Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito (Magistrato delegato Cons. Diana de Martino)

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1 Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito (Magistrato delegato Cons. Diana de Martino) L industria del gioco, che dà lavoro a aziende e persone, è in continua crescita con un fatturato previsto, per il 2011, di almeno 70 miliardi. Tali dati, che si riferiscono al gioco legale, sono destinati ad impennarsi se si guarda anche al gioco clandestino. Proprio per arginare l enorme diffusione del gioco illecito, vennero introdotte, con la finanziaria del 2003, nuove regole finalizzate a rendere competitivo il settore del gioco lecito sottraendo così risorse al gioco illegale. In conseguenza di ciò e dei successivi interventi normativi che hanno riguardato anche il gioco a distanza (o gioco on line), il volume d affari dell intero comparto, dal 2003 al 2010, è cresciuto da 15 a 61 miliardi all anno, con un incremento del 306%. Nel primo semestre del 2011 il settore del gioco ha fatturato circa 35 miliardi ma i dati del secondo semestre saranno certamente superiori visto che dal 18 luglio è stato autorizzato il poker cash 192, e che nei primi 40 giorni tale gioco on line ha generato, da solo, un volume di affari pari a 3 miliardi di euro. La principale voce del comparto giochi rimane comunque quella degli apparecchi di intrattenimento (new-slot e video-lottery) che rappresentano il 57% del settore. Seguono le lotterie, in cui si ricomprendono anche le lotterie istantanee gratta e vinci ; poi il lotto; le scommesse sportive (riguardanti automobilismo, baseball, basket, calcio, canottaggio, ciclismo, football americano, golf, rugby e volley); i c.d. skill-games, introdotti nel 2006 ma in rapidissima crescita; i giochi numerici a totalizzatore (es. superenalotto o win for life), il Bingo e infine i giochi ippici. Considerato dunque l enorme rilevanza che nel comparto dei giochi hanno ormai acquisito gli apparecchi da intrattenimento e gli skill-games (in cui si ascrive anche il poker on line) ne deriva, ovviamente, che l attività della criminalità si concentra proprio su tali settori del gioco. Si ritiene dunque opportuno richiamare come si è fatto nella relazione del precedente anno la normativa che regola tali particolari tipi di gioco, facendo anche riferimento alle novità legislative che hanno interessato, nell ultimo anno, il settore. GLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO L art. 22 della Legge 289/2003 (Legge Finanziaria del 2003) ha modificato l art. 110 del R.D. nr. 773/1931 ed ha riordinato la normativa sul gioco lecito razionalizzando il comparto relativo agli apparecchi da intrattenimento. Dalla lettura della norma, in particolare del co. 5 che definisce gli apparecchi vietati in quanto destinati al gioco d azzardo 193, appare evidente che la linea di demarcazione tra apparecchi leciti e illeciti si rinviene nella rilevanza dell abilità del giocatore: sono leciti gli apparecchi in cui l esito del gioco non è affidato totalmente al caso, ma è influenzato anche dalle capacità dell utente. Sono previste due categorie di apparecchi da intrattenimento, a seconda che vi sia o meno una vincita in denaro: A apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro previsti dell art. 110 comma 6 del TULPS (new-slot e video-lottery): I congegni da divertimento previsti dal comma 6 sono quelli che distribuiscono premi in denaro, erogati (entro certi limiti) direttamente dalla macchina. Possono essere di due tipi: 193 Art. 110 co. 5 del TULPS: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma

2 - quelli previsti dal co. 6 lettera a - le diffusissime new-slot - sono apparecchi comandati da una scheda elettronica o smart card, situata al loro interno. In tali apparecchi il costo della partita non può essere superiore a 1 e la vincita non può superare 100. Inoltre, su un ciclo complessivo di non più di partite, le vincite non devono risultare inferiori al 75 % delle somme giocate (c.d. payout). - quelli previsti dal comma 6 lettera b - le video-lottery terminal o VTL invece di essere comandati da una scheda elettronica interna, sono dotati di un terminale finale collegato al server della concessionaria da cui si scaricano i giochi 194. In pratica il software di gioco non è presente nella macchina ma è installato sulla rete telematica gestita dal concessionario. Il costo della partita può arrivare fino a 10 e la vincita fino a euro 5000, o in caso di jackpot. Le vincite non devono risultare inferiori all 85 % delle somme giocate (c.d. payout). Le video-lottery terminal, introdotte dalla finanziaria del 2006, di fatto sono entrate in funzione alla fine del Esse non possono essere installate nei bar ma soltanto nei locali pubblici destinati specificamente al gioco 195. Tutti gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali, e non possono essere usati da minori. B apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, previsti dall art. 110 comma 7 del TULPS (videogiochi). Fanno parte di questa categoria - i congegni elettromeccanici privi di monitor (comma 7 lett. A) attraverso cui si può specificamente esercitare l abilità del giocatore e in cui l erogazione del premio non può essere in denaro ma soltanto in piccola oggettistica. Si tratta delle c.d. pesche di abilità o gru. - gli apparecchi basati unicamente sull abilità del giocatore (comma 7 lett. C) in cui non vi è alcuna vincita ma in cui la capacità del giocatore determina la durata della partita in assenza di qualsiasi componente aleatoria. Si tratta dei video giochi Tali apparecchi, a differenza di quelli previsti dal comma 6, sono fruibili anche da minorenni. Anche tali congegni non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali. La produzione, l importazione e la gestione sia dei congegni previsti dal comma 6 (new slot e video-lottery) sia di quelli previsti dal comma 7 (videogiochi), è soggetta all autorizzazione dell Amministrazione dei Monopoli e al rilascio della licenza di PS ai sensi dell art 86 TULPS. La norma stabilisce infatti che tali apparecchi devono essere muniti di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi; e che debbano essere dotati di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione. Sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (new-slot e video-lottery) si applica un prelievo erariale unico (PREU) nella misura del 13,5 % delle somme giocate e registrate dagli appositi contatori. Allo scopo di consentire ad AAMS di controllare l utilizzo degli apparecchi e il volume di gioco, in modo da poter verificare la correttezza degli introiti, ciascun apparecchio è collegato ad una rete telematica, affidata da AAMS in concessione (attualmente le concessionarie sono 10), che assicura l elaborazione periodica dei dati registrati dai congegni stessi ed il loro trasferimento al sistema centrale gestito direttamente dall Amministrazione dei Monopoli tramite la So.Gei 196. Dunque la rete del gioco legale realizzato attraverso le apparecchiature elettroniche, risulta costituita da : - AAMS che regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica costante dell operato dei concessionari - le concessionarie, imprese private che, a seguito di gara pubblica, hanno ricevuto da AAMS la concessione per la conduzione della rete telematica e ne assicurano 194 Tale accorgimento rende più difficili i tentativi di manomissione. 195 Ovvero sale bingo, agenzie di scommesse, sale gioco 196 Società generale di informatica spa, che supporta la P.A. in vari settori tra cui quello del gioco pubblico. 292

3 l operatività. Sono responsabili verso AAMS della conformità degli apparecchi distribuiti dai gestori e della raccolta del gioco, e a tale scopo concludono distinti contratti con i gestori; - i gestori, imprese private che ricevono dalla concessionaria il mandato per la distribuzione, l installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco. Sono i proprietari degli apparecchi (di cui garantiscono al concessionario la conformità a quanto previsto dalla normativa) che poi affidano agli esercenti; - gli esercenti ovvero i titolari degli esercizi pubblici in cui gli apparecchi vengono installati. L esercente stipula un contratto con il gestore, impegnandosi a fornire la spazio dove collocare gli apparecchi, l alimentazione elettrica e la custodia, e ricevendo un corrispettivo commisurato all entità delle