Il costo perde rilevanza nei bilanci

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1 Il costo perde rilevanza nei bilanci di Francesco Ballarin (*) Nel mese di ottobre 2017 l Organismo Italiano di Contabilità ha emesso in consultazione la bozza del nuovooic 11 oltre ad una serie di proposte di emendamenti aglioic. Nella bozza del nuovo principio tra i postulati del bilancio non compare più il paragrafo Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento, evidenza della progressiva perdita della centralità del criterio del costo iniziata con l introduzione dei concetti di fair value e costo ammortizzato introdotti nel nostro ordinamento ad opera del D.Lgs. n. 139/2015. Introduzione dei concetti di fair value e costo ammortizzato Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato nella G.U. del 4 settembre 2015 ha recepito la Direttiva contabile 34/UE/2013 nel nostro ordinamento, introducendo nel Codice civile i concetti di fair value per la misurazione dei derivati ed il criterio del costo ammortizzato per i crediti, i debiti ed i titoli obbligazionari immobilizzati. Si è trattato di una novità assoluta in quanto questi criteri erano concetti presenti unicamente nei principi contabili internazionali IAS/IFRS che vengono ora richiamati dalla norma italiana quale fonte per le definizioni delle attività e passività finanziarie e dei modelli e delle tecniche di valutazione. Il concetto del costo ha incominciato quindi a perdere terreno ad incominciare dalle posterelativealleattivitàepassivitàfinanziarie dove, adeguandosi al contesto internazionale, il legislatore europeo ha dato priorità a modalità di misurazione che evidenziassero valori correnti come il fair value per i derivati e valori attualizzati come nel caso dei crediti e debiti valutati al costo ammortizzato. La bozza del nuovo principio OIC 11 Nel mese di ottobre 2017 il Consiglio di gestione dell OIC ha approvato la pubblicazione in consultazione della bozza del nuovo OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d esercizio; il principio infatti non era stato rivisto a fine 2016 a seguito dell introduzione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2015. Tale bozza ha però recepito solo in parte le richieste del gruppo di lavoro nazionale che avevano riguardato anche ulteriori aspetti relativi ai criteri di liquidazione ed applicazione dell OIC 5 ed il leasing. La rappresentazione di quest ultimo negli schemi di bilancio è legata ad aspetti formali e legali (ovvero la non proprietà del bene) piuttosto che sostanziali. In controtendenza con i principi contabili internazionali adottati nell Unione Europea che ha recentemente omologato il principio contabile internazionale IFRS 16 - Leases che ha allargato la rappresentazione finanziaria a tutti i contratti di locazione e che diverrà obbligatorio a partire dai bilanci che iniziano il 1 gennaio 2019 per gli IFRS adopters dei Paesi membri. La bozza del nuovo OIC 11 si compone di quattro capitoli: 1) ruolo dell OIC; 2) determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC; 3) finalità del bilancio; 4) postulati del bilancio. Ruolo dell OIC Il primo capitolo richiama il disposto della Legge n. 116 dell 11 agosto 2014 in base al quale l OIC è l istituto che emana i principi Nota: (*) Senior manager - BDO Italia S.p.A. Amministrazione & Finanza n. 1/2018 7

2 Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. Inoltre riporta le definizioni di principi contabili e di politica contabile di una società; quest ultima definita come l applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall OIC) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società ai sensi di quanto disciplinato dai postulati del bilancio. Nei postulati di bilancio non compare il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento. Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC Il secondo capitolo disciplina il trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC, prevedendo che, quando i principi emanati dall OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento a: a) le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili in via analogica, b) i postulati del bilancio. Finalità del bilancio Il capitolo finalità del bilancio richiama il disposto del comma 2 dell art in base al quale il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto chiarendo che l espressione in modo veritiero e corretto, traduzione dell espressione true and fair view cui fa riferimento la IV Direttiva, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma significa richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (1). Si ricorda che, in caso di deroga all applicazione di una disposizione in materia di bilancio, permessa in casi eccezionali quando questa sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 5, c.c.), la nota integrativa deve motivare le ragioni di tale deroga ed indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili scaturenti dall applicazione della deroga vanno iscritti in una riserva non distribuibile. Tuttavia non viene regolata la fattispecie delle micro imprese di cui all art ter c.c. (2) esonerate dalla redazione della nota integrativa. I postulati del bilancio Relativamente ai postulati del bilancio si evidenzia che il numero degli stessi si dimezza nella bozza del nuovo OIC 11 passando da 16 postulati dell OIC 11 del 30 maggio 2005 a 8 postulati (Tavola 1). Tra i postulati non più presenti nella bozza del nuovo principio si evidenzia la mancanza del postulato Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento. Postulato della prudenza La bozza del nuovo principio ribadisce la centralità del postulato della prudenza, richiamando l art bis, comma 1, n. 1, c.c. dove è previsto che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. L art bis, comma1,n.2stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell esercizio, mentre il comma 1, n. 4 prevede che si debba tener conto di rischi e perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell esercizio. Pertanto l OIC, oltre a prevedere regole attuative di quanto sopra delineato dalle norme civilistiche, individua Note: (1) Si veda la Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 127/1991, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE 78/660 e 83/349, IV e VII Direttiva in materia rispettivamente di bilancio d esercizio e bilancio consolidato. (2) In base al comma 1 dell art ter c.c. le micro imprese vengono considerate tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: 1) totale dell attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro o; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro o; 3) numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità. 8 Amministrazione & Finanza n. 1/2018

