Città di Tortona Provincia di Alessandria
|
|
- Patrizia Pasquali
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/03/2003 e n. 33 del 29/04/2010.
2 Sommario ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI... 3 ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA... 3 ART. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO... 3 ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI... 4 ART. 6 - LOCALI E AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA... 4 ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA... 6 ART. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE... 7 ART. 9 - SUPERFICIE UTILE... 8 ART NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE... 8 ART DENUNCIA... 8 ART INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL OCCUPAZIONE O CONDUZIONE... 9 ART CONGUAGLI... 9 ART CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE... 9 ART AGEVOLAZIONI DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE ART DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI ART.17 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ART RIMBORSI ART TARIFFA GIORNALIERA ART ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO ART SANZIONI ART RISCOSSIONE DELLA TARIFFA ART RISCOSSIONE FORZATA DEGLI IMPORTI NON VERSATI ART RIMBORSI ED IMPORTI MINIMI DI RISCOSSIONE ART INTERESSI PASSIVI ART DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE Comune di Tortona Pagina 2 di 16
3 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1) Il presente regolamento disciplina l applicazione della tariffa avente natura tributaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Tortona, secondo quanto disposto dall art. 49 del D.Lgs. n. 22 del e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 158 del , in particolare stabilendo modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza. 2) Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale di natura Tributaria e adottata ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e del D.P.R. n.158/1999. La stessa viene denominata T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale). 3) Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi per i servizi di gestione dei rifiuti. (Art. 49 D.Lgs. n. 22/97). ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI 1) La gestione dei rifiuti ed assimilati, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle aeree predette, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale, secondo quanto disposto dall art. 21 comma 2, del predetto decreto legislativo. ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA 1) Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa di natura tributaria quale corrispettivo, come disposto dal comma 2 dell art. 49 del D. Lgs. n.22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all art.2 del D.P.R. 158/ ) La tariffa è applicata dal e dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs , n.507 e successive modificazioni ed integrazioni. 3) E fatta salva l applicazione del tributo ambientale di cui all art. 19 del D.Lgs , n.504. ART. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO 1) Nei termini di legge stabiliti per l approvazione del Bilancio preventivo del Comune, l Organo comunale competente, acquisito il Piano finanziario di cui all art. 8 del citato D.P.R. n. 158 del , delibera il corrispettivo della tariffa per l anno successivo. 2) In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogati i corrispettivi delle tariffe per l anno in corso. Comune di Tortona Pagina 3 di 16
4 ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI 1) Il corrispettivo della tariffa è dovuto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall art.49 del D.Lgs. n. 22 del , a qualsiasi uso adibite. Nel caso di locazione temporanea inferiore all anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell occupante, il corrispettivo della tariffa (per l intero anno) deve essere corrisposta dal proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti. Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, il corrispettivo della tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento per il corrispettivo della tariffa dovuta per locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (Art. 49, comma 3 D.Lgs. n. 22/1997). 2) Ai fini dell applicazione, il corrispettivo della tariffa per le aree e locali suddetti, nelle zone del territorio comunale ove è accertata la produzione di rifiuti, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell art.7 del D.Lgs. n. 22 del , il servizio deve essere istituito, attivato e reso in via continuativa. ART. 6 - LOCALI E AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA 1) Non sono soggetti al corrispettivo della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. 2) In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al corrispettivo della tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile i seguenti locali o aree: a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; b) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili; c) le cantine e le soffitte delle abitazioni. 3) Non sono altresì soggetti al corrispettivo della tariffa: a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti Comune di Tortona Pagina 4 di 16
5 e chiusi; c) i locali adibiti esclusivamente all esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza; d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, non possono produrre rifiuti. Le circostanze di cui ai precedenti punti a., b., d. comportano la non assoggettabilità al corrispettivo della tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l esercizio dell attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nella determinazione della superficie assoggettabile al corrispettivo della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggetti alla corresponsione del corrispettivo della tariffa: a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materia prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie. b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. c) le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibiti all esercizio dell impresa agricola; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla corresponsione del corrispettivo della tariffa nell ambito delle precitate strutture sanitarie: Comune di Tortona Pagina 5 di 16
