IL PCT PER IL CTU PICCOLA GUIDA PER LA SOPRAVVIVENZA DEL CTU NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO di Milena Pugnaloni
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- Fiora Arcuri
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1 IL PCT PER IL CTU PICCOLA GUIDA PER LA SOPRAVVIVENZA DEL CTU NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO di Milena Pugnaloni Riferimenti normativi essenziali: D.M. 44/2011 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione DL 179/12 L.221/12 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese D.L. n. 90/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari. Circolare 27 giugno 2014 Adempimenti di cancelleria degli obblighi ex artt. 16 bis e ss D.M. 55/2013 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n «Gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità» (art. 44 D.L. n. 90/2014). Con questa breve frase, dal 30 giugno 2014, è entrato in vigore il c.d. Processo Civile Telematico (PCT) che impone il deposito telematico degli atti endoprocessuali e, tra questi, degli atti ed i documenti dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, quindi anche dell elaborato del consulente tecnico. Processo Civile Telematico è un progetto informatico promosso dal Ministero della Giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari in area civile e per abbreviare i tempi della giustizia. Con la progressiva riduzione della dimensione cartacea, a vantaggio di quella digitale, si vogliono raggiungere diversi benefici: dematerializzazione progressiva degli atti del processo: oltre all implicazione etica del risparmio sul consumo di carta, ha come conseguenza anche la riduzione degli spazi fisici per l archiviazione con maggiore facilità nel reperimento, nell accesso e nella condivisione dei documenti che dovrebbero essere meno soggetti a smarrimenti e sottrazioni; delocalizzazione delle attività processuali: si avranno vantaggi in termini di riduzione degli spostamenti di tutti i protagonisti del processo civile con notevole risparmio di tempo; estensione e razionalizzazione dei servizi di cancelleria con la possibilità di accesso agli archivi anche in orari notturni ed il recupero di risorse umane in alcuni settori (abolizione dell ufficio copie, dell ufficio redazione sentenze ecc.); riduzione dei tempi di definizione dei processi con ricadute anche a livello economico e con il recupero della credibilità della nostra Nazione all estero. L obiettivo è stato raggiunto grazie all apertura del dominio informatico civile, attestato sulla Rete Unica della Giustizia (RUG), all accesso dall esterno. Ovviamente ciò ha richiesto l adozione di modalità che consentono di salvaguardare i necessari protocolli di sicurezza, vincolando i fruitori all'utilizzo di formati standard per le attività documentali e permettendo la condivisione dei soli dati rilevanti ai fini istituzionali. Siamo ancora nella fase iniziale del progetto che riguarda, per il momento, soltanto il primo grado di giudizio; successivamente, il progetto sarà esteso anche ai successivi gradi ed infine anche all ambito penale. Tutto ciò consentirà, in una prospettiva di medio periodo, di trasformare l accesso fisico dell utenza specializzata (avvocati, periti, consulenti, etc.) ai fascicoli cartacei dei tribunali in
2 accesso virtuale al fascicolo elettronico. Il fascicolo elettronico sarà costituito da un insieme di documenti e di dati informatici strutturati che costituiranno lo stato di un procedimento con il presupposto essenziale che sia garantita la piena efficacia dei documenti che contiene. E dunque indispensabile conferire a ciascun documento o atto in esso contenuto efficacia probatoria, nonché le qualità della non ripudiabilità e della non modificabilità, requisiti che sono stati finora raggiunti con l obbligo dell utilizzo di strumentazioni certificate quali la PEC e la firma digitale. Dunque, a partire dal 1 luglio 2014 le Cancellerie comunicano esclusivamente via telematica e non è più possibile il deposito cartaceo degli atti. La novità costringe tutti ad una vera e propria rivoluzione professionale ed individuale: si devono fare i conti con livello di alfabetizzazione