SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE

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1 SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE Ing Lorenzo Peghin 1

2 LO SCOPO DELLE DIRETTIVE LO SCOPO DELLE DIRETTIVE CONSISTE NEL PERMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE IN EUROPA DIPRODOTTI CHE RISPETTINO DELLE REGOLE COMUNI DISICUREZZA le Direttive hanno un carattere generale e determinano il campo di applicazione riguardano i prodotti costruiti e commercializzati determinano i livelli di rischio per i prodotti che ricadono nel loro campo di applicazione fissano i requisiti essenziali di salute, sicurezza, igiene e protezione dell'ambiente cui devono rispondere i prodotti che ricadono nel loro campo di applicazione in funzione del livello di rischio del prodotto. 2

3 LO SCOPO DELLE DIRETTIVE LE DIRETTIVE OBBLIGANO IL FABBRICANTE AD ASSUMERE LA RESPONSABILITA DI QUELLO CHE COSTRUISCE DANDONE L EVIDENZA AI CLIENTI ED AGLI UTILIZZATORI L OBBLIGO COMPORTA LA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DEL PRODOTTO DIMOSTRANDOLA ANCHE NEL TEMPO L OBBLIGO PUO COMPORTARE IL CONVOLGIMENTO DIUN ENTE TERZO NOTIFICATO LO SCOPO DELLE DIRETTIVE CLIENTE MARCATURA DICHIARAZIONE CONFORMITA LIBRETTO DIUSO E MANUTENZIONE FABBRICANTE ORGANISMO NOTIFICATO IN CASO DIINCIDENTE O DIVERIFICA E NECESSARIO POTER DIMOSTRARE DIAVER RISPETTATO GLI OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA E DELLE NORME TECNICHE APPLICABILI DOCUMENTAZIONE DI ATTESTAZIONE Fascicolo Tecnico 3

4 LE DIRETTIVE La Direttiva Macchine Vecchia Direttiva: D.P.R , n. 459 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 1/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEEconcernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine Nota: il testo coordinato della Direttiva 89/392/CEE è la Direttiva 98/37/CE (comunemente detta direttiva macchine) Nuova Direttiva: Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 4

5 Campo di applicazione In rosso i nuovi inserimenti apportati dall ultima Direttiva 5

6 Campo di applicazione Precisazioni sul campo di applicazione, rientrano nel campo di applicazione (attenzione: non nella definizione): -una macchina priva del sistema di azionamento (motore) -una macchina che funziona una volta installata su mezzo o edificio (ad esempio una gru carrabile) -Più macchine collegate in modo da avere un funzionamento solidale diventano macchina (nastro trasportatore collegato a pressa o altra macchina) -quasi macchine (attenzione la marcatura è diversa) (un albero cardanico, un erpice da collegare alla presa di forza di un trattore) -accessori per il sollevamento che consentano la presa del carico disposti tra la macchina e il carico stesso... anche destinati a essere immessi sul mercato separatamente... comprese le imbracature e i loro accessori 6

7 rientrano nel campo di applicazione le quasi macchine Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli non sono in grado di garantire un applicazione determinata... Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate in altre macchine o quasi macchine Le quasi-macchinenon vanno marcate CE e non va fornita la dichiarazione di conformità in sostituzione va fornita la dichiarazione di incorporazione 7

8 SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRE DIRETTIVE Direttiva 95/16 CE ascensori La nuova direttiva si applica anche agli ascensori da cantiere e agli ascensori con velocità fino a 0,15 m/s (esclusi dal campo di applicazione) Direttiva 97/23/CE PED 1-caso di una attrezzatura a pressione non soggetta alla Direttiva Macchine di per sé e che sia incorporata o connessa ad una macchina: ad essa si applica la direttiva PED e la relativa dichiarazione di conformità fa parte del fascicolo tecnico della macchina finale; 2 -caso di una attrezzatura a pressione appartenente al massimo alla categoria I (ai sensi della PED) incorporata in una macchina: tale attrezzatura è esclusa dal campo di applicazione della PED e, se del caso, è soggetta alla Direttiva Macchine; 3 -caso di una attrezzatura a pressione classificata di categoria superiore alla I (ai sensi della PED) e rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CEcome macchina (o quasi macchina): entrambe le direttive devono essere applicate, specificamente la PED copre i rischi legati alla pressione. 8

