camera del popolo ha accettato, seguendo la Camera dei cantoni, il modello di procedura penale del ministero pubblico (in opposizione al modello del giudice d istruzione), essa ha abolito la possibilità della mediazione e approvato le disposizioni relative all accelerazione della procedura penale. L accettazione della mozione adottata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale che prevede l introduzione, nel diritto federale, di una regolamentazione generale del segreto professionale per i giuristi aziendali, non è stata oggetto di contestazioni. Nel corso di questa sessione, il Consiglio degli Stati si sforzerà di eliminare le divergenze rispetto alla versione del Consiglio nazionale. Nell insieme, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha seguito le decisioni del Consiglio nazionale e propone in particolare al plenum di sopprimere, nella legge, le disposizioni relative alla mediazione. Dal punto di vista economico occorre salutare in modo particolare la decisione del Consiglio nazionale di concedere una protezione giuridica ai giuristi aziendali mediante la mozione separata Doveri e diritti degli impiegati esercitanti un attività di consulenza giuridica o di rappresentanza in giustizia. In effetti, la protezione del segreto professionale dei giuristi aziendali riveste grande importanza per la piazza economica, poiché questo elemento influenza la decisione dei gruppi attivi a livello mondiale, al momento di scegliere il loro luogo d insediamento. Questo cambiamento non nuoce in alcun caso agli interessi degli avvocati indipendenti. Garantire ai giuristi aziendali una comunicazione confidenziale contribuisce pure ad aiutare le imprese a prevenire all interno i comportamenti illegali, quali la violazione della legge sui cartelli o la corruzione. Revisione parziale del finanziamento degli ospedali Bisogna contenere l aumento dei costi ospedalieri Questa revisione ha lo scopo di contenere l aumento dei costi ospedalieri. Il Consiglio federale ha proposto di riuscirvi attraverso il passaggio dal finanziamento degli istituti al sistema duale-fisso di finanziamento delle prestazioni (le casse come i poteri pubblici coprono il 50% dei costi delle prestazioni). Nel corso della sessione autunnale il Consiglio degli Stati si sforzerà di eliminare le divergenze rispetto alla versione del Consiglio nazionale. La CSSS-S intende allinearsi al Consiglio 4
7 introducendo la libera scelta dell ospedale... e non stabilendo la trasparenza in materia di costi e di qualità delle prestazioni nazionale e diminuire la quota dei cantoni per le prestazioni legali obbligatorie e agli investimenti al 55% (invece del 60% fissato in prima lettura). Tuttavia, al contrario di quanto deciso dal Consiglio nazionale, deve essere possibile ridurre questo tasso sino al 45% per i Cantoni i cui premi assicurativi sono inferiori alla media nazionale. La CSSS-S accetta l introduzione della libera scelta dell ospedale in tutta la Svizzera per gli assicurati al beneficio della copertura di base. Contrariamente alla Camera del popolo, essa vorrebbe che le casse prendano a carico le tariffe del Cantone di residenza (e non del Cantone di cura). Spetterebbe agli assicurati sopportare le eventuali differenze di tariffa. I pazienti devono essere informati circa la qualità delle prestazioni mediche e devono poter liberamente scegliere il proprio ospedale. Di conseguenza, è imperativo introdurre la libera scelta dell ospedale in tutta la Svizzera. Il modello proposto dalla CSSS-S permette la creazione di un mercato interno ospedaliero, ma ristretto, poiché un assicurazione complementare rimane necessaria. Se il Parlamento decide a giusto titolo di fare un passo in direzione dei Cantoni per quanto concerne la partecipazione ai costi, bisognerà introdurre un mercato interno ospedaliero illimitato. E ancora più importante evitare che la ristrutturazione del paesaggio ospedaliero che i Cantoni annunciano non avvenga a scapito dei prestatari privati. I Cantoni dovranno cominciare a regolare le loro liste di ospedali, una volta che la trasparenza in materia di costi e di qualità di cure mediche sarà stata fatta. In questo modo bisognerà ricompensare gli ospedali che forniscono cure di qualità elevata a tariffe vantaggiose, indipendentemente dal fatto che si tratti di istituti privati o pubblici. Per questo motivo occorre assicurarsi che il Tribunale amministrativo federale possa verificare l adeguatezza delle decisioni cantonali in materia di pianificazione. Il rispetto di questi principi del diritto costituzionale ha un effetto preventivo ed evita che un applicazione discriminatoria della pianificazione estesa agli assicurati che beneficiano di un assicurazione complementare, comporti de facto un espropriazione degli ospedali privati. Revisione del finanziamento delle cure Divergenze tra le Camere: un progetto neutro in termini di costi o che aggrava i costi assunti dalle casse malati In generale, occorre mantenere le decisioni del Consiglio degli Stati La legge federale sull assicurazione malattia (LAMal) del 1996 si è tradotta essenzialmente in un estensione delle prestazioni nel settore delle cure: le prestazioni più numerose di una cerchia più ampia di fornitori sono rimborsate. Di conseguenza, i costi sono enormemente aumentati. Alfine di contenere l evoluzione finanziaria nel settore delle cure, sono state introdotte nel 1998 a livello dell ordinanza tariffe-quadro definite per un periodo determinato. Queste ultime devono oggi