PROTEZIONE DEL REDDITO

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1 COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero PROTEZIONE DEL REDDITO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa Informativa sulla Privacy Condizioni di Assicurazione Glossario Scheda Contrattuale deve essere consegnato all Aderente e all Assicurato prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA CNP Assurances S.A. Sede Legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Rappresentanza generale per l Italia Via Dante, Milano GRUPPO CAISSE DES DEPOTS Polizza Collettiva N Mod A.A

2 NOTA INFORMATIVA relativa alla Polizza Collettiva N La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP medesima. L Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale La nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Le Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza Collettiva sono prestate da: - CNP Assurances S.A. (per quanto riguarda la garanzia per il caso di Decesso ) - CNP IAM S.A. (per quanto riguarda tutte le rimanenti garanzie). Per esigenze di semplicità, CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono di seguito indicate collettivamente anche come CNP o la Compagnia. 1.1 CNP ASSURANCES S.A. CNP Assurances S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP Assurances S.A agisce in nome proprio e per conto di CNP IAM S.A. CNP Assurances S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in via Dante 14, (telefono: , indirizzo info@cnpitalia.it, sito internet: CNP Assurances S.A. è stata autorizzata con Protocollo ISVAP n del 25 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: CNP IAM S.A. CNP IAM S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP IAM S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in via Dante 14, (telefono: , indirizzo info@cnpitalia.it, sito internet: CNP IAM S.A. è stata autorizzata con Protocollo ISVAP n del 18 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 1/11

3 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle imprese 2.1 CNP ASSURANCES S.A. Il patrimonio netto (capitaux propres) di CNP Assurances S.A. ammonta ad Euro (di cui Euro costituiscono il capitale sociale ed Euro rappresentano le riserve). L indice di solvibilità della Compagnia,dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 111%. 2.2 CNP IAM S.A. Il patrimonio netto (capitaux propres) di CNP IAM S.A. ammonta ad Euro (di cui Euro costituiscono il capitale sociale ed Euro rappresentano le riserve). L indice di solvibilità della Compagnia è pari al 111%. I dati riportati sono aggiornati al 31/12/2010. **** E possibile consultare gli aggiornamenti sul sito internet di CNP al seguente indirizzo: B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Prestazioni assicurative e garanzie offerte Possono accedere alla Copertura Assicurativa prevista dalla presente Polizza Collettiva sia le Persone Fisiche che le Persone Giuridiche nei limiti più dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione all art. 2 Persone assicurabili e modalità di adesione. La durata delle Coperture Assicurative è pari è pari ad un anno. Al termine dell annualità la Copertura Assicurativa si rinnova tacitamente per altri 12 mesi salvo disdetta inviata da una delle parti ( Compagnia Aderente) con preavviso di 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale di polizza. La Copertura Assicurativa (Garanzie Vita): prevede la seguenti Prestazioni prestate da CNP ASSURANCES S.A. a) Decesso tutte cause (valida per tutti gli Assicurati): in caso di decesso dell Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Capitale Assicurato costante determinato in conformità all art. 25 delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Assicurativa prevede le seguenti Prestazioni prestate da CNP IAM S.A. (Garanzie Danni) : b) Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia (valida per tutti gli Assicurati): in caso di Infortunio o Malattia dell Assicurato che si verifichi nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa da cui derivi un invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60%, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Capitale Assicurato costante determinato in conformità all art. 28 delle Condizioni di Assicurazione. La valutazione dell Invalidità Totale Permanente verrà effettuata da un medico legale incaricato dalla Compagnia in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data dell evento. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni); c) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici): in caso di Infortunio o di Malattia dell Assicurato, durante il periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, da cui derivi l Inabilità Temporanea Totale la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile determinato in conformità all art. 30 delle Condizioni di Assicurazione; d) Ricovero Ospedaliero da Infortunio e Malattia (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori): nel caso in cui l Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, sia sottoposto a ricovero ospedaliero a seguito di Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 2/11