3 Tavola 1 - Postulati del bilancio: confronto OIC 11 versioni 2005 e 2017 Postulati - OIC 11 del 30 maggio 2005 Bozza OIC 11 del 13 ottobre 2017 Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell informazione Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali Comprensibilità (chiarezza) Neutralità (imparzialità) Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l inclusione delle valutazioni prospettiche dell investitore Prudenza Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale Comparabilità Omogeneità Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione Competenza Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie Verificabilità dell informazione Prudenza Prospettiva della continuità aziendale Rappresentazione sostanziale Competenza Costanza nei criteri di rilevazione Rilevanza Comparabilità Neutralità altre declinazioni pratiche del postulato della prudenza. Ad esempio, in base all OIC 25 - Imposte sul reddito, gli utili derivanti dall iscrizione di imposte anticipate sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre la stessa cautela non è prevista per le imposte differite. Ancora, gli oneri pluriennali sono capitalizzabili solo se la loro recuperabilità è giudicata ragionevolmente certa. Postulato della continuità aziendale Per quanto riguarda il postulato della continuità aziendale, la bozza del nuovo OIC 11 richiama il numero 1 del comma 1 dell art bis c.c. dove viene prescritto che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell attività e quindi tenendo conto del fatto che l azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, almeno per un prevedibile arco temporale. Una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento elencate all art c.c. Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d esercizio e darne adeguata informativa. L impostazione della bozza del nuovo OIC 11 risulta pertanto in linea con le disposizioni del principio contabile OIC 5 - Bilanci di liquidazione contenute ai paragrafi 2.3 Il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione e 7 le valutazioni nel bilancio d esercizio nell ipotesi in cui venga meno la validità del postulato della continuità aziendale. Amministrazione & Finanza n. 1/2018 9