giocate. Attraverso la rete telematica affidatagli, la concessionaria assicura la contabilizzazione delle somme giocate e delle vincite erogate, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale; provvede a contabilizzare il prelievo erariale unico e ne esegue il versamento ad AAMS. Tutto il sistema di imposizione fiscale si basa dunque sulla corretta operatività della rete telematica, che garantisce ad AAMS la possibilità di verificare che le somme versate a titolo di PREU corrispondano al volume delle giocate. Conseguentemente, sono numerosissime le condotte criminali finalizzate ad alterare i flussi di comunicazione concernenti i dati di gioco, dalle macchinette al sistema di elaborazione del concessionario, ovvero ad intervenire direttamente sui contatori, per ridimensionare l entità dei dati di gioco e, conseguentemente, abbattere il PREU. Tali condotte si realizzano mediante un introduzione abusiva nel sistema telematico ed installando congegni in grado di impedire le comunicazioni telematiche tra l apparecchiatura da gioco e la rete, interrompendo di fatto il flusso originale dei dati e consentendo la comunicazione di un flusso diminuito dei medesimi. Altra prassi criminale è quella di alterare le macchinette previste dall art. 110 comma 7 (i video giochi) installando - oltre a quella originale - una seconda scheda elettronica che consente la trasformazione dell apparecchio in una slot con vincita in denaro. In tal modo, attraverso un telecomando, si attiva la seconda scheda e si realizza una new-slot non collegata alla rete telematica e sulla quale dunque non vi è alcun prelievo fiscale 197. Attraverso tali meccanismi la criminalità si appropria sia degli importi che dovrebbero essere corrisposti ai Monopoli a titolo di imposta (PREU), sia dell agio del concessionario, che è ovviamente proporzionale al volume delle giocate. Tali condotte sono diffusissime: accanto alle new slot ufficiali, si stima che siano operativi almeno altri apparecchi illegali, con un danno erariale di circa 55 miliardi. Allo scopo di contenere le condotte illecite, la legge di stabilità per il che si è proposta di rafforzare l azione di contrasto al gioco illegale e la tutela dei consumatori, soprattutto minori - ha previsto l istituzione di un albo degli operatori delle new slot. Si tratta di un elenco che ricomprende l intera filiera degli apparecchi da intrattenimento: concessionarie, gestori, esercenti e perfino i manutentori. Per ottenere l iscrizione all albo è necessario avere la licenza di cui all'articolo 86 del TULPS nonché la certificazione antimafia, che dovrà quindi essere richiesta, tra l altro, da tutti i titolari dei punti di gioco pubblico. E poi indispensabile essere in regola con i pagamenti del Preu, aver prestato le fideiussioni previste e mantenere l azienda in condizioni di regolarità. Senza l iscrizione all albo non si può esercitare, e i contratti sottoscritti con i concessionari sono nulli. Sempre la medesima legge ha previsto una sorta di censimento degli apparecchi in modo da creare un database circa la titolarità degli stessi e la loro localizzazione: si potrà così conoscere il numero di macchine legalmente installate in ogni locale, in modo da agevolare le verifiche e far emergere gli apparati non collegati alla rete, contrastando evasione fiscale e gioco illecito. Le violazioni delle norme relative alla corretta installazione e gestione degli apparecchi da 197 Dalle indagini della DDA di Bologna è risultato un sistema di frode basato su tecnologia Wi Fi molto più sofisticato e soprattutto più difficilmente rilevabile nel corso dei controlli finalizzati ad individuare eventuali apparecchiature estranee al quadro elettronico omologato. Infatti sulla base di tale tecnologia la seconda scheda di gioco capace di trasformare l apparecchio non è posta all interno dell apparecchio stesso bensì in un luogo occulto dal quale, attraverso l utilizzo di un telecomando può inviare via wi fi un segnale che altera quello fornito dalla scheda installata ed omologata sull apparecchio. 293