6 gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l esclusione del corrispettivo della tariffa. e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3 comma dell art.7 del D.Lgs. n. 22 del Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell esclusione del corrispettivo della tariffa di cui alle precedenti lettere b, e. devono presentare all Ufficio Tributi preposto al servizio di riscossione, la dichiarazione che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall attività esercitata. 4) Sono esclusi dal corrispettivo della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile. 5) Non sono soggette al corrispettivo della tariffa, inoltre, le aree scoperte adibite a verde. ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA 1) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d uso, raggruppate in base all omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158 del Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. 2) Il corrispettivo della tariffa per tipologia di utenza è unica anche se, per l esercizio dell attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il 30% dell intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158 del ) Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all esercizio delle attività medesime, sempre che tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest ultima. 4) Sono classificati nella medesima categoria dell immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell immobile stesso e le aree scoperte produttive ma funzionalmente collegate all immobile principale. 5) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un attività Comune di Tortona Pagina 6 di 16
7 economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l attività esercitata. 6) Per le abitazioni effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, tenute a disposizione del proprietario (residente nel comune) che non vi risiede, le superfici dell immobile sono sommate, per il calcolo del corrispettivo della tariffa di utenza, a quelle dell abitazione principale e potranno essere soggette a verifiche d ufficio. 7) Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e il corrispettivo della tariffa sono dovute dall occupante o conduttore esclusivo; se, invece, l uso è di più condomini, la denuncia e il corrispettivo della tariffa sono dovute dall amministratore del condominio, con rivalsa sugli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso. 8) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento del corrispettivo della tariffa dovuta per i locali ed aree in uso comune. 9) Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, il corrispettivo della tariffa è dovuta dal proprietario per l intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all anno e il numero degli occupanti viene stabilito con autocertificazione e potrà essere soggetto a verifiche d ufficio 10) Per i locali adibiti a civile abitazione condotti in affitto o di proprietà da persone non residenti nel comune, il numero degli occupanti viene stabilito con autocertificazione e potrà essere soggetto a verifiche d ufficio 11) Per i locali di immobili non di pertinenza delle civili abitazioni, dichiarati agibili e condotti in affitto o di proprietà da persone residenti o non nel comune sono da inserire in utenze simili non domestiche. ART. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 1) Per utenze non stabilmente attive previste dall art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158 del , si intendono: a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all estero utilizzate per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo del corrispettivo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sul corrispettivo della tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%. L utilizzo non continuativo dell abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d ufficio. b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%. Comune di Tortona Pagina 7 di 16
8 ART. 9 - SUPERFICIE UTILE 1) La superficie di riferimento per il calcolo del corrispettivo della tariffa è misurata: a) per i locali, al netto dei muri; b) per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. In ogni caso non può essere inferiore a quanto previsto all art. 1 comma 340 della Legge 311/ ) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia eguale o superiore oppure inferiore a 0,5 metri quadrato. 3) Non sono soggetti al corrispettivo della tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione. ART NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 1) Il numero dei componenti la famiglia risulta dalle iscrizioni anagrafiche. 2) E fatto obbligo agli Uffici dell Anagrafe comunale di comunicare all Ufficio Tributi ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.. ART DENUNCIA 1. I soggetti di cui all art.5 del presente Regolamento devono presentare all Ufficio Tributi preposto al servizio di riscossione, entro i 30 giorni successivi all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall Ufficio Tributi del Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. 2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta. 3. Le variazioni che dovessero intervenire nell arco dell anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte tassabili, modificazioni della destinazioni d uso dei locali ed aree scoperte, variazione dei componenti del nucleo famigliare residente e non, ecc..) dovranno essere comunicate all Ufficio Tributi del Comune entro i 30 giorni successivi alla data dell intervenuta variazione. 4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell utenza, da documentare se necessario e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa. 5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale e deve essere presentata direttamente presso l Ufficio Tributi del Comune gestore del servizio di riscossione che ne rilascerà ricevuta. 6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e Comune di Tortona Pagina 8 di 16