informatica che finora non ci era richiesto, saremo costretti ad un certo investimento economico in tecnologie che si risulteranno ostiche, almeno all inizio, con tempistiche che non ci lasciano troppo tempo per la metabolizzazione. Passo dopo passo, cerchiamo di orientarci in questo labirinto con una piccola premessa: il PCT riguarda soltanto i CTU. Chi ha scelto di limitare la propria professione alle consulenze tecniche di parte verrà sempre filtrato dal legale o dal CTU per cui non ha bisogno di adeguarsi eccessivamente alle novità. Tranne che per qualche aspetto che sarà illustrato strada facendo. Riguardo ai tempi, è stato previsto un periodo di proroga fino al 31 dicembre 2014 per i processi instaurati prima del 30 giugno 2014, ma dopo quella data il cambiamento sarà irreversibile. L obbligo del deposito telematico delle CTU dovrebbe però sussistere anche per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno ma che prevedono il deposito successivamente a tale data. Con le nuove procedute il CTU, via PEC, può: ricevere la nomina, accettare l incarico, prestare giuramento, presentare istanze, consultare gli atti processuali ed i provvedimenti, richiedere ed ottenere copie di atti in formato elettronico, verificare i provvedimenti del Giudice (come l emissione del decreto di liquidazione), avere accesso al flusso telematico degli atti e qualsiasi altra attività che prima d ora effettuava attraverso la cancelleria. Va comunque evidenziato che il PCT è veramente agli esordi: non c è ancora giurisprudenza in merito o comunque è nascente, le regole non sono ancora ben chiare a tutti e se è difficile l adeguamento di un solo soggetto (come il CTU), occorre immaginare quanto sia difficile quello di un intero organismo (il Tribunale) che va rinnovato non solo nell espetto tecnologico ma anche nella formazione delle singole professionalità, in un periodo economico di grande disagio che non permette grandi investimenti pubblici, ma da qualche parte si doveva pur iniziare. Alcuni Tribunali hanno cercato di autoregolamentarsi diramando direttive interne che spesso hanno colto differentemente le sfumature normative, ciò può contribuire a causare un certo disorientamento quindi siamo in un momento in cui va richiesta un po di intelligente pazienza a tutti. 1 PARTE: GLI STRUMENTI DEL CTU Il CTU in sede civile dovrà, prima di tutto, iscriversi al ReGInDE ed essere munito di: 1. Casella di Posta Elettronica certificata (PEC); 2. Dispositivo di firma digitale; 3. Un software denominato Redattore ; 4. Un software per la fatturazione elettronica; 5. Un antivirus di buon livello installato nel computer.
3 L ISCRIZIONE AL ReGIndE Il termine REGIndE è l acronimo di Registro Generale Indirizzi Elettronici che è l archivio nazionale gestito dal Ministero della Giustizia dove sono registrati i dati informatici di tutti gli avvocati ed esperti (CTU) regolarmente attivi nel territorio dello Stato Italiano. Il ReGIndE è l unico strumento ad uso delle cancellerie per individuare i soggetti che operano nel procedimento e che abilita all accesso al fascicolo informatico. Le cancellerie ora comunicano esclusivamente per via telematica (scompaiono le raccomandate in busta verde, le notifiche cartacee e le comunicazioni telefoniche), per cui chi non è iscritto al ReGIndE, anche se iscritto all albo del Tribunale, non può essere nominato perché i suoi dati non sono accessibili telematicamente ed il suo nome non può essere associato al fascicolo telematico. Esempio 1. Il Giudice decreta la nomina di un CTU 2. Il cancelliere compila il file contenete il decreto di nomina da inviare al CTU: non inserisce i dati del professionista manualmente ma li acquisisce dal ReGIndE poi invia la nomina sulla PEC del CTU; 3. Il CTU riceve via PEC l incarico e risponde con l accettazione ed il giuramento via telematica; 4. Il professionista viene associato al fascicolo processuale per il quale è stato nominato; 5. Il CTU può accedere al fascicolo, consultarlo e depositare la relazione tecnica. Tutti i successivi passaggi saranno descritti più avanti, ma fin da adesso si può comprende meglio che il professionista non iscritto al ReGIndE non è accessibile alla