4 infortunio o malattia, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile determinato in conformità all art. 34 delle Condizioni di Assicurazione; e) Perdita d Impiego (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati): in caso di perdita di impiego da parte dell Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile determinato in conformità all art. 38 delle Condizioni di Assicurazione; Per la descrizione di dettaglio delle singole Coperture Assicurative si rinvia, pertanto, alle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione: - art. 25 (Prestazioni in caso di Decesso); - art. 28 (Prestazioni in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia); - art. 30 (Prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia); - art. 34 (Prestazioni in caso di Ricovero Ospedaliero); - art. 38 (Prestazione in caso di Perdita d Impiego). Al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale, l Aderente può scegliere tra due diverse tipologie di copertura denominate, rispettivamente, Protezione Base (versione sottoscrivibile da Persone Fisiche e Persone Giuridiche ) e Protezione Estesa (versione sottoscrivibile esclusivamente da Persone Fisiche): - Protezione Base prevede esclusivamente la prestazione a) e b) - Protezione Estesa prevede la possibilità di affiancare alle prestazioni previste dalla versione Protezione Base (garanzie a) e b)) le ulteriori garanzie di cui alle precedenti lett. c), d) ed e). AVVERTENZA Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano o sono sospese. A tale riguardo, si richiama l attenzione dell Aderente sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione: - art. 42 ( Esclusioni ), che disciplina specifiche limitazioni all operatività delle Coperture Assicurative; - art. 3 (Capitale Assicurato e Massimali), che disciplinano i Massimali previsti in relazione alla Copertura Assicurativa (vale a dire la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le relative garanzie); - artt. 31, 35, 40 ( Periodo di Franchigia ), che regolamentano il Periodo di Franchigia applicabile alle garanzie per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile, l Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo); - artt. 27, 29, 32, 36, 39 ( Carenza ), che regolamentano il periodo di Carenza applicabile a tutte le garanzie (vale a dire il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative durante il quale le garanzie non sono operative); - artt. 33, 37, 41 ( Denunce successive ) che regolamentano il Periodo di riqualificazione applicabile alle garanzie per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire l intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un sinistro e quello successivo ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo). Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le avvertenze contenute nella Scheda Contrattuale relativamente alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute e (qualora previsto) alla compilazione del Questionario Medico. In particolare, si richiama l attenzione sulla circostanza che eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 3/11

5 Per determinare l Indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, una volta stabilito che il Sinistro è coperto dall assicurazione, occorre dunque tenere conto delle disposizioni sopra ricordate. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alcuni esempi: PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (valida per tutti gli assicurati) Infortunio o malattia dell Assicurato con postumi da Invalidità Totale Permanente valutati pari al 60% Infortunio o malattia dell assicurato con postumi da Invalidità Totale Permanente valutati pari al 56% Liquidato indennizzo pari al Capitale Assicurato costante indicato dall Aderente nella Scheda Contrattuale della Copertura Assicurativa. Solo per l evento malattia qualora questa venga diagnosticata nei primi 30 giorni di decorrenza della Copertura Assicurativa (carenza)* non è previsto alcun indennizzo. Nessun indennizzo liquidato *Si precisa che anche qualora l invalidità da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 30 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici) Infortunio/Malattia dell assicurato che ha generato un Inabilità Temporanea Totale pari a 25 giorni Infortunio/Malattia dell assicurato che ha generato un Inabilità Temporanea Totale pari a 34 giorni e successiva solo per l evento malattia ai 30 giorni (Carenza)* dalla decorrenza della Copertura Assicurativa. Infortunio/Malattia dell assicurato che ha generato un Inabilità Temporanea Totale pari a 97 giorni e successiva ai 30 giorni solo per l evento malattia (Carenza)* dalla decorrenza della Copertura Assicurativa. Nessun indennizzo perché il sinistro è in franchigia (30 giorni). Liquidazione di un importo pari ad un indennizzo al raggiungimento del 31 esimo giorno di inabilità. L ammontare dell indennità è pari all importo mensile assicurato. Liquidazione di un importo pari a 3 indennizzi mensili rispettivamente al raggiungimento del 31 esimo, 61esmo e 91esimo giorno di inabilità. L ammontare dell indennità è pari all importo mensile assicurato. *Si precisa che anche qualora l inabilità da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 30 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 4/11