4 Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. I due paragrafi prevedono che, anche in prossimità del verificarsi di una delle cause di scioglimento (compresa ad esempio l inizio di procedura concorsuale), gli amministratori sono tenuti ad applicare i principi contabili di continuità, anche se con la prudenza che la situazione aziendale richiede. Per quanto riguarda le cause di scioglimento, previste dall art. 2428, comma 1 quelle indicate ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 (3) non incidono sulla funzionalità dell impresa come organismo produttivo e non pregiudicano il suo equilibrio finanziario. Mentre la causa di cui al punto 4, ovvero di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale o dell intero capitale senza che vi sia una adeguata ricapitalizzazione, incide sulla funzionalità dell impresa come organismo produttivo e pregiudica il suo equilibrio economico e finanziario. Nelle altre cinque ipotesi sopra indicate, dunque, la cessazione dell attività produttiva si verifica non alla data di effetto della causa di scioglimento, bensì alla data di inizio della gestione di liquidazione. Un informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio. Postulato della rappresentazione sostanziale Il postulato della rappresentazione sostanziale (sostanza dell operazione o del contratto) richiama l art bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.doveèprevistoche la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto. La bozza del nuovo OIC 11 prevede che la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici. L analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l unitàelementaredacontabilizzare ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti derivanti da un contratto, specie nel caso in cui da un contratto unico scaturiscano più diritti e obblighi che richiedano la contabilizzazione separata. Viceversa da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Si veda ad esempio l OIC 32 - Lavori in corso su ordinazione, dove sono indicate le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa. Postulato della competenza Relativamente al postulato della competenza il paragrafo 25 della bozza del nuovo OIC 11 richiama l art bis, comma 1, n. 3, c.c. dove è previsto che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento. Viene poi indicato che le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione in bilancio dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. Ad esempio la declinazione del principio di competenza è contenuta per i crediti nell OIC 15 - Crediti, per i debiti nell OIC 1 - Debiti, per le rimanenze nell OIC 13 - Rimanenze, per le immobilizzazioni materiali nell OIC 16 Immobilizzazioni materiali. Inoltre l OIC 16 e l OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali prevedono la sistematicità con la quale deve avvenire nel piano di ammortamento la ripartizione del costo sostenuto per le immobilizzazioni avendo riguardo alla correlazione temporale con i benefici attesi dall investimento stesso. Postulato della costanza nei criteri di rilevazione Il postulato della costanza nei criteri di rilevazione nella bozza del nuovo OIC 11 richiama l art bis, comma 1, n. 6, c.c. nel quale è previsto che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all altro. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le deroghe a tale principio sono consentite solo in casi eccezionali e che in questi casi la nota Nota: (3) Le cause di scioglimento previste dall art. 2428, comma 1, c.c., che non incidono sulla funzionalità dell impresa come organismo produttivo e non pregiudicano il suo equilibrio economico e finanziario sono: 1 - decorso del termine di durata, 2 - conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, 3 - impossibilità di funzionamento o continua inattività dell assemblea, 5 - impossibilità di liquidazione della quota del socio recedente e 6 - deliberazione di anticipato scioglimento al di fuori delle ipotesi di riduzione del capitale per perdite (ad esempio per divergenze tra soci in merito all opportunità di continuare a svolgere una determinata attività). 10 Amministrazione & Finanza n. 1/2018

5 integrativa deve motivare la deroga e indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria e del risultato economico (4). Il principio prosegue spiegando che il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. In tal modo l analisi dell evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale da parte dei destinatari è agevolata, riducendo nel contempo l ambito di discrezionalità degli amministratori. Il postulato della neutralità costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Postulato della rilevanza Per quanto riguarda il postulato della rilevanza, il paragrafo 31 della bozza di OIC 11 prevede che una informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. I destinatari primari dell informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. La rilevanza è un concetto pervasivo nel processo di formazione del bilancio. Per valutare la rilevanza si tiene conto di elementi quantitativi e qualitativi. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell operazione, o dell evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società. Postulato della comparabilità Il postulato della comparabilità è contenuto nell art ter, comma 5, c.c. cui la bozza del nuovo OIC rimanda. Il predetto articolo prevede che per ogni voce del conto economico deve essere indicato l importo della voce corrispondente dell esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l adattamento o l impossibilità di questo devono essere segnalati in nota integrativa (5). Postulato della neutralità Il postulato della neutralità non è espressamente previsto dalle norme di legge. Secondo la bozza del nuovo OIC 11, il postulato della neutralità costituisce tuttavia un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il paragrafo 42 della bozza di OIC11 prevede che il processo di formazione del bilancio deve essere condotto senza distorsioni preconcette nell applicazione dei principi contabili o sperequazioni informative a vantaggio di alcuni dei destinatari primari. Conclusioni I redattori e gli utilizzatori del bilancio redatto in base alle norme del Codice civile ed i principi contabili emessi dall OIC, già dallo scorso esercizio hanno incominciato a misurarsi con l applicazione dei concetti di fair value edicosto ammortizzato in luogo del costo per la valutazione di alcune aree di bilancio talvolta molto significative come crediti, debiti e strumenti finanziari derivati. La portata informativa di tali poste risulta notevolmente migliorata in quanto, per la loro misurazione, sono stati utilizzati valori correnti (derivati) e valori che tengano conto del tasso di interesse effettivo (crediti, debiti e titoli obbligazionari immobilizzati) in luogo del tasso nominale. La bozza del nuovo OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio, va nella stessa direzione semplificando notevolmente il numero dei postulati per la redazione del bilancio e togliendo la centralità del costo come criterio base per le valutazioni dei bilanci delle imprese in funzionamento. Note: (4) Il principio contabile OIC 29 - Cambiamenti nei principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio, include le disposizioni applicative nei casi di cambiamenti nei criteri di valutazione. (5) Il principio contabile OIC 29 prevede la declinazione pratica del trattamento degli adattamenti delle voci dell esercizio precedente per la comparabilità e degli effetti che si producono sul bilancio comparativo. Amministrazione & Finanza n. 1/

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