essere sostituite, ma a livello della legge. Nel corso della sessione estiva 2007 il Consiglio nazionale ha deciso di porre un limite alla partecipazione ai costi delle persone che necessitano di cure, ciò che susciterà un aumento dei costi per le casse malati. Esso ha così preso in contropiede il Consiglio degli Stati, che si era pronunciato a favore di un progetto neutro in termini di costi. Spetta ora al Consiglio degli Stati esaminare queste divergenze. I risultati delle deliberazioni del Consiglio nazionale sono trascurabili dal punto di vista della politica della salute e della politica finanziaria. Essi introducono incitamenti negativi che non si iscrivono nella linea delle altre riforme della LAMal. Così, il Consiglio nazionale rifiuta di creare una distinzione tra le cure acute e le cure di riadattamento delle categorie mal delimitate nella pratica rifiuto che avrebbe l effetto di aumentare la quota dei soggiorni ospedalieri nel caso delle cure di lunga durata, poiché queste ultime corrispondono a cure acute interamente rimborsate. La presa a carico della totalità di queste cure si tradurrebbe in costi supplementari per l assicurazione malattia dell ordine di 300 milioni di franchi e provocherebbe una progressione della domanda. Pertanto, occorre seguire il Consiglio degli Stati, ciò che vale pure per la fissazione del contributo alle cure dell assicurazione malattia: l indicizzazione del contributo all indice misto, che il Consiglio nazionale privilegia, comporta automaticamente un aumento dei costi, mentre la fissazione da parte del Consiglio federale dell importo del contributo permette una discussione sui costi e l adeguamento delle prestazioni. Infine, la disposizione inserita dalla Camera del popolo, 5
8 secondo la quale l aiuto sociale non deve servire a pagare delle cure, sfocerà nell estensione delle misure di sostegno statali secondo il principio dell annaffiatoio. Interventi trattati dalle Camere economiesuisse raccomanda alle Camere federali di accettare i seguenti oggetti : Consiglio nazionale : mozione del Consiglio degli Stati relativa alle centrali termiche a combustibili fossili. Procedura d autorizzazione Consiglio degli Stati: mozione Kaufmann. Vendita negli aeroporti di prodotti non tassati ai passeggeri provenienti dall estero Consiglio degli Stati: mozione Hofmann. Modifica dell ordinanza relativa allo studio sull impatto ambientale Consiglio degli Stati: mozione Briner. Accordo di libero-scambio con gli USA. Una seconda opportunità Consiglio degli Stati: iniziative dei cantoni di Soletta e d Argovia. Imposta a tasso unico Per contro, economiessuisse raccomanda al Consiglio degli Stati di respingere l iniziativa parlamentare Levrat relativa alla legge federale sulle lingue nazionali, nonché la mozione Epiney sulla rinaturazione dei corsi d acqua. Informazioni: economiesuisse Berna bern@economiesuisse.ch 6
Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte
SCHEDA D INFORMAZIONE N 3: QUESTIONI SULLA RIDISTRIBUZIONE Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte Parlare della riforma dell imposizione delle imprese significa anche affrontare i timori relativi
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliIniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino
ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
Dettagliridotti per i figli fino ai 18 anni compiuti (art. 61 cpv. 3 LAMal). 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fatti Premi costi motivazioni curafutura illustra i principali fatti e meccanismi relativi al tema dei premi dell assicurazione malattie, spiega come si arriva alla definizione del premio della cassa malati,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliRegolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana
Thunstrasse 82 Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6 Telefono: ++41 (0)31 368 15 83 Fax: ++41 (0)31 351 00 65 E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della
Dettagli1. Introduzione e finalità delle Linee guida
LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliCollaborazione tra l Amministrazione federale e le organizzazioni non governative
Collaborazione tra l Amministrazione federale e le organizzazioni non governative Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 21 agosto 2009 Onorevoli presidente e consiglieri,
DettagliGuadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy
n. 022 - Martedì 31 Gennaio 2012 Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy Questo breve report dell Agenzia Europea per l'ambiente prende in esame il ruolo del riciclo nella
DettagliIl brevetto europeo unico per 25 Stati membri e' realta' Ipsoa.it. Tiziana Ianniello. (Risoluzione Parlamento europeo 11/12/2012)
Il brevetto europeo unico per 25 Stati membri e' realta' Ipsoa.it Tiziana Ianniello (Risoluzione Parlamento europeo 11/12/2012) Il Parlamento Europeo approva il nuovo sistema di protezione unitaria del
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliRapporto annuale 2014
Rapporto annuale 214 PROFEZIONAMENTO DEI MAESTRI CONDUCENTI Perfezionamento dei maestri conducenti 214 Fatti e cifre Alla fine di dicembre 214, per molti maestri conducenti è scaduto il secondo anno del
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliCONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1
Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliPronti per il futuro. Risparmiando e investendo. Tutto sulla vostra pianificazione della previdenza e del patrimonio.