Cancelleria, di conseguenza non può essere nominato né associato al fascicolo telematico. Se non è associato al fascicolo telematico non può depositare la consulenza né può farne una versione cartacea e depositarla in cancelleria perché, semplicemente, la cancelleria non può acquisirla. Per l iscrizione al ReGIndE sono necessari: la PEC; un decreto di nomina in formato PDF (anche datato); il dispositivo di firma digitale. Per le professioni regolate da un Albo, l iscrizione avviene tramite l Albo stesso che raccoglie i dati dei consociati, li iscrive al ReGIndE e cura i periodici aggiornamenti e/o variazioni. Per noi grafologi, privi di Albo, l iniziativa deve essere personale così come lo sono tutte le incombenze per comunicare le eventuali variazioni. Una volta armati del necessario, si dovrà accedere al portale pstgiustizia.it e seguire le indicazioni per l iscrizione. Su YouTube è possibile trovare filmati pubblicati da ordini forensi che illustrano tutte le fasi. Alla fine della procedura, ReGIndE invia sulla PEC del professionista la conferma dell avvenuta iscrizione. Il file della ricevuta va conservato ma non serve stamparlo: in caso di problemi dovremo usarne la versione telematica perché diventano inutilizzabili anche i fax. LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) Dal 31 giugno 2014 la nostra casella di Posta Elettronica Certificata è diventato il domicilio eletto per le comunicazioni di cancelleria. La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione solo esteticamente simile alla posta
4 elettronica standard, ma dotato di una serie di protocolli di sicurezza e di certificazioni che forniscono alla trasmissione un'efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno o alla notificazione. Tutte le comunicazioni sono protette dalla crittografia dei dati e firmate digitalmente, dunque la posta certificata garantisce, in adesione alla legge, l origine la non ripudiabilità del documento e impedisce qualsiasi manomissione del messaggio e allegati da parte di terzi. Chi non comunica il proprio indirizzo PEC al ReGinDE è automaticamente domiciliato, senza preavviso, in cancelleria. Ciò significa che nessuno ha il dovere di comunicare al CTU che ha una nomina depositata in cancelleria e se il professionista non ha l accortezza di passare ogni tanto a controllare, non se ne avvedrà per tempo, con tutte le conseguenze del caso. Riepilogando: a. Le future nomine non ci saranno più recapitate via raccomandata, fax, mail o altri mezzi ma soltanto, ed esclusivamente, sulla casella PEC comunicata a ReGIndE; b. Alla notifica in cancelleria può procedersi quando la notifica presso l indirizzo PEC risultante da REGIndE non sia possibile per causa imputabile al destinatario; c. Di tale deposito non ci verrà dato alcun avviso: sarà onere del consulente o perito recarsi presso gli uffici giudiziari per prenderne visione; d. Qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi o ritardi processuali determinati dalla negligenza del CTU (che non ha preso visione dell atto in cancelleria) sarà a lui imputato. Possiamo avere anche più di una PEC, ma l unica PEC riconosciuta ai fini giustizia è quella comunicata in ReGIndE. Ne consegue che se cambiamo il gestore PEC dobbiamo necessariamente aggiornare il ReGIndE pena l irreperibilità telematica. Sarebbe opportuno fare attenzione ad aggiornare anche la carta intestata ed i biglietti da visita che usiamo per l attività peritale, indicando la PEC attiva in ReGIndE per evitare disguidi di comunicazione con i CTP e con i legali (che spesso prendono la PEC dalle intestazioni) Alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute, identificabili anche attraverso l ID, possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono opponibili a terzi. Oltre alle comunicazioni di cancelleria, la PEC diventa il luogo di contatto certificato anche tra CTP e CTU riguardo le operazioni peritali, la trasmissione delle osservazioni critiche, e per qualsiasi altra necessità emersa in corso d opera. Anche se ancora oggi molti colleghi grafologi continuano a comunicare via o addirittura per telefono, è preferibile iniziare a prendere l abitudine di privilegiare la PEC.
