REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO IL RETTORE

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1 1 Prot. n Bergamo, REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO IL RETTORE VISTA la legge 19 novembre 1990, nr. 341; VISTO lo Statuto dell Ateneo emanato con D.R , ed in particolare l art.8; VISTA la legge 15 maggio 1997, nr. 127, in particolare l art. 17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, deve essere rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del D.P.R. 11 luglio 1980, nr. 382; VISTO il D.M. in corso di emanazione, recante il regolamento per la disciplina dei professori a contratto; VISTA la proposta di Regolamento formulata dalla Giunta di Ateneo del ; VISTA la deliberazione par. 18 del Senato Accademico del con la quale è stato approvato il regolamento proposto dalla Giunta del ; VISTA la deliberazione par. 7/d del Consiglio di amministrazione del , con la quale è stato approvato il regolamento proposto dalla Giunta del ; VISTO il Decreto Rettorale prot.n del , concernente il REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE INTEGRATIVE E DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE , N.390, che è abrogato con l emanazione del presente Regolamento; E M A N A Il seguente REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO Articolo 1 Oggetto, finalità e requisiti. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di docenza universitaria, formale e integrativa, a studiosi o ad esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica ai sensi del D.M. in corso di emanazione. In particolare, l Università di Bergamo, di seguito denominata Università, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio, per fare fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, a studiosi o ad esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica, incarichi di docenza universitaria, aventi ad oggetto lo svolgimento di: a) attività didattica formale (insegnamenti ufficiali): per l insegnamento nei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione e per sopperire alle esigenze didattiche derivanti dal potenziamento dell offerta formativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, soprattutto quando si rende indispensabile impartire insegnamenti di particolare specializzazione o ad alto contenuto tecnologico e/o a carattere innovativo in settori scientifico- disciplinari per i quali l Università non disponga delle idonee competenze; 10 maggio 2002

2 2 b) attività didattica integrativa di insegnamenti ufficiali: finalizzati all acquisizione di significative esperienze professionali extra-universitarie ovvero di risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. 2. Qualora l Università stipuli, ai sensi dell art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 nr. 382, le convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, o istituisca le attività previste dall art. 5, commi 3 e 4,dello Statuto gli incarichi di docenza, da conferire mediante contratti di diritto privato, possono essere attribuiti applicando il presente Regolamento. 3. Gli incarichi di docenza di cui al presente regolamento devono essere affidati a studiosi od esperti di alta e qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università italiane. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.L.vo 3 febbraio 1993, nr. 29 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, i dipendenti possono richiedere all Amministrazione di appartenenza di essere collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.M. in corso di emanazione. 4. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all accesso nei ruoli dell Università. 5. Inoltre l Università di Bergamo, sempre nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio e per fare fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, incarichi per attività didattica sussidiaria (approfondimenti e/o esercitazioni) nell ambito degli insegnamenti ufficiali, escluse le attività di tutorato. Questi incarichi sono disciplinati esclusivamente dal Capo IV del presente Regolamento. Articolo 2 Durata e rinnovo. 1. I contratti, stipulati ai sensi del presente Regolamento, hanno la durata massima di un anno e possono essere rinnovati per non più di sei anni con deliberazione del Consiglio di Facoltà motivata dalla persistenza delle particolari esigenze didattiche. Articolo 3 Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto. 1. Nell ambito della programmazione didattica, stabilita dalla Facoltà, i professori a contratto, titolari di incarichi per insegnamenti ufficiali di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compreso il ricevimento degli studenti, e partecipano alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell esame finale per il conseguimento del titolo di studio, alle attività di orientamento e di predisposizione dei piani di studio. La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all inizio dell anno accademico di intesa tra i competenti organi accademici (Consiglio di Facoltà e Consiglio di Corso di laurea o di Diploma) e il professore interessato. I professori a contratto sono tenuti ad annotare le attività svolte in un apposito registro, annotazioni che hanno valore di autocertificazione, ed a redigere una breve relazione finale sul lavoro svolto: questi atti vengono sottoposti al visto del Preside di Facoltà al termine del corso.

