Sommario I. PREMESSE... 1
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1 DR. ANTONIO PELLEGRINI DR. FEDERICO PELLEGRINI DR.DANIELE RIGANELLO DR. ROBERTO CALDERONI circ. 09/2015 stampe alle Ditte Clienti loro sedi Oggetto: Decreto internazionalizzazione e altre novità - Ottobre 2015 Sommario I. PREMESSE... 1 II. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI... 1 A. MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO OPERATIVO LORDO... 2 B. ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI... 3 III. SPESE DI RAPPRESENTANZA... 3 IV. PERDITE SU CREDITI... 3 V. RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO... 4 VI. NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO... 5 I. Premesse In data 22 settembre 2015 è stato pubblicato su G.U. n. 220 il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Di seguito si riportano le principali novità normative e fiscali introdotte che sono entrate in vigore in data 7 ottobre 2015 precisando che la valenza di alcune modifiche opera a partire dal periodo di imposta in corso al momento dell entrata in vigore del decreto (2015). II. Modifiche alla disciplina fiscale degli interessi passivi L'art.4 introduce alcune modifiche alla disciplina fiscale degli interessi passivi (art.96 TUIR), in vigore dal periodo d'imposta STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 9 del
2 A. Modifiche alla determinazione del risultato operativo lordo Dividendi da società estere Ai fini del calcolo del ROL (reddito operativo lordo), bisognerà tenere conto anche dei dividendi percepiti da società controllate estere ad incremento del plafond di deducibilità. Esclusione dal plafond degli interessi passivi indeducibili di quelli relativi a mutui ipotecari La disposizione che consentiva di escludere dal plafond degli interessi passivi soggetti alla limitazione di deducibilità ai sensi dell art. 96 Tuir, con il decreto in esame, viene limitata agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla per le sole società che svolgono attività immobiliare in via effettiva e prevalente. Si considerano tali le società che soddisfano i seguenti requisiti: valore dell'attivo patrimoniale prevalentemente costituito dal valore di mercato degli immobili destinati alla locazione; ammontare dei ricavi costituito per almeno 2/3 da canoni di locazione immobiliare o affitto di aziende, il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore mercati dei fabbricati Abrogazione della possibilità di utilizzo del Rol proveniente dalle controllate estere Il Decreto dispone l abrogazione della possibilità, precedentemente prevista dal comma 8 dell'art.96 TUIR, secondo cui era possibile trasferire all'interno del consolidato nazionale, per una maggiore deduzione degli interessi passivi, l'eccedenza di ROL proveniente dalle società estere partecipate per le quali ricorrevano teoricamente i requisiti previsti per il consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 e ss Tuir. Si ricorda che: l'attuale calcolo del ROL è il seguente (dati desunti dal conto economico dell'esercizio): A (Valore della produzione) B (Costi della produzione) + B 10a) (Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali) + B 10b) (Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali) + Canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 9 del
3 B. ulteriori modifiche alla disciplina degli interessi passivi Abrogazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari Il Decreto abroga l'indeducibilità assoluta prevista precedentemente per gli interessi su titoli obbligazionari di cui all'art.3 comma 115 della Legge 549/1995. Secondo la disposizione abrogata, gli interessi passivi su obbligazioni emesse da società per azioni non quotate ovvero da società a responsabilità limitata erano deducibili solo a condizione che il tasso di rendimento non superasse: il doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni similari quotate in borsa; il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 delle obbligazioni diverse dalle precedenti. A seguito dell abrogazione, si ritiene che a partire dal periodo d'imposta 2016 non sussistano più i limiti di deducibilità suddetti. III. Spese di Rappresentanza L art. 9 del Decreto, oltre a eliminare il riferimento alla congruità delle spese di rappresentanza, con effetto a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto, stabilisce nuovi limiti di deducibilità (con riferimento ai ricavi e proventi della gestione caratteristica) come di seguito: - 1,5% (prima era 1,3%) dei ricavi ed altri proventi fino a euro 10 milioni; - 0,6% (prima era 0,5%) dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a euro 50 milioni; - 0,4% (prima era 0,1%) dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. IV. Perdite su crediti L'art. 13 del Decreto introduce alcune modifiche alla disciplina fiscale delle perdite su crediti operando modifiche agli art. del T.U.I.R. n.88 (sopravvenienze attive), n.94 (valutazione dei titoli), n.101 (minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). In particolare, dal periodo di imposta attuale, si considerano deducibili anche le perdite su crediti (art.101 TUIR) nei seguenti casi: - il debitore ha concluso un piano attestato di risanamento a decorrere da la data di iscrizione nel registro imprese (si segnala che ad oggi tale adempimento non è obbligatorio pertanto sul punto perverranno chiarimenti); STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 9 del
4 - il debitore è assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di informazioni (a decorrere dalla data di ammissione alla procedura estera). Come stabilito dal nuovo co. 5-bis, art.101, TUIR, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva al periodo di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero al periodo d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (si tratta di fatti o negozi giuridici che comportano non la svalutazione ma la perdita del diritto ad esigere il pagamento es: cessione pro soluto o remissione del debito). Tali ammissioni alla deduzione operano anche per i crediti di modesta entità (euro per le grandi imprese ed euro per le altre imprese, a condizione che siano scaduti da più di 6 mesi). V. Rinunce ai crediti da parte dei soci e ristrutturazione del debito A decorrere dal periodo d'imposta 2016, viene introdotto il nuovo co. 4-bis all'art. 88 del TUIR, secondo cui la rinuncia dei soci ai crediti verso la società stessa si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito, che deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal socio stesso alla società e in assenza della quale il valore fiscale del credito si assume pari a 0, con conseguente tassazione in capo alla società beneficiaria della rinuncia al credito. In caso di operazione di conversione del credito del socio in partecipazioni, il valore fiscale attribuito a queste ultime coincide con quello del credito convertito, al netto delle perdite eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione. Il Decreto introduce inoltre il co. 4-ter al predetto art. 88 tuir, secondo cui non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di informazioni, ovvero per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento in continuità, accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano attestato di risanamento, ovvero di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse o di periodo, nonché gli interessi STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 9 del
5 passivi e gli oneri finanziari assimilati. In sostanza il concordato in continuità, a seguito delle falcidie accordate dai creditori determinerà l assorbimento delle perdite fiscali e degli interessi passivi riportabili a seguito d incapienza del ROL. VI. Nuove modalità di comunicazione con le Camere di Commercio Dal 9 ottobre 2015 cambia il modo di comunicare tra la Camera di Commercio e i suoi utenti: le comunicazioni non avverranno più in modo cartaceo ma con modalità digitali. Lo strumento di comunicazione tra la Camera di Commercio e le imprese/professionisti è l utilizzo della Posta elettronica Certificata (PEC); tale strumento permette di garantire la certezza giuridica dei documenti. I documenti devono essere firmati digitalmente (tale firma sostituisce la firma autografa). Eventuali comunicazioni ricevute su un indirizzo di posta elettronica ordinario, quindi non PEC, non possono essere prese in considerazione (salvo che la natura di tali comunicazioni sia informale). L unica eccezione resta la comunicazione con il privato cittadino che non ha dichiarato un indirizzo e- mail (anche ordinario): in questo caso le comunicazioni potranno continuare ad essere cartacee. I documenti che il cittadino riceverà dall Ente saranno copie conformi ai documenti informatici conservati nel Sistema di Gestione Documentale dell Ente. Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Senigallia, li Lo Studio Associato STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 9 del
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