5 La trasmissione viene considerata Posta certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche di Gestori diversi. Ciò implica un primo obbligo anche per il CTP il quale, dovendo trasmettere le proprie osservazioni critiche al CTU, dovrà necessariamente dotarsi di una PEC. L invio da una casella di posta elettronica ordinaria non ha valore legale ed il CTU non può accettarla, con la conseguenza che la trasmissione del CTP dovrà essere considerata come mai avvenuta. LA FIRMA DIGITALE Il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 regolamentava già l uso della firma digitale nel processo civile, dunque la materia non è di nuova introduzione. La firma digitale, che si è evoluta nel tempo sia da un punto di vista concettuale che tecnologico, oggi corrisponde alla nostra identità digitale e garantisce, attraverso una serie di certificazioni, l origine, la non ripudiabilità e il valore legale degli atti che produciamo. A seconda dell ente che la rilascia, il dispositivo può materialmente consistere in una smart card o, più facilmente, somigliare ad una chiavetta USB. All'interno del dispositivo ci sono, per lo più, due certificati digitali funzionalmente diversi ma sostanzialmente identici: Il certificato di AUTENTICAZIONE serve ad accedere ai siti protetti, mediante la c.d. autenticazione forte ; Il certificato di FIRMA DIGITALE. Entrambi i certificati contengono il Codice Fiscale del soggetto, ed è attraverso questo dato che si basa l identificazione della persona. I dispositivi hanno validità limitata nel tempo, normalmente tra 3 e 5 anni. Se il CTU invia al CTP la bozza della consulenza firmata digitalmente, per aprire il file potrebbe essere necessario un altro dispositivo di firma digitale. Sussiste quindi un secondo obbligo per il CTU che, oltre alla PEC, dovrebbe dotarsi anche della firma digitale. IL REDATTORE Per il deposito degli atti non è sufficiente scrivere alla cancelleria una allegando tutti gli atti come si fa con dei conoscenti: fisicamente, gli atti arrivano anche se trasmessi con la PEC o con un normale indirizzo di posta elettronica, ma il deposito è considerato nullo o dichiarato inesistente perché effettuato con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge. Per il deposito telematico occorre superare una serie di verifiche ma, soprattutto, è indispensabile che i files siano convertiti nei dati strutturati del linguaggio XML, che è quello utilizzato anche dal sistema informatico del Ministero. Avevo già accennato che una delle priorità del progetto fosse la necessità di vincolare le trasmissioni dati a formati standard che il sistema telematico può riconoscere ed utilizzare, appunto il linguaggio XML.
6 Un buon informatico è in grado di formare qualsiasi documento in formato.xml, ma chi possiede più la pratica che la scienza informatica ha bisogno di un interfaccia che semplifichi le cose. Il Redattore è dunque una sorta di traduttore che crea la cosiddetta Busta Telematica, una particolare dove vengono riversati gli atti, in vari formati, per essere trasformati in una comunicazione crittografata che il sistema riconosce e che solo l'ufficio Giudiziario di destinazione può decriptare. Senza la busta telematica gli atti non potrebbero essere correttamente riconosciuti dal server del Ministero e, di conseguenza, recapitati. Alcuni redattori con funzioni basic si possono scaricare gratuitamente in internet, come quello della Regione Toscana, sono sufficienti per la preparazione e l invio delle buste ma non forniscono servizi accessori di garanzia come il controllo della firma digitale, della PEC, dell indirizzo del Tribunale e sulla corretta compilazione. La fase di deposito richiede una grande attenzione perché un dato mancante o errato compromette il deposito stesso. Per questo motivo spesso si preferiscono i redattori a pagamento perché sono corredati da una serie di funzioni di controllo che aiutano molto nella compilazione e garantiscono la correttezza del procedimento. Una volta compilata la busta e allegati tutti i documenti basta cliccare sul tasto invio e il deposito è avviato. Il deposito telematico è una fattispecie a formazione progressiva e tutti i passaggi sono certificati attraverso quattro messaggi che il CTU riceve sulla propria PEC: 1. Ricevuta di avvenuta accettazione: il gestore della PEC informa di aver acquisito il messaggio e di averlo inviato al server del Ministero della Giustizia; 2. Esito Controlli Automatici: il server del Ministero della Giustizia avvisa di aver ricevuto il messaggio e comunica l esito della verifica automatica della correttezza del deposito. Se il messaggio possiede tutti i requisiti richiesti, l esito sarà positivo ed il deposito completato con l invio in cancelleria; se invece sono state riscontrate delle irregolarità il messaggio ha esito negativo e il deposito viene rifiutato. 3. Ricevuta di avvenuta consegna: si riceve solo se il messaggio precedente ha avuto esito positivo; il server del Ministero della Giustizia avvisa di aver inoltrato il deposito alla cancelleria; 4. Controllo Ufficio: la Cancelleria del Tribunale avvisa sia il CTU sia il server del Ministero di aver ricevuto il deposito. Gli atti vengono automaticamente inoltrati anche al Giudice competente. Le ricezioni delle ricevute si avvicendano in pochi minuti: i primi due messaggi sono quasi immediati, il terzo può richiedere qualche minuto, l ultimo ha un margine previsto di 24 ore. Per quanto ci riguarda, possiamo considerare il percorso concluso con la ricezione dell avvenuta consegna (il terzo messaggio) che ci attesta l avvenuto deposito in cancelleria. Se non si riceve, occorre verificare se con il secondo messaggio, quello degli esiti controllo automatici, il deposito sia stato rifiutato. In questo caso occorre verificare quale fosse il problema, risolverlo e ripetere l invio. IL PUNTO DI ACCESSO ED IL PORTALE GIUSTIZIA Il PCT è entrato a regime solo di recente ma alcune procedure, che hanno coinvolto prettamente l attività del legale, sono state progressivamente telematizzate nel corso degli ultimi anni.