9 varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione. 7. Gli uffici comunali competenti per materia comunicano all Ufficio Tributi del Comune gestore del servizio di riscossione tutte le notizie in loro possesso utili ai fini dell individuazione e qualificazione delle utenze. 8. L Amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa sono tenuti a presentare all Ufficio Tributi, entro il 1 gennaio di ciascun anno, l elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento. ART INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL OCCUPAZIONE O CONDUZIONE 1. Il corrispettivo della tariffa è commisurato ad anno solare e corrisponde ad un autonoma obbligazione da parte dell occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all art.5 del presente Regolamento. 2. L obbligo decorre dalla data in cui ha inizio l utenza (occupazione o conduzione). 3. La comunicazione di cessazione dell utenza dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data dell avvenuta cessazione. 4. La cessazione nel corso dell anno dell occupazione o conduzione dei locali ed aree, debitamente segnalata al Ufficio Tributi ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dalla data in cui è cessata l utenza (occupazione o conduzione). 5. La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma 3, ma comunque entro l anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, debitamente accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione. 6. La mancata comunicazione di cessazione, di cui l ufficio viene comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall inizio della nuova utenza. ART CONGUAGLI 1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell utenza che comportino variazioni in corso dell anno della tariffa saranno conteggiate nel corrispettivo della tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. ART CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE 1. Il costo del corrispettivo della tariffa, in sostituzione dell utenza rimane a carico del Comune, nelle seguenti fattispecie: a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune; b) per i locali e le aree occupate o detenute da utenze per i quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali. 2. Sono esclusi dal dettato del precedente comma 1. le fattispecie riduttive di cui agli articoli 8, 16 e 17 Comune di Tortona Pagina 9 di 16
10 del presente regolamento. ART AGEVOLAZIONI DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE 1) Nella quantificazione dei componenti il nucleo familiare agli effetti dell applicazione del corrispettivo della tariffa unitaria al mq. e della quota del corrispettivo della tariffa variabile non si tiene conto della presenza di persone portatrici di handicap (con un minimo di invalidità da handicap del 70%) nonché di persone anziane non autosufficienti. Tale situazione deve essere autocertificata dal capo famiglia con riferimento alle certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni (Commissione invalidi civili; Unità di valutazione geriatrica); 2) I nuclei familiari composti da due persone, ambedue di età non inferiore ai 65 anni, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), di tipo economico (ctg. A/3), di tipo popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5) ovvero rurale (ctg. A/6), usufruiscono della riduzione del 20% del corrispettivo della tariffa unitaria al mq. e della quota del corrispettivo della tariffa variabile. La riduzione viene accordata su richiesta ed autocertificazione delle condizioni definite dal presente comma. La suddetta riduzione viene elevata al 30% qualora i nuclei familiari non siano proprietari dei locali occupati ad uso abitazione. 3) I nuclei familiari con 4 o più componenti, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 100, usufruiscono delle seguenti riduzioni per il corrispettivo della tariffa unitaria al mq. e della quota del corrispettivo della tariffa variabile: 50% se il reddito annuale imponibile pro-capite del nucleo familiare è inferiore a Euro 5.500,00; 25% se il reddito annuale imponibile pro-capite del nucleo familiare è compreso tra Euro 5.500,01 e Euro 5.900,00. Tali limiti di reddito verranno aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale; 4) Le agevolazioni per il corrispettivo della tariffa di cui ai commi precedenti del presente articolo non sono cumulabili tra loro. ART DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI 1) Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata previste dall articolo 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22 del , attraverso l abbattimento della parte variabile del corrispettivo della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. 2) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 22 del , che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del corrispettivo della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero. 3) La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo dall Amministrazione Comunale e comporta il rimborso o la compensazione all atto dei successivi pagamenti del corrispettivo della tariffa per la quota variabile. Comune di Tortona Pagina 10 di 16
11 ART.17 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 1) Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani adottato dal Comune di sensi dell articolo 21 del D.Lgs. n. 22 del ) Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, il corrispettivo della tariffa è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza o frazione superiore a 50. 3) La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita 4) Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni al regolamento di cui al comma 1. (violazione relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento, a seguito di attestazione del Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunicata al Comune. 5) L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4. ART RIMBORSI 1) Nei casi di errore che incida sull entità del dovuto, l utente ha diritto al rimborso che verrà disposto dall Ufficio Tributi preposto al servizio di riscossione oppure su istanza dell interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa che dovrà avvenire non oltre due anni dall errato pagamento. ART TARIFFA GIORNALIERA 1) Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali diversi dalle abitazioni e aree pubbliche, aperte al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il corrispettivo della tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti divisa in 365 giorni commerciali e aumentata del 60%. Per temporaneo si intende l uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 2) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento Comune di Tortona Pagina 11 di 16
