ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL SOLO CASO DI MORTE NOTA INFORMATIVA

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1 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL SOLO CASO DI MORTE NOTA INFORMATIVA PREMESSA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire alcune informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione collettiva prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle norme emanate a tutela del consumatore dall'unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Denominazione Sociale, Forma Giuridica e Indirizzo Assimoco Vita è una Società per Azioni con sede legale in Italia. L'indirizzo della Direzione Generale è: Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il presente contratto consiste in un assicurazione collettiva che discende da un accordo, denominato Convenzione, stipulato tra la Contraente di quest ultima e la Società. In forza della Convenzione viene accesa una copertura assicurativa monoannuale in riferimento a ciascun Assicurato, titolare di un rapporto attivo di deposito o passivo con la Cassa/BCC o che sia intestatario di un mutuo edilizio, che abbia sottoscritto la polizza di assicurazione. Contraente della Convenzione è la Federazione Veneta delle Casse Rurali ed Artigiane che agisce in nome e per conto dei singoli assicurati. a) Definizione della Garanzia L'assicurazione qui descritta è basata su di una tariffa TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (TAR. 011). Questa particolare forma di assicurazione garantisce in caso di morte di un Assicurato, verificatasi nel corso della durata contrattuale, il pagamento alle persone designate (beneficiari) del corrispondente capitale assicurato. Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza della polizza. b) Durata della Convenzione e del contratto La durata della Convenzione è fissata in cinque anni ed è rinnovabile, per tacito assenso, per eguali periodi. Su ciascuna testa viene attivata una copertura assicurativa monoannuale rinnovabile di anno in anno. 1

2 c) Modalità e durata di versamento dei premi A fronte delle garanzie previste, all'inizio di ogni anno assicurativo ciascun Assicurato deve versare il premio dovuto, calcolato in funzione dell età e del sesso dell Assicurato stesso a quell epoca e della somma assicurata mediante adozione dei tassi di premio riportati nella tabella allegata. L età sarà calcolata per anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Nel caso di nuovi ingressi in assicurazione, il premio dovuto da ciascun Assicurato sarà determinato proporzionalmente alla durata effettiva della copertura. Per le uscite in corso di anno, non dipendenti dalla morte dell Assicurato, verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale data, del premio corrisposto. In ogni caso, la somma assicurata per ogni singola testa dovrà essere distinta in funzione dell età dell Assicurato: - se l Assicurato ha un età, alla data di rinnovo della copertura assicurativa inferiore o uguale a 60 anni, il capitale assicurato deve essere al massimo pari a ,00 Euro; - se l Assicurato ha un età, alla medesima data, superiore a 60 anni ed inferiore o uguale a 70, il capitale assicurato deve essere non superiore a ,00 Euro. La somma assicurata così stabilita resterà costante per l intera durata del rapporto assicurativo, salvo esplicita richiesta di variazione da avanzare alla Società mediante presentazione del relativo modulo sottoscritto dall Assicurato e salvo i limiti di età sopra indicati. La variazione delle somme assicurate avrà in ogni caso effetto dal giorno 1 del mese di richiesta semprechè sia stato effettuato il pagamento del premio dovuto. d) Informazione sul premio Il premio si determina annualmente e la sua entità dipende dal livello del capitale assicurato, dall'età e dal sesso di ciascun Assicurato, come da tabella riportata in Allegato 3), dall'eventuale applicazione di sovrappremi dovuti alle condizioni di salute di ciascun Assicurato od alle attività professionali e/o sportive da lui svolte. Sia all'atto della stipulazione del contratto che successivamente, saranno inclusi nell'assicurazione tutti i componenti del gruppo con età non inferiore ai quattordici anni e che non abbiano superato il settantesimo anno di età. e) Capitali Assicurati I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. f) Liquidazione del capitale assicurato Al verificarsi del decesso dell Assicurato, debbono essere consegnati tutti i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento da parte della Società. Pertanto devono essere forniti i seguenti documenti: - certificato anagrafico di morte; - originale di polizza (esemplare per l Assicurato) ed eventuali appendici; - relazione medica sulle cause del decesso; - copia del contratto attestante l esistenza e la data di erogazione del rapporto passivo ; - copia documento di riconoscimento in corso di validità per ogni avente diritto; - in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire 2