9 SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRE DIRETTIVE Mezzi di trasporto-(direttiva 70/156 CE) Trattori agricoli -(Direttiva 2003/37/CE) Veicoli a due o tre ruote (Direttiva 2002/24/CE) La Direttiva Macchine si applica in questi casi: -macchine montate sui mezzi compresi nelle due Direttive specificate - i trattori non compresi nella Direttiva specifica - veicoli fuori strada non destinati alla circolazione stradale (ad esempio motoslitte, go-kart) -Veicoli per velocità fino a 25 km/h esclusi dalla specifica Direttiva - Veicoli a due o tre ruote fuori dalla specifica Direttiva come veicoli per disabili, veicoli con velocità fino a 6 km/h, minimoto 9

10 SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRE DIRETTIVE Direttiva bassa tensione -(Direttiva 2006/95/CE) La Direttiva Macchine non si applica in questi casi (prima la cosa non era definita): -Elettrodomestici, apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell informazione, macchine ordinarie d ufficio, apparecchiature di collegamento e controllo a bassa tensione, motori elettrici Apparecchiature ad alta tensione: - di collegamento e comando - trasformatori 10

11 Procedura di valutazione di conformità macchine Chi è soggetto alla procedura: chi costruisce o chi commercializza (ad esempio chi importa macchine dalla Cina deve provvedere a effettuare il processo di marcatura) In cosa consiste la procedura di valutazione? Per le macchine: La procedura di valutazione è diversa a seconda che le macchine siano o meno comprese all interno dell elenco di cui all allegato IV e a seconda che i requisiti essenziali siano soddisfatti in quanto coperti dall applicazione delle norme armonizzate 11 Per le quasi-macchine: la legge parla di raccolta di documentazione pertinente con i contenuti descritti nella diapositiva precedente è sufficiente a dare evidenza di conformità

12 Il primo passo: aspetti documentali Per le macchine il fascicolo tecnico comprende tra l altro: - redazione del manuale di uso e manutenzione, - stesura di dichiarazione di conformità, - etichettatura del prodotto con evidenza del Logo CE, -altri documenti utili a dimostrare conformità(progetti, valutazione rischi, ecc.) Per le quasi-macchine la raccolta documentazione pertinente: -istruzioni per l assemblaggio - dichiarazione di incorporazione - etichetta senza logo CE -altri documenti utili a dimostrare sicurezza (vedi fascicolo tecnico) 12

13 Procedura di valutazione di conformità macchine COME PRIMA COSA SI VALUTA SE LA MACCHINACADE NELLE DESCRIZIONI E CATEGORIE DI CUI ALL IV CASO 1 - MACCHINE NON COMPRESE NELL ALLEGATO IV La procedura comprende: -Costruzione del Fascicolo Tecnico (procedura valutazione conformità ), - Controllo interno di fabbricazione di cui all. VIII (p.to 3) 13

14 Procedura di valutazione di conformità macchine CASO 2 MACCHINE COMPRESE NELL ALLEGATO IV e SI PUO DARE EVIDENZA CHE LE NORME EN COPRONO TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI DISICUREZZA DICUI ALL. I E CHE LA MACCHINA LE SODDISFA Si possono applicare, in alternativa, le seguenti procedure Procedura 1 -Costruzione del Fascicolo Tecnico (procedura valutazione conformità ), - Controllo interno di fabbricazione di cui all. VIII (p.to 3) 14

15 Procedura di valutazione di conformità macchine CASO 2 MACCHINE COMPRESE NELL ALLEGATO IV e SI PUO DARE EVIDENZA CHE LE NORME EN COPRONO TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI DISICUREZZA DICUI ALL. I E CHE LA MACCHINA LE SODDISFA Si possono applicare, in alternativa, le seguenti procedure Procedura 2 -Costruzione del Fascicolo Tecnico (procedura valutazione conformità ), -la procedura di esame per la certificazione CE del tipo da parte di O.N.(All. IX) -Controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all all. VIII, punto 3 15