12 è applicato il corrispettivo della tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 3) In caso di uso di fatto, il corrispettivo della tariffa che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l eventuale atto di recupero del corrispettivo della Tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 4) Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del corrispettivo della tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e l Azienda gestore del servizio di raccolta del Comune di Tortona e la tariffa è assorbita da quanto previsto in detto contratto. Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso. 5) La Tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come: a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.; b) occupazioni per l effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere; c) occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde; d) occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi; e) occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l effettuazione di misurazioni e rilievi. 6) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. 7) I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, mediante deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei costi indicati nel piano finanziario, nei termini di cui all art. 4 del presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l anno in corso. 8) L obbligo della denuncia dell uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente con il pagamento della tassa/tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. ART ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO 1) All Ufficio Tributi è delegata l attività di verifica dei dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all applicazione della tariffa, nonché di accertamento in caso di omessa, infedele o incompleta presentazione della denuncia, da effettuarsi nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. 2) A tal fine, l Ufficio Tributi provvede, nei termini di prescrizione ordinari, a porre in essere le procedure di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale in vigore, nonché delle relative sanzioni previste dall art. 21 del presente regolamento. 3) Nel provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai criteri di determinazione della Comune di Tortona Pagina 12 di 16
13 maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e delle relative sanzioni, anche i termini e l Autorità competente avanti a cui sia possibile proporre eventuale opposizione nei confronti dello stesso provvedimento di accertamento. 4) Trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione dell avviso indicato al comma 2 l Ufficio provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di tariffa, delle sanzioni erogate e degli interessi maturati e maturandi, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa in materia. 5) Al fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, l Ufficio Tributi può richiedere, con comunicazione formale indirizzata ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, ovvero ai proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparire, nei limiti di cui all art. 6 comma 4 L. 212/2000: copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate; l esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio; notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria. 6) I soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i documenti, a fornire le notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro trenta giorni dalla richiesta. 7) In caso di mancato adempimento da parte dell utente nel termine concesso, l Ufficio Tributi può disporre, previo avviso da notificarsi all utente, anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque giorni prima della verifica, l accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da effettuarsi da parte di proprio personale munito di specifica autorizzazione. Nell ipotesi in cui, per mancata collaborazione dell utenza o per materiale impossibilità, non sia consentito accedere all immobile, l Ufficio Tributi può emettere gli atti di accertamento sulla base degli elementi in suo possesso, ovvero mediante ricorso a presunzioni semplici, a norma dell art Codice civile. 8) Dell esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l applicazione della tariffa a nuovi utenti, ovvero la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati, i quali, ove riscontrino elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica effettuata dall Ufficio Tributi, possono, nei successivi trenta giorni, fornire specifiche controdeduzioni, che, ove riconosciute fondate, comportano l annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Decorso il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati abbiano fornito specifiche controdeduzioni, ovvero nell ipotesi in cui le stesse non siano ritenute rilevanti, l Ufficio Tributi procede all accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con relative sanzioni ed interessi. 9) Al fine dello svolgimento dell attività di controllo e di accertamento, l Ufficio Tributi può anche richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici, ove rilevanti per lo svolgimento dell attività di controllo e di accertamento della tariffa. ART SANZIONI In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicheranno le sanzioni Comune di Tortona Pagina 13 di 16
14 amministrative previste dall art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 in materia di violazione di specifiche norme regolamentari, da graduarsi sulla base di apposito e motivato provvedimento, dell Ufficio Tributi preposto al servizio, in relazione alla gravità della violazione contestata all utente. In ogni caso per quel che riguarda il tardivo, parziale, omesso pagamento si applica la sanzione prevista dall art. 13 del D. Lgs. 18/ n ART RISCOSSIONE DELLA TARIFFA 1) La tariffa è applicata e riscossa tramite ruolo o liste di carico da approvarsi ogni anno sulla base dei dati aggiornati. 2) La riscossione è effettuata con un minimo di due ad un massimo di quattro rate fatto salvo quanto stabilito dalle successive determinazioni in merito alla rateizzazione del credito tributario ed extratributario. 3) Il comune, nell ambito delle disposizioni normative, potrà individuare diverse modalità di riscossione della tariffa. 