3 3 2. Una rappresentanza dei professori a contratto può partecipare ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento: il numero dei componenti la rappresentanza è indicato da ciascun Consiglio. 3. Nell ipotesi di dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche previste dal D.L.vo n.29 del , che richiedano ed ottengano il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.M. in corso di emanazione, il Consiglio di Facoltà può proporre al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione l imputazione dei relativi oneri finanziari sul bilancio dell Università. 4. All atto della stipula del contratto i dipendenti di enti e associazioni privati dovranno dichiarare il loro status, al fine di valutare la compatibilità del loro impegno di servizio con le attività didattiche. 5. I professori a contratto sono soggetti alle incompatibilità di cui all art. 13 D.P.R. 11 luglio 1980, nr. 382 e successive modificazioni 6. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca e di assegni conferiti ai sensi dell art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, nr 449, nonché di contratti stipulati si sensi dell art. 19, comma 7, del C.C.N.L. del comparto dei dipendenti dell Università. 7. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate e previa autorizzazione scritta del Preside, i professori a contratto possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all Università ai sensi dell art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. Articolo 4 Trattamento previdenziale e assicurativo. 1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei professori a contratto nell ambito dell espletamento della loro attività di docenza. C A P O II Programmazione, finanziamento e ripartizione dei contratti Articolo 5 Programmazione delle attività di docenza esterna, determinazione dello stanziamento e ripartizione dei finanziamenti. 1. Ai fini dell attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli incarichi di docenza e delle procedure per il rinnovo e per la stipulazione dei relativi contratti, i Consigli di Facoltà, d intesa con le strutture didattiche e con i Dipartimenti interessati, in sede di programmazione dell attività didattica propongono l affidamento per contratto di corsi ufficiali per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche precisando l ammontare del compenso.

4 4 2. Sulla base delle proposte pervenute dalle Facoltà, il Senato Accademico: a) determina il numero dei contratti e i relativi corrispettivi ripartendoli tra le Facoltà; b) propone al Consiglio di Amministrazione l ammontare complessivo del finanziamento da destinare alla copertura di detti contratti affinché, in sede di approvazione di bilancio preventivo, venga stabilito il relativo stanziamento con impegno finanziario sull esercizio successivo. CAPO III Selezioni pubbliche Articolo 6 Attivazione delle procedure selettive e termine di conclusione del procedimento. 1. Fatta salva l ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall art. 2, la scelta dei docenti esterni con cui stipulare contratti oggetto del presente regolamento avviene esclusivamente a seguito delle procedure selettive previste dal presente Capo. 2. In attuazione della deliberazione del Senato Accademico di cui all art. 5, comma 2, e nel rispetto degli impegni finanziari assunti dal Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà indicono selezioni pubbliche, per soli titoli anche professionali, per il conferimento degli incarichi di docenza esterna, da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratti di diritto privato. 3. Le selezioni dovranno concludersi entro 50 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Articolo 7 Requisiti 1.Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di diploma di laurea, di attività professionali svolte e di un'alta qualificazione professionale e scientifica. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. Articolo 8 Pubblicità 1. Del bando della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all albo ufficiale dell Università di Bergamo e all albo della struttura didattica interessata. Articolo 9 Presentazione delle domande 1. Le domande di partecipazione alla selezione per i contratti di insegnamenti ufficiali, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Preside della Facoltà dell Università di Bergamo e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Preside della Facoltà interessata, Via Salvecchio n Bergamo, entro e non oltre il termine indicato dal bando che non deve essere inferiore a 15 giorni dalla sua affissione agli Albi. 2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;

5 5 b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso. Nella domanda dovrà essere dichiarato espressamente il possesso del diploma di laurea e la conoscenza della lingua italiana, in caso di candidati stranieri. 3. Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Articolo 10 Selezione e liquidazione del compenso 1. La selezione è per titoli ed esperienze professionali. La valutazione dei titoli è effettuata dal Consiglio di Facoltà, che può avvalersi del lavoro istruttorio di una Commissione appositamente istituita dalla Facoltà stessa. Nella valutazione si terrà conto della qualità e della congruità dei titoli e delle esperienze professionali in rapporto alle esigenze didattiche. 2. Gli incarichi sono conferiti ai vincitori delle selezioni. 3. Nel caso di rinuncia dei vincitori o risoluzione del contratto ai sensi dell art. 3, comma 4, gli incarichi possono essere conferiti, secondo l ordine delle rispettive graduatorie, ai candidati in possesso dei requisiti scientifico-culturali richiesti dal bando. 4. Gli incarichi sono conferiti con contratto stipulato dal Preside della Facoltà. 5. Gli incarichi di cui all articolo 1, comma 1, lettera a) decorrono improrogabilmente dall inizio dell anno accademico. L inizio dell attività deve essere documentato mediante dichiarazione dell interessato vidimata dal Preside di Facoltà. 6. Il pagamento del compenso è effettuato in due rate: il 30 aprile e, previa presentazione di una relazione del docente sull attività svolta, al termine dell incarico. Articolo 11 Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione 1. Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. 2. Al termine del contratto, il docente dovrà presentare una relazione sull attività svolta al Preside della Facoltà anche per la corresponsione del compenso pattuito. Articolo 12 Decadenza e risoluzione del rapporto 1. Decadono dal diritto al conferimento dell incarico coloro che entro il termine fissato, non dichiarano di accertarlo. Il contratto si risolve automaticamente se il vincitore non assume servizio nel termine stabilito senza giustificato motivo. Sono ammesse brevi interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati: in questi casi il docente ha sempre l obbligo di svolgere completamente i compiti pattuiti.

