OSSERVATORIO SULLA GIUDRISPRUDENZA DELL UNIONE EUROPEA AGGIORNATO Al 31 GENNAIO 2014 A cura di MARIA NOVELLA MASSETANI

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1 OSSERVATORIO SULLA GIUDRISPRUDENZA DELL UNIONE EUROPEA AGGIORNATO Al 31 GENNAIO 2014 A cura di MARIA NOVELLA MASSETANI nella causa C 176 / 12 association de médiation sociale / Union locale des syndicats CGT La causa in oggetto riguarda il diritto dei lavoratori all informazione e alla consultazione. L art 27 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea disciplina proprio l ambito del diritto dei lavoratori all informazione alla consultazione. La direttiva in materia 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio precisa tale diritto, fissando alcuni requisiti minimi. In particolare, a partire da una certa soglia di lavoratori impiegati in un impresa, devono essere eletti dei delegati del personale ovvero deve essere designato un rappresentante sindacale e creato un comitato d impresa. La Francia ha trasposto tale direttiva prevedendo che alcune categorie di lavoratori dovevano essere escluse dal calcolo degli effettivi dell impresa. Un rappresentante sindacale e alcune associazioni sindacali fanno valere che l esclusione disposta dalla normativa francese non è conforme al diritto dell Unione europea. La Corte di Cassazione di rivolge alla Corte di Giustizia per sapere se l articolo 27 della Carta, come precisato dalla direttiva 2002/14, possa essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare la norma nazionale di trasposizione contraria al diritto comunitario. La Corte afferma che le disposizioni della direttiva 2002/14 proibiscono di escludere certe categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi dell impresa. Infatti, una tale esclusione ha come conseguenza di privare i lavoratori dei diritti riconosciuti dalla direttiva, eliminandone il suo effetto utile. Ricorda che una direttiva produce effetto diretto in tutti i casi in cui le disposizioni pertinenti sono incondizionate e sufficientemente precise. I giudici comunitari constatano che la direttiva prescrive che gli Stati membri non possono escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi. La Corte afferma che l articolo 27 della Carta per poter produrre i propri 1

2 effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell Unione europea o del diritto nazionale. Il divieto di escludere, infatti, dal calcolo degli effettivi di un impresa una determinata categoria di lavoratori non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, dal tenore letterale dell articolo 27 della Carta. In conclusione, tale articolo 27 non è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C- 355 / 12 Nintendo e a. / PC Box srl e a. La controversia che ha originato la pronuncia della Corte di Giustizia esamina la fattispecie in cui la Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. La Nintendo commercializza due tipi di sistemi di video giochi: la consolle portatile DS e la consolle fissa Wii. Installa un sistema di riconoscimento sulla consolle ed un codice criptato sul supporto di videogioco: ciò ha l effetto di impedire l utilizzazione di copie illegali di videogiochi. PC Box vende le consolle originali di Nintendo con un software aggiuntivo, la cui utilizzazione richiede l installazione, sulle consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure tecnologiche di protezione delle consolle. Il Tribunale di Milano investito della controversia si rivolge alla Corte di Giustizia perché venga chiarita la portata della protezione giuridica di cui si può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva 2001/29/CE sull armonizzazione del diritto d autore, allo scopo di lottare contro l elusione delle misure tecnologiche predisposte. La Corte afferma che i videogiochi costituiscono materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono protetti dal diritto d autore oggetto della direttiva. Quest ultima obbliga gli Stati membri a prevedere una posizione giuridica adeguata contro l elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere. La direttiva è volta a proteggere soltanto il titolare del diritto d autore nei 2

3 confronti degli atti per i quali è richiesta l autorizzazione. I giudici comunitari sottolineano che, conformemente all obiettivo principale della direttiva, cioè un elevato livello di protezione degli autori, occorre interpretare la nozione di efficaci misure tecnologiche in senso ampio, che comprende l applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di protezione. Quindi, le misure tecnologiche che sono anche in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di un interazione tra esse rientrano nella nozione di efficaci misure tecnologiche ai sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nell impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare. La Corte continua affermando che la protezione giuridica comprende esclusivamente le misure tecnologiche destinate ad impedire o a eliminare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per le quali è richiesta l autorizzazione del titolare di un diritto d autore. Tale protezione deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un utilizzazione diversa dall elusione della protezione tecnologica ai fini illeciti. La Corte invita il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione, nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando fermo che tale efficacia non deve essere assoluta. nella causa C 423 /12 Reyes / Migrationsverket Nella fattispecie in esame la Corte si occupa del caso di una signora, cittadini delle Filippine, affidata all età di 3 anni alla nonna materna, in quanto la madre si era stabilita in Germania per motivi lavorativi, ottenendo successivamente la cittadinanza tedesca. La madre ha sempre conservato stretti vincoli con i propri familiari nelle Filippine, inviando loro ogni mese denaro per sopperire ai loro bisogni e finanziare gli studi. Nel 3