4 intrattenimento, sono punite con una serie di sanzioni amministrative introdotte dal D.L. 78/2009 che sono state ulteriormente inasprite dal D.L. 98/2011. Per gli illeciti fiscali commessi in materia di PREU l art. 15 del DL 78/2009 prevede la responsabilità solidale di tutti i soggetti appartenenti alla filiera del settore delle new slot Ma nei confronti di coloro che modificano gli apparecchi da intrattenimento, si configurano anche comportamenti rilevanti sul piano penale: si ravvisa innanzitutto il reato di truffa nel caso di manomissioni finalizzate a modificare l alea di gioco facendo impennare le perdite per il giocatore e le entrate per il gestore. Più gravi delitti si configurano nelle condotte di alterazione dei sistemi di contabilizzazione delle giocate attraverso illeciti interventi sui canali di comunicazione con AAMS; ovvero nelle attività di trasformazione attraverso dispositivi esterni all apparecchio quali telecomandi o altro - dei videogiochi in new-slot; così lucrando sul mancato pagamento del PREU. Possono in tali casi configurarsi i reati di cui agli artt. 617 quater (interruzione illecita di comunicazioni telematiche), 617 quinquies (installazione di apparecchiature atte ad interrompere comunicazioni telematiche), 640 ter c.p. (frode informatica). Si ravvisano poi il delitto di illecita concorrenza con violenza e minaccia (art. 513 bis) e il delitto di estorsione (eventualmente aggravati ai sensi dell art. 7 D.L. 152/1991), tutte le volte in cui gli apparecchi di un determinato operatore vengono imposti sul mercato mediante atteggiamenti violenti, realizzando un regime di sostanziale monopolio, e non consentendo ad altre società di inserirsi in tale circuito commerciale. SKILL GAMES Il D.L. 223/ c.d. decreto Bersani - ha introdotto con l art. 38 comma 1 letta B i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, ovvero i giochi on-line il cui risultato dipende, in misura prevalente, dall abilità dei giocatori. Proprio la rilevanza di tale fattore umano sull elemento aleatorio ha condizionato il nome con cui questi giochi vengono indicati skill games appunto giochi di abilità. Poiché né il decreto Bersani né i successivi regolamenti hanno specificato quali sono i giochi di abilità legalizzati, i concessionari devono sottoporre all amministrazione le ipotesi di giochi perché ne venga vagliata la corrispondenza alle caratteristiche sopra indicate. Di fatto i concessionari sono stati autorizzati ad esercitare, on-line, giochi di società quali la dama, gli scacchi, il domino e giochi di carte quali il bridge, il blackjack, e soprattutto il poker. L esercizio di tali giochi può essere offerto soltanto dai concessionari selezionati dall amministrazione dei monopoli a seguito di evidenza pubblica. Gli skill-games sono assoggettati ad imposta unica nella misura del 3% della raccolta. Pertanto le piattaforme di gioco (le c.d. Poker Room) devono essere collegate al sistema informatico dei Monopoli, gestito da Sogei, che consente di monitorare la mole di gioco sviluppata ed accertare la congruità delle somme versate a titolo di imposta. È proprio nel settore degli skill-games, in particolare con il poker on-line, che si è rilevata la crescita percentuale più alta e come si è già accennato con l introduzione del cash game, il poker on line avrà un ulteriore incremento esponenziale. Infatti mentre nel poker Texas Hold em il giocatore paga una quota di entrata ottenendo un numero di fiches uguale agli altri giocatori esaurita la quale la partita deve essere abbandonata, nel cash game i giocatori sono liberi di acquistare quote di fiches in base alla loro disponibilità economica e di restare in gioco finché non le hanno esaurite. L unico limite fissato dal decreto è quello di 1000 euro per sessione di gioco. In tema di skill games, e in generale di gioco on-line, la condotta illecita consiste nella raccolta del gioco tramite siti gestiti da soggetti privi di concessione cosicché il gioco a distanza, che viene realizzato in assenza di qualsiasi forma di controllo e di ogni imposizione fiscale. Tale condotta è sanzionata dal comma 1 dell art. 4 L. 401/1989 che stabilisce 200 È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. È punito invece a titolo contravvenzionale l organizzazione, l esercizio e la raccolta a distanza del gioco svolta dal concessionario ma con modalità diverse da quelle previste dalla legge. 199 Si ricorda che la concessionaria è responsabile verso AAMS della conformità degli apparecchi distribuiti dai gestori e della raccolta del gioco 200 modifica apportata dalla Legge comunitaria 2008 L. 7 luglio 2009 n