3 dal primo ricovero dal quale fu diagnosticata la malattia causa del decesso dell Assicurato; - in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio): copia del verbale predisposto dalle Autorità competenti; - nel caso in cui beneficiaria sia la Cassa/BCC: se vanta un credito al momento del decesso, richiesta di liquidazione del capitale sottoscritta dalla Cassa/BCC con la precisazione del credito dalla stessa vantato. La richiesta dovrà contenere l indicazione delle coordinate bancarie per il relativo accredito; se non vanta nessun credito al momento del decesso dell Assicurato, nullaosta della Cassa/BCC alla liquidazione del capitale al/ai beneficiario/i; in presenza di un capitale eccedente il credito vantato dalla Cassa/BCC, richiesta di liquidazione del capitale eccedente sottoscritta dal/dai beneficiario/i maggiorenne/i indicato/i in polizza od in eventuali appendici emesse successivamente; la richiesta dovrà riportare con precisione la data di nascita, il codice fiscale e l indirizzo di ciascun beneficiario, oltre alle coordinate bancarie per il relativo accredito; - solo in presenza di un capitale eccedente il credito vantato dalla Cassa/BCC o dal Vincolatario: Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rilasciata ai sensi dell art. 4 legge n 15 del 04/01/1968), da cui deve risultare se l Assicurato abbia o meno lasciato testamento. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve inoltre riportare: a. se non è stato lasciato testamento, l elenco di tutti gli Eredi Legittimi dell Assicurato, con l indicazione, per Ciascuno di Essi, di data e luogo di nascita, dello stato civile e della capacità d'agire, con l esplicita dichiarazione che - oltre a quelli elencati - non esistono né esistevano, al momento della morte dell Assicurato, altri Soggetti aventi comunque diritto per legge alla successione. b. se è stato lasciato testamento, se il testamento - di cui deve essere rimessa copia autentica - sia o meno l unico conosciuto, valido o impugnato. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere l elenco di tutti gli Eredi Testamentari, nonché di coloro che sarebbero stati gli Eredi Legittimi in caso di successione con le stesse modalità di cui al precedente punto a. In presenza di Beneficiari minorenni o incapaci d agire, deve altresì consegnare il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l Esercente alla potestà genitoriale sui minori o il Tutore dell Incapace, alla riscossione della prestazione spettante ai Predetti Soggetti con esonero di ASSIMOCO VITA S.p.A. da ogni responsabilità ed ingerenza circa il pagamento della prestazione stessa ed al suo eventuale reimpiego. g) Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcun tipo di imposta. Detrazione fiscale dei premi Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. In particolare è detraibile la parte di premio afferente: - al rischio morte; 3

4 - al rischio di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante; - al rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa non ha facoltà di recesso dal contratto. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. h) Regole relative all esame dei reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o comunicati telefonicamente al numero verde , via fax al numero , o via all indirizzo ufficioreclamivita@assimocovita.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. i) Legislazione applicabile Al contratto si applica la Legge italiana. l) Lingua utilizzabile Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Informazioni relative alla Società La Società Assimoco Vita S.p.A. comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1). Informazioni relative al contratto La Società Assimoco Vita S.p.A. fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata dell'assicurazione le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2 b), 2 c), 2 d), 2 e), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. Assimoco Vita S.p.A. 4

5 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL SOLO CASO DI MORTE CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Definizione dell Assicurazione Collettiva Il presente contratto è un assicurazione collettiva nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Più precisamente tale assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: - un unico Contraente; - un gruppo di almeno 10 teste; - determinazione del capitale assicurato su ogni testa in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli. L'assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate da coloro che intrattengono con le singole Casse/BCC un rapporto attivo di deposito (sotto qualsiasi forma) o passivo (mutuo, prestito, fido, ecc) o che siano intestatari di mutui edilizi, purché non abbiano superato il settantesimo anno di età. La copertura può essere estesa anche a persone giuridiche che abbiano acceso rapporti attivi e/o passivi. In tal caso l assicurazione sarà prestata sulla persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Per una stessa operazione possono essere assicurate più persone a condizione che siano cointestatarie del rapporto (attivo e/o passivo) e che tutti i soggetti coinvolti sottoscrivano la polizza di assicurazione. Art. 2 - Limiti di età Sia all'atto della stipulazione del contratto che successivamente possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo con età compresa tra i 14 e i 70 anni di età, fermo il limite del capitale assicurato in relazione all età raggiunta dall Assicurato, così come indicato al successivo articolo 6. La copertura assicurativa non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato il settantesimo anno di età. Art. 3 - Dichiarazioni dell Assicurato Per i nuovi assicurati entrati in copertura successivamente alla data del 01/02/2004, decorsi tre mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dall Assicurato sulla polizza e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata e taciuta in malafede e salvo la rettifica del capitale assicurato e dell età dell Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. Art. 4 - Durata della Convenzione e del contratto La durata della Convenzione è fissata in cinque anni ed è rinnovabile, per tacito assenso, per eguali periodi. 5