6 6 2. Nei confronti del professore a contratto che, dopo aver iniziato l attività didattica in programma, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l intera durata del contratto o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto. CAPO IV ATTIVITA DIDATTICA SUSSIDIARIA Art. 13 Attivazione 1. I Dipartimenti, nell'ambito della programmazione didattica stabilita dalla Facoltà, possono organizzare per le discipline di loro pertinenza le attività didattiche sussidiarie ed i servizi previsti dalla legge , n.390, utilizzando i finanziamenti pervenuti da Enti pubblici o da privati o assegnati dall Ateneo. 2. Le attività didattiche sussidiarie sono attribuite, ove non si provveda mediante bando, a studiosi o esperti di adeguata qualificazione professionale e scientifica proposti dai docenti degli insegnamenti ufficiali ed approvati dai Consigli di Dipartimento, mediante la stipulazione di contratti di diritto privato di lavoro autonomo. Art. 14 Oggetto e finalità 1. Le attività didattiche sussidiarie sono quelle di supporto agli insegnamenti istituzionali. Esse possono articolarsi in seminari, in corsi propedeutici, di approfondimenti e/o di esercitazioni. 2. Le attività e i servizi previsti dal presente Capo non possono essere sostituitivi delle ore previste per il docente ufficiale. Art. 15 Organizzazione 1. Tenuto conto della programmazione dell'attività didattica della Facoltà e considerate le indicazioni formulate dal Consiglio degli studenti, i singoli Consigli di Dipartimento deliberano entro l'inizio di ogni anno accademico il programma delle attività didattiche sussidiarie e dei servizi attuativi del diritto agli studi universitari, precisando, fra l altro, il programma dell attività didattica richiesta, il numero di ore, la durata, le modalità di svolgimento. 2. Gli incarichi decorrono dalla data all uopo concordata tra il titolare del corso ufficiale di riferimento e l interessato. L inizio dell attività deve essere documentato mediante l invio al Direttore del Dipartimento di una dichiarazione del titolare del corso di riferimento. Art. 16 Contratti e compensi 1. I Dipartimenti provvedono alla stipulazione dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo, la cui durata è connessa alla funzione di supporto didattico specificata, ha la durata massima di un anno e può essere rinnovato. 2. Per le attività e i servizi previsti dal presente Capo potranno essere corrisposti compensi determinati, in rapporto al numero delle ore assegnate, dai Consigli di

7 7 Dipartimento. Non sono previsti rimborsi spesa. Tale compenso verrà liquidato previa presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, firmata dal titolare del contratto e dal docente, cui afferisce l'attività didattica sussidiaria, per confermare l'avvenuta regolare prestazione pattuita. Articolo 17 Trattamento previdenziale e assicurativo. 1. Ai contratti di cui al presente Capo si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei professori a contratto nell ambito dell espletamento della loro attività di docenza. L importo dei relativi premi è detratto annualmente dal corrispettivo spettante. Art. 18 Requisiti 1. I contratti non possono essere stipulati con personale appartenente ai ruoli di docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle Università italiane. 2. I contratti, inoltre, non danno luogo a diritti in ordine all accesso nei ruoli delle università. Art. 19 Norma transitoria ed abrogativa 1. Per la copertura degli insegnamenti ufficiali per l a.a si applica il presente Regolamento ad esclusione degli artt. 5, 6, comma 2, e 10, comma Con l emanazione del presente Regolamento è abrogato il REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE INTEGRATIVE E DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE , N.390, emanato con il Decreto Rettorale prot.n del

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