5 In tutti tali casi, con decreto direttoriale di AAMS, viene disposta l inibizione di accesso ai siti di gioco non autorizzati 201 : in pratica AAMS svolge un periodico monitoraggio dei siti internet che contengono proposte di gioco, provvedendo, in caso di individuazione di siti gestiti da soggetti non autorizzati o di giochi on line non autorizzati, ad emanare un provvedimento con il quale viene ordinato ai provider gestori delle risorse web, di inibire i siti illegali e di reindirizzare gli utenti verso il sito istituzionale. LE SCOMMESSE A QUOTA FISSA La raccolta delle scommesse in Italia 202, nel settore sportivo e non, è riservata allo Stato che la esercita attraverso concessionari selezionati attraverso gara pubblica. L Amministrazione dei Monopoli rilascia concessione per il betting ovvero la raccolta - a distanza o su rete fisica - delle scommesse a quota fissa. L offerta è davvero vasta: nel calcio ad esempio, oltre al classico "1X2", è possibile scommettere anche sul risultato esatto di una partita, sul risultato del primo tempo, sul numero di gol superiori o inferiori ad un numero prefissato e su molte altre tipologie di esiti. I concessionari sono tenuti al rispetto di specifici obblighi (tra cui quelli di trasparenza e di tracciabilità) a tutela degli interessi generali, dell ordine pubblico, dei giocatori, dei minori. Il concessionario autorizzato è inoltre destinatario di imposizioni fiscali commisurate al volume della raccolta di scommesse. A tale scopo il flusso delle scommesse raccolte dai concessionari di Stato, confluisce ed è registrato, in via informatica e in tempo reale, in un unico totalizzatore nazionale tenuto e gestito da Sogei Spa. Attraverso specifici programmi informatici AAMS è in grado di individuare, sulla base dell elaborazione e dell analisi dei dati di raccolta, possibili flussi anomali di scommesse che possono sottendere comportamenti illeciti, e che devono dunque essere segnalati agli organi competenti per le iniziative necessarie. È evidente che tale sistema di monitoraggio non può funzionare quando le scommesse vengono raccolte da operatori esteri privi di concessione dello Stato italiano o tramite siti illegali extraeuropei. Infatti, se il flusso di gioco si colloca fuori del circuito ufficiale dei concessionari di Stato, viene di fatto impedita ogni attività di monitoraggio, verifica, analisi e controllo. Tale essendo la normativa, deve poi costatarsi che sono sempre più diffusi sul territorio punti di commercializzazione in cui i clienti effettuano le giocate e il mandatario registra la giocata sulla postazione telematica di un operatore di gioco estero, titolare di autorizzazione per la gestione organizzata di scommesse in un altro Stato membro (come nel caso della Stanley International Betting, della Goldbet o della Planet wind ) o gestite da società extraeuropee, comunque prive di concessione in Italia, e che sfuggono alla nostra imposizione fiscale. Tali punti vendita operano in assenza dell autorizzazione di AAMS, che non potrebbe mai essere rilasciata a causa dell'assenza di concessione in favore del loro delegante estero. Tale condotta configura secondo la nostra normativa il reato previsto dall art. 4 comma 4 bis L. 401/1989. Ma tale previsione di reato è stata reiteratamente sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia Europea affinché verificasse se l ordinamento italiano, fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di licenze di pubblica sicurezza nel settore delle scommesse su eventi sportivi, sancisca una indebita limitazione degli artt. 43 e 49 del Trattato U.E., che assicurano la libertà di stabilimento e quella di prestazione dei servizi. In alcune pronunce relative ad altri Stati europei, la Corte ha riconosciuto il diritto di ogni nazione di prevedere autonomi e più approfonditi controlli rispetto a quelli a cui l operatore è già stato sottoposto da parte delle autorità competenti del Paese membro. Ma più in generale ha stabilito la validità del modello concessorio, e ha riconosciuto agli Stati membri il potere di contemperare e dunque di fatto di limitare - il principio di libertà di stabilimento e di impresa con le esigenze di sicurezza pubblica, particolarmente evidenti in un settore esposto alle infiltrazioni della criminalità organizzata a fini di investimento e riciclaggio. A breve la Corte dovrà pronunciarsi sulla legittimità della normativa italiana. 