La busta paga: gli elementi indiretti (parte II)

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1 1 RETRIBUZIONE La busta paga: gli elementi indiretti (parte II) Elementi della retribuzione riferiti a periodi in cui la prestazione lavorativa è di fatto sospesa a cura di studiomarini.net 3 APRILE 2017 La busta paga (il cedolino) è un documento obbligatorio che indica la retribuzione, le ritenute scali e quelle previdenziali, che il lavoratore percepisce per un determinato periodo di lavoro. Le somme percepite sono la diretta conseguenza dell attività lavorativa svolta e gli importi sono legati a quanto previsto da norme di legge e disposizioni dei contratti collettivi. Nella prima parte dell analisi della busta paga abbiamo trattato gli elementi diretti che la compongono (Circolare Monogra ca 29 marzo 2017). In questa seconda parte vengono analizzati gli istituti retributivi che afferiscono alla retribuzione indiretta. SOMMARIO: PREMESSA MALATTIA INFORTUNIO MATERNITÀ FERIE E FESTIVITÀ Premessa La retribuzione indiretta consiste in quella parte della retribuzione riferita a periodi in cui la prestazione lavorativa è sospesa, per esempio in seguito al veri carsi di alcuni eventi (es. malattia, infortunio, maternità) durante i quali il lavoratore è impossibilitato a prestare la propria attività lavorativa. Di seguito gli elementi in commento: malattia, infortunio, maternità, ferie, festività. I primi tre eventi rappresentano una sospensione dal rapporto di lavoro non dovuta alla volontà del lavoratore: tale assenza è comunque retribuita con modalità ed importi definiti dai singoli contratti collettivi. L'art del codice civile recita "In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio".

2 Malattia In caso di malattia del dipendente di un'azienda che adotta il CCNL Commercio, si avrà la seguente declinazione in busta paga: primi tre giorni di malattia ( carenza ) - il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, che sarà a totale carico del datore di lavoro (l Inps non integra), ma solo per i primi due eventi nell anno solare. Il terzo evento è infatti indennizzato solo al 66% (due terzi della retribuzione lorda giornaliera), il quarto al 50%. I periodi di carenza del quinto evento e dei successivi eventi nell anno solare non sono indennizzati dal datore di lavoro. Questo signi ca che dal quinto evento in poi, al lavoratore potranno essere trattenute in busta paga fino a tre giornate di lavoro, pari a 3/26 della retribuzione lorda mensile; dal 4 al 20 giorno - il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, indipendentemente dal numero di eventi nell anno solare. L indennità di malattia è al 50% a carico dell Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 100%; dal 21 no al 180 giorno - il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, anche in questo caso indipendentemente dal numero di eventi nell anno solare. L indennità di malattia è per il 66,66 % a carico dell Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 100%. Di seguito le circostanze nelle quali il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei giorni di carenza indipendentemente dal numero di eventi: per malattie con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni (considerando quindi i giorni di calendario intercorrenti fra la data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato e quella di prognosi riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante); per tutte le malattie successive all accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice (certificato del ginecologo attestante la data presunta del parto); per ricovero day hospital o ricoveri ospedalieri; per sclerosi multipla progressiva o qualsiasi patologia grave che comporti terapie salvavita. Infortunio Per quanto attiene l infortunio sul lavoro, oltre al datore di lavoro interverrà (invece dell INPS) l INAIL. Nello specifico, al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro, spetta il seguente trattamento economico: 1. giorno dell'infortunio e tre giorni successivi - trattamento a carico datore di lavoro, ex D.P.R. n. 1124/1965; 2. indennità economica giornaliera per inabilità temporanea a carico INAIL in tutti i casi in cui, in conseguenza dell'evento lesivo, il dipendente non può attendere al proprio lavoro; 3. eventuale integrazione economica a carico del datore di lavoro, nei limiti previsti dal contratto collettivo. Con riferimento al punto sub 1), il trattamento economico è il seguente: Periodo Giorno dell infortunio Dal 1 al 3 giorno carenza Trattamento 100% del guadagno medio giornaliero a completo carico del datore di lavoro. 60% del guadagno medio giornaliero a completo carico del datore di lavoro (salvo diversa migliore previsione della contrattazione individuale o collettiva).