6 PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano non lavoratori) Ricovero Ospedaliero pari a 4 giorni Ricovero Ospedaliero pari a 15 giorni e successivo solo se la causa del ricovero è la malattia, ai 30 giorni (carenza)* dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero pari a 48 giorni e successivo solo se la causa del ricovero è la malattia, ai 30 giorni (carenza)* dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Ricovero ospedaliero avvenuto nei primi 30 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Nessun indennizzo liquidato perché il sinistro è in franchigia. Liquidazione di un importo pari ad un indennizzo mensile. L ammontare dell indennizzo è pari all importo mensile assicurato. Liquidazione di un importo pari a 2 indennizzi mensili rispettivamente al raggiungimento del sesto e 36 esimo giorno di ricovero. L ammontare dell indennizzo è pari all importo mensile assicurato. Nessun indennizzo in quanto il sinistro si è verificato nel periodo di carenza della Copertura Assicurativa. La Carenza non si applica qualora il ricovero è conseguenza di un infortunio. *Si precisa che anche qualora il Ricovero da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 30 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e successiva al periodo di 30 giorni (carenza) dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative. Perdita d Impiego per dimissioni del dipendente Perdita d Impiego nei primi 30 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Liquidazione dell indennizzo mensile, fino ad un massimo di 12, di importo pari alla somma mensile assicurata successivamente ai 60 giorni dalla data del licenziamento (franchigia) nel perdurare dello stato di disoccupazione. Nessun indennizzo liquidato Nessun indennizzo liquidato 3. Premi I costi effettivamente sostenuti dall Aderente sono rappresentati dal premio calcolato in conformità a quanto di seguito indicato e dagli oneri per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia agli Assicurati in fase di assunzione. La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell Aderente di un premio unico annuale, determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale e dei successivi rinnovi annuali, comprensivo dell imposta di assicurazione, per l insieme delle garanzie prestate da CNP. Il premio annuale è determinato in relazione alle garanzie prestate, all ammontare degli importi assicurati nonché in base all età assicurativa raggiunta dall Assicurato al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale o dei successivi rinnovi annuali, dove per età assicurativa si intende l età anagrafica dell Assicurato espressa in anni interi, eventualmente arrotondata per eccesso qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Il premio non è frazionabile ed è dovuto in via anticipata per ciascuna annualità. Nella versione Protezione Base il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato. Nella Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 5/11

7 versione Protezione Estesa il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente ed in percentuale sull importo mensile assicurato per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego. La Compagnia conferisce all Istituto mandato all incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall Aderente stesso all Istituto nella Scheda Contrattuale, a trattenere detta somma dal proprio conto corrente. L incasso di tale somma da parte dell Istituto varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio della prima annualità risulterà esplicitato nella Scheda Contrattuale. Il pagamento del premio avviene secondo le seguenti modalità: - pagamento prima annualità: addebito del premio sul c/c dell Aderente - pagamenti annualità successive: Autorizzazione di addebito in conto (RID) presso la Banca Contraente Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della Copertura Assicurativa o dei successivi rinnovi annuali le garanzie restano sospese fino alle ore del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 60 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di diritto. La Copertura Assicurativa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per tutti gli Assicurati, a meno che non venga disdetto da una delle parti, con preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo posta raccomandata. Un illustrazione dettagliata dei costi a carico del Richiedente unitamente all indicazione degli importi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto Assicurativo, nonché la quota parte riconosciuta all Istituto in qualità di intermediario è riportata al successivo paragrafo 4, Costi, della presente Nota Informativa attraverso apposite tabelle esemplificative. Sulla Copertura Assicurativa gravano i seguenti costi: Protezione Base: Costi di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione calcolati sul Premio versato al netto delle imposte: 63% Protezione Estesa: Costi di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione calcolati sul Premio versato al netto delle imposte: - Per le garanzie Decesso + Invalidità Totale Permanente : 63% - Per le garanzie Perdita d Impiego/Ricovero/Ospedaliero/Inabilità Temporanea Totale: 55% La quota parte retrocessa all Istituto, sia per la versione Protezione Base che per la versione Protezione Estesa, per l attività di intermediazione svolta calcolata sul Premio Unico versato al netto delle imposte è pari al 45% Si riportano di seguito alcuni esempi numerici relativi al computo del costo totale, nonché della quota parte retrocessa all Istituto. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 6/11