7 Per supplire all esigenza di dare una forma organizzata e integrata ai vari servizi telematici, gli ordini degli avvocati ed alcuni enti pubblici e privati (come la Camera di Commercio, Aruba, Giuffrè editore ecc ) avevano creato i cosiddetti Punti di Accesso. Il Punto di accesso è dunque un luogo telematico dove gli utenti autorizzati possono effettuare una serie di attività in maniera organizzata come: connettere la PEC alla firma digitale, effettuare il deposito, ricevere le comunicazioni di cancelleria, accedere a Polisweb per la consultazione delle informazioni ed ai documenti del procedimento. Il Ministero della Giustizia ha successivamente istituito il portale pstgiustizia.it che, in definitiva, è il Punto di Accesso del Ministero stesso e che, almeno per i CTU, offre tutte le funzioni necessarie a titolo gratuito. La consultazione del portale pstgiustizia.it deve diventare una pratica quotidiana del CTU professionalmente attivo perché fornisce tutte le informazioni utili aggiornate per espletare correttamente l attività. 2 PARTE: LA PRATICA A questo punto, avendo chiarito quali sono gli strumenti indispensabili per l attività di CTU, entriamo nella parte più pratica: la nomina telematica, la redazione ed il deposito della relazione tecnica e le sue caratteristiche. LA NOMINA TELEMATICA (art. 52, D.L. n. 90/2014) Come è già stato detto, per la Cancelleria il domicilio del CTU non è più quello anagrafico, ma corrisponde alla PEC dichiarata in ReGindE. Il decreto di nomina arriverà dunque al CTU sotto forma di messaggio alla casella PEC depositata in ReGIndE. Chi non consulta la PEC si assume la responsabilità della mancata visione dell atto che, per la Cancelleria, è dato per notificato: la cancelleria ha la ricevuta di invio quindi non si può dire di non aver ricevuto (art. 16 comma 3); Se si lasciano accumulare i messaggi fino alla saturazione della casella PEC, e la Cancelleria non riesce a consegnare la nomina, il messaggio viene depositato in cancelleria senza ulteriore comunicazione al CTU (art. 16 comma 4) che si assume l onere di ritirarlo con le conseguenze del caso. Il CTU risponde con l accettazione dell incarico: da quel momento viene associato al fascicolo telematico ed abilitato all accesso ed alla consultazione attraverso il portale pstgiustizia.it. Dopo la nomina conviene verificare subito se siamo stati associati al fascicolo telematico. Se non riusciamo ad accedervi, occorre risolvere al più presto il problema attraverso la Cancelleria. Se non siamo abilitati all accesso non potremo depositare, va da sé che se ci accorgiamo del disguido all ultimo momento rischiamo di non rispettare i tempi di deposito. Con tutte le conseguenze. LA RELAZIONE TECNICA Non ci sono grandi esigenze, riguardo la compilazione della relazione tecnica, che può essere
8 redatta utilizzando l editor che siamo abituati da usare, ma con delle accortezze. Come nel cartaceo, anche nel telematico la relazione tecnica è il file principale, gli altri documenti sono Allegati. Riguardo il file principale, l art. 12 delle Specifiche Tecniche prevede che: La relazione tecnica non deve essere più firmata con la firma tradizionale né a bordo di ogni pagina né nella conclusione. L unica firma accettata è quella digitale. il file va sempre trasformato in formato.pdf nativo, mai attraverso la scansione, pena il rigetto del deposito; E vietato l utilizzo di elementi attivi: si tratta di tutte quelle funzioni che consentono modifiche automatiche del file che rimangono attive anche dopo che il file viene trasformato in.pdf (macro e i campi variabili.pdf compilabili) oppure parti del testo potenzialmente modificabili da una sorgente esterna. Sono consentite tutte quelle funzioni macro che smettono di funzionare dopo che il file viene convertito in PDF (ad esempio, l aggiornamento automatico della data) Riguardo gli Allegati, non devono mai essere firmati digitalmente e possono avere formati diversi:.pdf,.odf,.rtf,.txt,.jpg,.gif,.tif,.xml; sono consentiti i formati compressi (.zip,.rar,.arj) purché contenenti file nei formati prima citati. Le informazioni strutturate (array, matrici, liste, file con informazioni tabellate, database) dovranno essere in formato.xml. Un riepilogo dei formati consentiti dalle specifiche tecniche è pubblicato sul portale dei servizi