Pronti per il futuro. Risparmiando e investendo. Tutto sulla vostra pianificazione della previdenza e del patrimonio. Pronti per il futuro. Per realizzare i desideri. È bello avere un obiettivo. Ancor
DettagliCONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1
Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio
DettagliQuel che ogni azienda deve sapere sul finanziamento*
Quel che ogni azienda deve sapere sul finanziamento* *ma senza le note scritte in piccolo Allineare gli investimenti tecnologici con le esigenze in evoluzione dell attività Il finanziamento è una strategia
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliNOVARTIS. L assicurazione malattia svizzera in esclusiva per i collaboratori di NOVARTIS PER LA MIGLIORE MEDICINA. OGGI E DOMANI.
NOVARTIS L assicurazione malattia svizzera in esclusiva per i collaboratori di NOVARTIS PER LA MIGLIORE MEDICINA. OGGI E DOMANI. Assicurazione di base L assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera.
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliDirettiva del Consiglio delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA
DettagliHaus der Musik 5000 Aarau
09.095 Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani (Controprogetto allʼiniziativa popolare "gioventù + musica") del 15 marzo 2012 ARGOMENTI PRO Argomenti per il nuovo articolo
DettagliPerché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)»
LA FINE DELLA PROSPERITA SVIZZERA!! Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» Il doppio obiettivo dell iniziativa I
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliCommissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
DettagliPerspectiva: previdenza professionale con lungimiranza. Fondazione collettiva per la previdenza professionale
Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza Fondazione collettiva per la previdenza professionale Un futuro sereno grazie a Perspectiva Sfruttare completamente le opportunità di rendimento e
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliCASSA MALATI. Assicurazione di base
CASSA MALATI Assicurazione di base Tutte le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L assicurazione di base è obbligatoria per tutti, indipendentemente
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione Il Presidente del Consiglio di Stato PROTOCOLLO D INTESA Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliIl sistema monetario
Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliProgetto «Novena»: Raccomandazioni dei Controlli delle finanze concernenti i progetti informatici di sviluppo
Progetto «Novena»: Raccomandazioni dei Controlli delle finanze concernenti i progetti informatici di sviluppo Conferenza svizzera dei Controlli delle finanze Gruppo di lavoro «Revisione informatica» Eugenio
DettagliORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO
B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO II Tribunale federale vigila sull'applicazione
DettagliEntusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale.
Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale. La Sua Assicurazione svizzera. Ecco come funziona le garanzie. Costruire
DettagliMOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1
MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati Gazzetta ufficiale Direttiva 2011/24/UE 24.4.2011 25.10.2013 GU L 88,
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliDeve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve
Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere L importante in breve 2 Ha davanti a lei una degenza stazionaria? Il nuovo finanziamento ospedaliero ha portato diversi cambiamenti. Nel presente opuscolo
DettagliCONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1
Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale
DettagliREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea
DettagliPrassi della Confederazione in materia di prepensionamento per ragioni organizzative e per cause di malattia
Prassi della Confederazione in materia di prepensionamento per ragioni organizzative e per cause di malattia Perizia attuariale relativa alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) Riassunto Autore:
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliVotazione popolare in materia di politica della sanità
Votazione popolare in materia di politica della sanità Il 1 giugno 2008 il popolo si pronuncerà sul nuovo articolo costituzionale Qualità ed economicità nell assicurazione malattie. Questo articolo fissa
DettagliArgomenti Contro. Dokumentation Documentation Documentazione 13.095. Imposta sull energia invece dell IVA. Iniziativa popolare.