8 Protezione Base (TCM+ITP) Eta Capitale Assicurato TCM (Garanzia Vita) Premio Annuo Lordo Imposte ITP (Garanzia Danni) Premio Annuo Lordo Imposte Costo di acquisizione e gestione Quota parte retrocessa all Intermediario ,00 30,00 108,53 77, ,00 43,00 114,00 81, ,00 57,00 137,09 97, ,00 83,00 207,89 148, ,00 157,00 363,62 259,73 Eta Capitale Assicurato TCM (Garanzia Vita) Premio Annuo Lordo Imposte ITP (Garanzia Danni) Premio Annuo Lordo Imposte Costo di acquisizione e gestione Quota parte retrocessa all Intermediario ,50 15,00 54,26 38, ,50 21,50 57,00 40, ,00 28,50 68,55 48, ,50 41,50 103,94 74, ,00 78,50 181,81 129,87 Eta Protezione Estesa (TCM + ITP + ITT/PPL/RO) Capitale Assicurato Importo Mensile Assicurato TCM (Garanzia Vita) Premio Annuo Netto Imposte ITP+ITT/PPL/RO (Garanzie Danni) Costo di acquisizione e gestione Quota parte retrocessa all Intermediario Premio Annuo Lordo Imposte ,00 549,00 387,02 305, ,00 562,00 392,49 309, ,00 576,00 415,58 325, ,00 602,00 486,38 376, ,00 676,00 642,11 487,58 Eta Capitale Assicurato Importo Mensile Assicurato TCM (Garanzia Vita) Premio Annuo Lordo Imposte ITP+ITT/PPL/RO (Garanzie Danni) Costo di acquisizione e gestione Quota parte retrocessa all Intermediario Premio Annuo Lordo Imposte ,50 274,50 193,50 152, ,50 281,00 133,58 154, ,00 288,00 110,67 162, ,50 301,00 127,11 188, ,00 338,00 194,55 243,80 Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 7/11

9 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 4. Costi 4.1 Costi gravanti direttamente sull Aderente Costi Gravanti sul Premio I costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione delle Coperture Assicurative già inclusi nei tassi di premio, sono pari alle seguenti percentuali (variabili in funzione della tipologia di garanzie): Protezione Base : Garanzie Decesso + Invalidità Totale Permanente: Costo (%) 63,00% Protezione Estesa: Per le garanzie Decesso + Invalidità Totale Permanente: Costo (%) 63,00% Per le garanzie Perdita d Impiego/Ricovero/Ospedaliero/Inabilità Temporanea Totale: Costo (%) 55,00% Il costo è calcolato sul Premio Annuo versato al netto delle imposte. I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva, sono a carico del Richiedente/Assicurato a cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Nella tabella successiva viene riportata la quota parte retrocessa all Istituto, sia per la Protezione Base che per il la Protezione Estesa, per l attività di intermediazione svolta, calcolata sul Premio Annuo versato al netto delle imposte: 5. Sconti Quota parte retrocessa all Intermediario (%) 45,00% Non è prevista la possibilità per la Compagnia o l Istituto di applicare sconti di Premio. 6. Regime Fiscale I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni; invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all imposta del 2,5%. 6.1 Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di sinistro a seguito di Decesso, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero non sono soggette ad IRPEF. Al contrario, le somme corrisposte in caso di sinistro a seguito di Perdita Involontaria di Impiego, in quanto sostitutive di reddito, costituiscono reddito della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art.6, co.2,.p.r 917/1986) Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 8/11