3 Dal 4 al 90 giorno (anche non continuativi) Dal 91 giorno alla guarigione 60% della retribuzione media giornaliera a carico INAIL. 75% della retribuzione media giornaliera a carico INAIL. L indennità per inabilità temporanea a carico dell Inail, calcolata facendo riferimento alla retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni immediatamente precedenti l'evento stesso, comprese le quote di ferie, festività e mensilità aggiuntive, è dovuta per tutti i giorni, compresi i festivi, ed è corrisposta per l intera durata dell'inabilità temporanea assoluta. Si precisa che per il calcolo dell incidenza dello straordinario e delle festività ci si è adeguati a quanto previsto attualmente dal sistema informatico dell Inail. Precedentemente invece si procedeva nel seguente modo: straordinario: compenso per straordinario diviso le ore ordinarie del periodo stesso, moltiplicato l orario settimanale fratto 6, festività: retribuzione media giornaliera (RMG) per 3.33%. Ai sensi degli artt. 68 e 73 D.P.R. n. 1124/1965, il trattamento di cui sopra, spetta al lavoratore infortunato per tutte le giornate compresi i festivi (si precisa che ai sensi dell art. 5 della legge n. 260/1949, la festività va comunque pagata o integrata al 100% a carico del datore di lavoro). Maternità Relativamente all indennità di maternità, la norma prevede che la lavoratrice abbia diritto a ricevere un indennità economica giornaliera posta a carico dell INPS nonché, qualora il CCNL applicato lo preveda, un integrazione fino al raggiungimento del trattamento economico previsto dal contratto stesso. L indennità posta a carico dell INPS è pari all 80% della retribuzione media giornaliera (RMG) - comprensiva della quota parte relativa al rateo di 13ma e di altre mensilità aggiuntive - relativa al periodo di paga mensile immediatamente precedente l inizio dell astensione. P e r retribuzione si intende tutto ciò che viene percepito nel periodo considerato che forma imponibile contributivo, di conseguenza bisogna considerare anche altri elementi non rientranti nella retribuzione mensile ssa, quali straordinari, indennità, premi, ecc. Il divisore da utilizzare per determinare la retribuzione giornaliera varia a seconda della quali ca previdenziale del lavoratore: 30 per impiegati sia per la retribuzione che per i ratei; 26 per operai per la retribuzione e 25 per i ratei. Se il mese precedente non è stato interamente lavorato avremo una contrazione sia della retribuzione che del divisore. In merito alla determinazione delle giornate comprese nel periodo di assenza indennizzate dall istituto, è obbligatorio applicare regole di erenti in base alla quali ca previdenziale del lavoratore; nello specifico: impiegati: vengono indennizzate tutte le giornate di calendario comprese le domeniche ricadenti nel periodo di assenza con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali coincidenti con la domenica; operai: vengono indennizzate tutte le giornate di calendario comprese nel periodo di assenza con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali. Quanto non indennizzato dall Istituto resta a carico del datore di lavoro.

4 I CCNL prevedono un integrazione da parte del datore di lavoro pari a quella che la lavoratrice avrebbe percepito se avesse lavorato. Se nel contratto collettivo è indicato che l integrazione deve garantire la retribuzione netta bisogna applicare l istituto della lordizzazione. L integrazione da parte del datore di lavoro viene determinata per di erenza tra l importo che avrebbe percepito nel periodo e la quota a carico dell istituto. Le indennità a carico INPS non rientrano tra le voci soggette a contribuzione, di conseguenza la trattenuta previdenziale a carico della lavoratrice viene generata esclusivamente dall integrazione a carico del datore di lavoro generando un importo netto superiore. La lordizzazione, infatti, evita tutto questo lordizzando le indennità INPS dei contributi a carico della lavoratrice generando una minore integrazione del datore di lavoro. Il D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (c.d. Testo Unico sulla maternità e paternità) ha previsto una serie di tutele in caso di gravidanza. Con riferimento alla maternità, sono stati identificati tre periodi: maternità anticipata, congedo di maternità (c.d. maternità obbligatoria), congedo parentale (c.d. maternità facoltativa). Il dettato normativo, poi, prevede una serie di altri istituti contrattuali (es. permessi per allattamento), aventi risvolti nell elaborazione della busta paga. Ferie e festività Per quanto attiene, in ne alle ferie ed alle festività, tali assenze sono de nite, ognuno per la propria competenza, dalle norme e dai CCNL. Con riferimento alle ferie, si ricorda che l'art. 36, comma 3, Cost., recita "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Al riguardo, i CCNL de niscono il numero di giorni di ferie che il lavoratore matura nell anno, il periodo entro il quale è obbligatoria la fruizione, l eventuale modalità di indennizzo (di quelle eccedenti il numero legale). Per quanto riguarda le festività, oltre a quelle c.d. ordinarie (es. Natale), il lavoratore ha diritto a quelle c.d. soppresse, quali: 19 marzo Ascensione Corpus domini 29 giugno. In tale caso, i CCNL de niscono se tali giorni di festività devono essere compresi nei contatori di ferie/permessi, ovvero come/quando indennizzarle. Sia le ferie che le festività vengono esplicitate in busta paga e la retribuzione erogata al lavoratore è quella tipica della retribuzione giornaliera (ovvero, oraria, qualora l elaborazione del cedolino venga e ettuata su base oraria). Riferimenti normativi: D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; Costituzione, art. 36, comma 3 Codice civile, art. 2110

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