4 2009 si è trasferita in Svezia dove ha sposato un cittadino norvegese; quest ultimo, invia regolarmente denaro nelle Filippine alla figlia ed ai familiari della moglie. La signora di cui si tratta ha chiesto un permesso di soggiorno in Svezia in qualità di familiare della madre, dichiarando di essere a suo carico. La domanda è stata respinta in base al rilievo che la signora non aveva dimostrato che il denaro versatole dalla famiglia, fosse stato impiegato per sopperire ai suoi bisogni esistenziali di vitto, alloggio e assistenza socio-assistenziale del suo paese di origine. La Corte di Giustizia adita ricorda che, affinché il discendente diretto di un cittadino dell Unione, di età pari o superiore a 21 anni, possa essere considerato a carico del medesimo, deve essere dimostrata l esistenza di una reale situazione di dipendenza. Ai fini dell accertamento di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle sue condizioni economiche e sociali, tale discendente non sia in grado di sopperire ai propri bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve sussistere nello Stato d origine o di provenienza del discendente stesso nel momento in cui questi chiede di ricongiungersi con tale cittadino. Il fatto che un cittadino dell Unione effettui regolarmente il versamento di somme di denaro al discendente, necessarie a quest ultimo per sopperire ai suoi bisogni nello Stato di origine, è idoneo a dimostrare la sussistenza di una situazione di dipendenza reale del discendente medesimo rispetto a detto cittadino. Non si può esigere dal discendente di fornire ulteriore prova di aver inutilmente tentato di trovare un occupazione o di ricevere un aiuto al sostentamento dalle autorità del paese di origine. Il requisito di una siffatta prova supplementare, non facile da effettuarsi nella pratica, rende eccessivamente difficile per il discendente di beneficiare del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. La Corte conclude che il diritto dell Unione non permette ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni, dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di familiare di un cittadino dell Unione, di aver inutilmente tentato di trovare un occupazione o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del proprio paese di origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. La situazione di dipendenza deve sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui chiede il ricongiungimento con il cittadino dell Unione di cui sia carico. Uno Stato membro non può esigere, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, che il discendente dimostri di aver inutilmente tentato di trovare un attività lavorativa o di ricevere un aiuto per il sostentamento nel proprio paese di origine. 4

5 nella causa C / 12 Aboubacar Diakité / Commissaire general aux réfugiés et aux apatrides La fattispecie che ha dato origine alla pronuncia della Corte di Giustizia riguarda l interpretazione della nozione di conflitto armato interno. Un cittadino guineano ha chiesto di poter beneficiare della protezione internazionale in Belgio, affermando di essere stato vittima di atti di violenza in Guinea a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. La direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 protegge non solo le persone cui è possibile riconoscere lo status rifugiato, bensì anche quelle che non possono beneficiare di tale status, ma rispetto alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o nel quale avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno. Tale è considerata, in particolare, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La Corte di Giustizia adita, constata che la nozione di conflitto armato interno è propria della direttiva e non trova diretta corrispondenza nel diritto internazionale umanitario, che si limita a contemplare i conflitti armati che non presentano carattere internazionale. Peraltro, poiché il regime della protezione sussidiaria non è previsto nel diritto internazionale umanitario, quest ultimo non identifica le situazioni in cui una tale protezione è necessaria e istituisce meccanismi di protezione distinti da quello previsto dalla direttiva. Il diritto internazionale umanitario è in stretta correlazione con il diritto penale internazionale, mentre una tale relazione è estranea al meccanismo di protezione previsto dalla direttiva. La Corte trae la conclusione che la nozione di conflitto armato interno deve essere interpretata in modo autonomo. I giudici comunitari precisano che l espressione conflitto armato interno si riferisce a una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o alla quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro. La Corte afferma che nel regime istituito dalla direttiva l esistenza di un conflitto armato può portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi, corre un rischio 5

6 effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita e alla persona. La Corte ne trae la conclusione che la constatazione dell esistenza di un conflitto armato non dev essere necessariamente subordinata all intensità degli scontri armati, al livello di organizzazione delle forze armate o alla durata del conflitto. nella causa C / 12 Petillo e Petillo / Unipol Assicurazioni SpA In un incidente stradale un cittadino italiano causa lesioni corporali di lieve entità ad un altra persona. Il danneggiato ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Ai sensi del codice delle assicurazioni private, D.Lgs 209 del 2005, l importo del risarcimento da versare a titolo di danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è determinato secondo un sistema specifico. Il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall assicurazione obbligatoria. Il Tribunale competente si è rivolto alla Corte di Giustizia per comprendere se le direttive, 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 e 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 come modificata, relative all armonizzazione dell assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ammettano una normativa nazionale che limita il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali. La Corte ricorda che il diritto dell Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un assicurazione. Tale obbligo di copertura è distinto dalla portata del risarcimento, la quale è definita e garantita dal diritto nazionale. Le predette direttive non mirano a ravvicinare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, in quanto questi ultimi restano liberi di decidere quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento. Gli Stati membri devono tuttavia esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell Unione e non possono privare le direttive del loro effetto utile. Rendendo obbligatoria la copertura di alcuni danni, tra cui quello alla persona, fino a concorrenza di importi minimi determinati, le 6

7 direttive limitano la libertà degli Stati membri. I giudici comunitari constatano che secondo la normativa italiana il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda il danno alla persona per lesioni di lieve entità le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni. Le direttive non impongono agli Stati membri un particolare regime per determinare la portata del diritto al risarcimento. Allorché, inoltre, una normativa nazionale non ha l effetto di escludere d ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento, le direttive non ostano né ad una legislazione che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati alla particolarità dei sinistri stradali. Nel caso di specie la Corte conclude che non viene pregiudicata la garanzia in base alla quale la responsabilità civile prevista dal diritto nazionale in materia di circolazione di autoveicoli dev essere coperta da un assicurazione conforme al diritto dell Unione. 7

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