10 6.2 Detrazione fiscale dei premi I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente nota è facoltà dell Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per l assicurazione di cui sopra sino a euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 7. Modalità di perfezionamento del Contratto L adesione alla Polizza Collettiva da parte di ciascun Aderente si perfeziona alla data di sottoscrizione della Scheda Contrattuale. La Polizza entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore del giorno di attivazione indicato nella Scheda Contrattuale. 8. Risoluzione del Contratto Il Contratto assicurativo si risolve con effetto immediato, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati: - recesso/revoca del Contratto; - disdetta del contratto da una delle parti con preavviso di 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale di polizza; - in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata del contratto; - mancato pagamento alla Compagnia del premio di polizza entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale. Il Contratto assicurativo si risolve a partire dal giorno successivo alla prima scadenza annuale delle Coperture Assicurative, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati: - liquidazione dell indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o malattia dell Assicurato - chiusura del rapporto di conto corrente intrattenuto dall Aderente con il Contraente. 9. Riscatto e riduzione Il Contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione. 10. Revoca della Proposta L Assicurato ha il diritto di revocare la propria proposta formulata mediante sottoscrizione dell apposita Scheda Contrattuale fino al momento in cui l Assicurato non sia venuto a conoscenza dell accettazione da parte di CNP. L Assicurato deve chiedere la revoca della proposta direttamente a CNP, mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione indirizzata a CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Dante, Milano Le somme eventualmente pagate dall Assicurato devono essere restituite da CNP entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 9/11

11 11. Diritto di Recesso L Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Scheda Contrattuale, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Dante, Milano Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all Assicurato il Premio pagato al netto dell imposta di legge. CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data Decorrenza delle Coperture Assicurative, dandone comunicazione all Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il Premio versato. 12. Liquidazione delle prestazioni Avvertenza In caso di denuncia di Sinistro riguardante tutte le garanzie, l Assicurato deve osservare i termini e le modalità specificati nell art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. L elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato. I pagamenti dovuti dalla Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per maggiori dettagli sulle modalità di liquidazione dei sinistri si rinvia all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze. 13. Legge applicabile al Contratto Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 14. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP Assurances Ufficio Reclami Via Dante, MILANO Fax: 02/ Mail : reclami@cnpitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, telefono Il reclamo da inviarsi direttamente all ISVAP al recapito sopra indicato deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 10/11

12 Al reclamo trasmesso all ISVAP dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all ISVAP, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. In caso di divergenze sul diritto all Indennizzo, di controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità, l Assicurato e CNP potranno di comune accordo demandare la questione ad un collegio di tre medici, in conformità a quanto previsto dall art. 20 delle Condizioni di Assicurazione. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. 16. Informativa in corso di Contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all Aderente ed alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo. L Impresa di Assicurazione comunica per iscritto all Aderente, in occasione della prima comunicazione da inviare all Aderente stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto Assicurativo stesso Comunicazioni dell Assicurato alla Compagnia L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale; in caso di Sinistro verrà accertato a quale categoria appartenga l Assicurato per verificare il diritto ad ottenere la prestazione. 17. Conflitti di interesse CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono entrambe compagnie di assicurazioni appartenenti al Gruppo Caisse de Depots, e tra le stesse e l Istituto erogante il Mutuo non sussistono rapporti di partecipazione ovvero rapporti di affari rilevanti ulteriori rispetto alla convenzione che disciplina la presente Polizza Collettiva. In conformità a quanto descritto nella presente Nota Informativa, l Istituto percepisce una remunerazione per l attività di intermediazione svolta in relazione alle Schede Contrattuali sottoscritte dagli Aderenti. Ai sensi della vigente normativa, anche in presenza di conflitti di interesse le imprese di assicurazione sono comunque tenute ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile. CNP Assurances S.A. è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Marcello Mazzotti Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 11/11