4) Per accertati casi di indigenza o di temporanea incapacità di provvedere al pagamento delle rate notificate, su richiesta dell utente e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con gli uffici, la rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di otto rate. ART RISCOSSIONE FORZATA DEGLI IMPORTI NON VERSATI 1) In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione forzata della tariffa è effettuata direttamente dall Ufficio Tributi, ai sensi di quanto previsto dall art. 52 comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n ) L ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta raccomandata, direttamente dal Gestore del servizio, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori. 3) L ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni: a) della tariffa dovuta; b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal Comune e rimasti insoluti; c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell art Codice civile, degli elementi in base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta; d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute, delle eventuali sanzioni amministrative applicate per la violazione delle disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Comune per la riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti; e) dei termini per il versamento; f) dei termini e dell Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere proposta opposizione avverso l ingiunzione di pagamento. 4) Nell ipotesi in cui l utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche a seguito di notifica dell ingiunzione di pagamento, il Comune potrà provvedere all esecuzione forzata Comune di Tortona Pagina 14 di 16
15 nei confronti del debitore, eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione. 5) Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario e conseguente esecuzione forzata sulla base delle previsioni di cui agli artt. 474 Codice procedura civile. 6) L esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in parte, al pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli artt ss. Codice civile. ART RIMBORSI ED IMPORTI MINIMI DI RISCOSSIONE 1) Il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dall Ufficio Tributi, su richiesta dell utente ovvero d ufficio, se direttamente riscontrato. 2) Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 3) Il rimborso delle somme indebitamente versate compete nel termine di prescrizione di cui agli artt ss. codice civile, a decorrere dal momento della presentazione della relativa domanda ovvero dell adozione d ufficio del provvedimento di rimborso. 4) L Ufficio Tributi dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell istanza da parte dell utente. 5) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell avvenuto pagamento. 6) I rimborsi d ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad 12 per anno. 7) Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad 12 per anno; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad 12 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più annualità. ART INTERESSI PASSIVI 1) Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento del corrispettivo della tariffa comporta l applicazione degli interessi moratori al tasso legale. ART DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, una volta diventata esecutiva la deliberazione di approvazione, con effetto dal 1 gennaio ) La prima emissione relativa all anno 2010 potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale al 1 gennaio 2010, oltre che sulla base degli elementi contenuti Comune di Tortona Pagina 15 di 16
16 nelle denuncie originarie della tassa smaltimento rifiuti. ART RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158 del Comune di Tortona Pagina 16 di 16
Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio
TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre
DettagliAppendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 1. Caratteristiche generali del tributo L art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo
DettagliSchema di regolamento comunale
Schema di regolamento comunale Regolamento per l applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011) SOMMARIO
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI ( - D. Lgs 22/97 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni e - DPR 158/99 e successive modifiche
DettagliARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) Criteri redazionali: - note esplicative: carattere Arial corsivo - parti integrative: carattere Arial
DettagliCOMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili Approvato con atto C.C.. n. 22 del 18/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Soggetto
DettagliRegolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. del Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art.
DettagliPARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE TERZA Comune di Laglio Provincia di Como Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI Art. 1.Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo Art. 3. Indicazione analitica dei servizi
DettagliCOMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)
COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 INDICE ART. 1 - OGGETTO
DettagliTARI - TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE MODELLO DI DICHIARAZIONE (ai sensi del regolamento comunale IUC componente TARI)
1 SOCIETA ECOLOGICA AREA BIELLESE COMUNE DI BIELLA Via Tripoli 48-13900 Biella Tel. 015/3507286/408 Fax 015/3507486 email tia@comune.biella.it Orario sportello: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
DettagliCITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
COMUNE DI BOLLENGO Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 21.05.2014 1 Indice Art. 1 - Oggetto pag. 3 Art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 9 del 09.04.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliComune di Polignano a Mare Settore Finanza - Programmazione - Personale Sezione Tributi
Comune di Polignano a Mare Settore Finanza - Programmazione - Personale Sezione Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI Approvato con Delibera di C.C. n.13 del
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliRegolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 20.05.2014 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione sezione per l applicazione del tributo
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
COMUNE di MEGLIADINO SAN VITALE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. del in vigore dal 1 gennaio 2014 1 REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI RACALE. (Provincia di Lecce)
COMUNE DI RACALE (Provincia di Lecce) REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 20 DEL 22.5.2014. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto Del Regolamento 1. Il presente Regolamento,
DettagliComune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA
Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI
DettagliCOMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.
COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI
DettagliCITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO
CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
COMUNE DI OCCIMIANO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 21 del 05.09.14 1 INDICE Art. 1 OGGETTO
DettagliCOMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC
COMUNE DI RORA Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (Approvato con Deliberazione Consiliare n... del... } PREMESSA - Imposta Unica Comunale (IUC) L imposta
DettagliCOMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno
COMUNE DI MASSA Regolamento Imposta di Soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2012 Regolamento Imposta di Soggiorno Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente
DettagliCOMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce
COMUNE DI GUAGNANO Provincia di Lecce Regolamento di applicazione del condono tributario ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n. 17 del 22.06.2010 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento, recante i
DettagliCOMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/5/2014 Indice Art. 1 Istituzione e composizione del
DettagliCOMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio
DettagliRegolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno
COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO Area Economico Finanziaria Tributi Cultura Ufficio Tributi Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15
DettagliCOMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE
COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliREGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ALLEGATO A COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (Provincia di Siena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2014
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1-20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO
DettagliCOMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI I.C.I. E TA.R.S.U. (APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30 APRILE 2010) I N D
DettagliCOMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato
DettagliAMBITO DI APPLICAZIONE
COMUNE DI BRENTA Provincia di VARESE REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 06/09/2011 Modificato con delibera consiliare n. del 06/03/2011
DettagliTASSA SUI RIFIUTI - TARI UTENZA DOMESTICA
COMUNE DI ROSTA Provincia di Torino 10090 ROSTA P.IVA 01679120012 Tributi tel. 011-956.88.12 E-Mail: s.ruella@comune.rosta.to.it c.gilli@comune.rosta.to.it r.giacalone@comune.rosta.to.it protocollo@pec.comune.rosta.to.it
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell
DettagliRegolamento per il condono dei Tributi Locali
Regolamento per il condono dei Tributi Locali TARSU ICI TOSAP ( Approvato con delibera consiliare n. 57 del 21/11/2003) Sezione TARSU Articolo 1 Ambito di applicazione ed esclusioni Il presente regolamento,
DettagliCOMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2014 INDICE Art. 1 Oggetto
DettagliPER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/09/2013 I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 OGGETTO
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliPROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1
E.P.A.P. Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 PROCEDURE
DettagliI STEP: La superficie di riferimento
Tarsu/Tia Tia I STEP: La superficie di riferimento La bolletta La visura Bolletta e visura: quale superficie ai fini Tarsu? Spesso vi è coincidenza tra superficie catastale e superficie dichiarata ai fini
DettagliCOMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/07/2014 1 INDICE Art. 1. Oggetto
DettagliCOMUNE DI LEVERANO (Provincia di Lecce)
COMUNE DI LEVERANO (Provincia di Lecce) REGOLAMENTO PER LA DEFIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI (approvato con atto deliberativo del C.C. n. 08 del 01/04/2004) SCHEMA DI REGOLAMENTO PROPOSTO DALL ASSERRORE
DettagliTITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI TREPUZZI. (Prov. LECCE) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con
DettagliCOMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA
COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI TASSE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ONERI DIRITTI - SPESE - RISCOSSIONE COATTIVA. 1 I N D I C E
DettagliCOMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499
COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998
DettagliCOMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.05.2011
DettagliREGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU
COMUNE DI CHIOMONTE Provincia di Torino SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU Approvato dal C.C. nella seduta del 20 Dicembre 20008 con atto n 40/08
DettagliCOMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno
COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.06.2015 Articolo 1 - Istituzione dell imposta
DettagliCOMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONCESSE NELL AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO (adottato
DettagliCOMUNE DI CAPANNORI PROVINCIA DI LUCCA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ALLEGATO B COMUNE DI CAPANNORI PROVINCIA DI LUCCA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Risultante dalle seguenti deliberazioni: deliberazione di C.C. n. 14 del 27/03/2014
DettagliCOMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento
COMUNE DI RIESI (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Articoli del Regolamento Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliCittà di Roncade Provincia di Treviso
Città di Roncade Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
DettagliRegolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC)
COMUNE DI SPOTORNO PROVINCIA DI SAVONA Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) ALLEGATO A) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12 GIUGNO 2014 word\regolamenti\c.c. n.