6 Su ciascuna testa viene attivata una copertura assicurativa monoannuale rinnovabile di anno in anno. Art. 5 - Assunzione dei rischi L'assicurazione si assume, di norma, in base alle dichiarazioni rilasciate dagli assicurandi concernenti il loro stato di salute, la loro professione e le attività sportive praticate. La garanzia, previa sottoscrizione dell apposita polizza di assicurazione, decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata inserita in procedura la testa assicurata, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio dovuto. La Società si riserva comunque il diritto di richiedere particolari documentazioni e/o accertamenti sanitari da effettuarsi, questi ultimi, presso i propri medici fiduciari e con gli eventuali costi a carico della Contraente. Inoltre la Società, una volta valutata l entità del rischio e fino al momento in cui non risulteranno assicurate in dipendenza della Convenzione n almeno mille teste, si riserva la possibilità di applicare sovrappremi sulla singola testa assicurata o di rifiutare il rischio. Art. 6 - Capitali Assicurati I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. In ogni caso, la somma assicurata per ogni singola testa dovrà essere distinta in funzione dell età dell Assicurato: - se l Assicurato ha un età, alla data di rinnovo della copertura assicurativa inferiore o uguale a 60 anni, il capitale assicurato deve essere al massimo pari a ,00 Euro; - se l Assicurato ha un età, alla medesima data, superiore a 60 anni ed inferiore o uguale a 70, il capitale assicurato deve essere non superiore a ,00 Euro. La somma assicurata così stabilita resterà costante per l intera durata del rapporto assicurativo, salvo esplicita richiesta di variazione da avanzare alla Società mediante presentazione del relativo modulo sottoscritto dall Assicurato e salvo i limiti di età sopra indicati. La variazione delle somme assicurate sarà comunque richiesta con effetto dal giorno 1 del mese, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Art. 7 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Per i nuovi assicurati, entrati in copertura successivamente alla data dal 1 febbraio 2004, è escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: 1. dolo del Contraente o del Beneficiario; 2. partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; 3. partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; 4. incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; 5. suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; 6. immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi cinque anni dall effetto della copertura; 7. malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, tumorali e/o del fegato per le 6

7 quali sia stato necessario il ricovero ospedaliero negli ultimi cinque anni. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. Per i soggetti già assicurati precedentemente al rinnovo del 1 febbraio 2004, è escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato dai punti di cui all elenco precedente. Art. 8 - Beneficiari dell Assicurazione Beneficiari dell assicurazione in caso di morte sono: - la Cassa/BCC, in relazione ai rapporti con saldo passivo a debito dell Assicurato, per una somma pari al suo credito alla data del decesso per capitali, spese, interessi ed accessori tutti, fermo restando comunque il limite della somma assicurata; - gli eredi legittimi dell Assicurato salvo sua diversa disposizione testamentaria, per la parte di somma assicurata eventualmente eccedente il credito della Cassa/BCC di cui al capoverso precedente. Le Casse/BCC e la Federazione sollevano la Società da qualsiasi responsabilità in ordine all eventuale minore somma assicurata liquidabile rispetto al credito vantato dalla Cassa/BCC. Art. 9 - Premi di Assicurazione A fronte delle garanzie previste, all inizio di ciascun anno assicurativo è dovuto un premio che si determina annualmente e la cui entità dipende dal capitale assicurato, dal tasso di premio di cui all'allegato 3), il quale varia in riferimento all'età raggiunta e al sesso dall'assicurato. Per assicurati di sesso femminile, infatti, il tasso di premio da considerare, di cui all Allegato 3), è quello relativo ad un età ringiovanita di 5 anni, rispetto a quella raggiunta; l età di computo non può comunque risultare inferiore all età minima prevista in tariffa (pari a 14 anni). Al valore così ottenuto si aggiunge un importo fisso per ogni testa assicurata pari a 1,00. Resta fermo il limite minimo di premio annuo pari a 500,00 per l intero gruppo assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno rate di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'assicurato verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio. Art Diritto di recesso dal contratto Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Federazione in nome e per conto delle Banche/BCC aderenti che a loro volta agiscono in nome e per conto dei singoli assicurati, l Assicurato può recedere entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso nel giorno in cui l Assicurato ha sottoscritto la polizza predisposta dalla Società o ha ricevuto da quest ultima l accettazione del rischio conseguente all analisi della documentazione medica presentata. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale di polizza, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborserà all Assicurato il premio corrisposto. 7

8 Art Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art Foro competente Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio. Art Disposizioni Finali Resta inteso che eventuali modifiche stabilite dall Autorità di controllo alle presenti condizioni, troveranno automatica applicazione fin dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto dell assicurazione successiva alla data delle modifiche. Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Contrattuali vale quanto indicato dalle Legge. 8

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