13 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i suoi dati personali comuni e sensibili quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i Dati ), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP Assurances S.A. (con riferimento al trattamento dei dati connesso alla Copertura Assicurativa temporanea caso morte) e CNP IAM (con riferimento al trattamento dei dati connesso alle ulteriori Coperture Assicurative), previo consenso scritto, laddove necessario, con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. conclusione del Contratto Assicurativo, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativi; b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il conferimento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. in mancanza di tali dati CNP Assurances S.A. e CNP IAM non potrebbero fornire i propri servizi, in tutto o in parte, i Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP Assurances S.A. e CNP IAM quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all Ufficio Protezione Dati sotto indicato: a. soggetti determinati, incaricati da CNP Assurances S.A. e CNP IAM della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, anche in paesi al di fuori dell Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta catena assicurativa, quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. società controllate o collegate a CNP Assurances S.A. e CNP IAM o dalle stesse incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione). Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili, tra i quali BCC Agrobresciano Società Cooperativa, Piazza Roma, Ghedi (Bs), che agirà in qualità di Responsabile del trattamento in relazione all attività di distribuzione alla stessa affidata. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolari del trattamento dei dati sono CNP Assurances Rappresentanza Generale per l Italia e CNP IAM Rappresentanza Generale per l Italia, Via Dante, 14, Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, Via Dante, 14, Milano, Ufficio Protezione Dati Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 1/1

14 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE relative alla Polizza Collettiva N L Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dalle previsioni contenute nella Scheda Contrattuale. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione. PARTE I: Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Garanzie Assicurate Il Contraente stipula la presente Polizza Collettiva al fine di consentire ai propri clienti, di beneficiare, nei limiti previsti dalle presenti Condizioni, delle Coperture Assicurative previste a favore degli Aderenti come di seguito dettagliatamente descritte. La Polizza prevede due diverse tipologie di coperture Protezione Base o Protezione Estesa (Protezione Base + Garanzie Opzionali). Qualora si verifichi un sinistro, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione, le seguenti prestazioni: Protezione Base (Versione sottoscrivibile da Persone Fisiche e Giuridiche) A) ASSICURAZIONE IN CASO DI DECESSO TUTTE CAUSE (garanzia valida per tutti gli Assicurati). B) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per tutti gli Assicurati). Protezione Estesa (Versione sottoscrivibile solo da Persone Fisiche) Prevede oltre alle garanzie previste nella versione Protezione Base, le seguenti garanzie: C) PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici); D) PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Non Lavoratori). E) PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private); Le prestazioni relative alle singole garanzie sono dettagliatamente descritte nella Parte II ( Condizioni particolari di Assicurazione ), mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nella Parte III ( Esclusioni ) delle presenti Condizioni di Assicurazione. Art. 2 Persone assicurabili e modalità di adesione Possono aderire alla Copertura Assicurativa sia le Persone Fisiche che le Persone Giuridiche clienti della Banca Contraente. Nel caso in cui l Aderente alla Copertura Assicurativa sia una Persona Giuridica l Assicurato coincide con il Key Man designato dal Richiedente ovvero una persona fisica individuabile in una delle seguenti figure: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda aderente. Sono assicurabili altresì i titolari di ditte individuali. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 1/17