201 prevista dall art. 1 co della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) 202 Regolata dal D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 2, recante il Regolamento sulle scommesse sportive e decreto direttoriale 2006/

6 LE CONCESSIONARIE Le concessionarie sono imprese private che, a seguito di gara pubblica, hanno ricevuto da A.A.M.S. la concessione per la conduzione della rete telematica del gioco pubblico. Per il Lotto e le lotterie (sia istantanee che differite) il concessionario esclusivo è Lottomatica, mentre per le scommesse sportive ci sono più operatori licenziatari, così come per gli apparecchi da intrattenimento, per i quali l A.A.M.S. ha rilasciato, ad oggi, 10 concessioni 203 in favore di: - B PLUS GIOCOLEGALE LMT (già ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE LMT); - CIRSA ITALIA S.p.A.; - GAMENET S.p.A.; - CODERE NETWORK S.p.A.; - COGETECH S.p.A.; - G. MATICA s.r.l.; - HBG CONNEX S.p.A.; - LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.p.A.; - SISAL SLOT S.p.A.; - SNAI S.p.A. Devono essere positivamente valutate le innovazioni introdotte con la legge di stabilità per il 2011 circa i parametri per il rilascio e il mantenimento delle concessioni 204. La norma ha infatti fissato i requisiti oggettivi che devono avere le concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto mediante rete fisica, uniformandone, in linea di massima, la disciplina a quanto già previsto, per il gioco a distanza, dalla legge comunitaria In estrema sintesi, e rinviando per un quadro esaustivo al testo normativo, si è stabilito che le concessionarie debbano essere costituite da persone fisiche o società di capitali, con residenza o sede legale in Italia ovvero in uno degli Stati comunitari; che il controllante delle società di capitali possa avere sede in stato non comunitario ma non a fiscalità agevolata 206 ; che le società debbano dichiarare, già in sede di gara, i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 2 per cento; debbano avere l autorizzazione alla gestione della raccolta su rete fisica, in Italia ovvero in uno degli altri Stati membri, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; debbano assicurare requisiti di solidità patrimoniale; debbano garantire - per gli amministratori, per il presidente e i procuratori speciali - requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. E attualmente in corso la gara per l affidamento delle concessioni per la gestione del gioco realizzato attraverso le apparecchiature elettroniche, basata su tali parametri. La successiva manovra per la stabilizzazione finanziaria che riguarda sia le concessionarie che effettuano la raccolta di gioco su rete fisica, sia quelle che operano on line - ha esteso le informazioni antimafia oltre che al legale rappresentante e ai componenti dell organo di amministrazione, ai soci persone fisiche che detengano, anche indirettamente, una partecipazione al capitale superiore al 2 per cento. Il medesimo decreto stabilisce che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici, il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. L esclusione dalla gara è prevista anche nel caso in cui uno dei soci che detiene anche indirettamente una partecipazione superiore al 2 per cento risulti condannato o indagato per uno dei predetti delitti. Infine il medesimo decreto stabilisce che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, le persone fisiche colpite da misura di 203 E ancora in corso la gara per l assegnazione delle nuove concessioni per la gestione del gioco tramite apparecchi da intrattenimento 204 L. 220/2010 art. 1 co L. 88/2009 art. 24 co