telematici. Riguardo gli allegati, è opportuno che il primo allegato sia l elenco degli allegati e che i relativi atti abbiano la stessa denominazione indicata nell elenco: Esempio: Si allegano: 1. Saggio grafico 2. album fotografico 3. tabelle di misurazione Sarà quindi opportuno che il file allegato nr. 1 sia denominato saggio grafico, il file nr. 2 album fotografico ed il nr.3 tabelle di misurazione ecc. evitando di lasciare, come nome, il numero automatico della scansione o della fotografia: un invio di dati confuso e incoerente oltre ad essere indice di scorrettezza nei confronti del giudice, che si ritrova a dover ricercare e riordinare i documenti, qualifica il CTU per essere approssimativo e disordinato. Inoltre, sempre riguardo scansioni, immagini e allegati in genere, sarebbe opportuno aver cura di allegare il documento per il giusto verso, non sottosopra come spesso avviene. LA BUSTA TELEMATICA (art. 51, D.L. n. 90/2014) Il deposito, come si è detto, avviene tramite la Busta Elettronica generata dal Redattore. Nel caso di utilizzo di un Redattore gratuito, formato basic privo dei meccanismi di controllo, prestare enorme attenzione alla compilazione dei campi: basta un minimo errore, ad esempio nell inserimento del numero del ruolo o del codice fiscale, per perdere il deposito.
9 La capienza massima di ogni singola Busta è di 30 MB. Valutando che la firma digitale occupa spazio e le dimensioni quasi raddoppiano, meglio rimanere intorno ai 23-24MB. Nel caso in cui la Busta ecceda il limite di capacità sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori Buste, che però potranno considerarsi tempestive se depositate, tutte, entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza). L eventuale invio di una busta eccedente le dimensioni stabilite sarà segnalato al mittente da un messaggio di rifiuto. In ogni Busta deve essere firmato digitalmente soltanto il file principale, non gli allegati. Un difetto di sottoscrizione rende nullo o inesistente l atto depositato. Nel caso di invio di più Buste: Il file principale della prima busta è la consulenza tecnica che deve essere firmata digitalmente e, tra gli allegati, dovrà comparire l elenco complessivo di tutti gli allegati alla CT; Il file principale delle buste successive dovrà essere un sub- elenco degli allegati contenuti in quella busta. Anche questo sarà firmato digitalmente. Una volta dato l ordine di invio, si dovranno ricevere le quattro di certificazione sulla PEC già elencate e, se tutto è andato per il giusto verso, l operazione di deposito sarà conclusa con successo. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. LA FATTURA ELETTRONICA ( ministeriale n /14) L ultimo passo è quello della fatturazione, anch essa telematica. L Ufficio spese di giustizia presso i Tribunali non accettano più le parcelle cartacee ma, anche per questo, sarà necessario acquistare un software dedicato che consenta l invio telematico della parcella in formato XML. La fattura telematica non riguarda soltanto il processo civile telematico. La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica. Di conseguenza è obbligatoria una pratica obbligatoria sia nel civile sia nel penale. NOTE CONCLUSIVE In conclusione, alcune informazioni marginali tratte dal D.L. n. 90/2014 che comunque possono tornare utili. Le comunicazioni telematiche non riguardano soltanto il deposito delle CT, ma anche
10 qualsiasi istanza da presentarsi al Giudice, come, ad esempio: la richiesta di acquisizione di nuova documentazione, proroga dei termini ecc. Il procedimento è sempre lo stesso: si prepara l istanza in formato.doc (o comunque file di testo), si converte il file in PDFnativo, si invia alla Cancelleria tramite Redattore firmando digitalmente l atto. E stato eliminato l obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es., testi, C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente SOLO dal cancelliere il quale, nel caso di altri intervenuti all udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale. «Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possono estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia. Le copie informatiche, anche per immagine, equivalgono all originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Riferimenti
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