[I]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (1):

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1 Le modifiche ai Codici Penale e di Procedura Penale ed all Ordinamento Penitenziario apportate dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 in sede di conversione del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 ( decreto sicurezza ). Le norme dei codici penale e di procedura e dell O. P. modificate. CODICE PENALE Articolo 576 Circostanze aggravanti. Ergastolo. [I]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (1): 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente [540; 75 c.c.], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall'associato per delinquere [416, 416-bis], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609- quater e 609-octies (2); 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa (3); 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (4). [II]. È latitante, agli effetti della legge penale [296 c.p.p.], chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61. (1) Per la sostituzione dell'ergastolo all'originaria pena di morte v. sub art. 9. Per ulteriori ipotesi di aumento di pena v., oltre all'art. 577, anche art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, nonché art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575, relativo al caso in cui il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione. (2) Numero modificato dall'art. 1 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Il testo precedente recitava: «5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521» Il riferimento agli artt. 519, 520 e 521, abrogati dall'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66, doveva intendersi agli artt. 609-bis e ss. (3) Numero inserito dall'art. 1 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

2 (4) Numero aggiunto dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n Articolo 612 Bis Atti persecutori (1) [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. [II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. [III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. [IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (1) Articolo inserito dall'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. La pena prevista dal presente articolo, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11 cit., convertito dalla l. n. 38 del 2009, è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi dello stesso articolo 8. Lo stesso art. 8, prevede che si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis quando il fatto è commesso da soggetto ammonito. CODICE DI PROCEDURA PENALE Articolo 275 Criteri di scelta delle misure (1). 1. Nel disporre le misure, il giudice [279] tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (2).

3 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata [2992] (3). 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare [284, 285, 286] se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena [163 c.p.] (4). 2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (5). 3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609- octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate (6). 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere [285], salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati [60, 61] siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni (7). 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2 (8), ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (9). 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (9). 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato

4 venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (9). 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (9). (1) Nel testo originario dell'articolo figurava un comma 5, già modificato dall'art. 1-ter d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con modif., nella l. 8 novembre 1991, n. 356, successivamente abrogato dall'art. 52d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modif., nella l. 14 luglio 1993, n V. l'art. 89 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. (2) Comma dapprima inserito dall'art. 161d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 141 lett. a)l. 26 marzo 2001, n (3) Comma così modificato dall'art. 141 lett. b) l. n. 128, cit. (4) Comma inserito dall'art. 4 l. 8 agosto 1995, n (5) Comma inserito dall'art. 141 lett. c) l. n. 128, cit. (6) Comma così modificato dall' art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Il testo del decreto, prima della conversione, recitava, al posto delle parole «e 600 quinquies», le parole: «600 quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies». Sempre lo stesso comma era stato precedentemente sostituito dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332, e recitava: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 2 d.l. 13 novembre 1990, n. 324, poi decaduto per mancata conversione in legge; dall'art. 51d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 e dall'art. 51d.l. 13 marzo 1991, n. 76, anch'essi non convertiti in legge; dall'art. 51d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203 e successivamente dall'art. 1 d.l. n. 292, cit. (7) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332 e modificato dall'art. 11 lett. a)l. 12 luglio 1999, n Tale comma era stato già modificato dall'art. 1-bis d.l. n. 292, cit. (8) V. d.m. sanità 21 ottobre 1999 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). (9) Comma aggiunto dall'art. 11 lett. b) l. n. 231, cit. Articolo 282 Ter Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

5 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (1). (1) Articolo inserito dall'art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Articolo 282 Quater Obblighi di comunicazione. 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socioassistenziali del territorio. (1) Articolo inserito dall'art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Articolo 380 Arresto obbligatorio in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] procedono all'arresto [13 Cost.] di chiunque [343] è colto in flagranza [382; 230 coord.] di un delitto [224 coord.] non colposo [43 c.p.], consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [379] (1). 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [379]; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