DettagliCOMUNE DI CANTAGALLO Provincia di Prato REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D IDONEITA DELL ALLOGGIO
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D IDONEITA DELL ALLOGGIO INDICE Articolo 1 Ambito d applicazione Articolo 2 Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta Articolo 3 - Presentazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Allegato A COMUNE DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SCADENZA 15 febbraio 2010 Approvato con delibera del
DettagliCOMUNE DI BOTRUGNO (Prov. LECCE)
COMUNE DI BOTRUGNO (Prov. LECCE) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con deliberazione di Consiglio
DettagliCOMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 41 del 28.11.2011 Il Segretario Comunale Dott.ssa Crescenza Gaudiuso COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
DettagliCOMUNE DI PETRELLA SALTO - INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili
COMUNE DI PETRELLA SALTO - INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale
DettagliMODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI
MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI Il presente Regolamento composto da n. 44 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2003 con atto n. 34. IL SEGRETARIO
DettagliCOMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. )
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682,
DettagliCOMUNE DI ALSENO (Provincia di Piacenza)
COMUNE DI ALSENO (Provincia di Piacenza) IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASI REGOLAMENTO Approvato con atto del Consiglio Comunale n. in data Indice Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Soggetto attivo Articolo
DettagliNOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF
NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Allegato 1) COMUNE DI ROGENO (Prov. LECCO) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliRESPONSABILE DOTT. FABIO SCUPOLA
RESPONSABILE DOTT. FABIO SCUPOLA L Ufficio Ragioneria è preposto all espletamento degli obblighi istituzionali inerenti la predisposizione dei bilanci e le dichiarazioni fiscali, sulla base delle registrazioni
DettagliINFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili
INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 17.06.2013 Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.
DettagliPARTE QUARTA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA TASI INDICE
PARTE QUARTA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA TASI INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo Art. 3. Indicazione analitica dei
DettagliSANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA
COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
DettagliCOMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi Art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ANNO 2013 1 PREMESSA Dal 1
DettagliTARSU. Richiesta definizione agevolata. COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno Corso Umberto I Tel. 0974953012 Fax.: 0974953411
Riservato all'ufficio Prot. N. Del / / 009 «Regolamento per il Condono dei Tributi Locali» (approvato con Delibera del C. C. n. 33 del 31.07.009) Art. 1 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni
DettagliCOMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio
Dettaglisull Imposta di soggiorno
1 COMUNE DI PISA Regolamento sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 70 del 21.12.2012 Modificato con Deliberazione
DettagliCOMUNE DI BERGEGGI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMUNE DI BERGEGGI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE 1. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014 1. Indice Art. 1 Istituzione e composizione del
DettagliComune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione
DettagliLEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliPARTE TERZA Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I. Disposizioni generali TITOLO II. Presupposto e soggetti passivi
Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo PARTE TERZA Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili TITOLO I Disposizioni
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 05.05.1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.C. N. 73 DEL 30.09.2010 E DALLA D.C.C. N. 5 DEL 15.03.2013 A IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 373/98 IL CONSIGLIO
DettagliCOMUNE DI VALSAMOGGIA. (Provincia di Bologna)
COMUNE DI VALSAMOGGIA (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (I.U.C. - TA.SI.) ART. 1 COMMI 639 E SS. LEGGE 147/2013 SS.MM.II. Approvato con delibera
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 01 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.
DettagliARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI ARTICOLO 2 DESTINATARI ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
I.S.E.E. Comune di Caselette ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI Il presente regolamento è finalizzato all individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni comunali agevolate,
DettagliComune di Provaglio d Iseo. Brescia REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Articolo 1. Ambito di applicazione
Comune di Provaglio d Iseo Brescia REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Articolo 1 Ambito di applicazione l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli
DettagliRESPONSABILE Dr. FABIO SCUPOLA
RESPONSABILE Dr. FABIO SCUPOLA L Ufficio Ragioneria è preposto all espletamento degli obblighi istituzionali inerenti la predisposizione dei bilanci e le dichiarazioni fiscali, sulla base delle registrazioni
DettagliUTENZA NON DOMESTICA
COMUNE DI ROSTA Città metropolitana di Torino 10090 ROSTA P.IVA 01679120012 Tributi tel. 011-956.88.12/13/14 s.ruella@comune.rosta.to.it c.gilli@comune.rosta.to.it r.giacalone@comune.rosta.to.it protocollo@pec.comune.rosta.to.it
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliRegolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 L. 27 dicembre
DettagliT.I.A. (Tariffa di igiene ambientale utenze domestiche)
T.I.A. (Tariffa di igiene ambientale utenze domestiche) Ufficio competente: VERITAS SpA Via Arino, 2 Dolo Orario di ricevimento (c/o Ufficio Tributi-Comune di Mira) Martedì e Giovedì ore 10.00-12.00 Martedì
Dettagli