15 L Assicurato designato è indicato nella Scheda Contrattuale. L'Assicurato dovrà essere una persona fisica residente in Italia di età compresa tra i 18 anni ed i 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale e/o del rinnovo annuale. Il Capitale massimo Assicurabile per assicurato, previa sottoscrizione della "Dichiarazione di Buono Stato di Salute presente nella Scheda Contrattuale, è pari ad Euro ,00 (duecentomila/00). Per capitali compresi tra Euro ,01 (duecentomila/01) ed Euro ,00 (trecentomila/00) dovrà essere trasmesso a CNP lo specifico Questionario Medico, compilato e sottoscritto dall Assicurato. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che CNP avrà dato il proprio consenso. All'atto della sottoscrizione della Scheda Contrattuale, nei casi che prevedono la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l'assicurato dovrà godere di buona salute come espressamente riportato nella succitata scheda, ovvero: - di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da lesioni gravi o malattie che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; - di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell apparato gastrointestinale, malattie dell apparato respiratorio, malattie dell apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche e mentali, malattie dell apparato genitourinario, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologia, malattie genetiche, obesità; - di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie. Nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico e all eventuale esecuzione di Esami Medici. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia e necessari alla Stessa per la valutazione del rischio è sempre a totale carico del Richiedente. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nella Scheda Contrattuale relativamente alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. Art. 3 Capitale Assicurato e Massimali Per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente, il Capitale Assicurato è costante per tutta la durata contrattuale ed è scelto dall Aderente, con il limite minimo di Euro (diecimila/00) ed il limite massimo di Euro ,00 (trecentomila/00) per Azienda e per singolo Assicurato. Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di rischio pendenti tra l Aderente, l Assicurato e CNP, è pari ad euro ,00. (cinquecentomila/00). Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero, l indennizzo mensile assicurabile è pari all importo mensile scelto dall Assicurato, al momento dell adesione alla Copertura Assicurativa, con il limite minimo di Euro 300,00 (trecento/00) ed il limite massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi in caso di rinnovi continuativi della Copertura Assicurativa (durata contrattuale). Art. 4 Designazione Assicurato Solo nella versione Protezione Base il Richiedente Persona Giuridica designerà come assicurato un Key Man dell azienda i cui estremi saranno indicati nella Scheda Contrattuale. L Assicurato dovrà avere i requisiti elencati nel precedente art.2 - Persone assicurabili e modalità di adesione. Art. 5 Perdita dei requisiti per l Assicurato Unicamente nel caso di sottoscrizione da parte di Persona Giuridica della versione Protezione Base, qualora nel corso di validità della Copertura Assicurativa designato dal Richiedente dovesse perdere i requisiti previsti dalla presente Polizza Collettiva ovvero non ricoprire più, per l Azienda, il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa, la sua posizione rimarrà attiva. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 2/17