16 Procedura di valutazione di conformità macchine CASO 2 MACCHINE COMPRESE NELL ALLEGATO IV SI PUO DARE EVIDENZA CHE LE NORME EN COPRONO TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI DISICUREZZA DICUI ALL. I E CHE LA MACCHINA LE SODDISFA Procedura 3 -Costruzione del Fascicolo Tecnico (procedura valutazione conformità ), -garanzia di qualità totale secondo All. X in pratica certificazione secondo UNI EN ISO 9001 con la presenza alle verifiche anche di ispettore tecnico qualificato per la Direttiva 16

17 Procedura di valutazione di conformità macchine CASO 3 MACCHINE COMPRESE NELL ALLEGATO IV NONSI PUO DARE EVIDENZA CHE LE OPPURE NON SI PUO DARE EVIDENZA CHE LA MACCHINA LE SODDISFA 17 Si può procedere secondo una delle due procedure seguenti Procedura 1: -Costruzione del Fascicolo Tecnico (procedura valutazione conformità ), -la procedura di esame per la certificazione CE del tipo da parte di O.N.(All. IX) - controllo interno di fabbricazione della macchina di cui all all VIII, punto 3 Procedura 2: -Costruzione del Fascicolo Tecnico (procedura valutazione conformità ), -garanzia di qualità totale secondo All. X (UNI EN ISO 9001 con la presenza alle verifiche anche di ispettore tecnico per la Direttiva

18 Procedura di valutazione di conformità quasi-macchine Nel caso delle quasi macchine la produzione di documentazione è più semplice, non si appone la marcatura CE e non si allega la dichiarazione di conformita 1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B; b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. 2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnino la quasi-macchinafino all'incorporazione e facciano parte del fascicolo tecnico della macchina finale. 18

19 Procedura di valutazione di conformità macchine Fascicolo Tecnico: La valutazione dei requisiti essenziali e le norme esempio RE Analisi rischi elettrici - EN Valutazione rischio E importante sottolineare che tutte le norme armonizzate devono includere un riferimento alla Direttiva 2006/42/CE per poter dare la presunzione di conformità. Il quadro di riferimento si trova, di regola, nell appendice ZA1della norma applicabile (vedi esempio sotto) 19

20 Il fascicolo tecnico IL FASCICOLO TECNICO PER LE MACCHINE DEVE CONTENERE 1 evidenza del riscontro dell elenco dei requisiti essenziali di cui all allegato I (Vedi esempio con CEI 60204) 2 valutazione dei rischi dovuti all utilizzo della macchina secondo le norme EN 14121; EN manuale di uso e manutenzione (1 copia cliente) 4 dichiarazione di conformità in originale (1 originale cliente) 5 copia etichetta con marcatura CE (1 etichetta su macchina) 6 disegni costruttivi, schemi di funzionamento, schemi circuiti elettrici e di comando (schemi allegati al manuale u&m) 7 copia delle dichiarazioni di conformità di tutta la componentistica soggetta 8 elenco delle leggi e delle norme in vigore al momento della messa in commercio applicabili alla macchina 9 progetto e calcolazionidi dimensionamento della macchina e delle componenti, comprese eventuali strutture di sostegno 10 schede di sicurezza dei fluidi contenuti, se dovute 20

21 Il fascicolo tecnico IL FASCICOLO TECNICO PER LE QUASI-MACCHINE DEVE CONTENERE 21 -un disegno della quasi-macchinae dagli schemi dei circuiti di comando, -disegni dettagliati e completi, con note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., -documentazione relativa alla valutazione dei rischi i) elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, iii) le norme che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le procedure di conformità Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchinaper stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

22 22 Art 71 comma 5 DLgs 81/2008: le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non comportano immissione sul mercato, pertanto non è richiesta la marcatura CE. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Art 18 -z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

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