7 prevenzione o le società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha reso obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli operatori che esercitano l attività di offerta di giochi e scommesse e concorsi pronostici on line. Con il D.Lgs. 2009/151 dal anche gli operatori che esercitano le medesime attività in sede fissa, sono soggetti alla normativa antiriciclaggio. In conseguenza di ciò, gli operatori economici del settore giochi inseriti nel sistema di prevenzione del riciclaggio sono: - i gestori di case da gioco - coloro che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse con vincite in denaro (con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici) - coloro che offrono su rete fisica giochi o scommesse con vincite in denaro (con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici). Tali operatori sono dunque tenuti agli obblighi previsti dalla legislazione di prevenzione: adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione di operazioni sospette. L inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative e, per quanto riguarda la violazione dell obbligo di registrazione, anche penali (art. 55 D.Lgs. 231/2007). Resta da dire che il DL 98/2011 ha previsto, per gli intermediari finanziari, l obbligo di segnalazione dei flussi di denaro diretti verso i soggetti 208 che operano, nel territorio dello Stato, in difetto di concessione o autorizzazione o comunque in violazione delle norme. LE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ MAFIOSA NEL SETTORE DEL GIOCO La criminalità di stampo mafioso non si è lasciata certo sfuggire l opportunità di penetrare in un settore da cui possono derivare introiti ingenti e attraverso il quale possono essere riciclate ed investite, in maniera tranquilla, elevatissime somme di denaro. Né può essere dimenticato che a fronte di rilevanti introiti economici le sanzioni penali, e dunque i rischi giudiziari, risultano piuttosto contenuti. Di contro, in tutte le illecite attività perpetrate nel settore dei giochi e delle scommesse, oltre agli importanti guadagni che la criminalità consegue, si realizza anche un ingentissimo danno per la collettività rappresentato dai mancati introiti da parte dello Stato a titolo di prelievo fiscale, dall assenza di ogni forma di controllo finalizzata a garantire la regolarità del gioco, dalla concorrenza sleale attuata nei confronti degli altri imprenditori del settore che osservano le regole. La criminalità mafiosa, senza abbandonare le sue tradizionali forme di intervento quali la gestione di bische clandestine, l organizzazione del toto nero o del lotto clandestino, si è concentrata nei settori più lucrosi del gioco, e dunque innanzitutto nella gestione e nell alterazione delle c.d. macchinette. Come accertato nei procedimenti penali di cui si è trattato nella relazione del precedente anno, e in quelli di cui si dirà più avanti, gruppi criminali mafiosi si sono mossi utilizzando gli strumenti per loro tradizionali, e dunque costringendo gli esercenti con la forza dell intimidazione a noleggiare gli apparecchi dalle ditte vicine al clan, ma hanno anche fatto ricorso, per aumentare gli introiti, alla gestione di apparecchi irregolari. Anche le sale Bingo rappresentano un settore di grande interesse per la mafia, che mira ad infiltrarsi nelle società di gestione delle stesse. A tale riguardo fa riflettere la circostanza che alcune concessioni per la gestione di sale Bingo siano state aggiudicate a prezzi non competitivi, cosi che appare agevole ritenere che la compensazione debba avvenire per altri canali illeciti quali il riciclaggio o le frodi informatiche. Nell ambito delle scommesse clandestine per via telematica risulta evidente l inserimento della criminalità organizzata attraverso la gestione di punti di commercializzazione abusivi mascherati da internet point. Altro settore di infiltrazione della criminalità organizzata è quello delle corse ippiche, dove l illiceità delle attività può riguardare sia la gestione delle scommesse presso i punti SNAI sia la gestione delle stesse corse che possono essere influenzate da accordi occulti tra scuderie, da atteggiamenti minatori verso i fantini o dalla pratica del doping sugli animali. 208 indicati in apposito elenco predisposto da AAMS 297

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