6 c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni [379]; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (2) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquiesdel codice penale (3); d-bis delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale (4); e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (5); e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (6); f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (7); h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (8); i) delitti commessi per finalità di terrorismo (9) o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni [379] (10) (11); l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (12); l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (13); m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è

7 diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma (14). 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [120 c.p.], l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà [389]. (1) Per il potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'esecuzione di provvedimenti di arresto, e per quello degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonché delle autorità doganali di omettere o ritardare l'arresto, v. art. 98 d.p.r. 9 ottobre 1990, n Per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dell'arresto quando sia necessario in relazione alle indagini in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, v. l'art. 7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82. V. anche nota 1 sub art Una ipotesi particolare di arresto obbligatorio fuori flagranza, e per un reato con pena inferiore a tre anni di reclusione, era stata introdotta dall'art. 712d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv., con modif., nella l. 28 febbraio 1990, n. 39, relativo allo straniero che viola gli obblighi della sorveglianza speciale. (2) Le parole «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.,» sono state inserite dall'art. 121l. 6 febbraio 2006, n. 38. (3) Lettera così modificata dall'art. 111l. 3 agosto 1998, n (4) Lettera inserita dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. (5) Lettera così modificata dall'art. 101l. 26 marzo 2001, n La lettera, nella sua formulazione originaria, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte cost. 16 febbraio 1993, n. 54 «nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice». (6) Lettera inserita dall'art. 102 l. n. 128, cit. (7) Lettera così modificata dall'art. 10 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n (8) Lettera così sostituita dall'art. 2 d.l. 8 agosto 1991, n. 247, conv., con modif., nella l. 5 ottobre 1991, n (9) L'art. 22d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, soppresso in sede di conversione, aveva originariamente inserito dopo la parola «terrorismo» le parole «anche internazionale». (10) Le parole da «non inferiore» a «dieci anni» sono state sostituite alle parole «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» dall'art. 131d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.

8 (11) V. anche l'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304 e artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n (12) Lettera dapprima modificata dall'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente dall'art. 62-bisd.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n (13) Lettera inserita dall'art. 4 d.l. n. 306, cit. (14) Per ulteriori ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza v. l'art. 124d.lgs.. 25 luglio 1998, n Articolo 392 Casi. [391bis11] 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini [99] possono chiedere al giudice [328] che si proceda con incidente probatorio [33, 412, 472, 702, 3443; 240-bis coord.] (1) (2) (3): a) all'assunzione della testimonianza [194 s.] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza [194 s.] quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (4); d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (4); e) al confronto [211] tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero [364] hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia [220 s.] o a un esperimento giudiziale [218 s.], se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile [360]; g) a una ricognizione [213 s.], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 (5).

9 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento [508], ne potrebbe determinare una sospensione [477] superiore a sessanta giorni [2274, 4685]. (1) Per l'incidente probatorio in tema di reati ministeriali, v. l'art. 1 l. 5 giugno 1989, n (2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 18 d.lgs.. 28 agosto 2000, n (3)La Corte cost., con sentenza 10 marzo 1994, n. 77, ha dichiarato llillegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 «nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare». (4) Lettere così modificate dall'art. 4 l. 7 agosto 1997, n Vedi l'art. 6 della l. n. 267, cit. (5). Comma sostituito dall'art. 9 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Il testo precedente, recitava: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1». Le parole «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.,» erano state aggiunte dall'art. 142l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il comma era stato prima inserito dall'art. 13 l. 15 febbraio 1996, n. 66, e poi modificato dall'art. 133l. 3 agosto 1998, n. 269, e, dall'art. 157l. 11 agosto 2003, n. 228, che aveva inserito le parole «600,» e «601, 602,». Articolo 398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio. 1. Entro due giorni [400] dal deposito della prova della notifica [395] e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce [124 att.]: a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta [393] e delle deduzioni [396]; b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. 3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa [90, 91] e ai difensori [96, 97, 101] avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere

10 all'incidente probatorio almeno due giorni [400] prima della data fissata, con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare [1725]. Nello stesso termine l'avviso è comunicato [153] al pubblico ministero (1). 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis (2). 4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente [4-16], quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta [3703]. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600- bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti [141-bis] (4) (5) (6). (1) Comma così modificato dall'art. 4 l. 7 agosto 1997, n (2) Comma inserito dall'art. 142l. 15 febbraio 1996, n. 66. (3) Le parole «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.,» sono state inserite dall'art. 143l. 6 febbraio 2006, n. 38. (4) Comma inserito dall'art. 14, secondo comma, della l. n. 66, cit., e poi prima modificato dall'art. 134l. 3 agosto 1998, n. 269, dall'art. 158l. 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito le parole «600,» e «601, 602,», e poi ulteriormente modificato dall'art. 9 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, che ha: inserito le parole «e 612-bis»; sostituito alle parole «vi siano minori di anni sedici» le parole «vi siano minorenni»; alle parole «quando le esigenze del minore» le parole «quando le esigenze di tutela delle persone»; alle parole «l'abitazione dello stesso minore» con le parole «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova». (5) La Corte cost., con sentenza 9 luglio 1998, n. 262, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui «non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni

11 16, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno». (6) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 2005, n. 63, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui «non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno». Articolo 498 Esame diretto e controesame dei testimoni. 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone [1512 att.]. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496 [5062]. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne [4724] è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame (1). 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 bis (2) (3). 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (2) (4) (5). (1) La Corte cost., con sentenza 30 luglio 1997, n. 283, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti». (2) Comma aggiunto dall'art. 136l. 3 agosto 1998, n (3) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 2005, n. 63, nel dichiarare non fondata nei sensi di cui in motivazione una questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 2 Cost., ha affermato che la portata del presente comma «si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall'art. 398, comma 5-bis».

12 (4) Le parole «600,» e «601, 602,» sono state inserite dall'art. 1510l. 11 agosto 2003, n Le parole «e 612-bis» e le parole «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato», sono state inserite dall'art. 9 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. (5) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 2005, n. 63, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico». L n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O. Art. 4-bis. Divieto di concessione dei benefìci e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti (4). 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609- octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni (5) (6). 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia

13 avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale (7). 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (8). 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata (9). 2. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 2-bis. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni (10). 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali (11). 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di

14 collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3 (12) (13) (14). (4) Rubrica così sostituita dall'art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n (5) Comma sostituito dall'art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, modificato dall'art. 11, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, dall'art. 6, L. 19 marzo 2001, n. 92 e dall'art. 12, comma 3- sexies del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 11, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189, sostituito dall'art. 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279, modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 2006, n. 38 ed infine così sostituito, con gli attuali commi da 1 a 1-quater, dall'art. 3, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In relazione al testo precedentemente in vigore la Corte costituzionale, con sentenza luglio 1994, n. 357 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La stessa Corte, con sentenza 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 68 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui non prevede che i benefìci di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; con sentenza dicembre 1995, n. 504 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della L. 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con altra sentenza dicembre 1997, n. 1997, n. 445 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; con sentenza aprile 1999, n. 137 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

15 (6) La Corte costituzionale, con ordinanza giugno 2000, n. 249 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 5-20 luglio 2001, n. 273 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzionale. La stessa Corte, con ordinanza 6-7 novembre 2001, n. 359 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo - introdotto dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte con altra sentenza 9-24 aprile 2003, n. 135 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. (7) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, come sostituito dalla relativa legge di conversione. (8) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, come sostituito dalla relativa legge di conversione. (9) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, come sostituito dalla relativa legge di conversione. (10) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e poi così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279 e dall'art. 3, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, come sostituito dalla relativa legge di conversione. (11) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n (12) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n (13) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 280 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Cost. (14) La Corte costituzionale, con ordinanza luglio 2001, n. 307 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, inserito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza luglio 2001, n. 308 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

16 legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Cost.

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