Parlamentsdienste Services du Parlement Servizi 13.095 del Parlamento Servetschs dal parlament Argomenti Contro Imposta sull energia invece dell IVA. Iniziativa popolare Dokumentation Documentation Documentazione
DettagliCOME SVILUPPARE UN EFFICACE PIANO DI INTERNET MARKETING
Febbraio Inserto di Missione Impresa dedicato allo sviluppo pratico di progetti finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. COME SVILUPPARE UN EFFICACE PIANO DI INTERNET MARKETING COS E UN
DettagliREGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliAssicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016
Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2016 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura dell onere
DettagliBIL Harmony Un approccio innovativo alla gestione discrezionale
_ IT PRIVATE BANKING BIL Harmony Un approccio innovativo alla gestione discrezionale Abbiamo gli stessi interessi. I vostri. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony è destinato agli investitori che preferiscono
DettagliRealizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia.
Realizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia. Ognuno di noi ha i propri sogni: una vita a due, dei bambini, una casa propria, un pensionamento senza
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglipremi Allegato informativo sui premi del 2016
premi Allegato informativo sui premi del 2016 5 domande a Roland Lüthi Responsabile del settore Clienti privati del Gruppo Visana Perché i premi degli assicuratori malattie aumenteranno anche nel 2016?
DettagliTesto originale. Art. 1
Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969
DettagliAccordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina
Traduzione 1 Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina 0.946.291.541 Conchiuso il 25 novembre 1957 Entrato in vigore il 26 novembre 1957 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliPromemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
DettagliIL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliIl futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato. Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI
Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI Il settore dei dispositivi medici e più in generale della medicina è in forte
DettagliUN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MODERNO, EQUO, SOSTENIBILE E UNIVERSALE
UN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MODERNO, EQUO, SOSTENIBILE E UNIVERSALE - 1 - Il SSN è un valore per tutti gli italiani. Concorrere a migliorarlo continuamente è un impegno di tutti: Medici, Pazienti,
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 104 RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni) (Estensore FILIPPI) approvata nella seduta del 28 gennaio 2016
DettagliCOMUNICATO STAMPA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE BANCARI PER L AREA DELL EURO 1
10 dicembre COMUNICATO STAMPA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE BANCARI PER L AREA DELL EURO 1 In data odierna la Banca centrale europea (BCE) pubblica per la prima volta un
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliReddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre 2010
8 aprile 2011 Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre 2010 Direzione centrale comunicazione ed editoria Tel. +39 06.4673.2243-2244 Centro di informazione statistica Tel.
DettagliApprofondimento su Schengen
Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti
DettagliCONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione
DettagliIndice di rischio globale
Indice di rischio globale Di Pietro Bottani Dottore Commercialista in Prato Introduzione Con tale studio abbiamo cercato di creare un indice generale capace di valutare il rischio economico-finanziario
DettagliPer un tasso di conversione equo
Per un tasso di conversione equo Il secondo pilastro rappresenta un elemento importante del sistema svizzero di previdenza vecchiaia. Attualmente, le prestazioni promesse rispetto alla speranza di vita
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliEconomia Internazionale e Politiche Commerciali (a.a. 12/13)
Economia Internazionale e Politiche Commerciali (a.a. 12/13) Soluzione Esame (11 gennaio 2013) Prima Parte 1. (9 p.) (a) Ipotizzate che in un mondo a due paesi, Brasile e Germania, e due prodotti, farina
DettagliSwiss Life Business Premium. Maggiore libertà di scelta nella previdenza professionale
Swiss Life Business Premium Maggiore libertà di scelta nella previdenza professionale 2 Swiss Life Business Premium Il meglio del vostro patrimonio di previdenza. Swiss Life Business Premium 3 Lo sapevate
DettagliOmbudsman delle banche svizzere
Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Protocollo d Intesa per la tutela dei minori Rom, Sinti e Camminanti tra Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Opera Nomadi VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
DettagliIL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI, DALL ORIGINE AI GIORNI
417 www.freefoundation.com i dossier IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI, DALL ORIGINE AI GIORNI NOSTRI 25 maggio 2013 a cura di Renato Brunetta INDICE 2 Il finanziamento dei partiti in Italia L introduzione
DettagliRACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliRegolamento sugli investimenti
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sugli investimenti Stato 1.1.2007 Il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana con l accordo della Commissione
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliPubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007
Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell
DettagliPROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento
IT PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento 1. TASSI DI RIFERIMTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE Nell ambito del
DettagliGruppo Consiliare Agliana in Comune MOZIONE. Premesso che
Gruppo Consiliare Agliana in Comune Al Sindaco del Comune di Agliana Al Presidente del Consiglio Comunale Agliana, lì 09/07/2015 MOZIONE Oggetto: Rimodulazione Mutuo CIS spa/mps Premesso che Il Comune
Dettagli