16 Il Richiedente potrà comunque denunciare il sinistro a CNP che provvederà a liquidarlo anche se l'assicurato non è più Key Man dell'azienda. Art. 6 - Obblighi del Contraente Nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 "Persone assicurabili e modalità di adesione", il Contraente si impegna a consentire l ingresso in assicurazione a tutti i clienti dell Istituto che abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva attraverso la sottoscrizione della Scheda Contrattuale che il Contraente provvederà a trasmettere a CNP. Nel caso in cui il l Aderente sia una Persona Giuridica la Copertura Assicurativa è prestata per il Key Man designato che dovrà anch esso firmare la Scheda Contrattuale. L adesione si intende accettata sempre che non sia pervenuto al Contraente e all Aderente il rifiuto da parte di CNP. Art. 7 - Obblighi di CNP CNP rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l elenco degli Aderenti con l'indicazione degli Assicurati e dei premi; tale elenco formerà parte integrante della Convenzione. L'elenco sarà aggiornato mensilmente da CNP in base ai dati forniti dal Contraente. CNP provvederà, inoltre, a fornire al Contraente il Fascicolo Informativo relativo alla presente Polizza Collettiva che verrà consegnato agli Aderenti al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. Art. 8 Decorrenza e termine delle garanzie Art. 8.1 Decorrenza delle Garanzie La Copertura Assicurativa decorre dalle ore del giorno di sottoscrizione della Scheda Contrattuale. Art. 8.2 Termine delle Garanzie La durata della Copertura Assicurativa è pari ad un anno. Al termine dell annualità la copertura si rinnova tacitamente per altri 12 mesi salvo disdetta inviata da una delle parti (Compagnia Aderente) con preavviso di 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale di polizza. La Copertura Assicurativa può essere rinnovata per un massimo di 9 annualità. La Copertura Assicurativa termina comunque in caso di: - Decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale; La Copertura Assicurativa si risolve inoltre a partire dal giorno successivo alla prima scadenza annuale del contratto, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati: - liquidazione dell indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o malattia dell Assicurato - chiusura del rapporto di conto corrente intrattenuto dall Aderente con il Contraente Art. 9 Pagamento del Premio La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell Aderente di un premio unico annuale, determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale e dei successivi rinnovi annuali, comprensivo dell imposta di assicurazione, per l insieme delle garanzia prestate da CNP. Il premio annuale è determinato in relazione alle garanzie prestate, all ammontare degli importi mensili assicurati nonché in base all età assicurativa raggiunta dall Assicurato al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale o dei successivi rinnovi annuali. Per età assicurativa si intende l età anagrafica dell Assicurato espressa in anni interi, eventualmente arrotondata per eccesso qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Il premio non è frazionabile ed è dovuto in via anticipata per ciascuna annualità. Nella versione Protezione Base il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato. Nella versione Protezione Estesa il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente ed in percentuale sull importo mensile assicurato per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 3/17

17 La Compagnia conferisce all Istituto mandato all incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall Aderente stesso all Istituto nella Scheda Contrattuale, a trattenere detta somma dal proprio conto corrente. L incasso di tale somma da parte dell Istituto varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio annuo relativo alle Coperture Assicurative risulterà esplicitato nella Scheda Contrattuale. Il pagamento del premio avviene secondo le seguenti modalità: - pagamento prima annualità: Addebito del premio sul c/c dell Aderente - pagamenti annualità successive: Autorizzazione di addebito in conto (RID) presso la Banca Contraente Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della Copertura Assicurativa o dei successivi rinnovi annuali le garanzie restano sospese fino alle ore del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 60 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di diritto. La Copertura Assicurativa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per tutti gli Assicurati, a meno che non venga disdetto da una delle parti, con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale di polizza. Art Recesso dell Aderente L Aderente può recedere entro 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell originale della Scheda Contrattuale. La comunicazione di recesso deve essere inviata entro le ore 24 del 30 giorno dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa (come risulta dal timbro postale di invio) ed indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Dante, MILANO Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all Aderente, il premio pagato al netto dell imposta di legge. Art. 11 Recesso della Compagnia CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dal momento in cui è informata dell adesione alla Polizza Collettiva, dandone comunicazione all Aderente con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. Art Beneficiari Nel caso in cui l Aderente sia una Persona fisica il beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva sarà l Assicurato o in difetto gli eredi testamentari o legittimi. Nel caso in cui l Aderente sia una Persona giuridica il beneficiario coinciderà con l Azienda Richiedente. Art. 13 Denuncia del Sinistro I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall Assicurato utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistri messo a disposizione da CNP (in allegato alla presente Polizza Collettiva) indirizzandolo tramite lettera raccomandata a: CNP Ufficio Liquidazione Sinistri Via Dante, Milano La denuncia del sinistro dovrà essere corredata dalla documentazione così come dettagliata nel modulo di Denuncia Sinistro. L Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire a CNP di effettuare gli accertamenti del caso e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e il datore di lavoro a fornire le informazioni necessarie. Polizza Collettiva N Mod A.A Pagina 4/17

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